Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 12/03/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima riunita in camera di consiglio e così composta
Dott.ssa Rosella Silvestri Presidente rel.
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 316 /2023 R.G. promossa da rapp. e difeso dall'Avv.to MONTALE GIORGIO e Avv. GHERSI MARIO, Parte_1 presso il cui studio è elett. Dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLANTE nei confronti di
1. rapp. e difesa dall'avv.to MUTTI FAUSTO e Avv. Parte_2
TIRELLI TEO presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
2. rapp. e difeso dall'avv.to GHERARDI EUGENIO, presso il Parte_3 cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
3. rapp. e difeso dall'avv.to SOLDI MANUEL, presso il cui studio è elett. Parte_4 dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI delle PARTI
PARTE APPELLANTE Parte_1
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello;
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta;
Previe le pronunce e le declaratorie del caso e previa - occorrendo - ammissione della prova per interrogatorio e per testi su tutti i capitoli dedotti in primo grado da nella sua Parte_1
seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. 21 marzo 2020;
1. Dichiarare inammissibili, anche ex art. 345 c.p.c., e comunque infondate e respingere tutte le domande proposte dagli appellati avverso sulle quali la stessa non ha accettato il Parte_1
1
c.p.c., o come meglio e comunque infondati e respingere tutti gli appelli incidentali proposti dal geom. dall'ing. e da;
Parte_3 Parte_4 Parte_2
2. In accoglimento del presente gravame e in riforma della appellata sentenza:
a. Accertare e dichiarare (oltre alla già accertata responsabilità extracontrattuale di tutti i convenuti appellati) anche la responsabilità contrattuale di per l'erroneità Parte_2 del progetto strutturale, dell'offerta e della realizzazione dell'intervento, in contrasto con quanto previsto dal piano di fattibilità, dal progetto architettonico e dalla e la responsabilità CP_1
contrattuale, nella sua qualità di direttore dei lavori, del geom. per non Parte_3
avere rilevato gli errori del progetto strutturale e gli errori di realizzazione dell'opera;
b. Dichiarare tenuti e, conseguentemente, condannare il geom. C.F. Parte_3
, la società , C.F. in persona C.F._1 Parte_2 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore e l'ing. C.F. , in Parte_4 C.F._2
solido tra loro, a pagare alla società , la capitale somma di euro 32.594,47 o Parte_5
quella diversa che dovesse risultare in corso di giudizio oltre Iva, a titolo di risarcimento dei danni subiti da a seguito dell'errata progettazione ed esecuzione della Parte_5
realizzazione del soppalco oggetto di causa, ponendo a carico degli stessi, in solido tra di loro, tutte le spese del giudizio di primo grado e della
c. precedente fase ex art. 669 bis c.p.c., ivi compresi i compensi di avvocato e i compensi dei consulenti tecnici, oltre spese generali, contributi previdenziali e IVA. Il tutto oltre rivalutazione e interessi legali e moratori ex art. 1284 quarto comma cod. civ. e D.Lgs. 231/2002 sulle somme rivalutate, dalle singole scadenze fino al saldo;
d. Porre a carico dei convenuti, in solido tra di loro, tutte le spese del presente grado di giudizio, ivi compresi i compensi di avvocato, oltre spese generali,CPA e IVA.”
PARTE APPELLANTE INCIDENTALE Parte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, previa ammissione dei capitoli di prova per interpello e testi formulati ai numeri da 1) a 13) della seconda memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. del 3/4/2020, da intendersi qui integralmente ritrascritti, nonché previa ammissione, per il caso di ammissione delle prove orali dedotte dalle parti Ing. e Geom. della prova contraria Parte_5 Parte_4 Parte_3
come richiesta nella terza memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. del 20/4/2020;
A) in via principale rigettare l'appello ex adverso proposto perché infondato in fatto e in diritto, nonché carente di prova, per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta del
2 4/7/2023, così confermando la sentenza n. 2162/2022 del Tribunale di Genova limitatamente alla parte in cui “respinge ogni altra domanda” ossia nella parte in cui ha rigettato le domande risarcitorie formulate da Parte_5
B) in via incidentale, in accoglimento del proposto appello, ed in parziale riforma della sentenza
n. 2162/2022 del Tribunale di Genova, accertare e dichiarare che Parte_2
. è esente da responsabilità di qualsivoglia tipo e natura nei confronti di
[...] Parte_1 per la vicenda per cui è causa per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, condannare Pt_5
a restituire quanto versato da e quindi a corrispondere la
[...] Parte_2 somma di € 21.974,77 che l'odierna appellata ha versato a in esecuzione della Parte_5
sentenza di prime cure;
C) sempre in via incidentale, nel denegato caso di mancato accoglimento della domanda sub B), ridurre sensibilmente, per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta del
4/7/2023, la quota di responsabilità interna imputabile a alla Parte_2
misura meglio vista, comunque non superiore al 20% accertato dal CTU a pag. 29 della relazione definitiva dell'aprile 2021, il tutto con ogni consequenziale pronuncia;
D) in ogni caso: vinte le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Clausola concessa come per legge”
PARTE APPELLANTE INCIDENTALE Parte_3
“Piaccia all'Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, previa ammissione dei capitoli di prova per interpello e testi tutti formulati dal Geom. Parte_3
nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. del 23 marzo 2020, da intendersi qui
[...]
integralmente ritrascritti, nonché previa ammissione, per il caso di ammissione delle prove orali dedotte dalle altre parti della prova contraria;
a) in via principale, rigettare l'appello ex adverso proposto perché infondato in fatto e in diritto, nonché carente di prova, per le ragioni esposte nella presente comparsa di costituzione e risposta, così confermando la sentenza n. 2162/2022 del Tribunale di Genova limitatamente alla parte in cui ha rigettato le domande risarcitorie formulate da Parte_5
b) in via incidentale, in accoglimento del proposto appello, ed in parziale riforma della sentenza
n. 2162/2022 del Tribunale di Genova, accertare e dichiarare che il Geom. Parte_3
è esente da responsabilità di qualsivoglia tipo e natura nei confronti di per la Parte_5
vicenda per cui è causa per le ragioni esposte in comparsa di costituzione e risposta;
c) sempre in via incidentale, nel denegato caso di mancato accoglimento della domanda di cui al punto precedente, ridurre la quota di responsabilità interna imputabile al Geom. alla Pt_3
3 misura meglio vista, imputando ad la quota di responsabilità meglio ritenuta, il Parte_5
tutto con ogni consequenziale pronuncia.
Vinte le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”
PARTE APPELLANTE INCIDENTALE Parte_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni diversa istanza, eccezione e conclusione reietta: preliminarmente: nel merito, rigettare l'appello proposto da parte appellante in Parte_5
persona del l.r.p.t. in quanto inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto, respingendone ogni domanda, conclusione e/o eccezione svolta nei confronti dell'ing. per i motivi tutti Parte_4
esposti; respingere in quanto infondata ogni eventuale domanda/eccezione /conclusione svolta dagli appellati in persona del legale rappresentante p.t, e Geom. Parte_2
, nei confronti dell'ing in via d'appello incidentale: in parziale Parte_3 Pt_4
riforma della sentenza n. 2162/2022 del Tribunale di Genova, RG 7075/2019, pubblicata in data
23.09.2022, non notificata, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'ing.
rigettare la domanda di parte appellante per intervenuta decadenza dalla Parte_4
garanzia per i vizi; in subordine, accertata e dichiarata l'assenza di qualsivoglia profilo di responsabilità in capo all'ing. in relazione alle pretese dell'appellante Parte_4 Pt_5
e/o di terzi, rigettare poiché infondata la domanda attorea e/o ogni pretesa altrimenti
[...] formulata nei suoi confronti e dichiarare che nulla è dovuto dall'ing. a favore della Pt_4
società e/o di terzi in relazione ai fatti per cui è causa, con condanna di Parte_5
e/o di terzi alla restituzione delle somme medio tempore versate dall'ing. Parte_5 Pt_4
in adempimento della sentenza provvisoriamente esecutiva e degli atti di precetto notificatogli, oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda al saldo;
in subordine, ridurre la quota di responsabilità riconosciuta in capo al nei limiti del giusto e del provato, e per l'effetto Pt_4
condannare e/o di terzi alla restituzione delle somme versate in eccedenza Parte_5 dall'ing. in adempimento della sentenza provvisoriamente esecutiva e degli atti di precetto Pt_4
notificatigli; In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nella memoria istruttoria ex art. 183 VI co n. 2 c.p.c. depositata in via telematica nel giudizio di I grado nell'interesse dell'ing. con riguardo alla richiesta di prova per interpello e per testi sulle Pt_4
circostanze ivi capitolate. Ammettere, in caso di ammissione delle istanze istruttorie delle controparti, prova contraria come richiesta nella terza memoria ex art 183 VI co cpc.
Con vittoria delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio ed anche della preliminare fase di ATP.”
4 Fatto e diritto
Con atto di appello ritualmente notificato impugnava la sentenza nr. 2162/2022 Parte_5
del Tribunale di Genova con cui veniva accertata la responsabilità di tutti i convenuti in primo grado ex art. 1669 c.c. e li condannava al pagamento, in solido tra loro, a titolo di risarcimento del danno quantificato in euro 10.508,69, oltre IVA, oltre oneri per il pagamento dei professionisti e per le pratiche necessarie, pari ad euro 4.400,00; contestava la qualificazione giuridica della fattispecie operata dal Tribunale, la quantificazione del danno e la determinazione delle spese di giudizio.
L'attrice in primo grado deduceva:
- che aveva affidato alla società il compito di realizzare un Parte_2 soppalco all'interno di un suo magazzino, ma che l'opera realizzata era difforme dal progetto concordato e dalla SCIA depositata in Comune;
che aveva predisposto Parte_4
un progetto strutturale errato;
che direttore dei lavori, aveva Parte_3
violato gli obblighi di vigilanza e controllo.
allegava che si era svolto un ATP ex art. 696 bis c.p.c., che aveva rilevato la Parte_5 mancata corrispondenza tra l'altezza effettiva del soppalco realizzato e quella indicata nella Scia.
Il Tribunale così decideva:
“in parziale accoglimento della domanda, condanna i convenuti, in solido tra loro, a corrispondere a parte attrice, a titolo di risarcimento danni, la somma di euro 10.508,69, oltre IVA, oltre oneri per il pagamento dei professionisti e per le pratiche necessarie, pari ad euro 4.400,00.
Le somme come sopra riconosciute vanno maggiorate della rivalutazione monetaria dalla data del deposito della CTU e degli interessi, nella misura legale, sulla somma di anno in anno rivalutata.
Condanna i convenuti in solido tra loro a rifondere alla parte attrice i due terzi della somma versata al CTU in sede di ATP.
Respinge ogni altra domanda.
Pone in via definitiva le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, a carico di parte attrice nella misura di un terzo e a carico dei convenuti, in solido tra loro, per i restanti due terzi.
Compensa le spese di lite, comprese quelle della fase di ATP, nella misura di un terzo e condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere alla parte attrice i residui due terzi, frazione che si liquida per la fase di ATP in euro 289,00 per spese esenti, euro 1.483,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per rimborso forfetario spese generali e per la presente fase di cognizione in euro 158,00 per spese esenti, euro 3.223,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per rimborso forfetario spese generali.
5 Accerta e dichiara che tutti i convenuti hanno pari responsabilità nella causazione dell'evento dannoso e dispone che, nei rapporti interni tra loro, essi rispondano nella misura di un terzo ciascuno di tutte le somme che sono stati condannati a pagare a parte attrice con la presente statuizione”.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la si costituivano le parti appellate, Parte_6
proponendo ciascuno appello incidentale, formulando le domande di cui in epigrafe.
Con ordinanza del 27.01.2025 il Consigliere istruttore tratteneva la causa in decisione per riferirne al Collegio;
il CI riferiva della causa al Collegio nella camera di consiglio del 05.02.2025.
1. Sulle eccezioni ex art. 342 c.p.c.
Esse sono infondate e devono essere respinte.
“Essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure” ( Cass., Ordinanza n. 2320 del 25/01/2023 ).
Nel caso in esame sia l'atto d'appello principale, che quelli incidentali, risultano ammissibili in applicazione dei predetti principi.
2. Sulla qualificazione giuridica della fattispecie, primo motivo dell'appello principale
Il Tribunale ha ritenuto che la fattispecie in esame fosse qualificabile ex art. 1669 c.c. ed ha applicato la predetta disciplina. La parte appellante contesta tale valutazione.
La difesa è fondata e deve essere accolta.
Peraltro “Il giudice d'appello ha il potere-dovere di interpretare e qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, a condizione che i fatti costitutivi della diversa fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidano o si pongano, comunque, in relazione di continenza con quelli allegati nell'atto introduttivo, incorrendo, altrimenti, nella violazione del divieto di ultrapetizione” (Cass. Sez. 3, 17/12/2024, n.
32932).
Nel caso in esame i vizi dedotti dalla parte attrice in primo grado non possono essere qualificati ex art. 1669 c.c. in quanto non è prospettato alcun pericolo di “rovina dell'opera”, ma solo la difformità del manufatto realizzato rispetto a quello commissionato.
6 In effetti il soppalco non risulta in alcun modo viziato se non per l'altezza difforme da quella richiesta dal committente e il progetto strutturale non presenta alcuna criticità quanto a solidità e conformità alle normative vigenti in materia di costruzioni di strutture in acciaio.
Alla fattispecie in esame deve pertanto essere applicata la disciplina dell'appalto e in particolare quella posta dagli artt. 1667 e 1668 c.c. in tema di garanzia per le difformità e i vizi dell'opera.
3. Sugli appelli incidentali
Devono essere preliminarmente esaminati gli appelli incidentali in quanto attengono all'accertamento della responsabilità delle parti appellate, mentre l'appello principale ha ad oggetto la quantificazione dei danni.
Occorre premettere in fatto :
- che i Tecnici-Ispettori del effettuato il sopralluogo, contestarono una differenza CP_2 nell'altezza del piano superiore tra quanto realizzato (2,40 m) e quanto rappresentato nel progetto CP_
(2,26 m);
- che l'ATP ha rilevato: “In pratica, la differenza di altezza al piano terra, essendo indicata a progetto di circa m. 3, rientrava nelle percentuali di tolleranza considerate dal Comune;
ma la differenza di altezza al piano superiore era molto più rilevante;
la soluzione di aumentare lo spessore del solaio a livello calpestio, con un aumento di spessore di complessivi cm. 14, aveva soddisfatto i controlli comunali, accertando la congruità fra quanto dichiarato nelle tavole grafica della pratica comunale e il realizzato ( ATP pag.15). Pertanto, a quanto ci riporta il tecnico, la quota del solaio è stata di fatto portata più in basso per accedere ai cassonetti, trascurando però che, in questo modo, l'altezza interna del locale alla quota superiore (indicata nella scia a mt
2,26) sarebbe salita a mt 2,40, con una evidente mancanza di conformità fra realizzato e progetto
( ATP, pag. 18). Successivamente, come già delineato, una volta realizzato il progetto, i tecnici comunali procedevano con un sopralluogo e richiedevano l'innalzamento della quota di calpestio, per adeguamento a quanto dichiarato nella scia ( ATP pag. 18). Il progetto di fattibilità e la pratica SCIA prevedevano, al piano superiore, un'altezza di m. 2,26; a seguito della realizzazione del soppalco in ferro, tale misura era invece di m. 2,40 (quindi non conforme), poi “riportata” a
m. 2,26 a seguito dell'imbottitura precaria in polistirolo”( atp pag. 19);
- che lo studio di fattibilità e la scia indicavano un progetto con altezza libera al piano terra di m.
3,03 e il piano superiore con un'altezza di m. 2,26 - entrambe le misure sono state disattese: la misura libera al piano terra è di m. 2,94, quelle superiore di m. 2,40 (escludendo, poiché non a regola d'arte, la posa dei fogli di polistirolo sul solaio a quota superiore) - la misura “ridotta” a
m. 2,94, più bassa di quella a progetto, rientra comunque in una tolleranza, di fatto applicata dai
7 tecnici comunali durante i sopralluoghi;
conseguenza certa è stata il rilascio della agibilità alla struttura soppalco”(atp. Pag. 21).
In conclusione ( tabella tratta dalla perizia di parte allegata dalla parte attrice in primo grado, maggiormente esplicativa):
3.1.sull'appello incidentale di ppaltatore Parte_2
a. sulla responsabilità
La parte allega di avere eseguito gli ordini impartiti dal committente, che avrebbe chiesto l'abbassamento del solaio a cm 2,40 da terra per consentire un migliore accesso ai cassonetti delle serrande, e pertanto deduce di essere esente da responsabilità in quanto mero esecutore delle opere.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
Secondo i principi della Suprema Corte in materia: “L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo.
Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né
l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori. (Cass.
09/10/2017, n. 23594).
Tale prova non è stata fornita.
I capitoli di prova dedotti sono inammissibili in quanto non indicano alcuna circostanza in grado di fornire alcuna prova sulla condizione di nudus minister dell'appaltatore.
I capitoli utili a tal fine nr. 4,6 e 7 della memoria del 3.04.2020, e richiamati nella conclusioni definitive davanti al Tribunale, sono inammissibili in quanto privi di data ed indicazione del luogo in cui i fatti sarebbero avvenuti.
8 La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa” ( Cass.Ordinanza n. 1808 del 02/02/2015).
Si osserva al riguardo, che la disposizione dell'art. 244 c.p.c., con la quale è imposto alla parte di specificare i fatti da dedurre a prova in articoli separati, ha il duplice scopo di consentire all'avversario di formulare i capitoli di prova contraria indicando i propri testimoni e di dare modo al giudice di valutare se la prova richiesta sia concludente e pertinente;
sicché, specie in relazione a tale ultimo scopo, la norma stessa deve considerarsi di carattere cogente, con la conseguenza che la sua inosservanza, da parte di chi propone la prova, determina l'inammissibilità del mezzo istruttorio e, se questo venga erroneamente ammesso ed espletato, deve considerarsi invalido e il giudice non può tenerne alcun conto.
Ciò precisato si deve rilevare che “la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa, sicché è inammissibile il capitolo di prova per testimoni volto a dimostrare il compimento di una dichiarazione ammissiva fatta dal debitore ad un terzo, ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione, qualora non sia indicato nel capo di prova il giorno in cui tale dichiarazione sarebbe stata resa” ( Cass. Ordinanza
n. 20997 del 12/10/2011; Cass. 22 aprile 2009 n. 9547).
Ciò posto la stessa parte ammette di avere ricevuto lo studio di fattibilità e quello strutturale ed era suo dovere verificare l'idoneità dell'opera anche dal punto di vista urbanistico.
E' pacifico che la prevedeva un altezza difforme da quella poi realizzata e ciò è sufficiente CP_1 per la dichiarazione di responsabilità dell'appaltatore che ha agito in violazione del titolo urbanistico che legittimava la realizzazione dell'opera.
Peraltro è altresì documentato che il contratto d'appalto stipulato tra le parti
[...]
( proposta del 16.06.2016) e ( accettazione proposta del Parte_2 Parte_5
16.06.2016, doc.
2.4 della parte appellante in appello) prevedeva una altezza minima utile sotto trave H 2.970 mm, mentre l'impresa ha realizzato un opera con altezza di 277 cm. Quindi è pacifica la difformità dell'opera sia rispetto al titolo urbanistico, sia rispetto a quella contrattualmente prevista e non è stata provata la sussistenza di alcuna esimente dalla responsabilità.
3.1 sull'appello incidentale di Parte_4
9 Il costituendosi in primo grado ha eccepito la carenza di legittimazione passiva in quanto Pt_4 egli ebbe l'incarico da elaborando i dati da questi forniti. Parte_2
Deduce che “il progetto in sé non risulta carente in alcuna parte ( come accertato anche dal CTU)” ed è stato realizzato sulla base delle misure comunicate da Pt_2
Tali deduzioni non sono contestate.
Il motivo è fondato e deve essere accolto.
“La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto. (Cass. Sent.Sez. U., 16/02/2016).
Nel caso in esame in data 19.04.2016 ha proposto a Parte_2 Pt_5
di occuparsi della progettazione “strutturale” del manufatto:
[...]
ha poi conferito l'incarico esecutivo al che non ha avuto alcun rapporto diretto con Pt_2 Pt_4
il committente. Era quindi onere di , verificare la congruenza del Parte_2 progetto strutturale con l'opera richiesta dal committente.
L'appaltatore, per sua stessa ammissione, ha fornito i dati dei calcoli all'ingegnere strutturista: il progetto è stato approvato in quanto conforme alle norme vigenti e non presenta dal punto di visto strutturale alcun vizio. L'appaltatore non doveva consegnarlo al committente per la presentazione agli Uffici competenti in quanto difforme alle richieste dello stesso, ovvero chiedere espresso assenso alle modifiche effettuate.
Nessuna “colpa” può essere attribuita al committente per la sottoscrizione delle relative pratiche in quanto l'appaltatore si era assunto l'onere della progettazione strutturale e conseguentemente l'intera responsabilità dell'opera e della conformità della stessa alla progettazione già concordata 10 con il cliente e poi trasfusa nella Scia. Pertanto l'appaltatore ne deve rispondere a titolo contrattuale.
“L'appaltatore, anche quando è chiamato a realizzare un progetto altrui, è sempre tenuto a rispettare le regole dell'arte ed è soggetto a responsabilità anche in caso di ingerenza del committente;
tale responsabilità, con il conseguente obbligo risarcitorio, non viene meno neppure in caso di vizi imputabili ad errori di progettazione o direzione dei lavori se l'appaltatore, accortosi del vizio, non lo abbia denunziato tempestivamente al committente manifestando formalmente il proprio dissenso, ovvero non abbia rilevato i vizi pur potendo e dovendo riconoscerli in relazione alla perizia ed alla capacità tecniche da lui esigibili nel caso concreto;
in tale ipotesi la responsabilità dell'appaltatore può concorrere, laddove gli errori di progettazione e direzione gli siano imputabili e si tratti di vizi facilmente riconoscibili anche da un profano, ed è esclusiva qualora la sua ingerenza o quella del direttore dei lavori abbiano, per previsione contrattuale, escluso ogni potere di iniziativa e valutazione critica dell'appaltatore relegandolo nella posizione di
"nudus minister" (Cass. Sez. 2, 26/07/1999).
Ed ancora “L'obbligo di diligenza qualificata gravante sull'appaltatore, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., si estrinseca nell'adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, comprese le competenze tecniche funzionali al controllo ed alla correzione degli eventuali errori del progetto fornitogli dal committente, e tale obbligo è ancora più rigoroso qualora l'appaltatore svolga anche i compiti di ingegnere progettista e di direttore dei lavori, essendo in tal caso tenuto, in presenza di situazioni rivelatrici di possibili fattori di rischio, ad eseguire anche gli opportuni interventi per accertarne la causa e ad apprestare i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera priva di difetti costruttivi”. (Cass. sent.15/06/2018, n. 15732).
Nel caso in esame era che avrebbe dovuto verificare, secondo i Parte_2 principi dell'ordinaria diligenza dell'appaltatore, la conformità del progetto strutturale, CP_ commissionato dalla stessa al e fatto proprio, a quello presentato per la e la Pt_4
corrispondenza dello stesso all'opera di cui al contratto di appalto.
Tale osservazione è dirimente ed assorbente rispetto agli altri motivi di appello.
L'accoglimento dell'appello comporta la restituzione da parte di di quanto ricevuto Parte_5
da parte del in esecuzione della sentenza riformata, oltre interessi legali dalla data del Pt_4
pagamento.
Infatti “L'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni
11 sulla buona o mala fede dell'"accipiens"; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende "ex lege", senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del "solvens" di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento. ( Cass., Sentenza n. 34011 del 12/11/2021).
3.2 sull'appello incidentale di Controparte_3
Il direttore dei lavori deduce di non essere responsabile per avere esercitato il ruolo solo “ sulla carta” ( atto di appello pag. 29).
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
Il direttore dei lavori ha ammesso l'inadempimento alle obbligazioni assunte in tale veste e non ha provato la sussistenza di alcuna esimente.
“Nelle obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, che delle modalità esecutive al capitolato e alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti gli accorgimenti per evitare difetti costruttivi, cosicché incorre in responsabilità il professionista che ometta di vigilare e impartire le opportune disposizioni al riguardo, di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in mancanza, di riferire al committente. (Cass. Sez. 2, 18/10/2024, n. 27045).
Nel caso in esame il D.L. ha ammesso la violazione delle sue obbligazioni, non essendosi mai recato in cantiere, e pertanto la sentenza deve essere conferma quanto all'accertamento della responsabilità.
3.3. sugli appelli incidentali quanto al grado di responsabilità dei convenuti
Preliminarmente deve essere osservato che “La persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà, può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche nei confronti di una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e la eventuale diseguale efficienza causale di esse, può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili;
conseguentemente il giudice del merito, adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei detti condebitori abbia esercitato
l'azione di regresso nei confronti degli altri, atteso che solo nel giudizio di regresso può discutersi della gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze da esse derivanti. (Cass. Sez.
3, 22/02/2023, n. 5475).
12 Nel caso in esame alcuna delle parti convenuta ha esercitato azione di regresso nei confronti degli altri, ma non vi è neppure alcun motivo di appello sulla predetta statuizione con deduzione di un vizio di extra petizione.
Ciò posto l'appello nella parte in cui chiede l'accertamento di un diverso grado tra le parti è infondato e deve essere respinto quanto alla posizioni dell'appaltatore e del direttore dei lavori.
Entrambi non hanno provato la sussistenza di circostanze idonee a superare la presunzione del pari concorso di colpa.
4.sui motivi di appello principale
a. sull'entità del danno
L'appellante deduce la necessità del rifacimento dell'intera opera per “portare la quota del calpestio in conformità alle leggi vigenti” ( atto di appello pag. 14) facendo riferimento alla CTU ( pag.30 e 31), con conseguente riconoscimento delle maggior somme, come esposte negli elaborati peritali, rispetto a quelle riconosciute in sentenza. L'appellante deduce che il Tribunale avrebbe dovuto liquidare l'importo richiesto per l'integrale rifacimento dell'opera sulla base del preventivo prodotto;
quantificare la spesa per la rimozione, la modifica e il montaggio dell'opera; oltre alle spese sostenute per il rinforzo del piano del soppalco e le spese per sgombero locali e locazione di altro magazzino.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
In primo luogo sono devolute al CTU le questioni tecniche e non giuridiche e pertanto il perito può indicare i costi necessari ad un eventuale totale ripristino, ma non può decidere se esso sia o meno dovuto.
Secondo costante insegnamento della Suprema Corte:
“È innegabile che i rimedi prefigurati all'art. 1668 c.c., comma 1, hanno natura, valenza di strumenti di riparazione (cfr. Cass. 4.8.1988, n. 4839, secondo cui l'azione di riduzione del prezzo dell'appalto, prevista dall'art. 1668 c.c., comma 1, pur avendo natura diversa da quella di risarcimento dei danni prevista dalla medesima norma, è anch'essa un rimedio che tende a riparare le conseguenze di un inadempimento contrattuale;
pertanto, la somma liquidata a tale titolo non è soggetta al principio nominalistico ed è perciò rivalutabile in relazione al diminuito potere di acquisto della moneta).
Del resto questa Corte spiega che, qualora l'inadempimento dell'appaltatore si concretizzi in vizi o difformità dell'opera, i rimedi accordati al committente sono quelli previsti dalla norma speciale dell'art. 1668 c.c., (prevalente sulle regole generali dell'art. 1453 c.c.), ai sensi del quale, se il committente medesimo opti per la eliminazione di detti vizi a cura e spese dell'appaltatore, anziché per la riduzione del prezzo, l'azione risarcitoria resta utilizzabile solo in
13 via integrativa, per il pregiudizio che non sia eliminabile attraverso tale nuovo intervento dell'appaltatore (cfr. in tal senso Cass. 27.2.1988, n. 2073). In questi termini pur i rimedi speciali di cui all'art. 1668 c.c., devono soggiacere alle regole cardini in tema di risarcimento del danno espresse dagli insegnamenti di questa Corte di legittimità. Ovvero dall'insegnamento a tenore del quale il risarcimento del danno per inadempienza contrattuale deve ristabilire
l'equilibrio economico turbato, mettendo il creditore nella stessa situazione economica nella quale si sarebbe trovato se il fatto illecito (inadempienza) non si fosse verificato, e, quindi, la somma liquidata a titolo di risarcimento deve essere equivalente all'effettivo valore dell'utilità perduta (cfr. Cass. 15.4.1980, n. 2458). Ovvero dall'insegnamento a tenore del quale in tema di risarcimento del danno, la compensazione del pregiudizio arrecato e la restaurazione della situazione patrimoniale del soggetto leso non possono risolversi in un vantaggio, dovendo la determinazione delle conseguenze patrimoniali negative limitarsi alla perdita subita ed al mancato guadagno (cfr. Cass. 6.12.1995, n. 12578, ove, sulla scorta dell'affermato principio, si puntualizza che, nel caso in cui il committente, in seguito all'inadempimento del contratto d'appalto, abbia fatto eseguire da altri la prestazione non esattamente adempiuta dall'appaltatore, con il compimento di un'opera di maggior pregio, in virtù dell'impiego di materiali più costosi di quelli previsti nell'originario contratto d'appalto, il risarcimento del danno per l'inadempimento non s'estende a compensare il costo dei materiali più onerosi di quelli pattuiti).
Ovvero dall'insegnamento a tenore del quale in tema di appalto il risarcimento del danno in caso di vizi dell'opera appaltata, rimedio alternativo ed autonomo rispetto alle tutele (riduzione del prezzo e risoluzione) approntate a favore del committente dall'art. 1668 c.c., e normalmente consistente nel ristoro delle spese sopportate dall'appaltante per provvedere, a cura di terzi, ai lavori ripristinatoli, deve essere raccordato con la particolare natura dell'opus commissionato;
ne consegue che, se l'oggetto dell'appalto sia costituito dalla realizzazione di una res, gli interventi emendativi si rapportano all'opera come sarebbe dovuta risultare, ove realizzata a regola d'arte; mentre, se oggetto dell'appalto sia l'esecuzione di un'attività sul bene del committente, alla luce dei medesimi criteri di proporzionalità tra oggetto dell'appalto e danno, il risarcimento non può concretarsi in un radicale intervento di ripristino della cosa (come avvenuto nella specie, per la messa a punto dei motori di un natante), facendo altrimenti conseguire al danneggiato una res qualitativamente migliore rispetto a quella anteriore, nella quale pure l'originario oggetto dell'appalto viene ricompreso (cfr. Cass. 6.11.2012, n. 19103; cfr. Cass.
4.8.1988, n. 4839, secondo cui, tra l'altro, neppure è possibile pretendere sotto il profilo del risarcimento (quando non sussistano danni ulteriori, cagionati dall'opera difettosa) una riduzione
14 del prezzo maggiore dell'entità del corrispettivo pattuito salvo il diritto alla eventuale rivalutazione monetaria)” ( Cass.sent. 4161/2015, in motivazione).
Alla luce degli enunciati precedenti la Suprema Corte ha espresso il seguente principio di diritto :
"allorché si esperiscono i rimedi riparatori di cui all'art. 1668 c.c., comma 1, il committente deve conseguire la medesima utilità economica che avrebbe ottenuto se l'inadempimento della appaltatore non si fosse verificato, utilità puntualmente correlata, nei rigorosi limiti del valore dell'opera o del servizio oggetto del contratto, al quantum necessario per l'eliminazione dei vizi e delle difformità che l'opera o il servizio prefigurati in contratto abbiano palesato ovvero al quantum monetario per cui gli stessi vizi e difformità incidano sull'ammontare del corrispettivo in danaro pattuito;
giammai invero i rimedi ex art. 1668 c.c., comma 1, possono risolversi nell'acquisizione di un'utilità economica eccedente i termini anzidetti" ( Cass. sent. 4161/2015, in motivazione).
Ciò premesso, nel caso in esame, il totale rifacimento dell'opera per l'adeguamento al titolo edilizio non è necessario in quanto già raggiunto con l'apposizione del materiale ( polistirolo) ritenuto congruo dalla competenti autorità, che hanno rilasciato l'agibilità.
Secondo il progetto del committente la parte superiore del soppalco avrebbe dovuto essere di cm.226, come dichiarato nella SCIA;
pertanto tale era la misura richiesta e voluta da Pt_5
. Non può ritenersi che la pavimentazione attuale non sia inidonea all'uso atteso che in forza
[...] della predetta modifica è stata rilasciata l”agibilita” e pertanto le deduzioni della parte sul punto devono essere respinte.
nell'atto di citazione in primo grado ha dedotto che “ il soppalco di causa è Pt_5 inutilizzabile” così allegando quale causa petendi del risarcimento del danno solo
“l'inutilizzabilità” della parte superiore del manufatto, come pure nell'atto di appello ( pag. 14).
Il committente può utilizzare il materiale già in suo possesso per le modifiche ritenute necessarie, ma non indispensabili, atteso che ha dedotto quale inadempimento la mancata conformità del manufatto al titolo edilizio, che è stata emendata con l'ispessimento del pavimento ( e del cui costo di è fatto carico il d.l.).
Peraltro la parte attrice in primo grado, non ha dedotto, né provato, e neppure chiesto di provare l'effettivo utilizzo della parte superiore ed inferiore del soppalco (qualora si ritenesse ammissibile tale domanda, non specificata nell'atto di citazione in primo grado).
In applicazione dei principi di diritto sopra esposti il committente non può pretendere un miglioramento della sua condizione patrimoniale, rispetto a quella antecedente all'inadempimento.
Per tali motivi deve essere confermata la sentenza quanto alla liquidazione del danno, anche per il rigetto del rimborso delle spese per la locazione di altro magazzino.
15 si era impegnata a liberare i locali durante la lavorazione;
non è provato, nè Parte_5
dedotto, che i mezzi in uso a siano di altezza superiore a 277 cm e che quindi non Parte_5
possano effettivamente essere ricoverati nel magazzino per le operazioni di pulizia. Per la genericità dei capitoli di prova nr. 1 e 2 essi risultano inammissibili ( in quanto non indicano le misure dei mezzi).
Tutto ciò premesso l'appello deve essere respinto con conferma della sentenza impugnata sul punto.
4. sulle spese di giudizio
La liquidazione delle spese nel primo grado di giudizio risulta congrua in relazione alla ritenuta sussistenza di una parziale reciproca soccombenza tra le parti, atteso il parziale accoglimento della domanda attorea. Lo scaglione per la liquidazione non attiene alla valutazione della soccombenza, ma è il criterio di legge imposto per la liquidazione delle spese.
Nel presente grado il rigetto dell'appello principale e di quelli incidentali di
[...]
e comporta l'integrale compensazione tra le predette Parte_2 Parte_3
parti, in ragione della reciproca soccombenza.
Sono poste a carico di le spese di lite dei due gradi di giudizio nei confronti di Parte_5
. Parte_4
Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e precisamente: valore causa inferiore ad € 26.000,00=
a. davanti al Tribunale
1.Studio controversia: € 919,00=
2. Fase introduttiva : € 777,00=
3. fase istruttoria: € 1.680,00=
4. Fase decisionale: € 1.701,00=totale per compensi avvocato:€ 5.077,00=
b. davanti alla Corte
1.Studio controversia: € 1.134,00=
2. Fase introduttiva : € 921,00=
3. Fase trattazione: € 1.843,00=
3. Fase decisionale: € 1.911,00=totale per compensi avvocato:€ 5.809,00=
Si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello principale e quelli incidentali proposti da e da sono respinti. Parte_2 Parte_3
P. Q. M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando in parziale riforma della sentenza impugnata:
16 1) in accoglimento dell'appello incidentale di : Parte_4
a. respinge la domanda della parte attrice in primo grado nei confronti di Pt_4
[...]
b. dichiara che e nei Parte_2 Parte_3
rapporti interni tra loro rispondono in pari misura dei pregiudizi economici conseguenti alla presente sentenza;
2) respinge l'appello principale, l'appello incidentale di e Parte_2
l'appello incidentale di Parte_3
3) dichiara tenuta e condanna la parte attrice in primo grado alla restituzione di quanto ricevuto da in esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi legali Parte_4
dal pagamento al saldo;
4) spese di lite del presente grado di giudizio interamente compensate tra , Parte_5
e Parte_2 Controparte_3
5) dichiara tenuta e condanna alla rifusione delle spese di lite dell'intero Parte_5
giudizio sostenute da che liquida in € 5.077,00 per compensi di avvocato Parte_4 per la fase davanti al Tribunale;
ed in € 5.809,00= per il presente grado di giudizio;
oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge per entrambi i gradi di giudizio;
6) conferma per il resto la sentenza impugnata;
7) si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello principale e quelli incidentali proposti da e Pt_2 Parte_2 Parte_3
sono respinti;
8) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in camera di consiglio alli 05/02/2025
Il Presidente
Dott. Rosella Silvestri
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