Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. VIII, sentenza 06/02/2026, n. 232
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione del tributo triennale

    La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo che la documentazione prodotta dall'ente impositore dimostri il regolare completamento delle procedure di notifica sia delle cartelle di pagamento sia degli atti interruttivi del termine prescrizionale.

  • Rigettato
    Irregolarità delle notifiche

    La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo che la documentazione prodotta dall'ente impositore dimostri il regolare completamento delle procedure di notifica.

  • Inammissibile
    Inammissibilità dei motivi aggiunti

    La Corte ha dichiarato l'inammissibilità dei motivi aggiunti poiché l'art. 32, comma 2 del d.Lgs. n. 546/92 consente il deposito di sole memorie meramente illustrative.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. VIII, sentenza 06/02/2026, n. 232
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari
    Numero : 232
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

    Testo completo