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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 06/11/2025, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1/2022 R.G.A.
CORTE D'APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Dott. Massimo Gullino Presidente
2) Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1/2022 R.G.A.C. posta in decisione all'udienza del 19.05.2025; vertente tra
, nato a [...] il [...] (C.F. ) - già nella Parte_1 C.F._1 qualità di tutore di , nata a [...] il [...] (C.F. ) - Parte_2 C.F._2 elettivamente dom.to in Messina, via Lenzi 4, presso lo studio dell'Avv. Carmelo Marchetti (C.F.
– PEC: , dal quale è rappresentato C.F._3 Email_1
e difeso giusta procura in atti;
-Appellante-
Contro
(P.IVA , con sede legale in Sant'Alessio Controparte_1 P.IVA_1
Siculo, via Consolare Valeria 297, in persona del suo legale rappresentante pro tempore CP_2
, elettivamente domiciliata in Messina Via dei Verdi 65 quale recapito professionale
[...] dell'avv.to Marilena Notaro (C.F. – PEC: che C.F._4 Email_2 la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-Appellata-
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n.1151/2021, emessa dal Tribunale di Messina, pubblicata in data 01/06/2021, notificata unitamente al provvedimento di correzione, in data 15/12/2021, relativa alla causa iscritta con il n. 3886/2017 R.G.
Conclusioni dei procuratori delle parti
Per l'appellante:
Accogliere in rito la presente impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. n.1151, del 01/06/2021 e, questa riformando: 1) Ritenere e dichiarare che il decreto ingiuntivo n. 591 emesso in data 28/03/2017 dal Tribunale di Messina nel procedimento RG n. 5794/2017, è illegittimo in quanto emesso in mancanza dei presupposti richiesti ex art. 634 cpc e per l'effetto va revocato. 2) Nel merito, riconoscere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'appellante nella qualità sotto i diversi profili sollevati con Parte_1 il secondo motivo di appello;
3) Riconoscere e dichiarare, in ogni caso, in applicazione del principio di cui all'art. 1193 c.c. che l'obbligazione posta a base delle fatture n.ri 64, 127 e 198 del 2013 risulta essere stata onorata riconoscendo pertanto che nulla può pretendere a tale titolo l'appellata ; 4) In Controparte_3 accoglimento della domanda riconvenzionale di ripetizione di indebito, riconoscere e dichiarare che per il rapporto per cui è causa è stata versata in più la somma di € 1.796,00 e, pertanto, riconoscendola non dovuta, condannare la suddetta alla restituzione di tale importo in favore dell'appellante…omissis… Con il favore delle CP_1 spese del doppio grado di giudizio.
Per l'appellata:
1)Rigettare l'appello formulato dall'ing. n. q. in quanto infondato, inammissibile, illegittimo e Parte_1 per l'effetto confermare la sentenza n. 1151/21 emessa in data 1.06.2021 dal Tribunale di Messina, dott.ssa E. Lo Presti, corretta con provvedimento del 02.12.2021, notificata il 15/12/2021 a mezzo PEC al procuratore costituito in primo grado. 2)Ammettere prova diretta e contraria sulle circostanze di parte avversa, laddove la Corte ritenesse di accogliere la richiesta…omissis... 3) con il favore di spese e compensi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato il 16 giugno 2017, Parte_1
– nella qualità di tutore di proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_2
n. 591/2017, emesso dal Tribunale Civile di Messina in data 28 marzo 2017 e notificato in data 08 maggio 2017, con il quale gli era stato ingiunto, nella predetta qualità, di pagare in favore dell' , in persona del legale rappresentante pro tempore, la Controparte_1 somma di € 5.408,00 a titolo di mancato pagamento delle rette di ricovero presso la casa di cura di Taormina, gestita dalla predetta oltre interessi e spese processuali. Parte_3 CP_1
Con la proposta opposizione chiedeva l'annullamento e/o revoca del decreto ingiuntivo opposto, eccependone la nullità per mancanza di una condizione di ammissibilità prevista dall'art. 634, comma 2, c.p.c., adducendo in ogni caso che la somma ingiunta non era dovuta e che di nulla lo stesso risultava debitore nei confronti della proponendo domanda riconvenzionale CP_1 di ripetizione delle somme corrisposte in misura maggiore rispetto alle rette dovute, oltre risarcimento del danno subito.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva l' , Controparte_1 contestando quanto ex adverso articolato, in fatto e in diritto, ingiuntivo opposto e la condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c. 2 Con ordinanza del 16.06.2020, il primo giudice rigettava le richieste istruttorie formulate da entrambe le parti ritenendo che la prova testimoniale articolata da parte attrice verteva su circostanze in parte generiche e prive di idonei riferimenti in ordine alle circostanze e modalità di pagamento ed in parte su circostanze che seppur dirimenti implicavano l'assunzione di una testimonianza che sarebbe stata de relato e come tale, inidonea a spiegare efficacia probante, tenuto conto che il teste diretto, era deceduta;
aggiungeva, inoltre, che Testimone_1
l'interrogatorio formale, richiesto sulla stessa persona dell'opponente era inammissibile perché non funzionale al conseguimento di una confessione.
A seguito della precisazione delle conclusioni, la causa veniva assunta in decisione con assegnazione dei termini di legge.
All'esito del giudizio, il Tribunale emetteva la sentenza n. 1151/2021, pubblicata in data 01.06.2021, con la quale disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così disponeva:
“1. rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 591/2017 emesso dal Tribunale di Messina che dichiara esecutivo;
2. rigetta la domanda di ripetizione di indebito azionata in via riconvenzionale da parte opponente;
3. rigetta la domanda azionata ex art. 96 c.p.c. da parte opposta;
4. condanna l'opponente n.q. di tutore di al pagamento in favore dell'opposta Parte_1 Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese Controparte_3 processuali del presente giudizio liquidate in euro 3370,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.”
Nello specifico il Tribunale riteneva che “E' incontestato che: l'Associazione ” ha Controparte_1 gestito la casa di cura Villa CC sita in Taormina ove è stata ricoverata è Persona_1 incontestato che abbia usufruito dei servizi dell'associazione né è oggetto di contestazione la retta Parte_2 sotto il profilo richiesta in sede monitoria: a ciò consegue che deve ritenersi che l'opposta abbia pienamente assolto all'onere probatorio gravante sulla stessa”.
Alla luce di quanto accertato, il giudice rilevava che spettava a parte opponente provare di aver correttamente adempiuto il credito ingiunto, tuttavia “Esaminando il documento prodotto da parte opponente ed asseritamente relativo al pagamento delle somme ingiunte, si evince che i pagamenti che sono ivi contabilizzati come effettuati in contanti e quali acconto di assegni emessi a garanzia sono relativi ad assegni, invero, che recano una data diversa ( 16.9.12, 31.10.13, 16.12.13, 31.1.14) da quella in cui è stato rilasciato l'assegno posto alla base delle domande di parte opposta e prodotto nel presente giudizio ( 30.4.14), sicché, a prescindere dalla valenza probatoria di siffatto documento, non possono comunque ritenersi estintivi della pretesa avversaria”.
Per ciò che concerne, invece, la domanda di ripetizione d'indebito, rilevava che “il documento in atti consistente in meri appunti non è idoneo a fondare la pretesa azionata, in quanto privo di alcuna sottoscrizione (ad eccezione dei primi tre pagamenti che risultano siglati con firma però illeggibile), quietanza e di alcuna riferibilità alle rette saldate. In ogni caso, si osservi altresì che, ove si riconoscesse idonea efficacia probante, non emergerebbe comunque che tali pagamenti siano stati effettuati nell'interesse di ”. Parte_2
Per cui concludeva che “Il pagamento opposto, così come la domanda di ripetizione, sono rimasti per le ragioni esposte privi di alcuna prova”.
3 Rigettava, infine, sia la domanda risarcitoria proposta dall'opponente sia la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da parte opposta rilevata la carenza di allegazione e prova in ordine alla mala fede o colpa grave dell'opponente e del danno subito dall'opposta.
§§§
Avverso tale sentenza, propone appello , già nella qualità di tutore di Parte_1
, con atto notificato alla controparte in data 29.12.2021, depositato il 03.01.2022, Parte_2 affidandolo alle seguenti ragioni:
- Con il primo motivo di appello, contesta la pronuncia di primo grado nella parte Pt_1 in cui il giudice ha ritenuto irrilevante la nullità del decreto ingiuntivo opposto nonostante la carenza dei requisiti richiesti dalla legge. Rileva in primo luogo, che la nullità del decreto ingiuntivo va ravvisata nell'assenza di alcuna valida fonte negoziale a fondamento del rapporto intercorso tra le parti. Invero, secondo l'appellante è da considerare anomala la circostanza che l'associazione avesse stipulato la convenzione di ricovero, prodotta nel ricorso per decreto ingiuntivo con la signora in data 22 settembre 2011 e, pertanto, quasi un anno e due mesi Testimone_1 dopo ri ro e senza alcun preventivo provvedimento autorizzativo del Giudice tutelare. In secondo luogo, insiste sulla nullità del decreto ingiuntivo opposto evidenziando l'assenza dei requisiti previsti dall'art. 634 comma 2 c.p.c. in relazione alle fatture esibite. Nello specifico, rileva che le fatture, sono atti redatti unilateralmente che per acquisire la forma di prova scritta ai fini della condizione di ammissibilità per l'emissione del decreto ingiuntivo devono essere supportate dalla autenticità delle scritture contabili, bollate e vidimate nelle forme di legge.
- Con il secondo motivo di appello, l'appellante si duole della propria carenza di legittimazione passiva in ordine al credito ingiunto, evidenziando che l'obbligazione per cui è causa era stata comunque assunta dalla precedente tutrice, sia che la Testimone_1 si consideri assunta nella citata qualità (di tutrice di , sia che la si consideri Parte_2 assunta in proprio ed in favore della sorella Parte_2
Evidenzia, ulteriormente, che l'asse .2014 - posto a fondamento Pt_1 della decisione impugnata - era stato emesso da che alla data Testimone_1 dell'ingiunzione di pagamento era già deceduta, motivo per il quale, il debito non poteva essere considerato sussistente in capo a quest'ultimo nella qualità di tutore. Analogo discorso, osserva l'appellante, vale anche a voler considerare l'obbligazione assunta da quale tutrice di posto che tale vincolo Testimone_1 Parte_2 obbligatorio non si trasferisce ma rimane in capo al tutore che lo ha assunto. Sotto altro profilo, rileva l'ulteriore difetto di legittimazione passiva Parte_1 anche in consegue dell'assistita avvenuta in data Parte_2
11.09.2017 e della conseguente chiusura della procedura di tutela n. 2367/1998 R.G., dichiarata con decreto del Tribunale di Messina n. 6517/2018 depositato il 03.04.2018, deposita in atti.
- Con il terzo motivo di appello, l'appellante contesta la pronuncia di primo grado laddove il decidente non ha applicato alla ricostruzione contabile dei pagamenti effettuati le risultanze di cui al manoscritto dallo stesso depositato.
4 Nello specifico, rileva che in tale documento – non contestato in ordine ai pagamenti ivi indicati – vi è la prova di ulteriori versamenti in contanti riferibili alle rette arretrate per un importo di euro 9.000,00. Osserva, in proposito, che dal conteggio effettuato dal ricorso per decreto Pt_1 ingiuntivo risulta che la somma indicata nelle fatture ammonterebbe ad € 7.240,00 e che una somma di € 1.796,00 sarebbe stata versata in acconto dalla signora Testimone_1 rimanendo debitrice di € 5.408,00. Dal promemoria emerge, invece, che le somme corrisposte ammonterebbero ad € 9.000,00 e, pertanto, risulterebbe un disavanzo versato in più dalla signora Testimone_1 di circa € 1.796,00. Evidenzia, dunque, che su tale circostanza la prova orale avrebbe consentito di comprovare quanto sostenuto. Aggiunge ulteriormente l'appellante – in via subordinata rispetto alla suindicata ricostruzione contabile – che il Tribunale ha violato il principio di cui all'art. 1193 cc. che impone di seguire precisi criteri di imputazione del pagamento nel caso di soggetto con più debiti della medesima specie verso la stessa persona. In tale prospettiva, i pagamenti effettuati in contanti, non contestati, andavano imputati a coprire le rette rimaste impagate più vecchie, ai sensi del disposto del richiamato art. 1193 cc, motivo per il quale le fatture poste a base della procedura monitoria andavano considerate onorate mentre l'assegno emesso in data 30/04/2014 e non incassato andava a coprire le fatture più recenti e cioè quelle n. 197 del 01/08/2013 e n.198/199 del 06/08/2013.
- Con il quarto motivo di appello si contesta la motivazione posta a fondamento del rigetto della domanda riconvenzionale. Evidenzia in proposito l'appellante che - contrariamente a quanto affermato dal primo giudice -dal conteggio effettuato dal ricorso per decreto ingiuntivo risulta che la somma indicata nelle fatture ammonterebbe ad € 7.240,00 e che una somma di € 1.796,00 sarebbe stata versata in acconto dalla signora rimanendo debitrice di € 5.408,00; Testimone_1 tuttavia, dal promemoria risulta invece che le somme corrisposte ammonterebbero ad € 9.000,00, da ciò conseguentemente ne discende un disavanzo versato in più dalla signora di circa € 1.796,00. Testimone_1
- Con il quinto motivo di appello contesta la statuizione adottata dal giudice di Pt_1 primo grado in materia di spese giudiziali, ritenendo che, in virtù del principio di soccombenza, le spese di lite andavano poste a carico di controparte.
Con comparsa, depositata telematicamente in data 11.04.2022, si è costituita l'
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, insistendo per la Controparte_1 conferma della sentenza impugnata e il rigetto del gravame perché infondato, inammissibile e illegittimo.
All'udienza del 06.05.2022, la Corte di Appello rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.10.2023, successivamente differita per carico di ruolo del relatore alla data del 13.05.2025.
Nella suindicata data, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con note di trattazione scritta, la causa veniva posta in decisione, con assegnazione di termini di gg. 60 per il deposito di comparse conclusionali e di successivi giorni 20 per le memorie di replica.
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va dichiarato inammissibile.
Preliminare rispetto ad ogni altra questione è la verifica della legittimazione dell'appellante ad impugnare.
Come si evince dal superiore excursus processuale, è stato destinatario del D.I. Parte_1 opposto, non in proprio, ma in quanto tutore della , processualmente incapace Parte_2 di agire, in quanto interdetta.
Nella medesima spiegata veste, con il ministero dell'Avv. Filippo Cusmano, egli ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo ed il relativo giudizio si è concluso con la sentenza, qui impugnata, emessa tra , n. q. di tutore di e l' Parte_1 Parte_2 [...]
. Controparte_3
Sempre nella citata qualità egli ha proposto il presente appello.
Si apprende, tuttavia, dallo stesso atto di appello e dalla documentazione sopravvenuta versata a corredo dello stesso che, nelle more del giudizio, in data 11.09.2017, la signora è Parte_2 deceduta e che con decreto del Tribunale di Messina n. 6517/2018 depositato il 03.04.2018, la relativa procedura di tutela (portante il n. 2367/1998) veniva dichiarata estinta, con conseguente cessazione della qualità di tutore dell'odierno appellato.
Vero è che tale evento (morte) che ha colpito la parte rappresentata dal , Pt_1 Pt_2
non è stato dichiarato nel corso del giudizio di primo grado, ai sensi e per gli effetti di
[...] cui all'art. 300 c.p.c., con la conseguenza che si è verificato l'effetto dell'ultrattività del mandato difensivo, tuttavia, esso deve ritenersi venuto meno con la nomina in fase di impugnazione da parte del di altro procuratore. Pt_1
Secondo l'insegnamento della S.C., invero, l'ultrattività della procura comporta che lo stesso procuratore possa proporre impugnazione in rappresentanza della parte deceduta (o incapace) a condizione che la procura alle liti sia valida anche per l'ulteriore grado del processo (Cfr. in tal senso: Cass. civ. Sez. 5, Ordinanza n. 8037 del 23.03.2021; Cass. civ. sez. 2, Sentenza n. 20964 del 22.08.2018; Cass. civ., sez. 3, sentenza n. 5002 del 05.06.2017; Cass. 21 febbraio 1984, nn. 1229 e 1231), mentre nel caso in esame l'appello è stato proposto previo conferimento di incarico ad altro procuratore ad opera di persona -come si dirà- non più legittimata ad agire processualmente in nome e per conto della parte rappresentata.
Come si evince, invero, dal mandato difensivo in atti (cfr. allegato 1 all'atto di appello), quest'ultimo è stato rilasciato al difensore, Avv. Carmelo Marchetti, da – Parte_1 già nella qualità di tutore della signora in data 27.1 ca Parte_2 successiva al decesso della parte interdetta, , ed alla cessazione della qualità di Parte_2 tutore in capo al . Parte_1
Quest'ultimo, quindi, privo di legitimatio ad causam autonoma, per avere agito nel giudizio quale tutore di deve ritenersi privo anche della legittimazione processuale in tale veste, Parte_2 per effetto della cessazione della tutela.
6 Tale conclusione appare, peraltro, in linea con la giurisprudenza di legittimità nella parte in cui ha ripetutamente affermato che “Qualora uno degli eventi idonei a determinare l'interruzione del processo si verifichi nel corso del giudizio di primo grado, anteriormente alla scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi del nuovo testo dell'art. 190 cod. proc. civ., e tanto non venga dichiarato, né notificato, dal procuratore della parte cui esso si riferisce a norma dell'art. 300 cod. proc. civ., il giudizio di impugnazione deve essere comunque instaurato da e contro il soggetto effettivamente legittimato, desumendosi dall'art. 328 cod. proc. civ. la volontà del legislatore di adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti, sia ai fini della notifica della sentenza che dell'impugnazione, con piena parificazione, a tali effetti, tra l'evento verificatosi dopo la sentenza e quello intervenuto durante la fase attiva del giudizio e non dichiarato né notificato” (Cfr., fra le tante: Cassazione civile, sezione 1, sentenza n. 18128 del 26.07.2013, la quale, così statuendo, ha riformato la sentenza impugnata ritenendo inammissibile, perché spiegato da soggetto privo della corrispondente legittimazione ad appellare, il gravame proposto da una s.r.l. estintasi per effetto di incorporazione in una s.p.a., perfezionatasi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, ed intervenuta nel corso del giudizio di primo grado, malgrado il suo difensore ivi costituito non avesse dichiarato, né notificato, tale evento alla controparte nelle forme di legge;
nello stesso senso Cfr. Cass. civ. sez- 6-3, Ordinanza n. 2336 del 25.01.2023; Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 23189 del 27.09.2018; in senso analogo: Cass. sez. L. sentenza n. 9387 dell'11.07.2001).
Nessun dubbio, poi, che il difetto di legittimazione processuale, in quanto attinente alla verifica della regolare costituzione del rapporto processuale e idoneo a determinare la nullità degli atti processuali eventualmente compiuti, sia rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. civ, sez. 5 sentenza n. 5925 del 28.02.2019).
Alla luce di quanto sopra esposto, l'impugnazione va ritenuta inammissibile in quanto proposta da soggetto privo di legitimatio ad causam e di legitimatio ad processum, derivante dalla cessazione della tutela.
E' evidente che la pronuncia in rito assorbe ogni questione sollevata dall'appellante con i motivi di appello.
Regolamentazione delle spese del giudizio di appello.
Alla statuizione in rito dell'inammissibilità dell'appello, segue, in aderenza al principio della soccombenza e della causalità, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali in favore della parte appellata.
Tali spese, tenuto conto del valore della controversia (scaglione tra € 5.200,00 e fino a € 26.000,00), vanno liquidate secondo i parametri minimi, considerata l'entità delle questioni trattate, e così in complessivi euro 2.906,00 (di cui € 567,00 per la fase di studio della controversia,
€ 461,00 per la fase introduttiva del giudizio, 922,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 956,00 per la fase decisionale) da distrarsi in favore del procuratore antistatario, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, calcolate in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 come parzialmente modificato da ultimo con D. M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”).
7 Stante l'inammissibilità dell'appello, ricorrono, altresì, i presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello, giusto quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.228/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nella citata Parte_1 qualità, avverso la sentenza n.1151/2021 emessa dal T icata in data 01.06.2021, relativa alla causa iscritta con il n. 3886/2017 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell' Controparte_1
, in persona del legale rapp.te pro tempore, delle spese processuali del presente grado di
[...] giudizio - da distrarsi in favore del suo procuratore antistatario - liquidate in complessivi € 2.906,00 ripartite come in parte motiva, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello e manda alla Cancelleria per gli adempimenti concernenti la riscossione.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro dott. Massimo Gullino
8
CORTE D'APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Dott. Massimo Gullino Presidente
2) Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1/2022 R.G.A.C. posta in decisione all'udienza del 19.05.2025; vertente tra
, nato a [...] il [...] (C.F. ) - già nella Parte_1 C.F._1 qualità di tutore di , nata a [...] il [...] (C.F. ) - Parte_2 C.F._2 elettivamente dom.to in Messina, via Lenzi 4, presso lo studio dell'Avv. Carmelo Marchetti (C.F.
– PEC: , dal quale è rappresentato C.F._3 Email_1
e difeso giusta procura in atti;
-Appellante-
Contro
(P.IVA , con sede legale in Sant'Alessio Controparte_1 P.IVA_1
Siculo, via Consolare Valeria 297, in persona del suo legale rappresentante pro tempore CP_2
, elettivamente domiciliata in Messina Via dei Verdi 65 quale recapito professionale
[...] dell'avv.to Marilena Notaro (C.F. – PEC: che C.F._4 Email_2 la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-Appellata-
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n.1151/2021, emessa dal Tribunale di Messina, pubblicata in data 01/06/2021, notificata unitamente al provvedimento di correzione, in data 15/12/2021, relativa alla causa iscritta con il n. 3886/2017 R.G.
Conclusioni dei procuratori delle parti
Per l'appellante:
Accogliere in rito la presente impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. n.1151, del 01/06/2021 e, questa riformando: 1) Ritenere e dichiarare che il decreto ingiuntivo n. 591 emesso in data 28/03/2017 dal Tribunale di Messina nel procedimento RG n. 5794/2017, è illegittimo in quanto emesso in mancanza dei presupposti richiesti ex art. 634 cpc e per l'effetto va revocato. 2) Nel merito, riconoscere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'appellante nella qualità sotto i diversi profili sollevati con Parte_1 il secondo motivo di appello;
3) Riconoscere e dichiarare, in ogni caso, in applicazione del principio di cui all'art. 1193 c.c. che l'obbligazione posta a base delle fatture n.ri 64, 127 e 198 del 2013 risulta essere stata onorata riconoscendo pertanto che nulla può pretendere a tale titolo l'appellata ; 4) In Controparte_3 accoglimento della domanda riconvenzionale di ripetizione di indebito, riconoscere e dichiarare che per il rapporto per cui è causa è stata versata in più la somma di € 1.796,00 e, pertanto, riconoscendola non dovuta, condannare la suddetta alla restituzione di tale importo in favore dell'appellante…omissis… Con il favore delle CP_1 spese del doppio grado di giudizio.
Per l'appellata:
1)Rigettare l'appello formulato dall'ing. n. q. in quanto infondato, inammissibile, illegittimo e Parte_1 per l'effetto confermare la sentenza n. 1151/21 emessa in data 1.06.2021 dal Tribunale di Messina, dott.ssa E. Lo Presti, corretta con provvedimento del 02.12.2021, notificata il 15/12/2021 a mezzo PEC al procuratore costituito in primo grado. 2)Ammettere prova diretta e contraria sulle circostanze di parte avversa, laddove la Corte ritenesse di accogliere la richiesta…omissis... 3) con il favore di spese e compensi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato il 16 giugno 2017, Parte_1
– nella qualità di tutore di proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_2
n. 591/2017, emesso dal Tribunale Civile di Messina in data 28 marzo 2017 e notificato in data 08 maggio 2017, con il quale gli era stato ingiunto, nella predetta qualità, di pagare in favore dell' , in persona del legale rappresentante pro tempore, la Controparte_1 somma di € 5.408,00 a titolo di mancato pagamento delle rette di ricovero presso la casa di cura di Taormina, gestita dalla predetta oltre interessi e spese processuali. Parte_3 CP_1
Con la proposta opposizione chiedeva l'annullamento e/o revoca del decreto ingiuntivo opposto, eccependone la nullità per mancanza di una condizione di ammissibilità prevista dall'art. 634, comma 2, c.p.c., adducendo in ogni caso che la somma ingiunta non era dovuta e che di nulla lo stesso risultava debitore nei confronti della proponendo domanda riconvenzionale CP_1 di ripetizione delle somme corrisposte in misura maggiore rispetto alle rette dovute, oltre risarcimento del danno subito.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva l' , Controparte_1 contestando quanto ex adverso articolato, in fatto e in diritto, ingiuntivo opposto e la condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c. 2 Con ordinanza del 16.06.2020, il primo giudice rigettava le richieste istruttorie formulate da entrambe le parti ritenendo che la prova testimoniale articolata da parte attrice verteva su circostanze in parte generiche e prive di idonei riferimenti in ordine alle circostanze e modalità di pagamento ed in parte su circostanze che seppur dirimenti implicavano l'assunzione di una testimonianza che sarebbe stata de relato e come tale, inidonea a spiegare efficacia probante, tenuto conto che il teste diretto, era deceduta;
aggiungeva, inoltre, che Testimone_1
l'interrogatorio formale, richiesto sulla stessa persona dell'opponente era inammissibile perché non funzionale al conseguimento di una confessione.
A seguito della precisazione delle conclusioni, la causa veniva assunta in decisione con assegnazione dei termini di legge.
All'esito del giudizio, il Tribunale emetteva la sentenza n. 1151/2021, pubblicata in data 01.06.2021, con la quale disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così disponeva:
“1. rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 591/2017 emesso dal Tribunale di Messina che dichiara esecutivo;
2. rigetta la domanda di ripetizione di indebito azionata in via riconvenzionale da parte opponente;
3. rigetta la domanda azionata ex art. 96 c.p.c. da parte opposta;
4. condanna l'opponente n.q. di tutore di al pagamento in favore dell'opposta Parte_1 Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese Controparte_3 processuali del presente giudizio liquidate in euro 3370,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.”
Nello specifico il Tribunale riteneva che “E' incontestato che: l'Associazione ” ha Controparte_1 gestito la casa di cura Villa CC sita in Taormina ove è stata ricoverata è Persona_1 incontestato che abbia usufruito dei servizi dell'associazione né è oggetto di contestazione la retta Parte_2 sotto il profilo richiesta in sede monitoria: a ciò consegue che deve ritenersi che l'opposta abbia pienamente assolto all'onere probatorio gravante sulla stessa”.
Alla luce di quanto accertato, il giudice rilevava che spettava a parte opponente provare di aver correttamente adempiuto il credito ingiunto, tuttavia “Esaminando il documento prodotto da parte opponente ed asseritamente relativo al pagamento delle somme ingiunte, si evince che i pagamenti che sono ivi contabilizzati come effettuati in contanti e quali acconto di assegni emessi a garanzia sono relativi ad assegni, invero, che recano una data diversa ( 16.9.12, 31.10.13, 16.12.13, 31.1.14) da quella in cui è stato rilasciato l'assegno posto alla base delle domande di parte opposta e prodotto nel presente giudizio ( 30.4.14), sicché, a prescindere dalla valenza probatoria di siffatto documento, non possono comunque ritenersi estintivi della pretesa avversaria”.
Per ciò che concerne, invece, la domanda di ripetizione d'indebito, rilevava che “il documento in atti consistente in meri appunti non è idoneo a fondare la pretesa azionata, in quanto privo di alcuna sottoscrizione (ad eccezione dei primi tre pagamenti che risultano siglati con firma però illeggibile), quietanza e di alcuna riferibilità alle rette saldate. In ogni caso, si osservi altresì che, ove si riconoscesse idonea efficacia probante, non emergerebbe comunque che tali pagamenti siano stati effettuati nell'interesse di ”. Parte_2
Per cui concludeva che “Il pagamento opposto, così come la domanda di ripetizione, sono rimasti per le ragioni esposte privi di alcuna prova”.
3 Rigettava, infine, sia la domanda risarcitoria proposta dall'opponente sia la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da parte opposta rilevata la carenza di allegazione e prova in ordine alla mala fede o colpa grave dell'opponente e del danno subito dall'opposta.
§§§
Avverso tale sentenza, propone appello , già nella qualità di tutore di Parte_1
, con atto notificato alla controparte in data 29.12.2021, depositato il 03.01.2022, Parte_2 affidandolo alle seguenti ragioni:
- Con il primo motivo di appello, contesta la pronuncia di primo grado nella parte Pt_1 in cui il giudice ha ritenuto irrilevante la nullità del decreto ingiuntivo opposto nonostante la carenza dei requisiti richiesti dalla legge. Rileva in primo luogo, che la nullità del decreto ingiuntivo va ravvisata nell'assenza di alcuna valida fonte negoziale a fondamento del rapporto intercorso tra le parti. Invero, secondo l'appellante è da considerare anomala la circostanza che l'associazione avesse stipulato la convenzione di ricovero, prodotta nel ricorso per decreto ingiuntivo con la signora in data 22 settembre 2011 e, pertanto, quasi un anno e due mesi Testimone_1 dopo ri ro e senza alcun preventivo provvedimento autorizzativo del Giudice tutelare. In secondo luogo, insiste sulla nullità del decreto ingiuntivo opposto evidenziando l'assenza dei requisiti previsti dall'art. 634 comma 2 c.p.c. in relazione alle fatture esibite. Nello specifico, rileva che le fatture, sono atti redatti unilateralmente che per acquisire la forma di prova scritta ai fini della condizione di ammissibilità per l'emissione del decreto ingiuntivo devono essere supportate dalla autenticità delle scritture contabili, bollate e vidimate nelle forme di legge.
- Con il secondo motivo di appello, l'appellante si duole della propria carenza di legittimazione passiva in ordine al credito ingiunto, evidenziando che l'obbligazione per cui è causa era stata comunque assunta dalla precedente tutrice, sia che la Testimone_1 si consideri assunta nella citata qualità (di tutrice di , sia che la si consideri Parte_2 assunta in proprio ed in favore della sorella Parte_2
Evidenzia, ulteriormente, che l'asse .2014 - posto a fondamento Pt_1 della decisione impugnata - era stato emesso da che alla data Testimone_1 dell'ingiunzione di pagamento era già deceduta, motivo per il quale, il debito non poteva essere considerato sussistente in capo a quest'ultimo nella qualità di tutore. Analogo discorso, osserva l'appellante, vale anche a voler considerare l'obbligazione assunta da quale tutrice di posto che tale vincolo Testimone_1 Parte_2 obbligatorio non si trasferisce ma rimane in capo al tutore che lo ha assunto. Sotto altro profilo, rileva l'ulteriore difetto di legittimazione passiva Parte_1 anche in consegue dell'assistita avvenuta in data Parte_2
11.09.2017 e della conseguente chiusura della procedura di tutela n. 2367/1998 R.G., dichiarata con decreto del Tribunale di Messina n. 6517/2018 depositato il 03.04.2018, deposita in atti.
- Con il terzo motivo di appello, l'appellante contesta la pronuncia di primo grado laddove il decidente non ha applicato alla ricostruzione contabile dei pagamenti effettuati le risultanze di cui al manoscritto dallo stesso depositato.
4 Nello specifico, rileva che in tale documento – non contestato in ordine ai pagamenti ivi indicati – vi è la prova di ulteriori versamenti in contanti riferibili alle rette arretrate per un importo di euro 9.000,00. Osserva, in proposito, che dal conteggio effettuato dal ricorso per decreto Pt_1 ingiuntivo risulta che la somma indicata nelle fatture ammonterebbe ad € 7.240,00 e che una somma di € 1.796,00 sarebbe stata versata in acconto dalla signora Testimone_1 rimanendo debitrice di € 5.408,00. Dal promemoria emerge, invece, che le somme corrisposte ammonterebbero ad € 9.000,00 e, pertanto, risulterebbe un disavanzo versato in più dalla signora Testimone_1 di circa € 1.796,00. Evidenzia, dunque, che su tale circostanza la prova orale avrebbe consentito di comprovare quanto sostenuto. Aggiunge ulteriormente l'appellante – in via subordinata rispetto alla suindicata ricostruzione contabile – che il Tribunale ha violato il principio di cui all'art. 1193 cc. che impone di seguire precisi criteri di imputazione del pagamento nel caso di soggetto con più debiti della medesima specie verso la stessa persona. In tale prospettiva, i pagamenti effettuati in contanti, non contestati, andavano imputati a coprire le rette rimaste impagate più vecchie, ai sensi del disposto del richiamato art. 1193 cc, motivo per il quale le fatture poste a base della procedura monitoria andavano considerate onorate mentre l'assegno emesso in data 30/04/2014 e non incassato andava a coprire le fatture più recenti e cioè quelle n. 197 del 01/08/2013 e n.198/199 del 06/08/2013.
- Con il quarto motivo di appello si contesta la motivazione posta a fondamento del rigetto della domanda riconvenzionale. Evidenzia in proposito l'appellante che - contrariamente a quanto affermato dal primo giudice -dal conteggio effettuato dal ricorso per decreto ingiuntivo risulta che la somma indicata nelle fatture ammonterebbe ad € 7.240,00 e che una somma di € 1.796,00 sarebbe stata versata in acconto dalla signora rimanendo debitrice di € 5.408,00; Testimone_1 tuttavia, dal promemoria risulta invece che le somme corrisposte ammonterebbero ad € 9.000,00, da ciò conseguentemente ne discende un disavanzo versato in più dalla signora di circa € 1.796,00. Testimone_1
- Con il quinto motivo di appello contesta la statuizione adottata dal giudice di Pt_1 primo grado in materia di spese giudiziali, ritenendo che, in virtù del principio di soccombenza, le spese di lite andavano poste a carico di controparte.
Con comparsa, depositata telematicamente in data 11.04.2022, si è costituita l'
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, insistendo per la Controparte_1 conferma della sentenza impugnata e il rigetto del gravame perché infondato, inammissibile e illegittimo.
All'udienza del 06.05.2022, la Corte di Appello rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.10.2023, successivamente differita per carico di ruolo del relatore alla data del 13.05.2025.
Nella suindicata data, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con note di trattazione scritta, la causa veniva posta in decisione, con assegnazione di termini di gg. 60 per il deposito di comparse conclusionali e di successivi giorni 20 per le memorie di replica.
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va dichiarato inammissibile.
Preliminare rispetto ad ogni altra questione è la verifica della legittimazione dell'appellante ad impugnare.
Come si evince dal superiore excursus processuale, è stato destinatario del D.I. Parte_1 opposto, non in proprio, ma in quanto tutore della , processualmente incapace Parte_2 di agire, in quanto interdetta.
Nella medesima spiegata veste, con il ministero dell'Avv. Filippo Cusmano, egli ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo ed il relativo giudizio si è concluso con la sentenza, qui impugnata, emessa tra , n. q. di tutore di e l' Parte_1 Parte_2 [...]
. Controparte_3
Sempre nella citata qualità egli ha proposto il presente appello.
Si apprende, tuttavia, dallo stesso atto di appello e dalla documentazione sopravvenuta versata a corredo dello stesso che, nelle more del giudizio, in data 11.09.2017, la signora è Parte_2 deceduta e che con decreto del Tribunale di Messina n. 6517/2018 depositato il 03.04.2018, la relativa procedura di tutela (portante il n. 2367/1998) veniva dichiarata estinta, con conseguente cessazione della qualità di tutore dell'odierno appellato.
Vero è che tale evento (morte) che ha colpito la parte rappresentata dal , Pt_1 Pt_2
non è stato dichiarato nel corso del giudizio di primo grado, ai sensi e per gli effetti di
[...] cui all'art. 300 c.p.c., con la conseguenza che si è verificato l'effetto dell'ultrattività del mandato difensivo, tuttavia, esso deve ritenersi venuto meno con la nomina in fase di impugnazione da parte del di altro procuratore. Pt_1
Secondo l'insegnamento della S.C., invero, l'ultrattività della procura comporta che lo stesso procuratore possa proporre impugnazione in rappresentanza della parte deceduta (o incapace) a condizione che la procura alle liti sia valida anche per l'ulteriore grado del processo (Cfr. in tal senso: Cass. civ. Sez. 5, Ordinanza n. 8037 del 23.03.2021; Cass. civ. sez. 2, Sentenza n. 20964 del 22.08.2018; Cass. civ., sez. 3, sentenza n. 5002 del 05.06.2017; Cass. 21 febbraio 1984, nn. 1229 e 1231), mentre nel caso in esame l'appello è stato proposto previo conferimento di incarico ad altro procuratore ad opera di persona -come si dirà- non più legittimata ad agire processualmente in nome e per conto della parte rappresentata.
Come si evince, invero, dal mandato difensivo in atti (cfr. allegato 1 all'atto di appello), quest'ultimo è stato rilasciato al difensore, Avv. Carmelo Marchetti, da – Parte_1 già nella qualità di tutore della signora in data 27.1 ca Parte_2 successiva al decesso della parte interdetta, , ed alla cessazione della qualità di Parte_2 tutore in capo al . Parte_1
Quest'ultimo, quindi, privo di legitimatio ad causam autonoma, per avere agito nel giudizio quale tutore di deve ritenersi privo anche della legittimazione processuale in tale veste, Parte_2 per effetto della cessazione della tutela.
6 Tale conclusione appare, peraltro, in linea con la giurisprudenza di legittimità nella parte in cui ha ripetutamente affermato che “Qualora uno degli eventi idonei a determinare l'interruzione del processo si verifichi nel corso del giudizio di primo grado, anteriormente alla scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi del nuovo testo dell'art. 190 cod. proc. civ., e tanto non venga dichiarato, né notificato, dal procuratore della parte cui esso si riferisce a norma dell'art. 300 cod. proc. civ., il giudizio di impugnazione deve essere comunque instaurato da e contro il soggetto effettivamente legittimato, desumendosi dall'art. 328 cod. proc. civ. la volontà del legislatore di adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti, sia ai fini della notifica della sentenza che dell'impugnazione, con piena parificazione, a tali effetti, tra l'evento verificatosi dopo la sentenza e quello intervenuto durante la fase attiva del giudizio e non dichiarato né notificato” (Cfr., fra le tante: Cassazione civile, sezione 1, sentenza n. 18128 del 26.07.2013, la quale, così statuendo, ha riformato la sentenza impugnata ritenendo inammissibile, perché spiegato da soggetto privo della corrispondente legittimazione ad appellare, il gravame proposto da una s.r.l. estintasi per effetto di incorporazione in una s.p.a., perfezionatasi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, ed intervenuta nel corso del giudizio di primo grado, malgrado il suo difensore ivi costituito non avesse dichiarato, né notificato, tale evento alla controparte nelle forme di legge;
nello stesso senso Cfr. Cass. civ. sez- 6-3, Ordinanza n. 2336 del 25.01.2023; Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 23189 del 27.09.2018; in senso analogo: Cass. sez. L. sentenza n. 9387 dell'11.07.2001).
Nessun dubbio, poi, che il difetto di legittimazione processuale, in quanto attinente alla verifica della regolare costituzione del rapporto processuale e idoneo a determinare la nullità degli atti processuali eventualmente compiuti, sia rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. civ, sez. 5 sentenza n. 5925 del 28.02.2019).
Alla luce di quanto sopra esposto, l'impugnazione va ritenuta inammissibile in quanto proposta da soggetto privo di legitimatio ad causam e di legitimatio ad processum, derivante dalla cessazione della tutela.
E' evidente che la pronuncia in rito assorbe ogni questione sollevata dall'appellante con i motivi di appello.
Regolamentazione delle spese del giudizio di appello.
Alla statuizione in rito dell'inammissibilità dell'appello, segue, in aderenza al principio della soccombenza e della causalità, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali in favore della parte appellata.
Tali spese, tenuto conto del valore della controversia (scaglione tra € 5.200,00 e fino a € 26.000,00), vanno liquidate secondo i parametri minimi, considerata l'entità delle questioni trattate, e così in complessivi euro 2.906,00 (di cui € 567,00 per la fase di studio della controversia,
€ 461,00 per la fase introduttiva del giudizio, 922,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 956,00 per la fase decisionale) da distrarsi in favore del procuratore antistatario, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, calcolate in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 come parzialmente modificato da ultimo con D. M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”).
7 Stante l'inammissibilità dell'appello, ricorrono, altresì, i presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello, giusto quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.228/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nella citata Parte_1 qualità, avverso la sentenza n.1151/2021 emessa dal T icata in data 01.06.2021, relativa alla causa iscritta con il n. 3886/2017 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell' Controparte_1
, in persona del legale rapp.te pro tempore, delle spese processuali del presente grado di
[...] giudizio - da distrarsi in favore del suo procuratore antistatario - liquidate in complessivi € 2.906,00 ripartite come in parte motiva, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello e manda alla Cancelleria per gli adempimenti concernenti la riscossione.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro dott. Massimo Gullino
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