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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 28/03/2025, n. 1612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1612 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
Nn. 2742/2019 e 12246/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Carla Quota Presidente dott.ssa Diletta Maria Grisanti Giudice relatore dott. Gianluca Brol Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2742/2019 R.G. (con riunito il giudizio n. 12246/2019 R.G.) promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
(c.f. ) Parte_3 C.F._3
(c.f. ) Parte_4 C.F._4 tutti elettivamente domiciliati in EZ, SA Marco 4270, presso lo studio dell'avv. LI Orsini, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attori/convenuti - contro
(c.f. ), rappresentato e difeso giusta procura in atti Controparte_1 C.F._5 dall'avv. Alessio Piccinini ed elettivamente domiciliato presso l'avv. Matteo D'Angelo (e-mail
, P.E.C. , nonché presso l'avv. Roberta Email_1 Email_2
Sorrentino , P.E.C. , entrambi con Email_3 Email_4 studio in 30172 EZ – Mestre (VE), Corso del Popolo n. 67;
- convenuto/attore -
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Treviso, Controparte_2 C.F._6 viale F.lli Cairoli n. 15, presso lo studio dell'avv. Michele Beni, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- convenuto -
pagina 1 di 15 (incorporata in ); Controparte_3 Controparte_4
; CP_5
- terzi intervenuti contumaci - in punto: divisione, azione di surrogazione, revocatoria ordinaria, retratto successorio;
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti concludevano come da verbale;
la causa veniva, dunque, trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio trae origine dalla riunione delle due controversie iscritte ai nn. 2742/2019 e
12246/2019 r.g., promosse rispettivamente da Parte_1 Parte_2 [...]
e e da nei confronti reciprocamente delle altre parti di cui in Parte_3 Parte_4 Controparte_1 epigrafe aventi ad oggetto, la prima, l'azione di surroga/revocatoria ordinaria nonché di divisione dei beni in comproprietà tra LI e e/o risarcimento del danno e, la seconda, il retratto Controparte_1 successorio azionato da . Controparte_1
In particolare, nel giudizio n. 2742/2019 r.g., i suddetti attori adivano il presente Tribunale al fine di ottenere, in via principale, l'accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c., dell'inefficacia del contratto di compravendita stipulato in data 30.10.2017 e relativo all'immobile sito in Roma, via Orazio n.
12, da con il di lei figlio, nonché lo scioglimento della Parte_5 Controparte_6 comunione, previo accertamento della sussistenza della stessa tra i fratelli , con attribuzione in P_ natura a della piena ed esclusiva proprietà degli immobili siti in EZ, SA PO Parte_5
1976/1977, catastalmente identificati al NCEU di EZ, foglio 13, part. 1300: A) sub 22, Z.C. 1, Cat.
C/2, cl. 12, cons mq 27, sup. Cat. 34 mq, R.C. € 256,58, p.T.; B) sub 23, Z.C. 1, Cat. C/2, cl. 12, cons mq
38, sup. Cat. 52 mq, R.C. € 361,11, p.T.; C) sub 24, Z.C. 1, Cat. C/2, cl. 6, cons mq 8, sup. Cat. 7 mq, R.C.
€ 30,16, p.T.; D) sub 25, area urbana, cons mq 75, p.T; - E) sub 7, z.c. 1, cat. A/4, cl. 4, vani 3, sup. cat. 54 mq, R.C. € 312,82, p.T; F) sub 11, z.c.1, cat. A/3, cl. 2, vani 11, sup. cat. totale 330 mq, R.C. € 1.274,82, p.
T-2-3 e a della piena ed esclusiva proprietà dell'immobile sito in Roma, via Orazio n. 12, Controparte_1 stabilendo gli eventuali conguagli, con ordine alla Conservatoria di procedere alle relative trascrizioni nonché ancora, conseguentemente, l'accertamento che i contratti di compravendita avanti al notaio di EZ, rep. n. 26086, racc. n. 14213, trascritto in data 21.04.2011 nel Registro dell'Agenzia Per_1 del Territorio Ufficio Provinciale di EZ, Servizi di Pubblicità Immobiliare (già Conservatoria) al reg. gen. 13223, al reg. part. 8397 e avanti al notaio di EZ, rep. n. 41658, racc. 20757, registrato Persona_2 all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate EZ 1 il 4.08.2017 al n. 2820/1T, hanno efficacia reale e, pertanto,
e sono nudi proprietari della quota del 50% degli immobili siti in Parte_1 Parte_3
EZ SA PO 1976/1977, catastalmente identificati al NCEU di EZ sez. urb VE, foglio 13, part. pagina 2 di 15 1300, sub 22, Z.C. 1, Cat. C/2, cl. 12, cons mq 27, sup cat 34 mq, R.C. € 256,58, p.T. e sub 23, Z.C. 1, Cat.
C/2, cl. 12, cons mq 38, sup cat 52 mq, R.C. € 361,11, p.T., e sono Parte_6 Parte_4 usufruttuari per la quota del 50% degli immobili siti in EZ SA PO 1976/1977, catastalmente identificati al NCEU di EZ sez. urb VE, foglio 13, part. 1300, sub 22, Z.C. 1, Cat. C/2, cl. 12, cons mq
27, sup. cat. 34 mq, R.C. € 256,58, p.T. e sub 23, Z.C. 1, Cat. C/2, cl. 12, cons mq 38, sup cat 52 mq, R.C. €
361,11, p.T., è pieno e legittimo proprietario per la quota del 50% degli immobili siti Parte_6 in EZ SA PO 1976/1977, catastalmente identificati al NCEU di EZ sez. urb VE, foglio 13, part. 1300, sub 24, Z.C. 1, Cat. C/2, cl. 6, cons mq 8, sup cat 7 mq, R.C. € 30,16, p.T. e sub 25, area urbana, cons mq 75, p.T., con ordine alla Conservatoria di procedere alle relative trascrizioni, con spese a carico di
; in subordine, nella denegata ipotesi di mancata attribuzione alla suddetta comunista degli Parte_5 immobili di EZ venduti e/o promessi in vendita agli attori, la condanna di quest'ultima alla restituzione delle somme dagli stessi già corrisposte.
A sostegno delle domande promosse, gli attori deducevano, in particolare:
- che, in data 15.04.2011, , madre di aveva venduto a Parte_5 Controparte_2
al prezzo di euro 70.000,00 la quota indivisa pari al 50% della piena proprietà di Parte_4 due magazzini siti in EZ, SA PO 1977, censiti al NCEU di EZ sez. urb VE, foglio 13, part. 1300, sub 22 e sub 23;
- che, successivamente, in data 25.09.2014, aveva donato i suddetti immobili al Parte_4 marito il quale a propria volta, in data 25.09.2014, ne aveva donato la nuda Parte_2 proprietà ai figli e riservando a sé, e dopo di sé alla moglie, l'usufrutto Pt_1 Parte_3 generale vitalizio;
- che, con atto del 31.07.2017, , aveva venduto a al prezzo di Parte_5 Parte_2 euro 30.000,00, la quota pari al 50% della piena proprietà del magazzino e dello scoperto siti in
EZ, SA PO 1977, censiti al NCEU di EZ, foglio 13, part. 1300 sub 24 e sub 25, area urbana, mq 75;
- che, a seguito dello scambio di proposte e accettazione, in data 21.1.2018, si era perfezionato anche il contratto preliminare per la vendita del 50% della proprietà indivisa delle unità immobiliari site in
EZ, SA PO 1977, catastalmente individuate al N.C.E.U. di EZ, foglio 13, part. 1300 sub
7 e sub 11 (preliminare poi dichiarato risolto nelle more del presente giudizio);
- che, con atto di compravendita in data 30.10.2017, aveva alienato la quota del Parte_5
50% pro indiviso dell'immobile sito a Roma, via Orazio n. 12, al figlio (e proprio procuratore generale) Controparte_2
- che, nonostante i solleciti ricevuti, non solo , in spregio ai doveri di correttezza, Parte_5 lealtà e buona fede di cui agli artt. 1175, 1337 e 1375 c.c., era rimasta inerte in relazione all'obbligo pagina 3 di 15 di divenire titolare di quanto venduto/promesso, così da far acquisire efficacia ai trasferimenti effettuati e/o promessi, ma anzi con la vendita del 50% della proprietà dell'immobile a Roma, si era posta nella impossibilità di far conseguire effetti reali ai trasferimenti effettuati e/o promessi agli attori considerato che ciascuno dei predetti beni immobili è indivisibile e che al fratello P_
spetta il 50% dei beni facenti parte della comunione;
[...]
- di essersi visti, dunque, costretti a promuovere il presente giudizio, nella considerazione dei contratti stipulati, dei prezzi già corrisposti e della circostanza che la convenuta null'altro possiede e si era resa colpevolmente inerte rispetto alle obbligazioni assunte, da cui l'interesse ad ottenere una pronuncia, in via surrogatoria, in punto divisione e circa la revocatoria della compravendita di
Roma, oltre in subordine al risarcimento del danno previa restituzione del prezzo già rispettivamente corrisposto.
Si costituivano in giudizio, quindi, , insistendo per il rigetto delle domande promosse nei Controparte_1 suoi confronti in quanto inammissibili, improcedibili e, comunque, infondate, eccependo nello specifico l'avvenuta lesione del proprio diritto alla prelazione ereditaria nonché la pregiudizialità della relativa decisione e insistendo, solo in subordine, per la divisione del compendio ereditario previa sua stima tramite c.t.u., nonché anche quale erede della madre e previa Controparte_2 Parte_5 interruzione del giudizio, chiedendo la sospensione ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione della causa n. 5094/2010 R.G. ancora sospesa avanti il Tribunale di EZ (in attesa della decisione della Corte di
Appello di Roma n. 6950/09 R.G.), della causa n. 2077/20 R.G. pendente avanti la Corte d'Appello di
EZ (a seguito di impugnazione della sentenza n. 217/20) e della causa n. 12246/19 R.G. (pendente avanti il Tribunale di EZ) e, nel merito, il rigetto di tutte le domande poiché infondate, stante l'assenza dei presupposti necessari alla configurabilità delle singole ipotesi contestate, ovvero, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea ex art. 2900 c.c., per la divisione dei beni tra e il medesimo. Controparte_1
Assegnati i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., acquisita la relazione ventennale e ordinato l'intervento iussu iudicis ex art. 107 c.p.c. della (incorporata in Controparte_3 [...]
) e quali titolari rispettivamente di pegno e ipoteca su due immobili rientranti CP_4 CP_5 nella comunione, veniva disposta c.t.u. estimativa, poi oggetto di ulteriore integrazione anche in risposta al quesito posto nel diverso giudizio n. 12246/2019 r.g., connesso oggettivamente e soggettivamente.
Nel suddetto giudizio, invece, conveniva Controparte_1 Parte_2 Parte_1
e nonché e il di lei figlio al Parte_3 Parte_4 Parte_5 Controparte_2 fine di ottenere, previo accertamento della sussistenza della comunione ereditaria in morte di Per_3
e di tra i di loro figli ed sugli immobili che quest'ultima ha
[...] PE P_ Parte_5 alienato o si è impegnata ad alienare (ossia, a) la quota di 1/2 delle unità immobiliari, a destinazione pagina 4 di 15 abitativa, site in EZ, Sestiere SA PO n. 1977, identificate catastalmente al foglio 13, part. 1300, sub.
11 e 7, oggetto di preliminare di compravendita al prezzo di euro 300.000,00 sottoscritto con Parte_4
e il suo avente causa e offerta poi in prelazione ereditaria a al
[...] Parte_1 Controparte_1 medesimo prezzo da parte di in qualità di procuratore speciale della madre;
b) la Controparte_2 quota di 1/2 della proprietà di due porzioni immobiliari site in EZ, Sestiere SA PO n. 1977, distinte nel Catasto Fabbricati al foglio 13, mappale 1300, sub. 24, e Sestiere SA PO n. 1977/a, mappale 1300, sub. 25, vendute al prezzo di euro 30.000,00 dalla sorella a con atto del 31.7.2017 a Parte_6 ministero del Notaio Dott. di EZ;
c) la quota di 1/2 della proprietà dell'immobile Persona_5 costituito dall'appartamento posto al piano quarto, sito a Roma, Via Orazio n. 12, omettendo di notificargli, in quanto coerede, la proposta di alienazione) e previo accertamento che la condotta di aveva violato il diritto di prelazione del medesimo, il riconoscimento in capo a Parte_5 quest'ultimo del diritto di riscatto ex art. 732 c.c., con conseguente dichiarazione della nullità/inefficacia dell'alienazione e/o della promessa di alienazione dei suddetti beni nei propri confronti nonché
l'accertamento dell'esercizio del diritto di riscatto, con la promozione del presente giudizio e, per l'effetto,
l'accertamento in proprio favore, quale unico ed esclusivo titolare della quota ereditaria dei suddetti beni appartenuta a , del diritto all'attribuzione della quota del 50% degli immobili de quibus Parte_5 verso contestuale pagamento a chi ritenuto come avente diritto del prezzo di complessivi euro 730.000,00,
o la diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare all'esito del giudizio, con ordine di restituzione degli immobili nei confronti di chi li detiene, previa eventuale compensazione delle reciproche posizioni di dare e avere.
A sostegno delle proprie domande, l'attore deduceva, in particolare;
- che, in data 10.8.1958, era venuto a mancare , padre dei fratelli ed Persona_3 P_
, il quale aveva disposto dei propri beni immobili siti a EZ e a Cortina Parte_5
d'Ampezzo mediante testamento, lasciando gli stessi in parti uguali alla moglie, ed ai PE due figli, e precisamente, numerose unità immobiliari site nel Comune di EZ, SA PO, Calle della Madonnetta, 1976/1976a-1977, nel Comune di EZ, Dorsoduro, Fondamenta dei Cereri,
2508, nel Comune di Cortina d'Ampezzo, località Pian di Pocol, giusta testamento pubblico e denuncia di successione del 9.12.1958, n. 40644 dell'Ufficio del Registro di EZ;
- che in data 3.9.1969, con atto di divisione parziale, gli eredi suddetti avevano concordemente proceduto all'assegnazione tra i medesimi dei singoli beni immobili di EZ, lasciando esclusi da tale divisione un magazzino sito a EZ, SA PO, e i beni siti in Cortina d'Ampezzo, i quali rimanevano, dunque, in comunione tra gli stessi;
- che, nel 1989, gli eredi avevano proceduto alla vendita di alcuni dei propri beni all'Università di
EZ (che poi aveva venduto ai signori e;
Parte_1 Pt_4 pagina 5 di 15 - che, sempre lo stesso anno, aveva donato alla figlia LI parte dei propri beni di PE
EZ;
- che, con atto di divisione del 10.7.1991, madre e figli avevano proceduto altresì allo scioglimento volontario della comunione esistente tra gli stessi sugli immobili siti in Cortina d'Ampezzo;
- che, con contratto di compravendita del 29.11.1994, aveva venduto alla società straniera PE
Ferrari Le Mans alcuni degli immobili di EZ e Roma;
- che, in data 9.6.1997, era venuta a mancare lasciando ai due figli, LI e PE P_
, solo un magazzino a SA PO, EZ;
[...]
- che, in data 2.8.2007, aveva promesso di vendere alla società Alvenus Invest S.A., con sede in
Panama, tutte le sue proprietà di EZ, promessa poi rinnovata in data 7.10.2010 e il successivo
11.12.2014;
- che, in data 15.4.2011, aveva venduto la propria quota di proprietà di due Parte_5 magazzini siti in EZ SA PO 1977 (e precisamente quelli identificati ai subalterni 22 e 23 del mapp. 1300);
- che nel 2015, a seguito della dichiarazione della nullità della vendita effettuata in favore della società da parte di , poi confermata anche in Italia dalla Corte d'Appello Controparte_7 Parte_5 di Roma, i fratelli erano ritornati nella comproprietà di due delle unità immobiliari site in P_
EZ SA PO (quelle identificate dai subalterni 7 e 11) e dell'appartamento di Roma;
- che, in data 31.7.2017, aveva ceduto il 50% di un magazzino sottoscala e di una Parte_5 porzione di scoperto sempre siti in EZ, SA PO (identificati dai subalterni 24 e 25);
- di aver ceduto, in data 6 ottobre 2017, tutte le sue proprietà di EZ (ad eccezione della comproprietà di due magazzini) e Cortina alla società Bistop Investments Ltd con sede nelle British
Virgin Islands;
- che, in data 15.1.2018, aveva promesso di vendere a e, a seguito Parte_5 Parte_4 di cessione del contratto da parte di quest'ultima, a il 50% della proprietà Parte_1 indivisa delle unità immobiliari site in EZ, SA PO 1977 (mapp. 1300, sub. 7 e sub. 11), contratto successivamente risolto per effetto delle intervenute sentenze del Tribunale di EZ, prima, e della Corte d'Appello di EZ, poi;
- di essersi visto costretto ad adire il presente Tribunale al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto all'esercizio del riscatto come sopra esposto.
Si costituivano in giudizio e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 contestando la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 732 c.c. e chiedendo, previa interruzione del giudizio stante il sopravvenuto decesso di , in via subordinata la condanna dell'attore alla Parte_5
pagina 6 di 15 restituzione delle somme già rispettivamente corrisposte a titolo di prezzo ovvero al risarcimento del danno patito, nonché insistendo, previa interruzione del giudizio a fronte della morte Controparte_2 della madre, per la sospensione ex art. 295 c.p.c., in attesa della decisione delle cause pregiudiziali, e, nel merito, per il rigetto della domanda attorea stante la decadenza dall'esercizio del diritto di prelazione da parte dell'attore e l'intervenuta relativa prescrizione ed ancora in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi di accertamento positivo in merito all'esercizio tempestivo da parte di del diritto di Controparte_1 prelazione (mediante accettazione della proposta di , per l'accertamento del grave Parte_5 inadempimento contrattuale del suddetto e per la dichiarazione della risoluzione del contratto perfezionatosi a seguito della sua accettazione e la condanna alla cancellazione e purgazione dell'ipoteca iscritta, sulla quota indivisa di ½ dell'immobile di Roma, per l'importo di euro 200.000,00.
Interrotto e poi riassunto il giudizio a seguito della dichiarazione dell'intervenuto decesso di Parte_5
e nuovamente costituitesi le diverse parti, concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., previo
[...] tentativo di conciliazione, al fine di evitare l'aggravarsi dei costi del giudizio, le parti convenivano di fornire al c.t.u., nel frattempo nominato per la valutazione e stima del compendio immobiliare oggetto delle diverse domande nel giudizio connesso n. 2742/2019 r.g., tutte le indicazioni necessarie a poter rispondere ai quesiti postigli.
Disposta la riunione dei due giudizi de quibus, la causa veniva, dunque, rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione al Collegio previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
Come correttamente eccepito da , assume carattere pregiudiziale la decisione in ordine Controparte_1 all'esperibilità e alla fondatezza della domanda svolta dal suddetto in termini di accertamento del proprio diritto ad esercitare la prelazione ereditaria (senza tuttavia necessità di attenderne, come sostenuto, il passaggio in giudicato, tenuto conto della trattazione dinnanzi al medesimo Tribunale e con decisione contestuale di tutte le questioni poste dalle diverse parti) a fronte degli atti dispositivi della quota relativa ai beni in comproprietà con , compiuti da quest'ultima. Parte_5
Ebbene, come evidenziato a più riprese dalla giurisprudenza sul punto, “qualora i coeredi pervengano alla divisione della maggior parte dei beni dell'asse ereditario, la comunione che rimane sui beni residui si trasforma da comunione ereditaria in comunione ordinaria con conseguente inapplicabilità dell'art. 732 c.c. per cui in assenza di operazioni divisionali in senso stretto, la comunione ereditaria di fatto viene comunque a mancare quando, tenuto conto della consistenza dell'asse ereditario e del rapporto tra valore dei beni venduti (o assegnati) e quelli rimasti in comunione, si è proceduto alla liquidazione della maggior parte dell'asse ereditario” (cfr. Trib., Potenza, 13 novembre 2019, n. 902, nello stesso senso:
Tribunale , Bologna , sez. III , 04/08/2022 , n. 2158, secondo cui “la comunione ereditaria non si trasforma in comunione ordinaria per il fatto che essa comprenda un unico bene immobile, né per la circostanza che alcuni dei coeredi abbiano ceduto ad estranei le rispettive quote, con la conseguenza che, anche in tale ipotesi, la divisione deve aver luogo in pagina 7 di 15 conformità alle norme sulla divisione ereditaria. Solamente quando siano state compiute le operazioni divisionali, dirette ad eliminare la maggior parte delle varie componenti dell'asse ereditario, indiviso al momento dell'apertura della successione, la comunione residuale sui beni ereditari si trasforma in comunione ordinaria, con conseguente inapplicabilità del retratto successorio, di cui all'articolo 732 del Cc , che postula la persistenza dello stato di comunione dell'eredità”; Cass. civ., sez.
II, 21 maggio 2018, n. 12504, secondo cui “il diritto di prelazione e di riscatto, disciplinato dall'art. 732 c.c. , opera solo tra coeredi comproprietari in virtù di un'unica successione, attesa la manifesta deroga al principio della libera disponibilità del diritto di proprietà, che non può trovare applicazione fuori dei casi espressamente previsti” nonché “il retratto successorio, previsto in tema di comunione ereditaria al fine di impedire l'intromissione di estranei nello stato di contitolarità determinato dall'apertura della successione mortis causa, non si applica nella situazione di comunione ordinaria conseguente alla congiunta attribuzione di un bene ad alcuni coeredi in sede di divisione, non potendo, peraltro, operare in tal caso l'art. 732
c.c. in virtù del rinvio di cui all'art. 1116 c.c. , in quanto per la comunione ordinaria vige il principio di libera disposizione della quota, ai sensi dell'art. 1103 c.c.”; Cass. civ., sez. II, 30 agosto 2023, n. 25462, in base alla quale “l'indagine del giudice di merito diretta ad accertare, ai fini dell'ammissibilità del retratto successorio, se la vendita compiuta da un coerede abbia avuto per oggetto la quota ereditaria (o una sua frazione) ovvero beni determinati, costituisce un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici”).
Alla luce delle chiare indicazioni fornite dalla giurisprudenza citata in materia, non può ritenersi cogliere nel segno quanto sostenuto da circa l'applicabilità al caso di specie dell'art. 732 c.c., da cui la Controparte_1 conseguente infondatezza della domanda dal medesimo promossa al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad esercitare il c.d. retratto successorio ovvero l'accertamento dell'esercizio di quest'ultimo tramite l'introduzione del presente giudizio.
D'altronde, dalla ricostruzione della vicenda fornita pacificamente dalle parti, risulta che gli eredi di
, ossia la moglie e i figli LI e , hanno proceduto nel tempo, a Persona_3 CP_8 P_ seguito del decesso del de cuius, che aveva disposto per testamento dei suoi beni lasciandoli in parti uguali ai suddetti, ad una prima divisione volontaria e negoziale tra i medesimi di parte dei beni ereditati, ossia di alcune unità immobiliari site nel Comune di EZ, decidendo comunemente di rimanere nella contitolarità di solo un magazzino a EZ, SA PO, e dei beni in Cortina d'Ampezzo, per poi procedere, nel 1989, alla vendita di alcuni dei propri beni all'Università di EZ nonché all'ulteriore divisione, con atto del 10.7.1991, degli immobili siti in Cortina d'Ampezzo.
Le vicende negoziali che hanno interessato i beni oggetto del patrimonio ereditario di Persona_3 nonché gli ulteriori atti dispositivi posti in essere da ciascuno dei singoli eredi (il contratto di compravendita del 29.11.1994, con cui aveva venduto alla società straniera Ferrari Le Mans PE alcuni degli immobili di EZ e Roma la quale poi, una volta deceduta aveva lasciato solo un magazzino sito EZ, SA PO, a e , che, a loro volta, avevano rispettivamente, quanto a P_ Parte_5
, promesso di vendere alla società Alvenus Invest S.A., con sede in Panama, tutte le sue proprietà P_ pagina 8 di 15 di EZ, promessa poi rinnovata in data 7.10.2010 e il successivo 11.12.2014 e ceduto, in data 6 ottobre
2017, tutte le sue proprietà di EZ, ad eccezione della comproprietà di due magazzini, e Cortina alla società Bistop Investments Ltd con sede nelle British Virgin Islands, nonché, quanto a LI, venduto la propria quota di proprietà di due magazzini in EZ SA PO 1977, sub. nn. 22 e 23 per poi cedere, in data 31.7.2017, la quota pari al 50% di un magazzino sottoscala e una porzione di scoperto sempre a SA
PO, EZ, identificati dai subalterni 24 e 25), devono ritenersi idonei a comprovare la comune intenzione di tutti gli eredi (compreso ) non solo di procedere alla divisione della maggior Controparte_1 parte dei beni facenti parti del compendio ereditario di bensì altresì di non opporsi Persona_3 all'ingresso nella comunione di soggetti terzi, non preoccupandosi pertanto di conservare la titolarità dei singoli beni in capo agli altri familiari, da cui il venir meno delle ragioni tutelate dall'istituto del retratto successorio.
Per effetto, poi, della dichiarazione della nullità della vendita effettuata in favore della società CP_7 da parte di , delibata in Italia dalla Corte d'Appello di Roma, nonché delle due
[...] Parte_5 successive sentenze del Tribunale di EZ, prima, e della Corte d'Appello di EZ, poi, già citate i fratelli sono, come detto, ritornati nella comproprietà di due unità immobiliari site in EZ, SA P_
PO (quelle identificate dai subalterni 7 e 11) e dell'appartamento di Roma: anche tali vicende giudiziali susseguitesi risultano idonee ancora una volta a dimostrare come la comunione sui beni oggetto del presente giudizio trovi la propria fonte in atti e provvedimenti diversi dalle disposizioni e/o regole disciplinanti le vicende successorie, da cui la conseguente fondatezza di quanto sostenuto da
[...]
e e , nella cui Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 posizione è subentrato circa la natura ordinaria della comunione oggi in essere sui Controparte_6 beni originariamente caduti in successione.
A conferma di quanto sopra, circa l'inammissibilità e/o comunque l'infondatezza nel caso di specie della pretesa avanzata da volta all'esercizio del c.d. retratto successorio e a prescindere da ogni Controparte_1 superflua verifica sull'eccepita intempestività di tale esercizio, depone altresì la modifica/precisazione dal medesimo effettuata solo in sede di comparsa conclusionale, volta a limitare la propria domanda ai soli beni rientranti nel compendio ereditario della madre, (che peraltro, come rappresentato dallo stesso CP_8 attore nell'esposizione in fatto di cui alla citazione, in data 9.6.1997, era venuta a mancare lasciando ai due figli solo un magazzino a SA PO, EZ) potendosene chiaramente evincere il tentativo di superare le eccezioni sollevate dalle altre parti in termini di già avvenuta divisione della maggior parte dei beni in comune e, dunque, di permanenza di una situazione di comunione, tuttavia di natura ordinaria, sui restanti beni nonché considerato quanto espressamente richiesto nelle conclusioni di cui all'atto di citazione in termini di accertamento “che sussiste la comunione ereditaria in morte di e di . Persona_3 Persona_6 P_ tra i loro figli ed sugli immobili di cui appresso” (cfr. pag. 12 dell'atto di citazione). Controparte_1 Parte_5 pagina 9 di 15 Ciò premesso e ritenute assorbite le ulteriori domande promosse dalle parti nel giudizio n. 12246/2019 r.g. aventi quale presupposto l'accoglimento della domanda di prelazione ereditaria, occorre procedere alla verifica della fondatezza della domanda attorea di cui al diverso giudizio n. 2741/2019 r.g. con riferimento, in primo luogo, alla sussistenza dei presupposti per la proposizione dell'azione surrogatoria in virtù dell'inerzia di , a cui è, come detto, subentrato rispetto alla Parte_5 Controparte_6 divisione dei beni in comunione (ordinaria) con il fratello . Controparte_1
A tal proposito, occorre innanzitutto evidenziare come non risulti cogliere nel segno quanto eccepito dai convenuti rispetto alla carenza di interesse di alcuni degli attori per aver già promesso e/o ceduto taluni dei beni a terzi.
Ed infatti, alla luce di quanto chiarito dalla giurisprudenza sul punto “solo nel caso di vendita da parte di uno dei coeredi di bene ereditario che costituisce l'intera massa, l'effetto traslativo dell'alienazione non è subordinato all'assegnazione in sede di divisione della quota all'erede alienante, dal momento che costui è proprietario esclusivo della frazione ideale di cui può liberamente disporre, pertanto, il compratore subentra, pro quota, nella comproprietà del bene comune, e solo in questo caso si presume che l'alienazione riguarda la quota, intesa come porzione dell'universum ius defuncti” (cfr. Cass. civ., sez. II,
30 agosto 2023, n. 25462; nello stesso senso Trib., Lecce, 16 gennaio 2020, n. 96, secondo cui “in tema di successioni, la vendita, da parte di uno dei coeredi, di un bene rientrante nella comunione ereditaria ha solo effetto obbligatorio, posto che la sua efficacia reale è subordinata all'assegnazione del bene medesimo al coerede-venditore mediante la divisione.
Difatti, sino a tale momento, il bene in questione continua a fare parte della comunione e, finché quest'ultima perdura, il compratore non può ottenere la proprietà esclusiva di una singola parte materiale della res né, tantomeno, la quota ideale di uno specifico bene, in proporzione alla quota di eredità che spetta al coerede alienante. Quest'ultimo è, infatti, titolare esclusivamente di una quota di eredità, intesa come universitas e, di per sé già alienabile, al cui interno non è certo però che rientri, in occasione della divisione, la proprietà della res alienata”): dai principi enucleati dalla giurisprudenza citata emerge, dunque, chiaramente l'interesse, ancora attuale, degli attori ad ottenere la pronuncia di divisione, surrogandosi nella posizione del proprio debitore, , dal momento che, avendo Parte_5 quest'ultima proceduto alla vendita/promesso di alienare singoli beni non costituenti l'intera quota, i relativi negozi devono ritenersi aver prodotto meri effetti obbligatori prima in capo alla suddetta nei confronti degli attori e poi di questi ultimi nei confronti dei terzi, restando subordinato invece il relativo effetto reale, idoneo al trasferimento della titolarità, all'acquisizione di questa in capo ai singoli venditori/promittenti venditori.
Da quanto sopra, risulta pertanto evidente l'interesse/legittimazione degli attori sia con riferimento alla domanda promossa in via surrogatoria al fine di giungere alla divisione dei beni ancora in comproprietà tra quale erede di , e (sul punto, Cass. civ., sez. I, Controparte_6 Parte_5 Controparte_1
28 ottobre 2024, n. 27841, in base alla quale “ai fini dell'esercizio dell'azione surrogatoria, la legittimazione attiva deve essere riconosciuta in capo al titolare di un credito, pur se sottoposto a condizione o a termine, ed anche se illiquido, mentre non pagina 10 di 15 è sufficiente, a tal fine, la titolarità di un credito meramente eventuale, derivante da una fattispecie non ancora perfezionata” e in materia successoria, Cass. civ., sez. II, 20 giugno 2019, n. 16623, secondo cui “è ammissibile l'esercizio in via diretta dell'azione surrogatoria - prevista dall'art. 2900 c.c. - nella proposizione della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima da parte dei creditori dei legittimari totalmente pretermessi che siano rimasti del tutto inerti”), sia a quella volta ad ottenere la dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., della compravendita posta in essere, in data 30.10.2017, dalla propria creditrice in favore del figlio, avente ad oggetto la quota del 50% pro indiviso dell'immobile sito a Roma, via Orazio n. 12 (riguardo alla posizione di eventuali terzi, si veda Corte Appello, Palermo, sez. II, 24 settembre 2024, n. 1525, secondo cui “se l'attore in revocatoria cede il proprio credito in pendenza dell'azione, il cessionario è legittimato ad intervenire nel procedimento revocatorio ex art. 111 c.p.c. quale successore nel diritto affermato in giudizio, poiché con l'actio pauliana il creditore può soddisfarsi su un determinato bene nel patrimonio del debitore”, pur dovendosi ritenere persistere, pertanto, l'interesse in capo al cedente).
Passando, dunque, alla verifica della ricorrenza, nel caso di specie, dei presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, deve ritenersi fondato quanto sostenuto dagli attori in merito alla sussistenza dei requisiti del danno, stante l'evidente pregiudizio che la fuoriuscita del bene in questione, peraltro di valore superiore alla metà del patrimonio ereditario sulla base della stima effettuata dal c.t.u. nominato (si veda lo schema di cui alla pag. 15 della relazione depositata in data 16.3.2024), ha generato in termini di quota attribuibile all'avente diritto di , tenuto conto che l'ulteriore quota del 50% deve essere, Parte_5 invece, attribuita a (circa la sussistenza del presupposto de quo, Cass. civ., sez. I, 30 ottobre Controparte_1
2024, n. 27986, secondo cui “a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore ma anche in una modificazione qualitativa di esso;
a questo proposito, la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro”), della scientia fraudis in capo alla suddetta, che non poteva ignorare le ragioni di credito vantate dagli odierni attori avendone dato origine, e in capo all'acquirente Controparte_6 il quale, oltre ad essere il figlio della suddetta e a non aver dimostrato di aver corrisposto la metà
[...] del prezzo della relativa compravendita (peraltro pattuito tra le parti in misura ben inferiore a quello di mercato), essendosi limitati i contraenti a prevedere “euro 200.000,00 (duecentomila) vengono pagati mediante compensazione con un finanziamento verbale effettuato dall'acquirente nei confronti della venditrice” (cfr. doc. 18 di parte attrice), risulta aver ricoperto altresì la funzione di suo procuratore generale anche nella stipula di taluni atti, posti in essere in persona e per conto della genitrice, con gli attori (si vedano, ad esempio, i doc. nn. 12 e 14 di parte attrice, da cui potrebbe ricavarsene l'integrazione nel caso di specie, pur tenuto conto della pagina 11 di 15 posteriorità della compravendita oggetto di revocatoria rispetto agli atti dispositivi degli immobili, la configurazione di un'ipotesi di partecipatio fraudis).
Dopotutto, come confermato in materia dalla giurisprudenza, “per il valido esercizio dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente che il debitore alienante ed il terzo acquirente siano consapevoli della diminuzione della garanzia creditoria che si determina in ragione dell'atto dispositivo, in ragione della riduzione della consistenza patrimoniale del primo,
a tal fine non essendo necessaria una vera e propria collusione tra gli stessi, né la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione” (cfr. Corte Appello, Milano, sez. IV, 11 settembre 2024, n. 2409) nonché “in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso,
l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato” (cfr. Cass. civ., sez. III, 15 gennaio 2024, n. 1558) nonché comunque “è invece regola che la prova della partecipatio fraudis del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e anteriore al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” (cfr. Cass. civ., sez. III, 29 aprile 2020, n. 8390).
In virtù di tutto quanto sopra, circa l'esperibilità e fondatezza delle domande di surrogatoria e revocatoria ordinaria promosse da parte attrice e previa, dunque, dichiarazione dell'inefficacia dell'atto di compravendita stipulato da con il figlio in data 30.10.2017 e avente ad oggetto la quota di Parte_5 sua titolarità sull'immobile sito in Roma, via Orazio n. 12, occorre procedere alla divisione dei beni ancora in comproprietà tra quale erede della madre, e . Controparte_6 Controparte_1
Come sopra già evidenziato, il c.t.u. nominato, dopo aver ritenuto non comodamente divisibili i singoli beni de quibus, ha stimato questi ultimi, come da prospetto di cui alla pag. 15 della relazione in atti, in complessivi euro 597.000,00, quanto agli immobili di EZ, ed euro 800.000,00 con riferimento all'unico immobile sito a Roma.
Ebbene, alla luce delle obbligazioni assunte da nei confronti degli odierni attori, in Parte_5 termini di trasferimento della titolarità dei beni di cui ai relativi atti dispositivi in capo ai suddetti nonché dell'iscrizione di ipoteca da parte di sulla propria quota dell'immobile sito a Roma, risulta Controparte_1 opportuno procedere all'assegnazione dei beni abitazione in EZ, SA PO 1977, piano Terra (sub.7) del valore di euro 150.000,00, abitazione in EZ, SA PO 1977, piani Terra-2°-3° (sub.11), del valore di euro 250.000,00, magazzino in EZ, SA PO 1977, piano Terra (sub.22), del valore di euro
80.000,00, magazzino in EZ, SA PO 1977, piano Terra (sub.23), del valore di euro 40.000,00, magazzino in EZ, SA PO 1977, piano Terra (sub.24), del valore di euro 2.000,00 e cortile in EZ, pagina 12 di 15 SA PO 1977/a, piano Terra (sub.25) del valore di euro 75.000,00 in favore di Controparte_6 quale erede di , mentre dell'immobile abitazione in Roma, via Orazio 12, piano 4° del Parte_5 valore di euro 800.000,00 in favore di , prevedendo pertanto a carico di quest'ultimo la Controparte_1 corresponsione del conguaglio per euro 101.500,00 nei confronti dell'altro convenuto comproprietario.
Né risulta dopotutto ostare all'assegnazione dei beni nei termini sopra descritti quanto eccepito da parte convenuta circa la necessarietà di procedere, trattandosi di quote di eguale valore, con l'estrazione a sorte, sulla base di quanto a più riprese chiarito dalla giurisprudenza (ex multis, Cass. civ., sez. VI, 06 maggio 2021,
n. 11857, in base alla quale “in tema di scioglimento della comunione ereditaria, il criterio dell'estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall'art. 729 c.c. a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale e, pertanto, è derogabile in base a valutazioni discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del difetto di motivazione. Ne consegue che, a fronte della richiesta della parte di attribuzione di una delle quote di identico valore, il giudice non è obbligato a darvi seguito, avendo solo l'onere di adeguatamente giustificare la scelta in favore della conferma ovvero della deroga al principio del sorteggio, con onere motivazionale più pregnante in tale ultima evenienza, attesa la necessità di porre un limite all'applicazione della volontà del legislatore”) nonché in virtù di quanto sopra precisato in merito all'opportunità di tener conto, da un lato, delle ragioni di credito vantate dagli attori e, dall'altro, dell'iscrizione di ipoteca pro quota da parte di sull'immobile sito in Controparte_1
Roma.
Alla luce di tutto quanto fin qui esposto e statuito, risulta pertanto fondata, da ultimo, la domanda promossa dagli attori al fine di ottenere l'accertamento che i contratti di compravendita avanti al notaio di EZ, rep. n. 26086, racc. n. 14213, trascritto in data 21.04.2011 nel Registro dell'Agenzia Per_1 del Territorio Ufficio Provinciale di EZ, Servizi di Pubblicità Immobiliare (già Conservatoria) al reg. gen. 13223, al reg. part. 8397 e avanti al notaio di EZ, rep. n. 41658, racc. 20757, registrato Persona_2 all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate EZ 1 il 4.08.2017 al n. 2820/1T, hanno efficacia reale e, pertanto,
e sono nudi proprietari della quota del 50% degli immobili siti in Parte_1 Parte_3
EZ SA PO 1976/1977, catastalmente identificati al NCEU di EZ sez. urb VE, foglio 13, part. 1300, sub 22, Z.C. 1, Cat. C/2, cl. 12, cons mq 27, sup cat 34 mq, R.C. € 256,58, p.T. e sub 23, Z.C. 1, Cat.
C/2, cl. 12, cons mq 38, sup cat 52 mq, R.C. € 361,11, p.T., e sono Parte_6 Parte_4 usufruttuari per la quota del 50% degli immobili siti in EZ SA PO 1976/1977, catastalmente identificati al NCEU di EZ sez. urb VE, foglio 13, part. 1300, sub 22, Z.C. 1, Cat. C/2, cl. 12, cons mq
27, sup. cat. 34 mq, R.C. € 256,58, p.T. e sub 23, Z.C. 1, Cat. C/2, cl. 12, cons mq 38, sup cat 52 mq, R.C. €
361,11, p.T., è pieno e legittimo proprietario per la quota del 50% degli immobili siti Parte_6 in EZ SA PO 1976/1977, catastalmente identificati al NCEU di EZ sez. urb VE, foglio 13, part. pagina 13 di 15 1300, sub 24, Z.C. 1, Cat. C/2, cl. 6, cons mq 8, sup cat 7 mq, R.C. € 30,16, p.T. e sub 25, area urbana, cons mq 75, p.T..
Le spese di lite e di c.t.u. seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in applicazione del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore e della complessità della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta dalle parti con riferimento ad entrambi i giudizi poi riuniti.
P.Q.M.
Il collegio, così come in epigrafe composto definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
- rigetta la domanda promossa da al fine di ottenere l'accertamento del proprio Controparte_1 diritto all'esercizio della prelazione ereditaria;
- in accoglimento della domanda promossa da Parte_1 Parte_2 [...]
e dichiara inefficace nei confronti di questi l'atto di compravendita Parte_3 Parte_4 avanti al notaio di Roma, rep. 85.542 e racc. 27.968, trascritto in data 7.11.2017 presso Per_7
l'Ufficio Provinciale di Roma-Territorio-Servizi di Pubblicità immobiliare di Roma 1, reg. gen.
129275, reg. part. 87931, relativo all'immobile sito in Roma, via Orazio n. 12, censito al NCEU di
Roma, foglio 406, part. 105, sub. 4, z.c. 2, cat. A/2, cl. 2, vani 7,5, R.C. € 1.897,98, stipulato da con in data 30.10.2017; Parte_5 Controparte_6
- dispone lo scioglimento della comunione ordinaria esistente tra e Controparte_1 Controparte_6 procedendo all'assegnazione in favore di: 1) dell'immobile sito in Roma,
[...] Controparte_1 via Orazio 12, piano 4°, del valore di euro 800.000,00; 2) dei seguenti beni: Controparte_6 abitazione in EZ, SA PO 1977, piano Terra (sub.7) del valore di euro 150.000,00, abitazione in EZ, SA PO 1977, piani Terra-2°-3° (sub.11), del valore di euro 250.000,00, magazzino in
EZ, SA PO 1977, piano Terra (sub.22), del valore di euro 80.000,00, magazzino in EZ,
SA PO 1977, piano Terra (sub.23), del valore di euro 40.000,00, magazzino in EZ, SA PO
1977, piano Terra (sub.24), del valore di euro 2.000,00 e cortile in EZ, SA PO 1977/a, piano
Terra (sub.25) del valore di euro 75.000,00;
- condanna alla corresponsione del conguaglio pari a euro 101.500,00 in favore di Controparte_1
Controparte_6
- accerta che i contratti di compravendita avanti al notaio di EZ, rep. n. 26086, racc. Per_1
n. 14213, trascritto in data 21.04.2011 nel Registro dell'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di
EZ, Servizi di Pubblicità Immobiliare (già Conservato-ria) al reg. gen. 13223, al reg. part. 8397
e avanti al notaio di EZ, rep. n. 41658, racc. 20757, registrato all'Ufficio Persona_2 dell'Agenzia delle Entrate EZ 1 il 4.08.2017 al n. 2820/1T, hanno efficacia reale e che, pagina 14 di 15 pertanto: 1) e sono nudi proprietari della quota del 50% degli Parte_1 Parte_3 immobili siti in EZ SA PO 1976/1977, catastalmente identificati al NCEU di EZ sez. urb VE, foglio 13, part. 1300, sub 22, Z.C. 1, Cat. C/2, cl. 12, cons mq 27, sup cat 34 mq, R.C. €
256,58, p.T. e sub 23, Z.C. 1, Cat. C/2, cl. 12, cons mq 38, sup cat 52 mq, R.C. € 361,11, p.T.; 2)
e sono usufruttuari per la quota del 50% degli immobili siti Parte_6 Parte_4 in EZ SA PO 1976/1977, catastalmente identificati al NCEU di EZ sez. urb VE, foglio
13, part. 1300, sub 22, Z.C. 1, Cat. C/2, cl. 12, cons mq 27, sup. cat. 34 mq, R.C. € 256,58, p.T. e sub 23, Z.C. 1, Cat. C/2, cl. 12, cons mq 38, sup cat 52 mq, R.C. € 361,11, p.T.; 3) Parte_6
è pieno e legittimo proprietario per la quota del 50% degli immobili siti in EZ SA
[...]
PO 1976/1977, catastalmente identificati al NCEU di EZ sez. urb VE, foglio 13, part. 1300, sub 24, Z.C. 1, Cat. C/2, cl. 6, cons mq 8, sup cat 7 mq, R.C. € 30,16, p.T. e sub 25, area urbana, cons mq 75, p.T.;
- ordina alle Conservatorie dei RR. II. competenti di procedere alle dovute annotazioni e trascrizione della presente sentenza con oneri a carico di e Controparte_1 Controparte_6
- condanna e alla rifusione in favore di Controparte_1 Controparte_6 Parte_1
e delle spese di lite che si liquidano in Parte_2 Parte_3 Parte_4 euro 545,00 per anticipazioni ed euro 21.118,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a.;
- nulla sulle spese nei confronti dei terzi contumaci;
- pone definitivamente a carico di e le spese di c.t.u.. Controparte_1 Controparte_6
Si comunichi.
Così deciso in EZ, nella camera di consiglio del 25.3.2025.
Il Giudice relatore dott.ssa Diletta Maria Grisanti
Il Presidente dott.ssa Maria Carla Quota
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Carla Quota Presidente dott.ssa Diletta Maria Grisanti Giudice relatore dott. Gianluca Brol Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2742/2019 R.G. (con riunito il giudizio n. 12246/2019 R.G.) promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
(c.f. ) Parte_3 C.F._3
(c.f. ) Parte_4 C.F._4 tutti elettivamente domiciliati in EZ, SA Marco 4270, presso lo studio dell'avv. LI Orsini, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attori/convenuti - contro
(c.f. ), rappresentato e difeso giusta procura in atti Controparte_1 C.F._5 dall'avv. Alessio Piccinini ed elettivamente domiciliato presso l'avv. Matteo D'Angelo (e-mail
, P.E.C. , nonché presso l'avv. Roberta Email_1 Email_2
Sorrentino , P.E.C. , entrambi con Email_3 Email_4 studio in 30172 EZ – Mestre (VE), Corso del Popolo n. 67;
- convenuto/attore -
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Treviso, Controparte_2 C.F._6 viale F.lli Cairoli n. 15, presso lo studio dell'avv. Michele Beni, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- convenuto -
pagina 1 di 15 (incorporata in ); Controparte_3 Controparte_4
; CP_5
- terzi intervenuti contumaci - in punto: divisione, azione di surrogazione, revocatoria ordinaria, retratto successorio;
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti concludevano come da verbale;
la causa veniva, dunque, trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio trae origine dalla riunione delle due controversie iscritte ai nn. 2742/2019 e
12246/2019 r.g., promosse rispettivamente da Parte_1 Parte_2 [...]
e e da nei confronti reciprocamente delle altre parti di cui in Parte_3 Parte_4 Controparte_1 epigrafe aventi ad oggetto, la prima, l'azione di surroga/revocatoria ordinaria nonché di divisione dei beni in comproprietà tra LI e e/o risarcimento del danno e, la seconda, il retratto Controparte_1 successorio azionato da . Controparte_1
In particolare, nel giudizio n. 2742/2019 r.g., i suddetti attori adivano il presente Tribunale al fine di ottenere, in via principale, l'accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c., dell'inefficacia del contratto di compravendita stipulato in data 30.10.2017 e relativo all'immobile sito in Roma, via Orazio n.
12, da con il di lei figlio, nonché lo scioglimento della Parte_5 Controparte_6 comunione, previo accertamento della sussistenza della stessa tra i fratelli , con attribuzione in P_ natura a della piena ed esclusiva proprietà degli immobili siti in EZ, SA PO Parte_5
1976/1977, catastalmente identificati al NCEU di EZ, foglio 13, part. 1300: A) sub 22, Z.C. 1, Cat.
C/2, cl. 12, cons mq 27, sup. Cat. 34 mq, R.C. € 256,58, p.T.; B) sub 23, Z.C. 1, Cat. C/2, cl. 12, cons mq
38, sup. Cat. 52 mq, R.C. € 361,11, p.T.; C) sub 24, Z.C. 1, Cat. C/2, cl. 6, cons mq 8, sup. Cat. 7 mq, R.C.
€ 30,16, p.T.; D) sub 25, area urbana, cons mq 75, p.T; - E) sub 7, z.c. 1, cat. A/4, cl. 4, vani 3, sup. cat. 54 mq, R.C. € 312,82, p.T; F) sub 11, z.c.1, cat. A/3, cl. 2, vani 11, sup. cat. totale 330 mq, R.C. € 1.274,82, p.
T-2-3 e a della piena ed esclusiva proprietà dell'immobile sito in Roma, via Orazio n. 12, Controparte_1 stabilendo gli eventuali conguagli, con ordine alla Conservatoria di procedere alle relative trascrizioni nonché ancora, conseguentemente, l'accertamento che i contratti di compravendita avanti al notaio di EZ, rep. n. 26086, racc. n. 14213, trascritto in data 21.04.2011 nel Registro dell'Agenzia Per_1 del Territorio Ufficio Provinciale di EZ, Servizi di Pubblicità Immobiliare (già Conservatoria) al reg. gen. 13223, al reg. part. 8397 e avanti al notaio di EZ, rep. n. 41658, racc. 20757, registrato Persona_2 all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate EZ 1 il 4.08.2017 al n. 2820/1T, hanno efficacia reale e, pertanto,
e sono nudi proprietari della quota del 50% degli immobili siti in Parte_1 Parte_3
EZ SA PO 1976/1977, catastalmente identificati al NCEU di EZ sez. urb VE, foglio 13, part. pagina 2 di 15 1300, sub 22, Z.C. 1, Cat. C/2, cl. 12, cons mq 27, sup cat 34 mq, R.C. € 256,58, p.T. e sub 23, Z.C. 1, Cat.
C/2, cl. 12, cons mq 38, sup cat 52 mq, R.C. € 361,11, p.T., e sono Parte_6 Parte_4 usufruttuari per la quota del 50% degli immobili siti in EZ SA PO 1976/1977, catastalmente identificati al NCEU di EZ sez. urb VE, foglio 13, part. 1300, sub 22, Z.C. 1, Cat. C/2, cl. 12, cons mq
27, sup. cat. 34 mq, R.C. € 256,58, p.T. e sub 23, Z.C. 1, Cat. C/2, cl. 12, cons mq 38, sup cat 52 mq, R.C. €
361,11, p.T., è pieno e legittimo proprietario per la quota del 50% degli immobili siti Parte_6 in EZ SA PO 1976/1977, catastalmente identificati al NCEU di EZ sez. urb VE, foglio 13, part. 1300, sub 24, Z.C. 1, Cat. C/2, cl. 6, cons mq 8, sup cat 7 mq, R.C. € 30,16, p.T. e sub 25, area urbana, cons mq 75, p.T., con ordine alla Conservatoria di procedere alle relative trascrizioni, con spese a carico di
; in subordine, nella denegata ipotesi di mancata attribuzione alla suddetta comunista degli Parte_5 immobili di EZ venduti e/o promessi in vendita agli attori, la condanna di quest'ultima alla restituzione delle somme dagli stessi già corrisposte.
A sostegno delle domande promosse, gli attori deducevano, in particolare:
- che, in data 15.04.2011, , madre di aveva venduto a Parte_5 Controparte_2
al prezzo di euro 70.000,00 la quota indivisa pari al 50% della piena proprietà di Parte_4 due magazzini siti in EZ, SA PO 1977, censiti al NCEU di EZ sez. urb VE, foglio 13, part. 1300, sub 22 e sub 23;
- che, successivamente, in data 25.09.2014, aveva donato i suddetti immobili al Parte_4 marito il quale a propria volta, in data 25.09.2014, ne aveva donato la nuda Parte_2 proprietà ai figli e riservando a sé, e dopo di sé alla moglie, l'usufrutto Pt_1 Parte_3 generale vitalizio;
- che, con atto del 31.07.2017, , aveva venduto a al prezzo di Parte_5 Parte_2 euro 30.000,00, la quota pari al 50% della piena proprietà del magazzino e dello scoperto siti in
EZ, SA PO 1977, censiti al NCEU di EZ, foglio 13, part. 1300 sub 24 e sub 25, area urbana, mq 75;
- che, a seguito dello scambio di proposte e accettazione, in data 21.1.2018, si era perfezionato anche il contratto preliminare per la vendita del 50% della proprietà indivisa delle unità immobiliari site in
EZ, SA PO 1977, catastalmente individuate al N.C.E.U. di EZ, foglio 13, part. 1300 sub
7 e sub 11 (preliminare poi dichiarato risolto nelle more del presente giudizio);
- che, con atto di compravendita in data 30.10.2017, aveva alienato la quota del Parte_5
50% pro indiviso dell'immobile sito a Roma, via Orazio n. 12, al figlio (e proprio procuratore generale) Controparte_2
- che, nonostante i solleciti ricevuti, non solo , in spregio ai doveri di correttezza, Parte_5 lealtà e buona fede di cui agli artt. 1175, 1337 e 1375 c.c., era rimasta inerte in relazione all'obbligo pagina 3 di 15 di divenire titolare di quanto venduto/promesso, così da far acquisire efficacia ai trasferimenti effettuati e/o promessi, ma anzi con la vendita del 50% della proprietà dell'immobile a Roma, si era posta nella impossibilità di far conseguire effetti reali ai trasferimenti effettuati e/o promessi agli attori considerato che ciascuno dei predetti beni immobili è indivisibile e che al fratello P_
spetta il 50% dei beni facenti parte della comunione;
[...]
- di essersi visti, dunque, costretti a promuovere il presente giudizio, nella considerazione dei contratti stipulati, dei prezzi già corrisposti e della circostanza che la convenuta null'altro possiede e si era resa colpevolmente inerte rispetto alle obbligazioni assunte, da cui l'interesse ad ottenere una pronuncia, in via surrogatoria, in punto divisione e circa la revocatoria della compravendita di
Roma, oltre in subordine al risarcimento del danno previa restituzione del prezzo già rispettivamente corrisposto.
Si costituivano in giudizio, quindi, , insistendo per il rigetto delle domande promosse nei Controparte_1 suoi confronti in quanto inammissibili, improcedibili e, comunque, infondate, eccependo nello specifico l'avvenuta lesione del proprio diritto alla prelazione ereditaria nonché la pregiudizialità della relativa decisione e insistendo, solo in subordine, per la divisione del compendio ereditario previa sua stima tramite c.t.u., nonché anche quale erede della madre e previa Controparte_2 Parte_5 interruzione del giudizio, chiedendo la sospensione ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione della causa n. 5094/2010 R.G. ancora sospesa avanti il Tribunale di EZ (in attesa della decisione della Corte di
Appello di Roma n. 6950/09 R.G.), della causa n. 2077/20 R.G. pendente avanti la Corte d'Appello di
EZ (a seguito di impugnazione della sentenza n. 217/20) e della causa n. 12246/19 R.G. (pendente avanti il Tribunale di EZ) e, nel merito, il rigetto di tutte le domande poiché infondate, stante l'assenza dei presupposti necessari alla configurabilità delle singole ipotesi contestate, ovvero, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea ex art. 2900 c.c., per la divisione dei beni tra e il medesimo. Controparte_1
Assegnati i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., acquisita la relazione ventennale e ordinato l'intervento iussu iudicis ex art. 107 c.p.c. della (incorporata in Controparte_3 [...]
) e quali titolari rispettivamente di pegno e ipoteca su due immobili rientranti CP_4 CP_5 nella comunione, veniva disposta c.t.u. estimativa, poi oggetto di ulteriore integrazione anche in risposta al quesito posto nel diverso giudizio n. 12246/2019 r.g., connesso oggettivamente e soggettivamente.
Nel suddetto giudizio, invece, conveniva Controparte_1 Parte_2 Parte_1
e nonché e il di lei figlio al Parte_3 Parte_4 Parte_5 Controparte_2 fine di ottenere, previo accertamento della sussistenza della comunione ereditaria in morte di Per_3
e di tra i di loro figli ed sugli immobili che quest'ultima ha
[...] PE P_ Parte_5 alienato o si è impegnata ad alienare (ossia, a) la quota di 1/2 delle unità immobiliari, a destinazione pagina 4 di 15 abitativa, site in EZ, Sestiere SA PO n. 1977, identificate catastalmente al foglio 13, part. 1300, sub.
11 e 7, oggetto di preliminare di compravendita al prezzo di euro 300.000,00 sottoscritto con Parte_4
e il suo avente causa e offerta poi in prelazione ereditaria a al
[...] Parte_1 Controparte_1 medesimo prezzo da parte di in qualità di procuratore speciale della madre;
b) la Controparte_2 quota di 1/2 della proprietà di due porzioni immobiliari site in EZ, Sestiere SA PO n. 1977, distinte nel Catasto Fabbricati al foglio 13, mappale 1300, sub. 24, e Sestiere SA PO n. 1977/a, mappale 1300, sub. 25, vendute al prezzo di euro 30.000,00 dalla sorella a con atto del 31.7.2017 a Parte_6 ministero del Notaio Dott. di EZ;
c) la quota di 1/2 della proprietà dell'immobile Persona_5 costituito dall'appartamento posto al piano quarto, sito a Roma, Via Orazio n. 12, omettendo di notificargli, in quanto coerede, la proposta di alienazione) e previo accertamento che la condotta di aveva violato il diritto di prelazione del medesimo, il riconoscimento in capo a Parte_5 quest'ultimo del diritto di riscatto ex art. 732 c.c., con conseguente dichiarazione della nullità/inefficacia dell'alienazione e/o della promessa di alienazione dei suddetti beni nei propri confronti nonché
l'accertamento dell'esercizio del diritto di riscatto, con la promozione del presente giudizio e, per l'effetto,
l'accertamento in proprio favore, quale unico ed esclusivo titolare della quota ereditaria dei suddetti beni appartenuta a , del diritto all'attribuzione della quota del 50% degli immobili de quibus Parte_5 verso contestuale pagamento a chi ritenuto come avente diritto del prezzo di complessivi euro 730.000,00,
o la diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare all'esito del giudizio, con ordine di restituzione degli immobili nei confronti di chi li detiene, previa eventuale compensazione delle reciproche posizioni di dare e avere.
A sostegno delle proprie domande, l'attore deduceva, in particolare;
- che, in data 10.8.1958, era venuto a mancare , padre dei fratelli ed Persona_3 P_
, il quale aveva disposto dei propri beni immobili siti a EZ e a Cortina Parte_5
d'Ampezzo mediante testamento, lasciando gli stessi in parti uguali alla moglie, ed ai PE due figli, e precisamente, numerose unità immobiliari site nel Comune di EZ, SA PO, Calle della Madonnetta, 1976/1976a-1977, nel Comune di EZ, Dorsoduro, Fondamenta dei Cereri,
2508, nel Comune di Cortina d'Ampezzo, località Pian di Pocol, giusta testamento pubblico e denuncia di successione del 9.12.1958, n. 40644 dell'Ufficio del Registro di EZ;
- che in data 3.9.1969, con atto di divisione parziale, gli eredi suddetti avevano concordemente proceduto all'assegnazione tra i medesimi dei singoli beni immobili di EZ, lasciando esclusi da tale divisione un magazzino sito a EZ, SA PO, e i beni siti in Cortina d'Ampezzo, i quali rimanevano, dunque, in comunione tra gli stessi;
- che, nel 1989, gli eredi avevano proceduto alla vendita di alcuni dei propri beni all'Università di
EZ (che poi aveva venduto ai signori e;
Parte_1 Pt_4 pagina 5 di 15 - che, sempre lo stesso anno, aveva donato alla figlia LI parte dei propri beni di PE
EZ;
- che, con atto di divisione del 10.7.1991, madre e figli avevano proceduto altresì allo scioglimento volontario della comunione esistente tra gli stessi sugli immobili siti in Cortina d'Ampezzo;
- che, con contratto di compravendita del 29.11.1994, aveva venduto alla società straniera PE
Ferrari Le Mans alcuni degli immobili di EZ e Roma;
- che, in data 9.6.1997, era venuta a mancare lasciando ai due figli, LI e PE P_
, solo un magazzino a SA PO, EZ;
[...]
- che, in data 2.8.2007, aveva promesso di vendere alla società Alvenus Invest S.A., con sede in
Panama, tutte le sue proprietà di EZ, promessa poi rinnovata in data 7.10.2010 e il successivo
11.12.2014;
- che, in data 15.4.2011, aveva venduto la propria quota di proprietà di due Parte_5 magazzini siti in EZ SA PO 1977 (e precisamente quelli identificati ai subalterni 22 e 23 del mapp. 1300);
- che nel 2015, a seguito della dichiarazione della nullità della vendita effettuata in favore della società da parte di , poi confermata anche in Italia dalla Corte d'Appello Controparte_7 Parte_5 di Roma, i fratelli erano ritornati nella comproprietà di due delle unità immobiliari site in P_
EZ SA PO (quelle identificate dai subalterni 7 e 11) e dell'appartamento di Roma;
- che, in data 31.7.2017, aveva ceduto il 50% di un magazzino sottoscala e di una Parte_5 porzione di scoperto sempre siti in EZ, SA PO (identificati dai subalterni 24 e 25);
- di aver ceduto, in data 6 ottobre 2017, tutte le sue proprietà di EZ (ad eccezione della comproprietà di due magazzini) e Cortina alla società Bistop Investments Ltd con sede nelle British
Virgin Islands;
- che, in data 15.1.2018, aveva promesso di vendere a e, a seguito Parte_5 Parte_4 di cessione del contratto da parte di quest'ultima, a il 50% della proprietà Parte_1 indivisa delle unità immobiliari site in EZ, SA PO 1977 (mapp. 1300, sub. 7 e sub. 11), contratto successivamente risolto per effetto delle intervenute sentenze del Tribunale di EZ, prima, e della Corte d'Appello di EZ, poi;
- di essersi visto costretto ad adire il presente Tribunale al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto all'esercizio del riscatto come sopra esposto.
Si costituivano in giudizio e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 contestando la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 732 c.c. e chiedendo, previa interruzione del giudizio stante il sopravvenuto decesso di , in via subordinata la condanna dell'attore alla Parte_5
pagina 6 di 15 restituzione delle somme già rispettivamente corrisposte a titolo di prezzo ovvero al risarcimento del danno patito, nonché insistendo, previa interruzione del giudizio a fronte della morte Controparte_2 della madre, per la sospensione ex art. 295 c.p.c., in attesa della decisione delle cause pregiudiziali, e, nel merito, per il rigetto della domanda attorea stante la decadenza dall'esercizio del diritto di prelazione da parte dell'attore e l'intervenuta relativa prescrizione ed ancora in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi di accertamento positivo in merito all'esercizio tempestivo da parte di del diritto di Controparte_1 prelazione (mediante accettazione della proposta di , per l'accertamento del grave Parte_5 inadempimento contrattuale del suddetto e per la dichiarazione della risoluzione del contratto perfezionatosi a seguito della sua accettazione e la condanna alla cancellazione e purgazione dell'ipoteca iscritta, sulla quota indivisa di ½ dell'immobile di Roma, per l'importo di euro 200.000,00.
Interrotto e poi riassunto il giudizio a seguito della dichiarazione dell'intervenuto decesso di Parte_5
e nuovamente costituitesi le diverse parti, concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., previo
[...] tentativo di conciliazione, al fine di evitare l'aggravarsi dei costi del giudizio, le parti convenivano di fornire al c.t.u., nel frattempo nominato per la valutazione e stima del compendio immobiliare oggetto delle diverse domande nel giudizio connesso n. 2742/2019 r.g., tutte le indicazioni necessarie a poter rispondere ai quesiti postigli.
Disposta la riunione dei due giudizi de quibus, la causa veniva, dunque, rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione al Collegio previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
Come correttamente eccepito da , assume carattere pregiudiziale la decisione in ordine Controparte_1 all'esperibilità e alla fondatezza della domanda svolta dal suddetto in termini di accertamento del proprio diritto ad esercitare la prelazione ereditaria (senza tuttavia necessità di attenderne, come sostenuto, il passaggio in giudicato, tenuto conto della trattazione dinnanzi al medesimo Tribunale e con decisione contestuale di tutte le questioni poste dalle diverse parti) a fronte degli atti dispositivi della quota relativa ai beni in comproprietà con , compiuti da quest'ultima. Parte_5
Ebbene, come evidenziato a più riprese dalla giurisprudenza sul punto, “qualora i coeredi pervengano alla divisione della maggior parte dei beni dell'asse ereditario, la comunione che rimane sui beni residui si trasforma da comunione ereditaria in comunione ordinaria con conseguente inapplicabilità dell'art. 732 c.c. per cui in assenza di operazioni divisionali in senso stretto, la comunione ereditaria di fatto viene comunque a mancare quando, tenuto conto della consistenza dell'asse ereditario e del rapporto tra valore dei beni venduti (o assegnati) e quelli rimasti in comunione, si è proceduto alla liquidazione della maggior parte dell'asse ereditario” (cfr. Trib., Potenza, 13 novembre 2019, n. 902, nello stesso senso:
Tribunale , Bologna , sez. III , 04/08/2022 , n. 2158, secondo cui “la comunione ereditaria non si trasforma in comunione ordinaria per il fatto che essa comprenda un unico bene immobile, né per la circostanza che alcuni dei coeredi abbiano ceduto ad estranei le rispettive quote, con la conseguenza che, anche in tale ipotesi, la divisione deve aver luogo in pagina 7 di 15 conformità alle norme sulla divisione ereditaria. Solamente quando siano state compiute le operazioni divisionali, dirette ad eliminare la maggior parte delle varie componenti dell'asse ereditario, indiviso al momento dell'apertura della successione, la comunione residuale sui beni ereditari si trasforma in comunione ordinaria, con conseguente inapplicabilità del retratto successorio, di cui all'articolo 732 del Cc , che postula la persistenza dello stato di comunione dell'eredità”; Cass. civ., sez.
II, 21 maggio 2018, n. 12504, secondo cui “il diritto di prelazione e di riscatto, disciplinato dall'art. 732 c.c. , opera solo tra coeredi comproprietari in virtù di un'unica successione, attesa la manifesta deroga al principio della libera disponibilità del diritto di proprietà, che non può trovare applicazione fuori dei casi espressamente previsti” nonché “il retratto successorio, previsto in tema di comunione ereditaria al fine di impedire l'intromissione di estranei nello stato di contitolarità determinato dall'apertura della successione mortis causa, non si applica nella situazione di comunione ordinaria conseguente alla congiunta attribuzione di un bene ad alcuni coeredi in sede di divisione, non potendo, peraltro, operare in tal caso l'art. 732
c.c. in virtù del rinvio di cui all'art. 1116 c.c. , in quanto per la comunione ordinaria vige il principio di libera disposizione della quota, ai sensi dell'art. 1103 c.c.”; Cass. civ., sez. II, 30 agosto 2023, n. 25462, in base alla quale “l'indagine del giudice di merito diretta ad accertare, ai fini dell'ammissibilità del retratto successorio, se la vendita compiuta da un coerede abbia avuto per oggetto la quota ereditaria (o una sua frazione) ovvero beni determinati, costituisce un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici”).
Alla luce delle chiare indicazioni fornite dalla giurisprudenza citata in materia, non può ritenersi cogliere nel segno quanto sostenuto da circa l'applicabilità al caso di specie dell'art. 732 c.c., da cui la Controparte_1 conseguente infondatezza della domanda dal medesimo promossa al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad esercitare il c.d. retratto successorio ovvero l'accertamento dell'esercizio di quest'ultimo tramite l'introduzione del presente giudizio.
D'altronde, dalla ricostruzione della vicenda fornita pacificamente dalle parti, risulta che gli eredi di
, ossia la moglie e i figli LI e , hanno proceduto nel tempo, a Persona_3 CP_8 P_ seguito del decesso del de cuius, che aveva disposto per testamento dei suoi beni lasciandoli in parti uguali ai suddetti, ad una prima divisione volontaria e negoziale tra i medesimi di parte dei beni ereditati, ossia di alcune unità immobiliari site nel Comune di EZ, decidendo comunemente di rimanere nella contitolarità di solo un magazzino a EZ, SA PO, e dei beni in Cortina d'Ampezzo, per poi procedere, nel 1989, alla vendita di alcuni dei propri beni all'Università di EZ nonché all'ulteriore divisione, con atto del 10.7.1991, degli immobili siti in Cortina d'Ampezzo.
Le vicende negoziali che hanno interessato i beni oggetto del patrimonio ereditario di Persona_3 nonché gli ulteriori atti dispositivi posti in essere da ciascuno dei singoli eredi (il contratto di compravendita del 29.11.1994, con cui aveva venduto alla società straniera Ferrari Le Mans PE alcuni degli immobili di EZ e Roma la quale poi, una volta deceduta aveva lasciato solo un magazzino sito EZ, SA PO, a e , che, a loro volta, avevano rispettivamente, quanto a P_ Parte_5
, promesso di vendere alla società Alvenus Invest S.A., con sede in Panama, tutte le sue proprietà P_ pagina 8 di 15 di EZ, promessa poi rinnovata in data 7.10.2010 e il successivo 11.12.2014 e ceduto, in data 6 ottobre
2017, tutte le sue proprietà di EZ, ad eccezione della comproprietà di due magazzini, e Cortina alla società Bistop Investments Ltd con sede nelle British Virgin Islands, nonché, quanto a LI, venduto la propria quota di proprietà di due magazzini in EZ SA PO 1977, sub. nn. 22 e 23 per poi cedere, in data 31.7.2017, la quota pari al 50% di un magazzino sottoscala e una porzione di scoperto sempre a SA
PO, EZ, identificati dai subalterni 24 e 25), devono ritenersi idonei a comprovare la comune intenzione di tutti gli eredi (compreso ) non solo di procedere alla divisione della maggior Controparte_1 parte dei beni facenti parti del compendio ereditario di bensì altresì di non opporsi Persona_3 all'ingresso nella comunione di soggetti terzi, non preoccupandosi pertanto di conservare la titolarità dei singoli beni in capo agli altri familiari, da cui il venir meno delle ragioni tutelate dall'istituto del retratto successorio.
Per effetto, poi, della dichiarazione della nullità della vendita effettuata in favore della società CP_7 da parte di , delibata in Italia dalla Corte d'Appello di Roma, nonché delle due
[...] Parte_5 successive sentenze del Tribunale di EZ, prima, e della Corte d'Appello di EZ, poi, già citate i fratelli sono, come detto, ritornati nella comproprietà di due unità immobiliari site in EZ, SA P_
PO (quelle identificate dai subalterni 7 e 11) e dell'appartamento di Roma: anche tali vicende giudiziali susseguitesi risultano idonee ancora una volta a dimostrare come la comunione sui beni oggetto del presente giudizio trovi la propria fonte in atti e provvedimenti diversi dalle disposizioni e/o regole disciplinanti le vicende successorie, da cui la conseguente fondatezza di quanto sostenuto da
[...]
e e , nella cui Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 posizione è subentrato circa la natura ordinaria della comunione oggi in essere sui Controparte_6 beni originariamente caduti in successione.
A conferma di quanto sopra, circa l'inammissibilità e/o comunque l'infondatezza nel caso di specie della pretesa avanzata da volta all'esercizio del c.d. retratto successorio e a prescindere da ogni Controparte_1 superflua verifica sull'eccepita intempestività di tale esercizio, depone altresì la modifica/precisazione dal medesimo effettuata solo in sede di comparsa conclusionale, volta a limitare la propria domanda ai soli beni rientranti nel compendio ereditario della madre, (che peraltro, come rappresentato dallo stesso CP_8 attore nell'esposizione in fatto di cui alla citazione, in data 9.6.1997, era venuta a mancare lasciando ai due figli solo un magazzino a SA PO, EZ) potendosene chiaramente evincere il tentativo di superare le eccezioni sollevate dalle altre parti in termini di già avvenuta divisione della maggior parte dei beni in comune e, dunque, di permanenza di una situazione di comunione, tuttavia di natura ordinaria, sui restanti beni nonché considerato quanto espressamente richiesto nelle conclusioni di cui all'atto di citazione in termini di accertamento “che sussiste la comunione ereditaria in morte di e di . Persona_3 Persona_6 P_ tra i loro figli ed sugli immobili di cui appresso” (cfr. pag. 12 dell'atto di citazione). Controparte_1 Parte_5 pagina 9 di 15 Ciò premesso e ritenute assorbite le ulteriori domande promosse dalle parti nel giudizio n. 12246/2019 r.g. aventi quale presupposto l'accoglimento della domanda di prelazione ereditaria, occorre procedere alla verifica della fondatezza della domanda attorea di cui al diverso giudizio n. 2741/2019 r.g. con riferimento, in primo luogo, alla sussistenza dei presupposti per la proposizione dell'azione surrogatoria in virtù dell'inerzia di , a cui è, come detto, subentrato rispetto alla Parte_5 Controparte_6 divisione dei beni in comunione (ordinaria) con il fratello . Controparte_1
A tal proposito, occorre innanzitutto evidenziare come non risulti cogliere nel segno quanto eccepito dai convenuti rispetto alla carenza di interesse di alcuni degli attori per aver già promesso e/o ceduto taluni dei beni a terzi.
Ed infatti, alla luce di quanto chiarito dalla giurisprudenza sul punto “solo nel caso di vendita da parte di uno dei coeredi di bene ereditario che costituisce l'intera massa, l'effetto traslativo dell'alienazione non è subordinato all'assegnazione in sede di divisione della quota all'erede alienante, dal momento che costui è proprietario esclusivo della frazione ideale di cui può liberamente disporre, pertanto, il compratore subentra, pro quota, nella comproprietà del bene comune, e solo in questo caso si presume che l'alienazione riguarda la quota, intesa come porzione dell'universum ius defuncti” (cfr. Cass. civ., sez. II,
30 agosto 2023, n. 25462; nello stesso senso Trib., Lecce, 16 gennaio 2020, n. 96, secondo cui “in tema di successioni, la vendita, da parte di uno dei coeredi, di un bene rientrante nella comunione ereditaria ha solo effetto obbligatorio, posto che la sua efficacia reale è subordinata all'assegnazione del bene medesimo al coerede-venditore mediante la divisione.
Difatti, sino a tale momento, il bene in questione continua a fare parte della comunione e, finché quest'ultima perdura, il compratore non può ottenere la proprietà esclusiva di una singola parte materiale della res né, tantomeno, la quota ideale di uno specifico bene, in proporzione alla quota di eredità che spetta al coerede alienante. Quest'ultimo è, infatti, titolare esclusivamente di una quota di eredità, intesa come universitas e, di per sé già alienabile, al cui interno non è certo però che rientri, in occasione della divisione, la proprietà della res alienata”): dai principi enucleati dalla giurisprudenza citata emerge, dunque, chiaramente l'interesse, ancora attuale, degli attori ad ottenere la pronuncia di divisione, surrogandosi nella posizione del proprio debitore, , dal momento che, avendo Parte_5 quest'ultima proceduto alla vendita/promesso di alienare singoli beni non costituenti l'intera quota, i relativi negozi devono ritenersi aver prodotto meri effetti obbligatori prima in capo alla suddetta nei confronti degli attori e poi di questi ultimi nei confronti dei terzi, restando subordinato invece il relativo effetto reale, idoneo al trasferimento della titolarità, all'acquisizione di questa in capo ai singoli venditori/promittenti venditori.
Da quanto sopra, risulta pertanto evidente l'interesse/legittimazione degli attori sia con riferimento alla domanda promossa in via surrogatoria al fine di giungere alla divisione dei beni ancora in comproprietà tra quale erede di , e (sul punto, Cass. civ., sez. I, Controparte_6 Parte_5 Controparte_1
28 ottobre 2024, n. 27841, in base alla quale “ai fini dell'esercizio dell'azione surrogatoria, la legittimazione attiva deve essere riconosciuta in capo al titolare di un credito, pur se sottoposto a condizione o a termine, ed anche se illiquido, mentre non pagina 10 di 15 è sufficiente, a tal fine, la titolarità di un credito meramente eventuale, derivante da una fattispecie non ancora perfezionata” e in materia successoria, Cass. civ., sez. II, 20 giugno 2019, n. 16623, secondo cui “è ammissibile l'esercizio in via diretta dell'azione surrogatoria - prevista dall'art. 2900 c.c. - nella proposizione della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima da parte dei creditori dei legittimari totalmente pretermessi che siano rimasti del tutto inerti”), sia a quella volta ad ottenere la dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., della compravendita posta in essere, in data 30.10.2017, dalla propria creditrice in favore del figlio, avente ad oggetto la quota del 50% pro indiviso dell'immobile sito a Roma, via Orazio n. 12 (riguardo alla posizione di eventuali terzi, si veda Corte Appello, Palermo, sez. II, 24 settembre 2024, n. 1525, secondo cui “se l'attore in revocatoria cede il proprio credito in pendenza dell'azione, il cessionario è legittimato ad intervenire nel procedimento revocatorio ex art. 111 c.p.c. quale successore nel diritto affermato in giudizio, poiché con l'actio pauliana il creditore può soddisfarsi su un determinato bene nel patrimonio del debitore”, pur dovendosi ritenere persistere, pertanto, l'interesse in capo al cedente).
Passando, dunque, alla verifica della ricorrenza, nel caso di specie, dei presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, deve ritenersi fondato quanto sostenuto dagli attori in merito alla sussistenza dei requisiti del danno, stante l'evidente pregiudizio che la fuoriuscita del bene in questione, peraltro di valore superiore alla metà del patrimonio ereditario sulla base della stima effettuata dal c.t.u. nominato (si veda lo schema di cui alla pag. 15 della relazione depositata in data 16.3.2024), ha generato in termini di quota attribuibile all'avente diritto di , tenuto conto che l'ulteriore quota del 50% deve essere, Parte_5 invece, attribuita a (circa la sussistenza del presupposto de quo, Cass. civ., sez. I, 30 ottobre Controparte_1
2024, n. 27986, secondo cui “a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore ma anche in una modificazione qualitativa di esso;
a questo proposito, la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro”), della scientia fraudis in capo alla suddetta, che non poteva ignorare le ragioni di credito vantate dagli odierni attori avendone dato origine, e in capo all'acquirente Controparte_6 il quale, oltre ad essere il figlio della suddetta e a non aver dimostrato di aver corrisposto la metà
[...] del prezzo della relativa compravendita (peraltro pattuito tra le parti in misura ben inferiore a quello di mercato), essendosi limitati i contraenti a prevedere “euro 200.000,00 (duecentomila) vengono pagati mediante compensazione con un finanziamento verbale effettuato dall'acquirente nei confronti della venditrice” (cfr. doc. 18 di parte attrice), risulta aver ricoperto altresì la funzione di suo procuratore generale anche nella stipula di taluni atti, posti in essere in persona e per conto della genitrice, con gli attori (si vedano, ad esempio, i doc. nn. 12 e 14 di parte attrice, da cui potrebbe ricavarsene l'integrazione nel caso di specie, pur tenuto conto della pagina 11 di 15 posteriorità della compravendita oggetto di revocatoria rispetto agli atti dispositivi degli immobili, la configurazione di un'ipotesi di partecipatio fraudis).
Dopotutto, come confermato in materia dalla giurisprudenza, “per il valido esercizio dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente che il debitore alienante ed il terzo acquirente siano consapevoli della diminuzione della garanzia creditoria che si determina in ragione dell'atto dispositivo, in ragione della riduzione della consistenza patrimoniale del primo,
a tal fine non essendo necessaria una vera e propria collusione tra gli stessi, né la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione” (cfr. Corte Appello, Milano, sez. IV, 11 settembre 2024, n. 2409) nonché “in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso,
l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato” (cfr. Cass. civ., sez. III, 15 gennaio 2024, n. 1558) nonché comunque “è invece regola che la prova della partecipatio fraudis del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e anteriore al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” (cfr. Cass. civ., sez. III, 29 aprile 2020, n. 8390).
In virtù di tutto quanto sopra, circa l'esperibilità e fondatezza delle domande di surrogatoria e revocatoria ordinaria promosse da parte attrice e previa, dunque, dichiarazione dell'inefficacia dell'atto di compravendita stipulato da con il figlio in data 30.10.2017 e avente ad oggetto la quota di Parte_5 sua titolarità sull'immobile sito in Roma, via Orazio n. 12, occorre procedere alla divisione dei beni ancora in comproprietà tra quale erede della madre, e . Controparte_6 Controparte_1
Come sopra già evidenziato, il c.t.u. nominato, dopo aver ritenuto non comodamente divisibili i singoli beni de quibus, ha stimato questi ultimi, come da prospetto di cui alla pag. 15 della relazione in atti, in complessivi euro 597.000,00, quanto agli immobili di EZ, ed euro 800.000,00 con riferimento all'unico immobile sito a Roma.
Ebbene, alla luce delle obbligazioni assunte da nei confronti degli odierni attori, in Parte_5 termini di trasferimento della titolarità dei beni di cui ai relativi atti dispositivi in capo ai suddetti nonché dell'iscrizione di ipoteca da parte di sulla propria quota dell'immobile sito a Roma, risulta Controparte_1 opportuno procedere all'assegnazione dei beni abitazione in EZ, SA PO 1977, piano Terra (sub.7) del valore di euro 150.000,00, abitazione in EZ, SA PO 1977, piani Terra-2°-3° (sub.11), del valore di euro 250.000,00, magazzino in EZ, SA PO 1977, piano Terra (sub.22), del valore di euro
80.000,00, magazzino in EZ, SA PO 1977, piano Terra (sub.23), del valore di euro 40.000,00, magazzino in EZ, SA PO 1977, piano Terra (sub.24), del valore di euro 2.000,00 e cortile in EZ, pagina 12 di 15 SA PO 1977/a, piano Terra (sub.25) del valore di euro 75.000,00 in favore di Controparte_6 quale erede di , mentre dell'immobile abitazione in Roma, via Orazio 12, piano 4° del Parte_5 valore di euro 800.000,00 in favore di , prevedendo pertanto a carico di quest'ultimo la Controparte_1 corresponsione del conguaglio per euro 101.500,00 nei confronti dell'altro convenuto comproprietario.
Né risulta dopotutto ostare all'assegnazione dei beni nei termini sopra descritti quanto eccepito da parte convenuta circa la necessarietà di procedere, trattandosi di quote di eguale valore, con l'estrazione a sorte, sulla base di quanto a più riprese chiarito dalla giurisprudenza (ex multis, Cass. civ., sez. VI, 06 maggio 2021,
n. 11857, in base alla quale “in tema di scioglimento della comunione ereditaria, il criterio dell'estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall'art. 729 c.c. a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale e, pertanto, è derogabile in base a valutazioni discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del difetto di motivazione. Ne consegue che, a fronte della richiesta della parte di attribuzione di una delle quote di identico valore, il giudice non è obbligato a darvi seguito, avendo solo l'onere di adeguatamente giustificare la scelta in favore della conferma ovvero della deroga al principio del sorteggio, con onere motivazionale più pregnante in tale ultima evenienza, attesa la necessità di porre un limite all'applicazione della volontà del legislatore”) nonché in virtù di quanto sopra precisato in merito all'opportunità di tener conto, da un lato, delle ragioni di credito vantate dagli attori e, dall'altro, dell'iscrizione di ipoteca pro quota da parte di sull'immobile sito in Controparte_1
Roma.
Alla luce di tutto quanto fin qui esposto e statuito, risulta pertanto fondata, da ultimo, la domanda promossa dagli attori al fine di ottenere l'accertamento che i contratti di compravendita avanti al notaio di EZ, rep. n. 26086, racc. n. 14213, trascritto in data 21.04.2011 nel Registro dell'Agenzia Per_1 del Territorio Ufficio Provinciale di EZ, Servizi di Pubblicità Immobiliare (già Conservatoria) al reg. gen. 13223, al reg. part. 8397 e avanti al notaio di EZ, rep. n. 41658, racc. 20757, registrato Persona_2 all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate EZ 1 il 4.08.2017 al n. 2820/1T, hanno efficacia reale e, pertanto,
e sono nudi proprietari della quota del 50% degli immobili siti in Parte_1 Parte_3
EZ SA PO 1976/1977, catastalmente identificati al NCEU di EZ sez. urb VE, foglio 13, part. 1300, sub 22, Z.C. 1, Cat. C/2, cl. 12, cons mq 27, sup cat 34 mq, R.C. € 256,58, p.T. e sub 23, Z.C. 1, Cat.
C/2, cl. 12, cons mq 38, sup cat 52 mq, R.C. € 361,11, p.T., e sono Parte_6 Parte_4 usufruttuari per la quota del 50% degli immobili siti in EZ SA PO 1976/1977, catastalmente identificati al NCEU di EZ sez. urb VE, foglio 13, part. 1300, sub 22, Z.C. 1, Cat. C/2, cl. 12, cons mq
27, sup. cat. 34 mq, R.C. € 256,58, p.T. e sub 23, Z.C. 1, Cat. C/2, cl. 12, cons mq 38, sup cat 52 mq, R.C. €
361,11, p.T., è pieno e legittimo proprietario per la quota del 50% degli immobili siti Parte_6 in EZ SA PO 1976/1977, catastalmente identificati al NCEU di EZ sez. urb VE, foglio 13, part. pagina 13 di 15 1300, sub 24, Z.C. 1, Cat. C/2, cl. 6, cons mq 8, sup cat 7 mq, R.C. € 30,16, p.T. e sub 25, area urbana, cons mq 75, p.T..
Le spese di lite e di c.t.u. seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in applicazione del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore e della complessità della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta dalle parti con riferimento ad entrambi i giudizi poi riuniti.
P.Q.M.
Il collegio, così come in epigrafe composto definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
- rigetta la domanda promossa da al fine di ottenere l'accertamento del proprio Controparte_1 diritto all'esercizio della prelazione ereditaria;
- in accoglimento della domanda promossa da Parte_1 Parte_2 [...]
e dichiara inefficace nei confronti di questi l'atto di compravendita Parte_3 Parte_4 avanti al notaio di Roma, rep. 85.542 e racc. 27.968, trascritto in data 7.11.2017 presso Per_7
l'Ufficio Provinciale di Roma-Territorio-Servizi di Pubblicità immobiliare di Roma 1, reg. gen.
129275, reg. part. 87931, relativo all'immobile sito in Roma, via Orazio n. 12, censito al NCEU di
Roma, foglio 406, part. 105, sub. 4, z.c. 2, cat. A/2, cl. 2, vani 7,5, R.C. € 1.897,98, stipulato da con in data 30.10.2017; Parte_5 Controparte_6
- dispone lo scioglimento della comunione ordinaria esistente tra e Controparte_1 Controparte_6 procedendo all'assegnazione in favore di: 1) dell'immobile sito in Roma,
[...] Controparte_1 via Orazio 12, piano 4°, del valore di euro 800.000,00; 2) dei seguenti beni: Controparte_6 abitazione in EZ, SA PO 1977, piano Terra (sub.7) del valore di euro 150.000,00, abitazione in EZ, SA PO 1977, piani Terra-2°-3° (sub.11), del valore di euro 250.000,00, magazzino in
EZ, SA PO 1977, piano Terra (sub.22), del valore di euro 80.000,00, magazzino in EZ,
SA PO 1977, piano Terra (sub.23), del valore di euro 40.000,00, magazzino in EZ, SA PO
1977, piano Terra (sub.24), del valore di euro 2.000,00 e cortile in EZ, SA PO 1977/a, piano
Terra (sub.25) del valore di euro 75.000,00;
- condanna alla corresponsione del conguaglio pari a euro 101.500,00 in favore di Controparte_1
Controparte_6
- accerta che i contratti di compravendita avanti al notaio di EZ, rep. n. 26086, racc. Per_1
n. 14213, trascritto in data 21.04.2011 nel Registro dell'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di
EZ, Servizi di Pubblicità Immobiliare (già Conservato-ria) al reg. gen. 13223, al reg. part. 8397
e avanti al notaio di EZ, rep. n. 41658, racc. 20757, registrato all'Ufficio Persona_2 dell'Agenzia delle Entrate EZ 1 il 4.08.2017 al n. 2820/1T, hanno efficacia reale e che, pagina 14 di 15 pertanto: 1) e sono nudi proprietari della quota del 50% degli Parte_1 Parte_3 immobili siti in EZ SA PO 1976/1977, catastalmente identificati al NCEU di EZ sez. urb VE, foglio 13, part. 1300, sub 22, Z.C. 1, Cat. C/2, cl. 12, cons mq 27, sup cat 34 mq, R.C. €
256,58, p.T. e sub 23, Z.C. 1, Cat. C/2, cl. 12, cons mq 38, sup cat 52 mq, R.C. € 361,11, p.T.; 2)
e sono usufruttuari per la quota del 50% degli immobili siti Parte_6 Parte_4 in EZ SA PO 1976/1977, catastalmente identificati al NCEU di EZ sez. urb VE, foglio
13, part. 1300, sub 22, Z.C. 1, Cat. C/2, cl. 12, cons mq 27, sup. cat. 34 mq, R.C. € 256,58, p.T. e sub 23, Z.C. 1, Cat. C/2, cl. 12, cons mq 38, sup cat 52 mq, R.C. € 361,11, p.T.; 3) Parte_6
è pieno e legittimo proprietario per la quota del 50% degli immobili siti in EZ SA
[...]
PO 1976/1977, catastalmente identificati al NCEU di EZ sez. urb VE, foglio 13, part. 1300, sub 24, Z.C. 1, Cat. C/2, cl. 6, cons mq 8, sup cat 7 mq, R.C. € 30,16, p.T. e sub 25, area urbana, cons mq 75, p.T.;
- ordina alle Conservatorie dei RR. II. competenti di procedere alle dovute annotazioni e trascrizione della presente sentenza con oneri a carico di e Controparte_1 Controparte_6
- condanna e alla rifusione in favore di Controparte_1 Controparte_6 Parte_1
e delle spese di lite che si liquidano in Parte_2 Parte_3 Parte_4 euro 545,00 per anticipazioni ed euro 21.118,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a.;
- nulla sulle spese nei confronti dei terzi contumaci;
- pone definitivamente a carico di e le spese di c.t.u.. Controparte_1 Controparte_6
Si comunichi.
Così deciso in EZ, nella camera di consiglio del 25.3.2025.
Il Giudice relatore dott.ssa Diletta Maria Grisanti
Il Presidente dott.ssa Maria Carla Quota
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