Sentenza 13 maggio 2004
Massime • 1
Qualora il militare di leva subisca menomazioni dell'integrità fisica per le quali concorrono il trattamento consistente nella pensione privilegiata e il risarcimento del danno spettante in base alle regole del codice civile, il giudice del merito deve assicurare l'integrale ristoro del danno al soggetto leso, evitando però che questi consegua un vantaggio economico superiore al danno effettivamente subito, ed è pertanto tenuto a verificare se, ed in quale misura, il risarcimento liquidato in base alle regole comuni sia cumulabile con l'erogazione della pensione privilegiata, escludendo la possibilità di cumulo quando dalla comparazione tra il danno liquidato a norma del codice civile e le somme corrisposte dall'amministrazione (rese omogenee nella comparazione con opportune tecniche di capitalizzazione) risulti che il danno sia stato integralmente coperto dalla pensione privilegiata ed ammettendolo invece nei casi in cui il danno liquidato risulti superiore al trattamento corrisposto dall'amministrazione e nei limiti della differenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/05/2004, n. 9094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9094 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto - Presidente -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
Dott. MANZO Gianfranco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell'avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AT PP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato BENITO PIERO PANARITI, difeso dagli avvocati PP MAJOLINO, FRANCO ABRIANI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
AR LU;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1395/99 della Corte d'Appello di VENEZIA, Sezione Quarta Civile, emessa il 03/03/99 e depositata il 07/10/99 (R.G. 2029/95);
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 28/11/03 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito l'Avvocato Alessandro DE STEFANO;
udito l'Avvocato Benito PANARITI (per delega Avv. Franco AMBRIANI);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il carabiniere di leva GI GI veniva ferito da un colpo d'arma da fuoco accidentalmente esploso da UC TA, anch'egli carabiniere di leva, che gli procurava gravi lesioni personali. Il GI citava in giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia il Ministero della Difesa e UC TA per ottenere il risarcimento dei danni subiti. Si costituiva il solo Ministero che contestava il fondamento della domanda. Il Tribunale affermava la responsabilità del TA e ritenuta la sussistenza del rapporto organico con l'amministrazione, condannava il Ministero della Difesa e UC TA in solido al pagamento della somma di lire 457.200.00, oltre interessi dal fatto. Il Tribunale dava atto che il GI aveva percepito dall'amministrazione sia l'equo indennizzo che la pensione privilegiata e riteneva che, mentre l'equo indennizzo poteva cumularsi con il risarcimento civilistico del danno, la pensione privilegiata, avente natura sia indennitaria che risarcitoria, era cumulabile con l'importo dovuto dall'amministrazione per il risarcimento del danno soltanto nel caso in cui la misura della pensione non comportasse l'integrale ristoro del danno subito. Sulla base di questo principio rigettava la domanda di danno patrimoniale (comprensivo del danno emergente e del lucro cessante), mentre accoglieva la domanda di danno biologico e di danno morale, ritenuti non ricompresi nella pensione privilegiata. La sentenza era appellata dal Ministero della difesa che lamentava, fra l'altro, l'accoglimento della domanda di danno biologico e di danno morale, che invece erano ricompresi nella pensione privilegiata e negli assegni e indennità accessorie, nonché la modalità di liquidazione degli interessi. La Corte d'appello accoglieva l'appello unicamente per la doglianza relativa agli interessi, confermando nel resto la sentenza impugnata. Avverso questa sentenza il Ministero della Difesa propone ricorso per Cassazione affidato a tre motivi. GI GI resiste con controricorso. UC TA non ha svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, il Ministero ricorrente lamenta la "violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. ed omessa motivazione su punti decisivi della controversia, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 2055 e degli artt. 100 e 107 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.". Secondo quanto dedotto, la difesa dell'Amministrazione era fondata sull'eccezione di compensano lucri cum danno, in considerazione dell'avvenuta concessione di un trattamento di pensione privilegiata c.d. "tabellare", maggiorata di assegno di superinvalidità e di indennità di accompagnamento. Nella sentenza di primo grado il Tribunale aveva negato, senza giustificazione alcuna, che gli assegni aggiuntivi potessero avere una funzione risarcitoria e potessero essere recati in compensazione con le somme spettanti per risarcimento del danno secondo le regole civilistiche. Sulla stessa linea si era mossa la sentenza della Corte d'appello, che si era limitata a richiamare solo la pensione privilegiata, senza mai far menzione ne' dell'assegno di superinvalidità ne' dell'indennità di accompagnamento. Ciò comportava il vizio di omessa pronuncia e di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Qualora avessero esaminato il punto, i giudici di merito avrebbero dovuto accogliere l'eccezione di compensazione, perché l'assegno di superinvalidità e l'indennità di accompagnamento, per loro struttura e per i criteri della loro liquidazione, sono finalizzati specificamente - ancor più della pensione privilegiata - al ristoro del danno alla persona subito dall'infortunato.
Con il secondo motivo il Ministero lamenta la "violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 2056 c.c., in relazione agli artt. 64 e ss. d.P.R.. 29 dicembre 1973 n. 1092, e motivazione insufficiente ed illogica su punti decisivi della controversia, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c.". La sentenza impugnata era viziata anche nella parte in cui, pur riconoscendo la natura e la funzione risarcitoria della pensione privilegiata "tabellare", ne aveva limitato gli effetti risarcitori ai soli danni patrimoniali, con esclusione del danno biologico. Si trattava di una soluzione empirica e priva di giustificazione logica, che non aveva considerato l'effettiva struttura di tale pensione, avente natura composita ed onnicomprensiva e idoneità a risarcire anche ed in via principale e prioritaria proprio il danno biologico subito dall'infortunato. La pensione privilegiata infatti costituisce un trattamento del tutto peculiare, perché la sua entità non è correlata al pregresso trattamento retributivo, ma alla gravità della menomazione subita. Il bene giuridico protetto è dunque essenzialmente la tutela della persona considerata nella sua integrità, con riferimento sia alla sua capacità lavorativa che alle sue manifestazioni di vita, come dimostra il fatto che essa è quantificata tenendo conto di parametri medi che prescindono dall'attività lavorativa concretamente svolta, dal livello di reddito e dalla effettiva capacità di guadagno dell'interessato e tiene conto soltanto della natura e della entità della lesione subita. Essa è dunque determinata in base a criteri sostanzialmente validi per la liquidazione sia del danno da invalidità permanente generica, sia del danno biologico, che sono rapportati direttamente alla natura ed alla gravità della lesione o della infermità subita, senza tener conto di altri fattori (quali la professione esercitata, il livello di reddito, la posizione sociale) che possono influire invece sulla determinazione di altre tipologie di danno, quale il danno da invalidità specifica o quello della vita di relazione. Non vi era dunque ragione di dubitare della idoneità della pensione tabellare a soddisfare il danno biologico. Conseguentemente, i giudici di merito avrebbero dovuto procedere alla capitalizzazione della pensione privilegiata concessa all'attore (oltre che degli assegni aggiuntivi) onde verificare in quale misura le provvidenze erogate potessero equivalere al danno sofferto dall'attore.
Con il terzo motivo l'amministrazione ricorrente deduce la "violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e degli artt. 1241 e ss., 2056 e 2697 e ss. c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c.". Il motivo contiene due distinte doglianze. Con la prima l'amministrazione lamenta che i giudici di merito, in conseguenza dell'apodittica equazione tra la pensione privilegiata e danno da invalidità permanente, avevano imputato a questa voce di danno un valore nettamente superiore a quanto richiesto con la domanda, poiché avevano imputato a tale voce una somma che poteva essere stimata in complessive lire 1.160.906.972, giusta la capitalizzazione delle rendite. Con l'altra si deduce che la liquidazione del danno biologico fatta dai giudici di merito era viziata di ultrapetizione, essendo stata riconosciuta per questa voce la somma di lire 300.000.000, mentre nella domanda era stata richiesta la somma di lire 93.000.000.
I tre motivi possono essere trattati congiuntamente. Il ricorso è fondato nei termini di cui si dirà.
2. L'art. 64 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, all'art. 64, primo comma prevede che "il dipendente statale che per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio abbia subito menomazioni dell'integrità fisica ascrivibile a una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, ha diritto, alla pensione privilegiata qualora dette menomazioni lo abbiano reso inabile al servizio". L'art. 67, a sua volta, disciplina specificamente la misura della pensione privilegiata ai militari. Questa Corte ha avuto occasione più volte di pronunziare sulla natura della pensione privilegiata c.d. tabellare pervenendo alla conclusione che il trattamento in questione ha natura risarcitoria (Cass. 4 dicembre 2002, n. 64; Cass. 27 marzo 2000, n. 3645; Cass. 16 settembre 1995, n. 9779; Cass. 27 gennaio 1993, n. 987; Cass. 4 giugno 1991, n. 6295; Cass. 16 febbraio 1991, n. 1637; Cass. 20 aprile 1990, n. 3281; Cass. 30 maggio 1989, n. 2615; v. pure Corte cost. n. 387 del 1989). Nella sentenza n. 1637 del 1991, con argomenti ripresi anche dalla successive sentenze n. 8549 del 1995, n. 3645 del 2000 e n. 64 del 2002, si è statuito che "tra pensione privilegiata, prevista dal testo unico del 1973, e risarcimento del danno richiesto secondo le norme del codice civile, sussiste identità di titolo, posto che in entrambe le ipotesi si è in presenza di un unico rapporto organico con l'amministrazione e di un unico fatto antigiuridico, da cui è derivato il pregiudizio" e che "il bene giuridico protetto è ugualmente unico - l'integrità della persona - e la conseguente tutela è da considerarsi concorrente". Si è quindi concluso nel senso che ciò "comporta in linea di principio la esclusione della cumulabilità, peraltro non in modo completo, in quanto il soggetto leso ha in ogni caso diritto ad un risarcimento che copra il danno nella sua interezza, se pur nei limiti di questa".
Questi principi, che il Collegio condivide, significano in sostanza che, nel caso di lesioni all'integrità fisica che danno luogo al trattamento di pensione privilegiata tabellare, il giudice del merito deve assicurare l'integrale ristoro del danno al soggetto leso, senza che però consegua un vantaggio superiore al danno effettivamente subito, e dunque è tenuto a verificare se e in quale misura il risarcimento liquidato in base alle regole comuni sia cumulabile con l'erogazione della pensione privilegiata: escludendo la possibilità di cumulo quando dalla comparazione tra il danno liquidato a norma del codice civile e le somme corrisposte dall'amministrazione (rese omogenee nella comparazione con opportune tecniche di capitalizzazione) risulti che il danno sia stato integralmente coperto dalla pensione privilegiata;
ammettendola invece nei casi in cui il danno liquidato risulti superiore al trattamento corrisposto dall'amministrazione e nei limiti della differenza.
2.1. La sentenza impugnata non si è adeguata ai principi sopra enunciati.
Ha infatti ritenuto che la pensione privilegiata copra esclusivamente l'area del "pregiudizio cagionato alla capacità di lavoro e di guadagno dell'infortunato" e da ciò ha tratto la conclusione, analoga a quella del Tribunale, che il danno biologico potesse cumularsi con il trattamento già erogato dall'amministrazione. In tal modo ha omesso di considerare che la pensione privilegiata ha carattere risarcitorio e ristora il pregiudizio all'integrità della persona (avendo riguardo alle menomazioni elencate nella tab. A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313), prescindendo da indagini sulla capacità di guadagno e, dunque, ricomprendendo anche il danno biologico che consiste appunto in una lesione all'integrità psicofisica (per la definizione legislativa del danno biologico, come danno all'integrità psicofisica, v. l'art. 13 del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38).
2.2. La sentenza impugnata ritiene cumulabile con il trattamento della pensione privilegiata tabellare sia il danno biologico che quello morale, liquidati dal giudice di primo grado. Per il danno biologico si è già detto.
Per il danno morale resta fermo quanto deciso dalla Corte d'appello, atteso che nel ricorso per Cassazione non vi è su questo punto una doglianza specifica. Nel ricorso, e precisamente nel secondo motivo con il quale si censura la possibilità di cumulo affermata dalla Corte territoriale, si sviluppano infatti unicamente profili relativi al danno biologico, senza far riferimento al danno morale.
3. L'amministrazione ricorrente, oltre a dedurre che la Corte territoriale aveva escluso il cumulo tra il trattamento della pensione privilegiata tabellare e il danno biologico, lamenta (con il primo motivo) anche che la sentenza impugnata aveva omesso di pronunziare sul motivo d'appello con il quale si lamentava che nella considerazione del trattamento globale corrisposto dall'amministrazione (da comparare con l'entità del risarcimento del danno spettante al GI secondo le regole civilistiche) erano stati omessi l'assegno di superinvalidità (art. 100 d.P.R. n. 1092 del 1973) e l'indennità di assistenza e di accompagnamento (art. 107 d.P.R. n. 1092 del 1973).
Effettivamente il giudice d'appello non ha pronunziato sul motivo relativo alla mancata ricomprensione dell'assegno e dell'indennità sopra indicati nel trattamento globale da prendere in considerazione nella comparazione tra questo trattamento e le somme spettanti a titolo di risarcimento a norma del codice civile. Ma la mancata pronunzia è conseguita al fatto che il punto in questione era assorbito dalla statuizione che escludeva il cumulo per il danno biologico e il danno morale: non vi era infatti necessità di definire il trattamento globale erogato dall'Amministrazione, una volta escluso che comunque potesse farsi luogo al cumulo. Il ricorso difetta dunque di interesse su questo specifico punto, sul quale comunque il giudice di rinvio dovrà pronunziare, poiché per effetto dell'accoglimento del motivo relativo al danno biologico, si pone nuovamente la necessità di comparare il trattamento erogato dall'amministrazione con il danno subito dal GI.
4. Con il terzo motivo di ricorso il Ministero ricorrente ha svolto le due doglianze sopra riassunte.
La prima resta assorbita dal principio secondo cui va preso in considerazione anche il danno biologico.
La seconda, con la quale si lamenta una ultrapetizione in ordine all'importo liquidato a titolo di danno biologico, è inammissibile per non aver formato oggetto di doglianza con l'atto d'appello. Ciò in base al principio secondo cui i motivi del ricorso per Cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio d'appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio.
5. In conclusione il ricorso va accolto per quanto di ragione, secondo quanto sopra specificato. Conseguentemente, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia, che provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di Cassazione.
Il giudice di rinvio si atterrà al seguente principio di diritto:
quando il militare subisce menomazioni dell'integrità fisica per le quali concorrono il trattamento consistente nella pensione privilegiata e il risarcimento del danno spettante in base alle regole del codice civile, il giudice del merito deve assicurare l'integrale ristoro del danno al soggetto leso, evitando però che consegua un vantaggio superiore al danno effettivamente subito e, dunque, è tenuto a verificare se, e in quale misura, il risarcimento liquidato in base alle regole comuni sia cumulabile con l'erogazione della pensione privilegiata, escludendo la possibilità di cumulo quando dalla comparazione tra il danno liquidato a norma del codice civile e le somme corrisposte dall'amministrazione (rese omogenee nella comparazione con opportune tecniche di capitalizzazione) risulti che il danno sia stato integralmente coperto dalla pensione privilegiata;
ammettendola invece nei casi in cui il danno liquidato risulti superiore al trattamento corrisposto dall'amministrazione e nei limiti della differenza.
Il giudice di rinvio rinnoverà l'esame considerando l'importo del danno biologico (ma non quello del danno morale) e pronunziando, se necessario, sulla ricomprensione nel trattamento da prendere a base per la comparazione anche dell'assegno di superinvalidità e dell'indennità di accompagnamento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione del la Corte d'appello di Venezia, che provvedere anche relativamente alle spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2004