Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Forlì, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 14
CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Vizi di notifica degli atti presupposti

    La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 14, comma 6-bis del D.Lgs. 546/1992, in quanto il ricorso non è stato notificato agli enti impositori (Comune di Cesenatico e Agenzia delle Entrate) che hanno emesso gli atti presupposti, nonostante il ricorrente avesse eccepito vizi di notifica degli stessi.

  • Inammissibile
    Prescrizione quinquennale dei carichi tributari

    La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso per motivi procedurali, senza entrare nel merito della prescrizione.

  • Inammissibile
    Violazione o falsa applicazione dei termini di decadenza

    La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso per motivi procedurali, senza entrare nel merito dei termini di decadenza.

  • Inammissibile
    Mancata sottoscrizione della comunicazione opposta

    La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso per motivi procedurali, senza entrare nel merito della sottoscrizione.

  • Inammissibile
    Difetto di motivazione della comunicazione opposta

    La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso per motivi procedurali, senza entrare nel merito della motivazione.

  • Inammissibile
    Mancata indicazione dei beni da ipotecare

    La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso per motivi procedurali, senza entrare nel merito dell'indicazione dei beni.

  • Inammissibile
    Sottoscrizione del ruolo da parte di soggetto privo di qualifica dirigenziale

    La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso per motivi procedurali, senza entrare nel merito della qualifica del sottoscrittore.

  • Inammissibile
    Mancata motivazione delle sanzioni e violazione principio del contraddittorio

    La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso per motivi procedurali, senza entrare nel merito delle sanzioni o del contraddittorio.

  • Inammissibile
    Vizi di notifica degli atti presupposti

    La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso per motivi procedurali, in quanto il ricorso non è stato notificato agli enti impositori che hanno emesso gli atti presupposti.

  • Rigettato
    Condanna alle spese

    La Corte condanna la ricorrente alle spese di lite, liquidate in € 5.000,00 omnicomprensivi, da corrispondersi in parti uguali all'Agenzia Entrate Riscossione e al Comune di Cesenatico.

  • Accolto
    Competenza Giudice del Lavoro per contributi previdenziali

    La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione per gli atti indicati, in quanto aventi ad oggetto contributi previdenziali, che rientrano nella competenza del Giudice del Lavoro.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Forlì, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 14
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Forlì
    Numero : 14
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

    Testo completo