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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/06/2025, n. 3121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3121 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - VIII sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Alessandro Cocchiara Presidente dott. Antonio Quaranta Consigliere dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4605/2023 R.G ad oggetto: appello in riassunzione ex art. 392 cpc a seguito della cassazione della sentenza n. 2113/2018, vertente
T R A cod. fisc. , rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso in virtù di mandato in calce all'appello, dagli Avv.ti Renato D'Isa (cod. fisc.
) con studio in Sorrento - 80067 - alla Via Padre Reginaldo C.F._2
Giuliani 24 ed Alfonso Pepe (cod. fisc. ) con studio in Arzano CodiceFiscale_3
(NA) alla via Luigi Rocco n. 184 presso il quale elettivamente domicilia, - fax
081.7311553 p.e.c. Appellante Email_1
CONTRO ditta , P.I. dom.to ai fini processuali presso Controparte_1 P.IVA_1
l'avv.to Vincenzo Pecorella, cod. fisc. , in Napoli alla Via CodiceFiscale_4
Depretis, n. 62 - pec: Email_2
Appellata
OGGETTO: appello in riassunzione a seguito della Cassazione della sentenza n
2113/2018 resa dalla Corte di Appello di Napoli il 10.05.2018 a definizione del procedimento nrg 4649/2013 di impugnazione della sentenza n. 9397/2013 resa dal Tribunale di Napoli.
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
1) rigettare l'atto di appello così come proposto dalla ditta per i motivi Controparte_1
1 tutti che leggansi sia in comparsa di costituzione e di risposta di cui al giudizio di appello
(R.G. n. 4649/2013) e sia nei motivi di cui al ricorso per Cassazione nonché nelle motivazioni di cui alla sentenza della Suprema Corte di Cassazione e, previa riforma della sentenza n. 2113/2018 emessa dalla Corte di Appello di Napoli il 09.05.2018, depositata il
10 maggio 2018, notificata telematicamente il 18 maggio 2018 ai fini dell'impugnazione, ritenere la sentenza impugnata errata anche in forza di quanto già ampiamente argomentato nel ricorso in Cassazione, con i motivi 1) e 2) da ritenersi qui integralmente riportati unitamente alle precisazioni di cui alla memoria ex art. 380 bis, 1, c.p.c.
2) Condannare il sig. al pagamento delle spese, diritti et onorari di lite Controparte_1 del doppio grado di giudizio nonché del giudizio di legittimità con attribuzione a favore del procuratore antistatario.
- Per l'appellata ditta : Controparte_1
“l'accogliere l'appello proposto dalla ditta con riferimento al motivo 1) e 3) CP_1 dell'atto di appello che qui sono oggetto di rinvio, ed in riforma della sentenza n. 9397/13:
1) condannare il signor al pagamento in favore della ditta Parte_1 [...] dell'importo di €. 10.778,16 di cui €. 5.515,21 per Iva, oltre agli interessi;
CP_1
2) rideterminare la condanna all'importo risarcitorio liquidata in favore di
[...] in complessivi €. 400,00, oltre interessi dalla pronuncia. Parte_1
Con condanna al pagamento delle spese e competenze delle due fasi processuali di merito nonché di questo giudizio di rinvio, oltre rimborso ed accessori, con attribuzione all'Avv.
Vincenzo Pecorella.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
PRIMO GRADO
Con atto ritualmente notificato la ditta adiva il Tribunale di Controparte_1
Napoli per ivi sentire condannare - previa dichiarazione ed Parte_1
accertamento della avvenuta risoluzione contrattuale tra le parti alla data 20.3.2009
- al pagamento dell'importo di € 40.394.00 per le lavorazioni eseguite, detratti gli acconti ricevuti.
A sostegno della domanda esponeva che:
- in data 29.11.2007 aveva concordato con il signor Parte_1
2 l'esecuzione di lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in Napoli alla Via
Amedeo di Savoia n. 214 per complessivi € 36.000,00 oltre I.V.A.
- Nel corso dei lavori, il signor aveva corrisposto alla comparente alcuni Parte_1 acconti per complessivi € 21.000,00.
- Durante l'esecuzione dei lavori, il committente e la moglie avevano commissionato a diversi lavori extra richiedendo attività che non erano CP_1
previste nel contratto dichiarando che avrebbero poi regolarmente pagato.
- Poiché le opere realizzate e gli extra commissionati cominciavano ad essere molto rilevanti nell'economia dell'accordo, (circa il 30% delle opere eseguite), il ne chiedeva una loro regolarizzazione, dapprima differita e CP_1
successivamente rifiutata, unitamente al versamento di ulteriori acconti.
- Con raccomandata del 7.3.2008, l'attrice formalizzava le proprie richieste, ed in virtù della fattura n. 2 del 6.3.2008 chiedeva l'immediato pagamento, al netto dell'acconto ricevuto, di € 28.673,22, sollevando l'eccezione di inadempimento
(1460 c.c.) e contestualmente, sospendendo l'esecuzione dei lavori.
- Il 11.3.2008 il signor domandava il completamento dei lavori, Parte_1 avvertendo che, in mancanza, decorso il termine di 5 giorni, egli si sarebbe sentito libero di rivolgersi ad, altra ditta.
- Tale comunicazione veniva prontamente contestata e riscontrata il 13.3.2008 ma in data 20.3.2008, il TA comunicava di ritenere risolto il contratto per responsabilità dell'impresa, anticipando una successiva richiesta di danni.
- Il 18.4.2008 - ad istanza del signor - il Tribunale di Napoli Parte_1 nominava ex art. 696 c.p.c. l'Arch. onde procedere alla verifica Controparte_2
ed alla descrizione dello stato dei luoghi, valutando le opere eseguite, le cause ed i danni eventuali.
- La relazione peritale, eseguita in contraddittorio tra le parti (cfr. verbali allegati all'ATP), veniva depositata in data 28.6.2008 (R.G. 15843/08) e, sostanzialmente, confermava l'esistenza di un credito certo già maturato della ditta CP_1
Si costituiva il signor il quale chiedeva il rigetto della Parte_1
domanda formulando domanda riconvenzionale “sia per la cattiva esecuzione delle opere
3 eseguite con riferimento agli obblighi assunti con il contratto menzionato nell'atto di citazione nonché in conseguenza della dichiarazione a pronunciarsi da parte dell'adito
Tribunale in ordine all'inadempimento attoreo sull'esecuzione del contratto [..] stante
l'intervenuto ingiustificato abbandono dei lavori in corso di esecuzione a quantificarsi a mezzo di CTU […]”.
Espletata l'istruttoria, escussi i testi e depositata l'ATP nonché successiva CTU eseguita dalla medesima Arch. le parti precisavano le loro Controparte_2 conclusioni all'esito delle quali il Tribunale di Napoli con la sentenza nr.
9397/2013 resa il 23.07.2013 così provvedeva:
- Dichiara la risoluzione del contratto intercorso tra le parti e condanna il sig. Parte_1 al pagamento in favore della ditta della somma di € 4.122,95
[...] Controparte_1 più iva oltre interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo;
- Condanna altresì la al pagamento in favore del sig. Controparte_3 Parte_1 della somma di € 5.520,36 oltre interessi legali dalla presente pronuncia sino al
[...] soddisfo;
- Pone definitivamente le spese di CTU liquidate con decreto dell'8.7.2010 a carico di entrambe le parti, ciascuna per la metà; - Compensa tra le parti le spese di lite”.
GIUDIZIO DI APPELLO
Con atto ritualmente notificato il 04.03.2009 ed iscritto a ruolo sub n.r.g. 4649/2013 la ditta proponeva gravame avverso la prefata sentenza, per i seguenti CP_1
motivi:
- Con il primo motivo, la ditta censurava la sentenza nella parte in cui ha condannato il al pagamento in favore della ditta della somma di Parte_1 Controparte_1
€ 4.122,95 più IVA, oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo, sia sotto il profilo del quantum sia in relazione alla omessa indicazione dell'importo sul quale calcolare l'IVA, sia in relazione al maturarsi degli interessi che dal tenore della sentenza decorrono erroneamente dalla data della pronuncia e non dal maturarsi del credito.
Secondo l'appellante il Giudice di prime cure era discostato immotivatamente dalle risultanze della CTU dalla quale risultava che, alla data della sospensione dei lavori, la ditta li aveva eseguito in gran parte (pagg. 4 e 5 relazione CP_1
4 CTU) unitamente ad altre opere aggiuntive che il CTU ha dichiarato come pacifiche, “sia per la loro obiettiva esistenza, sia perché riconosciute perfino dalla relazione peritale del CTU di parte convenuta, ing. . (pag. 3 relazione CTU). Per_1
In un solo caso, il CTU ha rilevato un lavoro non a regola d'arte (quantificandolo in una misura pari ad €.400,00); ha escluso che il completamento delle opere da parte di una successiva impresa del avrebbe mai potuto comportare un Parte_1
aggravio dei costi per il committente (pag. 4 relazione integrativa CTU). In conclusione, il CTU che è lo stesso che aveva eseguito e stilato l'A.T.P. che aveva preceduto il giudizio aveva quantificato in € 26.262,95 oltre l'IVA il valore complessivo dei lavori certamente eseguiti dalla società attrice al momento della risoluzione del contratto. Al contrario il Giudice di prime cure non aveva considerato che l'importo indicato dal CTU era al netto delle decurtazioni operate dall'ausiliario per le opere non completate (pag. 10 relazione ctu) per un totale complessivo, quindi, di € 31.778,16 (26.262,95+5.515,21 per IVA).
Da tale somma, andavano sottratti gli acconti per un totale di € 21.000,00, dovendosi riconoscere alla ditta il pagamento di € 10.778,16 (31.778,16- CP_1
21.000,00).
- Col secondo motivo l'appellante censurava l'erroneità della sentenza laddove ha riconosciuto gli interessi sulla somma dovuta con decorrenza dalla pronuncia al soddisfo atteso che gli interessi decorrono dalla costituzione in mora del 7.3.2008, o al più dalla risoluzione contrattuale (20.3.2008).
- Con il terzo motivo censurava la sentenza laddove la ditta è stata CP_1 condannata al pagamento in favore del signor della somma € 5.520,36 Parte_1 oltre interessi dalla pronuncia, poiché il CTU, anche nella nota integrativa CONFERMA che l'unico danno accertato è di € 400,00 per il ripristino della soglia e delle ornie del balcone in camera da pranzo, ovvero di ulteriori € 470,00 se il avesse Parte_1
dimostrato di aver dovuto acquistare un nuovo infisso -circostanza, quest'ultima, non provata dal Parte_1
Si costituiva il con deposito telematico del 26.02.2014, Parte_1
5 eccependo:
- Inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc, per mancata indicazione delle parti del provvedimento da riformare, per mancata indicazione della violazione di legge ai fini della decisione impugnata;
- Erronea quantificazione della somma richiesta dall'appellante: l'appellato stimava corretta la quantificazione operata dal Giudice di prime cure, in quanto basata sulle risultanze istruttorie contenute nella CTU, anche in relazione alla somma decisa in favore del TA a titolo di inadempimento del contratto.
- Esatta decorrenza degli interessi: l'appellato sottolineava che la richiesta dell'appellante di riformare la sentenza facendo decorrere gli interessi dalla messa in mora è abnorme, in quanto al tempo del sollecito la somma richiesta non ha le caratteristiche della certezza, della liquidità e della esigibilità e che, pertanto, appare equo far decorrere gli interessi dalla sentenza dichiarativa della risoluzione del contratto.
Depositate le note scritte dalle parti costituite, e, in corso di giudizio di appello, il procuratore dell'appellato depositava visura camerale dalla quale Parte_1 risultava la cancellazione della e, pertanto, chiedeva dichiararsi CP_3
l'interruzione del processo. La causa veniva rimessa in decisione con i termini di cui al 190 cpc. Le parti depositavano conclusionali e repliche.
Con sentenza nr. 2113/2018 depositata dalla Corte di Appello di Napoli in data 10 maggio 2018, la Corte rigettava l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc.
Nel merito, riteneva fondato il primo motivo di gravame atteso che : “dall'esame della CTU […] si evince che la somma complessiva spettante alla CP_3 ammonta, pertanto, ad euro 26.252,95 oltre Iva da calcolarsi nella misura attualmente vigente del 22% , il tutto per complessivi euro 32.028,59. Poiché risulta essere incontestata la circostanza del versamento, da parte del della somma di euro Parte_1
21.000,00 in acconto, lo stesso, previa riforma della sentenza gravata sul punto, andrà condannato alla diversa somma di euro 11.028,59 oltre interessi”.
6 dichiarava infondato il secondo motivo basato sul ricalcolo degli interessi, atteso che il credito della […] veniva accertato e quantificato in corso di CP_3
causa a mezzo della CTU e pertanto non poteva certamente ritenersi esattamente determinato, ancor prima che liquido ed esigibile, prima del giudizio”.
Riteneva fondato il terzo motivo, in quanto: “esaminando la CTU ed i chiarimenti della stessa, risulta che l'unico danno sofferto dal Parte_1 ammonta ad euro 400,00 per l'esecuzione di alcune opere non eseguite a regola d'arte,
[…] ragion per cui la domanda risarcitoria del dovrà essere riconosciuta nella Parte_1
diversa ed inferiore somma di euro 400,00”.
Infine, in ordine alla richiesta di distribuire diversamente tra le parti le spese di lite e di CTU di entrambi i gradi di giudizio, la Corte in accoglimento della stessa, decideva che: “ben possono essere compensate per 1/3 le spese di lite di primo e di secondo grado, condannando al pagamento dei restanti 2/3 […] anche le Parte_1 spese di CTU vengono distribuite tra le parti nella soprarichiamata misura di 2/3
a carico del e 1/3 a carico della ”. Parte_1 CP_3
GIUDIZIO IN CASSAZIONE
con atto ritualmente notificato il 06.07.2018, proponeva ricorso Parte_1 per Cassazione fondandolo in ragione di due censure e precisamente: col primo motivo: ex art. 360, I comma, n. 3, censurava la sentenza di secondo grado nella parte in cui la stessa accoglie l'appello della ditta erroneamente Controparte_1
(da pag. 5 rigo 9 a rigo 20) dichiara la fondatezza del primo motivo dell'appello, avendo – in violazione del combinato disposto degli artt. 99, 112, 113 e Decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articoli 1, 3, 6, 13, 21, riconosciuto illegittimamente la rivalsa Iva (al 22%) in favore dell'odierno resistente, sull'imponibile di
€. 26.252,95, senza applicare la decurtazione, sul conto capitale, della somma di €.
21.000,00.
Col secondo motivo: censura la violazione di legge per il combinato disposto degli artt.
99,112, 113, 116 e 167, comma 2, 347 c.p.c. e 1453, 1218, 1223 e 2697 c.c., per non aver la
Corte d'Appello riconosciuto, anche con omessa motivazione, il risarcimento del danno
7 derivante dal disposto degli artt.1453, 1218, 1223, 1668 e 2697 c.c. in ordine alle opere non completate, così come indicate nella CTU, per le ulteriori somme di €. 470,00 (detratte sull'importo dovuto per la sostituzione dell'infisso), di €.2.990,30 (opere a farsi per
l'impianto elettrico) ed €. 2.530,00 (per il collaudo e la certificazione delle opere predette).
In subordine, il ricorrente proponeva la medesima censura per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per la nullità della sentenza di secondo grado, per la totale omissione di motivazione.
Con sentenza n. 17876 del 2023 depositata il 22 giugno 2023 la Suprema Corte di cassazione a definizione del procedimento nrg 21286/2018 ed in accoglimento totale di entrambi i motivi del ricorso proposto dal cassava la sentenza Parte_1
impugnata n. 2113/2018 emessa il 10 maggio 2018 dalla Corte di Appello di
Napoli in virtù della seguente motivazione:
- SUL PRIMO MOTIVO: “La Corte d'Appello ha quantificato la somma dovuta dal per i lavori eseguiti dalla ditta in euro 26.252,95 più IVA al 22 per Parte_1 CP_1 cento e ha sottratto da tale somma € 21.000 dati in acconto.
La censura del ricorrente secondo cui l'iva doveva calcolarsi solo sulla somma ancora dovuta per un importo comprensivo dell'IVA pari a euro 11.028,59 è fondata in quanto
l'appaltatore al momento del pagamento dell'acconto doveva rilasciare fattura ex art. 6 e
21, comma 4, d. P.R. n. 633 del 1972.
Dunque, l'appaltatore deve emettere, per l'ammontare del corrispettivo dovutogli, una fattura che costituisce la base imponibile dell'IVA e rappresenta, dal punto di vista civilistico, l'evento generatore anche del credito per la sua rivalsa (credito autonomo rispetto a quello per la prestazione, anche se ad esso soggettivamente e funzionalmente connesso):
La Corte ha avuto modo di chiarire anche che: In tema di contratto di appalto, ove siano stati corrisposti "medio tempore" acconti in ordine ai quali sia stata emessa fattura, con il versamento dell'i.v.a. dovuta in proporzione al relativo imponibile, al momento del saldo, l'imposta deve essere calcolata non sull'intero ammontare del prezzo, ma solo sul saldo residuo e, peraltro, condizionatamente al rilascio della fattura (Sez. 2, Sentenza n.
20117 del 02/09/2013, Rv. 627466 - 01).
8 Come si è detto, invece, in caso di mancata fatturazione dell'acconto, trova applicazione il seguente principio di diritto: In tema di IVA, il prestatore di servizi può emettere la relativa fattura all'atto della ricezione del pagamento o al momento della prestazione del servizio stesso, che costituisce, dal punto di vista civilistico, l'evento generatore del credito di rivalsa IVA, autonomo rispetto alla prestazione, ma ad esso soggettivamente e funzionalmente connesso. Tuttavia, il prestatore di servizi non può rivalersi dell'imposta nei confronti del committente senza aver emesso la fattura (Sez. 2, Ordinanza n. 20715 del
2019, Sez. 2, Sentenza n. 17876 del 23/07/2013, Rv. 627343 - 01).
In ossequio a quanto sopra precisato, va condannato a pagare Parte_1 in favore della ditta la somma di € 4.122,95 oltre all'iva dovuta Controparte_1
ed applicata secondo fattura del pari al 20%.
Invero, solo sull'importo dovuto a titolo di corrispettivo spettano gli interessi legali dalla pronuncia di primo grado al soddisfo, considerato che, soltanto con a seguito della stessa il credito vantato dall'appaltatore è divenuto liquido ed esigibile, prima della sentenza, incerto sia tenuto conto delle opere eseguite ed accertate a mezzo di CTU che degli acconti versati dal (anch'essi Parte_1
accertati dall'ausiliario e comunque non contestati).
- SUL SECONDO MOTIVO la Suprema Corte, ha argomentato: “Il secondo motivo di ricorso è fondato in relazione alla censura di violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4,
c.p.c. La Corte d'Appello, infatti, senza alcuna motivazione ha accolto il terzo motivo di appello della ditta sulla base di un non meglio precisato CP_1
“evidente travisamento della CTU”. La motivazione dell'accoglimento del motivo di appello si esaurisce in tale assunto senza ulteriori spiegazioni. Risulta evidente l'assoluta carenza del percorso argomentativo svolto dalla Corte d'Appello che non rende percepibili quali siano le ragioni della decisione, in quanto le argomentazioni offerte sono obiettivamente inidonee a far comprendere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento e, pertanto, non consentono alcun controllo sull'esattezza, logicità e congruenza del ragionamento inferenziale del giudice (in tal senso tra molte: Cass. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007; n. 161, n. 871 e n. 20112 del
2009; n. 4488 del 2014; sezioni unite n. 8053 e n. 19881 del 2014). La motivazione della
9 Corte d'Appello è, dunque, meramente apparente. In conclusione, deve affermarsi che la sentenza impugnata in relazione all'accoglimento del terzo motivo di appello della ditta
è nulla per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per motivazione CP_1 meramente apparente”.
APPELLO IN RIASSUNZIONE
Con appello in riassunzione iscritto a ruolo il 22 ottobre 2023 sub nrg 4605/2023, il rassegnava le conclusioni come sopra riportate, sulla scorta della Parte_1
pronuncia resa dalla Suprema Corte.
In data 28 Marzo 2024 si costituiva la , eccependo la sussistenza di CP_3 due refusi nella sentenza della Corte di cassazione, laddove faceva riferimento alla costituzione della ditta circostanza mai avvenuta in quanto le Ditta non CP_1
si costituiva nel procedimento di legittimità e formulava la seguente richiesta: “La
Corte di Appello dovrà accogliere l'appello introdotto dal comparente Controparte_1 seppur con diversa e più precisa motivazione, correggendo solo l'aliquota per l'Iva dovuta e che la Corte di appello aveva erroneamente indicato nel 22%, viceversa che nel 20% come richiesto fin dall'inizio dall'impresa e fatturata regolarmente (fattura n. 2 del CP_1
6.3.2008 per €. 49.673,33 (comprensiva di IVA al 20% per €. 8.278,87).”.
Stante la correttezza della fattura emessa e depositata agli atti la insisteva per CP_3
l'accoglimento dell'appello proposto dal nel giudizio 4649/13, ferma CP_1
restando la riforma della sentenza del Tribunale n. 9397/13 con conseguente condanna del al pagamento della somma di € 10.503,54 oltre Parte_1 interessi dalla pronuncia di I grado.
Sul secondo motivo di ricorso in Cassazione, la premettendo che CP_3 la Suprema Corte ha dichiarato la sentenza nulla per violazione dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. (per motivazione meramente apparente), chiedeva al Giudice di rinvio di valutare liberamente i fatti già accertati e di indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto delle preclusioni e decadenze già verificatesi (Cass.
33346/23). Insisteva pertanto nello specificare che mancava qualsiasi prova in
10 ordine al danno patito dal e che, pertanto, la somma da riconoscersi al Parte_1
medesimo doveva essere pari ad euro 400,00 unicamente in relazione al danno certo quantificato in CTU.
Le parti depositavano note scritte, conclusionali e repliche.
Con ordinanza del 3 gennaio 2025 il procedimento veniva riservato in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio trae origine dal rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza n. 17876 del 2023 depositata il 22 giugno 2023 con la quale cassava la sentenza impugnata n. 2113/2018 emessa il 10 maggio 2018 dalla Corte di Appello di Napoli.
Ciò posto, nel giudizio di rinvio ex art 392 cpc le parti assumano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento che si è concluso con la sentenza cassata attesa la cristallizzazione del thema decidendum, ferme tutte le preclusioni verificatesi a carico di ciascuna delle parti.
Ne segue che il giudizio di rinvio è un "processo chiuso", destinato esclusivamente alla nuova statuizione del giudice, chiamato ad applicare il principio di diritto enunciato dalla suprema Corte, in ossequio all'art. 384, comma 2, c.p.c., e al principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui
“il giudice del rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione”
(Cass. Sez. U, 16.06.2006, n. 13916; Cass. civ., Sez. III, 27.06.2018, n. 16939) nonché a pronunciarsi su tutti i motivi di appello come formulati se non espressamente rinunciati.
Orbene, in applicazione della pronuncia della Suprema Corte, ferma la declaratoria di risoluzione del contratto di appalto stipulato tra le parti avente ad oggetto l'immobile di proprietà di sito in Napoli via Amedeo Parte_1 di Savoia n. 214 la Corte, in ragione delle difese delle parti svolte sia nel giudizio di appello che in quello di cassazione nonché di riassunzione, considerata la documentazione prodotta dalla in primo grado, come verificata CP_3 dalla CTU e successivi chiarimenti resi con la relazione integrativa del 9.11.2010 dalla quale emerge che alla data della sospensione dei lavori, la ditta CP_1
11 aveva eseguito gran parte dei lavori (pagg. 4 e 5 relazione CTU), oltre che a diverse opere aggiuntive (che il CTU ha dichiarato come pacifiche, “sia per la loro obbiettiva esistenza, sia perché riconosciute perfino dalla relazione peritale del CTU di parte convenuta, ing. (pag. 3 relazione CTU); Per_1
rilevato che tali opere sono state quantificate in € 26.262,95 oltre l'IVA da calcolarsi sull'imponibile tenuto conto che l'importo indicato dal CTU nella relazione peritale era stato quantificato al netto delle decurtazioni operate dallo stesso CTU per le opere non completate (pag. 10 relazione CTU), per un totale complessivo di di € 31.778,16 (26.262,95+5.515,21 per IVA).
Da tale somma complessiva, andavano sottratti gli acconti corrisposti dal convenuto e non contestati per un totale di € 21.000,00.
Orbene, secondo quanto risulta dalla CTU al momento dell'interruzione dei lavori
l'impresa " aveva eseguito opere per uno stato di avanzamento dei Controparte_1 lavori da contratto di cui al preventivo 18/2007 pari a € 20.342,28. In tale valutazione si è tenuto conto delle opportune decurtazioni per opere non completate.
A tale importo vanno detratti € 1.088,00 addebitabili per il mancato calo in basso e smaltimento presso discarica autorizzata dei materiali di risulta rinvenuti in cantiere dopo
l'interruzione dei lavori
Pertanto, lo stato di avanzamento dei lavori da contratto è pari a € 20.342,28 -€ 1.088,00 =
€ 19.524,28
Lo stato di avanzamento relativo alle lavorazioni integrative aggiunte in corso d'opera di cui ai preventivi/consuntivi 01/2008, 02/2008 e 03/2008 è pari a € 6.179,01 .
Si è valutato che l'impresa ha eseguito ulteriori opere non preventivate per le quali sono stati definiti i prezzi in base al prezzario dei lavori pubblici della Campania ed in base a prezzi di mercato per un importo pari a € 559,66
Per un totale complessivo di lavori eseguiti pari a (€ 19.524,28 + € 6.179.01 + €
559,66 = ) € 26.262,95.
Invero, trova applicazione del principio di diritto secondo cui “in tema di contratto di appalto, ove siano stati corrisposti "medio tempore" acconti in ordine ai quali sia stata emessa fattura, con il versamento dell'i.v.a. dovuta in proporzione
12 al relativo imponibile, al momento del saldo l'imposta deve essere calcolata non sull'intero ammontare del prezzo, ma solo sul saldo residuo condizionatamente al rilascio della fattura (Sez. 2, Sentenza n. 20117 del 02/09/2013, Rv. 627466 - 01).
Ne segue che, in accoglimento del primo motivo di gravame va Parte_1
condannato a versare in favore di quale titolare dell'omonima Controparte_1
ditta la somma di € 26.262,95. - € 21000= € 5262, 95 oltre iva al 20% giusta fattura n. 2 del 6.3.2008.
In rigetto del secondo motivo di appello (relativo al dies a quo della decorrenza degli interessi legali su un credito divenuto certo, liquido ed esigibile soltanto all'esito della pronuncia del Tribunale) su detta somma decorrono gli interessi dalla pronuncia di primo grado (23/07/13) al soddisfo (in ossequio alla statuizione sul punto della Corte di Appello che ha rigettato la censura finalizzata a far decorrere i suddetti accessori dalla lettera di costituzione in mora attesa la controversia pendente tra le parti su cui si è formato giudicato avverso la quale non è stato introdotto ricorso per Cassazione).
In accoglimento del terzo motivo di appello
Premesso che la Suprema Corte ha dichiarato la sentenza nulla per violazione dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. (per motivazione meramente apparente), sicché il giudice del rinvio, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi (Cass. 33346/23) e rivalutando l'impugnazione proposta dalla ditta in relazione alla CP_1 sentenza del giudice di primo grado (sent. 9397/13), con riferimento al terzo motivo di appello (con il quale il aveva censurato la sentenza di primo grado nella CP_1
parte in cui il Giudice condannava la ditta a pagare in favore del la somma di € Parte_1
5.520,36, oltre interessi e titolo di risarcimento danni richiesto dal in Parte_1 riconvenzionale anche “per la cattiva esecuzione delle opere eseguite nonché in conseguenza della dichiarazione a pronunciarsi per l'inadempimento della Parte_2
[.. per l'ingiustificato abbandono dei lavori a quantificarsi a mezzo di CTU”.).
Orbene, il Tribunale in prime cure ha aderito pienamente alle conclusioni del CTU
Arch. (nominato anche in sede di ATP) tralasciando tuttavia che CP_2
l'ausiliario aveva rilevato un unico lavoro eseguito non a regola d'arte.
Ed infatti, il CTU ha verificato che “Al momento dell'interruzione dei lavori l'impresa aveva eseguito opere per uno stato di avanzamento dei lavori da Controparte_1 contratto di cui al preventivo 18/2007 pari a € 20.342,28. In tale valutazione si è tenuto conto delle opportune decurtazioni per opere non completate”(..). “sulla base delle verifiche effettuate sulle lavorazioni eseguite dall'impresa, tenuto conto del progetto concordato delle opere a farsi, così come si evince dal preventivo/contratto sottoscritto dalle parti, si ritiene che soltanto in un caso è possibile accertare il mancato rispetto della regola dell'arte nell'esecuzione dei lavori e ciò relativamente alla posa in opera della soglia e delle ornie del balcone della camera da pranzo. Si ravvisa in ciò un danno per il committente che stante la necessità del ripristino si valuta pari a € 400. A tale importo andrebbe sommato il costo per la sostituzione dell'infisso corrispondente pari a € 470,00 qualora fosse stato già ordinato dai committenti per un totale di € 870,00 da detrarre all'importo spettante all'impresa per
i necessari lavori di ripristino.”
In merito a tale infisso, lo stesso CTU, precisa che non risultava in alcun modo provato il danno di € 480,00 per la sostituzione dell'infisso che, anzi, andava escluso, sia leggendo le dichiarazioni della moglie del in sede di A.T.P (pag. 4 relazione A.T.P.), sia Parte_1 perché a distanza di circa due anni dall'A.T.P: (9.5.2008) all'accesso per la CTU
(12.4.2010) della sostituzione dell'infisso non vi era alcuna traccia.
In ogni caso, di una tale sostituzione non vi era alcuna prova, né era stata prodotta dal sul quale gravava l'onere di dimostrare il relativo esborso. Parte_1
Quanto poi ai danni lamentati dal in seguito “all'abbandono” del Parte_1
cantiere da parte della ditta il CTU ha precisato: “che la risoluzione CP_1
anticipata del contratto di appalto tra il committente e l'impresa Parte_1 CP_1
NON implica…un aggravio dei costi che si rendevano necessari per il completamento delle opere in progetto.” (pag. 8 e 9 relazione integrativa alla CTU). (…) “non c'è aggravio di costi se un'impresa esegue, ad esempio, i lavori di demolizione e costruzioni di nuovi tramessi ed altra impresa interviene in un tempo successivo per eseguire le opere di
14 finitura” (…) “Nel caso specifico l'impresa aveva eseguito nell'appartamento dei CP_1 signori oltre le demolizioni la parte più rilevante delle opere murarie interne e Parte_1 degli impianti. Dopo aver elencato le lavorazioni che il avrebbe dovuto Parte_1
far eseguire da altra impresa, il CTU conclude “si ritiene che affidare l'esecuzione delle restanti lavorazioni ad altra impresa NON comporti un oggettivo aggravio di costi rispetto
a quanto era stato previsto in fase di accordo contrattuale”.
(…) L'unico onere aggiuntivo in capo al era dato dal dovere far eseguire il Parte_1
completamento dell'impianto elettrico, ma che tale onere era stato già preso in considerazione nella relazione di ATP, nonché nella CTU del giudizio ordinario dove l'impianto elettrico era stato considerato eseguito solo al 50% ed era stata già applicata una decurtazione sul prezzo pattuito di € 2.990,36.
Il CTU, a conclusione dei chiarimenti resi, ha ribadito che avendo valutato attentamente le opere già eseguite ed avendo apportato le dovute detrazioni rispetto ai prezzi a corpo applicati dall'impresa, per le opere non eseguite o da completare, si ritiene che l'esecuzione in economia delle lavorazioni sopra descritte NON possa comportare un aggravio dei costi già preventivati e che il signor avrebbe dovuto corrispondere Parte_1
ad altra impresa. (cfr. integrazione CTU pag. 4).
Con la conseguenza che esaminando la CTU ed i chiarimenti alla stessa, l'unico danno accertato come sofferto dal ammonta a € 400,00. Parte_1
L'appello proposto sul punto dal resta, fondato con necessità di CP_1 rideterminare l'importo che la ditta dovrà corrispondere a CP_1 Parte_1
in accoglimento della domanda riconvenzionale.
[...]
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della soccombenza reciproca considerati i vari gradi di giudizio compreso il giudizio in cassazione ove il D'DR non si è costituito, previa compensazione tra le parti in ragione di 1/3:
1) le pone per 2/3 a carico di che liquida: Parte_1
per il primo grado in ragione di € 176,00 a titolo di spese vive nonché € 3.892,00 per compensi professionali, oltre iva e cpa come per legge;
le spese di ATP e CTU sono poste in ragione di 2/3 a carico di Controparte_4
e di 1/3 a carico della . Controparte_3
15 per l'appello in € 256,00 per spese vive nonché € 2.644,00 per compensi professionali, oltre iva e cpa come per legge;
per il giudizio in riassunzione per l'appello in € 256,00 per spese vive nonché € €
2.644,00 per compensi professionali, oltre iva e cpa come per legge;
2) le pone a carico di in ragione 1/3 per il ricorso per Controparte_1
cassazione che liquida in favore di in € 166,70 per spese vive Parte_1
nonché in € 1.027,33 per compensi professionali, oltre iva e cpa come per legge.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 9397/13 del Tribunale di Napoli, pronunciata tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1) In accoglimento del primo e del secondo motivo di gravame, condanna a corrispondere ad l'importo di € Parte_1 Controparte_1
5262, 95 oltre iva al 20% giusta fattura n. 2 del 6.3.2008;
2) in accoglimento del terzo motivo di appello condanna Controparte_1
a risarcire il danno cagionato a nell'esecuzione del Parte_1
contratto di appalto in parola, come accertato in fatto dal CTU ed ivi determinato nel quantum in € 400,00 oltre interessi legali dalla pronuncia di primo grado (23/07/13) al soddisfo.
Inoltre, tenuto conto della soccombenza reciproca delle parti, considerati i vari gradi di giudizio compreso il giudizio in cassazione ove il D'DR non si è costituito, previa compensazione in ragione di 1/3:
3) condanna a rifondere le spese di lite in ragione di 2/3 Parte_1 in favore della controparte che liquida: per il primo grado in € 176,00 a titolo di spese vive nonché € 3.892,00 per compensi professionali, oltre iva e cpa come per legge;
per l'appello in € 256,00 per spese vive nonché € 2.644,00 per compensi professionali, oltre iva e cpa come per legge;
per il giudizio in riassunzione in € 256,00 per spese vive nonché € 2.644,00
16 per compensi professionali, oltre iva e cpa come per legge;
4) condanna a rifondere in favore della controparte in Controparte_1
ragione 1/3 le spese di lite del ricorso per cassazione che liquida in €
166,70 per spese vive nonché in € 1.027,33 per compensi professionali, oltre iva e cpa come per legge;
5) le spese di ATP e CTU di primo grado sono poste in ragione di 2/3 a carico di e di 1/3 a carico della Parte_1 CP_3
[...]
Così deciso nella Camera di Consiglio del 05/06/2025
Il Consigliere estensore IL Presidente dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
Alla stesura del provvedimento ha collaborato il Funzionario UPP Dott.ssa Sara
Galletta.
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