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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 13/05/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott. Rosario Murgida Presidente
2. dott. Antonio Cestone Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 725 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
, Parte_1
in persona del legale rappresentante in carica, con l'Avv. Patrizia Longo ---- appellante
E
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, , Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, , ,
[...] CP_7 Controparte_8 Controparte_9 [...]
, , , , CP_10 CP_11 Controparte_12 Controparte_13 [...]
, CP_14 CP_15 Controparte_16 CP_17
, , CP_18 Controparte_19 Controparte_20
, , CP_21 Controparte_22 Controparte_23 [...]
, E , con l'Avv. Agostino CP_24 Controparte_25 CP_26
Fortunato ---- appellati
E , con l'Avv. Dario Semeraro ---- appellato CP_27
E
e appellati/non costituiti CP_28 Controparte_29
oggetto: appello a sentenza del tribunale di Paola. Misura dell'indennità chilometrica.
Conclusioni delle parti come in atti
Svolgimento del processo
1. Con ricorsi riuniti innanzi al tribunale di Paola, gli odierni appellati denunciavano la deteriore misura dell'indennità chilometrica che l'epigrafato
, alle cui dipendenze lavoravano come operai a tempo Parte_1
indeterminato di quinto livello retributivo, aveva erogato loro nei periodi indicati: non già quella prevista dall'art. 54, c. 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria (pari al rimborso di un quinto del costo della benzina super per chilometro percorso dal centro di raccolta al luogo di lavoro), bensì la misura più bassa introdotta dall'art. 7 del contratto integrativo regionale vigente (pari ad un rimborso diversificato a seconda delle fasce di percorrenza). Lamentavano la contrarietà di questo sistema di calcolo alle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro e, altresì, alla clausola di salvaguardia dei trattamenti economici di maggior favore in godimento, prevista dallo stesso contratto integrativo.
Rivendicavano, quindi, le differenze che assumevano spettar loro.
2. Il tribunale ha accolto la domanda perché ha ritenuto che l'art. 20 del medesimo contratto collettivo a cui si rifà il fa comunque salvi i Parte_1
trattamenti economici di maggior favore in godimento, tra i quali va annoverata anche l'indennità chilometrica che ha natura retributiva e non di mero rimborso spese. In assenza di contestazione sul quantum e ricavandosi dalle buste paga emesse dallo stesso la prova che i ricorrenti hanno utilizzato il proprio Parte_1
automezzo, il tribunale ha accordato loro l'importo che rivendicavano.
3. Il di appella la sentenza perché invece sostiene: 1) che la Parte_1 Pt_1
regolamentazione dell'indennità chilometrica, introdotta dalle parti collettive nell'esercizio della loro autonomia negoziale, non si pone in contrasto con il vigente contratto nazionale di lavoro che a quella indennità ascrive, espressamente, la natura di “mera restituzione di somme anticipate dal lavoratore per conto del datore di lavoro”; 2) che le parti collettive, nell'esercizio della loro autonomia, hanno confermato la “natura non retributiva della indennità in questione”, prevedendo che il relativo importo, pur computato ai fini del trattamento di fine rapporto, “non produce effetti sulle mensilità aggiuntive” e “non è soggetto a tassazione”; 3) che la clausola di salvaguardia del trattamento economico e normativo di maggior favore, contenuta nel contratto integrativo, non opera con riguardo all'indennità chilometrica, che consiste in un mero rimborso spese.
4. Nella resistenza degli appellati che hanno chiesto il rigetto dell'impugnazione assumendola infondata, il Collegio, all'udienza fissata, ha deciso come da separato dispositivo.
Motivi della decisione
I.- Il giudizio deve essere dichiarato improcedibile.
I.1 L'appellante, all'udienza dell'8/4/2025, non è comparso, vedendosi così differito l'incardinato procedimento all'udienza dell'8/5/2025, ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 c.p.c., comma secondo, prima parte, con coeva ordinanza, regolarmente comunicata dalla cancelleria.
I.2 All'odierna udienza, giustappunto dell'8/5/2025, l'appellante è rimasto assente.
I.3 Conseguentemente, si sono venute a creare le condizioni di cui al secondo comma del predetto art. 348 c.p.c., ultima parte, secondo cui: udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche
d'ufficio>>. Sicché, l'appello deve essere dichiarato, per l'appunto, improcedibile.
II.- Le spese del grado vengono liquidate come da dispositivo con la precisazione che la non diversificazione delle posizioni difensive degli appellati, rispetto ai profili rilevanti dell'impugnazione proposta, induce a non riconoscere l'aumento (sino al 20%) previsto come possibile dall'art. 4, c. 2, del DM 55/2014.
III.- Stante la declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
115/2002, per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
, con ricorso depositato in data Parte_1
20 luglio 2022, avverso la sentenza del Tribunale di Paola, giudice del lavoro, n.
149/2022, resa in data 14 giugno 2022, così provvede:
1. Dichiara improcedibile l'appello;
2. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado, in favore dei procuratori distrattari delle parti appellate, quantificate nella misura di €
3.000,00, oltre rimb. sp. gen. 15%, CPA ed IVA se dovuta, in favore dell'Avv. Dario
Semeraro e nella misura di € 5.000,00, oltre rimb. sp. gen. 15%, CPA ed IVA se dovuta, in favore dell'Avv. Agostino Fortunato, come per legge;
3. Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma
1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, di
Catanzaro, l'8 maggio 2025.
Il Consigliere estensore
Dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott. Rosario Murgida
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott. Rosario Murgida Presidente
2. dott. Antonio Cestone Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 725 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
, Parte_1
in persona del legale rappresentante in carica, con l'Avv. Patrizia Longo ---- appellante
E
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, , Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, , ,
[...] CP_7 Controparte_8 Controparte_9 [...]
, , , , CP_10 CP_11 Controparte_12 Controparte_13 [...]
, CP_14 CP_15 Controparte_16 CP_17
, , CP_18 Controparte_19 Controparte_20
, , CP_21 Controparte_22 Controparte_23 [...]
, E , con l'Avv. Agostino CP_24 Controparte_25 CP_26
Fortunato ---- appellati
E , con l'Avv. Dario Semeraro ---- appellato CP_27
E
e appellati/non costituiti CP_28 Controparte_29
oggetto: appello a sentenza del tribunale di Paola. Misura dell'indennità chilometrica.
Conclusioni delle parti come in atti
Svolgimento del processo
1. Con ricorsi riuniti innanzi al tribunale di Paola, gli odierni appellati denunciavano la deteriore misura dell'indennità chilometrica che l'epigrafato
, alle cui dipendenze lavoravano come operai a tempo Parte_1
indeterminato di quinto livello retributivo, aveva erogato loro nei periodi indicati: non già quella prevista dall'art. 54, c. 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria (pari al rimborso di un quinto del costo della benzina super per chilometro percorso dal centro di raccolta al luogo di lavoro), bensì la misura più bassa introdotta dall'art. 7 del contratto integrativo regionale vigente (pari ad un rimborso diversificato a seconda delle fasce di percorrenza). Lamentavano la contrarietà di questo sistema di calcolo alle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro e, altresì, alla clausola di salvaguardia dei trattamenti economici di maggior favore in godimento, prevista dallo stesso contratto integrativo.
Rivendicavano, quindi, le differenze che assumevano spettar loro.
2. Il tribunale ha accolto la domanda perché ha ritenuto che l'art. 20 del medesimo contratto collettivo a cui si rifà il fa comunque salvi i Parte_1
trattamenti economici di maggior favore in godimento, tra i quali va annoverata anche l'indennità chilometrica che ha natura retributiva e non di mero rimborso spese. In assenza di contestazione sul quantum e ricavandosi dalle buste paga emesse dallo stesso la prova che i ricorrenti hanno utilizzato il proprio Parte_1
automezzo, il tribunale ha accordato loro l'importo che rivendicavano.
3. Il di appella la sentenza perché invece sostiene: 1) che la Parte_1 Pt_1
regolamentazione dell'indennità chilometrica, introdotta dalle parti collettive nell'esercizio della loro autonomia negoziale, non si pone in contrasto con il vigente contratto nazionale di lavoro che a quella indennità ascrive, espressamente, la natura di “mera restituzione di somme anticipate dal lavoratore per conto del datore di lavoro”; 2) che le parti collettive, nell'esercizio della loro autonomia, hanno confermato la “natura non retributiva della indennità in questione”, prevedendo che il relativo importo, pur computato ai fini del trattamento di fine rapporto, “non produce effetti sulle mensilità aggiuntive” e “non è soggetto a tassazione”; 3) che la clausola di salvaguardia del trattamento economico e normativo di maggior favore, contenuta nel contratto integrativo, non opera con riguardo all'indennità chilometrica, che consiste in un mero rimborso spese.
4. Nella resistenza degli appellati che hanno chiesto il rigetto dell'impugnazione assumendola infondata, il Collegio, all'udienza fissata, ha deciso come da separato dispositivo.
Motivi della decisione
I.- Il giudizio deve essere dichiarato improcedibile.
I.1 L'appellante, all'udienza dell'8/4/2025, non è comparso, vedendosi così differito l'incardinato procedimento all'udienza dell'8/5/2025, ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 c.p.c., comma secondo, prima parte, con coeva ordinanza, regolarmente comunicata dalla cancelleria.
I.2 All'odierna udienza, giustappunto dell'8/5/2025, l'appellante è rimasto assente.
I.3 Conseguentemente, si sono venute a creare le condizioni di cui al secondo comma del predetto art. 348 c.p.c., ultima parte, secondo cui: udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche
d'ufficio>>. Sicché, l'appello deve essere dichiarato, per l'appunto, improcedibile.
II.- Le spese del grado vengono liquidate come da dispositivo con la precisazione che la non diversificazione delle posizioni difensive degli appellati, rispetto ai profili rilevanti dell'impugnazione proposta, induce a non riconoscere l'aumento (sino al 20%) previsto come possibile dall'art. 4, c. 2, del DM 55/2014.
III.- Stante la declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
115/2002, per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
, con ricorso depositato in data Parte_1
20 luglio 2022, avverso la sentenza del Tribunale di Paola, giudice del lavoro, n.
149/2022, resa in data 14 giugno 2022, così provvede:
1. Dichiara improcedibile l'appello;
2. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado, in favore dei procuratori distrattari delle parti appellate, quantificate nella misura di €
3.000,00, oltre rimb. sp. gen. 15%, CPA ed IVA se dovuta, in favore dell'Avv. Dario
Semeraro e nella misura di € 5.000,00, oltre rimb. sp. gen. 15%, CPA ed IVA se dovuta, in favore dell'Avv. Agostino Fortunato, come per legge;
3. Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma
1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, di
Catanzaro, l'8 maggio 2025.
Il Consigliere estensore
Dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott. Rosario Murgida