CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Forlì, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Forlì |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 14/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FORLI' Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CC ROBERTO, Presidente
MENGOZZI VALERIO, RE
RICCI PASQUALE, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 180/2025 depositato il 05/07/2025
proposto da
Ricorrente_2 S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cesenatico - Via M.moretti,4 47042 Cesenatico FC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Forli' - Via Piancastelli, 1/d 47121 Forli' FC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04576202500000641000 IVA-ALTRO 2016
proposto da
Ricorrente_2 S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04520192562134000 IVA-ALIQUOTE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04520190007727068000 IVA-ALIQUOTE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04520000003740381000 IVA-ALIQUOTE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04520200003740482000 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04520200004020702000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04520210002464456000 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI
2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04520220002726648000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04520220004319472000 IVA-ALIQUOTE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04520220005123421000 IVA-ALIQUOTE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04520230002994815000 IVA-ALIQUOTE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04520230002924916000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04520230004262039000 IVA-ALIQUOTE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO IVA-ALIQUOTE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04520230004760191000 IVA-ALIQUOTE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 045202300005511269000 IVA-ALIQUOTE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04520230005511370000 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04520240001675208000 IVA-ALIQUOTE 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04520240003287845000 IVA-ALIQUOTE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04520240006755432000 IVA-ALIQUOTE 2023
- AVVISO ADDEB. n. 34520220000996223000 2022
- AVV.ADDEBITO n. 34520230000119381000 2023
- AVV.ADDEBITO n. 34520240000053355000 2023
- AVV.ADDEBITO n. 345202400000182444000 2023
- AVV. ADDEBITO n. 34520240000349137000 2023
- AVV.ADDEBITO n. 345202400001045526000 2024
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3968 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3191 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3538 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_2 S.n.c. difesa e rappresentata dal dott. Nominativo_1 propone ricorso avverso la Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata il 20.05.2025, valore della lite 226.367,84.
La Ricorrente lamenta preliminarmente di non aver mai ricevuto la notifica degli atti, cartelle ed avvisi di addebito presupposti alla comunicazione opposta, ed eccepisce: l'intervenuta prescrizione quinquennale dei carichi tributari portati dagli atti presupposti alla comunicazione;
la “violazione o falsa applicazione dei termini di decadenza ex art. 25, c. 1, D.P.R. 602/1973”, stante l'asserita tardività della notifica del ruolo a seguito della mancata notifica delle cartelle presupposte;
la mancata sottoscrizione della comunicazione opposta;
il difetto di motivazione della comunicazione opposta, per la mancata indicazione dei “motivi per i quali ha proceduto alla formazione delle singole cartelle di pagamento e alla mancata indicazione dei
“conteggi analitici degli importi richiesti dai singoli enti, suddividendoli in tributi, contributi, sanzioni ed interessi compensativi e interessi moratori”; la mancata allegazione delle cartelle di pagamento presupposte;
la mancata indicazione dei beni da ipotecare;
l'omessa notifica degli atti presupposti (n. 19 cartelle, n. 6 avvisi di addebito e n. 3 avvisi di accertamento); la sottoscrizione del ruolo da parte di un soggetto privo di qualifica dirigenziale;
la mancata motivazione delle ragioni e dell'ammontare delle sanzioni e la mancata enunciazione di qualsiasi criterio relativo “ad esempio alla gravità, alla personalità, alle condizioni economiche del contribuente ed al principio della continuazione”; la violazione del principio del contraddittorio da parte “degli enti impositori che hanno omesso qualsiasi richiesta o invito alla Ricorrente per produrre documenti e/o giustificazioni entro un termine congruo. La Ricorrente conclude chiedendo l'annullamento, previa sospensione, della comunicazione opposta, nonché delle cartelle di pagamento e degli avvisi, richiamati, e l'accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria derivata da tale comunicazione ed inoltre che l'Ufficio resistente, sia condannato al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio con distrazione a favore del difensore di parte Ricorrente ed alla restituzione, con tanto di interessi anatocistici, di quanto sia stato eventualmente pagato.
L'Agenzia Entrate Riscossione nomina proprio difensore l'Avv. Difensore_3 che preliminarmente rileva il difetto di giurisdizione del giudice tributario adito per quanto riguarda la cartella n. 04520230005511370000
e gli avvisi di addebito nn. 34520220000996232000, 34520230000119381000, 34520240000053355000,
34520240000182444000, 34520240000349137000 e 34520240001045526000, tutti presupposti alla comunicazione impugnata che, avendo ad oggetto contributi previdenziali, rientrano nella competenza del
Giudice del Lavoro. L'Ufficio contesta e si oppone a tutte le eccezioni e richieste di Controparte, allega e commenta la giurisprudenza in materia e chiede in via preliminare di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione relativamente agli avvisi di addebito aventi ad oggetto contributi previdenziali;
in via principale rigettare l'istanza cautelare e il ricorso in quanto inammissibili e/o infondati, con vittoria di spese di lite;
in subordine, ordinare al Ricorrente l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Cesenatico e dell'Agenzia delle Entrate dopodiché rigettare il ricorso in quanto infondato;
in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi in cui la Corte intenda accogliere il ricorso, mantenere indenne l'Agente della Riscossione dall'eventuale condanna alle spese di lite stante la correttezza del proprio operato. Il 5/11/25 deposita memorie con le quali allega l'estratto di ruolo relativo alla posizione debitoria della Ricorrente.
Il Comune di Cesenatico precisa che la Ricorrente notificava il ricorso all'Agenzia Entrate Riscossione affermando di non aver mai ricevuto la notifica degli atti presupposti, ma non aveva notificato il ricorso al
Comune di Cesenatico, per i crediti di sua competenza, in violazione di quanto disposto dall'art. 14, c.
6-bis del D.Lgs. 546/1992, il quale recita: “in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quelle che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”. L'Agenzia delle Entrate Riscossione, notificava al Comune di
Cesenatico, in qualità di Ente Impositore titolare di parte del credito di cui alla comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca, il ricorso. Il Comune illustra e documenta gli atti presupposti notificati alla Ricorrente.
Il Comune di Cesenatico, chiede il rigetto del ricorso;
la discussione in pubblica udienza;
la condanna della
Ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene superata la richiesta di sospensiva considerata la sollecita trattazione della controversia sul merito ed osserva che il 27/11/2025 il giudizio veniva rinviato alla data odierna a seguito della richiesta di rinvio presentata dal difensore della Ricorrente.
La Corte preliminarmente rileva il proprio difetto di giurisdizione per quanto riguarda la cartella n.
04520230005511370000 e gli avvisi di addebito n. 34520220000996232000, 34520230000119381000,
34520240000053355000, 34520240000182444000, 34520240000349137000 e 34520240001045526000, tutti presupposti alla comunicazione impugnata che, avendo ad oggetto contributi previdenziali, rientrano nella competenza del Giudice del Lavoro.
La Corte visto quanto esposto e richiesto dalle Parti in primo luogo osserva che ai sensi dell'art. 14, c. 6 bis del D. Lgs. 546/92 6-bis. “in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”. Nel presente caso la Ricorrente ha affermato di non avere mai ricevuto la notificazione degli atti presupposti all'atto attualmente oggetto di impugnazione e quindi ricorre l'ipotesi di cui all'art. 14,
c. 6 bis, del D.Lgs. 546/92 e il ricorso è inammissibile, non avendo il ricorrente chiamato in giudizio gli enti impositori tra i quali si annovera oltre al Comune anche l'Agenzia Entrate. La giurisdizione tributaria per gli atti dell'esecuzione può soltanto sussistere in presenza della contestazione dell'atto presupposto, che però deve essere mossa nei confronti dell'ente impositore e la Corte osserva che il ricorso non risulta notificato all'Agenzia Entrate e al Comune di Cesenatico. Il Comune ha comunque presentato le proprie controdeduzioni mentre nulla è pervenuto da parte dell'Agenzia Entrate in merito ai propri atti presupposti relativi ad IVA, IRAP e IRPEF.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Forlì dichiara il proprio difetto di giurisdizione per quanto riguarda gli atti sopra indicati che, avendo ad oggetto contributi previdenziali, rientrano nella competenza del Giudice del Lavoro. Per il resto il ricorso è dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 14 comma 6-bis D.
Lgs. n. 546/1992, non essendo stato notificato agli Enti che hanno emesso gli atti presupposti. La Corte condanna la ricorrente alle spese, liquidate in € 5.000,00 omnicomprensivi da corrispondersi in parti uguali all'Agenzia Entrate Riscossione e al Comune di Cesenatico.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FORLI' Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CC ROBERTO, Presidente
MENGOZZI VALERIO, RE
RICCI PASQUALE, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 180/2025 depositato il 05/07/2025
proposto da
Ricorrente_2 S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cesenatico - Via M.moretti,4 47042 Cesenatico FC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Forli' - Via Piancastelli, 1/d 47121 Forli' FC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04576202500000641000 IVA-ALTRO 2016
proposto da
Ricorrente_2 S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04520192562134000 IVA-ALIQUOTE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04520190007727068000 IVA-ALIQUOTE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04520000003740381000 IVA-ALIQUOTE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04520200003740482000 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04520200004020702000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04520210002464456000 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI
2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04520220002726648000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04520220004319472000 IVA-ALIQUOTE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04520220005123421000 IVA-ALIQUOTE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04520230002994815000 IVA-ALIQUOTE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04520230002924916000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04520230004262039000 IVA-ALIQUOTE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO IVA-ALIQUOTE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04520230004760191000 IVA-ALIQUOTE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 045202300005511269000 IVA-ALIQUOTE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04520230005511370000 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04520240001675208000 IVA-ALIQUOTE 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04520240003287845000 IVA-ALIQUOTE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04520240006755432000 IVA-ALIQUOTE 2023
- AVVISO ADDEB. n. 34520220000996223000 2022
- AVV.ADDEBITO n. 34520230000119381000 2023
- AVV.ADDEBITO n. 34520240000053355000 2023
- AVV.ADDEBITO n. 345202400000182444000 2023
- AVV. ADDEBITO n. 34520240000349137000 2023
- AVV.ADDEBITO n. 345202400001045526000 2024
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3968 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3191 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3538 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_2 S.n.c. difesa e rappresentata dal dott. Nominativo_1 propone ricorso avverso la Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata il 20.05.2025, valore della lite 226.367,84.
La Ricorrente lamenta preliminarmente di non aver mai ricevuto la notifica degli atti, cartelle ed avvisi di addebito presupposti alla comunicazione opposta, ed eccepisce: l'intervenuta prescrizione quinquennale dei carichi tributari portati dagli atti presupposti alla comunicazione;
la “violazione o falsa applicazione dei termini di decadenza ex art. 25, c. 1, D.P.R. 602/1973”, stante l'asserita tardività della notifica del ruolo a seguito della mancata notifica delle cartelle presupposte;
la mancata sottoscrizione della comunicazione opposta;
il difetto di motivazione della comunicazione opposta, per la mancata indicazione dei “motivi per i quali ha proceduto alla formazione delle singole cartelle di pagamento e alla mancata indicazione dei
“conteggi analitici degli importi richiesti dai singoli enti, suddividendoli in tributi, contributi, sanzioni ed interessi compensativi e interessi moratori”; la mancata allegazione delle cartelle di pagamento presupposte;
la mancata indicazione dei beni da ipotecare;
l'omessa notifica degli atti presupposti (n. 19 cartelle, n. 6 avvisi di addebito e n. 3 avvisi di accertamento); la sottoscrizione del ruolo da parte di un soggetto privo di qualifica dirigenziale;
la mancata motivazione delle ragioni e dell'ammontare delle sanzioni e la mancata enunciazione di qualsiasi criterio relativo “ad esempio alla gravità, alla personalità, alle condizioni economiche del contribuente ed al principio della continuazione”; la violazione del principio del contraddittorio da parte “degli enti impositori che hanno omesso qualsiasi richiesta o invito alla Ricorrente per produrre documenti e/o giustificazioni entro un termine congruo. La Ricorrente conclude chiedendo l'annullamento, previa sospensione, della comunicazione opposta, nonché delle cartelle di pagamento e degli avvisi, richiamati, e l'accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria derivata da tale comunicazione ed inoltre che l'Ufficio resistente, sia condannato al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio con distrazione a favore del difensore di parte Ricorrente ed alla restituzione, con tanto di interessi anatocistici, di quanto sia stato eventualmente pagato.
L'Agenzia Entrate Riscossione nomina proprio difensore l'Avv. Difensore_3 che preliminarmente rileva il difetto di giurisdizione del giudice tributario adito per quanto riguarda la cartella n. 04520230005511370000
e gli avvisi di addebito nn. 34520220000996232000, 34520230000119381000, 34520240000053355000,
34520240000182444000, 34520240000349137000 e 34520240001045526000, tutti presupposti alla comunicazione impugnata che, avendo ad oggetto contributi previdenziali, rientrano nella competenza del
Giudice del Lavoro. L'Ufficio contesta e si oppone a tutte le eccezioni e richieste di Controparte, allega e commenta la giurisprudenza in materia e chiede in via preliminare di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione relativamente agli avvisi di addebito aventi ad oggetto contributi previdenziali;
in via principale rigettare l'istanza cautelare e il ricorso in quanto inammissibili e/o infondati, con vittoria di spese di lite;
in subordine, ordinare al Ricorrente l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Cesenatico e dell'Agenzia delle Entrate dopodiché rigettare il ricorso in quanto infondato;
in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi in cui la Corte intenda accogliere il ricorso, mantenere indenne l'Agente della Riscossione dall'eventuale condanna alle spese di lite stante la correttezza del proprio operato. Il 5/11/25 deposita memorie con le quali allega l'estratto di ruolo relativo alla posizione debitoria della Ricorrente.
Il Comune di Cesenatico precisa che la Ricorrente notificava il ricorso all'Agenzia Entrate Riscossione affermando di non aver mai ricevuto la notifica degli atti presupposti, ma non aveva notificato il ricorso al
Comune di Cesenatico, per i crediti di sua competenza, in violazione di quanto disposto dall'art. 14, c.
6-bis del D.Lgs. 546/1992, il quale recita: “in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quelle che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”. L'Agenzia delle Entrate Riscossione, notificava al Comune di
Cesenatico, in qualità di Ente Impositore titolare di parte del credito di cui alla comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca, il ricorso. Il Comune illustra e documenta gli atti presupposti notificati alla Ricorrente.
Il Comune di Cesenatico, chiede il rigetto del ricorso;
la discussione in pubblica udienza;
la condanna della
Ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene superata la richiesta di sospensiva considerata la sollecita trattazione della controversia sul merito ed osserva che il 27/11/2025 il giudizio veniva rinviato alla data odierna a seguito della richiesta di rinvio presentata dal difensore della Ricorrente.
La Corte preliminarmente rileva il proprio difetto di giurisdizione per quanto riguarda la cartella n.
04520230005511370000 e gli avvisi di addebito n. 34520220000996232000, 34520230000119381000,
34520240000053355000, 34520240000182444000, 34520240000349137000 e 34520240001045526000, tutti presupposti alla comunicazione impugnata che, avendo ad oggetto contributi previdenziali, rientrano nella competenza del Giudice del Lavoro.
La Corte visto quanto esposto e richiesto dalle Parti in primo luogo osserva che ai sensi dell'art. 14, c. 6 bis del D. Lgs. 546/92 6-bis. “in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”. Nel presente caso la Ricorrente ha affermato di non avere mai ricevuto la notificazione degli atti presupposti all'atto attualmente oggetto di impugnazione e quindi ricorre l'ipotesi di cui all'art. 14,
c. 6 bis, del D.Lgs. 546/92 e il ricorso è inammissibile, non avendo il ricorrente chiamato in giudizio gli enti impositori tra i quali si annovera oltre al Comune anche l'Agenzia Entrate. La giurisdizione tributaria per gli atti dell'esecuzione può soltanto sussistere in presenza della contestazione dell'atto presupposto, che però deve essere mossa nei confronti dell'ente impositore e la Corte osserva che il ricorso non risulta notificato all'Agenzia Entrate e al Comune di Cesenatico. Il Comune ha comunque presentato le proprie controdeduzioni mentre nulla è pervenuto da parte dell'Agenzia Entrate in merito ai propri atti presupposti relativi ad IVA, IRAP e IRPEF.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Forlì dichiara il proprio difetto di giurisdizione per quanto riguarda gli atti sopra indicati che, avendo ad oggetto contributi previdenziali, rientrano nella competenza del Giudice del Lavoro. Per il resto il ricorso è dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 14 comma 6-bis D.
Lgs. n. 546/1992, non essendo stato notificato agli Enti che hanno emesso gli atti presupposti. La Corte condanna la ricorrente alle spese, liquidate in € 5.000,00 omnicomprensivi da corrispondersi in parti uguali all'Agenzia Entrate Riscossione e al Comune di Cesenatico.