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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. VIII, sentenza 06/02/2026, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 232/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 8, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
PICUNO CARLO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3807/2024 depositato il 27/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce - Via Adriatica , 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249011531642 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920150016740726 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920170010453783 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920180015712213 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 133/2026 depositato il
29/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugna l'intimazione in epigrafe nonché le cartelle nella medesima indicate per intervenuta prescrizione del tributo triennale ( Tassa Auto), non essendo mai stat notificati nei termini le cartelle e successivi atti interruttivi. Chiede l'annullamento dell'atto e vittoria di spese.
Si è costituita ADER chiedendo il rigetto del ricorso e vittoria di spese e depositando documentazione attestante l'avvenuta notifica delle cartelle e di successivi atti interruttivi del decorso della prescrizione.
Parte ricorrente ha depositato memorie insistendo sulla richiesta di accoglimento e contestando la regolarità delle notifiche , l'assenza di attestazione di conformità dei documenti depositati e assenza di mandato in capo alla parte resistente, segnatamente:
1. l' intimazione di pagamento n. 059201800096901 in data 03.04.2018 sarebbe stata consegnata nelle mani di soggetto diverso dal destinatario, omettendo il successivo invio della raccomandata informativa in violazione degli artt. 137 e successivi cpc ( smentito agli atti);
2. la cartella n. 05920150016740726 in data 23.11.2017 sarebbe stata consegnata nelle mani di soggetto diverso dal destinatario, omettendo il successivo invio della raccomandata informativa in violazione degli artt. 137 e successivi cpc. Alla data di presunta notifica del primo atto interruttivo, l'intimazione di pagamento n. 05920219001418654, avvenuta in data 30.06.2022 , sarebbe decorso il termine triennale di prescrizione stabilito per la tassa automobilistica.
Insiste per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità dei motivi aggiunti con le memorie depositate da parte ricorrente in data 11.01.2026:l'art.32 comma 2 del d.Lgs. n. 546/92 consente il deposito di memorie meramente illustrative dei fatti formati oggetto del ricorso originario.
Nel merito il ricorso va rigettato alla luce della documentazione versata in atti da ADER che- contrariamente a quanto osservato da parte ricorrente- documenta il regolare completamento delle procedure di notifica anche degli atti aventi efficacia interruttiva del termine prescrizionale del tributo dovuto.
Il regime delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di I grado rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese che liquida in complessivi € 800,00 oltre accessori se dovuti.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 8, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
PICUNO CARLO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3807/2024 depositato il 27/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce - Via Adriatica , 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249011531642 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920150016740726 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920170010453783 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920180015712213 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 133/2026 depositato il
29/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugna l'intimazione in epigrafe nonché le cartelle nella medesima indicate per intervenuta prescrizione del tributo triennale ( Tassa Auto), non essendo mai stat notificati nei termini le cartelle e successivi atti interruttivi. Chiede l'annullamento dell'atto e vittoria di spese.
Si è costituita ADER chiedendo il rigetto del ricorso e vittoria di spese e depositando documentazione attestante l'avvenuta notifica delle cartelle e di successivi atti interruttivi del decorso della prescrizione.
Parte ricorrente ha depositato memorie insistendo sulla richiesta di accoglimento e contestando la regolarità delle notifiche , l'assenza di attestazione di conformità dei documenti depositati e assenza di mandato in capo alla parte resistente, segnatamente:
1. l' intimazione di pagamento n. 059201800096901 in data 03.04.2018 sarebbe stata consegnata nelle mani di soggetto diverso dal destinatario, omettendo il successivo invio della raccomandata informativa in violazione degli artt. 137 e successivi cpc ( smentito agli atti);
2. la cartella n. 05920150016740726 in data 23.11.2017 sarebbe stata consegnata nelle mani di soggetto diverso dal destinatario, omettendo il successivo invio della raccomandata informativa in violazione degli artt. 137 e successivi cpc. Alla data di presunta notifica del primo atto interruttivo, l'intimazione di pagamento n. 05920219001418654, avvenuta in data 30.06.2022 , sarebbe decorso il termine triennale di prescrizione stabilito per la tassa automobilistica.
Insiste per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità dei motivi aggiunti con le memorie depositate da parte ricorrente in data 11.01.2026:l'art.32 comma 2 del d.Lgs. n. 546/92 consente il deposito di memorie meramente illustrative dei fatti formati oggetto del ricorso originario.
Nel merito il ricorso va rigettato alla luce della documentazione versata in atti da ADER che- contrariamente a quanto osservato da parte ricorrente- documenta il regolare completamento delle procedure di notifica anche degli atti aventi efficacia interruttiva del termine prescrizionale del tributo dovuto.
Il regime delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di I grado rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese che liquida in complessivi € 800,00 oltre accessori se dovuti.