TRIB
Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/09/2025, n. 2192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2192 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 09/09/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14218/2019 del Registro Generale e promossa da con l'avv. CARACUTA FERNANDO e l'avv. PIRO FRANCESCO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. PICCOLO DIEGO Controparte_1
Resistente
, con l'avv. RAHO MARCELLO CP_2
Terzo convenuto
Oggetto: retribuzione
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente ha chiesto: 1) Accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto dedotto in giudizio a far data dal 02.04.1994 a tutt'oggi ovvero dalla differente data che verrà accertata in corso di causa, ed in particolare riconoscere che detto rapporto di lavoro si è svolto con le attività, mansioni, modalità, orari e retribuzioni come avanti dedotto, con ogni conseguenza di legge;
2) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento delle differenze retributive pari a € 202.857,52 o della somma maggiore o minore che emergerà dalla espletanda istruttoria, il tutto a maggiorarsi di interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, in applicazione del CCNL
Autonomi Legno e Arredamento (cantiere nautico e barche da diporto) succitato o, in ogni caso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36 Cost.; 3) Conseguentemente, condannare la ditta
[...]
, previa costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a Controparte_1 tempo indeterminato a far data dal 02.04.1994, al pagamento in favore del Sig. ella Parte_1 complessiva somma di € 202.857,52 o dell'altra somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa;
4) Accertare e dichiarare il diritto del Sig. a vedersi riconoscere, alla Parte_1 data del 31.12.2018, un TFR pari ad € 35.443,98, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
5) Condannare la convenuta all'integrale ricostruzione della posizione contributivo-assicurativa del ricorrente o, in mancanza, condannarla al risarcimento del relativo danno derivatogli.
1 La parte resistente ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso.
L' ha chiesto: - in via principale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell;
in CP_2 CP_3 via gradata, rigettare il ricorso avversario perché infondato in fatto e diritto, eccependo in ogni caso “l'intervenuta prescrizione ex art. 3 L. 335/95, dell'eventuale diritto a richiedere l'accredito della contribuzione previdenziale asseritamente omessa”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti.
Con riferimento alla domanda di accertamento formulata al punto 1) delle conclusioni, all'esito dell'attività istruttoria deve ritenersi fornita sufficiente prova dello svolgimento, da parte del ricorrente, di attività di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. alle dipendenze della convenuta.
I testi escussi hanno infatti concordemente riferito che il ricorrente ha lavorato in modo stabile e senza soluzione di continuità nel cantiere della società resistente sito in Gallipoli alla SS 101, ricevendo le direttive dai soci della stessa, ovvero dal fratello o da CP_1 CP_1
(circostanza riferita in modo specifico dai testi , e ). Tes_1 Tes_2 Tes_3
In particolare, all'udienza del 16/12/2021, il teste ha dichiarato: Testimone_4
“Conosco le parti in giudizio, in quanto nel corso di vent'anni ho commissionato alla ditta CP_1 la costruzione di tre imbarcazioni e per tale motivo ho incontrato nel cantiere il ricorrente, CP_1
e La prima imbarcazione è stata commissionata circa venti anni fa. …
[...] Parte_2
Con riferimento alla prima imbarcazione i lavori sono durati circa otto/nove mesi e io mi recavo nel cantiere quotidianamente, sia di mattina che di pomeriggio... Nel cantiere lavoravano i fratelli e e Il ricorrente era sempre presente al pari degli altri. Anche CP_1 Pt_1 CP_1 dopo aver acquistato la barca ho continuato a frequentare il cantiere molto spesso, in quanto era nata una specie di amicizia con tutti e tre. Accadeva di recarmi anche due/tre volte a settimana ed erano presenti i due fratelli e Questa frequentazione costante del cantiere è Pt_1 CP_1 rimasta tale sino a quando non ho comprato la terza barca, circa tre anni fa…. Il ricorrente era sempre presente nel cantiere, anche di sabato, sia nel periodo estivo che invernale. Ho sempre ritenuto che lavorasse lì, né mai ho saputo che svolgesse altra attività lavorativa.
Il ricorrente insieme al fratello e si occupavano di tutte le attività connesse alla CP_1 CP_1 realizzazione di una imbarcazione. Era, invece solo il ricorrente che io ho visto svolgere attività di trasporto delle barche dal cantiere al mare e viceversa. Spesso, specie con riferimento alla prima imbarcazione, mi è capitato di arrivare al cantiere all'apertura e notavo che spesso era presente o arrivava nell'immediatezza il ricorrente. Il ricorrente eseguiva tutte le attività che gli venivano indicate dal fratello e da Erano sempre i due a dare le direttive e mai il CP_1 CP_1 contrario. Io stesso non potevo dare indicazioni di lavori sulla mia barca direttamente al CP_ ricorrente, ma dovevo rivolgermi esclusivamente ad e … Il cantiere era CP_1 CP_1 aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle 13:00 e dalle 15/15:30 alle ore 18:30/19:00 o sino alle
20:00 nel periodo estivo. Ribadisco che ogni volta che mi recavo nel cantiere ho visto il ricorrente”. 2 Alla stessa udienza è stato sentito il teste , il quale ha dichiarato: Testimone_5
“…Conosco i fratelli e e … perché frequentavo il cantiere dove Pt_1 CP_1 CP_1 CP_1 facevo effettuare la manutenzione della mia piccola imbarcazione e ciò sin da quando la ditta si trovava sulla via di Galatone. … Tranne che nel periodo estivo, frequentavo il cantiere CP_1 con assiduità, o di pomeriggio o di mattina…Nel cantiere ho sempre visto lavorare i fratelli e e Per quanto ho potuto verificare Il ricorrente svolgeva solo Parte_1 CP_1 CP_1 attività di operaio e non credo facesse parte della ditta, tanto dico perché notavo che e CP_1
solo parlavano di contributi e attività organizzativa e inoltre davano le direttive CP_1 al sig. che non operava mai in modo autonomo. Quanto sin qui riferito non so Parte_1 collocarlo temporalmente con precisione se riferibile da 18/20/25 anni addietro. Ogni volta che mi sono recato nel cantiere ho visto lavorare empre. Parte_1
All'udienza del 01/12/2022, il teste ha dichiarato: “… frequento il cantiere Testimone_6 all'incirca dall'anno 1995, anche se non posso essere più preciso, sicuramente da prima dell'anno
2000; conosco il ricorrente perché lavora nel cantiere da molti anni anche se, se ben ricordo, ha iniziato a lavorare quando già io frequentavo il cantiere per i motivi anzidetti. Preciso che ho visto il ricorrente lavorare all'interno del cantiere senza soluzione di continuità; preciso che lo vedevo sempre impegnato a lavorare sulle barche presenti nel cantiere. … Nel cantiere hanno lavorato stabilmente , e Ho notato che erano e CP_1 CP_1 Parte_3 CP_1
a dire a e attività da svolgere. Ribadisco che nello svolgere l'attività CP_1 Parte_1 lavorativa il ricorrente seguiva le direttive di e . CP_1 CP_1
… È vero quanto indicato dal capitolo 11) in quanto ho visto il ricorrente anche occuparsi dell'alaggio e del successivo varo anche della mia barca. Sino ad aprile 2021 la mia barca è stata ricoverata nel cantiere dei resistenti. Attualmente è in mare. Sino ad aprile 2021 ho visto lavorare il ricorrente nel cantiere. Quanto alla frequentazione del cantiere … poteva accadere di andare una sola volta a settimana sino a quattro volte alla settimana e ciò in tutti i periodi dell'anno. Ogni volta che io mi sono recato nel cantiere ho visto il ricorrente. …”.
Il teste , all'udienza del 17/10/2023, ha dichiarato: “Conosco le parti in giudizio in Testimone_7 quanto svolgo attività professionale di tecnico di motori fuoribordo … Negli anni ho visto lavorare nel cantiere i due titolari (odierni resistenti) e il ricorrente . Erano loro le persone che Parte_1 stabilmente incontravo nel cantiere. Ho sempre visto il ricorrente occuparsi del carenaggio delle barche, della parte strutturale delle imbarcazioni in vetroresina ed in legno. È altresì accaduto di recarmi nel cantiere e di vedere il ricorrente ed i due titolari impegnati nella costruzione di barche in vetroresina e stratificazione in vetroresina. Tutte queste attività venivano svolte dal ricorrente e dai due resistenti indifferentemente. Io ho sempre visto lavorare il ricorrente senza soluzione di continuità e sia quando mi recavo nel cantiere di mattina o di pomeriggio. Non è mai accaduto di non vederlo lavorare per periodi lunghi (ad esempio per più settimane o addirittura mesi).
L'ho visto sempre lavorare nel cantiere. Ricordo che per un periodo, almeno 10 anni fa, ha lavorato nel cantiere anche il nipote di . Oltre lui non ricordo di aver visto lavorare altre persone. CP_1
3 Non so dire nella su eventuali direttive date al ricorrente. So solo che vedevo sempre lavorare tutti e tre (ricorrente e resistenti). Di base ricordo che il cantiere apriva dalle ore 8.30/9.00 e sino alle
13/13.30 e riapriva interno alle 16 e sino alle 18.30/19 dal lunedì al sabato mattina. Il cantiere era chiuso nel sabato pomeriggio e di domenica. Ricordo che questi orari non sono cambiati. Non ricordo lunghi periodi di chiusura del cantiere. Sicuramente nei giorni festivi era chiuso”.
All'udienza del 09/01/2024, ha riferito: “ADR conosco le parti in giudizio per Testimone_8 motivi professionali in quanto sono meccanico di motori di imbarcazioni e per tale motivo ho frequentato il cantiere per la parte meccanica delle imbarcazioni e tanto sino all'anno CP_1
2008… Pertanto è accaduto di frequentare il predetto cantiere per circa una decina di anni prima del 2008. Non avevo una frequenza costante del cantiere ma andavo quando mi chiamavano i clienti proprietari delle barche;
pertanto poteva accadere di andare due volte alla settimana come una volta ogni tre settimane. Mi recavo indifferentemente sia di mattina che di pomeriggio a seconda dell'orario di appuntamento con i clienti. Nel suddetto arco temporale le persone che ho visto costantemente lavorare nel cantiere erano e . CP_1 CP_1 Parte_1 si occupava della manutenzione della barche non anche della parte meccanica né di Parte_1 quella elettrica. Non mi è mai capitato di notare se ricevesse le direttive da Parte_1 CP_1
o ; semplicemente lo vedevo lavorare lì”.
[...] CP_1
Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa di parte resistente, non vi sono motivi concreti per dubitare dell'attendibilità di tali dichiarazioni, che non sono smentite da prove contrarie.
Ulteriori indizi a sostegno della tesi di parte ricorrente si ricavano anche dalle fotografie dei cantieri e dell'attività lavorativa (all. 2) e dalla registrazione della conversazione del 19.11.2018, intervenuta tra il ricorrente e , trascritta con consulenza tecnica di parte (all. 7). CP_1
Con riferimento alle altre deduzioni di segno contrario svolte dalla resistente, si deve rilevare che il fatto che il ricorrente sia fratello di (socio della resistente al 50%) non è CP_1 circostanza che possa di per sé escludere l'esistenza del vincolo della subordinazione;
è infatti emerso che il ricorrente ha lavorato per almeno venti anni presso i cantieri della resistente e si è già visto che i testi , e hanno confermato che egli riceveva le Tes_1 Tes_2 Tes_3 direttive da o;
non è invece emerso che egli avesse alcun ruolo CP_1 CP_1 come socio o come collaboratore esterno, né partecipazioni agli utili societari. Contrariamente
a quanto dedotto dalla resistente a pag. 6 della memoria, la presenza del ricorrente nei cantieri della società (per quanto riferito dai testi) non era affatto “episodica, saltuaria e discontinua”.
Più in generale, non risulta che nel periodo oggetto di causa il ricorrente svolgesse altre attività di lavoro (subordinato o autonomo) o avesse altre fonti di sostentamento, diverse dalle somme percepite in nero per l'attività lavorativa dedotta in giudizio (v. estratto contributivo in atti).
Quanto al fatto che il ricorrente si sarebbe dovuto occupare di prestare assistenza alla madre, si deve rilevare che tale circostanza è stata smentita dalla teste . Testimone_9
In ogni caso, non vi sono elementi per ritenere che l'eventuale assistenza prestata anche dal ricorrente fosse incompatibile con lo svolgimento dell'attività lavorativa oggetto di causa. 4 Del pari, il fatto che egli non avesse le competenze per svolgere lavori nel settore della nautica non è incompatibile con l'esistenza del rapporto lavorativo (avendo il ricorrente lavorato come cameriere solo fino al 1989, quindi in un periodo precedente a quello oggetto di causa) e, al più, incide soltanto sulle mansioni svolte e il relativo livello di inquadramento.
La domanda di accertamento formulata al punto 1) delle conclusioni deve essere quindi accolta.
La data di inizio del rapporto deve essere però fissata al 21.05.1999; al riguardo, si deve infatti rilevare che lo stesso ricorrente ha indicato come luogo di svolgimento dell'attività lavorativa il cantiere sito in Gallipoli alla SS 101; orbene, la parte resistente ha dedotto e dimostrato che “la sede legale della resistente società come sopra Controparte_1 rappresentata, situata in Galatone (LE) alla via S.S. 101 Km. 26,400, veniva trasferita al nuovo indirizzo ubicato in Gallipoli (LE) alla via S.S. 101 Km. 34, con atto del 21/05/1999, come si evince dalla visura storica della predetta società datata Controparte_1
T della Camera di Commercio I.A.A. di Lecce, a pag. 7) della NumeroDiCartaIdentita_1 Numero_1 stessa”, per cui deve essere escluso il periodo precedente indicato in ricorso, né le dichiarazioni dei testi consentono di collocare in un momento precedente la data di inizio del rapporto.
Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente nelle note conclusive, il teste non è Tes_3 stato affatto preciso nell'indicare il 1995 come data di inizio, avendo dichiarato “…frequento il cantiere all'incirca dall'anno 1995, anche se non posso essere più preciso, sicuramente da prima dell'anno 2000”, dichiarazioni ampiamente compatibili con la data di inizio innanzi indicata.
Con riferimento all'orario di lavoro, deve ritenersi provata l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno, essendo emerso che la presenza del ricorrente nel cantiere era continuativa.
Pertanto, deve ritenersi provato lo svolgimento di attività lavorativa per 40 ore settimanali.
Non può invece ritenersi provato l'orario indicato al punto 6) del ricorso, poiché la prova dello straordinario deve essere fornita in modo rigoroso, mentre sul punto i testi non hanno reso dichiarazioni sufficientemente precise, avendo anzi riferito di non conoscere gli orari di lavoro del ricorrente;
gli unici orari da loro indicati con precisione sono infatti quelli di apertura del cantiere (che non coincidono necessariamente con quelli di lavoro del ricorrente).
In ogni caso, il ricorrente non ha fornito elementi sufficienti per quantificare le ore di lavoro straordinario da lui eventualmente svolte in un arco temporale di oltre 20 anni (liquidazione che necessita di una prova rigorosa e non può essere effettuata in via equitativa).
Con riferimento alle mansioni svolte, non sono stati forniti elementi sufficienti a supportare la domanda di inquadramento come operaio specializzato categoria D, alla quale appartengono le seguenti attività: “operazioni esecutive nella costruzione di tutte le parti in legno di barche, battelli o natanti in genere tra le quali anche il taglio, sagomatura e curvatura del fasciame e degli elementi strutturali di imbarcazioni da diporto e/o barche a vela e/o motoscafi”. Sul punto, infatti, le dichiarazioni dei testi non appaiono sufficientemente precise e, al riguardo, si deve tenere conto altresì della mancanza di esperienze specifiche pregresse nel settore nautico da parte del ricorrente, il quale deve essere quindi inquadrato come operaio generico categoria E. 5 Nei limiti innanzi esposti, il ricorrente ha adempiuto all'onere ex art. 2697 co. 1 c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto azionato;
la resistente non ha invece adempiuto all'onere ex art. 2697 co. 2 c.c. di provare di avergli corrisposto somme superiori a quelle indicate come percepite.
Su tali basi, con ordinanza del 29.07.2024 è stata disposta CTU con la formulazione dei seguenti quesiti: “Considerando come arco lavorativo il periodo dal 21.5.1999 al 31.12.2018 (nella prima ipotesi) e sino al 28.1.2020 (nella seconda ipotesi), considerando per l'intero arco temporale un rapporto full time (40 ore settimanali), 1- effettui il consulente un conteggio indicando la retribuzione eventualmente spettante al ricorrente considerando le mansioni di operaio generico livello E CCNL Legno Area artigiana (Confartigianato CNA) con relativi scatti di anzianità; 2-
Computi altresì sulla scorta dei criteri suddetti l'importo eventualmente spettante per 13° mensilità e TFR.
3- Detragga dagli importi determinati alla luce di siffatti criteri l'importo mensile percepito dl ricorrente (anche a titolo di 13° mensilità) pari a € 517,00 per gli anni 1999-2000-2001; €
600,00 per l'anno 2002; € 700,00 per l'anno 2003; € 800,00 per l'anno 2004; € 900,00 per l'anno
2005; € 1.000,00 per gli anni dal 2006 al 2018. Nell'effettuare il suddetto conteggio abbia cura di effettuare il calcolo tra poste omogenee (lordo/lordo o netto/netto)”.
Con ordinanza del 10.10.2024, il GdL precisa il quesito chiarendo che nello sviluppo del secondo conteggio (fino al 28.1.2020) va detratto l'importo mensile netto di € 1000 che il ricorrente dichiara di aver percepito. Con successiva ordinanza del 06.12.2024, il CTU è stato invitato ad effettuare un ulteriore conteggio degli importi eventualmente spettanti e di quelli percepiti in entrambi gli archi temporali considerati (sino al 31.12.2018 e sino al 28.1.2020), sottraendo dall'importo lordo, eventualmente spettante, gli importi percepiti (per come già indicati), ossia operando una differenza tra lordo spettante e netto percepito, fermi per il resto i criteri già indicati.
Tale richiesta di integrazione appare necessaria, essendo evidente che – trattandosi di rapporto di lavoro in nero – le somme corrisposte al lavoratore possono essere solo nette e non possono in alcun modo comprendere ritenute fiscali e contributive, né peraltro la resistente ha fornito alcuna prova al riguardo;
il confronto non può quindi essere effettuato tra poste omogenee.
Non vi sono motivi per discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuto il CTU nel rispondere ai quesiti;
ai fini della quantificazione del credito spettante al ricorrente si deve fare riferimento al quarto conteggio dell'integrazione di consulenza depositata il 15.01.2025.
Infatti, gli scatti di anzianità devono essere calcolati dal 21.05.1999 (in coerenza con la data di inizio del rapporto di lavoro) e le differenze retributive spettanti devono essere calcolate fino al
28.01.2020 (come da seconda ipotesi del 1° quesito formulato al CTU), essendo emerso dalla prova testimoniale che il rapporto di lavoro è proseguito certamente fino a tale data.
Contrariamente a quanto dedotto da parte resistente, non appare ravvisabile alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto al punto 1) delle conclusioni del ricorso viene chiesto di “Accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto dedotto in giudizio a far data dal 02.04.1994 a tutt'oggi”; il 31.12.2018 è solo la data finale dei conteggi di parte e non viene indicata come data di risoluzione del rapporto di lavoro, per cui non appare ravvisabile alcuna ultrapetizione. 6 Ad avviso del giudicante, il 28.01.2020 deve essere indicato come data finale del rapporto di lavoro. Per il periodo successivo, infatti, vi sono solo le dichiarazioni del teste (il quale Tes_3 ha riferito di aver visto il ricorrente lavorare fino ad aprile 2021, senza ulteriori precisazioni).
In senso contrario, la resistente ha prodotto una missiva del 24.01.2020, notificata in data
28.01.2020 (all. 5), con la quale invitava e diffidava a voler desistere CP_1 CP_1 dall'accordare al fratello la possibilità di immettersi e sostare nei locali aziendali, Parte_1 contro l'espressa volontà di non autorizzarne l'accesso, in quanto assolutamente non consentito, nonché invitava e diffidava il ricorrente a desistere da tali comportamenti.
Il contenuto di tale missiva appare incompatibile con la prosecuzione di un rapporto di lavoro subordinato oltre la data di notifica della stessa, ciò tanto più ove si consideri che lo stesso ricorrente, all'udienza del 21.05.2024, ha dichiarato che dal 2020 egli non aveva più le chiavi di accesso al cantiere nautico e che il suo apporto si sarebbe limitato al noleggio natanti.
A tal fine, in assenza di altri elementi più precisi rispetto alle sole dichiarazioni del teste
[...]
(che comunque si fermano ad aprile 2021), non appare sufficiente il fatto che il ricorrente, Tes_3 tramite il fratello, abbia eventualmente continuato ad accedere ai locali aziendali.
Per quanto innanzi esposto, la resistente deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 100.735,50 (di cui € 74.482,95 per differenze retributive e € 26.252,55 per TFR), oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei singoli diritti fino al soddisfo e oltre alla regolarizzazione della posizione contributiva nei limiti della prescrizione quinquennale ex art. 3 co. 9 L. 335/1995 o, in difetto, al risarcimento del danno ex art. 2116 co. 2
c.c. (al riguardo, in questa sede è possibile emettere solo una condanna generica).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 04/12/2019 da nei confronti di Parte_1 Controparte_4
e , così provvede:
[...] CP_2
1. Accerta e dichiara che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della resistente dal 21.05.1999 al 28.01.2020 e, per l'effetto, condanna la resistente al pagamento in suo favore della somma complessiva di € 100.735,50 per differenze retributive e TFR, oltre interessi e rivalutazione come per legge e oltre alla regolarizzazione della posizione contributiva nei limiti della prescrizione quinquennale o, in difetto, al risarcimento del danno ex art. 2116 co. 2 c.c.
2. Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in €
9000,00 per compensi oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
3. Pone definitivamente a carico della resistente le spese di CTU, liquidate con decreto.
Lecce, lì 10/09/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
7
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 09/09/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14218/2019 del Registro Generale e promossa da con l'avv. CARACUTA FERNANDO e l'avv. PIRO FRANCESCO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. PICCOLO DIEGO Controparte_1
Resistente
, con l'avv. RAHO MARCELLO CP_2
Terzo convenuto
Oggetto: retribuzione
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente ha chiesto: 1) Accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto dedotto in giudizio a far data dal 02.04.1994 a tutt'oggi ovvero dalla differente data che verrà accertata in corso di causa, ed in particolare riconoscere che detto rapporto di lavoro si è svolto con le attività, mansioni, modalità, orari e retribuzioni come avanti dedotto, con ogni conseguenza di legge;
2) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento delle differenze retributive pari a € 202.857,52 o della somma maggiore o minore che emergerà dalla espletanda istruttoria, il tutto a maggiorarsi di interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, in applicazione del CCNL
Autonomi Legno e Arredamento (cantiere nautico e barche da diporto) succitato o, in ogni caso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36 Cost.; 3) Conseguentemente, condannare la ditta
[...]
, previa costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a Controparte_1 tempo indeterminato a far data dal 02.04.1994, al pagamento in favore del Sig. ella Parte_1 complessiva somma di € 202.857,52 o dell'altra somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa;
4) Accertare e dichiarare il diritto del Sig. a vedersi riconoscere, alla Parte_1 data del 31.12.2018, un TFR pari ad € 35.443,98, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
5) Condannare la convenuta all'integrale ricostruzione della posizione contributivo-assicurativa del ricorrente o, in mancanza, condannarla al risarcimento del relativo danno derivatogli.
1 La parte resistente ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso.
L' ha chiesto: - in via principale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell;
in CP_2 CP_3 via gradata, rigettare il ricorso avversario perché infondato in fatto e diritto, eccependo in ogni caso “l'intervenuta prescrizione ex art. 3 L. 335/95, dell'eventuale diritto a richiedere l'accredito della contribuzione previdenziale asseritamente omessa”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti.
Con riferimento alla domanda di accertamento formulata al punto 1) delle conclusioni, all'esito dell'attività istruttoria deve ritenersi fornita sufficiente prova dello svolgimento, da parte del ricorrente, di attività di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. alle dipendenze della convenuta.
I testi escussi hanno infatti concordemente riferito che il ricorrente ha lavorato in modo stabile e senza soluzione di continuità nel cantiere della società resistente sito in Gallipoli alla SS 101, ricevendo le direttive dai soci della stessa, ovvero dal fratello o da CP_1 CP_1
(circostanza riferita in modo specifico dai testi , e ). Tes_1 Tes_2 Tes_3
In particolare, all'udienza del 16/12/2021, il teste ha dichiarato: Testimone_4
“Conosco le parti in giudizio, in quanto nel corso di vent'anni ho commissionato alla ditta CP_1 la costruzione di tre imbarcazioni e per tale motivo ho incontrato nel cantiere il ricorrente, CP_1
e La prima imbarcazione è stata commissionata circa venti anni fa. …
[...] Parte_2
Con riferimento alla prima imbarcazione i lavori sono durati circa otto/nove mesi e io mi recavo nel cantiere quotidianamente, sia di mattina che di pomeriggio... Nel cantiere lavoravano i fratelli e e Il ricorrente era sempre presente al pari degli altri. Anche CP_1 Pt_1 CP_1 dopo aver acquistato la barca ho continuato a frequentare il cantiere molto spesso, in quanto era nata una specie di amicizia con tutti e tre. Accadeva di recarmi anche due/tre volte a settimana ed erano presenti i due fratelli e Questa frequentazione costante del cantiere è Pt_1 CP_1 rimasta tale sino a quando non ho comprato la terza barca, circa tre anni fa…. Il ricorrente era sempre presente nel cantiere, anche di sabato, sia nel periodo estivo che invernale. Ho sempre ritenuto che lavorasse lì, né mai ho saputo che svolgesse altra attività lavorativa.
Il ricorrente insieme al fratello e si occupavano di tutte le attività connesse alla CP_1 CP_1 realizzazione di una imbarcazione. Era, invece solo il ricorrente che io ho visto svolgere attività di trasporto delle barche dal cantiere al mare e viceversa. Spesso, specie con riferimento alla prima imbarcazione, mi è capitato di arrivare al cantiere all'apertura e notavo che spesso era presente o arrivava nell'immediatezza il ricorrente. Il ricorrente eseguiva tutte le attività che gli venivano indicate dal fratello e da Erano sempre i due a dare le direttive e mai il CP_1 CP_1 contrario. Io stesso non potevo dare indicazioni di lavori sulla mia barca direttamente al CP_ ricorrente, ma dovevo rivolgermi esclusivamente ad e … Il cantiere era CP_1 CP_1 aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle 13:00 e dalle 15/15:30 alle ore 18:30/19:00 o sino alle
20:00 nel periodo estivo. Ribadisco che ogni volta che mi recavo nel cantiere ho visto il ricorrente”. 2 Alla stessa udienza è stato sentito il teste , il quale ha dichiarato: Testimone_5
“…Conosco i fratelli e e … perché frequentavo il cantiere dove Pt_1 CP_1 CP_1 CP_1 facevo effettuare la manutenzione della mia piccola imbarcazione e ciò sin da quando la ditta si trovava sulla via di Galatone. … Tranne che nel periodo estivo, frequentavo il cantiere CP_1 con assiduità, o di pomeriggio o di mattina…Nel cantiere ho sempre visto lavorare i fratelli e e Per quanto ho potuto verificare Il ricorrente svolgeva solo Parte_1 CP_1 CP_1 attività di operaio e non credo facesse parte della ditta, tanto dico perché notavo che e CP_1
solo parlavano di contributi e attività organizzativa e inoltre davano le direttive CP_1 al sig. che non operava mai in modo autonomo. Quanto sin qui riferito non so Parte_1 collocarlo temporalmente con precisione se riferibile da 18/20/25 anni addietro. Ogni volta che mi sono recato nel cantiere ho visto lavorare empre. Parte_1
All'udienza del 01/12/2022, il teste ha dichiarato: “… frequento il cantiere Testimone_6 all'incirca dall'anno 1995, anche se non posso essere più preciso, sicuramente da prima dell'anno
2000; conosco il ricorrente perché lavora nel cantiere da molti anni anche se, se ben ricordo, ha iniziato a lavorare quando già io frequentavo il cantiere per i motivi anzidetti. Preciso che ho visto il ricorrente lavorare all'interno del cantiere senza soluzione di continuità; preciso che lo vedevo sempre impegnato a lavorare sulle barche presenti nel cantiere. … Nel cantiere hanno lavorato stabilmente , e Ho notato che erano e CP_1 CP_1 Parte_3 CP_1
a dire a e attività da svolgere. Ribadisco che nello svolgere l'attività CP_1 Parte_1 lavorativa il ricorrente seguiva le direttive di e . CP_1 CP_1
… È vero quanto indicato dal capitolo 11) in quanto ho visto il ricorrente anche occuparsi dell'alaggio e del successivo varo anche della mia barca. Sino ad aprile 2021 la mia barca è stata ricoverata nel cantiere dei resistenti. Attualmente è in mare. Sino ad aprile 2021 ho visto lavorare il ricorrente nel cantiere. Quanto alla frequentazione del cantiere … poteva accadere di andare una sola volta a settimana sino a quattro volte alla settimana e ciò in tutti i periodi dell'anno. Ogni volta che io mi sono recato nel cantiere ho visto il ricorrente. …”.
Il teste , all'udienza del 17/10/2023, ha dichiarato: “Conosco le parti in giudizio in Testimone_7 quanto svolgo attività professionale di tecnico di motori fuoribordo … Negli anni ho visto lavorare nel cantiere i due titolari (odierni resistenti) e il ricorrente . Erano loro le persone che Parte_1 stabilmente incontravo nel cantiere. Ho sempre visto il ricorrente occuparsi del carenaggio delle barche, della parte strutturale delle imbarcazioni in vetroresina ed in legno. È altresì accaduto di recarmi nel cantiere e di vedere il ricorrente ed i due titolari impegnati nella costruzione di barche in vetroresina e stratificazione in vetroresina. Tutte queste attività venivano svolte dal ricorrente e dai due resistenti indifferentemente. Io ho sempre visto lavorare il ricorrente senza soluzione di continuità e sia quando mi recavo nel cantiere di mattina o di pomeriggio. Non è mai accaduto di non vederlo lavorare per periodi lunghi (ad esempio per più settimane o addirittura mesi).
L'ho visto sempre lavorare nel cantiere. Ricordo che per un periodo, almeno 10 anni fa, ha lavorato nel cantiere anche il nipote di . Oltre lui non ricordo di aver visto lavorare altre persone. CP_1
3 Non so dire nella su eventuali direttive date al ricorrente. So solo che vedevo sempre lavorare tutti e tre (ricorrente e resistenti). Di base ricordo che il cantiere apriva dalle ore 8.30/9.00 e sino alle
13/13.30 e riapriva interno alle 16 e sino alle 18.30/19 dal lunedì al sabato mattina. Il cantiere era chiuso nel sabato pomeriggio e di domenica. Ricordo che questi orari non sono cambiati. Non ricordo lunghi periodi di chiusura del cantiere. Sicuramente nei giorni festivi era chiuso”.
All'udienza del 09/01/2024, ha riferito: “ADR conosco le parti in giudizio per Testimone_8 motivi professionali in quanto sono meccanico di motori di imbarcazioni e per tale motivo ho frequentato il cantiere per la parte meccanica delle imbarcazioni e tanto sino all'anno CP_1
2008… Pertanto è accaduto di frequentare il predetto cantiere per circa una decina di anni prima del 2008. Non avevo una frequenza costante del cantiere ma andavo quando mi chiamavano i clienti proprietari delle barche;
pertanto poteva accadere di andare due volte alla settimana come una volta ogni tre settimane. Mi recavo indifferentemente sia di mattina che di pomeriggio a seconda dell'orario di appuntamento con i clienti. Nel suddetto arco temporale le persone che ho visto costantemente lavorare nel cantiere erano e . CP_1 CP_1 Parte_1 si occupava della manutenzione della barche non anche della parte meccanica né di Parte_1 quella elettrica. Non mi è mai capitato di notare se ricevesse le direttive da Parte_1 CP_1
o ; semplicemente lo vedevo lavorare lì”.
[...] CP_1
Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa di parte resistente, non vi sono motivi concreti per dubitare dell'attendibilità di tali dichiarazioni, che non sono smentite da prove contrarie.
Ulteriori indizi a sostegno della tesi di parte ricorrente si ricavano anche dalle fotografie dei cantieri e dell'attività lavorativa (all. 2) e dalla registrazione della conversazione del 19.11.2018, intervenuta tra il ricorrente e , trascritta con consulenza tecnica di parte (all. 7). CP_1
Con riferimento alle altre deduzioni di segno contrario svolte dalla resistente, si deve rilevare che il fatto che il ricorrente sia fratello di (socio della resistente al 50%) non è CP_1 circostanza che possa di per sé escludere l'esistenza del vincolo della subordinazione;
è infatti emerso che il ricorrente ha lavorato per almeno venti anni presso i cantieri della resistente e si è già visto che i testi , e hanno confermato che egli riceveva le Tes_1 Tes_2 Tes_3 direttive da o;
non è invece emerso che egli avesse alcun ruolo CP_1 CP_1 come socio o come collaboratore esterno, né partecipazioni agli utili societari. Contrariamente
a quanto dedotto dalla resistente a pag. 6 della memoria, la presenza del ricorrente nei cantieri della società (per quanto riferito dai testi) non era affatto “episodica, saltuaria e discontinua”.
Più in generale, non risulta che nel periodo oggetto di causa il ricorrente svolgesse altre attività di lavoro (subordinato o autonomo) o avesse altre fonti di sostentamento, diverse dalle somme percepite in nero per l'attività lavorativa dedotta in giudizio (v. estratto contributivo in atti).
Quanto al fatto che il ricorrente si sarebbe dovuto occupare di prestare assistenza alla madre, si deve rilevare che tale circostanza è stata smentita dalla teste . Testimone_9
In ogni caso, non vi sono elementi per ritenere che l'eventuale assistenza prestata anche dal ricorrente fosse incompatibile con lo svolgimento dell'attività lavorativa oggetto di causa. 4 Del pari, il fatto che egli non avesse le competenze per svolgere lavori nel settore della nautica non è incompatibile con l'esistenza del rapporto lavorativo (avendo il ricorrente lavorato come cameriere solo fino al 1989, quindi in un periodo precedente a quello oggetto di causa) e, al più, incide soltanto sulle mansioni svolte e il relativo livello di inquadramento.
La domanda di accertamento formulata al punto 1) delle conclusioni deve essere quindi accolta.
La data di inizio del rapporto deve essere però fissata al 21.05.1999; al riguardo, si deve infatti rilevare che lo stesso ricorrente ha indicato come luogo di svolgimento dell'attività lavorativa il cantiere sito in Gallipoli alla SS 101; orbene, la parte resistente ha dedotto e dimostrato che “la sede legale della resistente società come sopra Controparte_1 rappresentata, situata in Galatone (LE) alla via S.S. 101 Km. 26,400, veniva trasferita al nuovo indirizzo ubicato in Gallipoli (LE) alla via S.S. 101 Km. 34, con atto del 21/05/1999, come si evince dalla visura storica della predetta società datata Controparte_1
T della Camera di Commercio I.A.A. di Lecce, a pag. 7) della NumeroDiCartaIdentita_1 Numero_1 stessa”, per cui deve essere escluso il periodo precedente indicato in ricorso, né le dichiarazioni dei testi consentono di collocare in un momento precedente la data di inizio del rapporto.
Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente nelle note conclusive, il teste non è Tes_3 stato affatto preciso nell'indicare il 1995 come data di inizio, avendo dichiarato “…frequento il cantiere all'incirca dall'anno 1995, anche se non posso essere più preciso, sicuramente da prima dell'anno 2000”, dichiarazioni ampiamente compatibili con la data di inizio innanzi indicata.
Con riferimento all'orario di lavoro, deve ritenersi provata l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno, essendo emerso che la presenza del ricorrente nel cantiere era continuativa.
Pertanto, deve ritenersi provato lo svolgimento di attività lavorativa per 40 ore settimanali.
Non può invece ritenersi provato l'orario indicato al punto 6) del ricorso, poiché la prova dello straordinario deve essere fornita in modo rigoroso, mentre sul punto i testi non hanno reso dichiarazioni sufficientemente precise, avendo anzi riferito di non conoscere gli orari di lavoro del ricorrente;
gli unici orari da loro indicati con precisione sono infatti quelli di apertura del cantiere (che non coincidono necessariamente con quelli di lavoro del ricorrente).
In ogni caso, il ricorrente non ha fornito elementi sufficienti per quantificare le ore di lavoro straordinario da lui eventualmente svolte in un arco temporale di oltre 20 anni (liquidazione che necessita di una prova rigorosa e non può essere effettuata in via equitativa).
Con riferimento alle mansioni svolte, non sono stati forniti elementi sufficienti a supportare la domanda di inquadramento come operaio specializzato categoria D, alla quale appartengono le seguenti attività: “operazioni esecutive nella costruzione di tutte le parti in legno di barche, battelli o natanti in genere tra le quali anche il taglio, sagomatura e curvatura del fasciame e degli elementi strutturali di imbarcazioni da diporto e/o barche a vela e/o motoscafi”. Sul punto, infatti, le dichiarazioni dei testi non appaiono sufficientemente precise e, al riguardo, si deve tenere conto altresì della mancanza di esperienze specifiche pregresse nel settore nautico da parte del ricorrente, il quale deve essere quindi inquadrato come operaio generico categoria E. 5 Nei limiti innanzi esposti, il ricorrente ha adempiuto all'onere ex art. 2697 co. 1 c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto azionato;
la resistente non ha invece adempiuto all'onere ex art. 2697 co. 2 c.c. di provare di avergli corrisposto somme superiori a quelle indicate come percepite.
Su tali basi, con ordinanza del 29.07.2024 è stata disposta CTU con la formulazione dei seguenti quesiti: “Considerando come arco lavorativo il periodo dal 21.5.1999 al 31.12.2018 (nella prima ipotesi) e sino al 28.1.2020 (nella seconda ipotesi), considerando per l'intero arco temporale un rapporto full time (40 ore settimanali), 1- effettui il consulente un conteggio indicando la retribuzione eventualmente spettante al ricorrente considerando le mansioni di operaio generico livello E CCNL Legno Area artigiana (Confartigianato CNA) con relativi scatti di anzianità; 2-
Computi altresì sulla scorta dei criteri suddetti l'importo eventualmente spettante per 13° mensilità e TFR.
3- Detragga dagli importi determinati alla luce di siffatti criteri l'importo mensile percepito dl ricorrente (anche a titolo di 13° mensilità) pari a € 517,00 per gli anni 1999-2000-2001; €
600,00 per l'anno 2002; € 700,00 per l'anno 2003; € 800,00 per l'anno 2004; € 900,00 per l'anno
2005; € 1.000,00 per gli anni dal 2006 al 2018. Nell'effettuare il suddetto conteggio abbia cura di effettuare il calcolo tra poste omogenee (lordo/lordo o netto/netto)”.
Con ordinanza del 10.10.2024, il GdL precisa il quesito chiarendo che nello sviluppo del secondo conteggio (fino al 28.1.2020) va detratto l'importo mensile netto di € 1000 che il ricorrente dichiara di aver percepito. Con successiva ordinanza del 06.12.2024, il CTU è stato invitato ad effettuare un ulteriore conteggio degli importi eventualmente spettanti e di quelli percepiti in entrambi gli archi temporali considerati (sino al 31.12.2018 e sino al 28.1.2020), sottraendo dall'importo lordo, eventualmente spettante, gli importi percepiti (per come già indicati), ossia operando una differenza tra lordo spettante e netto percepito, fermi per il resto i criteri già indicati.
Tale richiesta di integrazione appare necessaria, essendo evidente che – trattandosi di rapporto di lavoro in nero – le somme corrisposte al lavoratore possono essere solo nette e non possono in alcun modo comprendere ritenute fiscali e contributive, né peraltro la resistente ha fornito alcuna prova al riguardo;
il confronto non può quindi essere effettuato tra poste omogenee.
Non vi sono motivi per discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuto il CTU nel rispondere ai quesiti;
ai fini della quantificazione del credito spettante al ricorrente si deve fare riferimento al quarto conteggio dell'integrazione di consulenza depositata il 15.01.2025.
Infatti, gli scatti di anzianità devono essere calcolati dal 21.05.1999 (in coerenza con la data di inizio del rapporto di lavoro) e le differenze retributive spettanti devono essere calcolate fino al
28.01.2020 (come da seconda ipotesi del 1° quesito formulato al CTU), essendo emerso dalla prova testimoniale che il rapporto di lavoro è proseguito certamente fino a tale data.
Contrariamente a quanto dedotto da parte resistente, non appare ravvisabile alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto al punto 1) delle conclusioni del ricorso viene chiesto di “Accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto dedotto in giudizio a far data dal 02.04.1994 a tutt'oggi”; il 31.12.2018 è solo la data finale dei conteggi di parte e non viene indicata come data di risoluzione del rapporto di lavoro, per cui non appare ravvisabile alcuna ultrapetizione. 6 Ad avviso del giudicante, il 28.01.2020 deve essere indicato come data finale del rapporto di lavoro. Per il periodo successivo, infatti, vi sono solo le dichiarazioni del teste (il quale Tes_3 ha riferito di aver visto il ricorrente lavorare fino ad aprile 2021, senza ulteriori precisazioni).
In senso contrario, la resistente ha prodotto una missiva del 24.01.2020, notificata in data
28.01.2020 (all. 5), con la quale invitava e diffidava a voler desistere CP_1 CP_1 dall'accordare al fratello la possibilità di immettersi e sostare nei locali aziendali, Parte_1 contro l'espressa volontà di non autorizzarne l'accesso, in quanto assolutamente non consentito, nonché invitava e diffidava il ricorrente a desistere da tali comportamenti.
Il contenuto di tale missiva appare incompatibile con la prosecuzione di un rapporto di lavoro subordinato oltre la data di notifica della stessa, ciò tanto più ove si consideri che lo stesso ricorrente, all'udienza del 21.05.2024, ha dichiarato che dal 2020 egli non aveva più le chiavi di accesso al cantiere nautico e che il suo apporto si sarebbe limitato al noleggio natanti.
A tal fine, in assenza di altri elementi più precisi rispetto alle sole dichiarazioni del teste
[...]
(che comunque si fermano ad aprile 2021), non appare sufficiente il fatto che il ricorrente, Tes_3 tramite il fratello, abbia eventualmente continuato ad accedere ai locali aziendali.
Per quanto innanzi esposto, la resistente deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 100.735,50 (di cui € 74.482,95 per differenze retributive e € 26.252,55 per TFR), oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei singoli diritti fino al soddisfo e oltre alla regolarizzazione della posizione contributiva nei limiti della prescrizione quinquennale ex art. 3 co. 9 L. 335/1995 o, in difetto, al risarcimento del danno ex art. 2116 co. 2
c.c. (al riguardo, in questa sede è possibile emettere solo una condanna generica).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 04/12/2019 da nei confronti di Parte_1 Controparte_4
e , così provvede:
[...] CP_2
1. Accerta e dichiara che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della resistente dal 21.05.1999 al 28.01.2020 e, per l'effetto, condanna la resistente al pagamento in suo favore della somma complessiva di € 100.735,50 per differenze retributive e TFR, oltre interessi e rivalutazione come per legge e oltre alla regolarizzazione della posizione contributiva nei limiti della prescrizione quinquennale o, in difetto, al risarcimento del danno ex art. 2116 co. 2 c.c.
2. Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in €
9000,00 per compensi oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
3. Pone definitivamente a carico della resistente le spese di CTU, liquidate con decreto.
Lecce, lì 10/09/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
7