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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/07/2025, n. 3381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3381 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron. ___________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del
Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di Maio, nella causa iscritta al N. 8903 del 2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. PARISI VALENTINA
ricorrente -
CONTRO
CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, resistente contumace –
Avente ad oggetto: Opposizione ATP
A seguito del deposito di note di trattazione scritta, sostitutive dell'udienza del 17.07.2025, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., sulle conclusioni del ricorrente ha depositato SENTENZA avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando
Rigetta il ricorso.
Dichiara l'insussistenza del requisito sanitario e che parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore dell' CP_1
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU già liquidate. CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 11.06.2024, il ricorrente in epigrafe, deduceva di avere proposto ricorso per ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto alla prestazione richiesta (assegno ordinario di invalidità);
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato, dott.
[...]
, concludeva (ritenendolo invalido nella misura del 64 %) e Per_1 quindi non meritevole della prestazione richiesta;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
1 - premesso che veniva fatta esplicita richiesta di nomina di un nuovo CTU, alla luce delle situazioni verificatesi e che in fase di opposizione veniva nominato nuovo CTU il dott. ; Persona_2
La causa all'udienza del 17.07.2025 previo deposito di note di trattazione scritta è stata posta in decisione.
Rilevato che le conclusioni del CTU, Dott. vanno condivise, in Per_2 quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti) e, pertanto il ricorrente
è da considerarsi invalido nella misura del 60 % senza diritto all'assegno ordinario di invalidità;
- rilevato, per ciò che concerne le spese, che la parte soccombente non deve esserne condannata al pagamento, tenuto conto della dichiarazione relativa alla situazione reddituale agli atti.
Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza CP_1 tecnica già liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Decide come in parte dispositiva.
Così deciso in Palermo il 17/07/2025 all'esito del deposito di note di trattazione scritta.
Il GIUDICE ONORARIO
Antonella Di Maio
2
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron. ___________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del
Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di Maio, nella causa iscritta al N. 8903 del 2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. PARISI VALENTINA
ricorrente -
CONTRO
CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, resistente contumace –
Avente ad oggetto: Opposizione ATP
A seguito del deposito di note di trattazione scritta, sostitutive dell'udienza del 17.07.2025, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., sulle conclusioni del ricorrente ha depositato SENTENZA avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando
Rigetta il ricorso.
Dichiara l'insussistenza del requisito sanitario e che parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore dell' CP_1
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU già liquidate. CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 11.06.2024, il ricorrente in epigrafe, deduceva di avere proposto ricorso per ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto alla prestazione richiesta (assegno ordinario di invalidità);
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato, dott.
[...]
, concludeva (ritenendolo invalido nella misura del 64 %) e Per_1 quindi non meritevole della prestazione richiesta;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
1 - premesso che veniva fatta esplicita richiesta di nomina di un nuovo CTU, alla luce delle situazioni verificatesi e che in fase di opposizione veniva nominato nuovo CTU il dott. ; Persona_2
La causa all'udienza del 17.07.2025 previo deposito di note di trattazione scritta è stata posta in decisione.
Rilevato che le conclusioni del CTU, Dott. vanno condivise, in Per_2 quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti) e, pertanto il ricorrente
è da considerarsi invalido nella misura del 60 % senza diritto all'assegno ordinario di invalidità;
- rilevato, per ciò che concerne le spese, che la parte soccombente non deve esserne condannata al pagamento, tenuto conto della dichiarazione relativa alla situazione reddituale agli atti.
Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza CP_1 tecnica già liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Decide come in parte dispositiva.
Così deciso in Palermo il 17/07/2025 all'esito del deposito di note di trattazione scritta.
Il GIUDICE ONORARIO
Antonella Di Maio
2