Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale sui passeggeri clandestini firmata a Bruxelles, il 10 ottobre 1957.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale sui passeggeri clandestini firmata a Bruxelles, il 10 ottobre 1957.