Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 16/04/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore
dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 1961/2024 vg promosso dai coniugi:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. BALLOTTA Parte_1 C.F._1
MICAELA, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. RINALDI Parte_2 C.F._2
SILVIA, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e scioglimento del matrimonio depositata il 07/05/2024 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 7
- considerato che con separata ordinanza è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., nella presente procedura, in cui è stata pronunciata in data 28/08/2024 sentenza di separazione consensuale n. 437/2024, pubblicata in data 13/09/2024, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) Assegnare alla sig.ra la casa familiare sita in Vignola (MO), Via Parte_3
Prampolini n. 40, condotta in locazione (e di cui nelle more della separazione avrà fatto seguito la voltura dei dati e delle intestazioni delle utenze domestiche), che ivi continuerà
ad abitare insieme ai figl Per_1 Per_2
pagina 2 di 7 2) Affidare i figli minori e congiuntamente a entrambi i genitori. In Per_1 Per_2
particolare, la responsabilità genitoriale sui medesimi verrà esercitata da entrambi;
le decisioni di maggior interesse per loro, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo dai genitori stessi, tenendo conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi. Mentre ciascun genitore gestirà
autonomamente ogni decisione di ordinaria amministrazione riguardante i figli nei giorni di rispettiva competenza.
3) Stabilire che e abbiano la residenza anagrafica, nonché la prevalente Per_1 Per_2
collocazione presso la madre, con facoltà per il padre di incontrarli e/o tenerli con sè
quando lo vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze scolastiche e ludico- sportive dei figli.
In ogni caso, il padre conserverà la facoltà di tenerli con sé almeno:
- 2 giorni a settimana, da individuarsi preferibilmente mercoledì e giovedì, dalle ore 17:30
e fino alla mattina successiva, allorché li accompagnerà a scuola ovvero presso l'abitazione materna, in periodo non scolastico;
- a fine settimana alterni, a partire dal sabato pomeriggio, fino al lunedì mattina, allorché li accompagnerà a scuola ovvero presso l'abitazione materna, in periodo non scolastico;
- fino a due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze scolastiche estive (mesi di giugno o luglio o agosto). Il periodo verrà concordato di volta in volta tra i genitori,
cercando di conciliare i giorni di ferie di ciascuno di essi e compatibilmente con le esigenze dei minori. La decorrenza verrà concordata tra le parti in base alle esigenze di lavoro di entrambi e comunque entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno, con obbligo in capo ai genitori di comunicarsi reciprocamente la destinazione di villeggiatura prescelta e l'indirizzo preciso.
pagina 3 di 7 - fino a sette giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze natalizie, la cui esatta cadenza dovrà essere concordata tra le parti entro il 15 dicembre di ciascun anno. In
particolare i minori trascorreranno la Vigilia di Natale o il Natale con il padre;
- fino a tre giorni consecutivi, durante le vacanze pasquali coincidenti, ad anni alterni, con venerdì, sabato e domenica di Pasqua / Lunedì e martedì.
4) Determinare in € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT – FOI, il contributo al mantenimento ordinario della prole, che il
Sig corrisponderà sul c/c intestato alla moglie, entro il 18 di ogni mese. Parte_1
5) Stabilire che tutte le spese di straordinaria importanza che si renderanno necessarie per i figli, verranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno.
In particolare, le parti, per la determinazione delle stesse, fanno esplicito riferimento al
“PROTOCOLLO SULLE SPESE STRAORDINARIE NEI PROCEDIMENTI IN
MATERIA FAMILIARE” intervenuto in data 25.9.2019 tra il Tribunale di Modena, il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Modena
Gruppo “Famiglia e Persone”, ed a quelle modifiche che dovessero successivamente intervenire, anche per le modalità di assenso o diniego del consenso alla spesa.
E precisamente:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo ma,
comunque la comunicazione all'altro genitore: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purchè prescritti dal medico del servizio sanitario nazionale.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e pagina 4 di 7 trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta, (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà
manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso (a mezzo e-mail ovvero wathapp), è dovuto entro il giorno 20 del mese successivo all'esibizione.
pagina 5 di 7 6. Stabilire che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla sig.ra Parte_2
con impegno del marito a sottoscrivere ogni modulo/documento necessario, a
[...]
semplice richiesta della moglie. Mentre i figli, ai fini fiscali, risulteranno a carico di entrambi i genitori, in misura del 50% ciascuno.
7. Stabilire altresì che le parti, a semplice richiesta, si obblighino sin da ora a prestarsi al compimento di qualsiasi formalità eventualmente necessaria per il rilascio a favore dei figli minori, del passaporto o della carta d'identità valevole per l'espatrio. L'espatrio in sé sarà
peraltro consentito di volta in volta, previo accordo ed adeguata, preventiva informazione in ordine alle modalità ed allo svolgimento dello stesso.
8. Stabilire che ciascun genitore sostenga autonomamente le spese relative a periodi di vacanza insieme ai minori.
9. Le spese legali resteranno compensate tra le parti”.
- rilevato che dall'unione sono nati i figli in data 25/11/2008 e Persona_3 Per_4
in data 20/02/2016;
[...]
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che l'accordo integrale conforme al vissuto pregresso fa ritenere manifestamente superfluo l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4
ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
pagina 6 di 7 Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1 dicembre 1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in ELBASAN (ALBANIA) il
01/08/2005 fra nato ad [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...] alle Parte_2
condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 09/04/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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