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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 31/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 684/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott. Daniela Schintu ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 684/2017 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv.to MANI Parte_1 C.F._1
MAURIZIO C.F._2
ATTORE
Contro
, Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
, , C.F._4 Controparte_3 C.F._5 [...]
CP_4 C.F._6 Controparte_5
, rappresentati e difesi C.F._7 Controparte_6 C.F._8 dall'avv.to BULLA PIERA C.F._9
CONVENUTI
e contro
Controparte_7 C.F._10 Controparte_8
, C.F._11 Controparte_9 C.F._12 CP_10
, C.F._13 Controparte_11 C.F._14
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pagina 1 La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
Va premesso che l'attore, assumendo di essere comproprietario per la quota di 1/8 - in forza di denuncia di successione del defunto - del terreno agricolo sito in Calangianus, della Persona_1
superficie di 7 ettari, distinto in catasto al F.49, mapp.45, ha svolto domanda di accertamento della proprietà, chiedendo nel contempo accertarsi l'insussistenza di diritti concorrenti da parte dei convenuti.
I convenuti costituiti hanno contestato la domanda attorea per l'assenza di un titolo idoneo a dimostrare la proprietà, eccependo di essere esclusivi proprietari per essere sempre stati nel possesso del bene, essendo succeduti alla loro madre, che lo ha posseduto dagli anni cinquanta.
La causa istruita documentalmente e mediante prove testimoniali è stata assunta in decisione previa concessione di termini per note conclusionali.
Deve premettersi che nell'azione di accertamento, come in quella di rivendicazione, l'attore deve fornire la prova «rigorosa» della proprietà, dimostrando un titolo di acquisto originario o, nel caso di titolo derivativo, risalendo fino al dante causa che abbia acquistato a titolo originario, senza che alcun onere gravi sul convenuto, il quale può trincerarsi sul commodum possessionis, limitandosi ad eccepire il principio possideo quia possideo.
Pertanto il rivendicante, per assolvere l'onere probatorio gravante a suo carico, deve dimostrare o che egli è fornito di un valido titolo derivativo proveniente, direttamente o tramite i suoi autori, da un soggetto cui possa attribuirsi la qualità di dominus nel senso precisato, di legittimo titolare della proprietà del bene in contestazione per averlo acquistato a titolo originario, ovvero che egli stesso possa vantare un acquisto a titolo originario, per avere posseduto il bene per il tempo necessario all'usucapione. A tal fine potrà eventualmente sommare il proprio possesso al possesso dei precedenti danti causa (Cass. 2325/1964; n. 1210/2017; n. 25643/2014; n. 21940/2018).
Essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo anche attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo.
Pagina 2 Il rigore probatorio rimane tuttavia attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere.
Per contro la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui dies a quo sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore».
Cass. sent. n. 28865/2021 del 19-10-2021.
Quest'ultima più rigorosa interpretazione trova corroborazione pure negli argomenti posti da Cass. sez. un. 28 marzo 2014, n. 7305, nel senso di non ammettere alcuna elusione dall'onere della probatio diabolica ogni qual volta sia proposta un'azione, quale appare pure quella di accertamento, che trovi il proprio fondamento comunque nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione.
Ciò premesso e considerata la contestazione svolta dai convenuti sull'appartenenza del bene all'attore, si rileva che questo non ha fornito prova alcuna su un valido titolo di acquisto del bene a titolo derivativo o originario, né tantomeno dimostrato di avere posseduto il bene per il tempo necessario per l'usucapione.
Invero la sola denuncia di successione allegata dall'attore, sia pure debitamente trascritta, ha efficacia ai soli fini fiscali e non è, pertanto, documento utile a fornire la prova del diritto di proprietà di un bene (Cass. 14395/04).
D'altra parte l'attore non ha neppure dimostrato un possesso utile ai fine della usucapione, di cui non ha chiesto l'accertamento; invero dalle prove testimoniali dallo stesso espletate, a prova contraria sulla dedotta usucapione dei convenuti, non sono emersi elementi che abbiano dimostrato il possesso dell' , manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del Parte_1
bene e tali da rivelare sullo stesso - anche esternamente - una indiscussa e piena signoria in contrapposizione all'inerzia del proprietario, che si manifesta nel mancato esercizio di dette potestà e nella mancata sua reazione contro il potere di fatto esercitato sull'immobile dal possessore, non avendo i testi escussi e riferito di alcuna attività o comportamento Testimone_1 Testimone_2 posto in essere dall'attore in tale senso. Invero, i predetti testimoni hanno solo riferito concordemente di essere sempre entrati nel terreno per la caccia senza mai chiedere il permesso a nessuno.
Quanto alle dichiarazioni rese dai testi e , coniugi in regime di Testimone_3 Testimone_4
comunione legale delle convenute contumaci ed alla loro capacità a testimoniare, si osserva che la
Pagina 3 Cassazione si è pronunciata affermando che “in tema di incapacità del coniuge in regime di comunione legale a testimoniare nelle controversie in cui sia parte l'altro coniuge, non è configurabile, nell'ordinamento vigente, un generale divieto di testimonianza, dovendosi invece verificare di volta in volta la natura del diritto oggetto della controversia, avuto anche riguardo al carattere di norme di stretta interpretazione delle disposizioni sulla incapacità a testimoniare, che introducono una deroga al generale dovere di testimonianza, della quale, in linea di principio, la comunione legale non dovrebbe rispondere;
riveste tuttavia una posizione di particolare vicinanza alla parte, posizione che deve essere attentamente vagliata in punto attendibilità dello stesso quale testimone. Uno strumento particolarmente utile può essere, oltre allo scrutinio della coerenza intrinseca delle dichiarazioni rese, anche quello della verifica della coerenza estrinseca, possibile grazie al confronto delle dichiarazioni rese con quelle narrate da altri testimoni” (sentenza n. 2621 del 09/02/2005).
Orbene, pacifico il fatto che i testimoni in questione siano coniugi delle convenute contumaci, sorelle dell'attore e dunque in posizione di particolare contiguità affettiva, devesi rilevare come gli stessi abbiano reso dichiarazioni non utili ad acclarare il possesso dell'attore, né utili a smentire il possesso dei convenuti, avendo entrambi riferito di non essere più andati sui luoghi da almeno 10 anni e di avervi fatto accesso, il primo dal 1990 al 1995 per pulire il sottobosco ed il secondo sempre negli anni novanta per tagliare la legna. Tali emergenze devono essere considerate irrilevanti e non tali da smentire il possesso dei convenuti emerso dalle numerose dichiarazioni in senso contrario. Del pari inattendibili sono le affermazioni, peraltro non documentate e non circostanziate, rese dai due testi circa l'intervento del corpo forestale per bloccare lavori di scavo eseguiti dal e per Persona_2
fare una recinzione.
Passando all'esame della domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti si osserva che il disposto di cui all'art. 1158 c.c., prevede - quale modo di acquisto a titolo originario della proprietà di beni immobili e di diritti reali immobiliari - il possesso continuato per venti anni e che trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri che si sostituiscano al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo. In merito all'invocato possesso utile ai fini dell'usucapione del bene, deve evidenziarsi che è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “jus in re aliena” e, quindi, di una signoria sulla cosa che permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, sia per quanto riguarda l'“animus” che il “corpus”, e che non sia dovuta a mera tolleranza, la quale è da ravvisarsi tutte le volte che il godimento della cosa, lungi dal rivelare
Pagina 4 l'intenzione del soggetto di svolgere un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, tragga origine da spirito di condiscendenza o da ragioni di amicizia o di buon vicinato.
Presupposti oggettivi e soggettivi dell'istituto di cui all'art. 1158 c.c. sono quindi da un lato il possesso pacifico, continuato per venti anni, e dall'altro il cd. animus rem sibi habendi, ovvero l'intento da parte del soggetto attivo di detenere la cosa quale proprietario o in virtù di altro diritto reale. La verifica in ordine all'idoneità del possesso a determinare il compiersi dell'usucapione deve essere effettuata dal giudice non in astratto, ma con riferimento alla specifica destinazione economica e alle utilità che, secondo un criterio di normalità, il bene è capace di procurare. Dunque, gli elementi costitutivi dell'usucapione come la continuità (per la quale il possesso deve essere esercitato senza soluzione di continuità, cioè conservato per il tempo stabilito dalla legge attraverso l'uso costante dei poteri sulla cosa;
situazione nella quale il possessore conserva la possibilità di esperire quando lo voglia atti di signoria); il modo pacifico e la pubblicità (per cui il possesso deve essere esercitato in modo visibile e non occulto, tale da rivelare esteriormente l'animus possidendi); la non equivocità (per la quale il possesso deve essere esercitato in modo né dubbio né incerto nell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà) devono tutti sussistere ai fini dell'acquisto a titolo originario della proprietà e di ciascuno di essi deve essere fornita compiuta prova per il fine medesimo ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Nel caso di specie, è applicabile l'art. 1146 c.c., che disciplina la successione e l'accessione del possesso, consentendo all'erede ed al successore a titolo particolare di unire al proprio possesso quello esercitato dal dante causa, per goderne gli effetti ai fini dell'usucapione. In tale ultima ipotesi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori si ricollega e trova la sua necessaria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene, che imponga la sostituzione di un soggetto ad un altro, giacché la norma ricollega espressamente alla qualità di successore a titolo particolare nel diritto la facoltà di unire il proprio possesso a quello del dante causa. In questo caso è necessario che i due possessi siano temporalmente uniti per ottenere l'effetto di cumulo e ciò è acclarato nel caso di specie.
Orbene le puntuali testimonianze assunte a sostegno della domanda riconvenzionale, hanno fornito elementi certi ed utili a dimostrare che i genitori dei convenuti prima ed alla loro morte i convenuti stessi, abbiano direttamente e personalmente esercitato sull'immobile in questione in via esclusiva e continuativa un potere di fatto sulla cosa, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, tale da dichiararsi l'avverarsi degli effetti propri dell'usucapione ex art. 1158 cc.
Sulle prova testimoniale espletata si osserva che le deposizioni appaiono concordanti, considerato peraltro che sull'attendibilità dei testi non vi è motivo di dubitare, atteso che le loro dichiarazioni non si prestano a rilievi intrinseci di non genuinità sia per precisione che per completezza, sia in relazione
Pagina 5 alle qualità personali ed ai rapporti con le parti, che esclude il loro eventuale interesse ad un determinato esito della lite (Cass. Civ. 7763/2010).
In particolare i testi e , dopo avere individuato il terreno, hanno Testimone_5 Testimone_6
confermato il possesso esclusivo della madre dei convenuti sin dagli anni cinquanta e CP_12
l'utilizzo del terreno per l'allevamento di bestiame bovini e capre, oltrechè confermato la realizzazione da parte dei coniugi , di una strada che attraversa il terreno oggetto di causa, Persona_3
riconosciuta nella relazione tecnica in atti e la sistemazione delle recinzioni ( cfr . Testimone_7
La realizzazione della strada è stata confermata anche dal testimone , che l' ha Testimone_8
materialmente realizzata per conto di padre dei convenuti, la circostanza è stata Persona_2
acclarata dal testimone che ha circostanziata l'esecuzione della strada alla fine Testimone_9 degli anni settanta, confermando anch'esso l'utilizzo esclusivo del terreno dapprima da parte dei genitori dei convenuti e dopo la loro morte dai convenuti stessi. Tutti i testi di parte convenuta escussi hanno confermato che il terreno è sempre stato recintato con rete metallica, muri a secco e chiuso da un cancello, prima rudimentale e poi sostituito con uno in ferro ( cfr . Testimone_7
La continuità nell'utilizzo del terreno dopo la morte nel 2013 della madre , da parte dei CP_12
figli odierni convenuti è stata confermata da tutti i testimoni di parte convenuta escussi i quali hanno riferito che i figli hanno utilizzato il terreno per il pascolo del bestiame.
Per le ragioni sopra esposte la domanda attorea , mancando la prova positiva della proprietà deve essere rigettata mentre trova accoglimento la domanda riconvenzionale svolta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
1. Rigetta la domanda attorea;
2. Dichiara , c.f. , Controparte_1 C.F._15 Controparte_2
, , C.F._4 Controparte_3 C.F._5 [...]
CP_4 C.F._6 Controparte_5
, proprietari unici ed C.F._7 Controparte_6 C.F._8
esclusivi - pro indiviso – dell' immobile - terreno sito in Comune di Calangianus distinto in Catasto
Terreni al 49 particella 45, avendolo acquistato per usucapione ultraventennale.
3. Ordina al competente Conservatore dei RR II di provvedere alle relative trascrizioni con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
4. condanna alla rifusione delle spese del giudizio in favore Parte_2 C.F._16 dei convenuti costituiti che liquida in € 2552,00 oltre rimborso forfettario, spese ed accessori di legge.
Pagina 6 Tempio Pausania, 30.01.2025
Il Giudice
dott. Daniela Schintu
Pagina 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott. Daniela Schintu ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 684/2017 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv.to MANI Parte_1 C.F._1
MAURIZIO C.F._2
ATTORE
Contro
, Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
, , C.F._4 Controparte_3 C.F._5 [...]
CP_4 C.F._6 Controparte_5
, rappresentati e difesi C.F._7 Controparte_6 C.F._8 dall'avv.to BULLA PIERA C.F._9
CONVENUTI
e contro
Controparte_7 C.F._10 Controparte_8
, C.F._11 Controparte_9 C.F._12 CP_10
, C.F._13 Controparte_11 C.F._14
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pagina 1 La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
Va premesso che l'attore, assumendo di essere comproprietario per la quota di 1/8 - in forza di denuncia di successione del defunto - del terreno agricolo sito in Calangianus, della Persona_1
superficie di 7 ettari, distinto in catasto al F.49, mapp.45, ha svolto domanda di accertamento della proprietà, chiedendo nel contempo accertarsi l'insussistenza di diritti concorrenti da parte dei convenuti.
I convenuti costituiti hanno contestato la domanda attorea per l'assenza di un titolo idoneo a dimostrare la proprietà, eccependo di essere esclusivi proprietari per essere sempre stati nel possesso del bene, essendo succeduti alla loro madre, che lo ha posseduto dagli anni cinquanta.
La causa istruita documentalmente e mediante prove testimoniali è stata assunta in decisione previa concessione di termini per note conclusionali.
Deve premettersi che nell'azione di accertamento, come in quella di rivendicazione, l'attore deve fornire la prova «rigorosa» della proprietà, dimostrando un titolo di acquisto originario o, nel caso di titolo derivativo, risalendo fino al dante causa che abbia acquistato a titolo originario, senza che alcun onere gravi sul convenuto, il quale può trincerarsi sul commodum possessionis, limitandosi ad eccepire il principio possideo quia possideo.
Pertanto il rivendicante, per assolvere l'onere probatorio gravante a suo carico, deve dimostrare o che egli è fornito di un valido titolo derivativo proveniente, direttamente o tramite i suoi autori, da un soggetto cui possa attribuirsi la qualità di dominus nel senso precisato, di legittimo titolare della proprietà del bene in contestazione per averlo acquistato a titolo originario, ovvero che egli stesso possa vantare un acquisto a titolo originario, per avere posseduto il bene per il tempo necessario all'usucapione. A tal fine potrà eventualmente sommare il proprio possesso al possesso dei precedenti danti causa (Cass. 2325/1964; n. 1210/2017; n. 25643/2014; n. 21940/2018).
Essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo anche attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo.
Pagina 2 Il rigore probatorio rimane tuttavia attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere.
Per contro la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui dies a quo sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore».
Cass. sent. n. 28865/2021 del 19-10-2021.
Quest'ultima più rigorosa interpretazione trova corroborazione pure negli argomenti posti da Cass. sez. un. 28 marzo 2014, n. 7305, nel senso di non ammettere alcuna elusione dall'onere della probatio diabolica ogni qual volta sia proposta un'azione, quale appare pure quella di accertamento, che trovi il proprio fondamento comunque nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione.
Ciò premesso e considerata la contestazione svolta dai convenuti sull'appartenenza del bene all'attore, si rileva che questo non ha fornito prova alcuna su un valido titolo di acquisto del bene a titolo derivativo o originario, né tantomeno dimostrato di avere posseduto il bene per il tempo necessario per l'usucapione.
Invero la sola denuncia di successione allegata dall'attore, sia pure debitamente trascritta, ha efficacia ai soli fini fiscali e non è, pertanto, documento utile a fornire la prova del diritto di proprietà di un bene (Cass. 14395/04).
D'altra parte l'attore non ha neppure dimostrato un possesso utile ai fine della usucapione, di cui non ha chiesto l'accertamento; invero dalle prove testimoniali dallo stesso espletate, a prova contraria sulla dedotta usucapione dei convenuti, non sono emersi elementi che abbiano dimostrato il possesso dell' , manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del Parte_1
bene e tali da rivelare sullo stesso - anche esternamente - una indiscussa e piena signoria in contrapposizione all'inerzia del proprietario, che si manifesta nel mancato esercizio di dette potestà e nella mancata sua reazione contro il potere di fatto esercitato sull'immobile dal possessore, non avendo i testi escussi e riferito di alcuna attività o comportamento Testimone_1 Testimone_2 posto in essere dall'attore in tale senso. Invero, i predetti testimoni hanno solo riferito concordemente di essere sempre entrati nel terreno per la caccia senza mai chiedere il permesso a nessuno.
Quanto alle dichiarazioni rese dai testi e , coniugi in regime di Testimone_3 Testimone_4
comunione legale delle convenute contumaci ed alla loro capacità a testimoniare, si osserva che la
Pagina 3 Cassazione si è pronunciata affermando che “in tema di incapacità del coniuge in regime di comunione legale a testimoniare nelle controversie in cui sia parte l'altro coniuge, non è configurabile, nell'ordinamento vigente, un generale divieto di testimonianza, dovendosi invece verificare di volta in volta la natura del diritto oggetto della controversia, avuto anche riguardo al carattere di norme di stretta interpretazione delle disposizioni sulla incapacità a testimoniare, che introducono una deroga al generale dovere di testimonianza, della quale, in linea di principio, la comunione legale non dovrebbe rispondere;
riveste tuttavia una posizione di particolare vicinanza alla parte, posizione che deve essere attentamente vagliata in punto attendibilità dello stesso quale testimone. Uno strumento particolarmente utile può essere, oltre allo scrutinio della coerenza intrinseca delle dichiarazioni rese, anche quello della verifica della coerenza estrinseca, possibile grazie al confronto delle dichiarazioni rese con quelle narrate da altri testimoni” (sentenza n. 2621 del 09/02/2005).
Orbene, pacifico il fatto che i testimoni in questione siano coniugi delle convenute contumaci, sorelle dell'attore e dunque in posizione di particolare contiguità affettiva, devesi rilevare come gli stessi abbiano reso dichiarazioni non utili ad acclarare il possesso dell'attore, né utili a smentire il possesso dei convenuti, avendo entrambi riferito di non essere più andati sui luoghi da almeno 10 anni e di avervi fatto accesso, il primo dal 1990 al 1995 per pulire il sottobosco ed il secondo sempre negli anni novanta per tagliare la legna. Tali emergenze devono essere considerate irrilevanti e non tali da smentire il possesso dei convenuti emerso dalle numerose dichiarazioni in senso contrario. Del pari inattendibili sono le affermazioni, peraltro non documentate e non circostanziate, rese dai due testi circa l'intervento del corpo forestale per bloccare lavori di scavo eseguiti dal e per Persona_2
fare una recinzione.
Passando all'esame della domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti si osserva che il disposto di cui all'art. 1158 c.c., prevede - quale modo di acquisto a titolo originario della proprietà di beni immobili e di diritti reali immobiliari - il possesso continuato per venti anni e che trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri che si sostituiscano al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo. In merito all'invocato possesso utile ai fini dell'usucapione del bene, deve evidenziarsi che è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “jus in re aliena” e, quindi, di una signoria sulla cosa che permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, sia per quanto riguarda l'“animus” che il “corpus”, e che non sia dovuta a mera tolleranza, la quale è da ravvisarsi tutte le volte che il godimento della cosa, lungi dal rivelare
Pagina 4 l'intenzione del soggetto di svolgere un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, tragga origine da spirito di condiscendenza o da ragioni di amicizia o di buon vicinato.
Presupposti oggettivi e soggettivi dell'istituto di cui all'art. 1158 c.c. sono quindi da un lato il possesso pacifico, continuato per venti anni, e dall'altro il cd. animus rem sibi habendi, ovvero l'intento da parte del soggetto attivo di detenere la cosa quale proprietario o in virtù di altro diritto reale. La verifica in ordine all'idoneità del possesso a determinare il compiersi dell'usucapione deve essere effettuata dal giudice non in astratto, ma con riferimento alla specifica destinazione economica e alle utilità che, secondo un criterio di normalità, il bene è capace di procurare. Dunque, gli elementi costitutivi dell'usucapione come la continuità (per la quale il possesso deve essere esercitato senza soluzione di continuità, cioè conservato per il tempo stabilito dalla legge attraverso l'uso costante dei poteri sulla cosa;
situazione nella quale il possessore conserva la possibilità di esperire quando lo voglia atti di signoria); il modo pacifico e la pubblicità (per cui il possesso deve essere esercitato in modo visibile e non occulto, tale da rivelare esteriormente l'animus possidendi); la non equivocità (per la quale il possesso deve essere esercitato in modo né dubbio né incerto nell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà) devono tutti sussistere ai fini dell'acquisto a titolo originario della proprietà e di ciascuno di essi deve essere fornita compiuta prova per il fine medesimo ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Nel caso di specie, è applicabile l'art. 1146 c.c., che disciplina la successione e l'accessione del possesso, consentendo all'erede ed al successore a titolo particolare di unire al proprio possesso quello esercitato dal dante causa, per goderne gli effetti ai fini dell'usucapione. In tale ultima ipotesi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori si ricollega e trova la sua necessaria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene, che imponga la sostituzione di un soggetto ad un altro, giacché la norma ricollega espressamente alla qualità di successore a titolo particolare nel diritto la facoltà di unire il proprio possesso a quello del dante causa. In questo caso è necessario che i due possessi siano temporalmente uniti per ottenere l'effetto di cumulo e ciò è acclarato nel caso di specie.
Orbene le puntuali testimonianze assunte a sostegno della domanda riconvenzionale, hanno fornito elementi certi ed utili a dimostrare che i genitori dei convenuti prima ed alla loro morte i convenuti stessi, abbiano direttamente e personalmente esercitato sull'immobile in questione in via esclusiva e continuativa un potere di fatto sulla cosa, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, tale da dichiararsi l'avverarsi degli effetti propri dell'usucapione ex art. 1158 cc.
Sulle prova testimoniale espletata si osserva che le deposizioni appaiono concordanti, considerato peraltro che sull'attendibilità dei testi non vi è motivo di dubitare, atteso che le loro dichiarazioni non si prestano a rilievi intrinseci di non genuinità sia per precisione che per completezza, sia in relazione
Pagina 5 alle qualità personali ed ai rapporti con le parti, che esclude il loro eventuale interesse ad un determinato esito della lite (Cass. Civ. 7763/2010).
In particolare i testi e , dopo avere individuato il terreno, hanno Testimone_5 Testimone_6
confermato il possesso esclusivo della madre dei convenuti sin dagli anni cinquanta e CP_12
l'utilizzo del terreno per l'allevamento di bestiame bovini e capre, oltrechè confermato la realizzazione da parte dei coniugi , di una strada che attraversa il terreno oggetto di causa, Persona_3
riconosciuta nella relazione tecnica in atti e la sistemazione delle recinzioni ( cfr . Testimone_7
La realizzazione della strada è stata confermata anche dal testimone , che l' ha Testimone_8
materialmente realizzata per conto di padre dei convenuti, la circostanza è stata Persona_2
acclarata dal testimone che ha circostanziata l'esecuzione della strada alla fine Testimone_9 degli anni settanta, confermando anch'esso l'utilizzo esclusivo del terreno dapprima da parte dei genitori dei convenuti e dopo la loro morte dai convenuti stessi. Tutti i testi di parte convenuta escussi hanno confermato che il terreno è sempre stato recintato con rete metallica, muri a secco e chiuso da un cancello, prima rudimentale e poi sostituito con uno in ferro ( cfr . Testimone_7
La continuità nell'utilizzo del terreno dopo la morte nel 2013 della madre , da parte dei CP_12
figli odierni convenuti è stata confermata da tutti i testimoni di parte convenuta escussi i quali hanno riferito che i figli hanno utilizzato il terreno per il pascolo del bestiame.
Per le ragioni sopra esposte la domanda attorea , mancando la prova positiva della proprietà deve essere rigettata mentre trova accoglimento la domanda riconvenzionale svolta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
1. Rigetta la domanda attorea;
2. Dichiara , c.f. , Controparte_1 C.F._15 Controparte_2
, , C.F._4 Controparte_3 C.F._5 [...]
CP_4 C.F._6 Controparte_5
, proprietari unici ed C.F._7 Controparte_6 C.F._8
esclusivi - pro indiviso – dell' immobile - terreno sito in Comune di Calangianus distinto in Catasto
Terreni al 49 particella 45, avendolo acquistato per usucapione ultraventennale.
3. Ordina al competente Conservatore dei RR II di provvedere alle relative trascrizioni con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
4. condanna alla rifusione delle spese del giudizio in favore Parte_2 C.F._16 dei convenuti costituiti che liquida in € 2552,00 oltre rimborso forfettario, spese ed accessori di legge.
Pagina 6 Tempio Pausania, 30.01.2025
Il Giudice
dott. Daniela Schintu
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