Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 28/04/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00501/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00709/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 709 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Italia Nostra APS, in persona del Presidente nazionale pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Daniele Rovelli, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
Comune di Genova, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv. Maria Paola Pessagno e Luca Capizzi, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso l’Ufficio Legale dell’Ente in Genova, via Garibaldi, 9;
Città Metropolitana di Genova, in persona del Sindaco Metropolitano pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv. Carlo Scaglia e Lorenza Olmi, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso la sede dell’Ente in Genova, piazzale Mazzini, 2;
Regione Liguria, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, rappresentata e difesa dagli avv. Marina Crovetto e Andrea Bozzini, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
Ministero della cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
ASL 3 - Azienda Sociosanitaria Ligure “Genovese” n. 3, ARPAL - Dipartimento attività produttive e rischio tecnologico, Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale, Conferenza di servizi (CDS 30/2023), non costituite in giudizio;
nei confronti
Tempio Crematorio di Genova S.r.l., in persona dell’Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Santoro, Lorenzo Bolognini e Cristina Belvisi, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
Crezza S.r.l., Tempio Crematorio Lombardo S.r.l., Schena Servizi S.r.l., E-Distribuzione S.p.a., Ireti Gas S.p.a., Iren Acqua S.p.a., Azienda Multiservizi e d’Igiene Urbana Genova - AMIU S.p.a., Azienda Mobilità e Trasporti S.p.a., Open Fiber S.p.a., Fastweb S.p.a., Telecom Italia S.p.a., Wind Tre S.p.a., En3 S.r.l., non costituite in giudizio;
per l’annullamento
della determinazione del Dirigente Direzione Urbanistica del Comune di Genova 29/12/2023, n. 2023-118.0.0.-173, pubblicata all’albo pretorio dell’Ente dall’8/1/2024 al 23/1/2024, avente ad oggetto approvazione degli interventi di costruzione di un tempio crematorio presso il Cimitero Monumentale di Staglieno, in regime di project financing ai sensi dell’art. 183 comma 15 e ss. del D.lgs. n. 50/2016;
nonché per l’annullamento della determinazione dirigenziale del Comune di Genova, Direzione di Area Infrastrutture ed Opere Pubbliche, Progettazione Specialistica 5/3/2024, pubblicata all’albo pretorio dell’Ente dal 5/3/2024 al 20/3/2024, avente ad oggetto approvazione del progetto definitivo per la realizzazione di Tempio Crematorio presso il Cimitero “Monumentale di Staglieno” mediante operazione di finanza di progetto (ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
e per l’annullamento
- dell’atto dirigenziale della Città Metropolitana di Genova del 16/3/2024 recante autorizzazione unica ambientale (AUA), pubblicato dal 18.3.2024 al 2.4.2024;
- della determinazione dirigenziale del Comune di Genova, Direzione di Area Infrastrutture ed Opere Pubbliche, Progettazione Specialistica del 29/3/2024 (progetto esecutivo, a firma del Dirigente responsabile), pubblicata all’albo pretorio comunale dal 29/3/2024 al 13/4/2024;
aventi rispettivamente ad oggetto
- autorizzazione unica ambientale per la realizzazione di Tempio Crematorio presso il Cimitero “Monumentale di Staglieno” mediante operazione di finanza di progetto (ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) a firma del Dirigente responsabile;
- approvazione progetto esecutivo di tale intervento;
e per l’annullamento di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso ed in particolare:
- deliberazione di Giunta comunale n. 64 del 25/03/2021, con la quale l’Amministrazione comunale ha disposto di dichiarare di pubblico interesse la proposta pervenuta dall’ATI Crezza s.r.l. - Tempio Crematorio Lombardo s.r.l. - Schena Servizi s.r.l., ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento di una concessione avente ad oggetto la “costruzione e gestione di un tempio crematorio presso il Cimitero Monumentale di Staglieno” (non conosciuta, citata nella determinazione dirigenziale 29/12/2023);
- deliberazione di Giunta comunale n. 9 del 27/01/2022 (non conosciuta, citata nell’atto protocollo numero 605540 del 21/12/2023 del responsabile unico del procedimento);
- deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 21/04/2022, con la quale l’Amministrazione ha disposto l’inserimento dell’intervento di che trattasi nel programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 (2° adeguamento - M 20810 - “Cimitero di Staglieno, Piazzale Resasco 1: Project Financing per la costruzione e gestione del Tempio Crematorio” (non conosciuta, citata nella nota Direzione Project Management del Comune 21/12/2023);
- delibera di Consiglio comunale n. 71 del 29.11.2022 (non conosciuta, richiamata nella relazione urbanistica 29.12.2023);
dei seguenti atti emanati nell’ambito della conferenza di servizi definita con determinazione dirigenziale 29/12/2023:
- nota prot. n. 18639 del 14/11/2023 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia, assunta al prot. n. 533130 del 14/11/2023, con la quale viene autorizzata la realizzazione delle opere previste subordinando l’efficacia del titolo alla piena osservazione delle prescrizioni imposte;
- nota prot. n. 1868169 del 21/12/2023 della Regione Liguria - Dipartimento Ambiente e Protezione Civile - Settore Difesa del Suolo Genova, assunta al prot. del Comune di Genova n. 607110 del 21/12/2023 - assenso con valore di autorizzazione idraulica ai sensi dell’art. 93 del R.D. 523/1904 e del Regolamento regionale n. 3/2011 (GNO004023) relativamente ai lavori di posa di tubazione di sottoservizi e di sistemazione di superficie comprensivo del parere ex art. 8 delle Norme di Attuazione del Piano di bacino del Torrente Bisagno per lavori del crematorio e della cabina elettrica ubicati in fascia di rispetto del Rio Veilino;
- nota prot. n. 1444019 del 27/10/2023 della Regione Liguria - Vice Direzione Generale Sviluppo per la Transizione Ecologica, assunta a prot. n. 505288 del Comune di Genova in pari data con la quale l’ente comunica che non ha competenze in riferimento all’intervento in esame;
- nota prot. n. 602598 del 20/12/2023 della Regione Liguria - Settore Tutela della Salute negli Ambienti di Vita e di Lavoro, con la quale l’ente comunica che il settore non ha competenze in merito;
- nota prot. n. 62857 del 6/11/2023 della Città Metropolitana di Genova - Direzione Ambiente, Servizio Tutela Ambientale - Ufficio Energia, Rumore e Ambiti Naturali, assunta a prot. n. 521093 del Comune di Genova del 07/11/2023 con la quale l’ente fa presente che l’esercizio degli impianti di cremazione deve essere sottoposto ad autorizzazione alle emissioni ex art. 269 del D. Lgs. 152/2006, titolo oggi ricompreso nell’autorizzazione unica ambientale ex D.P.R. 59/2013 e per il quale il gestore dovrà presentare apposita istanza mediante SUAP del Comune di Genova;
- nota prot. n. 164522 del 14/11/2023 della ASL 3 - Dipartimento di Prevenzione - Struttura Complessa Igiene e Sanità Pubblica, assunta a prot. del Comune di Genova n. 533126 in pari data con la quale rimanda al parere favorevole a condizione espresso il 29/07/2021 con nota prot. n. 110216;
- nota prot. n. 29255 del 19/10/2023 di ARPAL - Dipartimento Attività Produttive e Rischio Tecnologico, assunta a prot. n. 490210 del19/10/2023 e successiva nota prot. n. 34290 del
07/12/2023 assunta a prot. n. 578817 del 07/12/2023 con la quale prescrive che nell’area circostante la cabina di trasformazione MT/BT per una distanza di almeno 3 metri dalle pareti non siano previsti edifici o spazi pubblici adibiti a permanenza prolungata delle persone;
- nota prot. n. 1298262 del 27/11/2023 di E-Distribuzione assunta a prot. del Comune di Genova n. 557096 in pari data - valutazioni positive;
- nota prot. n. 8721-2023-P del 18/12/2023 di Ireti Gas S.p.a. assunta a prot. del Comune di Genova n. 598860 del 18/12/2023 - nulla osta con prescrizioni;
- nota prot. n. 2056 del 07/12/2023 di Iren Acqua S.p.a., assunta al prot. n. 577883 del Comune di Genova del 07/12/2023 - nulla osta con prescrizioni;
e degli atti resi nella suddetta conferenza di servizi dagli uffici del Comune di Genova:
- relazione urbanistica datata 21/12/2023 della Direzione Urbanistica;
- nota prot. n. 590115 del 13/12/2023 - favorevole con prescrizioni della Direzione Urbanistica - Ufficio Geologico;
- nota prot. n. 467540 del 09/10/2023 - parere favorevole della Direzione Ambiente - U.O.C. Acustica condizionato sulla base di presupposti tecnici, successivamente integrato con nota prot. n. 561199 del 28/11/2023 con ulteriore condizione;
- nota prot. n. 603716 del 20/12/2023 con la quale l’Ufficio Aria raccomanda che in fase di funzionamento nel cantiere siano rispettati tutti gli accorgimenti necessari affinché non si creino emissioni diffuse di polveri ed altri inquinanti;
- nota Ufficio Acqua con la quale si rappresenta che l’area di interesse non rientra nei termini di obbligatorietà all’allacciamento alla pubblica fognatura Direzione Ambiente - U.O.C. Aria - Acqua - Industrie - Impianti Termici;
- nota prot. n. 476162 del 12/10/2023 - parere favorevole con richiesta di modifiche ed integrazioni nella fase progettuale successiva e successiva nota prot. n. 603461 del 20/12/2023 - nulla osta con prescrizioni nella futura fase progettuale;
- nota prot. n. 491137 del 19/10/2023 - nulla osta con prescrizioni della Direzione Politiche Energetiche - UGET Direzione Smart Mobility Direzione Regolazione;
- nota prot. n. 478253 del 13/10/2023 con la quale vengono fornite indicazioni di massima in ordine agli aspetti viabilistici che dovranno essere recepite e rappresentate nella successiva fase progettuale;
- nota prot. n. 603659 del 20/12/2023 Direzione di Area Servizi Civici - Servizi Cimiteriali con la quale si conferma il parere già espresso in data 05/03/2021 con nota prot. n. 81773;
- Direzione Protezione Civile: nota prot. n. 538710 del 16/11/2023 - parere favorevole a condizione;
- Direzione Manutenzione e Verde Pubblico - Ufficio Abbattimento Barriere Architettoniche: nota prot. n. 599641 del 19/12/2023 - parere favorevole con prescrizioni;
- Direzione Manutenzione e Verde Pubblico - Ufficio Verde pubblico: nota prot. n. 607172 del 21/12/2023 - nulla osta;
- Direzione Strade: nota prot. n. 484338 del 17/10/2023 con la quale comunica che la viabilità interna al cimitero di Staglieno non rientra nelle competenze della Direzione;
- Direzione Demanio e Patrimonio: nota prot. n. 548742 del 21/11/2023, con la quale comunica non rilevano elementi ostativi alla realizzazione delle opere;
- Direzione Opere Idrauliche: nota prot. n. 608865 del 22/12/2023, con la quale comunica che “ le prescrizioni/integrazioni richieste sono state fornite. Per quanto non ancora ottemperato (dimensionamento degli elementi di drenaggio delle aree e relativa specifica relazione idraulica) si rimanda alla fase di sviluppo del progetto esecutivo ”;
della determinazione del Dirigente Direzione Idrogeologia e Geotecnica, Espropri e Vallate 7/12/2023, prot. 2023-213.0.0.-148 (affidamento incarico studio pericolosità geomorfologica della parete rocciosa di proprietà comunale antistante i campi 56 e 57 del Cimitero Monumentale di Staglieno);
dei seguenti atti richiamati nella determinazione dirigenziale 5/3/2024 (avente ad oggetto l’approvazione del progetto definitivo):
- nota prot. 21/02/2024 prot. 0093366.I della Direzione Idrogeologia Geotecnica, Espropri e Vallate che “ riporta le risultanze dello studio commissionato dalla stessa in ordine al fronte di cava prospiciente il sito cimiteriale in cui è prevista la realizzazione dell’opera ”;
- rapporto conclusivo 29/02/2024 prot. 0110096.E emesso in data 28/02/2024 da EN3 S.r.l.;
- nota prot. 29/02/2024.0111740.I ai sensi dell’art. 23, comma 4, del citato Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, del Responsabile Unico di Procedimento (in rappresentanza della stazione appaltante) con cui lo stesso dà atto che i documenti che compongono il presente progetto definitivo indicano esaustivamente le caratteristiche e i requisiti necessari per la definizione della fase di progettazione in oggetto;
dei seguenti atti citati nel provvedimento dirigenziale Città Metropolitana di Genova del 16/3/2024 (AUA):
- nota ASL3 assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 3525 del 18.01.2024;
- nota del Comune di Genova assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 65580 del 20.11.2023 contenente parere favorevole in materia di acustica;
- nota del Comune di Genova assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 4310 del 22.01.2024 contenente parere favorevole per gli aspetti urbanistici;
- relazione di chiusura procedimento redatta dal responsabile di procedimento in data 15.03.2024, prot. n. 17578;
- ulteriori elaborati allegati dell’AUA;
dei seguenti atti citati nel provvedimento 29/3/2024 (progetto esecutivo):
- rapporto conclusivo di verifica prot. 29/03/2024.0167810.E (verifica del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016);
- verbale di validazione del progetto esecutivo prot. 29/03/2024.0168198.I del Responsabile Unico del Procedimento;
- ulteriori elaborati del progetto esecutivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Genova, della Città Metropolitana di Genova, della Regione Liguria, del Ministero della cultura e di Tempio Crematorio di Genova S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2025 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso straordinario al Capo dello Stato, l’Associazione Italia Nostra, riconosciuta ai sensi degli artt. 13 e 18 della legge n. 349/1986, aveva impugnato gli atti del procedimento relativo alla realizzazione in regime di project financing di un tempio crematorio presso il cimitero monumentale di Staglieno, segnatamente la determinazione dirigenziale della Direzione Urbanistica del Comune di Genova di conclusione positiva del procedimento in conferenza di servizi.
In fatto, la ricorrente riferisce che l’area oggetto dell’intervento, avente superficie di 3.414 mq, è localizzata all’interno dei campi di inumazione 56 e 57, dismessi, del cimitero monumentale di Staglieno; il corpo di fabbrica in progetto, che ospiterà il tempio per la cremazione, si sviluppa con una forma a piastra di dimensioni massime di circa 30 m × 25 m, per un ingombro complessivo di circa 745 mq, distribuito su un unico piano; la nuova struttura sarà divisa in due settori, di cui uno visitabile (posto a sud) e uno riservato agli operatori (posto a nord).
Ciò premesso, parte ricorrente deduce i seguenti motivi di gravame:
(con riferimento alla determinazione del Dirigente Direzione Urbanistica del Comune di Genova 29/12/2023 di approvazione dell’intervento del nuovo impianto crematorio e agli atti connessi):
I) “Violazione di legge e/o eccesso di potere - Violazione artt. 3 e 21 octies L. n. 241/1990 - Omessa o insufficiente motivazione - Travisamento dei fatti - Violazione direttiva 2001/42/CE, artt. 5 e 6 D. Lgs. n. 152/2006, art. 3 L.R. n. 32/2021, artt. 54 e ss, 78 dpr n. 285/1990, art. 27 comma 2 legge regionale 15/2020; Norme di Conformità e Disciplina Paesaggistica di Livello Puntuale del PUC di Genova”.
Premesso che, per quanto concerne le emissioni inquinanti in atmosfera, gli impianti crematori sarebbero assimilabili agli inceneritori, rientranti nel novero delle industrie insalubri di prima classe, la realizzazione dell’impianto in questione avrebbe richiesto l’introduzione di apposita variante al PUC (che classifica l’area in zona SIS-S - Sistema dei Servizi Pubblici), come tale da assoggettare a VAS, trattandosi di un intervento connotato da un impatto ambientale peggiorativo rispetto alla situazione prefigurata dallo strumento urbanistico generale.
II) “Violazione di legge e/o eccesso di potere - Violazione artt. 3 e 21 octies L. n. 241/1990 - Omessa o insufficiente motivazione - Travisamento dei fatti - Violazione articolo 7 lettera r allegato 4 parte seconda al decreto legislativo numero 152/2006”.
In via graduata rispetto al precedente motivo, la ricorrente sostiene che le caratteristiche intrinseche dell’impianto avrebbero imposto l’espletamento di una VIA.
III) “Violazione di legge e/o eccesso di potere - Violazione artt. 3 e 21 octies L. n. 241/1990 - Omessa o insufficiente motivazione - Travisamento dei fatti - Violazione art. 269 d. lgs n. 152/2006”.
Le amministrazioni procedenti hanno configurato due separati procedimenti amministrativi, uno di carattere urbanistico-edilizio e l’altro di carattere ambientale finalizzato al rilascio, da parte della Città Metropolitana di Genova, dell’autorizzazione unica ambientale per l’esercizio dell'attività di cremazione, laddove tutti gli interessi coinvolti sarebbero dovuti confluire per il loro esame contestuale in una conferenza di servizi unica.
IV) “Violazione di legge e/o eccesso di potere - Violazione artt. 3 e 21 octies L. n. 241/1990 - Omessa o insufficiente motivazione - Travisamento dei fatti - Violazione art. 23, co.1, art. 24, co.1 del D.lgs. n.112/1998, art. 2, co. 1 del D.P.R. n. 160/2010, art. 4, co. 6 del D.P.R. n. 160/2010, art. 2 c. 1 e 3 LR n. 10/2012”.
Lo sportello unico per le attività produttive sarebbe stato estromesso da qualsiasi valutazione (che pure gli competeva) degli interessi pubblici coinvolti nell’approvazione dell’intervento di realizzazione del tempio crematorio.
V) “Violazione di legge e/o eccesso di potere - Violazione artt. 3 e 21 octies L. n. 241/1990 - Omessa o insufficiente motivazione - Travisamento dei fatti - Violazione art. 3 LR n. 15/2020”.
Prima di approvare la realizzazione del nuovo impianto, il Comune avrebbe dovuto attendere l’approvazione definitiva del piano regionale di coordinamento per la realizzazione dei crematori, previsto dall’art. 3 della l.r. Liguria n. 15/2020, al fine di non vanificare il perseguimento degli obiettivi di corretta programmazione e gestione del servizio ad esso sottesi.
VI) “Violazione di legge e/o eccesso di potere - Violazione artt. 3 e 21 octies L. n. 241/1990 - Omessa o insufficiente motivazione - Travisamento dei fatti - Violazione art. 3 LR n. 15/2020”.
Sebbene non sia ancora intervenuta l’approvazione del piano di cui al precedente motivo, la Regione Liguria avrebbe comunque dovuto verificare, alla luce dei criteri di cui al comma 2 dell’art. 3 della l.r. n. 15/2020, l’effettiva necessità o meno del nuovo impianto crematorio.
VII) “Violazione di legge e/o eccesso di potere - Violazione artt. 3 e 21 octies L. n. 241/1990 - Omessa o insufficiente motivazione - Travisamento dei fatti - Violazione artt. 54 e ss. del regolamento di polizia mortuaria (d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) e artt. 27 e 28 LR n. 15/2020”.
Negli atti dell’amministrazione non risulterebbe neppure menzionato il piano regolatore cimiteriale ex art. 54 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (regolamento di polizia mortuaria), che costituisce il principale parametro di legittimità per la valutazione delle opere da realizzare all’interno delle aree cimiteriali.
VIII) “Violazione di legge e/o eccesso di potere - Violazione artt. 3 e 21 octies L. n. 241/1990 - Omessa o insufficiente motivazione - Travisamento dei fatti - Violazione artt. 54 e ss., 78 dpr n. 285/1990, art. 27 comma 2 legge regionale 15/2020; Norme di Conformità e Disciplina Paesaggistica di Livello Puntuale del PUC di Genova”.
Sempre sul presupposto dell’assimilabilità dell’impianto crematorio ad un inceneritore, parte ricorrente deduce che l’approvazione del progetto non sarebbe coerente con l’attuale disciplina di zona stabilita dal PUC (zona SIS-S Sistema dei Servizi Pubblici) ed avrebbe quindi richiesto l’introduzione di una apposita variante.
IX) “Violazione di legge e/o eccesso di potere - Violazione artt. 3 e 21 octies L. n. 241/1990 - Omessa o insufficiente motivazione - Travisamento dei fatti - Violazione artt. 12, 16 e 16 bis del Piano di Bacino del Torrente Bisagno”.
Il piano di bacino, nella carta della suscettività al dissesto, avrebbe classificato erroneamente il versante roccioso a monte dell’area oggetto di intervento e i campi cimiteriali n. 56 e n. 57 come ex discarica (classe speciale B2), anziché come ex cava (classe speciale B1), con conseguente violazione dell’art. 16- bis dello stesso piano che subordina la realizzazione di qualsiasi intervento nelle aree di tipo B1 ( ex cave), classificate ad elevata e/o molto elevata suscettività al dissesto, all’attuazione di opere finalizzate alla messa in sicurezza dell’area.
X) “Violazione di legge e/o eccesso di potere - Violazione artt. 3 e 21 octies L. n. 241/1990 - Omessa o insufficiente motivazione - Travisamento dei fatti - Violazione artt. 16 e 16 bis del Piano di Bacino del Torrente Bisagno”.
Qualora l’area di intervento non fosse inclusa nella ex cava, l’intervento sarebbe comunque illegittimo poiché limitrofo ad essa, segnatamente al fronte roccioso connotato da un livello elevato/molto elevato di suscettività al dissesto.
XI) “Violazione di legge e/o eccesso di potere - Violazione artt. 3 e 21 octies L. n. 241/1990 - Omessa o insufficiente motivazione - Travisamento dei fatti - Violazione art. 97, DPR 285/1990”.
I campi 56 e 57 del cimitero monumentale di Staglieno, ove è localizzato l’impianto, sarebbero stati dismessi in epoca recente, in violazione del divieto di destinazione ad altro uso prima di 15 anni dall’ultima inumazione.
XII) “Violazione di legge e/o eccesso di potere - Violazione artt. 3 e 21 octies L. n. 241/1990 - Omessa o insufficiente motivazione - Violazione artt. 20 e 28 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii - art. 41 d. lgs. n. 36/2023”.
Il parere favorevole della Soprintendenza sarebbe inadeguato sotto molteplici profili.
XIII) “Violazione di legge e/o eccesso di potere - Violazione artt. 3 e 21 octies L. n. 241/1990 - Omessa o insufficiente motivazione”.
I pareri resi nel corso del procedimento dalla ASL 3, dalla Direzione regolazione del traffico, dall’Ufficio gestione energetica territoriale e dalla Direzione opere idrauliche del Comune di Genova sarebbero carenti di motivazione ovvero avrebbero evidenziato criticità di cui non si è successivamente tenuto conto.
(Con riferimento alla determinazione dirigenziale 5/3/2024 di approvazione del progetto definitivo):
XIV) “Illegittimità propria e derivata dall’illegittimità dei provvedimenti impugnati con i motivi da I a XIII”.
I vizi che inficiano gli atti contestati con i precedenti motivi inficerebbero anche, in via propria e/o derivata, l’atto di approvazione del progetto definitivo.
XV) “Violazione di legge e/o eccesso di potere - Violazione artt. 3 e 21 octies L. n. 241/1990 - Omessa o insufficiente motivazione -Travisamento dei fatti - Violazione art. 26 D. Lgs. n. 50/2016”.
Benché al punto n. 2 del dispositivo della determinazione 5/3/2024 il Comune di Genova abbia dato atto che il progetto definitivo di realizzazione del tempio crematorio è stato sottoposto con esito positivo a verifica ai sensi del rubricato art. 26, non sarebbero sussistiti i presupposti per l’approvazione del progetto, sotto i vari profili evidenziati con i precedenti motivi di ricorso.
XVI) “Violazione di legge e/o eccesso di potere - Violazione artt. 3 e 21 octies L. n. 241/1990 - Omessa o insufficiente motivazione - Travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e contraddittorietà - Violazione artt. 12, 16 e 16 bis del Piano di Bacino del Torrente Bisagno”.
La ricorrente ripropone le doglianze articolate con i motivi IX e X, precisando che il provvedimento impugnato e la richiamata nota 21/2/2024 della Direzione idrogeologia geotecnica espropri e vallate del Comune di Genova avrebbero travisato le risultanze della relazione sulla pericolosità geomorfologica della parete rocciosa emerse dallo studio commissionato dalla stessa Direzione in ordine al fronte di cava prospiciente il sito cimiteriale in cui è prevista la realizzazione dell’opera.
(Con riferimento all’autorizzazione unica ambientale 16.3.2024):
XVII) “Illegittimità propria e derivata dall’illegittimità dei provvedimenti impugnati con i motivi da I a XVI”.
I vizi che inficiano gli atti contestati con i precedenti motivi inficerebbero anche, in via propria e/o derivata, l’autorizzazione unica ambientale.
XVIII) “Violazione di legge e/o eccesso di potere - Violazione artt. 3 e 21 octies L. n. 241/1990 - Violazione art. 1 e ss. Decreto Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59 - Violazione art. 27 bis D. Lgs. n. 152/2006”.
Come già dedotto con i motivi I e II, il progetto avrebbe dovuto essere sottoposto a VAS o, quanto meno, a VIA.
XIX) “Violazione di legge e/o eccesso di potere - Violazione artt. 3 e 21 octies L. n. 241/1990 - Omessa o insufficiente motivazione”.
La documentazione sulla base della quale le amministrazioni coinvolte nel procedimento volto al rilascio dell’autorizzazione unica ambientale hanno fondato il proprio convincimento sarebbe stata trasmessa alla Città Metropolitana prima dell’approvazione del progetto definitivo e di quello esecutivo, configurandosi quindi un difetto di istruttoria.
XX) “Violazione di legge e/o eccesso di potere - Violazione artt. 3 e 21 octies L. n. 241/1990 - Omessa o insufficiente motivazione - Travisamento dei fatti - Violazione direttiva 2001/42/CE, artt. 5 e 6 D. Lgs. n. 152/2006, art. 3 L.R. n. 32/2021, artt. 54 e ss, 78 dpr n. 285/1990, art. 27 comma 2 legge regionale 15/2020; Norme di Conformità e Disciplina Paesaggistica di Livello Puntuale del PUC di Genova - Violazione articolo 7 lettera r allegato 4 parte seconda al decreto legislativo numero 152/2006”.
Assimilando l’impianto in questione agli inceneritori relativamente all’individuazione dei parametri inquinanti potenzialmente emessi, l’autorizzazione unica ambientale confermerebbe l’assoggettabilità dell’intervento a VAS o a VIA.
XXI) “Violazione di legge e/o eccesso di potere - Violazione artt. 3 e 21 octies L. n. 241/1990”.
L’autorizzazione unica ambientale non avrebbe potuto essere rilasciata in assenza di valutazioni generali di carattere pianificatorio da parte della Regione.
XXII) “Violazione di legge e/o eccesso di potere - Violazione artt. 3 e 21 octies L. n. 241/1990 - Omessa o insufficiente motivazione - Travisamento dei fatti - Violazione artt. 54 e ss. del regolamento di polizia mortuaria (d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) e artt. 27 e 28 LR n. 15/2020. Violazione Norme di Conformità e Disciplina Paesaggistica di Livello Puntuale del PUC di Genova”.
La ricorrente reitera le censure già articolate con i motivi VII e VIII.
(Con riferimento al progetto esecutivo 29/3/2024):
XXIII) “Illegittimità propria e derivata dall’illegittimità dei provvedimenti impugnati con i motivi da I a XXII”.
I vizi che inficiano gli atti contestati con i precedenti motivi inficerebbero anche, in via propria e/o derivata, il progetto esecutivo dell’opera.
XXIV) “Violazione di legge e/o eccesso di potere - Violazione artt. 3 e 21 octies L. n. 241/1990 - Omessa o insufficiente motivazione - Travisamento dei fatti - Violazione artt. 16 e 16 bis del Piano di Bacino del Torrente Bisagno. Violazione art. 23, lett. i), art. 26 d.lgs. n. 50/2016 smi”.
Benché al punto n. 2 del dispositivo del provvedimento 29/3/2024 venga dato atto che il progetto esecutivo è stato sottoposto con esito positivo a verifica ai sensi del rubricato art. 26, non sussistevano le condizioni per procedere alla validazione, per le stesse ragioni esposte con il motivo XV relativamente al progetto definitivo.
XXV) “Violazione di legge e/o eccesso di potere - Violazione artt. 3 e 21 octies L. n. 241/1990 - Omessa o insufficiente motivazione - Travisamento dei fatti - Violazione artt. 16 e 16 bis del Piano di Bacino del Torrente Bisagno. Violazione art. 23, lett. i), 26 d.lgs. n. 50/2016 smi”.
In sede di approvazione del progetto esecutivo non sarebbe stata considerata la conformità e la congruenza del progetto rispetto all’autorizzazione unica ambientale.
XXVI) “Violazione di legge e/o eccesso di potere - Violazione artt. 3 e 21 octies L. n. 241/1990 - Omessa o insufficiente motivazione - Violazione art. 53 d.p.r. 21 ottobre 1975 n. 803. Incompetenza”.
Comportando un potenziamento dell’esistente struttura cimiteriale di Staglieno, il progetto relativo al nuovo impianto crematorio avrebbe dovuto essere approvato dal Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 55 del d.P.R. n. 285/1990.
A seguito di opposizione del Comune di Genova e della controinteressata Tempio Crematorio di Genova S.r.l., il ricorso straordinario è stato trasposto in sede giurisdizionale con atto di costituzione in giudizio notificato e depositato il 30 luglio 2024.
Si sono costituiti per resistere al ricorso il Ministero della cultura, la Città Metropolitana di Genova, il Comune di Genova e la Tempio Crematorio di Genova S.r.l.
Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 31 luglio 2024 e depositato il 15 agosto successivo, Italia Nostra, in relazione alla sopravvenuta approvazione del piano regionale di coordinamento per la realizzazione dei crematori, ha sollevato le seguenti censure:
XXVII) “Violazione di legge e/o eccesso di potere - Violazione artt. 3 e 21 octies L. n. 241/1990 - Omessa o insufficiente motivazione - Travisamento dei fatti - Violazione art. 3 LR n. 15/2020 - Incompetenza.
Riprendendo il motivo V del ricorso introduttivo, l’esponente ribadisce che il Comune, prima di dichiarare il pubblico interesse alla realizzazione del nuovo impianto e alla sua localizzazione nell’ambito del cimitero di Staglieno, avrebbe dovuto valutare l’opportunità di attendere l’approvazione definitiva del piano regionale coordinamento per la realizzazione dei crematori o, comunque, di acquisire il parere della Regione.
XXVIII) “Violazione di legge e/o eccesso di potere - Violazione artt. 3 e 21 octies L. n. 241/1990 - Omessa o insufficiente motivazione - Travisamento dei fatti - Violazione art. 3 LR n. 15/2020”.
La delibera regionale di approvazione del piano suddetto confermerebbe la fondatezza delle censure sollevate con i motivi V e VI del ricorso introduttivo.
XXIX) “Violazione di legge e/o eccesso di potere - Violazione artt. 3 e 21 octies L. n. 241/1990 - Omessa o insufficiente motivazione - Travisamento dei fatti - Violazione direttiva 2001/42/CE, artt. 5 e 6 D. Lgs. n. 152/2006, art. 3 L.R. n. 32/2021, artt. 54 e ss, 78 dpr n. 285/1990, art. 27 comma 2 legge regionale 15/2020; Norme di Conformità e Disciplina Paesaggistica di Livello Puntuale del PUC di Genova - Violazione articolo 7 lettera r allegato 4 parte seconda al decreto legislativo numero 152/2006”.
Prevedendo che eventuali sue future variazioni in conseguenza di richieste di nuove installazioni, ampliamenti o modifiche che comportino potenziali effetti sulle emissioni inquinanti dovranno essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VAS, il piano regionale di coordinamento per la realizzazione dei crematori confermerebbe la fondatezza delle censure sollevate con il primo motivo del ricorso introduttivo.
Si è costituita in giudizio anche la Regione Liguria.
Previo deposito di memorie difensive e di replica, il ricorso è stato chiamato alla pubblica udienza del 26 febbraio 2025 e trattenuto in decisione all’esito della discussione orale.
DIRITTO
1) Con il primo motivo, la ricorrente deduce che la realizzazione dell’impianto crematorio avrebbe implicato l’introduzione di apposita variante al PUC, come tale da assoggettare a VAS.
La censura è destituita di fondamento in quanto, trattandosi di progetto conforme allo strumento urbanistico, non risultava necessaria alcuna variante ai fini della localizzazione dell’opera.
Le difese delle parti resistenti, non smentite sul punto, hanno infatti dimostrato che il PUC di Genova include i cimiteri (tra i quali quello monumentale di Staglieno) nel sistema dei Servizi Pubblici SIS-S.
Posto che i crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri, ai sensi dell’art. 78 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (regolamento di polizia mortuaria), ne consegue pianamente la conformità del progetto al PUC (cfr. T.R.G.A. Trento, 7 giugno 2012, n. 181: “ In un’area avente già una destinazione urbanistica cimiteriale possono essere localizzate, senza necessità di modificare la pianificazione, tutte le attività che corrispondono alla funzione tipica assegnata, fra cui anche la realizzazione di una struttura accessoria quale è un tempio crematorio ”).
Del resto, l’assoggettamento a VAS o a verifica di assoggettabilità a VAS concerne soltanto “ i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente ” (art. 6, d.lgs. n. 152/2006), non certo singoli progetti o interventi (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 30 maggio 2022, n. 4351), tanto più se perfettamente conformi ai piani urbanistici già a suo tempo sottoposti a VAS.
2) Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso.
La proposta assimilazione di un impianto crematorio ad un impianto di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi ai fini del suo assoggettamento a VIA costituisce una forzatura dal punto di vista giuridico, oltre che etico.
Infatti, l’allegato IV alla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006 contempla, tra i progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VIA, al punto 7 (progetti di infrastrutture), lett. r), gli “ impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno ”.
Anche a voler concedere che i due tipi di impianti possano essere assimilabili sotto il profilo “qualitativo” o chimico-fisico delle emissioni (come incidentalmente affermato, seppure ad altri fini, dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 3 gennaio 2022, n. 14), la ricorrente non ha neppure dedotto che l’impianto in questione abbia, da un punto di vista quantitativo, una capacità complessiva superiore a 10 t/giorno.
3) Con il terzo e il quarto motivo Italia Nostra si duole - con censure di carattere eminentemente formalistico - che le amministrazioni procedenti abbiano configurato due separati procedimenti amministrativi, l’uno di carattere urbanistico-edilizio e l’altro di carattere ambientale finalizzato al rilascio, da parte della Città Metropolitana di Genova, dell’autorizzazione unica ambientale ex d.P.R. n. 59/2013 per l’esercizio dell’attività di cremazione, laddove tutti gli interessi coinvolti sarebbero dovuti confluire per il loro esame contestuale in una conferenza di servizi unica (terzo motivo), con il necessario coinvolgimento del SUAP (quarto motivo).
Tali doglianze sono inammissibili per difetto di interesse, poiché la concentrazione procedimentale predicata dall’art. 269 del d.lgs. n. 152/2006 e dal d.P.R. n. 160/2010 è funzionale al contestuale esame degli interessi coinvolti e, in un’ottica di semplificazione, opera nell’esclusivo interesse alla speditezza del procedimento facente capo al “ gestore che intende installare uno stabilimento nuovo ” il quale trova nel SUAP un “ unico punto di accesso ” per tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva.
La ricorrente, quindi, avrebbe avuto interesse a dedurre questo tipo di censure nel solo caso in cui fosse stato eventualmente trascurato un interesse sostanziale (urbanistico-edilizio o ambientale), non potendo certo limitarsi a lamentare che l’istruttoria non è stata contestuale.
Sotto il profilo sostanziale, va sottolineato come, negli atti riguardanti la conferenza di servizi indetta per l’approvazione del progetto definitivo conclusasi con la determinazione comunale del 29 dicembre 2023, fosse stata ripetutamente affermata la necessità di sottoporre l’esercizio degli impianti di cremazione all’autorizzazione relativa alle emissioni ex art. 269, d.lgs. 152/2006, titolo ricompreso nella autorizzazione unica ambientale ex art. 3, d.P.R. n. 59/2013, poi effettivamente rilasciata dalla Città Metropolitana di Genova con provvedimento del 16 marzo 2024 (anch’esso impugnato).
Lo stesso provvedimento di conclusione positiva del procedimento ha subordinato espressamente la messa in esercizio degli impianti all’acquisizione della citata autorizzazione alle emissioni, sicché non risulta chiaro il senso delle relative censure.
4) Con riguardo al quinto e al sesto motivo, si evidenzia che, al momento dell’adozione della determinazione di conclusione positiva del procedimento in conferenza di servizi, non risultava approvato, da parte della Regione Liguria, il piano regionale di coordinamento per la realizzazione dei crematori di cui all’art. 3, comma 2, lett. c), l.r. n. 15/2020, che dunque, anche in base al fondamentale principio tempus regit actum , non poteva costituire parametro di legittimità del contestato intervento né limitare la facoltà del Comune di localizzare un’opera pubblica valutata di interesse pubblico e pienamente conforme al PUC.
In ogni caso, in attesa dell’approvazione del piano, il giudizio circa l’effettiva necessità dell’impianto crematorio e la sua rispondenza all’interesse pubblico erano di esclusiva competenza del Comune che ha valutato di pubblico interesse la proposta di iniziativa privata presentata ai sensi dell’art. 183, comma 15, del d.lgs. n. 50/2016 (deliberazione G.C. n. 64 del 25.3.2021) e ha inserito l’opera pubblica nel programma triennale dei lavori pubblici e nell’elenco annuale 2022, con la qualifica di intervento di “priorità massima” (deliberazione C.C. n. 32 del 21/4/2022).
5) Palesemente infondato è il settimo motivo di ricorso con cui Italia Nostra deduce che negli atti dell’amministrazione non risulterebbe neppure menzionato il piano regolatore cimiteriale ex artt. 54 ss. del regolamento di polizia mortuaria (d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).
Il piano non è menzionato perché le disposizioni impropriamente citate disciplinano la costruzione e l’ampliamento dei cimiteri, non già dei crematori che devono necessariamente essere realizzati, quali “costruzioni accessorie” (art. 56, d.P.R. n. 285/1990), entro i recinti dei cimiteri (art. 343 del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 - testo unico delle leggi sanitarie).
6) L’ottavo motivo va disatteso in quanto sostanzialmente ripetitivo delle censure articolate con il primo motivo di ricorso, già negativamente scrutinate.
7) Con il nono motivo, si deduce che il piano di bacino avrebbe erroneamente classificato, nella carta della suscettività al dissesto, il versante roccioso a monte dell’area oggetto di intervento e i campi cimiteriali n. 56 e n. 57 come ex discarica (classe speciale B2), anziché come ex cava (classe speciale B1), con conseguente violazione dell’art. 16- bis dello stesso piano che subordina la realizzazione di qualsiasi intervento nelle aree di tipo B1 ( ex cave), classificate ad elevata e/o molto elevata suscettività al dissesto, all’attuazione di opere finalizzate alla messa in sicurezza dell’area.
Tale censura è inammissibile in quanto riguarda un atto (il piano di bacino) che non è stato impugnato.
8) Contrariamente a quanto dedotto con il decimo motivo, il progettato intervento non ricade in area classificata a molto elevata o elevata suscettività al dissesto (Pg4 - Pg3a) nella cartografia del piano di bacino, come precisato nell’atto di assenso con valore di autorizzazione idraulica rilasciato dal Settore difesa del suolo della Regione Liguria in data 21 dicembre 2023 (cfr. doc. n. 7 delle produzioni effettuate dal Comune in data 15 gennaio 2025).
La verifica preliminare sulla (non) pericolosità dell’area era stata comunque effettuata dal Settore geotecnica e idrogeologia, espropri e vallate già in data 26 maggio 2021 (cfr. verbale di sopralluogo, doc. n. 2 delle produzioni suddette), concludendo nel senso che “ non sussistono rischi per la pubblica incolumità per il distacco di elementi lapidei dal fronte di cava in quanto l’ammasso roccioso non presenta condizioni di detrizione né fratture preoccupanti. Gli interventi di protezione realizzati sul fronte roccioso (retatura) nonché le opere di presidio a valle (gabbionata e paramassi) sono più che sufficienti ad escludere la discesa di elementi lapidei sui campi 57 e 58 ”, e programmando un monitoraggio del sito “ per verificare l’eventuale necessità di interventi futuri ”.
Tanto che la determinazione conclusiva della conferenza di servizi ha espressamente demandato al RUP di “ verificare che, all’esito del monitoraggio in corso da parte della Direzione Idrogeologia Geotecnica del Comune di Genova, non vi siano elementi di criticità alla realizzazione dell’intervento ”. Il RUP ha puntualmente dato seguito a tale indicazione mediante l’affidamento di un incarico per lo studio di pericolosità geomorfologica della parete rocciosa antistante i campi 56 e 57 del cimitero di Staglieno; la relazione dei tecnici incaricati riferisce conclusivamente che “ i test effettuati, condotti con varie assunzioni a favore di sicurezza, indicano che tutti i blocchi in caduta si arrestano all’interno delle attuali opere di contenimento. È quindi ragionevole affermare che allo stato attuale le aree cimiteriali sottostanti la parete non sembrano risentire di pericolosità immediate in relazione al fenomeno della caduta massi ” (cfr. doc. n. 10 delle produzioni di parte comunale).
Valutazioni confermate dalla relazione geologica allegata al progetto definitivo la quale conclude che “ sulla base di quanto emerso nel corso delle indagini, in considerazione della tipologia d’intervento, il terreno esaminato è ritenuto idoneo sotto il profilo geotecnico ed idrogeologico ad ospitare le opere in progetto ”.
9) L’undicesimo motivo prende le mosse da una lettura distorta del divieto di destinazione ad altro uso prima di 15 anni dall’ultima inumazione contenuto nell’art. 97 del d.P.R. n. 285/1990, divieto che, all’evidenza, riguarda la destinazione ad altri usi del “terreno del cimitero”, ove dismesso, mentre l’avversato progetto concerne un tempio crematorio da costruirsi obbligatoriamente “entro i recinti dei cimiteri” (art. 78, d.P.R. n. 285/1990) in esercizio, come quello di Staglieno.
10) Il dodicesimo motivo censura, sotto i profili paesaggistico, monumentale e archeologico, il parere prot. n. 533130 del 14 novembre 2023 formulato dalla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la provincia della Spezia.
Premesso che l’area di localizzazione del nuovo crematorio non è vincolata sotto il profilo paesaggistico e culturale, né risulta gravata da vincolo archeologico, e che la Soprintendenza ha autorizzato i lavori con prescrizioni sia sotto l’aspetto monumentale e paesaggistico che sotto quello della tutela archeologica, il Collegio rileva che la motivazione delle dedotte censure è carente, non essendo state chiarite le ragioni della pretesa inadeguatezza dell’apprezzamento soprintendentizio.
Fermo restando che, a fronte dell’ampia discrezionalità di cui dispone la Soprintendenza, il parere può essere censurato nei soli casi in cui la decisione amministrativa sia stata incoerente, irragionevole, frutto di errore tecnico ovvero risulti ictu oculi in contrasto con la realtà fattuale ( ex plurimis , Cons. Stato, sez. VI, 17 marzo 2020, n. 1903), circostanze che nella fattispecie non sono state evidenziate.
11) Sono destituite di fondamento anche le censure articolate nel tredicesimo motivo in relazione ai pareri formulati dalla ASL 3 e da vari uffici del Comune di Genova, poiché detti pareri erano tutti favorevoli e le evidenziate “criticità” riguardavano, in realtà, mere prescrizioni da osservare nella successiva fase di progettazione o, addirittura, nella cantierizzazione dell’intervento.
12) I motivi di ricorso da XIV a XVI reiterano, in via di illegittimità derivata e propria, le censure contenute nei precedenti motivi, riferendole alla determinazione dirigenziale 5 marzo 2024 di approvazione del progetto definitivo.
Per le motivazioni sopra esposte, si tratta dunque di censure infondate.
13) Infondate sono anche le censure riguardanti l’autorizzazione unica ambientale (motivi da XVII a XXII) e il provvedimento comunale 29 marzo 2024 di approvazione del progetto esecutivo (motivi da XXIII a XXVI) ove ripropongono pedissequamente, in via di illegittimità derivata e propria, quanto già dedotto con i precedenti motivi di ricorso .
14) Con riguardo all’autorizzazione unica ambientale, parte ricorrente denuncia ulteriormente, con il diciannovesimo motivo, un preteso difetto di istruttoria in ragione del fatto che la documentazione sulla base della quale le amministrazioni coinvolte nel procedimento hanno fondato il proprio convincimento era stata trasmessa alla Città Metropolitana prima dell’approvazione del progetto definitivo (29/12/2023) e di quello esecutivo (29/3/2024).
Ai sensi dell’art. 269, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006, la domanda di autorizzazione unica ambientale deve essere accompagnata “ a) dal progetto dello stabilimento in cui sono descritti gli impianti e le attività, le tecniche adottate per limitare le emissioni e la quantità e la qualità di tali emissioni, le modalità di esercizio, la quota dei punti di emissione individuata in modo da garantire l’adeguata dispersione degli inquinanti, i parametri che caratterizzano l’esercizio e la quantità, il tipo e le caratteristiche merceologiche dei combustibili di cui si prevede l’utilizzo, nonché, per gli impianti soggetti a tale condizione, il minimo tecnico definito tramite i parametri di impianto che lo caratterizzano; b) da una relazione tecnica che descrive il complessivo ciclo produttivo in cui si inseriscono gli impianti e le attività ed indica il periodo previsto intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime degli impianti ”.
Si potrebbe configurare l’asserito difetto di istruttoria, pertanto, nel caso in cui la domanda di rilascio dell’autorizzazione non fosse stata inizialmente accompagnata o successivamente integrata dagli elementi richiesti dalle trascritte disposizioni (quanto a quantità e qualità delle emissioni ed alle modalità di esercizio dell’impianto) ovvero qualora fosse stato specificamente dedotto e dimostrato che la successiva approvazione del progetto definitivo e di quello esecutivo ha comportato una modifica sostanziale di tali parametri oppure una variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica iniziali, tali da integrare una vera e propria “modifica dello stabilimento” ex art. 268, comma 1, lett. m) del d.lgs. n. 152/2006.
Ma la censura non evidenzia tali circostanze.
Del resto, le prescrizioni impartite con l’autorizzazione unica ambientale sono specificamente settoriali e, come tali, generalmente insuscettibili di essere inficiate da prescrizioni di natura edilizia o tecnico-costruttiva.
La censura, pertanto, va disattesa in quanto generica.
15) Con riguardo all’approvazione del progetto esecutivo, parte ricorrente denuncia ulteriormente, con il ventiquattresimo motivo, che non sarebbero sussistite le condizioni per procedere alla validazione del progetto ex art. 26, d.lgs. n. 50/2016, sotto il profilo della pericolosità geomorfologica della parete rocciosa antistante i campi 56 e 57 del cimitero.
L’inconsistenza di tale problematica, già evidenziata con il decimo motivo di gravame, è dimostrata dalla relazione geologica allegata al progetto definitivo ove si afferma conclusivamente che “ sulla base di quanto emerso nel corso delle indagini, in considerazione della tipologia d’intervento, il terreno esaminato è ritenuto idoneo sotto il profilo geotecnico ed idrogeologico ad ospitare le opere in progetto ”.
Posto che la validazione ex art. 26, d.lgs. n. 50/2016, si esaurisce nell’accertamento della conformità del progetto esecutivo al progetto definitivo, il motivo non presenta profili di novità.
16) Con il venticinquesimo motivo, parte ricorrente lamenta che, in sede di approvazione del progetto esecutivo, non sarebbe stata considerata la conformità e la congruenza del progetto rispetto all’autorizzazione unica ambientale.
Premesso che non viene dedotta la violazione di una specifica disposizione normativa, la censura ripropone sostanzialmente le doglianze articolate nel terzo e nel quarto motivo relativamente alla pretesa necessità di un esame contestuale dei profili urbanistico-edilizi del progetto e di quelli ambientali.
Essa, pertanto, è infondata per le ragioni già esposte.
17) Il ventiseiesimo motivo denuncia che il progetto esecutivo relativo al nuovo impianto crematorio, comportando un potenziamento dell’esistente struttura cimiteriale di Staglieno, avrebbe dovuto essere approvato dal Consiglio comunale ai sensi dell’art. 55 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (regolamento di polizia mortuaria).
La censura è infondata in quanto il citato art. 55 disciplina la progettazione di nuovi cimiteri o l’ampliamento di quelli già esistenti, mentre l’intervento in questione ha per oggetto la costruzione di un fabbricato accessorio all’interno di un cimitero già in esercizio, senza ampliamento del relativo perimetro.
18) I primi due motivi del ricorso aggiuntivo - proposto all’esito dell’approvazione, da parte della Giunta regionale della Liguria, del piano di coordinamento per la realizzazione dei crematori previsto dalla l. 30 marzo 2001, n. 130 e dalla l.r. 10 luglio 2020, n. 15 - ripropongono le censure sollevate con il quinto e con il sesto motivo del ricorso introduttivo circa l’asserita necessità di attendere l’approvazione definitiva del suddetto piano regionale prima di approvare la localizzazione e la realizzazione del nuovo impianto.
Esse vanno disattese, pertanto, per le ragioni che si è già avuto modo di illustrare sub 4).
19) Infine, con l’ultimo motivo del ricorso aggiuntivo, la ricorrente sostiene che il citato piano regionale, laddove prevede che eventuali sue future variazioni in conseguenza di richieste di nuove installazioni, ampliamenti o modifiche che comportino potenziali effetti sulle emissioni inquinanti dovranno essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VAS, confermerebbe la fondatezza del primo motivo del ricorso introduttivo.
Posto che l’assoggettamento a VAS o a verifica di assoggettabilità a VAS concerne soltanto “ i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente ” (art. 6, d.lgs. n. 152/2006), e non singoli progetti o interventi (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 30 maggio 2022, n. 4351), la previsione del piano di assoggettabilità a VAS delle sue future variazioni (vale a dire di variazioni “del piano”, seppure in conseguenza di richieste di nuove installazioni), anziché corroborare la censura di cui al primo motivo del ricorso principale, la smentisce, confermandone l’infondatezza.
20) Per le esposte ragioni, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
21) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida nell’importo di € 3.000,00 (tremila euro) ciascuno, oltre accessori come per legge, in favore del Comune di Genova e della Tempio Crematorio di Genova S.r.l., nonché di € 1.000,00 (mille euro) ciascuno, oltre accessori come per legge, in favore della Regione Liguria, della Città Metropolitana di Genova e del Ministero della cultura.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Luca Morbelli, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere
Richard Goso, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Richard Goso | Luca Morbelli |
IL SEGRETARIO