TRIB
Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 13/01/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VELLETRI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, in composizione monocratica, nella persona del
GOP D.ssa Paola Pasqualucci, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 658 R. G. 2021
PROMOSSA DA
, C.F. anche nella sua qualità di Parte_1 C.F._1
tiattolare della impresa individuale , Parte_2
P.IVA , rappresentata ed assistita dall'Avv. Erminio Araldi P.IVA_1
e dall'Avv. Enzo Parini
-attrice -
NEI CONFRONTI DI
c.f. , , c.f. CP_1 C.F._2 CP_2
, , c.f. , tutti C.F._3 CP_3 C.F._4
elett.te dom.ti in Anzio (RM), alla Via Mimma Pollastrini n. 16, presso l'Avv. Luigi
Maria Gizzi che li rappresenta e difende
- convenuti -
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 cpc come novellato a seguito della L.
18/06/2009 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “ concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16 comma 5 D. Lvo 5/03, che, seppur abrogato dalla L. 69/09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della “ concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Con atto di citazione ritualmente notificato in proprio e nella qualità di Parte_1
titolare dell'impresa ha convenuto in giudizio dinanzi la tribunale di velletri Parte_2
, e al fine di dichiararsi nullo ex art 1418, CP_1 CP_2 CP_3
comma 2, cod. civ. o annullarsi e comunque accertarsi e dichiararsi l'invalidità del contratto denominato "Accordo fra le Parti per l'impianto di una attività commerciale di barcaffetteriasnackaperitivi in forma di associazione in partecipazione", stipulato in data
05/05/2019 tra e , e , per Parte_1 CP_3 CP_1 CP_2
mancanza di causa, costituente uno dei requisiti indicati dall'art. 1325 cod. civ e condannarsi , e , in via fra loro solidale, alla CP_3 CP_1 CP_2
restituzione in favore di dei costi sostenuti per effetto del contratto Parte_1
dichiarato nullo, per lavori (opere murarie, allestimenti, impianti, stigliature, dotazioni e prestazioni tecnico professionali) eseguiti sull'immobile di proprietà dei convenuti, nella misura di €49.079,49, oltre interessi sulla somma rivalutata con decorrenza dai singoli esborsi fino al saldo.
Si sono costituiti in giudizio , e eccependo CP_3 CP_1 CP_2
in via preliminare: dichiarare con sentenza la incompetenza del Tribunale adito, e disporre la remissione delle parti innanzi al competente Tribunale per le Imprese di
Roma; nel merito, in via principale: rigettare in ogni caso l'avversaria domanda,
pagina 2 di 6 infondata in fatto ed in diritto, dichiarando che alcuna somma sia dovuta dai convenuti alla attrice per tutte le ragioni suesposte. Concessi i termini ex art. 183 VI co. cpc la causa è stata istruita documentalmente e rinviata all'udienza del 01/03/2024 per la precisazione delle conclusioni.
A tale udienza svoltasi in modalità trattazione scritta avendo le parti depositato le note e precisato le conclusioni la causa è stata trattenuta in decisione con concessione termini di legge ex art. 190 cpc per il deposito della comparsa conclusionale e successive repliche.
Preliminarmente si deve rigettare l'eccezione di inesistenza della procura alle lite dal momento che è stata regolarmente depositata in atti.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale del
Tribunale adito, in favore del Tribunale delle imprese di Roma.
Fra le materie per legge devolute alla competenza funzionale del Giudice specializzato in materia d'impresa (art. 3 del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, così come statuito dall'art. 2, co. 1, lett. d), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1) non sono comprese le controversie inerenti le associazioni in partecipazione disciplinate dagli artt. 2549-2554
c.c.. Sono infatti devolute alla sezione specializzata imprese le controversie relative alle società espressamente previste, vale a dire le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata, le imprese cooperative e mutue assicuratrici, le società europee di cui al Regolamento CE n. 2157/2001, le società cooperative europee di cui al Regolamento (CE) n. 1435/2003, nonché le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero, ovvero le società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento.
Come noto, il Tribunale delle imprese non è competente nemmeno per le controversie riguardanti le società di persone, quali la società in nome collettivo e la società in accomandita semplice.
La sentenza Cass. 19937/2017, citata dai convenuti, non fornisce alcun elemento a favore della competenza del Tribunale delle Imprese, in materia di associazioni in pagina 3 di 6 partecipazione, riguardando il caso del fallimento dell'associante e il diritto dell'associato di far valere nel passivo il proprio credito, decisa - per quanto qui di interesse - dal Giudice della causa di opposizione allo stato passivo definitivo, con il procedimento di cui all'art. 99 L.F..
Nel merito si deve rilevare che con contratto di locazione di immobile ad uso non abitativo gli odierni attori hanno concesso alla , quale titolare Parte_1
dell'attività , la conduzione dell'immobile di proprietà, sito in Anzio Parte_2
(RM), Riviera Mallozzi n. 20, e con ingresso laterale sulla vicina Via Licia n. 1 (c.f.r. doc. 1).
In data 05/05/2019 le parti hanno stipulato un altro contratto, e segnatamente di associazione in partecipazione (c.f.r. doc. 3).
Si deve rilevare che l'istituto dell'associazione in partecipazione, di cui agli articoli 2549 ss., si qualifica per il carattere sinallagmatico fra l'attribuzione da parte di un contraente
(associante) di una quota degli utili, anche forfettari, derivanti dalla gestione di una sua impresa o di un suo affare all'altro (associato) e l'apporto, da quest'ultimo conferito, che può essere di qualsiasi natura, purché strumentale per l'esercizio di quell'impresa o per lo svolgimento di quell'affare. Nel caso che interessa, è evidente che gli odierni convenuti abbiano effettuato obiettivi conferimenti (in capitale, ed anche in lavoro) al fine di dare seguito all'accordo associativo.
In particolare, è' documentale la costituzione di un fondo per finanziare le opere di miglioramento del locale (c.f.r. doc. 10); è documentale la prestazione di attività, da parte , di professione architetto, nella progettazione delle attività eseguite CP_1
presso il locale e nell'espletamento delle relative pratiche amministrative (c.f.r. ancora doc. 4 e 5); è documentale la pattuizione con la quale proprio gli associati, facendosi carico delle perdite/ dei minori incassi dell'attività, decidono la diminuzione del canone di locazione (c.f.r. ancora doc. 9).
pagina 4 di 6 Dunque, la causa del rapporto, intesa come la ragione economico-sociale che induce le parti a vincolarsi negozialmente, è assolutamente presente e pienamente integrata dai comportamenti innanzi descritti, peraltro non contestati dagli attori.
Non solo. Sono compatibili con il contratto di associazione in partecipazione le clausole che, nell'ambito dei criteri di ripartizione degli utili, prevedono il pagamento all'associato o all'associante di speciali indennizzi o corrispettivi per speciali apporti di energie lavorative o di beni strumentali. Nel caso di specie, ancora, la sussistenza di un contratto di locazione non incide minimamente sulla natura del rapporto associativo.
Anzi: gli associati oggi convenuti concedono in locazione l'immobile di proprietà, ma detto autonomo patto negoziale non è indenne rispetto alle sorti dell'attività imprenditoriale gestita in associazione. E valga il vero. E' documentale, anche qui, la diminuzione del canone, operata mediante accordo contrattuale tra le parti (c.f.r. ancora doc. 9), mediante il quale viene finanziariamente re-distribuito l'esito non positivo della prima stagione lavorativa dell'attività.
Pertanto, l'asserita nullità del contratto per mancanza della causa, si manifesta quale eccezione senza fondamento, né fattuale, né giuridico, e pertanto deve essere rigettata.
Dall'istruttoria espletata, confermata dalla produzione documentale, appaiono evidenti le considerazioni che seguono: a) il rapporto contrattuale di c.d. associazione in partecipazione è valido ed efficace, avendo gli odierni convenuti mantenuto un comportamento assolutamente rispondente ai diritti ed ai doveri dallo stesso rapporto derivanti;
b) il rapporto contrattuale di locazione, parimenti, emerge nella sua autonomia ma funzionalmente collegato all'altro negozio, c) gli odierni comparenti possono ed hanno dimostrato di avere immesso delle somme.
Pertanto, la domanda attrice non può trovare accoglimento e deve essere rigettata, in quanto non provata.
Le spese di lite seguono la soccombenza. In merito alla liquidazione delle spese processuali, essendo le prestazioni professionali dei difensori delle parti in causa esauritesi dopo l'entrata in vigore del D.M. 10.3.2014, n. 55 e dovendosi considerare il pagina 5 di 6 compenso unitario e non frazionabile secondo i diversi periodi (cfr. Cass., Sez. Un., sent.
n. 17405/2012), le stesse vanno liquidate secondo i criteri e le tariffe, di cui al predetto decreto, aggiornato sulla base del D.M. n. 147/2022 in riferimento allo scaglione relativo all'effettivo valore della causa. Pertanto, utilizzando i parametri di cui al D.M. n.
147/2022 per la fascia di valore ed applicando i compensi minimi vista la non complessità delle questioni trattate, devono condannarsi gli attori alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti in solido tra loro che si liquidano in complessivi €
3.809,00 per compensi oltre spese generali, spese esenti, IVA e CPA e tutti gli ulteriori oneri di legge.
PQM
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-rigetta l'eccezione di inesistenza della procura alle lite;
-rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito, in favore del
Tribunale delle imprese di Roma;
-rigetta la domanda attrice;
- condanna gli attori alla refusione delle spese di lite in favore dei convenuti che si liquidano in solido tra loro in complessivi € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali, spese esenti, I.V.A. e C.P.A e tutti gli ulteriori oneri di legge.
Velletri, 09/01/2025 Il Giudice
Dr.ssa Paola Pasqualucci
pagina 6 di 6