TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 01/12/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1486 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Giulio Cesare n. 95, Parte_1 nello studio dell'Avv. MANCUSI SERGIO MASSIMO che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
, elettivamente Controparte_1 domiciliato in Roma, Viale Regina Margherita n. 206, rappresentato e difeso dal Funzionario
MI TE ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 9.07.2024, chiedeva al Parte_1
Tribunale di accertare e dichiarare il proprio diritto all'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 L. n. 18/1980 (i cui requisiti sanitari sono stati riconosciuti con decreto di omologa del
23.02.2024 emesso nel procedimento n. R.G. 255/2023 con decorrenza dal mese di aprile
2023), con conseguente condanna dell' all'erogazione in proprio favore dei ratei maturati, CP_1 oltre interessi legali e spese di lite, da distrarsi. TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
L' si è costituito rilevando di aver già provveduto a riconoscere il diritto in questione CP_1 con comunicazione di liquidazione del 19.07.2024 ed aggiungendo di aver altresì provveduto ad accreditare gli arretrati in data 7.08.2024.
2. Nelle note di trattazione scritta per l'udienza odierna, il procuratore di parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuto riconoscimento della prestazione da parte dell con comunicazione CP_1 di liquidazione del 19.07.2024, successiva all'iscrizione a ruolo del ricorso, richiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Alla luce della concorde richiesta delle parti, non residuando alcun motivo di disputa sostanziale che renda necessaria la pronuncia di questo Giudice nel merito, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3. Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudice che sussistano gravi motivi ex art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 77/2018) per l'integrale compensazione. Occorre, infatti, considerare che la parte ricorrente – già prima della notifica del ricorso introduttivo all' resistente, effettuata in data 22.04.2025 – aveva ottenuto non CP_1 soltanto il riconoscimento della prestazione (come dichiarato dalla stessa parte ricorrente che ha prodotto la comunicazione di liquidazione dell' del 19.07.2024), bensì anche l'erogazione CP_1 degli arretrati (come allegato e documentato da con cedolino recante data valuta del CP_1
7.08.2024 e non contestato ex adverso); sicchè, nel momento in cui parte ricorrente ha provveduto alla notifica del ricorso ad era già cessata la materia del contendere con CP_1 riferimento tanto al riconoscimento della prestazione quanto all'erogazione degli arretrati.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Civitavecchia, 01/12/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
2 di 2
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1486 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Giulio Cesare n. 95, Parte_1 nello studio dell'Avv. MANCUSI SERGIO MASSIMO che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
, elettivamente Controparte_1 domiciliato in Roma, Viale Regina Margherita n. 206, rappresentato e difeso dal Funzionario
MI TE ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 9.07.2024, chiedeva al Parte_1
Tribunale di accertare e dichiarare il proprio diritto all'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 L. n. 18/1980 (i cui requisiti sanitari sono stati riconosciuti con decreto di omologa del
23.02.2024 emesso nel procedimento n. R.G. 255/2023 con decorrenza dal mese di aprile
2023), con conseguente condanna dell' all'erogazione in proprio favore dei ratei maturati, CP_1 oltre interessi legali e spese di lite, da distrarsi. TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
L' si è costituito rilevando di aver già provveduto a riconoscere il diritto in questione CP_1 con comunicazione di liquidazione del 19.07.2024 ed aggiungendo di aver altresì provveduto ad accreditare gli arretrati in data 7.08.2024.
2. Nelle note di trattazione scritta per l'udienza odierna, il procuratore di parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuto riconoscimento della prestazione da parte dell con comunicazione CP_1 di liquidazione del 19.07.2024, successiva all'iscrizione a ruolo del ricorso, richiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Alla luce della concorde richiesta delle parti, non residuando alcun motivo di disputa sostanziale che renda necessaria la pronuncia di questo Giudice nel merito, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3. Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudice che sussistano gravi motivi ex art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 77/2018) per l'integrale compensazione. Occorre, infatti, considerare che la parte ricorrente – già prima della notifica del ricorso introduttivo all' resistente, effettuata in data 22.04.2025 – aveva ottenuto non CP_1 soltanto il riconoscimento della prestazione (come dichiarato dalla stessa parte ricorrente che ha prodotto la comunicazione di liquidazione dell' del 19.07.2024), bensì anche l'erogazione CP_1 degli arretrati (come allegato e documentato da con cedolino recante data valuta del CP_1
7.08.2024 e non contestato ex adverso); sicchè, nel momento in cui parte ricorrente ha provveduto alla notifica del ricorso ad era già cessata la materia del contendere con CP_1 riferimento tanto al riconoscimento della prestazione quanto all'erogazione degli arretrati.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Civitavecchia, 01/12/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
2 di 2