Art. 3. Modifiche all'articolo 4 della legge 20 dicembre 1995, n. 575 1. L' articolo 4 della legge 20 dicembre 1995, n. 575 , e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 - 1. Alle tariffe di rotta si applicano le esenzioni obbligatorie stabilite dai competenti organi dell'Unione europea.
2. Con il decreto di cui all'articolo 3 e' altresi' determinata l'applicazione delle esenzioni stabilite dagli organi di cui al comma 1».
«Art. 4 - 1. Alle tariffe di rotta si applicano le esenzioni obbligatorie stabilite dai competenti organi dell'Unione europea.
2. Con il decreto di cui all'articolo 3 e' altresi' determinata l'applicazione delle esenzioni stabilite dagli organi di cui al comma 1».