Ordinanza cautelare 18 giugno 2021
Sentenza 14 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 18/06/2021, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2021
N. 00484/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 484 del 2021, proposto da
DE LE, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristiano Pellegrini Quarantotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e Ministero della Salute, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, non costituiti in giudizio;
Università degli Studi di Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza San Marco, 63;
per l'annullamento, previa sospensione e adozione dei provvedimenti cautelari più idonei,
A) del provvedimento di mancata iscrizione, in favore di parte ricorrente, ad anno successivo al primo (II anno) della Scuola di specializzazione in medicina in Oftalmologia, presso l’Università degli Studi di Verona;
B) della nota avente prot. n. 49761 del predetto Ateneo, comunicata al ricorrente in data 25 febbraio 2021, di rigetto dell’istanza di trasferimento al II anno alla scuola di specializzazione in Oftalmologia presentata dal medesimo ricorrente, in data 28 gennaio 2021;
C) del provvedimento con il quale, l’Università degli Studi di Verona ha ritenuto di non poter autorizzare il trasferimento al II anno per la scuola di specializzazione in medicina in Oftalmologia per l’a.a. 2020/2021, sull’assunto “ che da una parte la formazione specialistica deve essere remunerata ed al momento non risultano borse disponibili rispetto alla coorte di riferimento (vedi tabella allegata) e dall’altra per l’ammissione alle Scuole di Specializzazione d’area medica è comunque previsto un concorso nazionale ”;
D) della omessa pubblicazione, da parte dell’Università degli Studi di Verona, del bando per le iscrizioni ad anno successivo al primo – specificatamente al II anno – per l’accesso alle Scuole di Specializzazione in Medicina;
E) di tutti gli atti e/o verbali dell’Università in epigrafe che hanno determinato la decisione di non rendere disponibile e/o mettere a bando alcun posto per il II anno per il trasferimento, passaggio e/o iscrizione ad anno successivo al primo, per l’accesso alla scuola di specializzazione in medicina in Oftalmologia per l’a.a. 2020/2021, nonché della eventuale istruttoria compiuta a tale riguardo;
F) ove occorra, del D.M. n. 617 dell’8 luglio 2019, recante decreto di distribuzione dei posti a.a. 2018/2019 e relativo Allegato 1 recante Tabella di suddivisione contratti per scuola di specializzazione, e successive modifiche, con particolare riguardo alla determinazione del numero e dell’elenco dei contratti e dei posti disponibili relativi alle Scuole di Specializzazione in Medicina a.a. 2018/2019 (coorte di riferimento per l’accesso al secondo anno alle predette scuole), in misura inferiore rispetto al maggiore fabbisogno di medici specialisti da formare nell’anno di riferimento e nel triennio 2017/2020, così come stabilito dall’Accordo tra il Governo e le Regioni e province autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti n. 110/CSR del 21 giugno 2018 “ Determinazione del fabbisogno di medici specialisti da formare per il triennio accademico 2017/2020, ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368 ”;
G) di tutti gli atti e/o provvedimenti, anche sconosciuti, con i quali il M.U.R. e l’Università di Verona hanno stabilito l’attivazione del numero di contratti di formazione medica specialistica per l’a.a. 2018/2019 (coorte di riferimento per l’accesso al secondo anno alle predette scuole), in misura inferiore al fabbisogno dell’anno di riferimento e/o, comunque, del triennio formativo 2017/2020, in palese violazione del predetto Accordo tra il Governo e le Regioni e province autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti n. 110/CSR del 21 giugno 2018, e/o, comunque, in violazione dell’art. 35 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e dell’istruttoria ivi prevista; H) di tutti gli atti e/o verbali dell’Università in epigrafe che hanno determinato la decisione di non autorizzare il trasferimento, passaggio e/o iscrizione ad anno successivo al primo, presso il corso di specializzazione in medicina in Oftalmologia per l’a.a. 2020/2021; nonché della istruttoria compiuta a tale riguardo;
I) di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce l’immatricolazione di parte ricorrente ad anno successivo al primo del corso di specializzazione in medicina in Oftalmologia a.a. 2020/2021, presso l’Università in epigrafe.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Verona;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2021, tenutasi da remoto, il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori, in modalità videoconferenza, come specificato nel verbale;
Considerato, in base al sommario esame proprio della presente fase di giudizio:
- che l’ammissione ad una scuola di specializzazione pare dovere avvenire “ nel rispetto della disponibilità e dell’ordine di graduatoria ” (Cons. Stato, VI, ord. 24 aprile 2020 n. 2195), in relazione a tutte le tipologie di posti disponibili (ordinari, rinunciati o di altro tipo);
- che tale procedura concorsuale pare di competenza statale;
- che ciò pare conforme ai principi nazionali e comunitari di trasparenza, parità di trattamento e libertà di circolazione;
- che il ricorrente non risulta avere conseguito in Romania un “ diploma, certificato e altro titolo di formazione di medico specialista ”;
- che pertanto non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare;
- che per la peculiarità della fattispecie sussistono le condizioni per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2021, tenutasi da remoto in modalità videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO