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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/07/2025, n. 1972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1972 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1789/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Serena Baccolini Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1789/2024 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), con sede legale in Milano, piazza Città di Parte_1 P.IVA_1
Lombardia n. 1, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Alessandro Gianelli
(C.F. ) dell'Avvocatura Regionale, presso la cui sede sita in Milano, C.F._1
Piazza Città di Lombardia 1, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE contro
C.F. ), con sede legale in Como, via Gabriele D'Annunzio n. 66, CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Vincenzo Latorraca (C.F.
), presso il cui studio in Como, viale Cattaneo, n. 1, è elettivamente C.F._2 domiciliata.
APPELLATA
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione ex art. 22 L. 689/1981
pagina 1 di 11
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante : Parte_1
“voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Milano accogliere le seguenti
CONCLUSIONI accogliere l'appello, annullando/riformando la sentenza n.1456/2023 Tribunale di Como, sez.
II, R.G. 1915/2019, pronunciata il 19 dicembre 2023, e pubblicata il 19 dicembre 2023 e per l'effetto, confermare per intero l'ordinanza ingiunzione impugnata in primo grado,
In via istruttoria, ove occorresse, disporre supplemento di CTU, volta ad accertare il tempo della violazione.
Con vittoria di spese, ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.” per l'appellata CP_1
“voglia la Corte d'Appello accogliere le seguenti conclusioni:
1) respingere l'appello principale in quanto infondato;
2) in parziale riforma della sentenza impugnata, accogliere l'appello incidentale e, per l'effetto, disporre l'integrale annullamento dell'ordinanza ingiunzione.
Spese di entrambi i gradi rifuse.”
IN FATTO E IN DIRITTO
ha proposto appello contro la sentenza n. 1456/2023 del Tribunale di Parte_1
Como, pubblicata il 19 dicembre 2023, con la quale, nell'ambito di un giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione per l'importo di euro 28.357,57 emessa dalla
[...]
nei confronti della società per la “violazione degli art. 43 c. 2 e 44, c. 2 Parte_1 CP_1 della L.R. 31/2008 e dell'art. 7 del R.d.l. 3267/1923 sanzionata dall'art. 61 commi 2 e 3 della
L.R. 31/2008 s.m.i. come da disposto dell'art. 61 comma 4 della medesima legge”, in parziale accoglimento della domanda della ricorrente è stato così deciso: CP_1
pagina 2 di 11 “
1. Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in CP_1 favore di , in persona del Presidente pro tempore, della somma di euro Parte_1
9.156,25 oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
2. Condanna altresì in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_1 rifusione delle spese legali sopportate da parte resistente nel presente giudizio nella misura di un 1/3 del liquidato, spese che si liquidano in euro 4.835,00 oltre rimborso spese generali pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
3. Pone definitivamente a carico di in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, le spese occorse per la CTU espletata in corso di causa nella misura pari ad un 1/3 del liquidato, spese che si liquidano in euro 4.300,00 oltre accessori ed oneri di legge”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con Processo Verbale n. 08 del 15/07/2018, la Regione Carabinieri Forestale Lombardia -
Stazione di Como contestava alla società gli illeciti di trasformazione del bosco e CP_1 di trasformazione d'uso del suolo sottoposto a vincolo idrogeologico senza le prescritte autorizzazioni ai danni del soprassuolo boscato, parzialmente vincolato ai sensi dell'art. 1 del
R.d.l. 3267/1923, con riferimento all'area sita in comune di San Fermo della Battaglia, in località Via Cartellieri, ricadente nelle particelle 3932, 4599, 4601, 4634, 4635 e 4636 del foglio 9 del catasto terreni del medesimo comune.
In particolare, nel processo verbale di accertamento in questione i due illeciti contestati erano riferiti alle seguenti estensioni:
a) la superficie interessata dalla trasformazione del bosco senza la prescritta autorizzazione era indicata come pari a mq. 1.786,46;
b) quella soggetta a vincolo idrogeologico interessata dalla trasformazione d'uso del suolo senza la prescritta autorizzazione era indicata come pari a mq. 970,57.
Con Decreto 3285 del 12/03/2019 la , richiamato il predetto processo Parte_1 verbale di accertamento e trasgressione, ritenuta accertata a carico di la Parte_2
“violazione degli art. 43 c. 2 e 44, c. 2 della L.R. 31/2008 e dell'art. 7 del R.d.l. 3267/1923 sanzionata dall'art. 61 commi 2 e 3 della L.R. 31/2008 s.m.i. come da disposto dell'art. 61 comma 4 della medesima legge, con le quali si contesta la trasformazione del bosco senza la
pagina 3 di 11 prescritta autorizzazione e la trasformazione d'uso del suolo sottoposto a vincolo idrogeologico senza la prescritta autorizzazione, ai danni del soprasuolo boscato, parzialmente vincolato ai sensi dell'art. 1 del R.d.l. 3267/1923, sito in Comune di San Fermo della Battaglia in Località via Cartellieri”, ingiungeva alla medesima società il CP_1 pagamento di euro 28.348,82 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e di euro 8,75 a titolo di spese di notifica, per un totale di euro 28.357,57.
2) Con ricorso ritualmente notificato, la società proponeva opposizione avverso la CP_1 citata ingiunzione chiedendone l'annullamento perché illegittima o inefficace.
A fondamento del ricorso l'opponente deduceva:
- che la pretesa sanzionatoria doveva ritenersi prescritta, avendo Parte_1 notificato alla società il verbale di contestazione a distanza temporale ultraquinquennale dalla commissione dei fatti;
- che l'ingiunzione era stata adottata in assenza dei presupposti di fatto che legittimassero la sanzione: nella specie, assumeva che l'area oggetto di edificazione non poteva qualificarsi come bosco ai sensi della normativa di settore, posto che si trattava di “radura o altra superficie di estensione superiore ai 2000 mq che interrompe la continuità col bosco”; che, inoltre, contrariamente a quanto affermato nel verbale, i mappali in questione non erano gravati da vincolo idrogeologico, come risultava da espressa attestazione del Comune di San
Fermo della Battaglia dalla Tavola dei vincoli di P.G.T. del medesimo Comune;
- che il procedimento che aveva condotto all'ingiunzione era viziato da carente esercizio di attività istruttoria e da mancato assolvimento dell'onere della prova, per avere la
[...]
acriticamente recepito il contenuto del verbale di contestazione, senza che fosse Parte_1 effettuata una valutazione autonoma da parte dell'ente e con omissione di incombenti istruttori su quanto articolato dal ricorrente in sede di deduzioni procedimentali;
- che, conseguentemente, l'ingiunzione era priva di motivazione quanto alle relative ragioni di fatto ed alla commisurazione della sanzione.
La ricorrente chiedeva, quindi, l'espletamento di CTU agronomica sui luoghi CP_1 oggetto di ordinanza “per accertare l'inesistenza del bosco e del vincolo idrogeologico, secondo i parametri di legge”.
3) Con memoria di costituzione tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio la resistente che, contestando gli assunti della ricorrente, aderiva, Parte_1
pagina 4 di 11 comunque, all'istanza di CTU da questa articolata con “oggetto limitato alla individuazione delle dimensioni dell'area disboscata e di quella sottoposta a vincolo idrogeologico”.
4) Nel corso del giudizio veniva disposta CTU al fine di accertare “la superficie oggetto dell'intervento edificatorio in contestazione e conseguentemente, qualora ne suscitano i presupposti, il disboscamento dell'area, la sussistenza o meno del vincolo idrogeologico, nonché la destinazione dell'area dell'intervento prevista dal P.G.T. comunale all'epoca in vigore.”
5) Con sentenza n. 1456/2023, pubblicata in data 19 dicembre 2023, il Tribunale di Como, in parziale accoglimento dell'opposizione, ha ridotto l'entità della sanzione (dalla somma di euro
28.348,82) alla minor somma di euro 9.156,25, ponendo le spese di lite della resistente a carico della ricorrente nella misura di 1/3, avendo rilevato quanto segue:
- che dall'istruttoria espletata era emerso che l'intervento edificatorio realizzato dalla società ricorrente ricadeva per 2.757,03 m2 in area, all'epoca dei fatti, classificabile bosco;
- che, peraltro, “la superficie realmente accertata quale intervento di disboscamento e sottoposta a vincolo idrogeologico” era di 577 m2;
- che, tuttavia, era altresì emerso che non era stato “possibile individuare il soggetto che ha disboscato l'area che ricade all'interno del suddetto vincolo idrogeologico. Ciò in quanto è emerso dalle risultanze della CTU espletata che quella suddetta zona è relativa al sedime stradale preesistente all'intervento edificatorio, soggetta a servitù di passaggio dell'acquedotto comunale per la quale, come ritenuto anche dal perito d'ufficio, non è stato possibile definire con oggettività l'epoca esatta del cambio di destinazione d'uso, ossia se il disboscamento sia avvenuto per opera della società costruttrice ovvero sia da CP_1 imputare ad attività pregressa avvenuta da chicchessia negli anni precedenti” (cfr., sentenza primo grado, pag. 2);
- che, peraltro, “non è possibile fondare una decisione su fatti che non sono stati accertati con
i mezzi processuali idonei, ossia non è possibile fondare questa decisione sulla base delle risultanze di fatti pregressi accertati dal perito d'ufficio e non confermati da dichiarazioni testimoniali”;
- che, pertanto, essendo stato accertato che la superficie disboscata e sottoposta a vincolo idrogeologico era risultata essere pari a 577 m2, la relativa sanzione irrogata per una somma pari ad euro 28.348,82 doveva “essere effettivamente ridotta in proporzione della superficie
pagina 5 di 11 effettivamente oggetto di violazione, e, quindi, rideterminata nella somma pari ad euro
9.156,25”.
6) Avverso tale pronuncia ha proposto appello la che, lamentando Parte_1
l'erronea valutazione della CTU e delle prove, con conseguente erronea determinazione della sanzione, ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, di confermare per intero l'ordinanza ingiunzione.
7) Si è costituita in giudizio l'appellata la quale, contestando l'appello principale, CP_1 ha chiesto il rigetto dell'appello principale e, in via di appello incidentale e in riforma della sentenza impugnata, l'annullamento totale della sanzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8) Ragioni di ordine logico-processuale suggeriscono la trattazione prioritaria del gravame incidentale con cui la parte appellata ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che essa appellata dovesse essere destinataria della sanzione amministrativa sia pure nella minor somma rideterminata in proporzione della “superficie disboscata e sottoposta a vincolo idrogeologico” come individuata dal CTU nella minor misura di mq. 577.
Va richiamato che l'appellata con il proprio unico motivo di appello incidentale, ha CP_1 impugnato la sentenza del Tribunale laddove ha affermato che “essendo invece stato accertato che la superficie disboscata e sottoposta a vincolo idrogeologico è risultata pari ad essere 577 m2, la relativa sanzione irrogata da ” doveva essere ridotta in Pt_1 proporzione.
Al riguardo, l'appellante incidentale ha lamentato come tale passaggio sia carente di motivazione e in palese contraddizione rispetto alla precedente asserzione, riportata in sentenza, secondo cui, sulla base delle valutazioni del CTU, non sarebbe stato possibile individuare l'epoca della pretesa violazione e conseguentemente individuare il trasgressore.
8.1) Ad avviso della Corte, tale motivo di appello incidentale deve ritenersi fondato, posto che, come lamentato dalla parte appellata, l'affermazione di una sua responsabilità pare priva di motivazione e pare in contrasto con il richiamo, svolto in sentenza, alle risultanze della CTU;
che, del resto, non vi sono elementi che consentano di ritenere provato in causa che le condotte oggetto di addebito, di trasformazione del bosco e di trasformazione del suolo pagina 6 di 11 sottoposto a vincolo idrogeologico, siano state effettivamente poste in essere dall'odierna parte appellata.
Sotto il primo profilo, va segnalato che il giudice di primo grado, dopo aver premesso che dalle risultanze istruttorie era “emerso che la superficie realmente accertata quale intervento di disboscamento e sottoposta a vincolo idrogeologico” era pari a 577 m2, ha ritenuto che la parte appellata dovesse essere sanzionata per l'illecito contestato (sia pure in relazione a tale minore superficie riscontrata) senza argomentare in alcun modo sulla responsabilità di detta parte e quantunque lo stesso giudice avesse rilevato che, “tuttavia, è altresì emerso che non
è stato possibile individuare il soggetto che ha disboscato l'area che ricade all'interno del suddetto vincolo idrogeologico. Ciò in quanto è emerso dalle risultanze della CTU espletata che quella suddetta zona è relativa al sedime stradale preesistente all'intervento edificatorio, soggetta a servitù di passaggio dell'acquedotto comunale per la quale, come ritenuto anche dal perito d'ufficio, non è stato possibile definire con oggettività l'epoca esatta del cambio di destinazione d'uso, ossia se il disboscamento sia avvenuto per opera della società costruttrice ovvero sia da imputare ad attività pregressa avvenuta da chicchessia CP_1 negli anni precedenti”.
Ebbene, pare evidente che tale richiamo alle risultanze della CTU (circa l'impossibilità di individuare il soggetto che avrebbe disboscato l'area) non consente di giustificare l'attribuzione di responsabilità per l'illecito contestato all'odierna parte appellata;
né potrebbe ritenersi che il giudice di primo grado, prescindendo dalle valutazioni del CTU, sia giunto ad affermare la responsabilità della parte appellata sulla base di ulteriori diversi elementi di valutazione, non essendone stato indicato alcuno in sentenza;
né, del resto, potrebbe essere affermata la responsabilità della parte appellata per il semplice fatto che la stessa, all'epoca dell'accertamento, risultava aver svolto un'iniziativa edificatoria nell'area in questione, posto che, da un lato, l'appellata ha sempre contestato la sua responsabilità facendo puntuali riferimenti all'iter urbanistico edilizio da essa seguito, da un altro lato, l'incertezza sull'epoca in cui sarebbe avvenuta la trasformazione del bosco e/o del suolo soggetto a vincolo non consente di ricondurre inequivocabilmente l'illecito al fatto della parte appellata.
Al riguardo, va richiamato che, mentre l'appellante (facendo riferimento Parte_1 alla relazione resa dall'ausiliario di PG in data 20/6/2018, sub doc. 2 appellante) ha dedotto che l'attività di trasformazione del bosco non autorizzata sarebbe iniziata “a partire dal 2008”,
pagina 7 di 11 la parte appellata ha dedotto e documentato che essa ebbe ad acquistare la CP_1 proprietà dell'area, nella quale già esisteva una villa con giardino (denominata Per_1
in un momento successivo, ossia nel 2010; che, in data 24/07/2012, aveva ottenuto
[...] dal Comune di San Fermo della Battaglia l'autorizzazione paesistica ai sensi dell'art. 146 del
DL 42/2004, per gli interventi previsti nell'area in oggetto, nella quale si dava atto che “su tale area non esiste vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D. 30/12/1923 n. 3267”; che in data 29/1/2013 aveva conseguito il permesso di costruire e che, successivamente, aveva condotto i lavori nel periodo compreso tra aprile 2013 e dicembre 2015.
Va, poi, richiamato che il CTU, in sede di replica alle osservazioni del CTP di , CP_1 confermando il rilievo in proposito svolto da detto CTP, ha chiaramente affermato che
“relativamente al punto 3, l'area che ricade all'interno del vincolo idrogeologico corrisponde anche alla zona citata di cui non è possibile capire il soggetto che ha disboscato” (cfr., la relazione finale di CTU).
Al riguardo, il CTP di , con il punto 3 delle proprie osservazioni, con riferimento all'area CP_1 di mq. 577 individuata dal CTU come interessata da vincolo idrogeologico, aveva osservato:
i) che “agli atti processuali è già presente il provvedimento di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. N. 42/2004, prot. n. 3249 /2012 del Comune di San Fermo della
Battaglia nel quale si accerta che l'area su cui si dovrà costruire il nuovo edificio non esiste vincolo idrogeologico, così come riportato dalla Tavola dei Vincoli n. 4 del P.G.T. allora vigente. Su questo documento e sul Permesso di Costruire la società ha poi CP_1 dato il via alle opere edilizie”;
ii) che, inoltre, “quella zona è relativa al sedime stradale, preesistente all'intervento edificatorio, soggetto a servitù di passaggio dell'acquedotto comunale e che nella stessa
Relazione si dice che “non è possibile con oggettività definire l'epoca esatta di cambio di destinazione d'uso”. E' chiaro quindi come l'eventuale trasformazione non possa essere imputata ad . CP_1
Trattasi di rilievi critici che, come detto, sono stati confermati dal CTU che, non a caso, ha affermato che “non è possibile capire il soggetto che ha disboscato”.
In definitiva, tenuto conto dell'incertezza circa l'epoca in cui sarebbe avvenuta la trasformazione del bosco e del suolo sottoposto a vincolo idrogeologico, non vi sono elementi pagina 8 di 11 univoci per ritenere che abbia compiuto le condotte illecite per cui è stata CP_1 sanzionata.
9) Va, a tal punto, esaminato l'appello principale proposto dalla , la quale, Parte_1 con un unico motivo di gravame, ha censurato il fatto che il giudice di primo grado abbia erroneamente considerato come superficie sanzionabile esclusivamente la sola area
(contemporaneamente) interessata sia dal vincolo forestale sia dal vincolo idrogeologico, misurata in 577 mq, con ciò incorrendo in una erronea valutazione della CTU e delle risultanze tecniche agli atti di causa.
Al riguardo, la ha ribadito che la superficie interessata dalla Parte_1 trasformazione del bosco senza la prescritta autorizzazione doveva essere considerata pari a mq 1.786,46 e che la superficie soggetta a vincolo idrogeologico interessata dalla trasformazione d'uso del suolo senza la prescritta autorizzazione doveva essere considerata pari a mq 970,57.
Per ciò che riguarda la questione dell'arco temporale entro il quale sarebbero state commesse le violazioni, l'appellante ha richiamato il contenuto della già citata relazione del proprio ausiliario nella quale veniva riferito che a partire dal 2008 era iniziata l'attività di trasformazione non autorizzata: ha, quindi, dedotto che sarebbe stata “dimostrata la permanenza della costruttrice nei periodi sopra descritti, periodi in cui la violazione della destinazione differente da quella forestale ha continuato a sussistere”.
La parte appellante, inoltre, censurando il fatto che sia stata applicata la sanzione solo per la violazione di trasformazione d'uso di terreno soggetto a vincolo idrogeologico e non anche per quella di trasformazione del bosco, ha lamentato un vizio di illogicità, perché “se per la prima violazione le prove della responsabilità del disboscamento in capo alla azienda CP_1 si ritengono sufficienti a confermare la sanzione irrogata, dovranno esserlo anche per la seconda, anche perchè l'impianto probatorio è lo stesso” (cfr., atto d'appello, pag. 9).
9.1) Ad avviso della Corte l'appello principale di non è meritevole di Parte_1 accoglimento per le medesime considerazioni che hanno indotto a ritenere fondato l'appello incidentale proposto da , dovendosi richiamare che, come rilevato dal giudice di primo CP_1 grado, non vi è nemmeno certezza sul momento a partire del quale si sarebbe verificato il mutamento della destinazione forestale (in quanto “quella suddetta zona è relativa al sedime stradale preesistente all'intervento edificatorio, soggetta a servitù di passaggio
pagina 9 di 11 dell'acquedotto comunale per la quale, come ritenuto anche dal perito d'ufficio, non è stato possibile definire con oggettività l'epoca esatta del cambio di destinazione d'uso, ossia se il disboscamento sia avvenuto per opera della società costruttrice ovvero sia da CP_1 imputare ad attività pregressa avvenuta da chicchesia negli anni precedenti”); che, comunque, non vi è prova che la società ricorrente fosse presente nell'area sin dal 2008
(avendo acquistato l'area nel 2010); che non risulta nemmeno che l'iter amministrativo relativo all'iniziativa edificatoria svolta dall'appellata abbia evidenziato irregolarità o vincoli idrogeologici;
che, come lapidariamente affermato dal CTU, “non è possibile capire il soggetto che ha disboscato”; che, pertanto, trattandosi del medesimo “impianto probatorio”, come questo non consente di affermare la responsabilità della parte appellata per la violazione di trasformazione d'uso del suolo soggetto a vincolo idrogeologico, sia pure per la più ridotta superficie ritenuta dal giudice di primo grado, così non è possibile affermare la responsabilità della parte appellata per l'illecito di trasformazione del bosco e per le maggiori superfici dedotte dall'appellante.
10) Per le considerazioni svolte, non essendovi elementi che consentano di affermare la responsabilità della parte appellata per gli illeciti contestati, va respinto l'appello principale di e, in accoglimento dell'appello incidentale e riforma della sentenza Parte_1 impugnata, va annullata integralmente l'ordinanza ingiunzione di cui al decreto di
[...]
n. 3285 del 12/3/2019 a firma del Dirigente di Struttura Agricoltura , Parte_1 Parte_3
Caccia e dell' . Pt_4 Parte_5
11) Secondo il criterio della soccombenza va condannata la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, come liquidate in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55 (come modificati con il
D.M. 13/8/2022 n. 147), con liquidazione dei compensi ai parametri minimi di tariffa, tenuto conto del valore della controversia (€ 28.357,57), e con esclusione, quanto al grado di appello, dei compensi riferibili alla fase di istruttoria-trattazione, trattandosi di fase non tenutasi in questo grado.
Del pari, le spese di CTU, come liquidate nel corso del giudizio di primo grado, vanno poste interamente a carico della parte appellante.
pagina 10 di 11
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dall'appellante e Parte_1 sull'appello incidentale proposto dall'appellata avverso la sentenza del Tribunale CP_1 di Como n. 1456/2023 pubblicata in data 19/12/2023, così provvede:
1) rigetta l'appello principale proposto dall'appellante ; Parte_1
2) in accoglimento dell'appello incidentale proposto dall'appellata ed in totale CP_1 riforma della sentenza appellata, annulla integralmente l'ordinanza ingiunzione di cui al decreto di Regione Lombardia n. 3285 del 12/3/2019 a firma del Dirigente di Struttura
dell' ; Parte_6 Controparte_2 Parte_5 Parte_5
3) condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese di Parte_1 CP_1 lite per entrambi i gradi di giudizio, liquidate:
A) quanto al primo grado, in complessivi euro 4.354,00, di cui euro 545,00 per esborsi ed euro 3.809,00 per compensi, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge;
B) quanto al secondo grado, in complessivi euro 4.250,00, di cui euro 777,00 per esborsi ed euro 3.473,00 per compensi, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge;
3) pone le spese di CTU, come liquidate nel corso del giudizio di primo grado, definitivamente a carico dell'appellante ; Parte_1
4) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater Parte_1 del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano in data 2/7/2025.
Il consigliere estensore Il presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott.ssa Serena Baccolini
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Serena Baccolini Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1789/2024 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), con sede legale in Milano, piazza Città di Parte_1 P.IVA_1
Lombardia n. 1, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Alessandro Gianelli
(C.F. ) dell'Avvocatura Regionale, presso la cui sede sita in Milano, C.F._1
Piazza Città di Lombardia 1, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE contro
C.F. ), con sede legale in Como, via Gabriele D'Annunzio n. 66, CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Vincenzo Latorraca (C.F.
), presso il cui studio in Como, viale Cattaneo, n. 1, è elettivamente C.F._2 domiciliata.
APPELLATA
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione ex art. 22 L. 689/1981
pagina 1 di 11
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante : Parte_1
“voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Milano accogliere le seguenti
CONCLUSIONI accogliere l'appello, annullando/riformando la sentenza n.1456/2023 Tribunale di Como, sez.
II, R.G. 1915/2019, pronunciata il 19 dicembre 2023, e pubblicata il 19 dicembre 2023 e per l'effetto, confermare per intero l'ordinanza ingiunzione impugnata in primo grado,
In via istruttoria, ove occorresse, disporre supplemento di CTU, volta ad accertare il tempo della violazione.
Con vittoria di spese, ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.” per l'appellata CP_1
“voglia la Corte d'Appello accogliere le seguenti conclusioni:
1) respingere l'appello principale in quanto infondato;
2) in parziale riforma della sentenza impugnata, accogliere l'appello incidentale e, per l'effetto, disporre l'integrale annullamento dell'ordinanza ingiunzione.
Spese di entrambi i gradi rifuse.”
IN FATTO E IN DIRITTO
ha proposto appello contro la sentenza n. 1456/2023 del Tribunale di Parte_1
Como, pubblicata il 19 dicembre 2023, con la quale, nell'ambito di un giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione per l'importo di euro 28.357,57 emessa dalla
[...]
nei confronti della società per la “violazione degli art. 43 c. 2 e 44, c. 2 Parte_1 CP_1 della L.R. 31/2008 e dell'art. 7 del R.d.l. 3267/1923 sanzionata dall'art. 61 commi 2 e 3 della
L.R. 31/2008 s.m.i. come da disposto dell'art. 61 comma 4 della medesima legge”, in parziale accoglimento della domanda della ricorrente è stato così deciso: CP_1
pagina 2 di 11 “
1. Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in CP_1 favore di , in persona del Presidente pro tempore, della somma di euro Parte_1
9.156,25 oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
2. Condanna altresì in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_1 rifusione delle spese legali sopportate da parte resistente nel presente giudizio nella misura di un 1/3 del liquidato, spese che si liquidano in euro 4.835,00 oltre rimborso spese generali pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
3. Pone definitivamente a carico di in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, le spese occorse per la CTU espletata in corso di causa nella misura pari ad un 1/3 del liquidato, spese che si liquidano in euro 4.300,00 oltre accessori ed oneri di legge”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con Processo Verbale n. 08 del 15/07/2018, la Regione Carabinieri Forestale Lombardia -
Stazione di Como contestava alla società gli illeciti di trasformazione del bosco e CP_1 di trasformazione d'uso del suolo sottoposto a vincolo idrogeologico senza le prescritte autorizzazioni ai danni del soprassuolo boscato, parzialmente vincolato ai sensi dell'art. 1 del
R.d.l. 3267/1923, con riferimento all'area sita in comune di San Fermo della Battaglia, in località Via Cartellieri, ricadente nelle particelle 3932, 4599, 4601, 4634, 4635 e 4636 del foglio 9 del catasto terreni del medesimo comune.
In particolare, nel processo verbale di accertamento in questione i due illeciti contestati erano riferiti alle seguenti estensioni:
a) la superficie interessata dalla trasformazione del bosco senza la prescritta autorizzazione era indicata come pari a mq. 1.786,46;
b) quella soggetta a vincolo idrogeologico interessata dalla trasformazione d'uso del suolo senza la prescritta autorizzazione era indicata come pari a mq. 970,57.
Con Decreto 3285 del 12/03/2019 la , richiamato il predetto processo Parte_1 verbale di accertamento e trasgressione, ritenuta accertata a carico di la Parte_2
“violazione degli art. 43 c. 2 e 44, c. 2 della L.R. 31/2008 e dell'art. 7 del R.d.l. 3267/1923 sanzionata dall'art. 61 commi 2 e 3 della L.R. 31/2008 s.m.i. come da disposto dell'art. 61 comma 4 della medesima legge, con le quali si contesta la trasformazione del bosco senza la
pagina 3 di 11 prescritta autorizzazione e la trasformazione d'uso del suolo sottoposto a vincolo idrogeologico senza la prescritta autorizzazione, ai danni del soprasuolo boscato, parzialmente vincolato ai sensi dell'art. 1 del R.d.l. 3267/1923, sito in Comune di San Fermo della Battaglia in Località via Cartellieri”, ingiungeva alla medesima società il CP_1 pagamento di euro 28.348,82 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e di euro 8,75 a titolo di spese di notifica, per un totale di euro 28.357,57.
2) Con ricorso ritualmente notificato, la società proponeva opposizione avverso la CP_1 citata ingiunzione chiedendone l'annullamento perché illegittima o inefficace.
A fondamento del ricorso l'opponente deduceva:
- che la pretesa sanzionatoria doveva ritenersi prescritta, avendo Parte_1 notificato alla società il verbale di contestazione a distanza temporale ultraquinquennale dalla commissione dei fatti;
- che l'ingiunzione era stata adottata in assenza dei presupposti di fatto che legittimassero la sanzione: nella specie, assumeva che l'area oggetto di edificazione non poteva qualificarsi come bosco ai sensi della normativa di settore, posto che si trattava di “radura o altra superficie di estensione superiore ai 2000 mq che interrompe la continuità col bosco”; che, inoltre, contrariamente a quanto affermato nel verbale, i mappali in questione non erano gravati da vincolo idrogeologico, come risultava da espressa attestazione del Comune di San
Fermo della Battaglia dalla Tavola dei vincoli di P.G.T. del medesimo Comune;
- che il procedimento che aveva condotto all'ingiunzione era viziato da carente esercizio di attività istruttoria e da mancato assolvimento dell'onere della prova, per avere la
[...]
acriticamente recepito il contenuto del verbale di contestazione, senza che fosse Parte_1 effettuata una valutazione autonoma da parte dell'ente e con omissione di incombenti istruttori su quanto articolato dal ricorrente in sede di deduzioni procedimentali;
- che, conseguentemente, l'ingiunzione era priva di motivazione quanto alle relative ragioni di fatto ed alla commisurazione della sanzione.
La ricorrente chiedeva, quindi, l'espletamento di CTU agronomica sui luoghi CP_1 oggetto di ordinanza “per accertare l'inesistenza del bosco e del vincolo idrogeologico, secondo i parametri di legge”.
3) Con memoria di costituzione tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio la resistente che, contestando gli assunti della ricorrente, aderiva, Parte_1
pagina 4 di 11 comunque, all'istanza di CTU da questa articolata con “oggetto limitato alla individuazione delle dimensioni dell'area disboscata e di quella sottoposta a vincolo idrogeologico”.
4) Nel corso del giudizio veniva disposta CTU al fine di accertare “la superficie oggetto dell'intervento edificatorio in contestazione e conseguentemente, qualora ne suscitano i presupposti, il disboscamento dell'area, la sussistenza o meno del vincolo idrogeologico, nonché la destinazione dell'area dell'intervento prevista dal P.G.T. comunale all'epoca in vigore.”
5) Con sentenza n. 1456/2023, pubblicata in data 19 dicembre 2023, il Tribunale di Como, in parziale accoglimento dell'opposizione, ha ridotto l'entità della sanzione (dalla somma di euro
28.348,82) alla minor somma di euro 9.156,25, ponendo le spese di lite della resistente a carico della ricorrente nella misura di 1/3, avendo rilevato quanto segue:
- che dall'istruttoria espletata era emerso che l'intervento edificatorio realizzato dalla società ricorrente ricadeva per 2.757,03 m2 in area, all'epoca dei fatti, classificabile bosco;
- che, peraltro, “la superficie realmente accertata quale intervento di disboscamento e sottoposta a vincolo idrogeologico” era di 577 m2;
- che, tuttavia, era altresì emerso che non era stato “possibile individuare il soggetto che ha disboscato l'area che ricade all'interno del suddetto vincolo idrogeologico. Ciò in quanto è emerso dalle risultanze della CTU espletata che quella suddetta zona è relativa al sedime stradale preesistente all'intervento edificatorio, soggetta a servitù di passaggio dell'acquedotto comunale per la quale, come ritenuto anche dal perito d'ufficio, non è stato possibile definire con oggettività l'epoca esatta del cambio di destinazione d'uso, ossia se il disboscamento sia avvenuto per opera della società costruttrice ovvero sia da CP_1 imputare ad attività pregressa avvenuta da chicchessia negli anni precedenti” (cfr., sentenza primo grado, pag. 2);
- che, peraltro, “non è possibile fondare una decisione su fatti che non sono stati accertati con
i mezzi processuali idonei, ossia non è possibile fondare questa decisione sulla base delle risultanze di fatti pregressi accertati dal perito d'ufficio e non confermati da dichiarazioni testimoniali”;
- che, pertanto, essendo stato accertato che la superficie disboscata e sottoposta a vincolo idrogeologico era risultata essere pari a 577 m2, la relativa sanzione irrogata per una somma pari ad euro 28.348,82 doveva “essere effettivamente ridotta in proporzione della superficie
pagina 5 di 11 effettivamente oggetto di violazione, e, quindi, rideterminata nella somma pari ad euro
9.156,25”.
6) Avverso tale pronuncia ha proposto appello la che, lamentando Parte_1
l'erronea valutazione della CTU e delle prove, con conseguente erronea determinazione della sanzione, ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, di confermare per intero l'ordinanza ingiunzione.
7) Si è costituita in giudizio l'appellata la quale, contestando l'appello principale, CP_1 ha chiesto il rigetto dell'appello principale e, in via di appello incidentale e in riforma della sentenza impugnata, l'annullamento totale della sanzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8) Ragioni di ordine logico-processuale suggeriscono la trattazione prioritaria del gravame incidentale con cui la parte appellata ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che essa appellata dovesse essere destinataria della sanzione amministrativa sia pure nella minor somma rideterminata in proporzione della “superficie disboscata e sottoposta a vincolo idrogeologico” come individuata dal CTU nella minor misura di mq. 577.
Va richiamato che l'appellata con il proprio unico motivo di appello incidentale, ha CP_1 impugnato la sentenza del Tribunale laddove ha affermato che “essendo invece stato accertato che la superficie disboscata e sottoposta a vincolo idrogeologico è risultata pari ad essere 577 m2, la relativa sanzione irrogata da ” doveva essere ridotta in Pt_1 proporzione.
Al riguardo, l'appellante incidentale ha lamentato come tale passaggio sia carente di motivazione e in palese contraddizione rispetto alla precedente asserzione, riportata in sentenza, secondo cui, sulla base delle valutazioni del CTU, non sarebbe stato possibile individuare l'epoca della pretesa violazione e conseguentemente individuare il trasgressore.
8.1) Ad avviso della Corte, tale motivo di appello incidentale deve ritenersi fondato, posto che, come lamentato dalla parte appellata, l'affermazione di una sua responsabilità pare priva di motivazione e pare in contrasto con il richiamo, svolto in sentenza, alle risultanze della CTU;
che, del resto, non vi sono elementi che consentano di ritenere provato in causa che le condotte oggetto di addebito, di trasformazione del bosco e di trasformazione del suolo pagina 6 di 11 sottoposto a vincolo idrogeologico, siano state effettivamente poste in essere dall'odierna parte appellata.
Sotto il primo profilo, va segnalato che il giudice di primo grado, dopo aver premesso che dalle risultanze istruttorie era “emerso che la superficie realmente accertata quale intervento di disboscamento e sottoposta a vincolo idrogeologico” era pari a 577 m2, ha ritenuto che la parte appellata dovesse essere sanzionata per l'illecito contestato (sia pure in relazione a tale minore superficie riscontrata) senza argomentare in alcun modo sulla responsabilità di detta parte e quantunque lo stesso giudice avesse rilevato che, “tuttavia, è altresì emerso che non
è stato possibile individuare il soggetto che ha disboscato l'area che ricade all'interno del suddetto vincolo idrogeologico. Ciò in quanto è emerso dalle risultanze della CTU espletata che quella suddetta zona è relativa al sedime stradale preesistente all'intervento edificatorio, soggetta a servitù di passaggio dell'acquedotto comunale per la quale, come ritenuto anche dal perito d'ufficio, non è stato possibile definire con oggettività l'epoca esatta del cambio di destinazione d'uso, ossia se il disboscamento sia avvenuto per opera della società costruttrice ovvero sia da imputare ad attività pregressa avvenuta da chicchessia CP_1 negli anni precedenti”.
Ebbene, pare evidente che tale richiamo alle risultanze della CTU (circa l'impossibilità di individuare il soggetto che avrebbe disboscato l'area) non consente di giustificare l'attribuzione di responsabilità per l'illecito contestato all'odierna parte appellata;
né potrebbe ritenersi che il giudice di primo grado, prescindendo dalle valutazioni del CTU, sia giunto ad affermare la responsabilità della parte appellata sulla base di ulteriori diversi elementi di valutazione, non essendone stato indicato alcuno in sentenza;
né, del resto, potrebbe essere affermata la responsabilità della parte appellata per il semplice fatto che la stessa, all'epoca dell'accertamento, risultava aver svolto un'iniziativa edificatoria nell'area in questione, posto che, da un lato, l'appellata ha sempre contestato la sua responsabilità facendo puntuali riferimenti all'iter urbanistico edilizio da essa seguito, da un altro lato, l'incertezza sull'epoca in cui sarebbe avvenuta la trasformazione del bosco e/o del suolo soggetto a vincolo non consente di ricondurre inequivocabilmente l'illecito al fatto della parte appellata.
Al riguardo, va richiamato che, mentre l'appellante (facendo riferimento Parte_1 alla relazione resa dall'ausiliario di PG in data 20/6/2018, sub doc. 2 appellante) ha dedotto che l'attività di trasformazione del bosco non autorizzata sarebbe iniziata “a partire dal 2008”,
pagina 7 di 11 la parte appellata ha dedotto e documentato che essa ebbe ad acquistare la CP_1 proprietà dell'area, nella quale già esisteva una villa con giardino (denominata Per_1
in un momento successivo, ossia nel 2010; che, in data 24/07/2012, aveva ottenuto
[...] dal Comune di San Fermo della Battaglia l'autorizzazione paesistica ai sensi dell'art. 146 del
DL 42/2004, per gli interventi previsti nell'area in oggetto, nella quale si dava atto che “su tale area non esiste vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D. 30/12/1923 n. 3267”; che in data 29/1/2013 aveva conseguito il permesso di costruire e che, successivamente, aveva condotto i lavori nel periodo compreso tra aprile 2013 e dicembre 2015.
Va, poi, richiamato che il CTU, in sede di replica alle osservazioni del CTP di , CP_1 confermando il rilievo in proposito svolto da detto CTP, ha chiaramente affermato che
“relativamente al punto 3, l'area che ricade all'interno del vincolo idrogeologico corrisponde anche alla zona citata di cui non è possibile capire il soggetto che ha disboscato” (cfr., la relazione finale di CTU).
Al riguardo, il CTP di , con il punto 3 delle proprie osservazioni, con riferimento all'area CP_1 di mq. 577 individuata dal CTU come interessata da vincolo idrogeologico, aveva osservato:
i) che “agli atti processuali è già presente il provvedimento di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. N. 42/2004, prot. n. 3249 /2012 del Comune di San Fermo della
Battaglia nel quale si accerta che l'area su cui si dovrà costruire il nuovo edificio non esiste vincolo idrogeologico, così come riportato dalla Tavola dei Vincoli n. 4 del P.G.T. allora vigente. Su questo documento e sul Permesso di Costruire la società ha poi CP_1 dato il via alle opere edilizie”;
ii) che, inoltre, “quella zona è relativa al sedime stradale, preesistente all'intervento edificatorio, soggetto a servitù di passaggio dell'acquedotto comunale e che nella stessa
Relazione si dice che “non è possibile con oggettività definire l'epoca esatta di cambio di destinazione d'uso”. E' chiaro quindi come l'eventuale trasformazione non possa essere imputata ad . CP_1
Trattasi di rilievi critici che, come detto, sono stati confermati dal CTU che, non a caso, ha affermato che “non è possibile capire il soggetto che ha disboscato”.
In definitiva, tenuto conto dell'incertezza circa l'epoca in cui sarebbe avvenuta la trasformazione del bosco e del suolo sottoposto a vincolo idrogeologico, non vi sono elementi pagina 8 di 11 univoci per ritenere che abbia compiuto le condotte illecite per cui è stata CP_1 sanzionata.
9) Va, a tal punto, esaminato l'appello principale proposto dalla , la quale, Parte_1 con un unico motivo di gravame, ha censurato il fatto che il giudice di primo grado abbia erroneamente considerato come superficie sanzionabile esclusivamente la sola area
(contemporaneamente) interessata sia dal vincolo forestale sia dal vincolo idrogeologico, misurata in 577 mq, con ciò incorrendo in una erronea valutazione della CTU e delle risultanze tecniche agli atti di causa.
Al riguardo, la ha ribadito che la superficie interessata dalla Parte_1 trasformazione del bosco senza la prescritta autorizzazione doveva essere considerata pari a mq 1.786,46 e che la superficie soggetta a vincolo idrogeologico interessata dalla trasformazione d'uso del suolo senza la prescritta autorizzazione doveva essere considerata pari a mq 970,57.
Per ciò che riguarda la questione dell'arco temporale entro il quale sarebbero state commesse le violazioni, l'appellante ha richiamato il contenuto della già citata relazione del proprio ausiliario nella quale veniva riferito che a partire dal 2008 era iniziata l'attività di trasformazione non autorizzata: ha, quindi, dedotto che sarebbe stata “dimostrata la permanenza della costruttrice nei periodi sopra descritti, periodi in cui la violazione della destinazione differente da quella forestale ha continuato a sussistere”.
La parte appellante, inoltre, censurando il fatto che sia stata applicata la sanzione solo per la violazione di trasformazione d'uso di terreno soggetto a vincolo idrogeologico e non anche per quella di trasformazione del bosco, ha lamentato un vizio di illogicità, perché “se per la prima violazione le prove della responsabilità del disboscamento in capo alla azienda CP_1 si ritengono sufficienti a confermare la sanzione irrogata, dovranno esserlo anche per la seconda, anche perchè l'impianto probatorio è lo stesso” (cfr., atto d'appello, pag. 9).
9.1) Ad avviso della Corte l'appello principale di non è meritevole di Parte_1 accoglimento per le medesime considerazioni che hanno indotto a ritenere fondato l'appello incidentale proposto da , dovendosi richiamare che, come rilevato dal giudice di primo CP_1 grado, non vi è nemmeno certezza sul momento a partire del quale si sarebbe verificato il mutamento della destinazione forestale (in quanto “quella suddetta zona è relativa al sedime stradale preesistente all'intervento edificatorio, soggetta a servitù di passaggio
pagina 9 di 11 dell'acquedotto comunale per la quale, come ritenuto anche dal perito d'ufficio, non è stato possibile definire con oggettività l'epoca esatta del cambio di destinazione d'uso, ossia se il disboscamento sia avvenuto per opera della società costruttrice ovvero sia da CP_1 imputare ad attività pregressa avvenuta da chicchesia negli anni precedenti”); che, comunque, non vi è prova che la società ricorrente fosse presente nell'area sin dal 2008
(avendo acquistato l'area nel 2010); che non risulta nemmeno che l'iter amministrativo relativo all'iniziativa edificatoria svolta dall'appellata abbia evidenziato irregolarità o vincoli idrogeologici;
che, come lapidariamente affermato dal CTU, “non è possibile capire il soggetto che ha disboscato”; che, pertanto, trattandosi del medesimo “impianto probatorio”, come questo non consente di affermare la responsabilità della parte appellata per la violazione di trasformazione d'uso del suolo soggetto a vincolo idrogeologico, sia pure per la più ridotta superficie ritenuta dal giudice di primo grado, così non è possibile affermare la responsabilità della parte appellata per l'illecito di trasformazione del bosco e per le maggiori superfici dedotte dall'appellante.
10) Per le considerazioni svolte, non essendovi elementi che consentano di affermare la responsabilità della parte appellata per gli illeciti contestati, va respinto l'appello principale di e, in accoglimento dell'appello incidentale e riforma della sentenza Parte_1 impugnata, va annullata integralmente l'ordinanza ingiunzione di cui al decreto di
[...]
n. 3285 del 12/3/2019 a firma del Dirigente di Struttura Agricoltura , Parte_1 Parte_3
Caccia e dell' . Pt_4 Parte_5
11) Secondo il criterio della soccombenza va condannata la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, come liquidate in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55 (come modificati con il
D.M. 13/8/2022 n. 147), con liquidazione dei compensi ai parametri minimi di tariffa, tenuto conto del valore della controversia (€ 28.357,57), e con esclusione, quanto al grado di appello, dei compensi riferibili alla fase di istruttoria-trattazione, trattandosi di fase non tenutasi in questo grado.
Del pari, le spese di CTU, come liquidate nel corso del giudizio di primo grado, vanno poste interamente a carico della parte appellante.
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P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dall'appellante e Parte_1 sull'appello incidentale proposto dall'appellata avverso la sentenza del Tribunale CP_1 di Como n. 1456/2023 pubblicata in data 19/12/2023, così provvede:
1) rigetta l'appello principale proposto dall'appellante ; Parte_1
2) in accoglimento dell'appello incidentale proposto dall'appellata ed in totale CP_1 riforma della sentenza appellata, annulla integralmente l'ordinanza ingiunzione di cui al decreto di Regione Lombardia n. 3285 del 12/3/2019 a firma del Dirigente di Struttura
dell' ; Parte_6 Controparte_2 Parte_5 Parte_5
3) condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese di Parte_1 CP_1 lite per entrambi i gradi di giudizio, liquidate:
A) quanto al primo grado, in complessivi euro 4.354,00, di cui euro 545,00 per esborsi ed euro 3.809,00 per compensi, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge;
B) quanto al secondo grado, in complessivi euro 4.250,00, di cui euro 777,00 per esborsi ed euro 3.473,00 per compensi, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge;
3) pone le spese di CTU, come liquidate nel corso del giudizio di primo grado, definitivamente a carico dell'appellante ; Parte_1
4) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater Parte_1 del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano in data 2/7/2025.
Il consigliere estensore Il presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott.ssa Serena Baccolini
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