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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/09/2025, n. 3264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3264 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. 5242/2021 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Matilde Boccia quale giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al N. 5242/2021 R. Gen. Aff Cont., avente ad oggetto:
“Opposizione a decreto ingiuntivo -Vendita di cose mobili” vertente:
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]PA
(CE), alla Via Salvo D'Acquisto n. 68, C.F. , titolare della CodiceFiscale_1 omonima ditta individuale, rapp.ta e difesa dall'Avv. Antonio PRINCIPATO, C.F.
, e con lo stesso elett.te dom.ta in AVERSA (CE) alla CodiceFiscale_2
Via Botticelli n. 25, giusta procura in atti;
-Opponente - CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., sig. Controparte_1
, nato a [...] il [...] C.F. , Controparte_2 C.F._3 con sede in Lusciano (CE) alla via P. Gobetti n. 5 (C.F. e P. Iva n. ), P.IVA_1 iscritta al Registro delle Imprese di Caserta numero R.E.A. 252593, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Costelli Codice Fiscale ed CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Aversa (CE) alla Via Luigi Pastore n. 187, in virtù di procura rilasciata su foglio separato;
-Opposta-
*** CONCLUSIONI: Come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 29.05.25 e come da comparse conclusionali e memorie di replica in atti.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE La presente decisione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
n. 5242/2021 r.g.a.c. Pagina 1 di 11 N. 5242/2021 R.G.A.C.
1- Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 26/04/2021, a mezzo posta certificata ai sensi della L.53/94, la PA
n.q. di titolare della omonima ditta individuale, conveniva in giudizio
[...] innanzi l'intestato Tribunale di Napoli Nord, la onde Controparte_1 sentir revocare il decreto ingiuntivo n. 1140/2021 (emesso nell'ambito del procedimento monitorio recante R.G. n. 1178/2021) reso dal Tribunale di Napoli Nord in data 17/03/2021, notificato in pari data, mediante il quale le veniva ingiunto di pagare in favore della suddetta società la somma di € 16.700,62 quale importo derivato dalla fornitura di materiale, oltre interessi legali dalla data della scadenza delle singole fatture fino all'effettivo soddisfo, nonché le spese della presente procedura € 145,00 per spese, € 540,00 per onorari, spese generali forfettarie come per legge, oltre I.V.A. e C.P.A. In via preliminare, l'opponente eccepiva, ai sensi del combinato disposto degli artt. 633, comma 1, nn. 1) e 2), e 636 c.p.c. l'inefficacia probatoria della documentazione alla base del decreto opposto. Segnatamente contestava le fatture differite, emesse sulla base di D.d.T. privi della sottoscrizione di chi ha/avrebbe ricevuto e/o preso in consegna la merce asseritamente venduta dalla pertanto, la totale illegittimità del Decreto Ingiuntivo Controparte_3 emesso. Nel merito eccepiva l'infondatezza della pretesa creditoria, all'uopo disconosceva il rapporto commerciale con la Società altresì rinnegava di Controparte_1 aver ricevuto la fornitura di merce relativa al credito ingiunto. L'opponente nella dispiegata qualità contestava di non aver mai conosciuto la società Controparte_1
né di aver sottoscritto con la stessa alcun contratto relativo alle forniture
[...] fatturate e, di conseguenza, non aver mai ricevuto la merce oggetto delle fatture. A corroborare l'assunto rilevava non esservi alcun documento recante la sua firma e ribadiva il credito ingiunto fondato solo su fatture, di cui disconosceva il valore probatorio. In particolare, l'opponente contestava la deduzione contenuta a pag. 2 del Ricorso per Decreto Ingiuntivo, secondo la quale la somma di € 16.700,62 rappresentava il saldo della maggiore somma di € 32.700,15, paventando l'ipotesi di un furto d'identità commerciale. Opponeva di non aver mai emesso l'assegno bancario num. 1.030.188.338-10 dell'importo di € 10.000,00, tratto sul Banco di Napoli SpA, Filiale di PA (CE), così come mai consegnato lo stesso alla
[...]
Disconosceva altresì la circostanza alla stregua della quale il detto CP_1 assegno bancario in data 10/12/2019 fosse stato restituito dalla con causale CP_4
“assegno annullato”. A suffragare l'assunto, sosteneva che la copia dell'assegno depositato recasse una firma apocrifa e contestava la circostanza che sullo scontrino di versamento dell'assegno in Banca fosse riportata “a penna” la dicitura
“ab ”. Eccepiva anche il valore probatorio delle scritture PA contabili della depositate in giudizio in quanto Controparte_3 provenienti dallo stesso asserito creditore, e perché prive di un'autentica notarile ai sensi dell'art. 634, comma 2, C.p.c.
n. 5242/2021 r.g.a.c. Pagina 2 di 11 N. 5242/2021 R.G.A.C.
Tanto premesso, citava la convenuta in epigrafe indicata a comparire innanzi l'intestato Tribunale, all'udienza del 30.9.21 e concludeva: In via preliminare accogliere la opposizione proposta e, per l'effetto, revocare il D.I. n. 1140/2021, emesso dall'intestato Tribunale di Napoli Nord in data 17/03/2021, notificato a mezzo PEC, attesa la assoluta mancanza di prova scritta richiesta dall'art. 634 C.p.c., nonché per mancanza dei requisiti di certezza del credito;
-Nel merito: accogliere la opposizione proposta in ragione di tutti gli altri motivi di merito evidenziati (tra cui l'arbitraria emissione delle fatture senza l'esistenza di alcun/a contratto, commissione e/o D.d.T., nonché il furto d'identità commerciale), e, per l'effetto, revocare il D.I. de quo;
In ogni caso: condannare parte opposta al pagamento delle spese e competenze di causa, oltre 15% rimb. spese generali, CPA e IVA, come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 C.p.c. Si costituiva in giudizio la Società che contestava in fatto e Controparte_3 in diritto tutto quanto ex adverso dedotto. Preliminarmente premetteva che in persona del legale rapp.te, , Controparte_2 successivamente alla notifica dell'atto di citazione in opposizione, attese le argomentazioni utilizzate dalla depositava, presso la Stazione dei PA
Carabinieri di PA (CE), in data 15.06.2021, formale atto di querela e contestuale richiesta di sequestro preventivo contro la stessa sig.ra PA
(all.to E), titolare della omonima ditta individuale e contro il di lei marito,
[...] sig. e del figlio Controparte_5 CP_6
Eccepiva l'infondatezza e la pretestuosità dell'avversa opposizione, che contestava tesa a ritardare il più possibile il pagamento di quanto dovuto. Rivendicava di aver dato prova certa dell'esistenza del credito, già in sede monitoria, producendo l'estratto autentico delle scritture contabili del 27.01.2021 nel quale erano richiamate le fatture azionate ottemperando, in tal modo, al disposto di cui all'art. 634 c.p.c. Resisteva alle eccezioni di controparte in merito al disconoscimento del rapporto contrattuale e commerciale, rappresentando in fatto che l'opponente PA
titolare della ditta omonima, agiva materialmente tramite il marito, sig.
[...]
, il quale si recava (delle volte unitamente al figlio, sig. Controparte_5 CP_6 presso la sede operativa, della e poneva in essere tutte Controparte_1 le attività necessarie relative alla compravendita di merci (meglio descritte nel corpo delle fatture azionate). In particolare, deduceva l'opposta che nell'anno 2017, in virtù dei pregressi rapporti commerciali e della ulteriore fornitura di merce, la ditta emetteva assegni bancari, anche tramite il marito sig. PA
(qualificatosi come cointestatario del conto corrente, unitamente alla moglie P_
, su cui gli assegni venivano tratti), assegno bancario PA
n.1030188338-10 del 10.12.2019 di € 10.000,00, poi restituito come annullato e non pagato (all.ti C 1 e C 2), oltre l'assegno n. 1063245926 del 18.04.2017 dell'importo di € 1.500,00 pagato (all.to J) entrambi tratti sul Banco di Napoli, sede di PA, dal sig. , in favore della . Controparte_5 Controparte_1
Dunque, rilevava che i rapporti commerciali tra le parti in causa, erano non solo frequenti, ma che la sig.ra , quale titolare firmataria della omonima PA ditta, conosceva benissimo la società sua creditrice. A riprova dell'esistenza dei n. 5242/2021 r.g.a.c. Pagina 3 di 11 N. 5242/2021 R.G.A.C.
rapporti commerciali tra le parti in causa, produceva quattro assegni bancari e precisamente: n. 1063245921 del 31.01.20217 tratto sul Banco di Napoli, sede di PA (CE), in favore della per l'importo di € 1.500,00, Controparte_1
n. 1063245911 del 28.02.2017 tratto sul Banco di Napoli, sede di PA (CE), in favore della per l'importo di € 2.500,00 n. 1063245920- Controparte_1
09 del 20.06.2017, tratto sul Banco di Napoli, sede di PA (CE), in favore della per l'importo di € 5.000,00, n. 106583361-00 del Controparte_1
12.08.2017, tratto sul Banco di Napoli, sede di PA (CE), in favore della
[...] per l'importo di € 6.000,00, tutti emessi e sottoscritti, con firma Controparte_1 olografa della sig.ra ammessi all'incasso e regolarmente PA pagati, ciò al fine di smentire le eccezioni sollevate dalla parte avversa circa la completa estraneità della sig.ra ai fatti di causa. PA
In ogni caso, rilevava la mancata contestazione della fornitura dei beni compravenduti prima dell'opposizione proposta a distanza di due anni dalla consegna delle merci, come relevatio ad onere probandi. All'uopo ribadiva che la ditta
, aveva intrattenuto rapporti commerciali da anni con la PA opposta, tutti regolarmente onorati e pagati. In particolare, rappresentava la
[...] che nell'anno 2017 (come da descrizione analitica delle fatture CP_1 unitamente ai ddt, all.to D), effettuava ulteriore fornitura e la PA rimaneva debitrice della somma di € 16.700,62. Dunque, deduceva che la società debitrice, effettuando una parte del pagamento, aveva riconosciuto il suo debito emettendo poi un successivo assegno bancario (restituito poi annullato), in data 10.12.2019, per l'importo di € 10.000,00, in favore della in tal Controparte_1 modo ulteriormente confermando la sua posizione debitoria. Pertanto, deduceva che nel momento in cui, in data 14.12.2019, la odierna opponente si vedeva recapitare una messa in mora per l'importo di € 16.700,62, ella debitrice avrebbe dovuto riferire almeno di aver provveduto all'emissione dell'assegno bancario dell'importo di € 10.000,00 (restituito poi come annullato da parte dell'Istituto di credito) e chiarire, quindi, che l'importo per il quale essere, eventualmente, messa in mora era di € 6.700,62 e non più di € 16.700,62. Tanto premesso dispiegava istanza di declaratoria di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 642 c.p.c., ritenendo sussistenti i presupposti, stante l'eccepita infondatezza dell'avversa opposizione ne chiedeva altresì la condanna dell'opponente ex art. 96 cpc. Da ultimo, sulla scorta di quanto argomentato dispiegava chiamata in causa del terzo, , marito della sig.ra , titolare della ditta Controparte_5 PA omonima, quale esecutore di fatto di transazioni commerciali in nome della moglie con la società e nella qualità di contitolare del conto Controparte_1 corrente della opponente . PA
Concludeva: - in via preliminare: autorizzare il convenuto ai sensi dell'art. 106 c.p.c. e 269 c.p.c. a chiamare in causa (e quindi ad integrare il contraddittorio) il sig. nato a [...]
RI (NA) il 18.03.1968 C.F. residente in [...] e di conseguenza chiede che il G.I. Voglia differire, sempre ai sensi dell'art. 269, II e III comma c.p.c. la prima udienza di comparizione allo scopo di
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consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio; -accertare e dichiarare l'inammissibilità della proposta opposizione, con conseguente declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo opposto; - ancora in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio opposto, non essendo la proposta opposizione né fondata su prova scritta né di pronta soluzione ex articolo 648 del Codice di procedura civile;
- in via principale, nel merito: respingere la domanda attrice perchè infondata in fatto e in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 1140/2021 del 17.03.2021 (RG. 1178/2021) con vittoria di spese, competenze e onorari di causa con condanna ex art 96 cpc; - Dichiarare che il chiamato in causa nato a [...] il Controparte_5
18.03.1968 C.F. residente in [...]
D'Acquisto n. 68 sia dichiarato, unitamente alla attrice, anche ai sensi dell'art. 96 cpc, parimenti responsabile del mancato pagamento delle fatture e sia tenuto alla corresponsione, in solido con la sig.ra , dell'importo ingiunto e pari ad € 16.700,62. PA
Letta la comparsa di risposta della società opposta con la Controparte_1 quale essa dichiarava chiamare in causa il sig. (cf. Controparte_5
), nella qualità di coniuge e asserito agente di fatto della C.F._5 ditta intestata alla odierna opponente e contestuale istanza di differimento della prima udienza in essa contenuta, rilevatane la ritualità, visti gli artt. 106 e 269 c.p.c. veniva autorizzata e la prima udienza fissata alla data del 13.1.2022. Disposta la trattazione scritta secondo le modalità telematiche previste dall'art. 83, comma 7, lett. h), D.L. 18/2020 (conv. in Legge n. 27/2020) come modificato dall'art. 221 D.L. 34/2020, rilevato che parte opposta chiedeva essere autorizzata alla rinotifica dell'atto di chiamata in causa del terzo individuato nella persona di per irreperibilità del destinatario, ritenuto che la parte istante non si Controparte_5 era resa diligente nell'effettuare nuove ricerche ai fini della reperibilità del terzo, trattandosi peraltro del coniuge della titolare della ditta opposta veniva disattesa la relativa istanza e la causa rinviata in prosieguo all'udienza del 2.5.2022 .
Nelle more letta l'istanza avanzata nell'interesse della società Controparte_1 con quale chiedeva essere autorizzata alla rinotifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. nei confronti di e autorizzata parte opposta alla rinotifica e Controparte_5 conseguente chiamata in causa del terzo nel rispetto dei termini di legge, veniva fissata la prima udienza di comparizione alla data del 30.1.2023, poi differita d'ufficio all'udienza cartolare, ex art 127 ter, del 16.3.2023. Alla data da ultimo indicata, disattesa l'istanza ex art. 648 c.p.c. l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.1140/2021, concessi i termini ex art. 183 co.6 c.p.c, il giudizio veniva rinviato all'udienza per la valutazione delle eventuali istanze istruttorie del 15.1.2024. Ammesse ed espletate le prove orali (ud.
2.12.2024 compariva e veniva escusso il teste di parte opposta;
Testimone_1 in data 13-2-2025 compariva e veniva escusso il residuo teste di parte opposta,
), accolta l'istanza ex art.210 c.p.c. per come articolata dalla Testimone_2 opposta, come da ordinanza istruttoria in atti, la controversia veniva rinviata per l'indicato incombente all'udienza del 7.4.2025. Preso atto della mancata esibizione della documentazione ex art. 210 c.p.c., ritenuta pertanto la controversia matura per la decisione, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e n. 5242/2021 r.g.a.c. Pagina 5 di 11 N. 5242/2021 R.G.A.C.
all'udienza del 29.5.2025 e trattenuto in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
2.Ciò posto in punto di fatto, in diritto si osserva che la nozione di prova scritta idonea all'emissione del provvedimento monitorio ai sensi dell'art 633 comma 1 n° 1 c.p.c. è più ampia di quella prevista dagli artt. 2700 cc e 2702 cc e che nel successivo art 634 cpc sono elencati i documenti idonei a soddisfare il requisito di cui all'articolo precedente, tra cui le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se sprovvisti dei requisiti prescritti dal codice civile, e per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di denaro, nonché per prestazioni di servizi compiute da imprenditori, gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e ss. c.c., bollate e vidimate nelle forme di legge e gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie. Secondo la giurisprudenza maggioritaria, qualsiasi documento anche proveniente da un terzo, meritevole di fede dal punto di vista dell'autenticità dello stesso e avente, al contempo, efficacia probatoria sebbene non assoluta del diritto può costituire prova scritta ai fini della richiesta di emissione di un decreto ingiuntivo. E ciò, in considerazione del fatto che l'art. 634 c.p.c., contiene un elenco non tassativo dei documenti idonei a soddisfare il requisito della prova scritta, tra cui può indubbiamente essere ricompreso anche il riepilogo dei crediti in contenzioso. Ciò premesso, va altresì rilevato che nel procedimento per ingiunzione il contraddittorio è posticipato ed eventuale e, una volta introdotto con l'opposizione al decreto ingiuntivo il giudizio di cognizione, l'opposto ha, in tale ambito, l'onere di fornire la prova del proprio credito indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del decreto (Cass. sent. 25.07.2011 n. 16199). Dunque, con l'opposizione si instaura un ordinario giudizio di merito che impone all'opposto (originario ricorrente) di fornire la prova piena del credito, mentre all'opponente spetta provare, successivamente, eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito. Irrilevanti sono, invece, le contestazioni relative alla regolarità del procedimento di emissione del decreto od alla idoneità della prova del credito fornita in sede sommaria.
3.Nel merito. L'opposizione si è rilevata infondata e va rigettata per quanto in appresso osservato. In via assolutamente preliminare giova osservare che — come chiarito da dottrina e giurisprudenza pressoché unanimi — l'oggetto proprio del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è tanto quello di verificare se il decreto monitorio sia stato emesso entro i limiti e nelle casistiche previste dalla legge, quanto piuttosto quello di statuire in ordine alla pretesa creditoria sostanziale fatta valere dal ricorrente in via monitoria (cfr. Cass. 15781/2013; Cass. 28/2010; Cass. 5754/2009); cosicché è del tutto irrilevante, nell'ambito del giudizio di opposizione, accertare se in base alla documentazione prodotta nella fase monitoria il decreto ingiuntivo poteva esser emesso, quanto piuttosto necessario accertare esclusivamente, dal punto di vista sostanziale, la fondatezza della pretesa creditoria fatta valere dall'opposto (cfr. Cass. 13001/2006; Cass. 11762/2004).
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Ed invero nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo l'oggetto della cognizione non è limitato al controllo della validità del provvedimento monitorio ma attiene altresì ad un completo riesame, nel contraddittorio delle parti, della valutazione di merito sottesa al decreto di condanna, mediante l'accertamento dell'esistenza e della validità della pretesa creditoria azionata. In questo giudizio, le parti assumono la posizione corrispondente alla effettiva situazione sostanziale, anche ai fini dell'applicazione della ripartizione dell'onere probatorio regolata dall'art. 2697 c.c.: spetta dunque all'opposto, attore in senso sostanziale, fornire adeguata dimostrazione della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, mentre sull'opponente incombe la prova della fondatezza delle eccezioni sollevate. Ciò premesso, nel caso in esame, si rileva che, la Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n. 3581/2024 si è espressa su un interessante argomento per le aziende, pronunciando il seguente principio di diritto “La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili”. Con questo principio, dunque, l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria (ex art. 2720 c.c.). La fattura, tuttavia, di per sé non può essere considerata un titolo negoziale, ossia, essa non fa piena prova dell'esistenza del credito, essendo un documento unilaterale che non fornisce alcuna prova dell'esistenza del rapporto contrattuale su cui si fonda, né ovviamente del corrispettivo pattuito.
Pertanto, la funzione probatoria della fattura commerciale è limitata alla sola fase monitoria, ossia, con riferimento alla richiesta del decreto ingiuntivo, in relazione all'importo del credito. Nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo concesso su fattura, dunque, devono applicarsi le ordinarie regole in materia di onere probatorio, con la conseguenza che tale documento può rappresentare al massimo un mero indizio della stipulazione del contratto e dell'esecuzione della prestazione indicata. Il creditore dovrà dunque in ogni caso provare, eventualmente anche con testimoni, di aver effettuato una prestazione od un servizio, la natura degli stessi e l'importo pattuito, fornendo inoltre ogni altro elemento necessario od utile. Sul punto, la giurisprudenza, anche recentissima, ha precisato che “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto. Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un
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fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c.” [Cassazione civile, sez. 3, sentenza 8 febbraio 2024, n. 3581; Cassazione civile. sez. 2, ordinanza n. 1444 del 15 gennaio 2024; Cassazione civile, sez. 2, sentenza 21 ottobre 2019, n. 26801]. Addivenendo al caso di specie, l'opposta ha corroborato quanto assunto – ovvero di aver consegnato effettivamente la merce di cui alla fattura oggetto di contestazione - non solo mediante produzione documentale, ma articolando mezzi istruttori che hanno confermato la tesi prospettata e la pretesa fatta valere nel procedimento monitorio. Sul punto il teste di parte opposta
[...]
all'udienza del 2.12.24, interrogato sui capitoli di prova e Testimone_1 rendendo dichiarazioni intrinsecamente attendibili, dichiarava: “posso riferire che andavo a consegnare la merce, contenitori per la frutta, alla ditta e consegnavo la CP_1 merce in talune circostanze a e li ho trovati sul posto nel Controparte_5 Controparte_7 piazzale sulla Strada provinciale S. Maria a Cubito a Giugliano, in altre circostanze ho consegnato direttamente nelle mani di ed altri clienti;
posso riferire che Controparte_2 allorquando consegnavo la merce a e costoro sottoscrivevano i Controparte_5 Controparte_7 relativi DDT, ciò avveniva in ogni circostanza di consegna a loro, firmava indifferentemente l'uno o l'altro, a non l'ho mai vista non ho mai fatto consegne in mano a Controparte_8 lei, non so dire di contestazioni sulla merce fatte dalla;
io vedevo e PA CP_6
non ho mai vista, capitava la consegna anche tre volte al mese, dal CP_9 PA
2017 ad andare avanti avevano rapporti commerciali con la ho parlato con CP_10
l'amministratore mi disse che c'era un assegno impagato di 10,000,00 CP_11 CP_2 euro che aveva ricevuto da mi disse anche che il cointestatario del conto Controparte_5 CP_2 di emissione dell'assegno era ”; su domanda nell'interesse dell'attrice, PA il teste riferiva: “ mi diceva che il mancato pagamento ci era stato nel 2017, so che CP_2
è la moglie di perché siamo dello stesso paese, era l'anno 2017 la questione PA P_ dell'assegno”. (cfr. verbale del 2.12.24).
Altresì l'ulteriore teste di parte opposta, , all'udienza del Testimone_2
13.2.2205, riferiva: “conosco marito della e il figlio Controparte_5 Controparte_12 della , li conosco perché ho avuto modo di consegnare della merce da parte della PA
i ddt me li firmava talvolta e talvolta consegnato questa CP_10 P_ CP_6 merce ovvero imballaggi per ortofrutta presso la sede sita in Via S.Maria a Cubito che oggi reca il numero civico 142, ovvero preciso che venivano loro da noi a prendere a la merce, gliel'ho consegnata io talvolta, ricordo di aver visto anche la che rimaneva nel furgoncino;
PA gestivo la contabilità di e che di Imballaggi 3D, in quanto mi trovavo sul posto CP_10 ovvero a S.Maria a Cubito;
le fatture erano intestate alla e rimase un sospeso di PA
16.000 euro più o meno, che non ha pagato;
io emettevo fatture aiutavo PA [...]
amministratore della nella contabilità, le fatture erano emesse a nome CP_11 CP_10 della , gli assegni venivano sottoscritti dalla;
con decorrenza dal 2017 - PA PA
2018 la non ha cominciato a pagare più, ricordo che per pagare veniva sempre il PA in compagnia della;
ricordo di aver visto che consegnava un P_ PA Controparte_5 assegno dell'importo di euro 10.000,00 nell'anno 2019, ricordo che consegno' l'assegno a P_ firmato dal e chiese il perché della forma da parte del e Controparte_2 P_ CP_2 P_ costui rispose che avevano un conto cointestato con la moglie”. Su domanda a precisazione di
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parte opponente: “ aiutavo nella contabilità fino al 2020 , aiutavo il Controparte_2
( lo aiutavo per amicizia, feci installare lo stesso programma di gestione della CP_10 società Imballaggi3D; preciso che la sede operativa di e di Imballaggi 3D CP_10 coincidevano come locali, erano di proprietà della famiglia con riguardo Parte_3 alle fatture la signora mi diceva di intestarle alla ditta Licciardiello, il marito stava PA là, i ddt li firmava il marito o il figlio a seconda di chi veniva;
le fatture le emettevo sulla base dei DDT e io in base al DDT emettevo la fattura;
“(cfr. verbale del 13.2.25). Appare palese ed evidente dunque che la condotta della convenuta-opponente che invochi semplicemente il non assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attore, senza nulla dedurre in ordine ai fatti specifici da quest'ultimo posti a fondamento della propria domanda e nella piena sfera di conoscenza o astratta conoscibilità del convenuto stesso, integra, a tutti gli effetti, il contegno di una sostanziale non contestazione previsto dall'art. 115, comma 1, c.p.c. Ed invero, l'assolvimento dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.p.c. è solo un posterius rispetto alla contestazione del fatto costitutivo della domanda ad opera della parte contro la quale il fatto stesso sia dedotto, dato che la non contestazione solleva completamente l'attore dal dare la compiuta dimostrazione di quel medesimo fatto, dimostrazione che in ogni caso l'attore -opposto ha compiutamente fornito. Di contro, l'opponente ha proposto una formalistica contestazione non solo delle fatture prodotte in atti dalla opposta, quanto, piuttosto, in via generale ed astratta del valore probatorio della fattura commerciale e della sussistenza dei rapporti commerciali con la opposta, altresì dell'effettiva esecuzione nei propri confronti delle prestazioni analiticamente indicate nelle precise fatture prodotte in atti, contestazione che tuttavia è rimasta priva di riscontro probatorio. In riferimento alla contestazione delle sottoscrizioni dei D.D.T. versati in atti dalla opposta e alla presunta riconducibilità della fornitura di merce dedotta in lite e alle fatture differite, mette conto evidenziare che la fattura differita, disciplinata dall'art. 21, comma 4, lett. a) del DPR 633/72, consente di emettere una sola fattura riepilogativa per più operazioni effettuate nel corso del mese, utilizzando il Documento di Trasporto (DDT) come documento di supporto. La Corte di Cassazione si è pronunciata in diverse occasioni su questa tematica (Cfr. Cassazione 13209/2009; Cassazione 13926/2012; 33585/2012), restando fermo tuttavia che il nuovo obbligo di fatturazione elettronica non interferisce con le regole sul momento d'effettuazione delle operazioni, per cui nulla vieta di emettere fattura differita riepilogativa di prestazioni (documentate), sia già eseguite che da eseguirsi verso il medesimo soggetto, incassate nel mese precedente. Così da ultimo con la sentenza n. 3225 dell'8 febbraio 2025 in cui la Cassazione ha precisato che ai fini della detrazione dell'Iva, ovvero dell'applicazione del meccanismo del c.d. reverse charge, le fatture per prestazioni di servizi, tra le quali rientrano le prestazioni dedotte in un contratto di subappalto, devono contenere l'indicazione dell'entità e della natura degli stessi, nonché la specificazione della data nella quale sono stati effettuati o ultimati.(Cassazione, sentenza n. 3225/2025)
n. 5242/2021 r.g.a.c. Pagina 9 di 11 N. 5242/2021 R.G.A.C.
Nella specie si rileva la perfetta corrispondenza tra le fatture differite prodotte dall'opposta rispetto ai ddt allegati cui le stesse rimandano ( cfr. all D. produzione opposta). Peraltro, preme evidenziare il valore “confessorio” dell'annotazione contabile di fatture regolarmente emesse dall'emittente e non contestate dal destinatario (cfr. cass. civ. sentenza n. 3581/2024 “- “La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili”). In sintesi, la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto. Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine a un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria (ex articolo 2720 del Codice civile). Orbene, tanto premesso, parte opponente con l'atto di citazione in opposizione, eccependo un furto d'identità commerciale non suffragato da alcun adempimento idoneo a conferirne attendibilità, non ha provveduto, formalmente, a norma dell'art. 214 c.p.c, a disconoscere la produzione di parte opposta, sottesa alla pretesa azionata. Nel caso di specie, trattasi, e non è stato smentito da ulteriori elementi di segno contrario, di fatture e ddt sottoscritti dal destinatario ricevente la merce che non necessariamente coincideva con il titolare dell'esercizio commerciale e, pertanto, il titolare della ditta opponente non appare legittimato ad effettuare il disconoscimento di firme che non sempre possono dirsi ad ella riconducibile, non avendo peraltro parte opponente indicato in maniera specifica quale delle firme e a quale fattura riferibile intendesse effettuare il disconoscimento. Peraltro, che i riceventi la merce fossero congiunti della titolare della ditta ed attivamente impegnati nell'attività commerciale è un dato che oltre ad essere rimasto incontestato, è stato corroborato dalle prove orali espletate.
Di contro e vieppiù l'opposta ha articolato richieste istruttorie, avanzando apposita istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. e indicando, all'uopo, le scritture di comparazione utili a tal fine (sulla tempestività di una tale istanza cfr., tra le tante, Cass. 2411/2005 che ritiene tempestiva l'istanza di verificazione depositata entro il termine ultimo e perentorio previsto per le deduzioni istruttorie, costituendo la verificazione un procedimento di natura prettamente istruttorio). Istanza disattesa dall'opponente di guisa che prive di fondamento sono rimaste le eccezioni avanzate nella proposta opposizione.
n. 5242/2021 r.g.a.c. Pagina 10 di 11 N. 5242/2021 R.G.A.C.
A corroborare poi l'assunto di parte opposta soccorre altresì il mancato assolvimento dell'ordine ex art. 210 c.p.c. per come invocato da parte opposta relativo ai registri delle fatture di acquisto relative all'anno 2017 relativamente alla ditta riconducibile alla parte opponente.
Per questi motivi
, l'opposizione va reietta. L'infondatezza dell'opposizione comporta la conferma del decreto ingiuntivo, che va dichiarato esecutivo. 4.Va disattesa invece la domanda proposta dalla opposta volta al conseguimento di un risarcimento ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in quanto, all'esito dell'istruttoria, non si ritiene siano emersi elementi tali da potersi dire che l'opponente abbia promosso il presente giudizio in presenza dell'elemento psicologico della malafede o della colpa grave, caratterizzanti il contegno illecito;
non è infatti emersa quella consapevolezza del proprio torto e di agire slealmente o di abusare del diritto di azione. 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri medi di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività espletata, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
-rigetta l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo n. 1140/2021 per cui è causa, che va dichiarato definitivamente esecutivo;
2) condanna parte opponente nella dispiegata qualità di PA titolare dell'omonima ditta individuale alla integrale rifusione in favore della parte opposta Società in persona del legale rapp.te p.t Controparte_1 delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul totale, IVA e CPA come per legge, in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa, 23/09/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Matilde Boccia quale giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al N. 5242/2021 R. Gen. Aff Cont., avente ad oggetto:
“Opposizione a decreto ingiuntivo -Vendita di cose mobili” vertente:
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]PA
(CE), alla Via Salvo D'Acquisto n. 68, C.F. , titolare della CodiceFiscale_1 omonima ditta individuale, rapp.ta e difesa dall'Avv. Antonio PRINCIPATO, C.F.
, e con lo stesso elett.te dom.ta in AVERSA (CE) alla CodiceFiscale_2
Via Botticelli n. 25, giusta procura in atti;
-Opponente - CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., sig. Controparte_1
, nato a [...] il [...] C.F. , Controparte_2 C.F._3 con sede in Lusciano (CE) alla via P. Gobetti n. 5 (C.F. e P. Iva n. ), P.IVA_1 iscritta al Registro delle Imprese di Caserta numero R.E.A. 252593, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Costelli Codice Fiscale ed CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Aversa (CE) alla Via Luigi Pastore n. 187, in virtù di procura rilasciata su foglio separato;
-Opposta-
*** CONCLUSIONI: Come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 29.05.25 e come da comparse conclusionali e memorie di replica in atti.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE La presente decisione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
n. 5242/2021 r.g.a.c. Pagina 1 di 11 N. 5242/2021 R.G.A.C.
1- Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 26/04/2021, a mezzo posta certificata ai sensi della L.53/94, la PA
n.q. di titolare della omonima ditta individuale, conveniva in giudizio
[...] innanzi l'intestato Tribunale di Napoli Nord, la onde Controparte_1 sentir revocare il decreto ingiuntivo n. 1140/2021 (emesso nell'ambito del procedimento monitorio recante R.G. n. 1178/2021) reso dal Tribunale di Napoli Nord in data 17/03/2021, notificato in pari data, mediante il quale le veniva ingiunto di pagare in favore della suddetta società la somma di € 16.700,62 quale importo derivato dalla fornitura di materiale, oltre interessi legali dalla data della scadenza delle singole fatture fino all'effettivo soddisfo, nonché le spese della presente procedura € 145,00 per spese, € 540,00 per onorari, spese generali forfettarie come per legge, oltre I.V.A. e C.P.A. In via preliminare, l'opponente eccepiva, ai sensi del combinato disposto degli artt. 633, comma 1, nn. 1) e 2), e 636 c.p.c. l'inefficacia probatoria della documentazione alla base del decreto opposto. Segnatamente contestava le fatture differite, emesse sulla base di D.d.T. privi della sottoscrizione di chi ha/avrebbe ricevuto e/o preso in consegna la merce asseritamente venduta dalla pertanto, la totale illegittimità del Decreto Ingiuntivo Controparte_3 emesso. Nel merito eccepiva l'infondatezza della pretesa creditoria, all'uopo disconosceva il rapporto commerciale con la Società altresì rinnegava di Controparte_1 aver ricevuto la fornitura di merce relativa al credito ingiunto. L'opponente nella dispiegata qualità contestava di non aver mai conosciuto la società Controparte_1
né di aver sottoscritto con la stessa alcun contratto relativo alle forniture
[...] fatturate e, di conseguenza, non aver mai ricevuto la merce oggetto delle fatture. A corroborare l'assunto rilevava non esservi alcun documento recante la sua firma e ribadiva il credito ingiunto fondato solo su fatture, di cui disconosceva il valore probatorio. In particolare, l'opponente contestava la deduzione contenuta a pag. 2 del Ricorso per Decreto Ingiuntivo, secondo la quale la somma di € 16.700,62 rappresentava il saldo della maggiore somma di € 32.700,15, paventando l'ipotesi di un furto d'identità commerciale. Opponeva di non aver mai emesso l'assegno bancario num. 1.030.188.338-10 dell'importo di € 10.000,00, tratto sul Banco di Napoli SpA, Filiale di PA (CE), così come mai consegnato lo stesso alla
[...]
Disconosceva altresì la circostanza alla stregua della quale il detto CP_1 assegno bancario in data 10/12/2019 fosse stato restituito dalla con causale CP_4
“assegno annullato”. A suffragare l'assunto, sosteneva che la copia dell'assegno depositato recasse una firma apocrifa e contestava la circostanza che sullo scontrino di versamento dell'assegno in Banca fosse riportata “a penna” la dicitura
“ab ”. Eccepiva anche il valore probatorio delle scritture PA contabili della depositate in giudizio in quanto Controparte_3 provenienti dallo stesso asserito creditore, e perché prive di un'autentica notarile ai sensi dell'art. 634, comma 2, C.p.c.
n. 5242/2021 r.g.a.c. Pagina 2 di 11 N. 5242/2021 R.G.A.C.
Tanto premesso, citava la convenuta in epigrafe indicata a comparire innanzi l'intestato Tribunale, all'udienza del 30.9.21 e concludeva: In via preliminare accogliere la opposizione proposta e, per l'effetto, revocare il D.I. n. 1140/2021, emesso dall'intestato Tribunale di Napoli Nord in data 17/03/2021, notificato a mezzo PEC, attesa la assoluta mancanza di prova scritta richiesta dall'art. 634 C.p.c., nonché per mancanza dei requisiti di certezza del credito;
-Nel merito: accogliere la opposizione proposta in ragione di tutti gli altri motivi di merito evidenziati (tra cui l'arbitraria emissione delle fatture senza l'esistenza di alcun/a contratto, commissione e/o D.d.T., nonché il furto d'identità commerciale), e, per l'effetto, revocare il D.I. de quo;
In ogni caso: condannare parte opposta al pagamento delle spese e competenze di causa, oltre 15% rimb. spese generali, CPA e IVA, come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 C.p.c. Si costituiva in giudizio la Società che contestava in fatto e Controparte_3 in diritto tutto quanto ex adverso dedotto. Preliminarmente premetteva che in persona del legale rapp.te, , Controparte_2 successivamente alla notifica dell'atto di citazione in opposizione, attese le argomentazioni utilizzate dalla depositava, presso la Stazione dei PA
Carabinieri di PA (CE), in data 15.06.2021, formale atto di querela e contestuale richiesta di sequestro preventivo contro la stessa sig.ra PA
(all.to E), titolare della omonima ditta individuale e contro il di lei marito,
[...] sig. e del figlio Controparte_5 CP_6
Eccepiva l'infondatezza e la pretestuosità dell'avversa opposizione, che contestava tesa a ritardare il più possibile il pagamento di quanto dovuto. Rivendicava di aver dato prova certa dell'esistenza del credito, già in sede monitoria, producendo l'estratto autentico delle scritture contabili del 27.01.2021 nel quale erano richiamate le fatture azionate ottemperando, in tal modo, al disposto di cui all'art. 634 c.p.c. Resisteva alle eccezioni di controparte in merito al disconoscimento del rapporto contrattuale e commerciale, rappresentando in fatto che l'opponente PA
titolare della ditta omonima, agiva materialmente tramite il marito, sig.
[...]
, il quale si recava (delle volte unitamente al figlio, sig. Controparte_5 CP_6 presso la sede operativa, della e poneva in essere tutte Controparte_1 le attività necessarie relative alla compravendita di merci (meglio descritte nel corpo delle fatture azionate). In particolare, deduceva l'opposta che nell'anno 2017, in virtù dei pregressi rapporti commerciali e della ulteriore fornitura di merce, la ditta emetteva assegni bancari, anche tramite il marito sig. PA
(qualificatosi come cointestatario del conto corrente, unitamente alla moglie P_
, su cui gli assegni venivano tratti), assegno bancario PA
n.1030188338-10 del 10.12.2019 di € 10.000,00, poi restituito come annullato e non pagato (all.ti C 1 e C 2), oltre l'assegno n. 1063245926 del 18.04.2017 dell'importo di € 1.500,00 pagato (all.to J) entrambi tratti sul Banco di Napoli, sede di PA, dal sig. , in favore della . Controparte_5 Controparte_1
Dunque, rilevava che i rapporti commerciali tra le parti in causa, erano non solo frequenti, ma che la sig.ra , quale titolare firmataria della omonima PA ditta, conosceva benissimo la società sua creditrice. A riprova dell'esistenza dei n. 5242/2021 r.g.a.c. Pagina 3 di 11 N. 5242/2021 R.G.A.C.
rapporti commerciali tra le parti in causa, produceva quattro assegni bancari e precisamente: n. 1063245921 del 31.01.20217 tratto sul Banco di Napoli, sede di PA (CE), in favore della per l'importo di € 1.500,00, Controparte_1
n. 1063245911 del 28.02.2017 tratto sul Banco di Napoli, sede di PA (CE), in favore della per l'importo di € 2.500,00 n. 1063245920- Controparte_1
09 del 20.06.2017, tratto sul Banco di Napoli, sede di PA (CE), in favore della per l'importo di € 5.000,00, n. 106583361-00 del Controparte_1
12.08.2017, tratto sul Banco di Napoli, sede di PA (CE), in favore della
[...] per l'importo di € 6.000,00, tutti emessi e sottoscritti, con firma Controparte_1 olografa della sig.ra ammessi all'incasso e regolarmente PA pagati, ciò al fine di smentire le eccezioni sollevate dalla parte avversa circa la completa estraneità della sig.ra ai fatti di causa. PA
In ogni caso, rilevava la mancata contestazione della fornitura dei beni compravenduti prima dell'opposizione proposta a distanza di due anni dalla consegna delle merci, come relevatio ad onere probandi. All'uopo ribadiva che la ditta
, aveva intrattenuto rapporti commerciali da anni con la PA opposta, tutti regolarmente onorati e pagati. In particolare, rappresentava la
[...] che nell'anno 2017 (come da descrizione analitica delle fatture CP_1 unitamente ai ddt, all.to D), effettuava ulteriore fornitura e la PA rimaneva debitrice della somma di € 16.700,62. Dunque, deduceva che la società debitrice, effettuando una parte del pagamento, aveva riconosciuto il suo debito emettendo poi un successivo assegno bancario (restituito poi annullato), in data 10.12.2019, per l'importo di € 10.000,00, in favore della in tal Controparte_1 modo ulteriormente confermando la sua posizione debitoria. Pertanto, deduceva che nel momento in cui, in data 14.12.2019, la odierna opponente si vedeva recapitare una messa in mora per l'importo di € 16.700,62, ella debitrice avrebbe dovuto riferire almeno di aver provveduto all'emissione dell'assegno bancario dell'importo di € 10.000,00 (restituito poi come annullato da parte dell'Istituto di credito) e chiarire, quindi, che l'importo per il quale essere, eventualmente, messa in mora era di € 6.700,62 e non più di € 16.700,62. Tanto premesso dispiegava istanza di declaratoria di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 642 c.p.c., ritenendo sussistenti i presupposti, stante l'eccepita infondatezza dell'avversa opposizione ne chiedeva altresì la condanna dell'opponente ex art. 96 cpc. Da ultimo, sulla scorta di quanto argomentato dispiegava chiamata in causa del terzo, , marito della sig.ra , titolare della ditta Controparte_5 PA omonima, quale esecutore di fatto di transazioni commerciali in nome della moglie con la società e nella qualità di contitolare del conto Controparte_1 corrente della opponente . PA
Concludeva: - in via preliminare: autorizzare il convenuto ai sensi dell'art. 106 c.p.c. e 269 c.p.c. a chiamare in causa (e quindi ad integrare il contraddittorio) il sig. nato a [...]
RI (NA) il 18.03.1968 C.F. residente in [...] e di conseguenza chiede che il G.I. Voglia differire, sempre ai sensi dell'art. 269, II e III comma c.p.c. la prima udienza di comparizione allo scopo di
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consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio; -accertare e dichiarare l'inammissibilità della proposta opposizione, con conseguente declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo opposto; - ancora in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio opposto, non essendo la proposta opposizione né fondata su prova scritta né di pronta soluzione ex articolo 648 del Codice di procedura civile;
- in via principale, nel merito: respingere la domanda attrice perchè infondata in fatto e in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 1140/2021 del 17.03.2021 (RG. 1178/2021) con vittoria di spese, competenze e onorari di causa con condanna ex art 96 cpc; - Dichiarare che il chiamato in causa nato a [...] il Controparte_5
18.03.1968 C.F. residente in [...]
D'Acquisto n. 68 sia dichiarato, unitamente alla attrice, anche ai sensi dell'art. 96 cpc, parimenti responsabile del mancato pagamento delle fatture e sia tenuto alla corresponsione, in solido con la sig.ra , dell'importo ingiunto e pari ad € 16.700,62. PA
Letta la comparsa di risposta della società opposta con la Controparte_1 quale essa dichiarava chiamare in causa il sig. (cf. Controparte_5
), nella qualità di coniuge e asserito agente di fatto della C.F._5 ditta intestata alla odierna opponente e contestuale istanza di differimento della prima udienza in essa contenuta, rilevatane la ritualità, visti gli artt. 106 e 269 c.p.c. veniva autorizzata e la prima udienza fissata alla data del 13.1.2022. Disposta la trattazione scritta secondo le modalità telematiche previste dall'art. 83, comma 7, lett. h), D.L. 18/2020 (conv. in Legge n. 27/2020) come modificato dall'art. 221 D.L. 34/2020, rilevato che parte opposta chiedeva essere autorizzata alla rinotifica dell'atto di chiamata in causa del terzo individuato nella persona di per irreperibilità del destinatario, ritenuto che la parte istante non si Controparte_5 era resa diligente nell'effettuare nuove ricerche ai fini della reperibilità del terzo, trattandosi peraltro del coniuge della titolare della ditta opposta veniva disattesa la relativa istanza e la causa rinviata in prosieguo all'udienza del 2.5.2022 .
Nelle more letta l'istanza avanzata nell'interesse della società Controparte_1 con quale chiedeva essere autorizzata alla rinotifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. nei confronti di e autorizzata parte opposta alla rinotifica e Controparte_5 conseguente chiamata in causa del terzo nel rispetto dei termini di legge, veniva fissata la prima udienza di comparizione alla data del 30.1.2023, poi differita d'ufficio all'udienza cartolare, ex art 127 ter, del 16.3.2023. Alla data da ultimo indicata, disattesa l'istanza ex art. 648 c.p.c. l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.1140/2021, concessi i termini ex art. 183 co.6 c.p.c, il giudizio veniva rinviato all'udienza per la valutazione delle eventuali istanze istruttorie del 15.1.2024. Ammesse ed espletate le prove orali (ud.
2.12.2024 compariva e veniva escusso il teste di parte opposta;
Testimone_1 in data 13-2-2025 compariva e veniva escusso il residuo teste di parte opposta,
), accolta l'istanza ex art.210 c.p.c. per come articolata dalla Testimone_2 opposta, come da ordinanza istruttoria in atti, la controversia veniva rinviata per l'indicato incombente all'udienza del 7.4.2025. Preso atto della mancata esibizione della documentazione ex art. 210 c.p.c., ritenuta pertanto la controversia matura per la decisione, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e n. 5242/2021 r.g.a.c. Pagina 5 di 11 N. 5242/2021 R.G.A.C.
all'udienza del 29.5.2025 e trattenuto in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
2.Ciò posto in punto di fatto, in diritto si osserva che la nozione di prova scritta idonea all'emissione del provvedimento monitorio ai sensi dell'art 633 comma 1 n° 1 c.p.c. è più ampia di quella prevista dagli artt. 2700 cc e 2702 cc e che nel successivo art 634 cpc sono elencati i documenti idonei a soddisfare il requisito di cui all'articolo precedente, tra cui le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se sprovvisti dei requisiti prescritti dal codice civile, e per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di denaro, nonché per prestazioni di servizi compiute da imprenditori, gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e ss. c.c., bollate e vidimate nelle forme di legge e gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie. Secondo la giurisprudenza maggioritaria, qualsiasi documento anche proveniente da un terzo, meritevole di fede dal punto di vista dell'autenticità dello stesso e avente, al contempo, efficacia probatoria sebbene non assoluta del diritto può costituire prova scritta ai fini della richiesta di emissione di un decreto ingiuntivo. E ciò, in considerazione del fatto che l'art. 634 c.p.c., contiene un elenco non tassativo dei documenti idonei a soddisfare il requisito della prova scritta, tra cui può indubbiamente essere ricompreso anche il riepilogo dei crediti in contenzioso. Ciò premesso, va altresì rilevato che nel procedimento per ingiunzione il contraddittorio è posticipato ed eventuale e, una volta introdotto con l'opposizione al decreto ingiuntivo il giudizio di cognizione, l'opposto ha, in tale ambito, l'onere di fornire la prova del proprio credito indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del decreto (Cass. sent. 25.07.2011 n. 16199). Dunque, con l'opposizione si instaura un ordinario giudizio di merito che impone all'opposto (originario ricorrente) di fornire la prova piena del credito, mentre all'opponente spetta provare, successivamente, eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito. Irrilevanti sono, invece, le contestazioni relative alla regolarità del procedimento di emissione del decreto od alla idoneità della prova del credito fornita in sede sommaria.
3.Nel merito. L'opposizione si è rilevata infondata e va rigettata per quanto in appresso osservato. In via assolutamente preliminare giova osservare che — come chiarito da dottrina e giurisprudenza pressoché unanimi — l'oggetto proprio del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è tanto quello di verificare se il decreto monitorio sia stato emesso entro i limiti e nelle casistiche previste dalla legge, quanto piuttosto quello di statuire in ordine alla pretesa creditoria sostanziale fatta valere dal ricorrente in via monitoria (cfr. Cass. 15781/2013; Cass. 28/2010; Cass. 5754/2009); cosicché è del tutto irrilevante, nell'ambito del giudizio di opposizione, accertare se in base alla documentazione prodotta nella fase monitoria il decreto ingiuntivo poteva esser emesso, quanto piuttosto necessario accertare esclusivamente, dal punto di vista sostanziale, la fondatezza della pretesa creditoria fatta valere dall'opposto (cfr. Cass. 13001/2006; Cass. 11762/2004).
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Ed invero nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo l'oggetto della cognizione non è limitato al controllo della validità del provvedimento monitorio ma attiene altresì ad un completo riesame, nel contraddittorio delle parti, della valutazione di merito sottesa al decreto di condanna, mediante l'accertamento dell'esistenza e della validità della pretesa creditoria azionata. In questo giudizio, le parti assumono la posizione corrispondente alla effettiva situazione sostanziale, anche ai fini dell'applicazione della ripartizione dell'onere probatorio regolata dall'art. 2697 c.c.: spetta dunque all'opposto, attore in senso sostanziale, fornire adeguata dimostrazione della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, mentre sull'opponente incombe la prova della fondatezza delle eccezioni sollevate. Ciò premesso, nel caso in esame, si rileva che, la Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n. 3581/2024 si è espressa su un interessante argomento per le aziende, pronunciando il seguente principio di diritto “La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili”. Con questo principio, dunque, l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria (ex art. 2720 c.c.). La fattura, tuttavia, di per sé non può essere considerata un titolo negoziale, ossia, essa non fa piena prova dell'esistenza del credito, essendo un documento unilaterale che non fornisce alcuna prova dell'esistenza del rapporto contrattuale su cui si fonda, né ovviamente del corrispettivo pattuito.
Pertanto, la funzione probatoria della fattura commerciale è limitata alla sola fase monitoria, ossia, con riferimento alla richiesta del decreto ingiuntivo, in relazione all'importo del credito. Nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo concesso su fattura, dunque, devono applicarsi le ordinarie regole in materia di onere probatorio, con la conseguenza che tale documento può rappresentare al massimo un mero indizio della stipulazione del contratto e dell'esecuzione della prestazione indicata. Il creditore dovrà dunque in ogni caso provare, eventualmente anche con testimoni, di aver effettuato una prestazione od un servizio, la natura degli stessi e l'importo pattuito, fornendo inoltre ogni altro elemento necessario od utile. Sul punto, la giurisprudenza, anche recentissima, ha precisato che “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto. Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un
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fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c.” [Cassazione civile, sez. 3, sentenza 8 febbraio 2024, n. 3581; Cassazione civile. sez. 2, ordinanza n. 1444 del 15 gennaio 2024; Cassazione civile, sez. 2, sentenza 21 ottobre 2019, n. 26801]. Addivenendo al caso di specie, l'opposta ha corroborato quanto assunto – ovvero di aver consegnato effettivamente la merce di cui alla fattura oggetto di contestazione - non solo mediante produzione documentale, ma articolando mezzi istruttori che hanno confermato la tesi prospettata e la pretesa fatta valere nel procedimento monitorio. Sul punto il teste di parte opposta
[...]
all'udienza del 2.12.24, interrogato sui capitoli di prova e Testimone_1 rendendo dichiarazioni intrinsecamente attendibili, dichiarava: “posso riferire che andavo a consegnare la merce, contenitori per la frutta, alla ditta e consegnavo la CP_1 merce in talune circostanze a e li ho trovati sul posto nel Controparte_5 Controparte_7 piazzale sulla Strada provinciale S. Maria a Cubito a Giugliano, in altre circostanze ho consegnato direttamente nelle mani di ed altri clienti;
posso riferire che Controparte_2 allorquando consegnavo la merce a e costoro sottoscrivevano i Controparte_5 Controparte_7 relativi DDT, ciò avveniva in ogni circostanza di consegna a loro, firmava indifferentemente l'uno o l'altro, a non l'ho mai vista non ho mai fatto consegne in mano a Controparte_8 lei, non so dire di contestazioni sulla merce fatte dalla;
io vedevo e PA CP_6
non ho mai vista, capitava la consegna anche tre volte al mese, dal CP_9 PA
2017 ad andare avanti avevano rapporti commerciali con la ho parlato con CP_10
l'amministratore mi disse che c'era un assegno impagato di 10,000,00 CP_11 CP_2 euro che aveva ricevuto da mi disse anche che il cointestatario del conto Controparte_5 CP_2 di emissione dell'assegno era ”; su domanda nell'interesse dell'attrice, PA il teste riferiva: “ mi diceva che il mancato pagamento ci era stato nel 2017, so che CP_2
è la moglie di perché siamo dello stesso paese, era l'anno 2017 la questione PA P_ dell'assegno”. (cfr. verbale del 2.12.24).
Altresì l'ulteriore teste di parte opposta, , all'udienza del Testimone_2
13.2.2205, riferiva: “conosco marito della e il figlio Controparte_5 Controparte_12 della , li conosco perché ho avuto modo di consegnare della merce da parte della PA
i ddt me li firmava talvolta e talvolta consegnato questa CP_10 P_ CP_6 merce ovvero imballaggi per ortofrutta presso la sede sita in Via S.Maria a Cubito che oggi reca il numero civico 142, ovvero preciso che venivano loro da noi a prendere a la merce, gliel'ho consegnata io talvolta, ricordo di aver visto anche la che rimaneva nel furgoncino;
PA gestivo la contabilità di e che di Imballaggi 3D, in quanto mi trovavo sul posto CP_10 ovvero a S.Maria a Cubito;
le fatture erano intestate alla e rimase un sospeso di PA
16.000 euro più o meno, che non ha pagato;
io emettevo fatture aiutavo PA [...]
amministratore della nella contabilità, le fatture erano emesse a nome CP_11 CP_10 della , gli assegni venivano sottoscritti dalla;
con decorrenza dal 2017 - PA PA
2018 la non ha cominciato a pagare più, ricordo che per pagare veniva sempre il PA in compagnia della;
ricordo di aver visto che consegnava un P_ PA Controparte_5 assegno dell'importo di euro 10.000,00 nell'anno 2019, ricordo che consegno' l'assegno a P_ firmato dal e chiese il perché della forma da parte del e Controparte_2 P_ CP_2 P_ costui rispose che avevano un conto cointestato con la moglie”. Su domanda a precisazione di
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parte opponente: “ aiutavo nella contabilità fino al 2020 , aiutavo il Controparte_2
( lo aiutavo per amicizia, feci installare lo stesso programma di gestione della CP_10 società Imballaggi3D; preciso che la sede operativa di e di Imballaggi 3D CP_10 coincidevano come locali, erano di proprietà della famiglia con riguardo Parte_3 alle fatture la signora mi diceva di intestarle alla ditta Licciardiello, il marito stava PA là, i ddt li firmava il marito o il figlio a seconda di chi veniva;
le fatture le emettevo sulla base dei DDT e io in base al DDT emettevo la fattura;
“(cfr. verbale del 13.2.25). Appare palese ed evidente dunque che la condotta della convenuta-opponente che invochi semplicemente il non assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attore, senza nulla dedurre in ordine ai fatti specifici da quest'ultimo posti a fondamento della propria domanda e nella piena sfera di conoscenza o astratta conoscibilità del convenuto stesso, integra, a tutti gli effetti, il contegno di una sostanziale non contestazione previsto dall'art. 115, comma 1, c.p.c. Ed invero, l'assolvimento dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.p.c. è solo un posterius rispetto alla contestazione del fatto costitutivo della domanda ad opera della parte contro la quale il fatto stesso sia dedotto, dato che la non contestazione solleva completamente l'attore dal dare la compiuta dimostrazione di quel medesimo fatto, dimostrazione che in ogni caso l'attore -opposto ha compiutamente fornito. Di contro, l'opponente ha proposto una formalistica contestazione non solo delle fatture prodotte in atti dalla opposta, quanto, piuttosto, in via generale ed astratta del valore probatorio della fattura commerciale e della sussistenza dei rapporti commerciali con la opposta, altresì dell'effettiva esecuzione nei propri confronti delle prestazioni analiticamente indicate nelle precise fatture prodotte in atti, contestazione che tuttavia è rimasta priva di riscontro probatorio. In riferimento alla contestazione delle sottoscrizioni dei D.D.T. versati in atti dalla opposta e alla presunta riconducibilità della fornitura di merce dedotta in lite e alle fatture differite, mette conto evidenziare che la fattura differita, disciplinata dall'art. 21, comma 4, lett. a) del DPR 633/72, consente di emettere una sola fattura riepilogativa per più operazioni effettuate nel corso del mese, utilizzando il Documento di Trasporto (DDT) come documento di supporto. La Corte di Cassazione si è pronunciata in diverse occasioni su questa tematica (Cfr. Cassazione 13209/2009; Cassazione 13926/2012; 33585/2012), restando fermo tuttavia che il nuovo obbligo di fatturazione elettronica non interferisce con le regole sul momento d'effettuazione delle operazioni, per cui nulla vieta di emettere fattura differita riepilogativa di prestazioni (documentate), sia già eseguite che da eseguirsi verso il medesimo soggetto, incassate nel mese precedente. Così da ultimo con la sentenza n. 3225 dell'8 febbraio 2025 in cui la Cassazione ha precisato che ai fini della detrazione dell'Iva, ovvero dell'applicazione del meccanismo del c.d. reverse charge, le fatture per prestazioni di servizi, tra le quali rientrano le prestazioni dedotte in un contratto di subappalto, devono contenere l'indicazione dell'entità e della natura degli stessi, nonché la specificazione della data nella quale sono stati effettuati o ultimati.(Cassazione, sentenza n. 3225/2025)
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Nella specie si rileva la perfetta corrispondenza tra le fatture differite prodotte dall'opposta rispetto ai ddt allegati cui le stesse rimandano ( cfr. all D. produzione opposta). Peraltro, preme evidenziare il valore “confessorio” dell'annotazione contabile di fatture regolarmente emesse dall'emittente e non contestate dal destinatario (cfr. cass. civ. sentenza n. 3581/2024 “- “La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili”). In sintesi, la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto. Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine a un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria (ex articolo 2720 del Codice civile). Orbene, tanto premesso, parte opponente con l'atto di citazione in opposizione, eccependo un furto d'identità commerciale non suffragato da alcun adempimento idoneo a conferirne attendibilità, non ha provveduto, formalmente, a norma dell'art. 214 c.p.c, a disconoscere la produzione di parte opposta, sottesa alla pretesa azionata. Nel caso di specie, trattasi, e non è stato smentito da ulteriori elementi di segno contrario, di fatture e ddt sottoscritti dal destinatario ricevente la merce che non necessariamente coincideva con il titolare dell'esercizio commerciale e, pertanto, il titolare della ditta opponente non appare legittimato ad effettuare il disconoscimento di firme che non sempre possono dirsi ad ella riconducibile, non avendo peraltro parte opponente indicato in maniera specifica quale delle firme e a quale fattura riferibile intendesse effettuare il disconoscimento. Peraltro, che i riceventi la merce fossero congiunti della titolare della ditta ed attivamente impegnati nell'attività commerciale è un dato che oltre ad essere rimasto incontestato, è stato corroborato dalle prove orali espletate.
Di contro e vieppiù l'opposta ha articolato richieste istruttorie, avanzando apposita istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. e indicando, all'uopo, le scritture di comparazione utili a tal fine (sulla tempestività di una tale istanza cfr., tra le tante, Cass. 2411/2005 che ritiene tempestiva l'istanza di verificazione depositata entro il termine ultimo e perentorio previsto per le deduzioni istruttorie, costituendo la verificazione un procedimento di natura prettamente istruttorio). Istanza disattesa dall'opponente di guisa che prive di fondamento sono rimaste le eccezioni avanzate nella proposta opposizione.
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A corroborare poi l'assunto di parte opposta soccorre altresì il mancato assolvimento dell'ordine ex art. 210 c.p.c. per come invocato da parte opposta relativo ai registri delle fatture di acquisto relative all'anno 2017 relativamente alla ditta riconducibile alla parte opponente.
Per questi motivi
, l'opposizione va reietta. L'infondatezza dell'opposizione comporta la conferma del decreto ingiuntivo, che va dichiarato esecutivo. 4.Va disattesa invece la domanda proposta dalla opposta volta al conseguimento di un risarcimento ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in quanto, all'esito dell'istruttoria, non si ritiene siano emersi elementi tali da potersi dire che l'opponente abbia promosso il presente giudizio in presenza dell'elemento psicologico della malafede o della colpa grave, caratterizzanti il contegno illecito;
non è infatti emersa quella consapevolezza del proprio torto e di agire slealmente o di abusare del diritto di azione. 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri medi di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività espletata, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
-rigetta l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo n. 1140/2021 per cui è causa, che va dichiarato definitivamente esecutivo;
2) condanna parte opponente nella dispiegata qualità di PA titolare dell'omonima ditta individuale alla integrale rifusione in favore della parte opposta Società in persona del legale rapp.te p.t Controparte_1 delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul totale, IVA e CPA come per legge, in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa, 23/09/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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