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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/03/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1798/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata, III Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Amleto Pisapia, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 1798/2023 R.G.
promossa da
, P.IVA/C.F. , con sede in Pescara, via Venezia, 49, in persona della dr.ssa Parte_1 P.IVA_1
come da mandato;
Parte_2 rappresenta e difesa, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di appello, dall'avv. Ettore De Rosa
(CF: ), e con questa elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._1 professionale sito in Salerno (SA) alla Via S. Calenda nr. 6H, PEC: Email_1
ATTORE-APPELLANTE
contro
, C.F. ( ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2 il 13.1.1953 ed ivi residente a[...]; rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Francesco Gargiulo (CF: ) ed elettivamente domiciliata presso il C.F._3 suo studio professionale sito in Castellammare di Stabia (NA) alla via Alcide De Gasperi;
PEC:
Email_2
CONVENUTO-APPELLATO
rapp.to e difeso in primo grado da avv. Maria Controparte_2
Antonietta Verde e dall'avv. Giuseppina Moccia, PEC: Email_3
CONVENUTA-APPELLATA contumace
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 5549/2022 del
2/6/2022, depositata in cancelleria in data 18/10/2022;
Conclusioni delle parti: come in atti e a verbale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione conveniva in giudizio, innanzi al Controparte_1
Giudice di Pace di Torre Annunziata, la e il comune di Castellammare di Stabia, Parte_1 impugnando l'atto di riscossione nr. 404831200005107389 relativo al mancato pagamento della TARI risalente all'anno 2015, dell'importo complessivo di € 385,00, notificato in data 20.3.2021. A sostegno dell'opposizione, ritenuta sussistente la giurisdizione dell'adito Giudice di pace, eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, maturata tra l'anno di riferimento del tributo e l'atto impugnato, essendo decorso, in assenza di atti interruttivi, il relativo termine quinquennale.
Chiedeva, quindi la dichiarazione di intervenuta prescrizione del credito oggetto dell'atto impugnato nr. 404831200005107389, con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratosi antistatario.
2. Si costituiva in giudizio la , eccependo, in primo luogo, l'inammissibilità della Parte_1 domanda in quanto proposta ai sensi dell'art. 615 comma 1 cpc;
la carenza di giurisdizione del giudice adito in favore delle Commissioni tributarie;
infondatezza circa l'inibizione dell'attività.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare, di dichiarare il difetto di giurisdizione dell'adito giudice di pace in favore delle Commissioni tributarie;
in subordine, dichiararsi infondata, inammissibile e tardiva la domanda proposta, con vittoria di spese e competenze di lite, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
3. Si costituiva in giudizio il eccependo: la carenza di Controparte_2 giurisdizione del giudice adito in favore delle Commissioni tributarie;
carenza di legittimazione passiva del . Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda e, nella Controparte_2 denegata ipotesi di accoglimento della stessa, di tenere indenne il Controparte_2 da qualsivoglia condanna alle spese.
4. Con sentenza n. 5549/2022 del 2.6.2022, depositata il 18/10/2022, il Giudice di Pace di Torre
Annunziata, ritenuta sussistente la propria giurisdizione e ammissibile la domanda proposta per la sussistenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., dichiarava sussistente la legittimazione passiva dell' e del Accoglieva, pertanto, la domanda attorea, CP_3 Controparte_2 dichiarando nullo l'atto di riscossione nr. 404831200005107389 e condannava la al Parte_1 pagamento delle spese nei confronti dell'attore, con distrazione in favore del suo procuratore dichiaratosi antistatario.
5. Avverso detta sentenza, presentava appello la eccependo: (i) la carenza di Parte_1 giurisdizione e competenza del giudice adito in favore della Commissione tributaria provinciale;
(ii) errato inquadramento della vicenda e corretta applicazione della normativa;
Chiedeva quindi, in via preliminare, la dichiarazione di carenza di giurisdizione dell'adito giudice ordinario in favore delle CTP. Chiedeva, altresì, l'accoglimento dell'appello, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, da attribuirsi al difensore dichiaratosi antistatario. 6. Si costituiva in giudizio eccependo: (i) competenza dell'adito giudice Controparte_1 ordinario;
(ii) violazione della delibera autorità anticorruzione n. 576/21; (iii) giurisdizione del
Giudice ordinario;
inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 113 comma 2 e 339 comma 3 cpc;
inammissibilità dell'appello per carenza di interesse ad agire. Chiedeva, pertanto, il rigetto del proposto appello con vittoria di spese di lite.
7. Restava contumace il , ritualmente citato e non comparso. Controparte_2
8. All'odierna udienza il Giudice, previa discussione delle parti, tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
⁎⁎⁎⁎⁎ L'appello proposto da contro la sentenza del di Giudice di Pace di Torre Annunziata n. CP_3
5549/2022 del 2/6/2022, depositata in cancelleria in data 18/10/2022, è fondato, per le ragioni che seguono.
9. Relativamente alla questione attinente al profilo del difetto di giurisdizione, in considerazione del fatto che l'atto di riscossione ha ad oggetto pretese tributarie (TARI) e, in ogni caso, del suo rilievo potenzialmente assorbente ai fini della decisione sulla controversia occorre precisare quanto segue.
9.1 In via preliminare, vista la portata tendenzialmente assorbente della questione, occorre anzitutto verificare se, nel caso che occupa, possa giustificarsi il ricorso al giudice ordinario nonostante la natura della pretesa creditoria, avente ad oggetto un tributo (TARI). Ed invero, laddove le cartelle presupposte afferiscano a pretese tributarie, viene in rilievo il profilo del possibile difetto di giurisdizione del G.O. in favore della giustizia tributaria.
La tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale è stata ed è tuttora contraddistinta da una molteplicità di arresti del giudice di legittimità.
L'orientamento più restrittivo e risalente – sebbene, per certi versi, mai del tutto sopito – in seno alla giurisprudenza di legittimità individua una netta ed inequivoca linea di demarcazione tra le due giurisdizioni nel momento dell'esecuzione forzata, attribuendo tutto ciò che viene ad incidere sulla pretesa tributaria prima dell'esecuzione alla giurisdizione del Giudice Tributario, e, per converso, lasciando al G.O. il potere di conoscere degli atti esecutivi tout court. Tale ricostruzione trova, ex multiis, un suo autorevole referente nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 14648/2017, intervenuta in tema di prescrizione dei crediti tributari insinuati al passivo fallimentare, per cui – sostanzialmente
- la “giurisdizione del giudice tributario non può che coincidere con quella definita dall'art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992”, la quale, come sottolineato dalla Suprema Corte, attrae anche le questioni relative alla prescrizione riferita ai crediti tributari (“si estende ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria”).
La citata normativa di riferimento (art. 2 del d.lgs. n. 546/1992, come modificato prima dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001, e successivamente dal d.l. n. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248/2005), per vero, attribuisce in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria, con la precisazione, nel secondo periodo del comma 1, che “restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”; il quadro è completato dall'art. 19 del medesimo decreto legislativo, contenente l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Tuttavia, la successiva pronuncia della Corte Costituzionale n. 114/2018, con cui, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973, sono ammesse anche le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c. (“l'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 cod. proc. civ. è inammissibile non solo nell'ipotesi in cui la tutela invocata dal contribuente, che contesti il diritto di procedere a riscossione esattoriale, ricada nella giurisdizione del giudice tributario e la tutela stessa sia attivabile con il ricorso ex articolo 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, ma anche allorché la giurisdizione del giudice tributario non sia invece affatto configurabile e non venga in rilievo perché si è a valle dell'area di quest'ultima. Il dato letterale della disposizione censurata non consente di ritenere che l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione sia sancita solo nella prima ipotesi e non anche nell'altra”), cagionando per tale via un vuoto di tutela giudicato inammissibile, ha dato altresì la stura ad un generale ripensamento dell'esatta collocazione del confine tra le giurisdizioni. Le successive pronunce di legittimità, infatti, nell'approfondire la scia delle implicazioni di tale sentenza, hanno riformulato il criterio di riparto tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria, partendo dal rilievo che “Se è vero che la cartella è configurabile come atto di riscossione e non di esecuzione forzata e che la giurisdizione tributaria si arresta solo di fronte agli di esecuzione forzata tra i quali non rientrano né le cartelle esattoriali, né gli avvisi di mora, è anche vero che per espressa disposizione normativa (art.2 d.lgs. 546/1992) la notifica della cartella è un dato rilevante ai fini della giurisdizione, determinando il sorgere della giurisdizione del giudice ordinario, l'unico competente a giudicare dei fatti, successivamente intervenuti, estintivi e modificativi del credito tributario cristallizzato nella cartella” (Sezioni Unite del 2019, ord. n. 34447/2019).
Secondo tale corrente interpretativa, ripresa ed ampliata dalle pronunce di legittimità degli anni immediatamente successivi (cfr. Cass. S.U., ord. n. 7822/2020; Cass. Civ., sent. n. 12642/2021; Cass.
S.U., sent. n. 1394/2022), la cognizione deve quindi ritenersi appartenere al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento per il caso di notifica invalida della prima, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata. L'approdo definitivo di tale percorso è rappresentato dagli identici percorsi argomentativi delle pronunce “gemelle” a Sezioni Unite del 15.03.2022 (ord. n. 8465/2022, resa in sede di regolamento di giurisdizione) e del 25.05.2022 (ord. n. 16986/2022, resa in sede di regolamento preventivo di giurisdizione), e dalla di poco successiva ordinanza a Sezioni Unite n. 30666/2022, che giungono dunque ad operare un distinguo, ai fini del riparto di giurisdizione, qualora il giudice sia adito per l'accertamento negativo del credito, fondando la non debenza sulla scorta di allegazione della prescrizione del credito tributario “a monte o a valle dell'atto esattoriale”: tale discrimen è offerto dal momento in cui matura la prescrizione del credito, ante notifica della cartella esattoriale o successivamente a questa (pertanto, il vero momento “spartiacque” sarebbe quello segnato, in realtà, dalla notifica della cartella, rispetto a cui c'è un prima - la giurisdizione tributaria – e un dopo, ovvero la giurisdizione del G.O.).
Resta inteso che, in presenza di una domanda formulata innanzi al giudice ordinario atta a far rilevare la mancata notifica di una cartella di pagamento, onde far affermare, di conseguenza, la prescrizione del credito di natura tributaria in essa portato, il giudice ordinario dovrebbe dichiarare la propria carenza di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado compente per territorio, poiché si tratterebbe di far rilevare, in ogni caso, la prescrizione antecedente la notifica della cartella stessa.
Tale percorso argomentativo è stato, tuttavia, nuovamente messo in discussione da una più recente pronuncia a Sezioni Unite (ord. n. 26817 del 16.10.2024, resa in sede di regolamento di giurisdizione), la quale, a fronte del summenzionato proliferare di distinzioni esegetiche, intende riportare il sistema ad una più nitida ripartizione del confine tra le giurisdizioni, riprendendo le basi argomentative dell'orientamento più fedele ad un'interpretazione letterale e stricta del dato normativo di cui all'art. 2 d.lgs. n. 546/1992. Nelle parole della Suprema Corte da ultimo menzionata, premesso che “non sia compreso tra gli atti della esecuzione forzata tributaria, ma si ponga a monte dell'inizio di quest'ultima, l'avviso di mora - che attualmente si identifica nell'intimazione di cui all'art. 50 del
d.P.R. n. 602 del 1973- quando viene notificato dopo il decorso del termine entro il quale poteva procedersi ad esecuzione a seguito della notifica della cartella, poiché esso assolve a sua volta [al pari della precedente cartella esattoriale] alla funzione di nuovo precetto […] È stato pertanto affermato il principio per cui l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs.
546/1992 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione”. Le recenti SS.UU. arrivano pertanto a concludere che “Tanto meno rileva, ai fini della negazione della giurisdizione tributaria, che nel ricorso introduttivo la contribuente non abbia contestato la validità della notifica delle cartelle in questione, avendo questa Corte già chiarito che in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”.
Il dibattito giurisprudenziale sul riparto dei confini tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria, come chiarito in premessa, non appare dunque definitivamente sopito.
Alla luce delle diverse pronunce di legittimità esaminate, pur non disconoscendosi il rilievo delle argomentazioni spese dalla ricostruzione favorevole ad individuare il criterio discretivo nella notifica della cartella esattoriale, si ritiene tuttavia di aderire all'orientamento da ultimo menzionato (e riportato in auge dalla pronuncia del 2024, dopo essere stato a lungo ritenuto recessivo), stante la maggior aderenza al dato normativo e, soprattutto, per l'efficace capacità di razionalizzazione del sistema del riparto di giurisdizione, a fronte di un orientamento contrapposto che, per quanto potenzialmente valido, si è rivelato all'esame pratico sovente foriero di profili di maggiore ambiguità nel discernimento del caso concreto.
Pertanto, non essendo ravvisabili, nel caso all'attenzione, atti propriamente esecutivi della pretesa tributaria (come appare dalla comune prospettazione delle parti sul punto, divergendo le posizioni di queste in ordine all'interpretazione giuridica della fattispecie concreta, e delle conseguenze da trarne), deve rilevarsi il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in favore della giurisdizione tributaria. 10. Poiché la causa è stata decisa sulla base di una questione oggetto di mutamenti giurisprudenziali
(relativi alla questione sulla giurisdizione), si ravvisano giustificati motivi per disporre, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. (letto alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018), l'integrale compensazione, tra tutte le parti, delle spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dott.ssa Amleto Pisapia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. accoglie in l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Torre
Annunziata n. 5549/2022 del 2/6/2022, depositata il 18/10/2022, dichiara il difetto di giurisdizione;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello.
Torre annunziata, 18 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Amleto Pisapia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata, III Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Amleto Pisapia, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 1798/2023 R.G.
promossa da
, P.IVA/C.F. , con sede in Pescara, via Venezia, 49, in persona della dr.ssa Parte_1 P.IVA_1
come da mandato;
Parte_2 rappresenta e difesa, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di appello, dall'avv. Ettore De Rosa
(CF: ), e con questa elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._1 professionale sito in Salerno (SA) alla Via S. Calenda nr. 6H, PEC: Email_1
ATTORE-APPELLANTE
contro
, C.F. ( ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2 il 13.1.1953 ed ivi residente a[...]; rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Francesco Gargiulo (CF: ) ed elettivamente domiciliata presso il C.F._3 suo studio professionale sito in Castellammare di Stabia (NA) alla via Alcide De Gasperi;
PEC:
Email_2
CONVENUTO-APPELLATO
rapp.to e difeso in primo grado da avv. Maria Controparte_2
Antonietta Verde e dall'avv. Giuseppina Moccia, PEC: Email_3
CONVENUTA-APPELLATA contumace
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 5549/2022 del
2/6/2022, depositata in cancelleria in data 18/10/2022;
Conclusioni delle parti: come in atti e a verbale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione conveniva in giudizio, innanzi al Controparte_1
Giudice di Pace di Torre Annunziata, la e il comune di Castellammare di Stabia, Parte_1 impugnando l'atto di riscossione nr. 404831200005107389 relativo al mancato pagamento della TARI risalente all'anno 2015, dell'importo complessivo di € 385,00, notificato in data 20.3.2021. A sostegno dell'opposizione, ritenuta sussistente la giurisdizione dell'adito Giudice di pace, eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, maturata tra l'anno di riferimento del tributo e l'atto impugnato, essendo decorso, in assenza di atti interruttivi, il relativo termine quinquennale.
Chiedeva, quindi la dichiarazione di intervenuta prescrizione del credito oggetto dell'atto impugnato nr. 404831200005107389, con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratosi antistatario.
2. Si costituiva in giudizio la , eccependo, in primo luogo, l'inammissibilità della Parte_1 domanda in quanto proposta ai sensi dell'art. 615 comma 1 cpc;
la carenza di giurisdizione del giudice adito in favore delle Commissioni tributarie;
infondatezza circa l'inibizione dell'attività.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare, di dichiarare il difetto di giurisdizione dell'adito giudice di pace in favore delle Commissioni tributarie;
in subordine, dichiararsi infondata, inammissibile e tardiva la domanda proposta, con vittoria di spese e competenze di lite, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
3. Si costituiva in giudizio il eccependo: la carenza di Controparte_2 giurisdizione del giudice adito in favore delle Commissioni tributarie;
carenza di legittimazione passiva del . Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda e, nella Controparte_2 denegata ipotesi di accoglimento della stessa, di tenere indenne il Controparte_2 da qualsivoglia condanna alle spese.
4. Con sentenza n. 5549/2022 del 2.6.2022, depositata il 18/10/2022, il Giudice di Pace di Torre
Annunziata, ritenuta sussistente la propria giurisdizione e ammissibile la domanda proposta per la sussistenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., dichiarava sussistente la legittimazione passiva dell' e del Accoglieva, pertanto, la domanda attorea, CP_3 Controparte_2 dichiarando nullo l'atto di riscossione nr. 404831200005107389 e condannava la al Parte_1 pagamento delle spese nei confronti dell'attore, con distrazione in favore del suo procuratore dichiaratosi antistatario.
5. Avverso detta sentenza, presentava appello la eccependo: (i) la carenza di Parte_1 giurisdizione e competenza del giudice adito in favore della Commissione tributaria provinciale;
(ii) errato inquadramento della vicenda e corretta applicazione della normativa;
Chiedeva quindi, in via preliminare, la dichiarazione di carenza di giurisdizione dell'adito giudice ordinario in favore delle CTP. Chiedeva, altresì, l'accoglimento dell'appello, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, da attribuirsi al difensore dichiaratosi antistatario. 6. Si costituiva in giudizio eccependo: (i) competenza dell'adito giudice Controparte_1 ordinario;
(ii) violazione della delibera autorità anticorruzione n. 576/21; (iii) giurisdizione del
Giudice ordinario;
inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 113 comma 2 e 339 comma 3 cpc;
inammissibilità dell'appello per carenza di interesse ad agire. Chiedeva, pertanto, il rigetto del proposto appello con vittoria di spese di lite.
7. Restava contumace il , ritualmente citato e non comparso. Controparte_2
8. All'odierna udienza il Giudice, previa discussione delle parti, tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
⁎⁎⁎⁎⁎ L'appello proposto da contro la sentenza del di Giudice di Pace di Torre Annunziata n. CP_3
5549/2022 del 2/6/2022, depositata in cancelleria in data 18/10/2022, è fondato, per le ragioni che seguono.
9. Relativamente alla questione attinente al profilo del difetto di giurisdizione, in considerazione del fatto che l'atto di riscossione ha ad oggetto pretese tributarie (TARI) e, in ogni caso, del suo rilievo potenzialmente assorbente ai fini della decisione sulla controversia occorre precisare quanto segue.
9.1 In via preliminare, vista la portata tendenzialmente assorbente della questione, occorre anzitutto verificare se, nel caso che occupa, possa giustificarsi il ricorso al giudice ordinario nonostante la natura della pretesa creditoria, avente ad oggetto un tributo (TARI). Ed invero, laddove le cartelle presupposte afferiscano a pretese tributarie, viene in rilievo il profilo del possibile difetto di giurisdizione del G.O. in favore della giustizia tributaria.
La tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale è stata ed è tuttora contraddistinta da una molteplicità di arresti del giudice di legittimità.
L'orientamento più restrittivo e risalente – sebbene, per certi versi, mai del tutto sopito – in seno alla giurisprudenza di legittimità individua una netta ed inequivoca linea di demarcazione tra le due giurisdizioni nel momento dell'esecuzione forzata, attribuendo tutto ciò che viene ad incidere sulla pretesa tributaria prima dell'esecuzione alla giurisdizione del Giudice Tributario, e, per converso, lasciando al G.O. il potere di conoscere degli atti esecutivi tout court. Tale ricostruzione trova, ex multiis, un suo autorevole referente nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 14648/2017, intervenuta in tema di prescrizione dei crediti tributari insinuati al passivo fallimentare, per cui – sostanzialmente
- la “giurisdizione del giudice tributario non può che coincidere con quella definita dall'art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992”, la quale, come sottolineato dalla Suprema Corte, attrae anche le questioni relative alla prescrizione riferita ai crediti tributari (“si estende ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria”).
La citata normativa di riferimento (art. 2 del d.lgs. n. 546/1992, come modificato prima dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001, e successivamente dal d.l. n. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248/2005), per vero, attribuisce in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria, con la precisazione, nel secondo periodo del comma 1, che “restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”; il quadro è completato dall'art. 19 del medesimo decreto legislativo, contenente l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Tuttavia, la successiva pronuncia della Corte Costituzionale n. 114/2018, con cui, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973, sono ammesse anche le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c. (“l'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 cod. proc. civ. è inammissibile non solo nell'ipotesi in cui la tutela invocata dal contribuente, che contesti il diritto di procedere a riscossione esattoriale, ricada nella giurisdizione del giudice tributario e la tutela stessa sia attivabile con il ricorso ex articolo 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, ma anche allorché la giurisdizione del giudice tributario non sia invece affatto configurabile e non venga in rilievo perché si è a valle dell'area di quest'ultima. Il dato letterale della disposizione censurata non consente di ritenere che l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione sia sancita solo nella prima ipotesi e non anche nell'altra”), cagionando per tale via un vuoto di tutela giudicato inammissibile, ha dato altresì la stura ad un generale ripensamento dell'esatta collocazione del confine tra le giurisdizioni. Le successive pronunce di legittimità, infatti, nell'approfondire la scia delle implicazioni di tale sentenza, hanno riformulato il criterio di riparto tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria, partendo dal rilievo che “Se è vero che la cartella è configurabile come atto di riscossione e non di esecuzione forzata e che la giurisdizione tributaria si arresta solo di fronte agli di esecuzione forzata tra i quali non rientrano né le cartelle esattoriali, né gli avvisi di mora, è anche vero che per espressa disposizione normativa (art.2 d.lgs. 546/1992) la notifica della cartella è un dato rilevante ai fini della giurisdizione, determinando il sorgere della giurisdizione del giudice ordinario, l'unico competente a giudicare dei fatti, successivamente intervenuti, estintivi e modificativi del credito tributario cristallizzato nella cartella” (Sezioni Unite del 2019, ord. n. 34447/2019).
Secondo tale corrente interpretativa, ripresa ed ampliata dalle pronunce di legittimità degli anni immediatamente successivi (cfr. Cass. S.U., ord. n. 7822/2020; Cass. Civ., sent. n. 12642/2021; Cass.
S.U., sent. n. 1394/2022), la cognizione deve quindi ritenersi appartenere al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento per il caso di notifica invalida della prima, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata. L'approdo definitivo di tale percorso è rappresentato dagli identici percorsi argomentativi delle pronunce “gemelle” a Sezioni Unite del 15.03.2022 (ord. n. 8465/2022, resa in sede di regolamento di giurisdizione) e del 25.05.2022 (ord. n. 16986/2022, resa in sede di regolamento preventivo di giurisdizione), e dalla di poco successiva ordinanza a Sezioni Unite n. 30666/2022, che giungono dunque ad operare un distinguo, ai fini del riparto di giurisdizione, qualora il giudice sia adito per l'accertamento negativo del credito, fondando la non debenza sulla scorta di allegazione della prescrizione del credito tributario “a monte o a valle dell'atto esattoriale”: tale discrimen è offerto dal momento in cui matura la prescrizione del credito, ante notifica della cartella esattoriale o successivamente a questa (pertanto, il vero momento “spartiacque” sarebbe quello segnato, in realtà, dalla notifica della cartella, rispetto a cui c'è un prima - la giurisdizione tributaria – e un dopo, ovvero la giurisdizione del G.O.).
Resta inteso che, in presenza di una domanda formulata innanzi al giudice ordinario atta a far rilevare la mancata notifica di una cartella di pagamento, onde far affermare, di conseguenza, la prescrizione del credito di natura tributaria in essa portato, il giudice ordinario dovrebbe dichiarare la propria carenza di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado compente per territorio, poiché si tratterebbe di far rilevare, in ogni caso, la prescrizione antecedente la notifica della cartella stessa.
Tale percorso argomentativo è stato, tuttavia, nuovamente messo in discussione da una più recente pronuncia a Sezioni Unite (ord. n. 26817 del 16.10.2024, resa in sede di regolamento di giurisdizione), la quale, a fronte del summenzionato proliferare di distinzioni esegetiche, intende riportare il sistema ad una più nitida ripartizione del confine tra le giurisdizioni, riprendendo le basi argomentative dell'orientamento più fedele ad un'interpretazione letterale e stricta del dato normativo di cui all'art. 2 d.lgs. n. 546/1992. Nelle parole della Suprema Corte da ultimo menzionata, premesso che “non sia compreso tra gli atti della esecuzione forzata tributaria, ma si ponga a monte dell'inizio di quest'ultima, l'avviso di mora - che attualmente si identifica nell'intimazione di cui all'art. 50 del
d.P.R. n. 602 del 1973- quando viene notificato dopo il decorso del termine entro il quale poteva procedersi ad esecuzione a seguito della notifica della cartella, poiché esso assolve a sua volta [al pari della precedente cartella esattoriale] alla funzione di nuovo precetto […] È stato pertanto affermato il principio per cui l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs.
546/1992 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione”. Le recenti SS.UU. arrivano pertanto a concludere che “Tanto meno rileva, ai fini della negazione della giurisdizione tributaria, che nel ricorso introduttivo la contribuente non abbia contestato la validità della notifica delle cartelle in questione, avendo questa Corte già chiarito che in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”.
Il dibattito giurisprudenziale sul riparto dei confini tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria, come chiarito in premessa, non appare dunque definitivamente sopito.
Alla luce delle diverse pronunce di legittimità esaminate, pur non disconoscendosi il rilievo delle argomentazioni spese dalla ricostruzione favorevole ad individuare il criterio discretivo nella notifica della cartella esattoriale, si ritiene tuttavia di aderire all'orientamento da ultimo menzionato (e riportato in auge dalla pronuncia del 2024, dopo essere stato a lungo ritenuto recessivo), stante la maggior aderenza al dato normativo e, soprattutto, per l'efficace capacità di razionalizzazione del sistema del riparto di giurisdizione, a fronte di un orientamento contrapposto che, per quanto potenzialmente valido, si è rivelato all'esame pratico sovente foriero di profili di maggiore ambiguità nel discernimento del caso concreto.
Pertanto, non essendo ravvisabili, nel caso all'attenzione, atti propriamente esecutivi della pretesa tributaria (come appare dalla comune prospettazione delle parti sul punto, divergendo le posizioni di queste in ordine all'interpretazione giuridica della fattispecie concreta, e delle conseguenze da trarne), deve rilevarsi il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in favore della giurisdizione tributaria. 10. Poiché la causa è stata decisa sulla base di una questione oggetto di mutamenti giurisprudenziali
(relativi alla questione sulla giurisdizione), si ravvisano giustificati motivi per disporre, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. (letto alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018), l'integrale compensazione, tra tutte le parti, delle spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dott.ssa Amleto Pisapia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. accoglie in l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Torre
Annunziata n. 5549/2022 del 2/6/2022, depositata il 18/10/2022, dichiara il difetto di giurisdizione;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello.
Torre annunziata, 18 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Amleto Pisapia