Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 21/01/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 3223/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Carlo Azzolini Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 3223/2024 V.G. promosso da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
rappresentati, difesi e domiciliati come da mandato in atti e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia,
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter e 473-bis. 51 c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 19/12/2024 si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate il 04/10/2024 in sostituzione dell'udienza del 19/12/2024 che di seguito si riproducono:
2 S. A ufficio 1 anno 2016;
Per_ 2) La casa coniugale, in proprietà dei figli minori e e gravata da mutuo per i prossimi sette anni circa, verrà Per_1
assegnata alla moglie affinchè vi abiti coi figli fino alla loro indipendenza economica. Il mutuo e tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione verranno sostenute dai coniugi in ragione del 50% ciascuno;
Per_ 3) I figli minori e vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e Per_1
residenza presso la madre, con facoltà di visita per il padre, con preavviso di almeno 24 ore e previo accordo colla madre, compatibilmente colle esigenze scolastiche dei minori e lavorative dei genitori.
In ogni caso il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli a titolo esemplificativo, indicativamente e compatibilmente coi Pt_1
suoi turni di lavoro, con le seguenti modalità e tempistiche:
- un week-end ogni due, dal sabato fino alla domenica sera alle 21 con pernotto ed un pomeriggio a settimana;
- 3 giorni anche in via non consecutiva a Natale, 2 giorni a Pasqua e due settimane anche in via non consecutiva durante le vacanze estive (da comunicare esattamente alla madre entro il 30 giugno di ciascun anno);
- i giorni di Natale, S. Stefano, 31 dicembre, Pasqua e TT verranno trascorsi dai minori ad anni alterni con ciascun genitore: se i minori trascorreranno il Natale col papà, S. Stefano lo trascorreranno con la mamma ed altrettanto sarà per
Pasqua e TT un giorno per ciascuno, invertendo i giorni l'anno successivo.
Si dà atto che il sig. è turnista, per cui comunicherà ad inizio mese i suoi turni ed orari alla signora Pt_1 Pt_2
concordando con lei le modalità concrete del diritto di visita del mese, impegnandosi a tenere i figli nei giorni di riposo.
I genitori si obbligano reciprocamente a sottoporsi entrambi, su richiesta anche di uno solo, ad esami e visite per accertare l'idoneità psico-fisica ad accudire i minori, in un'ottica di assoluta trasparenza e collaborazione;
4) Il sig. verserà, tramite bonifico bancario su c/c intestato alla madre, avente IBAN: Pt_1
[...] tratto su BPM filiale di Chioggia Campo Marconi, entro il quinto giorno di ogni mese, per il mantenimento dei figli, la somma di 300,00# (trecento/00 euro) euro mensili, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT FOI, insieme alla somma dovuta a titolo di refusione delle spese straordinarie del mese precedente. Il padre, infatti, contribuirà nella misura del 50% alle spese mediche, scolastiche, ludico-sportive da sostenersi come da seguente schema (che riproduce il Protocollo in materia del Tribunale di Venezia):
Spese per la salute: a) Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche, tickets sanitari;
b) Spese mediche che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche in regime privatistico, cure termali e fisioterapiche.
Spese per l'istruzione: a) Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento;
b)
Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero extrascolastici e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria;
c) Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
Altre spese: Spese che richiedono il preventivo accordo: attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, corsi di lingua straniera, viaggi e vacanze.
Le spese verranno rifuse il mese successivo alla loro effettuazione e previa presentazione di giustificativo di spesa, entro cinque giorni dalla richiesta da effettuarsi anche tramite messaggio o whatsapp, salva la successiva consegna della documentazione cartacea ad avvenuto pagamento.
In relazione alle predette spese straordinarie, qualora rientrino tra quelle da concordare preventivamente, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, anche a mezzo sms o whatsapp, dovrà manifestare un motivato dissenso,
sempre per iscritto, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. I genitori concordano che assegni familiari se dovuti (cd. assegno unico) e/o agevolazioni e/o sussidi relativamente alle spese mediche e/o scolastiche dei minori spetteranno in via esclusiva alla madre: il sig. si obbliga Pt_1
a sottoscrivere eventuale dichiarazione di rinuncia in tal senso. Si precisa che nella quantificazione dell'assegno è stata considerato anche che l'assegno unico sarà percepito al 100% dalla signora;
5) Nulla reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento, essendo i coniugi entrambi economicamente autosufficienti;
6) Disporre la trasmissione della sentenza all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Lova di Campagna Lupia (VE), competente per le annotazioni ex artt. 3 e 10 L. 898/1970.”
Per il PM intervenuto: “Voglia il Tribunale accogliere il ricorso” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver in data 11/09/2016 contratto matrimonio in Campagna Lupia era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note di trattazione scritta depositate il 04/10/2024 in sostituzione dell'udienza del 19/12/2024 fissata per la comparizione avanti al Giudice delegato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi ed
Per_ è altresì rispondente all'interesse dei figli minori e non potrà che andare accolta con le Per_1
conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 11/09/2016 tra Parte_1
e , matrimonio iscritto nel registro degli atti di matrimonio del
[...] Parte_2
Comune di Campagna Lupia, al n. 4, parte II, serie A, dell'anno 2016; - ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da intendersi qui integralmente riprodotte;
- compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 14/01/2025
Il Presidente estensore
Dott. Alessandro Cabianca