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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 09/09/2025, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Brindisi Sezione civile
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Roberta Marra, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2375/2020 R.G., avente ad oggetto “azione di risarcimento danni da responsabilità contrattuale”
tra
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Cinzia Stefanizzi, presso il cui C.F._2 studio a Lecce, al Viale Ugo Foscolo n. 14, sono elettivamente domiciliati;
attori e
(P.I. ), in persona del titolare Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Roberto CP_2 C.F._3 Rizzo, presso il cui studio ad Oria, al Vico Torre Santa Susanna n. 18, è elettivamente domiciliata;
convenuta e
(P.I. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Antonio Conte e Antonio Simone, presso il cui studio a Lecce, in via Oberdan n. 22, è elettivamente domiciliata;
convenuta nonché
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_4 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Carbone, presso il cui studio a Tricase (LE), in via Cadorna n. 11, è elettivamente domiciliata;
terza chiamata
*******
Motivi della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 hanno agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni iure proprio
[...] patiti in conseguenza del decesso del padre, . Hanno riferito che Persona_1 quest'ultimo, il 5 dicembre 2016, si trovava – insieme a , fratello Persona_2 degli attori, - presso la sede operativa della Comunità ad Oria, in CP_3 contrada Danusci, alle dipendenze della ditta – per la quale stava Controparte_2 lavorando dal giorno 2.12.2016, seppur non regolarmente assunto – quando fu vittima di un incidente sul lavoro, che ne causò il decesso. In particolare, hanno dichiarato che il stava eseguendo dei lavori di rimozione di pannelli di lamiera zincata Parte_1 pressopiegata e che, alle 12:30 circa del 5 dicembre 2016, terminati i lavori di demolizione di un'altra struttura, salito su una scala rinvenuta sul posto, sarebbe caduto, urtando fatalmente la testa contro un gradino del pavimento in calcestruzzo. Hanno dichiarato che il il giorno stesso del sinistro avrebbe regolarizzato il rapporto di CP_2 lavoro con e e che, nel procedimento penale avviato Persona_1 Per_2 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, sarebbe stato accertato il nesso di causalità tra l'evento (la caduta dalla scala) e le lesioni subite. Hanno dedotto, dunque, la responsabilità del datore di lavoro, adducendo che l'attività di smantellamento affidatagli sarebbe stata svolta senza l'utilizzo delle dovute misure di sicurezza;
che non sarebbe stato redatto il documento di valutazione dei rischi;
che il P.O.S. di cantiere, generico, non sarebbe stato rinvenuto sul luogo di lavoro;
che la scala non sarebbe stata a norma poiché non stabile oltre che di altezza insufficiente. Hanno dedotto altresì la responsabilità del committente per non aver verificato l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria e non aver redatto il piano di sicurezza e di controllo dell'ambiente di lavoro. Hanno chiesto, dunque, il riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale, quantificato in 331.920,00 euro ciascuno;
il danno patrimoniale da lucro cessante, per aver perso, a causa del decesso, anche il sostegno economico erogato dal padre, quantificato in 22.416,70 euro ciascuno;
infine, il danno per mancato godimento delle somme spettanti a titolo di risarcimento. Hanno chiesto, dunque, di accertare la responsabilità dell'impresa CP_2
e dell' per l'infortunio mortale occorso
[...] Controparte_3 al padre, , e, per l'effetto, di condannare i convenuti, in solido o in Persona_1 base ai rispettivi titoli di responsabilità, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Nelle memorie di replica, parte attrice ha precisato di avere diritto anche alle spese relative al procedimento di sequestro preventivo in corso di causa e di reclamo, la cui liquidazione è stata differita alla definizione del presente giudizio.
L'Impresa Individuale costituendosi in giudizio, ha Controparte_2 preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'acquisizione della documentazione relativa al procedimento penale allegata da parte attrice;
nel merito, ha precisato che ed il figlio , estraneo al presente giudizio, si sarebbero Persona_1 Per_2 recati presso la Comunità er effettuare un sopralluogo al fine di appurare la CP_3 fattibilità dei lavori richiesti, adempimento preliminare rispetto alla formale assunzione e regolarizzazione del rapporto lavorativo;
ha, dunque, chiarito che il 5 dicembre 2016 pag. 2/21 gli adempimenti relativi alla sicurezza non erano stati ancora predisposti in quanto non vi sarebbe stato, a quella data, un contratto di appalto, né un cantiere, come desumibile anche dall'assenza della C.i.l.a. Ha precisato che, nel corso del sopralluogo e prima della verificazione dell'incidente, i gli avrebbero comunicato la fattibilità Parte_1 delle opere e che, pertanto, avrebbe chiesto al proprio consulente di procedere all'assunzione. Per tale ragione, ha negato qualsivoglia responsabilità, ritenendo che l'evento sarebbe addebitabile esclusivamente a che, di propria Persona_1 iniziativa, avrebbe preso una scala lì presente per salire sul tetto del locale. In ordine al quantum, ha contestato l'importo richiesto dagli attori, definendolo non provato e, per ciò che concerne il danno non patrimoniale da lucro cessante, che sarebbe errato il criterio di calcolo, atteso che la somma quantificata dagli attori – ovvero il triplo dell'assegno sociale – si utilizzerebbe in caso di reddito non conforme alla effettiva capacità lavorativa della vittima, circostanza non ricorrente nel caso in esame.
Ha chiesto, dunque, di rigettare la domanda;
in via subordinata, di tener conto del grado di responsabilità di e della nella Persona_1 Controparte_3 verificazione dell'evento e di rideterminare l'importo richiesto, imputandolo in capo ad di cui ha richiesto la chiamata in causa al fine di essere Controparte_5 manlevata, con vittoria di spese.
costituendosi in giudizio, ha eccepito l'inoperatività della Controparte_4 polizza invocata dall'impresa convenuta, applicabile ai soli sinistri occorsi a lavoratori
“dipendenti”, circostanza pacificamente non attribuibile in capo a Persona_1 al momento dell'evento; ha precisato che, in presenza di assunzione irregolare, si verificherebbe la decadenza dalla polizza, salvo che l'irregolarità non derivi da incolpevole comprovata errata interpretazione delle norme o l'assicurato non versi alla compagnia una maggiorazione di premio non inferiore, in assoluto, a sei mensilità, ipotesi non ricorrenti nel caso in esame. Ha rilevato, inoltre, che il , al momento CP_2 della stipula, avrebbe sottoscritto la sola assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e non la garanzia RCO poiché aveva dichiarato di non avere posizioni assicurative Inail, cioè di non avere lavoratori alle sue dipendenze soggetti ad assicurazione obbligatoria e che l'assunzione, peraltro irregolare, da parte del Parte_3 Pentassuglia dovrebbe qualificarsi come un fattore di aggravamento di rischio sottaciuto dall'assicurato. Ha dedotto che la polizza sarebbe altresì inoperativa in quanto il CP_2 avrebbe provveduto al regolare pagamento del premio minimo – che dovrebbe essere versato anticipatamente – un mese dopo la scadenza del termine, con conseguente sospensione della garanzia fino alle ore 24:00 del giorno in cui è stato pagato il premio, oltre il periodo di tolleranza di 15 giorni;
pertanto, al momento del sinistro, l'impresa del sarebbe stata sprovvista di copertura assicurativa. Ha riferito, peraltro, che CP_2 quando il convenuto ha provveduto alla regolarizzazione del premio – in data 12.12.2016 – nulla avrebbe riferito in ordine al sinistro del 5.12.2016, precludendo alla compagnia qualsivoglia contestazione o adeguamento del prezzo. Ha dichiarato, infine, che il avrebbe dovuto comunicare entro tre giorni alla compagnia la CP_2 verificazione del sinistro e che, invece, sarebbero decorsi quattro anni;
nel merito, ha contestato sia l'an che il quantum della pretesa di parte attrice. pag. 3/21 Ha chiesto, dunque, di rigettare la domanda di garanzia e di manleva assicurativa;
in via subordinata, di rigettare la domanda formulata da parte attrice;
in via ulteriormente subordinata, di contenere la condanna dell'impresa assicurata entro i limiti della responsabilità accertata, al netto di concorsuali responsabilità imputabili ad altri soggetti;
in caso di accoglimento, di ridurre l'indennizzo assicurativo stante l'aggravamento del rischio non comunicato, con vittoria di spese.
costituendosi in giudizio, ha riferito Controparte_3 che la responsabilità per il sinistro sarebbe da addebitarsi esclusivamente alla ditta
[...]
ed al;
ha chiarito, infatti, che all'epoca del sinistro non aveva ancora CP_2 Parte_1 stipulato alcun appalto, avendo richiesto solo un preventivo, ancora da valutare, ed ha precisato che il sopralluogo espletato dai non sarebbe stato autorizzato. Per Parte_1 ciò che concerne il quantum, lo ha definito eccessivo e non provato, allegando che, in applicazione del principio di compensatio lucri cum damno, gli eredi dovrebbero aver già ricevuto un equo ristoro dall'Inail. Ha chiesto, dunque, il rigetto della domanda;
in via subordinata, in caso di condanna, di graduare la somma da corrispondere agli eredi tenuto conto del grado di effettiva responsabilità, con vittoria di spese.
La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione allegata dalle parti, l'interrogatorio formale di e l'escussione di testimoni. Con Controparte_2 ordinanza del 18 ottobre 2021 – che si richiama, non essendo emersi elementi che ne giustifichino la revoca – è stata rigettata l'eccezione di inutilizzabilità degli atti di indagine allegati da parte attrice;
in data 23 giugno 2022 è stato eseguito l'ordine di esibizione disposto nei confronti di Inail e relativo a tutte le erogazioni eventualmente concesse in favore degli odierni attori per il decesso del . Parte_1
La domanda è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
SULLA RICOSTRUZIONE DEL FATTO E SULLA SUSSISTENZA DI UN CONTRATTO DI APPALTO È pacifico che, il 5 dicembre 2016, è stato vittima di un Persona_1 sinistro che ne ha causato il decesso;
non è contestato che si Persona_1 trovasse presso la Comunità di Oria (BR), insieme al figlio , CP_3 Per_2 estraneo al presente giudizio e che entrambi non fossero regolarmente assunti. È pacifico, infine, che il decesso del Pentassuglia si è verificato in conseguenza della caduta dalla scala, circostanza che, come riferito e non contestato dalle parti, è stata appurata anche nel procedimento penale.
Effettuata tale premessa, occorre rilevare che vi è contestazione, in primo luogo, in ordine alla sussistenza, al momento del sinistro, di un regolare contratto di appalto tra l'impresa e la Comunità committente dei lavori: il , Controparte_2 CP_3 CP_2 infatti, ha dichiarato che le parti non avevano ancora stipulato alcun contratto scritto e che i stavano eseguendo un mero sopralluogo al fine di valutare la Parte_1 fattibilità degli interventi richiesti, motivo per il quale non gli sarebbe stata fornita la necessaria strumentazione di sicurezza e non sarebbero stati assunti.
pag. 4/21 Tale allegazione difensiva non merita di essere condivisa, essendo stata smentita nel corso dell'istruttoria orale;
in particolare, è lo stesso che, nel corso CP_2 dell'interrogatorio formale reso all'udienza del 23.06.2022, ha riferito che, una volta forniti i preventivi alla comunità vi era stata un'accettazione verbale (“al CP_3 telefono”) da parte del – responsabile tecnico della Comunità e che, a Tes_1 CP_3 quel punto, bisognava “iniziare i lavori”, nonostante non ci fosse “nulla di scritto”. Ebbene, tali dichiarazioni, avente valore confessorio attesa la natura del mezzo istruttorio, confermano la tesi sostenuta dagli attori, secondo cui il sinistro non si sarebbe verificato nel corso di un sopralluogo, ma durante l'esecuzione delle prestazioni commissionate da alla ditta La circostanza che Controparte_3 CP_2
l'accettazione sia avvenuta oralmente non esclude il perfezionamento della fattispecie dell'appalto: si rammenta, infatti, che l'art. 1325 c.c. - che disciplina i requisiti essenziali del contratto - enuncia il principio di libertà delle forme, esplicazione del più ampio principio di autonomia contrattuale, che consente alle parti di scegliere la modalità di conclusione del contratto reputata più confacente ai propri interessi, fatti salvi i casi espressamente previsti dal legislatore (indicati nell'art. 1350 c.c. o in disposizioni di parte speciale), in cui il mancato rispetto del requisito formale determina la nullità del contratto, ipotesi che non ricorre nel caso del contratto di appalto. Per tale ragione, trovando applicazione il principio di libertà delle forme, la disciplina in esame soggiace alle ordinarie modalità di formazione del contratto, di cui all'art. 1326, comma I, c.c., ai sensi del quale “il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte”.
A conferma della sussistenza di un regolare contratto di appalto si evidenziano altre due circostanze: in primo luogo, il ha riferito che anche per le altre attività CP_2 espletate in precedenza nei confronti della Comunità non fu redatto alcun CP_3 contratto scritto e, in secondo luogo, la mattina stessa del sinistro, egli aveva fatto portare dal figlio, sui luoghi di causa, un piccolo escavatore “in previsione dell'inizio dei lavori”, tanto a riprova del fatto che non si attendeva l'esito di alcun sopralluogo, ma che si trattasse di prestazioni già concordate e che doveva essere eseguite a partire da quel giorno.
, fratello degli attori, la cui testimonianza è stata reputata Persona_2 ammissibile con ordinanza del 27.11.2022, ha dichiarato che con il si erano già CP_2 recati per eseguire il sopralluogo prima del dicembre 2016 e che i lavori erano iniziati il 02.12.2016; che il consigliò di svolgere le attività che erano possibili, CP_2 riservandosi di consegnare l'attrezzatura in un secondo momento per l'esecuzione delle restanti prestazioni. L'attendibilità delle dichiarazioni di si Persona_2 ricava dal raffronto con quanto riferito dal teste , escusso all'udienza del Tes_2 12.05.2023 ed estraneo alle parti del giudizio;
egli ha riferito di svolgere attività di vigilanza presso la Comunità ed ha chiarito che, il giorno del sinistro, si CP_3 trovava presso la sede di Oria in qualità di volontario;
ha confermato che il venerdì precedente aveva visto il recarsi sul cantiere “per impartire indicazioni e CP_2 direttive dei lavori” ai e che, quel giorno stesso, vide questi ultimi iniziare Parte_1 i lavori sul tetto. Ha confermato che quella mattina, quindi, i stavano Parte_1 eseguendo le attività che erano state commissionate e che non stavano eseguendo un mero sopralluogo, circostanza di cui era a conoscenza il . CP_2
pag. 5/21 Il teste escusso all'udienza del 24 febbraio 2023, operante nel settore Tes_1 tecnico della Comunità ha riferito che addirittura un mese prima dell'evento CP_3 fu eseguito il sopralluogo insieme al , durante il quale ebbe modo di mostrargli CP_2 le strutture da smontare.
La circostanza che i lavori fossero iniziati già prima del 5 dicembre 2016 emerge altresì dalle dichiarazioni rese, all'udienza del 13 luglio 2023, dal teste
[...]
, agente di polizia in servizio con lo della cui attendibilità Tes_3 Parte_4 non si ha ragione di dubitare. Egli ha riferito che, nel corso del sopralluogo, fu accertato che “erano stati demoliti già due corpi di fabbrica di estensione maggiore di 50 mq. (…) costruiti da pareti in tufo e copertura in lamiera” chiarendo, che per terra fu rinvenuto solo il materiale ferroso, essendo stati i tufi già smaltiti. Si deve ritenere, pertanto, con ogni probabilità, che i lavori fossero iniziati qualche giorno prima del sinistro.
SULLA RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA DI BE NI E DI IA ZO Chiarita l'esistenza fra le parti id un contratto di appalto stipulato verbalmente e in corso di esecuzione, occorre rilevare che dalla lettura delle dichiarazioni e degli atti di causa emergono delle irregolarità che sono frutto, con ogni probabilità, di tentativi messi in atto dall'impresa e dalla ex post per escludere la CP_2 Controparte_3 propria responsabilità per i fatti verificatisi. In particolare, desta sospetto la circostanza che il abbia riferito al figlio CP_2 del “di mettere il padre in macchina e portarlo in ospedale” (come riferito Parte_1 in sede di interrogatorio formale), anziché chiamare il 118; né appare casuale la regolarizzazione dell'assunzione dei nella tarda mattinata del 5 dicembre Parte_1 2016, giorno del sinistro: il , infatti, si è giustificato sostenendo di aver richiesto CP_2 al consulente la regolarizzazione della posizione lavorativa una volta ricevuto il parere favorevole al termine del sopralluogo, ma tale circostanza, come si è già precisato, appare inverosimile, dal momento che i si trovavano presso la Comunità Parte_1 per eseguire le attività, e non un sopralluogo;
la cronologia degli eventi CP_3 induce a ritenere che, invece, la regolarizzazione sia stata disposta nel tentativo di evitare l'insorgenza di eventuali profili di responsabilità. Alcuna rilevanza si ritiene di attribuire a quanto riferito da Persona_2
agli agenti intervenuti al momento del sinistro: la circostanza che egli abbia
[...] fatto riferimento all'esecuzione di un sopralluogo non è idonea a smontare tutto il restante apparato probatorio, dovendosi ritenere che egli abbia fornito tale versione al fine di evitare ripercussioni anche nei confronti del in un momento in cui CP_2 senz'altro si trovava in uno stato emotivo fortemente compromesso per via del grave episodio cui aveva assistito.
È evidente, pertanto, la sussistenza in capo all'impresa individuale di CP_2 una quota di responsabilità per i fatti verificatisi: essa, infatti, in adempimento di un contratto di appalto, ha impiegato manodopera non assunta regolarmente, senza fornire i necessari dispositivi di sicurezza sul cantiere (come pacificamente riconosciuto dal
[...]
, che si è giustificato sostenendo che l'avrebbe fornita in un secondo momento, una CP_2 volta conclusosi il presunto sopralluogo). L'impresa ha, dunque, violato l'art. 2087 c.c., pag. 6/21 secondo cui l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità psico-fisica del lavoratore;
si rammenta che, secondo la giurisprudenza di legittimità, gravano sul datore di lavoro puntuali obblighi di informazione in favore del lavoratore, al fine di evitare il rischio specifico della lavorazione (Cass. n. 20051/2016). La giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, anche qualora sia ascrivibile non soltanto ad una sua disattenzione, ma anche ad imperizia, negligenza e imprudenza (Cass. n. 19494/2009), potendo essere esonerato da ogni responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore assuma caratteri di abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo "tipico" ed alle direttive ricevute, in modo da porsi quale causa esclusiva dell'evento (Cass. n. 3786/2009), così integrando il cd. “rischio elettivo”, ossia una condotta personalissima del lavoratore, avulsa dall'esercizio della prestazione lavorativa o anche ad essa riconducibile, ma esercitata e intrapresa volontariamente in base a ragioni e motivazioni del tutto personali, al di fuori dell'attività lavorativa e prescindendo da essa, come tale idonea ad interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività (Cass. n. 18786/2014). Per ciò che concerne la ripartizione dell'onere probatorio, si rammenta che la responsabilità del datore di lavoro non è oggettiva, ma è necessario che la sua condotta, commissiva o omissiva, sia sorretta da un elemento soggettivo, almeno colposo, quale il difetto di diligenza nella predisposizione di misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore. Pertanto, sono a carico del lavoratore, quale creditore dell'obbligo di sicurezza, gli oneri di allegazione circa la fonte da cui scaturisce siffatto obbligo, del termine di scadenza e dell'inadempimento; nondimeno, l'individuazione delle misure di prevenzione che il datore avrebbe dovuto adottare e l'identificazione della condotta che nello specifico ne ha determinato la violazione deve essere modulata in relazione alle concrete circostanze e alla complessità o peculiarità della situazione che ha determinato l'esposizione al pericolo (ex multis, Cass. n. 29909/2021).
Il ha pacificamente riconosciuto di non aver fornito al la CP_2 Parte_1 strumentazione che gli consentisse di espletare l'attività lavorativa in sicurezza, circostanza peraltro confermata nel corso dell'istruttoria orale;
per tale ragione, il si è servito di una scala a forbice rinvenuta sul posto che, a causa Parte_1 dell'instabilità, ne ha cagionato la caduta e la morte.
Si condividono le allegazioni difensive dell'impresa convenuta in ordine alla concorrente responsabilità di nella verificazione del sinistro: in Persona_1 particolare, è pacifica la circostanza che la scala si trovasse presso la Comunità fra i “ferri vecchi” e che la stessa sia stata presa incautamente dal CP_3 ; , figlio del de cuius, nel corso dell'istruttoria orale Parte_1 Persona_2 ha riferito che la scala sarebbe stata data loro dallo , ma tale allegazione Tes_2 difensiva, oltre a non trovare riscontro nelle dichiarazioni testimoniali di quest'ultimo (che ha dichiarato di non sapere chi avesse dato la scala, ma di aver visto direttamente il de cuius salirci), è smentita da quanto riferito dagli stessi attori, i quali, al paragrafo n. 3
pag. 7/21 dell'atto di citazione riferiscono che , “rinvenuta sul posto una Persona_1 scala metallica a forbice, la utilizzava…”. Ebbene, è indubbio che la condotta del de cuius non integri gli estremi del rischio elettivo: quest'ultimo, infatti, deve essere inteso come una condotta personalissima del dipendente, intrapresa volontariamente e per motivazioni personali, al di fuori delle attività lavorative ed in modo da interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività (ex multis, Cass. n. 16026/2018); una condotta abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute e frutto di una scelta arbitraria, che si sia posta come causa esclusiva dell'evento ed abbia creato condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere. Si ritiene infatti che la scelta del di usare la scala rinvenuta sul cantiere se da Parte_1 un lato si configuri quale comportamento abnorme nel senso di evidentemente irrazionale ed imprevedibile, dall'altro si collochi all'interno della condotta tenuta dal dipendente, quale espletamento dell'incarico assegnatogli, senza quindi in alcun modo esorbitare da esso. Per tale ragione, tale condotta non può ritenersi da sola sufficiente a determinare l'evento, con elisione di ogni altro rapporto eziologico con diversi fattori potenzialmente rilevanti dal punto causale, configurandosi semmai come fattore causale concomitante.
, lo svolgimento dei fatti induce ad ascrivere un margine di responsabilità Pt_5 anche al in applicazione del principio di autoresponsabilità, quantificabile Parte_1 nella misura del 20%, in virtù del fatto che egli, laddove avesse avuto una condotta più cauta ed improntata alla dovuta diligenza, avrebbe potuto constatare l'inadeguatezza della scala che, non a caso, ha rinvenuto tra i ferri vecchi da smaltire della Comunità Egli, o il figlio che con lui eseguiva la prestazione lavorativa, CP_3 Per_2 avrebbero dovuto contattare il avvertendolo della necessità di una scala a CP_2 norma o di altro mezzo idoneo per poter proseguire la prestazione lavorativa;
sul punto, il teste , nel corso della prova testimoniale, ha dichiarato che fu il Persona_2 a suggerire loro di chiedere ai dipendenti della Comunità se CP_2 CP_3 avessero una scala, sebbene tale circostanza non possa ritenersi provata, poiché non corroborata da altri elementi di prova. Questo Giudice è a conoscenza dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui la colpa o la negligenza del lavoratore non necessariamente devono considerarsi concausa dell'evento dannoso, nel caso in cui abbiano potuto esplicare efficacia causale solo a causa degli inadempimenti del datore di lavoro (Cass. n. 4718/2008) e, tuttavia, si ritiene che esso non trovi applicazione alla fattispecie in esame, per le ragioni che seguono. In primo luogo, anche laddove la scala fosse stata fornita dalla committente, in ogni caso il avrebbe potuto astenersi dal suo utilizzo una volta appurata Parte_1 l'inadeguatezza della stessa, che era arrugginita ed in pessimo stato di manutenzione (circostanza non contestata); in secondo luogo, lo stesso teste ha Persona_2 riferito che il gli aveva detto “di iniziare piano piano, di fare quello che CP_2 potevamo fare e che poi avrebbe provveduto”, parole dalle quali si desume che l'impresa convenuta nulla avrebbe contestato ai lavoratori laddove avessero preferito non utilizzarla ed attendere che il gli fornisse adeguata strumentazione. CP_2
SULLA RESPONSABILITÀ DELLA CP_6 Controparte_3
pag. 8/21 Gli attori hanno dedotto che la committente sarebbe anch'essa responsabile del pregiudizio subito poiché avrebbe dovuto verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e redigere il piano di sicurezza e di controllo dell'ambiente di lavoro. In tema di infortuni sul lavoro, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente, dal quale non può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori;
ne consegue che, ai fini della configurazione della responsabilità del committente occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché all'agevole ed immediata percepibilità da parte del committente delle situazioni di pericolo (Cass. n. 44131/2015). Nel caso di prestazioni eseguite in attuazione di un contratto d'appalto, l'estensione al committente della responsabilità dell'appaltatore è poi ammissibile soltanto laddove l'evento possa ritenersi collegato ad un'omissione colposa, specificamente determinata, che risulti imputabile alla sfera di controllo dello stesso committente (Cass. n. 6784/2014). In particolare, è stato ripetutamente affermato che sussiste un preciso obbligo di diligenza, previsto anche dalla normativa antinfortunistica, in ordine all'esercizio dei criteri di scelta della impresa esecutrice, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo (Cass. n. 5946/2019), anche in considerazione, appunto, della natura dei lavori affidati all'impresa prescelta (Cass. n. 35185/2016), attinente alla peculiare fattispecie analoga a quella che qui opera, ossia la esecuzione di lavori in quota (Cass. n. 49494/2023).
Per ciò che concerne il primo addebito formulato, ovvero la violazione dell'art. 90, comma IX, del d.lgs. n. 81/2008, se ne rileva l'infondatezza; preliminarmente, occorre chiarire che, non risultando dalla documentazione in atti la presenza di un responsabile dei lavori, gli obblighi di cui alla disposizione citata sono da ascriversi alla committente. Come dichiarato dalla Comunità nella comparsa di CP_3 costituzione, l'impresa individuale era in possesso dei requisiti tecnici per CP_2 effettuare lo smontaggio dei pannelli ed era, all'apparenza, dotata di personale, regolarmente assunto, in grado di eseguire la prestazione. È evidente che la verifica che incombe in capo al committente al momento del conferimento dell'incarico si basi su dati desumibili dalla documentazione della società depositata presso i pubblici registri, al fine di desumere se, dal punto di vista formale, l'impresa appaia dotata della strumentazione e del personale per poter eseguire le prestazioni commissionate;
una volta espletato tale controllo, non può richiedersi alla committente di verificare che, in concreto, i lavoratori impiegati sul cantiere abbiano la dovuta formazione e siano regolarmente assunti, né può richiedersi alla committente il possesso di competenze non solo per comprendere che tipo di strumentazione serva, ma anche per valutarne l'adeguatezza. Il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro, infatti, opera anche in relazione al committente, dal quale non può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori, sicché, ai fini della pag. 9/21 configurazione della responsabilità del suddetto, occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto nonché all'immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo (ex multis, Cass., ord., n.9178/2023).
Non può addebitarsi alcuna responsabilità alla Comunità neppure ai CP_3 sensi dell'art. 96, c. I, lett. g), d.lgs. n. 81/2008, dal momento che l'obbligo di redigere il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del citato d.lgs. incombe sui “datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti” e non sul committente.
ha in ogni caso posto in essere delle condotte che appaiono Controparte_3 censurabili e dalle quali si desume una complicità con il nello svolgimento dei CP_2 lavori senza regolare procedura amministrativa ed assunzione, circostanze che giustificano il riconoscimento di un margine di responsabilità pari al 20%, tenuto conto della incidenza che le condotte hanno avuto nella verificazione dell'evento. È pacificamente riconosciuto, infatti, che l'area in cui dovevano essere eseguiti i lavori era delimitata da un nastro rosso (si vedano fotografie all. b) di parte attrice depositato in data 7.6.2021) – la cui presenza non è stata altrimenti giustificata dalla comunità – ed è emerso dall'istruttoria orale che l'accesso al luogo in cui dovevano essere eseguiti i lavori avviene attraverso il passaggio da un cancello gestito dalla comunità, non essendo libero. Per tale ragione, quindi, consapevole di non aver ancora predisposto la documentazione necessaria presso gli uffici comunali, Comunità avrebbe CP_3 dovuto impedire non solo l'accesso, ma, soprattutto, l'esecuzione delle attività.
Il teste responsabile tecnico della Comunità ed Testimone_4 CP_3 escusso all'udienza del 4.11.2022, ha rilevato che effettivamente nella C.i.l.a., depositata il giorno successivo al sinistro, è indicata come data di inizio lavori il 5.12.2016; ha riferito che tale circostanza potrebbe essere dovuta al fatto che, all'epoca, non era operativo alcun sistema di protocollazione automatica, ma si ritiene che non sia questo il caso, essendo emerso dal verbale e dall'istruttoria orale, che sui luoghi Pt_4 erano state eseguite delle opere di demolizione, molto probabilmente nei giorni antecedenti il sinistro, pertanto in ogni caso l'effettiva apertura del cantiere era avvenuta in data antecedente alla regolarizzazione della procedura dal punto di vista amministrativo. Il teste , coordinatore della Comunità Testimone_5 e, all'epoca dei fatti, vicepresidente, ascoltato all'udienza del CP_3 20.10.2023, ha riferito che al momento del sinistro era certo che i lavori sarebbero stati eseguiti dalla ditta ammettendo che la CI è stata “presentata il giorno CP_2 successivo dell'evento, ma non a conclusione dell'iter amministrativo avviato bensì in una situazione di confusione dettata da quanto accaduto, per cercare ordine nella vicenda”. La condotta della comunità convenuta, dunque, pur non avendo rilevato in termini eziologici nella verificazione del sinistro, è indubbio che non sia stata pag. 10/21 improntata ai doveri di correttezza e solidarietà che incombono su tutti i consociati e ancora più su chi commissiona dei lavori presso la sua proprietà.
Non si ritengono fondate le allegazioni difensive sostenute dalla Comunità finanche nella memoria di replica, in cui riferisce che non vi era modo di CP_3 impedire la prosecuzione dei lavori – circostanza smentita dalla presenza di un cancello
– e che la C.i.l.a. sarebbe stata firmata dal legale rappresentante della comunità già l'1 dicembre 2016, allegazione del tutto sfornita di prova, dal momento che, tra l'altro, il legale rappresentante non si è presentato a rendere l'interrogatorio formale e, infine, è intervenuta una rinuncia al mezzo istruttorio.
Circa la presenza sul cantiere della scala non regolamentare, utilizzata dal de cuius per operare in altezza, si deve escludere che la stessa sia stata fornita dalla Comunità committente per il tramite del volontario ivi presente, atteso che la relativa dichiarazione testimoniale che tanto ha allegato è rimasta tuttavia del tutto isolata. Né si può rimproverare alla committente la presenza stessa di quella scala in prossimità del luogo di lavoro, atteso che, come emerso dall'istruttoria orale, essa era posizionata su un cumulo di ferro vecchio. Neppure si può rimproverare alla Comunità di non aver sorvegliato sul suo utilizzo o di non averlo impedito, atteso che gli obblighi di garantire la sicurezza sul cantiere, come detto, non sono posti in capo alla committenza delle opere ma al soggetto appaltatore.
SULLA OPERATIVITÀ DELLA POLIZZA GENERALI N. 312016822
La società assicurativa, terza chiamata, costituendosi in giudizio, ha eccepito l'inoperatività della polizza, per le seguenti ragioni: decadenza dalla garanzia assicurativa ai sensi dell'art. 3 delle Condizioni Generali, poiché il sinistro si è verificato in danno di soggetto non regolarmente assunto;
sottoscrizione da parte del
[...]
della sola polizza assicurativa per la responsabilità civile presso terzi e non anche CP_2 per gli infortuni dei lavoratori dipendenti, avendo dichiarato il convenuto di non avere posizioni assicurative Inail aperte;
poiché, solo nel novembre 2020 (quattro anni dopo il sinistro), il avrebbe informato la compagnia di essersi dotato di una sempre CP_2 crescente manodopera, circostanza illegittimamente taciuta nonostante determinasse un aggravamento del rischio;
inoperatività della polizza RCT per la fattispecie in esame, essendo esclusa la qualifica del Pentassuglia quale soggetto “terzo”. Ha dedotto, infine, che il premio fisso relativo alla polizza sottoscritta avrebbe dovuto essere corrisposto in anticipo e che, al contrario il pagamento sarebbe avvenuto solo il 12 dicembre 2016, oltre un mese dopo la scadenza del contratto e quando erano stati superati anche i 15 giorni di tolleranza, senza che la compagnia, neppure in quella occasione, sia stata informata del sinistro.
L'impresa ha ritenuto, invece, che il pagamento effettuato in data CP_2 10.11.2020 a titolo di premio aggiuntivo smentirebbe la tesi della inoperatività della polizza, anche perché si tratterebbe di premio corrisposto in base al fatturato, circostanza che escluderebbe l'applicazione delle clausole invocate dalla compagnia.
È presente in atti la polizza n. 3120169822, “assicurazione responsabilità civile impresa edile”, stipulata dalla impresa convenuta con l'agenzia di Francavilla CP_4
pag. 11/21 con decorrenza dal 10.11.2011 fino al 10.11.2021, in cui è previsto che “il CP_7 premio è stabilito in base al seguente elemento variabile di rischio: retribuzioni e compensi”; al momento della sottoscrizione il contraente-assicurato ha dichiarato di non avere in corso posizioni assicurative Inail. Nelle condizioni generali di assicurazione, allegate da entrambe le parti, si fa riferimento alla Responsabilità civile verso terzi anche per danni corporali, cioè morte o lesioni, garanzia che non assume rilievo nella fattispecie in esame, poiché non possono ritenersi “terze”, ai sensi dell'art. 2, le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio “nonché tutti coloro i quali, indipendentemente dal loro rapporto con l'assicurato, subiscono il danno in relazione alla loro partecipazione manuale alle attività a cui si riferisce l'assicurazione”. Né il può ritenersi soggetto Parte_1
“terzo” ai sensi dell'art. 7 delle Condizioni Generali – in deroga all'art. 2 – in quanto non rientrante in alcuna delle categorie ivi menzionate: committenti, titolari o dipendenti di ditte fornitrici o clienti;
dipendenti dell'assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione I.N.A.I.L.; dipendenti o titolari di ditte subappaltatrici in regola con l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro, mentre eseguono per conto dell'assicurato e nei suoi cantieri le attività per le quali è prestata l'assicurazione; i prestatori d'opera non dipendenti dei quali l'assicurato si avvalga nel rispetto della legislazione vigente ed i prestatori di lavoro in regime di somministrazione di cui l'assicurato faccia uso per l'esecuzione dei lavori, sempreché i relativi compensi vengano dichiarati per il conteggio del premio.
Nell'art. 3 è disciplinata la Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro regolarmente assicurati, con la precisazione che “non costituirà motivo di decadenza della presente garanzia il fatto che l'assicurato non sia in regola, nei confronti del dipendente infortunato soggetto all'I.N.A.I.L., con gli obblighi per l'assicurazione di legge esclusivamente a condizione che: l'irregolarità derivi da comprovata e involontaria errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia”. L'ipotesi in questione non ricorre nel caso in esame, come dimostra la circostanza che il , CP_2 dopo il sinistro, abbia provveduto alla regolarizzazione. La clausola in esame prosegue escludendo quale motivo di decadenza anche la circostanza che “l'assicurato stesso corrisponda all'infrascritta società il premio derivante dalle retribuzioni dei dipendenti risultati non in regola con gli obblighi di legge con effetto dall'ultima scadenza annua di rata anteriore al momento dell'infortunio, con il minimo assoluto di sei mesi di premio (quest'ultimo alinea si intende non operante in caso di conteggio del premio in base al fatturato)”. Ebbene, per quanto precede, si deve ritenere l'impresa decaduta dalla polizza, dal momento che, avendo una assicurazione calcolata in base alle retribuzioni e ai compensi, e non sul fatturato, egli avrebbe dovuto corrispondere l'integrazione di cui all'art. 3; nella polizza presente in atti, infatti, non si fa alcun riferimento al fatturato quale rischio variabile, bensì alle retribuzioni ed ai compensi, variabili diverse dal fatturato, come desumibile dall'art. 25 delle condizioni generali, in cui, al comma II, è previsto che “l'assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè, a seconda dei casi, l'indicazione delle retribuzioni (…) o del fatturato aziendale (al netto dell'I.V.A.)”. Pertanto, trovando applicazione il disposto di cui all'art. 3, per non incorrere nella decadenza l' avrebbe dovuto corrispondere il minimo Parte_6
pag. 12/21 assoluto di sei mesi di premio a decorrere dall'ultima scadenza annua anteriore al momento dell'infortunio, circostanza verificatasi solo nel novembre 2020, come pacificamente riconosciuto dalle parti.
Ad abundantiam, occorre rilevare che la polizza in esame, della durata complessiva di dieci anni, prevedeva il pagamento di un premio annuale con successiva regolazione dello stesso tenuto conto della variabile pattuita (retribuzione e compensi). Nell'art. 23 delle Condizioni Generali di assicurazione è previsto che la polizza è attiva dalle ore 24:00 del giorno del pagamento del premio - e, in nessun caso, prima della data di decorrenza fissata in polizza – e che i premi successivi devono essere pagati presso la sede dell'agenzia e verso regolare quietanza nel giorno della scadenza stabilito o, al più tardi, entro 15 giorni, trascorsi i quali l'assicurazione “resta sospesa, rientrando in vigore solo dalle ore 24 del giorno del pagamento dei premi arretrati e delle spese”. Nel successivo art. 25 sono disciplinate le modalità con le quali è effettuata la regolazione del premio tenuto conto delle variabili contrattualmente pattuite, nonché gli oneri incombenti su entrambe le parti ai fini della relativa quantificazione, ma su tale disposizione si ritiene di poter soprassedere, in applicazione del principio della ragione più liquida: nel caso in esame, infatti, non è stato adempiuto tempestivamente l'obbligo di pagamento del premio fisso annuale per l'anno 2016, circostanza che ha determinato la sospensione dell'operatività della polizza. Dal prospetto allegato anche dall' (all. n. 11) si evince che ogni Parte_6 anno, in data 10 novembre, era prevista la scadenza del premio fisso;
pur trattandosi di polizza decennale, la cadenza annuale del premio è desumibile dall'ultimo comma dell'art. 23, in cui è previsto che “il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto”. L'anno del sinistro, il anziché provvedere al pagamento il 10.11.2016 CP_2 (o i quindici giorni successivi) ha pagato il premio in data 12.12.2016 (all. n. 10), una settimana dopo la verificazione del sinistro, circostanza che non consente di ritenere attiva, al momento dell'evento, la copertura assicurativa;
alcuna rilevanza assume, dunque, il pagamento a saldo avvenuto per tutte le annualità pregresse solo nel novembre 2020 (successivamente all'iscrizione a ruolo del presente giudizio), dal momento che tale circostanza assume rilievo solo quando, a monte, sia stato pagato il premio fisso annuale, che consente alla polizza di restare attiva anche per l'anno successivo. Parimenti irrilevante è la dimostrazione di una prassi di pagamenti tardivi del premio: in primo luogo, trattandosi di modifica di una condizione generale del contratto, le parti avrebbero dovuto formalizzarla per iscritto;
in secondo luogo, all'accettazione dei premi pagati dal abbondantemente dopo le relative scadenze non può CP_2 attribuirsi alcuna efficacia sanante ex tunc, atteso che i pagamenti tardivi non hanno avuto altra funzione se non quella di “riattivare” la polizza, che altrimenti sarebbe rimasta sospesa. Tale assunto ha trovato conferma anche nella sentenza n. 6480/2023, in cui la Cassazione ha ritenuto che il mancato pagamento del premio da parte dell'assicurato turbi non già e non solo il singolo rapporto contrattuale, ma l'equilibrio del principio di comunione dei rischi, e che colui che accetta il pagamento tardivo, senza nulla aggiungere, non tiene affatto una condotta inequivocamente dimostrativa della volontà di rinunciare alla sospensione degli effetti del contratto e tanto poiché, nel pag. 13/21 caso di mancato pagamento del premio assicurativo, una volta spirato il termine di cui all'art. 1901 c.c., il contratto entra in una fase di stallo destinata immancabilmente a concludersi, dal momento che, se l'assicurato paga tardivamente il premio, il contratto si riattiva con efficacia ex nunc; se l'assicurato non paga il premio il contratto si risolve ope legis qualora l'assicuratore non agisca per la riscossione entro le mensilità previste.
Peraltro, l'istruttoria orale non ha confermato le allegazioni difensive della ditta : la teste escussa all'udienza del 13 luglio 2023, subagente CP_2 Testimone_6 dell'agenzia in cui l'impresa ha stipulato la polizza, nulla ha riferito in ordine all'esistenza di una prassi relativa ai tardivi pagamenti, precisando che, in ogni caso, l'agenzia non rescinde il contratto, fatta salva l'ipotesi in cui non si tratti di ritardo molto consistente;
il teste , escusso all'udienza del 4 novembre 2022, Testimone_7 agente della compagnia che si è occupato personalmente della polizza del CP_4 [...]
, ha confermato che la polizza si attiva se viene pagato il premio anticipato (nel CP_2 caso in esame pagato in ritardo), non potendo anch'egli riferire alcunché in ordine all'esistenza di una prassi.
Altra circostanza che depone per la scopertura assicurativa dell'impresa al momento del sinistro deriva dalla mancata tempestiva comunicazione dell'evento alla compagnia. L'art. 20 delle condizioni generali di contratto prevede che “in caso di sinistro, l'assicurato deve inviarne denuncia scritta alla società entro tre giorni dalla data in cui esso è avvenuto ovvero dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza” e che
“la denuncia deve essere fatta per iscritto” e contenere una serie di informazioni. Nel caso in esame, l'agenzia è venuta a conoscenza del sinistro in data 20.10.2020, CP_4 quando il precedente difensore dell'impresa ha notificato l'atto di citazione CP_2 (all. n. 3 al fascicolo della compagnia), ed ha, infatti, in data 22.10.2020, dichiarato di non aver ricevuto alcuna comunicazione di sinistro alla data dell'evento né nei giorni successivi. L'impresa non ha fornito prova di aver comunicato per iscritto la CP_2 verificazione del sinistro per la rideterminazione del premio, né ha fornito prova – come sostenuto nelle allegazioni difensive – di averlo comunicato oralmente (circostanza che, in ogni caso, avrebbe potuto rilevare solo al fine di appurare la buona fede, senza altro tipo di rilevanza in ordine alla decadenza, stante il chiaro disposto della clausola prevista nel contratto): il teste ha riferito di non aver ricevuto “alcuna Tes_7 telefonata da parte della ditta nell'immediatezza del fatto”, né di aver ricevuto “alcuna visita il giorno dopo da parte del e del figlio”, confermando di aver saputo del CP_2 sinistro solo con la denuncia del 2020; la teste invece, ha riferito di non sapere Tes_6
“in che tempi ed in che modi sia avvenuta la denuncia”. Si ritengono, dunque, infondate le contestazioni mosse dall'impresa nei CP_2 propri scritti difensivi e, in particolare, nella comparsa conclusionale, in cui ha sostenuto che l'agenzia non avrebbe comunicato nella mail del 22.10.2020 la CP_4 sospensione della copertura assicurativa (circostanza smentita documentalmente nell'all. n. 4 della compagnia assicurativa) ed ha dedotto che mai la compagnia avrebbe contestato alcunché al momento dei pagamenti dei premi successivi, allegazione difensiva priva di alcuna rilevanza dal momento che, come già chiarito, a quel tempo non ne era ancora a conoscenza. pag. 14/21 Tanto determina il rigetto della domanda di manleva formulata dall'impresa
[...]
nei confronti della compagnia assicurativa. CP_2
SUL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI
Per ciò che concerne il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, si rammenta che, con la voce di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale si deve intendere quel pregiudizio, subito dal prossimo congiunto, che va ad incidere tanto sul profilo della sofferenza interiore soggettiva, quanto sul piano dinamico-relazionale (Cass. n. 28989/2019). Proprio per quanto concerne il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale e la possibile duplicazione risarcitoria in caso di congiunta attribuzione, oltre allo stesso, anche del danno morale, si rammenta come, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di persona cara, la congiunta attribuzione del danno morale (non altrimenti specificato) e del danno da perdita del rapporto parentale costituisce indebita duplicazione di risarcimento, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita (sul piano morale soggettivo) e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita (sul piano dinamico-relazionale), rappresentano elementi essenziali dello stesso complesso e articolato pregiudizio, destinato ad essere risarcito, sì integralmente, ma anche unitariamente. Allo stesso modo, in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (Cass., ord., n. 30997 del 30/11/2018).
In particolare, in applicazione del principio di compensatio lucri cum damno, i convenuti hanno sostenuto che dall'importo da risarcire dovrebbe detrarsi quanto corrisposto dall'Inail in favore degli attori in via stragiudiziale;
occorre dare atto, tuttavia, che gli eredi di non hanno ricevuto alcun risarcimento dall'istituto Parte_1 per il sinistro per cui è causa: di tanto vi è prova nella documentazione depositata da parte attrice in esecuzione dell'ordine di esibizione in data 23.06.2022 e, in particolare, nell'attestazione datata 26.01.2017, in cui l'istituto ha riferito che “il caso in oggetto è stato archiviato perché non di competenza di questo istituto. Non chiaro il rapporto in corso al momento del decesso”.
Per ciò che concerne la prova dei danni parentali, trattasi di pregiudizi che devono essere oggettivamente provati, ma che in tali circostanze e in riferimento alle posizioni di e , possono ritenersi in re ipsa. Parte_1 Parte_2 La Cassazione, già dalla sentenza del 28/02/2020, n. 5452, ha, infatti, stabilito il principio secondo cui il fatto illecito costituito dal decesso del congiunto dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, con pregiudizio al diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare (Cass. n. 4253/2012). Tale principio è stato sostanzialmente ribadito anche in seguito, sia pure con la precisazione che la prova del danno non deve necessariamente essere collegata al dato della convivenza (Cass. n. pag. 15/21 21230/2016); ma comunque, ai fini del diritto al risarcimento, la prova positiva dell'esistenza di un vincolo affettivo è presunta per i familiari legati alla vittima da uno stretto legame di parentela (genitori, coniuge, figli o fratelli, si veda Cass. n. 12146/2016; Cass. n. 31950/2018). Per quanto concerne, poi, la liquidazione del danno parentale, in continuità al principio di diritto già espresso nella sentenza n. 10579 del 2021, la Cassazione ha recentemente ribadito che, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata su un sistema a punti, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (Cass. n. 20292/2022).
A seguito dell'orientamento innanzi espresso dalla sentenza della Corte di cassazione n. 10579/2021, l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano ha ritenuto di aggiornare i criteri orientativi già elaborati per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla perdita di rapporto parentale. Si è, quindi, partiti dai valori monetari previsti dalla precedente formulazione “a forbice” della tabella milanese, largamente applicata da molti Uffici giudiziari, ricavando il “valore punto” per il caso di perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati, nonché per il caso di perdita di Persona_3 e proponendo poi una distribuzione dei punti, anche secondo i parametri di fatto indicati dalla Corte di Cassazione (e già previsti in linea generale dalla precedente versione milanese) corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta. Dunque, il valore-punto è stato determinato dividendo per 100 il valore monetario massimo previsto dalle due tabelle milanesi per la liquidazione del rispettivo danno parentale. In definitiva, quindi, nelle nuove tabelle integrate a punti (edizione 2024) è stato previsto un punteggio per ognuno dei menzionati parametri: si determina così il totale dei punti secondo le circostanze presenti nella fattispecie concreta e quindi si moltiplica il totale dei punti per il menzionato “valore punto”, pervenendo così all'importo monetario liquidabile.
Alla luce di quanto esposto, dei Criteri orientativi e degli allegati pubblicati sul sito del Tribunale di Milano, può dunque concludersi che le nuove tabelle integrate a punti elaborate dall'Osservatorio di Milano sono coerenti con i principi di diritto enunciati nella sentenza Cass. n. 10579/2021 e possono essere utilizzate per determinare una liquidazione equa, uniforme e prevedibile del danno da perdita del rapporto parentale. Si ritiene, inoltre, che nella liquidazione del danno non patrimoniale occorre fare riferimento alla tabella più recente in uso al momento della decisione (Cass., n. 13269/2020 e Cass. n. 28994/2019) e, dunque, nella fattispecie concreta, possono pag. 16/21 applicarsi le nuove tabelle milanesi integrate a punti - edizione 2024, con l'avvertenza che, ad avviso di questo giudice, la componente del danno dinamico-relazionale e da sofferenza soggettiva interiore è presumibile come “particolarmente intensa” trattandosi di perdita della figura paterna, atteso che la perdita di un genitore costituisce sempre un evento tragico e sconvolgente per i congiunti, salvo la dimostrazione della prova contraria.
La circostanza che l'intensità del legame tra il defunto e gli attori fosse elevata è desumibile anche dalla documentazione presente in atti: per ciò che concerne si è dato atto che l'attrice risiedeva con i genitori presso Parte_2
l'abitazione familiare in via Achille Spezi n. 38 ad Oria (il difensore ha precisato che per mero errore materiale era stato indicato un civico diverso); stesso dicasi per
, anch'egli residente, al momento del decesso, presso l'abitazione Parte_1 familiare, come provato dal certificato di stato di famiglia attestante la composizione e l'ubicazione del nucleo familiare alla data del 5.12.2016 (allegato all'atto introduttivo); alcuna rilevanza può avere la circostanza che, in seguito, abbia mutato la Pt_1 propria residenza. Nel corso dell'istruttoria orale si è fornita prova della comune gestione, da parte di ed di un'associazione finalizzata Persona_1 Pt_2 alla sensibilizzazione in tema di sinistri stradali e assistenza alle famiglie colpite da lutti e malattie, con organizzazione anche di eventi, nonché del fatto che era solita Pt_2 viaggiare con il padre. È emersa altresì l'intensità del rapporto tra il defunto ed il figlio la condivisa passione per i cavalli, manifestata con la partecipazione a raduni, Pt_1 manifestazioni, sagre e fiere di equitazione sia ad Oria - quali il Torneo dei Rioni, la Sagra dell'uva, la Festa di San ZO (di cui sono presenti fotografie in atti, allegato a) da parte attrice in data 7.6.2021) - che fuori comune, nonché la comune preoccupazione per la gestione dei terreni di famiglia (tutte circostanze riferite dal teste all'udienza del 26.01.2024). Testimone_8
Ebbene, in applicazione delle nuove “tabelle milanesi integrate a punti” si devono riconoscere all'attrice (figlia del de cuius) i seguenti Parte_2 punti:
- punti 24 in considerazione dell'età del congiunto, ovvero 28 anni alla data del decesso;
- punti 18 in considerazione dell'età della vittima, 55 anni;
- punti 16 per il rapporto di convivenza;
- punti 9 in considerazione dei congiunti superstiti (che sono tre, inclusi la coniuge del de cuius ed il figlio , atteso che per tale voce di danno Persona_2 occorre fare riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare a prescindere dallo stato di convivenza);
- punti 30 in considerazione dell'intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto;
con una stima complessiva del danno pari a 379.367,00 euro (97 punti x € 3.911,00 a punto);
All'attore figlio del de cuius, si devono riconoscere i seguenti Parte_1 punti: pag. 17/21 - punti 24 in considerazione dell'età del congiunto, ovvero 21 anni alla data del decesso;
- punti 18 in considerazione dell'età della vittima, 55 anni;
- punti 16 per il rapporto di convivenza;
- punti 9 in considerazione dei congiunti superstiti;
- punti 30 in considerazione dell'intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto;
con una stima complessiva del danno pari a 379.367,00 euro (97 punti x € 3.911,00 a punto).
Agli importi così quantificati deve essere detratta una percentuale corrispondente al grado di responsabilità imputabile a , pari al 20%, come si è Persona_1 detto;
per tale ragione, agli attori deve essere riconosciuto un importo pari all'80% del complessivo e, quindi, a 303.493,60 euro ciascuno, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
Gli attori hanno, altresì, formulato domanda di risarcimento del danno patrimoniale deducendo di aver perso, a titolo di lucro cessante, il contributo economico che il de cuius apportava loro con il proprio reddito annuo da Persona_1 lavoro, quantificato in circa 4.000,00 euro annui. Occorre rilevare che, in ragione dell'esiguità del reddito, non appare opportuno quantificare il risarcimento facendo riferimento ai criteri della capitalizzazione anticipata di una rendita, elaborati dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano alla luce dei principi elaborati dalla Cassazione nella pronuncia n. 6619 del 16 marzo 2018, bensì riconoscendo quanto richiesto dagli attori, ovvero il triplo della pensione sociale (c.d. “assegno sociale”) per le annualità residue sino al raggiungimento dell'indipendenza economica;
in tal caso, infatti, la misura assai modesta del reddito dichiarato è tale da rendere la situazione del danneggiato parificabile a quella di un disoccupato (Cass. n. 25370/2018), consentendo al Giudice la liquidazione del danno in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., non potendo lo stesso essere provato nel suo preciso ammontare. La circostanza che si consideri il reddito minimo astrattamente riconoscibile rende ultronea la dimostrazione del reddito, superiore, eventualmente percepito dal de cuius; la giurisprudenza di legittimità, infatti, ha riferito che il reddito modesto o saltuario può costituire un fatto noto, dal quale risalire al fatto ignorato che il danneggiato, se fosse rimasto sano, non avrebbe continuato a percepire quel reddito per tutta la vita, ma avrebbe prima o poi beneficiato di un reddito maggiore (Cass. n. 8896/2016). Pertanto, si è statuito che il danno alla capacità di lavoro si liquida col triplo della pensione sociale quando la vittima al momento del sinistro ha un reddito che non esprime la reale capacità lavorativa della vittima e sia quindi impossibile stabilire o presumere il reddito reale della vittima (Cass. n. 8896/2016).
Tale voce di danno, come chiarito da Cass. n. 2463/2020, deve essere accertata in concreto, attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse o - trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa - presumibilmente avrebbe svolto, un'attività produttiva di reddito;
nel caso in esame tale prova è stata fornita, atteso che il sinistro si è verificato nell'espletamento della prestazione lavorativa e che il teste pag. 18/21 della cui attendibilità non si ha ragione di dubitare, ha confermato che il de Tes_8 cuius lavorava saltuariamente. Si condivide il calcolo effettuato da parte attrice, con l'avvertenza, tuttavia, che tale voce risarcitoria deve essere riconosciuta nei confronti del solo Parte_1 (ventunenne al momento del decesso del padre) e non anche di che, avendo Pt_2 già 28 anni, era già economicamente autosufficiente al momento del sinistro. Tale presunzione è condivisa anche da parte attrice, che, infatti, nell'atto introduttivo ha dichiarato che “il sussidio si sarebbe protratto per almeno altri cinque anni (per il figlio
almeno fino al raggiungimento del 26° anno di età)”. Pt_1
Ai fini della quantificazione, occorre moltiplicare il valore della pensione sociale, 459,83 euro, per tredici mensilità, ottenendo l'importo di 5.977,79 euro, che, triplicato, ammonta a 17.933,37 euro;
di tale importo, solo ¼ deve essere riconosciuto in favore del figlio supponendosi che ½ è presumibile ritenere che il de cuius lo Pt_1 avrebbe impiegato per le spese dell'abitazione, per il pagamento dei tributi nonché per le proprie esigenze personali, ed il restante 1/4 sarebbe stato messo a disposizione della moglie, non economicamente autosufficiente. L'importo di 4.483,34 euro (pari ad ¼) deve essere considerato per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, per un ammontare complessivo pari a 22.416,70 euro, di cui deve essere riconosciuto in favore di solo l'80%; a tale importo, infatti, deve essere detratto il 20%, Parte_1 tenuto conto della responsabilità riconosciuta in capo a per la Persona_1 verificazione del sinistro.
Per tali ragioni, dunque, ha diritto al risarcimento del Parte_2 danno da perdita del rapporto parentale pari a complessivi 303.493,60 euro, di cui 60.698,72 euro in capo a (in ragione del suo grado di responsabilità, Controparte_3 pari al 20%) e 242.794,88 in capo all'impresa (in ragione del suo grado Controparte_2 di responsabilità, pari al 60%), oltre interessi e rivalutazione monetaria.
ha diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto Parte_1 parentale pari a complessivi 303.493,60 euro, di cui 60.698,72 euro in capo a CP_3 (in ragione del suo grado di responsabilità, pari al 20%) e 242.794,88 in capo
[...] all'impresa (in ragione del suo grado di responsabilità, pari al 60%), Controparte_2 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
l'attore ha diritto altresì all'importo di 17.933,36 euro, da ripartire tra – 3.586,67 euro – e l'impresa Controparte_3 [...]
– 14.346,68 euro – oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di danno da CP_2 perdita del lucro cessante.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quantificate, come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi previsti per lo scaglione di riferimento (cause di valore compreso tra 520.001,00 euro e 1.000.000,00 euro) dal D.M. 55/2014, e successive modifiche ed aggiornamenti, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, con aumento del 10% sul totale per la difesa di due parti aventi la medesima posizione processuale, ai sensi dell'art. 4, comma II, del D.M. 55/2014, essendo stata differenziata la strategia difensiva con riferimento alla dimostrazione dell'intensità del legame con il de cuius.
pag. 19/21 Devono essere altresì riconosciute in favore degli attori le spese del procedimento di sequestro preventivo e di reclamo, utilizzando i parametri minimi dello scaglione “indeterminabile di complessità media” per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale. Per tali spese non appare opportuno riconoscere la suddetta maggiorazione atteso che, per la natura dei procedimenti cautelari, non è stata espletata dal difensore alcuna differenziazione nell'attività difensiva.
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Roberta Marra, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2375/2020 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede:
accoglie la domanda formulata da e Parte_1 Parte_2 ed accerta che, per il sinistro verificatosi il 5.12.2016, che ha causato il decesso di
, sono responsabili il de cuius in misura pari al 20%, Persona_1 [...] in misura pari al 20% e per il CP_3 Controparte_8 restante 60%;
rigetta la domanda di manleva formulata da Controparte_8 nei confronti di Controparte_4
accerta il diritto di e ad ottenere il Parte_1 Parte_2 risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale pari a 303.493,60 euro ciascuno, al netto della responsabilità ascritta al de cuius, oltre interessi e rivalutazione monetaria, di cui 60.698,72 euro in capo a in persona del Controparte_3 legale rappresentante p.t., e 242.794,88 euro in capo ad Controparte_8
, in persona del legale rappresentante p.t.;
[...]
accerta il diritto di al risarcimento del danno da perdita Parte_1 della rendita lavorativa paterna, pari ad ulteriori 17.933,36 euro, oltre interessi e rivalutazione monetaria, al netto della responsabilità ascritta al de cuius, di cui 3.586,67 euro in capo a in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_3 14.346,68 euro in capo all'Impresa Individuale , in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t.;
condanna Impresa Individuale in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., al pagamento in favore di in persona del Controparte_4 legale rappresentante p.t., delle spese di lite sostenute per il presente giudizio, pari a 14.598,00 euro, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
condanna Impresa Individuale in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., e in persona del legale rappresentante Controparte_3 p.t., in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore di e Parte_1
che si liquidano in complessivi 16.057,80 euro, oltre spese Parte_2 generali al 15%, 518,00 euro quale contributo unificato per l'instaurazione del giudizio pag. 20/21 I.V.A. e C.P.A., come per legge, per il presente giudizio;
ulteriori 2.608,00 euro, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., per il procedimento di sequestro preventivo in corso di causa ed ulteriori 2.608,00 euro, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, per il reclamo;
dispone la distrazione di tutti gli importi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Piera Tapperi, componente l'Ufficio per il Processo del sottoscritto magistrato.
Così deciso in Brindisi in data 9 settembre 2025.
Il Giudice
Roberta Marra
pag. 21/21
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Roberta Marra, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2375/2020 R.G., avente ad oggetto “azione di risarcimento danni da responsabilità contrattuale”
tra
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Cinzia Stefanizzi, presso il cui C.F._2 studio a Lecce, al Viale Ugo Foscolo n. 14, sono elettivamente domiciliati;
attori e
(P.I. ), in persona del titolare Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Roberto CP_2 C.F._3 Rizzo, presso il cui studio ad Oria, al Vico Torre Santa Susanna n. 18, è elettivamente domiciliata;
convenuta e
(P.I. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Antonio Conte e Antonio Simone, presso il cui studio a Lecce, in via Oberdan n. 22, è elettivamente domiciliata;
convenuta nonché
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_4 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Carbone, presso il cui studio a Tricase (LE), in via Cadorna n. 11, è elettivamente domiciliata;
terza chiamata
*******
Motivi della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 hanno agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni iure proprio
[...] patiti in conseguenza del decesso del padre, . Hanno riferito che Persona_1 quest'ultimo, il 5 dicembre 2016, si trovava – insieme a , fratello Persona_2 degli attori, - presso la sede operativa della Comunità ad Oria, in CP_3 contrada Danusci, alle dipendenze della ditta – per la quale stava Controparte_2 lavorando dal giorno 2.12.2016, seppur non regolarmente assunto – quando fu vittima di un incidente sul lavoro, che ne causò il decesso. In particolare, hanno dichiarato che il stava eseguendo dei lavori di rimozione di pannelli di lamiera zincata Parte_1 pressopiegata e che, alle 12:30 circa del 5 dicembre 2016, terminati i lavori di demolizione di un'altra struttura, salito su una scala rinvenuta sul posto, sarebbe caduto, urtando fatalmente la testa contro un gradino del pavimento in calcestruzzo. Hanno dichiarato che il il giorno stesso del sinistro avrebbe regolarizzato il rapporto di CP_2 lavoro con e e che, nel procedimento penale avviato Persona_1 Per_2 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, sarebbe stato accertato il nesso di causalità tra l'evento (la caduta dalla scala) e le lesioni subite. Hanno dedotto, dunque, la responsabilità del datore di lavoro, adducendo che l'attività di smantellamento affidatagli sarebbe stata svolta senza l'utilizzo delle dovute misure di sicurezza;
che non sarebbe stato redatto il documento di valutazione dei rischi;
che il P.O.S. di cantiere, generico, non sarebbe stato rinvenuto sul luogo di lavoro;
che la scala non sarebbe stata a norma poiché non stabile oltre che di altezza insufficiente. Hanno dedotto altresì la responsabilità del committente per non aver verificato l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria e non aver redatto il piano di sicurezza e di controllo dell'ambiente di lavoro. Hanno chiesto, dunque, il riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale, quantificato in 331.920,00 euro ciascuno;
il danno patrimoniale da lucro cessante, per aver perso, a causa del decesso, anche il sostegno economico erogato dal padre, quantificato in 22.416,70 euro ciascuno;
infine, il danno per mancato godimento delle somme spettanti a titolo di risarcimento. Hanno chiesto, dunque, di accertare la responsabilità dell'impresa CP_2
e dell' per l'infortunio mortale occorso
[...] Controparte_3 al padre, , e, per l'effetto, di condannare i convenuti, in solido o in Persona_1 base ai rispettivi titoli di responsabilità, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Nelle memorie di replica, parte attrice ha precisato di avere diritto anche alle spese relative al procedimento di sequestro preventivo in corso di causa e di reclamo, la cui liquidazione è stata differita alla definizione del presente giudizio.
L'Impresa Individuale costituendosi in giudizio, ha Controparte_2 preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'acquisizione della documentazione relativa al procedimento penale allegata da parte attrice;
nel merito, ha precisato che ed il figlio , estraneo al presente giudizio, si sarebbero Persona_1 Per_2 recati presso la Comunità er effettuare un sopralluogo al fine di appurare la CP_3 fattibilità dei lavori richiesti, adempimento preliminare rispetto alla formale assunzione e regolarizzazione del rapporto lavorativo;
ha, dunque, chiarito che il 5 dicembre 2016 pag. 2/21 gli adempimenti relativi alla sicurezza non erano stati ancora predisposti in quanto non vi sarebbe stato, a quella data, un contratto di appalto, né un cantiere, come desumibile anche dall'assenza della C.i.l.a. Ha precisato che, nel corso del sopralluogo e prima della verificazione dell'incidente, i gli avrebbero comunicato la fattibilità Parte_1 delle opere e che, pertanto, avrebbe chiesto al proprio consulente di procedere all'assunzione. Per tale ragione, ha negato qualsivoglia responsabilità, ritenendo che l'evento sarebbe addebitabile esclusivamente a che, di propria Persona_1 iniziativa, avrebbe preso una scala lì presente per salire sul tetto del locale. In ordine al quantum, ha contestato l'importo richiesto dagli attori, definendolo non provato e, per ciò che concerne il danno non patrimoniale da lucro cessante, che sarebbe errato il criterio di calcolo, atteso che la somma quantificata dagli attori – ovvero il triplo dell'assegno sociale – si utilizzerebbe in caso di reddito non conforme alla effettiva capacità lavorativa della vittima, circostanza non ricorrente nel caso in esame.
Ha chiesto, dunque, di rigettare la domanda;
in via subordinata, di tener conto del grado di responsabilità di e della nella Persona_1 Controparte_3 verificazione dell'evento e di rideterminare l'importo richiesto, imputandolo in capo ad di cui ha richiesto la chiamata in causa al fine di essere Controparte_5 manlevata, con vittoria di spese.
costituendosi in giudizio, ha eccepito l'inoperatività della Controparte_4 polizza invocata dall'impresa convenuta, applicabile ai soli sinistri occorsi a lavoratori
“dipendenti”, circostanza pacificamente non attribuibile in capo a Persona_1 al momento dell'evento; ha precisato che, in presenza di assunzione irregolare, si verificherebbe la decadenza dalla polizza, salvo che l'irregolarità non derivi da incolpevole comprovata errata interpretazione delle norme o l'assicurato non versi alla compagnia una maggiorazione di premio non inferiore, in assoluto, a sei mensilità, ipotesi non ricorrenti nel caso in esame. Ha rilevato, inoltre, che il , al momento CP_2 della stipula, avrebbe sottoscritto la sola assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e non la garanzia RCO poiché aveva dichiarato di non avere posizioni assicurative Inail, cioè di non avere lavoratori alle sue dipendenze soggetti ad assicurazione obbligatoria e che l'assunzione, peraltro irregolare, da parte del Parte_3 Pentassuglia dovrebbe qualificarsi come un fattore di aggravamento di rischio sottaciuto dall'assicurato. Ha dedotto che la polizza sarebbe altresì inoperativa in quanto il CP_2 avrebbe provveduto al regolare pagamento del premio minimo – che dovrebbe essere versato anticipatamente – un mese dopo la scadenza del termine, con conseguente sospensione della garanzia fino alle ore 24:00 del giorno in cui è stato pagato il premio, oltre il periodo di tolleranza di 15 giorni;
pertanto, al momento del sinistro, l'impresa del sarebbe stata sprovvista di copertura assicurativa. Ha riferito, peraltro, che CP_2 quando il convenuto ha provveduto alla regolarizzazione del premio – in data 12.12.2016 – nulla avrebbe riferito in ordine al sinistro del 5.12.2016, precludendo alla compagnia qualsivoglia contestazione o adeguamento del prezzo. Ha dichiarato, infine, che il avrebbe dovuto comunicare entro tre giorni alla compagnia la CP_2 verificazione del sinistro e che, invece, sarebbero decorsi quattro anni;
nel merito, ha contestato sia l'an che il quantum della pretesa di parte attrice. pag. 3/21 Ha chiesto, dunque, di rigettare la domanda di garanzia e di manleva assicurativa;
in via subordinata, di rigettare la domanda formulata da parte attrice;
in via ulteriormente subordinata, di contenere la condanna dell'impresa assicurata entro i limiti della responsabilità accertata, al netto di concorsuali responsabilità imputabili ad altri soggetti;
in caso di accoglimento, di ridurre l'indennizzo assicurativo stante l'aggravamento del rischio non comunicato, con vittoria di spese.
costituendosi in giudizio, ha riferito Controparte_3 che la responsabilità per il sinistro sarebbe da addebitarsi esclusivamente alla ditta
[...]
ed al;
ha chiarito, infatti, che all'epoca del sinistro non aveva ancora CP_2 Parte_1 stipulato alcun appalto, avendo richiesto solo un preventivo, ancora da valutare, ed ha precisato che il sopralluogo espletato dai non sarebbe stato autorizzato. Per Parte_1 ciò che concerne il quantum, lo ha definito eccessivo e non provato, allegando che, in applicazione del principio di compensatio lucri cum damno, gli eredi dovrebbero aver già ricevuto un equo ristoro dall'Inail. Ha chiesto, dunque, il rigetto della domanda;
in via subordinata, in caso di condanna, di graduare la somma da corrispondere agli eredi tenuto conto del grado di effettiva responsabilità, con vittoria di spese.
La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione allegata dalle parti, l'interrogatorio formale di e l'escussione di testimoni. Con Controparte_2 ordinanza del 18 ottobre 2021 – che si richiama, non essendo emersi elementi che ne giustifichino la revoca – è stata rigettata l'eccezione di inutilizzabilità degli atti di indagine allegati da parte attrice;
in data 23 giugno 2022 è stato eseguito l'ordine di esibizione disposto nei confronti di Inail e relativo a tutte le erogazioni eventualmente concesse in favore degli odierni attori per il decesso del . Parte_1
La domanda è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
SULLA RICOSTRUZIONE DEL FATTO E SULLA SUSSISTENZA DI UN CONTRATTO DI APPALTO È pacifico che, il 5 dicembre 2016, è stato vittima di un Persona_1 sinistro che ne ha causato il decesso;
non è contestato che si Persona_1 trovasse presso la Comunità di Oria (BR), insieme al figlio , CP_3 Per_2 estraneo al presente giudizio e che entrambi non fossero regolarmente assunti. È pacifico, infine, che il decesso del Pentassuglia si è verificato in conseguenza della caduta dalla scala, circostanza che, come riferito e non contestato dalle parti, è stata appurata anche nel procedimento penale.
Effettuata tale premessa, occorre rilevare che vi è contestazione, in primo luogo, in ordine alla sussistenza, al momento del sinistro, di un regolare contratto di appalto tra l'impresa e la Comunità committente dei lavori: il , Controparte_2 CP_3 CP_2 infatti, ha dichiarato che le parti non avevano ancora stipulato alcun contratto scritto e che i stavano eseguendo un mero sopralluogo al fine di valutare la Parte_1 fattibilità degli interventi richiesti, motivo per il quale non gli sarebbe stata fornita la necessaria strumentazione di sicurezza e non sarebbero stati assunti.
pag. 4/21 Tale allegazione difensiva non merita di essere condivisa, essendo stata smentita nel corso dell'istruttoria orale;
in particolare, è lo stesso che, nel corso CP_2 dell'interrogatorio formale reso all'udienza del 23.06.2022, ha riferito che, una volta forniti i preventivi alla comunità vi era stata un'accettazione verbale (“al CP_3 telefono”) da parte del – responsabile tecnico della Comunità e che, a Tes_1 CP_3 quel punto, bisognava “iniziare i lavori”, nonostante non ci fosse “nulla di scritto”. Ebbene, tali dichiarazioni, avente valore confessorio attesa la natura del mezzo istruttorio, confermano la tesi sostenuta dagli attori, secondo cui il sinistro non si sarebbe verificato nel corso di un sopralluogo, ma durante l'esecuzione delle prestazioni commissionate da alla ditta La circostanza che Controparte_3 CP_2
l'accettazione sia avvenuta oralmente non esclude il perfezionamento della fattispecie dell'appalto: si rammenta, infatti, che l'art. 1325 c.c. - che disciplina i requisiti essenziali del contratto - enuncia il principio di libertà delle forme, esplicazione del più ampio principio di autonomia contrattuale, che consente alle parti di scegliere la modalità di conclusione del contratto reputata più confacente ai propri interessi, fatti salvi i casi espressamente previsti dal legislatore (indicati nell'art. 1350 c.c. o in disposizioni di parte speciale), in cui il mancato rispetto del requisito formale determina la nullità del contratto, ipotesi che non ricorre nel caso del contratto di appalto. Per tale ragione, trovando applicazione il principio di libertà delle forme, la disciplina in esame soggiace alle ordinarie modalità di formazione del contratto, di cui all'art. 1326, comma I, c.c., ai sensi del quale “il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte”.
A conferma della sussistenza di un regolare contratto di appalto si evidenziano altre due circostanze: in primo luogo, il ha riferito che anche per le altre attività CP_2 espletate in precedenza nei confronti della Comunità non fu redatto alcun CP_3 contratto scritto e, in secondo luogo, la mattina stessa del sinistro, egli aveva fatto portare dal figlio, sui luoghi di causa, un piccolo escavatore “in previsione dell'inizio dei lavori”, tanto a riprova del fatto che non si attendeva l'esito di alcun sopralluogo, ma che si trattasse di prestazioni già concordate e che doveva essere eseguite a partire da quel giorno.
, fratello degli attori, la cui testimonianza è stata reputata Persona_2 ammissibile con ordinanza del 27.11.2022, ha dichiarato che con il si erano già CP_2 recati per eseguire il sopralluogo prima del dicembre 2016 e che i lavori erano iniziati il 02.12.2016; che il consigliò di svolgere le attività che erano possibili, CP_2 riservandosi di consegnare l'attrezzatura in un secondo momento per l'esecuzione delle restanti prestazioni. L'attendibilità delle dichiarazioni di si Persona_2 ricava dal raffronto con quanto riferito dal teste , escusso all'udienza del Tes_2 12.05.2023 ed estraneo alle parti del giudizio;
egli ha riferito di svolgere attività di vigilanza presso la Comunità ed ha chiarito che, il giorno del sinistro, si CP_3 trovava presso la sede di Oria in qualità di volontario;
ha confermato che il venerdì precedente aveva visto il recarsi sul cantiere “per impartire indicazioni e CP_2 direttive dei lavori” ai e che, quel giorno stesso, vide questi ultimi iniziare Parte_1 i lavori sul tetto. Ha confermato che quella mattina, quindi, i stavano Parte_1 eseguendo le attività che erano state commissionate e che non stavano eseguendo un mero sopralluogo, circostanza di cui era a conoscenza il . CP_2
pag. 5/21 Il teste escusso all'udienza del 24 febbraio 2023, operante nel settore Tes_1 tecnico della Comunità ha riferito che addirittura un mese prima dell'evento CP_3 fu eseguito il sopralluogo insieme al , durante il quale ebbe modo di mostrargli CP_2 le strutture da smontare.
La circostanza che i lavori fossero iniziati già prima del 5 dicembre 2016 emerge altresì dalle dichiarazioni rese, all'udienza del 13 luglio 2023, dal teste
[...]
, agente di polizia in servizio con lo della cui attendibilità Tes_3 Parte_4 non si ha ragione di dubitare. Egli ha riferito che, nel corso del sopralluogo, fu accertato che “erano stati demoliti già due corpi di fabbrica di estensione maggiore di 50 mq. (…) costruiti da pareti in tufo e copertura in lamiera” chiarendo, che per terra fu rinvenuto solo il materiale ferroso, essendo stati i tufi già smaltiti. Si deve ritenere, pertanto, con ogni probabilità, che i lavori fossero iniziati qualche giorno prima del sinistro.
SULLA RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA DI BE NI E DI IA ZO Chiarita l'esistenza fra le parti id un contratto di appalto stipulato verbalmente e in corso di esecuzione, occorre rilevare che dalla lettura delle dichiarazioni e degli atti di causa emergono delle irregolarità che sono frutto, con ogni probabilità, di tentativi messi in atto dall'impresa e dalla ex post per escludere la CP_2 Controparte_3 propria responsabilità per i fatti verificatisi. In particolare, desta sospetto la circostanza che il abbia riferito al figlio CP_2 del “di mettere il padre in macchina e portarlo in ospedale” (come riferito Parte_1 in sede di interrogatorio formale), anziché chiamare il 118; né appare casuale la regolarizzazione dell'assunzione dei nella tarda mattinata del 5 dicembre Parte_1 2016, giorno del sinistro: il , infatti, si è giustificato sostenendo di aver richiesto CP_2 al consulente la regolarizzazione della posizione lavorativa una volta ricevuto il parere favorevole al termine del sopralluogo, ma tale circostanza, come si è già precisato, appare inverosimile, dal momento che i si trovavano presso la Comunità Parte_1 per eseguire le attività, e non un sopralluogo;
la cronologia degli eventi CP_3 induce a ritenere che, invece, la regolarizzazione sia stata disposta nel tentativo di evitare l'insorgenza di eventuali profili di responsabilità. Alcuna rilevanza si ritiene di attribuire a quanto riferito da Persona_2
agli agenti intervenuti al momento del sinistro: la circostanza che egli abbia
[...] fatto riferimento all'esecuzione di un sopralluogo non è idonea a smontare tutto il restante apparato probatorio, dovendosi ritenere che egli abbia fornito tale versione al fine di evitare ripercussioni anche nei confronti del in un momento in cui CP_2 senz'altro si trovava in uno stato emotivo fortemente compromesso per via del grave episodio cui aveva assistito.
È evidente, pertanto, la sussistenza in capo all'impresa individuale di CP_2 una quota di responsabilità per i fatti verificatisi: essa, infatti, in adempimento di un contratto di appalto, ha impiegato manodopera non assunta regolarmente, senza fornire i necessari dispositivi di sicurezza sul cantiere (come pacificamente riconosciuto dal
[...]
, che si è giustificato sostenendo che l'avrebbe fornita in un secondo momento, una CP_2 volta conclusosi il presunto sopralluogo). L'impresa ha, dunque, violato l'art. 2087 c.c., pag. 6/21 secondo cui l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità psico-fisica del lavoratore;
si rammenta che, secondo la giurisprudenza di legittimità, gravano sul datore di lavoro puntuali obblighi di informazione in favore del lavoratore, al fine di evitare il rischio specifico della lavorazione (Cass. n. 20051/2016). La giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, anche qualora sia ascrivibile non soltanto ad una sua disattenzione, ma anche ad imperizia, negligenza e imprudenza (Cass. n. 19494/2009), potendo essere esonerato da ogni responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore assuma caratteri di abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo "tipico" ed alle direttive ricevute, in modo da porsi quale causa esclusiva dell'evento (Cass. n. 3786/2009), così integrando il cd. “rischio elettivo”, ossia una condotta personalissima del lavoratore, avulsa dall'esercizio della prestazione lavorativa o anche ad essa riconducibile, ma esercitata e intrapresa volontariamente in base a ragioni e motivazioni del tutto personali, al di fuori dell'attività lavorativa e prescindendo da essa, come tale idonea ad interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività (Cass. n. 18786/2014). Per ciò che concerne la ripartizione dell'onere probatorio, si rammenta che la responsabilità del datore di lavoro non è oggettiva, ma è necessario che la sua condotta, commissiva o omissiva, sia sorretta da un elemento soggettivo, almeno colposo, quale il difetto di diligenza nella predisposizione di misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore. Pertanto, sono a carico del lavoratore, quale creditore dell'obbligo di sicurezza, gli oneri di allegazione circa la fonte da cui scaturisce siffatto obbligo, del termine di scadenza e dell'inadempimento; nondimeno, l'individuazione delle misure di prevenzione che il datore avrebbe dovuto adottare e l'identificazione della condotta che nello specifico ne ha determinato la violazione deve essere modulata in relazione alle concrete circostanze e alla complessità o peculiarità della situazione che ha determinato l'esposizione al pericolo (ex multis, Cass. n. 29909/2021).
Il ha pacificamente riconosciuto di non aver fornito al la CP_2 Parte_1 strumentazione che gli consentisse di espletare l'attività lavorativa in sicurezza, circostanza peraltro confermata nel corso dell'istruttoria orale;
per tale ragione, il si è servito di una scala a forbice rinvenuta sul posto che, a causa Parte_1 dell'instabilità, ne ha cagionato la caduta e la morte.
Si condividono le allegazioni difensive dell'impresa convenuta in ordine alla concorrente responsabilità di nella verificazione del sinistro: in Persona_1 particolare, è pacifica la circostanza che la scala si trovasse presso la Comunità fra i “ferri vecchi” e che la stessa sia stata presa incautamente dal CP_3 ; , figlio del de cuius, nel corso dell'istruttoria orale Parte_1 Persona_2 ha riferito che la scala sarebbe stata data loro dallo , ma tale allegazione Tes_2 difensiva, oltre a non trovare riscontro nelle dichiarazioni testimoniali di quest'ultimo (che ha dichiarato di non sapere chi avesse dato la scala, ma di aver visto direttamente il de cuius salirci), è smentita da quanto riferito dagli stessi attori, i quali, al paragrafo n. 3
pag. 7/21 dell'atto di citazione riferiscono che , “rinvenuta sul posto una Persona_1 scala metallica a forbice, la utilizzava…”. Ebbene, è indubbio che la condotta del de cuius non integri gli estremi del rischio elettivo: quest'ultimo, infatti, deve essere inteso come una condotta personalissima del dipendente, intrapresa volontariamente e per motivazioni personali, al di fuori delle attività lavorative ed in modo da interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività (ex multis, Cass. n. 16026/2018); una condotta abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute e frutto di una scelta arbitraria, che si sia posta come causa esclusiva dell'evento ed abbia creato condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere. Si ritiene infatti che la scelta del di usare la scala rinvenuta sul cantiere se da Parte_1 un lato si configuri quale comportamento abnorme nel senso di evidentemente irrazionale ed imprevedibile, dall'altro si collochi all'interno della condotta tenuta dal dipendente, quale espletamento dell'incarico assegnatogli, senza quindi in alcun modo esorbitare da esso. Per tale ragione, tale condotta non può ritenersi da sola sufficiente a determinare l'evento, con elisione di ogni altro rapporto eziologico con diversi fattori potenzialmente rilevanti dal punto causale, configurandosi semmai come fattore causale concomitante.
, lo svolgimento dei fatti induce ad ascrivere un margine di responsabilità Pt_5 anche al in applicazione del principio di autoresponsabilità, quantificabile Parte_1 nella misura del 20%, in virtù del fatto che egli, laddove avesse avuto una condotta più cauta ed improntata alla dovuta diligenza, avrebbe potuto constatare l'inadeguatezza della scala che, non a caso, ha rinvenuto tra i ferri vecchi da smaltire della Comunità Egli, o il figlio che con lui eseguiva la prestazione lavorativa, CP_3 Per_2 avrebbero dovuto contattare il avvertendolo della necessità di una scala a CP_2 norma o di altro mezzo idoneo per poter proseguire la prestazione lavorativa;
sul punto, il teste , nel corso della prova testimoniale, ha dichiarato che fu il Persona_2 a suggerire loro di chiedere ai dipendenti della Comunità se CP_2 CP_3 avessero una scala, sebbene tale circostanza non possa ritenersi provata, poiché non corroborata da altri elementi di prova. Questo Giudice è a conoscenza dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui la colpa o la negligenza del lavoratore non necessariamente devono considerarsi concausa dell'evento dannoso, nel caso in cui abbiano potuto esplicare efficacia causale solo a causa degli inadempimenti del datore di lavoro (Cass. n. 4718/2008) e, tuttavia, si ritiene che esso non trovi applicazione alla fattispecie in esame, per le ragioni che seguono. In primo luogo, anche laddove la scala fosse stata fornita dalla committente, in ogni caso il avrebbe potuto astenersi dal suo utilizzo una volta appurata Parte_1 l'inadeguatezza della stessa, che era arrugginita ed in pessimo stato di manutenzione (circostanza non contestata); in secondo luogo, lo stesso teste ha Persona_2 riferito che il gli aveva detto “di iniziare piano piano, di fare quello che CP_2 potevamo fare e che poi avrebbe provveduto”, parole dalle quali si desume che l'impresa convenuta nulla avrebbe contestato ai lavoratori laddove avessero preferito non utilizzarla ed attendere che il gli fornisse adeguata strumentazione. CP_2
SULLA RESPONSABILITÀ DELLA CP_6 Controparte_3
pag. 8/21 Gli attori hanno dedotto che la committente sarebbe anch'essa responsabile del pregiudizio subito poiché avrebbe dovuto verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e redigere il piano di sicurezza e di controllo dell'ambiente di lavoro. In tema di infortuni sul lavoro, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente, dal quale non può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori;
ne consegue che, ai fini della configurazione della responsabilità del committente occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché all'agevole ed immediata percepibilità da parte del committente delle situazioni di pericolo (Cass. n. 44131/2015). Nel caso di prestazioni eseguite in attuazione di un contratto d'appalto, l'estensione al committente della responsabilità dell'appaltatore è poi ammissibile soltanto laddove l'evento possa ritenersi collegato ad un'omissione colposa, specificamente determinata, che risulti imputabile alla sfera di controllo dello stesso committente (Cass. n. 6784/2014). In particolare, è stato ripetutamente affermato che sussiste un preciso obbligo di diligenza, previsto anche dalla normativa antinfortunistica, in ordine all'esercizio dei criteri di scelta della impresa esecutrice, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo (Cass. n. 5946/2019), anche in considerazione, appunto, della natura dei lavori affidati all'impresa prescelta (Cass. n. 35185/2016), attinente alla peculiare fattispecie analoga a quella che qui opera, ossia la esecuzione di lavori in quota (Cass. n. 49494/2023).
Per ciò che concerne il primo addebito formulato, ovvero la violazione dell'art. 90, comma IX, del d.lgs. n. 81/2008, se ne rileva l'infondatezza; preliminarmente, occorre chiarire che, non risultando dalla documentazione in atti la presenza di un responsabile dei lavori, gli obblighi di cui alla disposizione citata sono da ascriversi alla committente. Come dichiarato dalla Comunità nella comparsa di CP_3 costituzione, l'impresa individuale era in possesso dei requisiti tecnici per CP_2 effettuare lo smontaggio dei pannelli ed era, all'apparenza, dotata di personale, regolarmente assunto, in grado di eseguire la prestazione. È evidente che la verifica che incombe in capo al committente al momento del conferimento dell'incarico si basi su dati desumibili dalla documentazione della società depositata presso i pubblici registri, al fine di desumere se, dal punto di vista formale, l'impresa appaia dotata della strumentazione e del personale per poter eseguire le prestazioni commissionate;
una volta espletato tale controllo, non può richiedersi alla committente di verificare che, in concreto, i lavoratori impiegati sul cantiere abbiano la dovuta formazione e siano regolarmente assunti, né può richiedersi alla committente il possesso di competenze non solo per comprendere che tipo di strumentazione serva, ma anche per valutarne l'adeguatezza. Il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro, infatti, opera anche in relazione al committente, dal quale non può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori, sicché, ai fini della pag. 9/21 configurazione della responsabilità del suddetto, occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto nonché all'immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo (ex multis, Cass., ord., n.9178/2023).
Non può addebitarsi alcuna responsabilità alla Comunità neppure ai CP_3 sensi dell'art. 96, c. I, lett. g), d.lgs. n. 81/2008, dal momento che l'obbligo di redigere il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del citato d.lgs. incombe sui “datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti” e non sul committente.
ha in ogni caso posto in essere delle condotte che appaiono Controparte_3 censurabili e dalle quali si desume una complicità con il nello svolgimento dei CP_2 lavori senza regolare procedura amministrativa ed assunzione, circostanze che giustificano il riconoscimento di un margine di responsabilità pari al 20%, tenuto conto della incidenza che le condotte hanno avuto nella verificazione dell'evento. È pacificamente riconosciuto, infatti, che l'area in cui dovevano essere eseguiti i lavori era delimitata da un nastro rosso (si vedano fotografie all. b) di parte attrice depositato in data 7.6.2021) – la cui presenza non è stata altrimenti giustificata dalla comunità – ed è emerso dall'istruttoria orale che l'accesso al luogo in cui dovevano essere eseguiti i lavori avviene attraverso il passaggio da un cancello gestito dalla comunità, non essendo libero. Per tale ragione, quindi, consapevole di non aver ancora predisposto la documentazione necessaria presso gli uffici comunali, Comunità avrebbe CP_3 dovuto impedire non solo l'accesso, ma, soprattutto, l'esecuzione delle attività.
Il teste responsabile tecnico della Comunità ed Testimone_4 CP_3 escusso all'udienza del 4.11.2022, ha rilevato che effettivamente nella C.i.l.a., depositata il giorno successivo al sinistro, è indicata come data di inizio lavori il 5.12.2016; ha riferito che tale circostanza potrebbe essere dovuta al fatto che, all'epoca, non era operativo alcun sistema di protocollazione automatica, ma si ritiene che non sia questo il caso, essendo emerso dal verbale e dall'istruttoria orale, che sui luoghi Pt_4 erano state eseguite delle opere di demolizione, molto probabilmente nei giorni antecedenti il sinistro, pertanto in ogni caso l'effettiva apertura del cantiere era avvenuta in data antecedente alla regolarizzazione della procedura dal punto di vista amministrativo. Il teste , coordinatore della Comunità Testimone_5 e, all'epoca dei fatti, vicepresidente, ascoltato all'udienza del CP_3 20.10.2023, ha riferito che al momento del sinistro era certo che i lavori sarebbero stati eseguiti dalla ditta ammettendo che la CI è stata “presentata il giorno CP_2 successivo dell'evento, ma non a conclusione dell'iter amministrativo avviato bensì in una situazione di confusione dettata da quanto accaduto, per cercare ordine nella vicenda”. La condotta della comunità convenuta, dunque, pur non avendo rilevato in termini eziologici nella verificazione del sinistro, è indubbio che non sia stata pag. 10/21 improntata ai doveri di correttezza e solidarietà che incombono su tutti i consociati e ancora più su chi commissiona dei lavori presso la sua proprietà.
Non si ritengono fondate le allegazioni difensive sostenute dalla Comunità finanche nella memoria di replica, in cui riferisce che non vi era modo di CP_3 impedire la prosecuzione dei lavori – circostanza smentita dalla presenza di un cancello
– e che la C.i.l.a. sarebbe stata firmata dal legale rappresentante della comunità già l'1 dicembre 2016, allegazione del tutto sfornita di prova, dal momento che, tra l'altro, il legale rappresentante non si è presentato a rendere l'interrogatorio formale e, infine, è intervenuta una rinuncia al mezzo istruttorio.
Circa la presenza sul cantiere della scala non regolamentare, utilizzata dal de cuius per operare in altezza, si deve escludere che la stessa sia stata fornita dalla Comunità committente per il tramite del volontario ivi presente, atteso che la relativa dichiarazione testimoniale che tanto ha allegato è rimasta tuttavia del tutto isolata. Né si può rimproverare alla committente la presenza stessa di quella scala in prossimità del luogo di lavoro, atteso che, come emerso dall'istruttoria orale, essa era posizionata su un cumulo di ferro vecchio. Neppure si può rimproverare alla Comunità di non aver sorvegliato sul suo utilizzo o di non averlo impedito, atteso che gli obblighi di garantire la sicurezza sul cantiere, come detto, non sono posti in capo alla committenza delle opere ma al soggetto appaltatore.
SULLA OPERATIVITÀ DELLA POLIZZA GENERALI N. 312016822
La società assicurativa, terza chiamata, costituendosi in giudizio, ha eccepito l'inoperatività della polizza, per le seguenti ragioni: decadenza dalla garanzia assicurativa ai sensi dell'art. 3 delle Condizioni Generali, poiché il sinistro si è verificato in danno di soggetto non regolarmente assunto;
sottoscrizione da parte del
[...]
della sola polizza assicurativa per la responsabilità civile presso terzi e non anche CP_2 per gli infortuni dei lavoratori dipendenti, avendo dichiarato il convenuto di non avere posizioni assicurative Inail aperte;
poiché, solo nel novembre 2020 (quattro anni dopo il sinistro), il avrebbe informato la compagnia di essersi dotato di una sempre CP_2 crescente manodopera, circostanza illegittimamente taciuta nonostante determinasse un aggravamento del rischio;
inoperatività della polizza RCT per la fattispecie in esame, essendo esclusa la qualifica del Pentassuglia quale soggetto “terzo”. Ha dedotto, infine, che il premio fisso relativo alla polizza sottoscritta avrebbe dovuto essere corrisposto in anticipo e che, al contrario il pagamento sarebbe avvenuto solo il 12 dicembre 2016, oltre un mese dopo la scadenza del contratto e quando erano stati superati anche i 15 giorni di tolleranza, senza che la compagnia, neppure in quella occasione, sia stata informata del sinistro.
L'impresa ha ritenuto, invece, che il pagamento effettuato in data CP_2 10.11.2020 a titolo di premio aggiuntivo smentirebbe la tesi della inoperatività della polizza, anche perché si tratterebbe di premio corrisposto in base al fatturato, circostanza che escluderebbe l'applicazione delle clausole invocate dalla compagnia.
È presente in atti la polizza n. 3120169822, “assicurazione responsabilità civile impresa edile”, stipulata dalla impresa convenuta con l'agenzia di Francavilla CP_4
pag. 11/21 con decorrenza dal 10.11.2011 fino al 10.11.2021, in cui è previsto che “il CP_7 premio è stabilito in base al seguente elemento variabile di rischio: retribuzioni e compensi”; al momento della sottoscrizione il contraente-assicurato ha dichiarato di non avere in corso posizioni assicurative Inail. Nelle condizioni generali di assicurazione, allegate da entrambe le parti, si fa riferimento alla Responsabilità civile verso terzi anche per danni corporali, cioè morte o lesioni, garanzia che non assume rilievo nella fattispecie in esame, poiché non possono ritenersi “terze”, ai sensi dell'art. 2, le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio “nonché tutti coloro i quali, indipendentemente dal loro rapporto con l'assicurato, subiscono il danno in relazione alla loro partecipazione manuale alle attività a cui si riferisce l'assicurazione”. Né il può ritenersi soggetto Parte_1
“terzo” ai sensi dell'art. 7 delle Condizioni Generali – in deroga all'art. 2 – in quanto non rientrante in alcuna delle categorie ivi menzionate: committenti, titolari o dipendenti di ditte fornitrici o clienti;
dipendenti dell'assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione I.N.A.I.L.; dipendenti o titolari di ditte subappaltatrici in regola con l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro, mentre eseguono per conto dell'assicurato e nei suoi cantieri le attività per le quali è prestata l'assicurazione; i prestatori d'opera non dipendenti dei quali l'assicurato si avvalga nel rispetto della legislazione vigente ed i prestatori di lavoro in regime di somministrazione di cui l'assicurato faccia uso per l'esecuzione dei lavori, sempreché i relativi compensi vengano dichiarati per il conteggio del premio.
Nell'art. 3 è disciplinata la Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro regolarmente assicurati, con la precisazione che “non costituirà motivo di decadenza della presente garanzia il fatto che l'assicurato non sia in regola, nei confronti del dipendente infortunato soggetto all'I.N.A.I.L., con gli obblighi per l'assicurazione di legge esclusivamente a condizione che: l'irregolarità derivi da comprovata e involontaria errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia”. L'ipotesi in questione non ricorre nel caso in esame, come dimostra la circostanza che il , CP_2 dopo il sinistro, abbia provveduto alla regolarizzazione. La clausola in esame prosegue escludendo quale motivo di decadenza anche la circostanza che “l'assicurato stesso corrisponda all'infrascritta società il premio derivante dalle retribuzioni dei dipendenti risultati non in regola con gli obblighi di legge con effetto dall'ultima scadenza annua di rata anteriore al momento dell'infortunio, con il minimo assoluto di sei mesi di premio (quest'ultimo alinea si intende non operante in caso di conteggio del premio in base al fatturato)”. Ebbene, per quanto precede, si deve ritenere l'impresa decaduta dalla polizza, dal momento che, avendo una assicurazione calcolata in base alle retribuzioni e ai compensi, e non sul fatturato, egli avrebbe dovuto corrispondere l'integrazione di cui all'art. 3; nella polizza presente in atti, infatti, non si fa alcun riferimento al fatturato quale rischio variabile, bensì alle retribuzioni ed ai compensi, variabili diverse dal fatturato, come desumibile dall'art. 25 delle condizioni generali, in cui, al comma II, è previsto che “l'assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè, a seconda dei casi, l'indicazione delle retribuzioni (…) o del fatturato aziendale (al netto dell'I.V.A.)”. Pertanto, trovando applicazione il disposto di cui all'art. 3, per non incorrere nella decadenza l' avrebbe dovuto corrispondere il minimo Parte_6
pag. 12/21 assoluto di sei mesi di premio a decorrere dall'ultima scadenza annua anteriore al momento dell'infortunio, circostanza verificatasi solo nel novembre 2020, come pacificamente riconosciuto dalle parti.
Ad abundantiam, occorre rilevare che la polizza in esame, della durata complessiva di dieci anni, prevedeva il pagamento di un premio annuale con successiva regolazione dello stesso tenuto conto della variabile pattuita (retribuzione e compensi). Nell'art. 23 delle Condizioni Generali di assicurazione è previsto che la polizza è attiva dalle ore 24:00 del giorno del pagamento del premio - e, in nessun caso, prima della data di decorrenza fissata in polizza – e che i premi successivi devono essere pagati presso la sede dell'agenzia e verso regolare quietanza nel giorno della scadenza stabilito o, al più tardi, entro 15 giorni, trascorsi i quali l'assicurazione “resta sospesa, rientrando in vigore solo dalle ore 24 del giorno del pagamento dei premi arretrati e delle spese”. Nel successivo art. 25 sono disciplinate le modalità con le quali è effettuata la regolazione del premio tenuto conto delle variabili contrattualmente pattuite, nonché gli oneri incombenti su entrambe le parti ai fini della relativa quantificazione, ma su tale disposizione si ritiene di poter soprassedere, in applicazione del principio della ragione più liquida: nel caso in esame, infatti, non è stato adempiuto tempestivamente l'obbligo di pagamento del premio fisso annuale per l'anno 2016, circostanza che ha determinato la sospensione dell'operatività della polizza. Dal prospetto allegato anche dall' (all. n. 11) si evince che ogni Parte_6 anno, in data 10 novembre, era prevista la scadenza del premio fisso;
pur trattandosi di polizza decennale, la cadenza annuale del premio è desumibile dall'ultimo comma dell'art. 23, in cui è previsto che “il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto”. L'anno del sinistro, il anziché provvedere al pagamento il 10.11.2016 CP_2 (o i quindici giorni successivi) ha pagato il premio in data 12.12.2016 (all. n. 10), una settimana dopo la verificazione del sinistro, circostanza che non consente di ritenere attiva, al momento dell'evento, la copertura assicurativa;
alcuna rilevanza assume, dunque, il pagamento a saldo avvenuto per tutte le annualità pregresse solo nel novembre 2020 (successivamente all'iscrizione a ruolo del presente giudizio), dal momento che tale circostanza assume rilievo solo quando, a monte, sia stato pagato il premio fisso annuale, che consente alla polizza di restare attiva anche per l'anno successivo. Parimenti irrilevante è la dimostrazione di una prassi di pagamenti tardivi del premio: in primo luogo, trattandosi di modifica di una condizione generale del contratto, le parti avrebbero dovuto formalizzarla per iscritto;
in secondo luogo, all'accettazione dei premi pagati dal abbondantemente dopo le relative scadenze non può CP_2 attribuirsi alcuna efficacia sanante ex tunc, atteso che i pagamenti tardivi non hanno avuto altra funzione se non quella di “riattivare” la polizza, che altrimenti sarebbe rimasta sospesa. Tale assunto ha trovato conferma anche nella sentenza n. 6480/2023, in cui la Cassazione ha ritenuto che il mancato pagamento del premio da parte dell'assicurato turbi non già e non solo il singolo rapporto contrattuale, ma l'equilibrio del principio di comunione dei rischi, e che colui che accetta il pagamento tardivo, senza nulla aggiungere, non tiene affatto una condotta inequivocamente dimostrativa della volontà di rinunciare alla sospensione degli effetti del contratto e tanto poiché, nel pag. 13/21 caso di mancato pagamento del premio assicurativo, una volta spirato il termine di cui all'art. 1901 c.c., il contratto entra in una fase di stallo destinata immancabilmente a concludersi, dal momento che, se l'assicurato paga tardivamente il premio, il contratto si riattiva con efficacia ex nunc; se l'assicurato non paga il premio il contratto si risolve ope legis qualora l'assicuratore non agisca per la riscossione entro le mensilità previste.
Peraltro, l'istruttoria orale non ha confermato le allegazioni difensive della ditta : la teste escussa all'udienza del 13 luglio 2023, subagente CP_2 Testimone_6 dell'agenzia in cui l'impresa ha stipulato la polizza, nulla ha riferito in ordine all'esistenza di una prassi relativa ai tardivi pagamenti, precisando che, in ogni caso, l'agenzia non rescinde il contratto, fatta salva l'ipotesi in cui non si tratti di ritardo molto consistente;
il teste , escusso all'udienza del 4 novembre 2022, Testimone_7 agente della compagnia che si è occupato personalmente della polizza del CP_4 [...]
, ha confermato che la polizza si attiva se viene pagato il premio anticipato (nel CP_2 caso in esame pagato in ritardo), non potendo anch'egli riferire alcunché in ordine all'esistenza di una prassi.
Altra circostanza che depone per la scopertura assicurativa dell'impresa al momento del sinistro deriva dalla mancata tempestiva comunicazione dell'evento alla compagnia. L'art. 20 delle condizioni generali di contratto prevede che “in caso di sinistro, l'assicurato deve inviarne denuncia scritta alla società entro tre giorni dalla data in cui esso è avvenuto ovvero dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza” e che
“la denuncia deve essere fatta per iscritto” e contenere una serie di informazioni. Nel caso in esame, l'agenzia è venuta a conoscenza del sinistro in data 20.10.2020, CP_4 quando il precedente difensore dell'impresa ha notificato l'atto di citazione CP_2 (all. n. 3 al fascicolo della compagnia), ed ha, infatti, in data 22.10.2020, dichiarato di non aver ricevuto alcuna comunicazione di sinistro alla data dell'evento né nei giorni successivi. L'impresa non ha fornito prova di aver comunicato per iscritto la CP_2 verificazione del sinistro per la rideterminazione del premio, né ha fornito prova – come sostenuto nelle allegazioni difensive – di averlo comunicato oralmente (circostanza che, in ogni caso, avrebbe potuto rilevare solo al fine di appurare la buona fede, senza altro tipo di rilevanza in ordine alla decadenza, stante il chiaro disposto della clausola prevista nel contratto): il teste ha riferito di non aver ricevuto “alcuna Tes_7 telefonata da parte della ditta nell'immediatezza del fatto”, né di aver ricevuto “alcuna visita il giorno dopo da parte del e del figlio”, confermando di aver saputo del CP_2 sinistro solo con la denuncia del 2020; la teste invece, ha riferito di non sapere Tes_6
“in che tempi ed in che modi sia avvenuta la denuncia”. Si ritengono, dunque, infondate le contestazioni mosse dall'impresa nei CP_2 propri scritti difensivi e, in particolare, nella comparsa conclusionale, in cui ha sostenuto che l'agenzia non avrebbe comunicato nella mail del 22.10.2020 la CP_4 sospensione della copertura assicurativa (circostanza smentita documentalmente nell'all. n. 4 della compagnia assicurativa) ed ha dedotto che mai la compagnia avrebbe contestato alcunché al momento dei pagamenti dei premi successivi, allegazione difensiva priva di alcuna rilevanza dal momento che, come già chiarito, a quel tempo non ne era ancora a conoscenza. pag. 14/21 Tanto determina il rigetto della domanda di manleva formulata dall'impresa
[...]
nei confronti della compagnia assicurativa. CP_2
SUL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI
Per ciò che concerne il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, si rammenta che, con la voce di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale si deve intendere quel pregiudizio, subito dal prossimo congiunto, che va ad incidere tanto sul profilo della sofferenza interiore soggettiva, quanto sul piano dinamico-relazionale (Cass. n. 28989/2019). Proprio per quanto concerne il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale e la possibile duplicazione risarcitoria in caso di congiunta attribuzione, oltre allo stesso, anche del danno morale, si rammenta come, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di persona cara, la congiunta attribuzione del danno morale (non altrimenti specificato) e del danno da perdita del rapporto parentale costituisce indebita duplicazione di risarcimento, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita (sul piano morale soggettivo) e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita (sul piano dinamico-relazionale), rappresentano elementi essenziali dello stesso complesso e articolato pregiudizio, destinato ad essere risarcito, sì integralmente, ma anche unitariamente. Allo stesso modo, in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (Cass., ord., n. 30997 del 30/11/2018).
In particolare, in applicazione del principio di compensatio lucri cum damno, i convenuti hanno sostenuto che dall'importo da risarcire dovrebbe detrarsi quanto corrisposto dall'Inail in favore degli attori in via stragiudiziale;
occorre dare atto, tuttavia, che gli eredi di non hanno ricevuto alcun risarcimento dall'istituto Parte_1 per il sinistro per cui è causa: di tanto vi è prova nella documentazione depositata da parte attrice in esecuzione dell'ordine di esibizione in data 23.06.2022 e, in particolare, nell'attestazione datata 26.01.2017, in cui l'istituto ha riferito che “il caso in oggetto è stato archiviato perché non di competenza di questo istituto. Non chiaro il rapporto in corso al momento del decesso”.
Per ciò che concerne la prova dei danni parentali, trattasi di pregiudizi che devono essere oggettivamente provati, ma che in tali circostanze e in riferimento alle posizioni di e , possono ritenersi in re ipsa. Parte_1 Parte_2 La Cassazione, già dalla sentenza del 28/02/2020, n. 5452, ha, infatti, stabilito il principio secondo cui il fatto illecito costituito dal decesso del congiunto dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, con pregiudizio al diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare (Cass. n. 4253/2012). Tale principio è stato sostanzialmente ribadito anche in seguito, sia pure con la precisazione che la prova del danno non deve necessariamente essere collegata al dato della convivenza (Cass. n. pag. 15/21 21230/2016); ma comunque, ai fini del diritto al risarcimento, la prova positiva dell'esistenza di un vincolo affettivo è presunta per i familiari legati alla vittima da uno stretto legame di parentela (genitori, coniuge, figli o fratelli, si veda Cass. n. 12146/2016; Cass. n. 31950/2018). Per quanto concerne, poi, la liquidazione del danno parentale, in continuità al principio di diritto già espresso nella sentenza n. 10579 del 2021, la Cassazione ha recentemente ribadito che, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata su un sistema a punti, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (Cass. n. 20292/2022).
A seguito dell'orientamento innanzi espresso dalla sentenza della Corte di cassazione n. 10579/2021, l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano ha ritenuto di aggiornare i criteri orientativi già elaborati per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla perdita di rapporto parentale. Si è, quindi, partiti dai valori monetari previsti dalla precedente formulazione “a forbice” della tabella milanese, largamente applicata da molti Uffici giudiziari, ricavando il “valore punto” per il caso di perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati, nonché per il caso di perdita di Persona_3 e proponendo poi una distribuzione dei punti, anche secondo i parametri di fatto indicati dalla Corte di Cassazione (e già previsti in linea generale dalla precedente versione milanese) corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta. Dunque, il valore-punto è stato determinato dividendo per 100 il valore monetario massimo previsto dalle due tabelle milanesi per la liquidazione del rispettivo danno parentale. In definitiva, quindi, nelle nuove tabelle integrate a punti (edizione 2024) è stato previsto un punteggio per ognuno dei menzionati parametri: si determina così il totale dei punti secondo le circostanze presenti nella fattispecie concreta e quindi si moltiplica il totale dei punti per il menzionato “valore punto”, pervenendo così all'importo monetario liquidabile.
Alla luce di quanto esposto, dei Criteri orientativi e degli allegati pubblicati sul sito del Tribunale di Milano, può dunque concludersi che le nuove tabelle integrate a punti elaborate dall'Osservatorio di Milano sono coerenti con i principi di diritto enunciati nella sentenza Cass. n. 10579/2021 e possono essere utilizzate per determinare una liquidazione equa, uniforme e prevedibile del danno da perdita del rapporto parentale. Si ritiene, inoltre, che nella liquidazione del danno non patrimoniale occorre fare riferimento alla tabella più recente in uso al momento della decisione (Cass., n. 13269/2020 e Cass. n. 28994/2019) e, dunque, nella fattispecie concreta, possono pag. 16/21 applicarsi le nuove tabelle milanesi integrate a punti - edizione 2024, con l'avvertenza che, ad avviso di questo giudice, la componente del danno dinamico-relazionale e da sofferenza soggettiva interiore è presumibile come “particolarmente intensa” trattandosi di perdita della figura paterna, atteso che la perdita di un genitore costituisce sempre un evento tragico e sconvolgente per i congiunti, salvo la dimostrazione della prova contraria.
La circostanza che l'intensità del legame tra il defunto e gli attori fosse elevata è desumibile anche dalla documentazione presente in atti: per ciò che concerne si è dato atto che l'attrice risiedeva con i genitori presso Parte_2
l'abitazione familiare in via Achille Spezi n. 38 ad Oria (il difensore ha precisato che per mero errore materiale era stato indicato un civico diverso); stesso dicasi per
, anch'egli residente, al momento del decesso, presso l'abitazione Parte_1 familiare, come provato dal certificato di stato di famiglia attestante la composizione e l'ubicazione del nucleo familiare alla data del 5.12.2016 (allegato all'atto introduttivo); alcuna rilevanza può avere la circostanza che, in seguito, abbia mutato la Pt_1 propria residenza. Nel corso dell'istruttoria orale si è fornita prova della comune gestione, da parte di ed di un'associazione finalizzata Persona_1 Pt_2 alla sensibilizzazione in tema di sinistri stradali e assistenza alle famiglie colpite da lutti e malattie, con organizzazione anche di eventi, nonché del fatto che era solita Pt_2 viaggiare con il padre. È emersa altresì l'intensità del rapporto tra il defunto ed il figlio la condivisa passione per i cavalli, manifestata con la partecipazione a raduni, Pt_1 manifestazioni, sagre e fiere di equitazione sia ad Oria - quali il Torneo dei Rioni, la Sagra dell'uva, la Festa di San ZO (di cui sono presenti fotografie in atti, allegato a) da parte attrice in data 7.6.2021) - che fuori comune, nonché la comune preoccupazione per la gestione dei terreni di famiglia (tutte circostanze riferite dal teste all'udienza del 26.01.2024). Testimone_8
Ebbene, in applicazione delle nuove “tabelle milanesi integrate a punti” si devono riconoscere all'attrice (figlia del de cuius) i seguenti Parte_2 punti:
- punti 24 in considerazione dell'età del congiunto, ovvero 28 anni alla data del decesso;
- punti 18 in considerazione dell'età della vittima, 55 anni;
- punti 16 per il rapporto di convivenza;
- punti 9 in considerazione dei congiunti superstiti (che sono tre, inclusi la coniuge del de cuius ed il figlio , atteso che per tale voce di danno Persona_2 occorre fare riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare a prescindere dallo stato di convivenza);
- punti 30 in considerazione dell'intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto;
con una stima complessiva del danno pari a 379.367,00 euro (97 punti x € 3.911,00 a punto);
All'attore figlio del de cuius, si devono riconoscere i seguenti Parte_1 punti: pag. 17/21 - punti 24 in considerazione dell'età del congiunto, ovvero 21 anni alla data del decesso;
- punti 18 in considerazione dell'età della vittima, 55 anni;
- punti 16 per il rapporto di convivenza;
- punti 9 in considerazione dei congiunti superstiti;
- punti 30 in considerazione dell'intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto;
con una stima complessiva del danno pari a 379.367,00 euro (97 punti x € 3.911,00 a punto).
Agli importi così quantificati deve essere detratta una percentuale corrispondente al grado di responsabilità imputabile a , pari al 20%, come si è Persona_1 detto;
per tale ragione, agli attori deve essere riconosciuto un importo pari all'80% del complessivo e, quindi, a 303.493,60 euro ciascuno, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
Gli attori hanno, altresì, formulato domanda di risarcimento del danno patrimoniale deducendo di aver perso, a titolo di lucro cessante, il contributo economico che il de cuius apportava loro con il proprio reddito annuo da Persona_1 lavoro, quantificato in circa 4.000,00 euro annui. Occorre rilevare che, in ragione dell'esiguità del reddito, non appare opportuno quantificare il risarcimento facendo riferimento ai criteri della capitalizzazione anticipata di una rendita, elaborati dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano alla luce dei principi elaborati dalla Cassazione nella pronuncia n. 6619 del 16 marzo 2018, bensì riconoscendo quanto richiesto dagli attori, ovvero il triplo della pensione sociale (c.d. “assegno sociale”) per le annualità residue sino al raggiungimento dell'indipendenza economica;
in tal caso, infatti, la misura assai modesta del reddito dichiarato è tale da rendere la situazione del danneggiato parificabile a quella di un disoccupato (Cass. n. 25370/2018), consentendo al Giudice la liquidazione del danno in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., non potendo lo stesso essere provato nel suo preciso ammontare. La circostanza che si consideri il reddito minimo astrattamente riconoscibile rende ultronea la dimostrazione del reddito, superiore, eventualmente percepito dal de cuius; la giurisprudenza di legittimità, infatti, ha riferito che il reddito modesto o saltuario può costituire un fatto noto, dal quale risalire al fatto ignorato che il danneggiato, se fosse rimasto sano, non avrebbe continuato a percepire quel reddito per tutta la vita, ma avrebbe prima o poi beneficiato di un reddito maggiore (Cass. n. 8896/2016). Pertanto, si è statuito che il danno alla capacità di lavoro si liquida col triplo della pensione sociale quando la vittima al momento del sinistro ha un reddito che non esprime la reale capacità lavorativa della vittima e sia quindi impossibile stabilire o presumere il reddito reale della vittima (Cass. n. 8896/2016).
Tale voce di danno, come chiarito da Cass. n. 2463/2020, deve essere accertata in concreto, attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse o - trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa - presumibilmente avrebbe svolto, un'attività produttiva di reddito;
nel caso in esame tale prova è stata fornita, atteso che il sinistro si è verificato nell'espletamento della prestazione lavorativa e che il teste pag. 18/21 della cui attendibilità non si ha ragione di dubitare, ha confermato che il de Tes_8 cuius lavorava saltuariamente. Si condivide il calcolo effettuato da parte attrice, con l'avvertenza, tuttavia, che tale voce risarcitoria deve essere riconosciuta nei confronti del solo Parte_1 (ventunenne al momento del decesso del padre) e non anche di che, avendo Pt_2 già 28 anni, era già economicamente autosufficiente al momento del sinistro. Tale presunzione è condivisa anche da parte attrice, che, infatti, nell'atto introduttivo ha dichiarato che “il sussidio si sarebbe protratto per almeno altri cinque anni (per il figlio
almeno fino al raggiungimento del 26° anno di età)”. Pt_1
Ai fini della quantificazione, occorre moltiplicare il valore della pensione sociale, 459,83 euro, per tredici mensilità, ottenendo l'importo di 5.977,79 euro, che, triplicato, ammonta a 17.933,37 euro;
di tale importo, solo ¼ deve essere riconosciuto in favore del figlio supponendosi che ½ è presumibile ritenere che il de cuius lo Pt_1 avrebbe impiegato per le spese dell'abitazione, per il pagamento dei tributi nonché per le proprie esigenze personali, ed il restante 1/4 sarebbe stato messo a disposizione della moglie, non economicamente autosufficiente. L'importo di 4.483,34 euro (pari ad ¼) deve essere considerato per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, per un ammontare complessivo pari a 22.416,70 euro, di cui deve essere riconosciuto in favore di solo l'80%; a tale importo, infatti, deve essere detratto il 20%, Parte_1 tenuto conto della responsabilità riconosciuta in capo a per la Persona_1 verificazione del sinistro.
Per tali ragioni, dunque, ha diritto al risarcimento del Parte_2 danno da perdita del rapporto parentale pari a complessivi 303.493,60 euro, di cui 60.698,72 euro in capo a (in ragione del suo grado di responsabilità, Controparte_3 pari al 20%) e 242.794,88 in capo all'impresa (in ragione del suo grado Controparte_2 di responsabilità, pari al 60%), oltre interessi e rivalutazione monetaria.
ha diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto Parte_1 parentale pari a complessivi 303.493,60 euro, di cui 60.698,72 euro in capo a CP_3 (in ragione del suo grado di responsabilità, pari al 20%) e 242.794,88 in capo
[...] all'impresa (in ragione del suo grado di responsabilità, pari al 60%), Controparte_2 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
l'attore ha diritto altresì all'importo di 17.933,36 euro, da ripartire tra – 3.586,67 euro – e l'impresa Controparte_3 [...]
– 14.346,68 euro – oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di danno da CP_2 perdita del lucro cessante.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quantificate, come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi previsti per lo scaglione di riferimento (cause di valore compreso tra 520.001,00 euro e 1.000.000,00 euro) dal D.M. 55/2014, e successive modifiche ed aggiornamenti, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, con aumento del 10% sul totale per la difesa di due parti aventi la medesima posizione processuale, ai sensi dell'art. 4, comma II, del D.M. 55/2014, essendo stata differenziata la strategia difensiva con riferimento alla dimostrazione dell'intensità del legame con il de cuius.
pag. 19/21 Devono essere altresì riconosciute in favore degli attori le spese del procedimento di sequestro preventivo e di reclamo, utilizzando i parametri minimi dello scaglione “indeterminabile di complessità media” per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale. Per tali spese non appare opportuno riconoscere la suddetta maggiorazione atteso che, per la natura dei procedimenti cautelari, non è stata espletata dal difensore alcuna differenziazione nell'attività difensiva.
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Roberta Marra, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2375/2020 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede:
accoglie la domanda formulata da e Parte_1 Parte_2 ed accerta che, per il sinistro verificatosi il 5.12.2016, che ha causato il decesso di
, sono responsabili il de cuius in misura pari al 20%, Persona_1 [...] in misura pari al 20% e per il CP_3 Controparte_8 restante 60%;
rigetta la domanda di manleva formulata da Controparte_8 nei confronti di Controparte_4
accerta il diritto di e ad ottenere il Parte_1 Parte_2 risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale pari a 303.493,60 euro ciascuno, al netto della responsabilità ascritta al de cuius, oltre interessi e rivalutazione monetaria, di cui 60.698,72 euro in capo a in persona del Controparte_3 legale rappresentante p.t., e 242.794,88 euro in capo ad Controparte_8
, in persona del legale rappresentante p.t.;
[...]
accerta il diritto di al risarcimento del danno da perdita Parte_1 della rendita lavorativa paterna, pari ad ulteriori 17.933,36 euro, oltre interessi e rivalutazione monetaria, al netto della responsabilità ascritta al de cuius, di cui 3.586,67 euro in capo a in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_3 14.346,68 euro in capo all'Impresa Individuale , in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t.;
condanna Impresa Individuale in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., al pagamento in favore di in persona del Controparte_4 legale rappresentante p.t., delle spese di lite sostenute per il presente giudizio, pari a 14.598,00 euro, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
condanna Impresa Individuale in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., e in persona del legale rappresentante Controparte_3 p.t., in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore di e Parte_1
che si liquidano in complessivi 16.057,80 euro, oltre spese Parte_2 generali al 15%, 518,00 euro quale contributo unificato per l'instaurazione del giudizio pag. 20/21 I.V.A. e C.P.A., come per legge, per il presente giudizio;
ulteriori 2.608,00 euro, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., per il procedimento di sequestro preventivo in corso di causa ed ulteriori 2.608,00 euro, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, per il reclamo;
dispone la distrazione di tutti gli importi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Piera Tapperi, componente l'Ufficio per il Processo del sottoscritto magistrato.
Così deciso in Brindisi in data 9 settembre 2025.
Il Giudice
Roberta Marra
pag. 21/21