Articolo 1 della Legge 3 dicembre 1962, n. 1782
Articolo 2
Versione
29 gennaio 1963
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale sui passeggeri clandestini firmata a Bruxelles, il 10 ottobre 1957.
Entrata in vigore il 29 gennaio 1963