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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 19/06/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Alessandra Dominici, all'udienza del 19.6.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1097 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2020 e vertente
TRA
(C.F. nato a [...] l'[...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso giusta procura in calce al presente ricorso dall'Avv. Carlo Maria Ferri e dall'Avv. Costanza de Majo (presso il cui Studio in 00199 Roma, Via Salaria 332,ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONTUMACE-RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.7.2020 il ricorrente ha adito l'intestato tribunale chiedendo di:
“Accertare e dichiarare che tra la Società resistente e il Sig. Controparte_1
è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a Parte_1
far data dal mese di ottobre 2016 sino al 3 dicembre 2018;
Conseguentemente, condannare la Società a corrispondere al Sig. Controparte_1 il complessivo ammontare di € 40.437,25, come da prospetto elaborato dal Pt_1
Consulente del Lavoro ed allegato al presente ricorso, a titolo di emolumenti non percepiti
1 e/o differenze retributive non incassate e in ogni caso a titolo di retribuzione globale di fatto, o quella diversa somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa da codesto Ill.mo Tribunale;
oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge”.
A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto:
-di aver prestato la propria attività lavorativa come barbiere/parrucchiere alle dipendenze della Società resistente, presso l'esercizio denominato Spaghetti's Barber Shop, in
Civitavecchia, Via Traiana 37, dal 16 ottobre 2016 al 3 dicembre 2018, data di cessazione del rapporto di lavoro a seguito di dimissioni rassegnate per giusta causa, in seguito al mancato pagamento delle mensili retribuzioni;
- di aver lavorato sempre a tempo pieno senza un regolare contratto e con retribuzione a percentuale sugli incassi della società;
- che il rapporto di lavoro è stato illegittimamente formalizzato soltanto in data 27 ottobre
2017, con la stipula di un “contratto di apprendistato professionalizzante”, con inquadramento al 3° livello del C.C.N.L., Acconciatori, estetisti, barbieri e parrucchieri, a tempo parziale di 24 ore settimanali;
-che il contratto di apprendistato è affetto da nullità in quanto lo stesso ha sempre ricoperto il ruolo di responsabile di negozio, senza alcun affiancamento di tutor e senza aver svolto attività formativa di base e/o trasversale e professionale, tenendo egli stesso - come docente
- corsi di formazione per conto dell'Azienda resistente e prestando la propria attività lavorativa settimanale a tempo pieno;
- di non aver ricevuto né la retribuzione per la prestazione svolta, ad eccezione del pagamento ricevuto a mezzo bonifico di importo pari ad € 471,00 risalente al 18 giugno
2017;
- di non aver percepito il TFR.
La società resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
All'esito dell'escussione di testi e dell'esame degli allegati al ricorso il giudice, all'odierna udienza ha deciso la causa come da dispositivo.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In primo luogo, deve essere esaminata la domanda volta ad accertare la nullità del contratto di apprendistato stipulato tra le parti il 27.10.2017.
L'art. 41 co.1 D.lgs. 81/2015 individua come causa tipica del contratto di apprendistato la formazione finalizzata all'impiego, definendolo come “è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani”.
2 In particolare, nel caso di specie viene in rilievo l'ipotesi di “apprendistato professionalizzante” volto al conseguimento di una qualificazione professionale a fini contrattuali, indicato alla lett. b) dell'art 41 e disciplinata dal successivo art. 44. Tale norma prevede per questo tipo di apprendistato lo svolgimento di una formazione professionalizzante sotto la responsabilità del datore di lavoro, integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato, con orientamento consolidato, che si tratta di una fattispecie di contratto connotato da una causa mista in quanto prevedente, a fronte della prestazione di lavoro, l'obbligo datoriale di corrispondere una retribuzione e di fornire un addestramento finalizzato all'acquisizione di una specifica qualifica (Cass. n. 17373/2017,
Cass. n. 2365/2020, Corte Cost. n. 14/1970).
Ove manchi la causa formativa il contratto deve ritenersi affetto da nullità per carenza della causa in concreto ai sensi dell'art. 1418 co 2 c.c.
L'assenza di causa formativa deve ritenersi certamente accertata nei casi in cui si assuma in lavoratore già esperto e in grado di svolgere il suo lavoro, con un contratto di apprendistato.
Tale principio era stato già espresso dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento al contratto di formazione e lavoro disciplinato dalla l 1984, n. 863, la cui causa era analoga al contratto di apprendistato, e al quale l'approdo giurisprudenziale può pertanto essere esteso per analogia. La Cassazione aveva, infatti, chiarito che l'impossibilità di formare il lavoratore in quanto lo stesso è già esperto determina la nullità del contratto per frode alla legge, ovvero per difetto di causa. (Cass. Sez. L, Sentenza n. 15308 del 07/08/2004).
Nel caso di specie dall'istruttoria è emerso che il ricorrente al momento della stipula del contratto di apprendistato era già un lavoratore esperto e capace di svolgere il lavoro di parrucchiere in autonomia, compiendo le mansioni indicate nel III livello del CCNL applicabile, richiamato nel contratto di apprendistato.
I testimoni escussi all'udienza del 5.7.2022, entrambi clienti del negozio Spaghetti's Barber
Shop hanno riferito di essere stati suoi clienti presso l'esercizio commerciale dal 2016 al
2018.
Quanto alle mansioni hanno riferito che il ricorrente era il punto di riferimento del negozio, svolgeva il ruolo di responsabile si occupava in piena autonomia del taglio di capelli, dando anche indicazioni ad altri lavoratori.
Più precisamente il teste ha riferito “mi facevo tagliare il capelli solo da lui e Tes_1
anche quando prendevo un appuntamento, se mi rispondevano altre persone, precisavo che
3 volevo essere seguito dal e il teste ha precisato “era il mio barbiere di Pt_1 Tes_2
fiducia, cercavo lui in quanto era il mio riferimento, solo lui mi faceva i capelli”.
Il teste a riferito che il ricorrente “nel lavoro era completamente autonomo, non Tes_2
aveva assistenti o tutor, anzi era lui a mostrare i tagli ai ragazzi più giovani che lavoravano nel negozio. La circostanza è confermata dal il quale ha affermato che “il Tes_1 Pt_1
era il riferimento del negozio, lavorava da solo, non era seguito da altre persone e anzi altri ragazzi più giovani imparavano da lui”.
Nei messaggi audio del 7.10.2018 inviati dal datore di lavoro, allegati al ricorso e aventi valore probatorio contro la resistente ex art 2712 c.c., emerge l'ammissione datoriale del fatto che la regolarizzazione quale apprendista del non corrispondeva alla reale Pt_1
situazione lavorativa del ricorrente. Nelle trascrizioni del messaggio, depositate dal ricorrente sul richiesta del giudice, si leggono le seguenti affermazioni della parte datoriale:
“No no sei tu che mi hai detto che ho una busta paga che non corrisponde a quello che io guadagno e io ti ho detto si è così, questa è una busta paga che ha un altro scopo per me, per stare bene e tranquillo con te là dentro che dovresti essere il direttore di quel negozio e in qualsiasi modo comunque tu devi stare in regola secondo me ed a prescindere da quello che tu guadagni”…e ancora “se non ci vai diventa un problema, ti dico la verità, perché questa mi sta facendo determinati favori, e sì, come dici tu, non riesco a mettere per il momento le persone in regola come vanno messe, ma le sto mettendo in regola come sei messo in regola tu, in apprendistato. E poi se ci stanno problemi che tu non vuoi, non puoi, sentiamoci tutti e ne parliamo tranquillamente. Un modo lo trovo, non è un dare, dare, dare, dare. É un dare e avere, io do a te e tu dai a me. È facile il discorso, se non ti sta bene ci mettiamo tutti e ne parliamo, però con tutti gli altri è che non decido solo io, sai che è una società dove non posso prendere decisioni da solo, pure se penso una cosa non conta purtroppo solo il mio pensiero, e devo rendere conto pure agli altri soci".
L'utilizzo del contratto di apprendistato ai fini diversi per quelli per cui l'ordinamento lo contempla, con il mal celato obiettivo del datore di sopportare un minor onere fiscale e contributivo, determina peraltro anche la nullità del contratto per frode alla legge ai sensi dell'art. 1344 c.c., oltre che per difetto di causa.
L'accertata nullità del contratto di apprendistato ha come conseguenza , pur in assenza di un'esplicita indicazione normativa nel d.gls 81/2015 la trasformazione del rapporto ab origine in contratto di lavoro subordinato, condividendo il giudice l'orientamento da ultimo espresso dalla Corte di Cassazione ( Cass.Sez. L - , Ordinanza n. 6990 del 16/03/2025).
4 Il giudici di legittimità hanno, infatti, affermato che in tema di contratto di apprendistato, pur nell'assetto regolativo di cui al d.lgs. n. 81 del 2015, la mancanza o carente formazione dell'apprendista, se qualificata dalla gravità dell'inadempimento, comporta la nullità del contratto per mancanza di causa, determinandone la trasformazione, fin dall'inizio, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sicché al lavoratore va riconosciuto ex tunc il trattamento giuridico ed economico previsto dagli accordi collettivi, con riferimento a quest'ultimo tipo contrattuale.
Deve condividersi il ragionamento della Suprema corte laddove ritiene che il fatto che l'art. 42 del d.lgs. n. 81/2015 preveda espressamente la sanzione della conversione automatica del rapporto solo nel caso in cui non siano state rispettate le percentuali di apprendisti da assumere poste dalla norma o dal CCNL e la comminazione di sanzioni amministrative per l'ipotesi violazione degli altri vincoli stabiliti dalla legge o dalla contrattazione (ed anche l'obbligo di versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta)assume rilevanza sul piano pubblicistico. Sul piano del rapporto individuale la disciplina dell'art 47 non vale ad escludere la conversione del contratto quale tipica sanzione desumibile dal sistema protettivo del lavoro svolto in violazione dell'obbligo qualificante previsto dalla legge nel contratto di apprendistato e ciò anche in considerazione dell'inderogabilità della citata disciplina, della sua funzione di tutela del lavoratore e del carattere prevalente che assume l'elemento formativo rispetto all'attività lavorativa ponendosi quale strumento per la realizzazione di finalità considerate di alto valore sociale già dalla Costituzione (art. 35, comma 2: La Repubblica “cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori”).
Il rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 16 ottobre 2016 ( data di inizio confermata dai testimoni escussi) al 3.12.2018 (data delle dimissioni) deve pertanto essere qualificato come rapporto di lavoro subordinato e deve essere accertato il diritto del ricorrente a ricevere la relativa retribuzione.
In merito all'orario di lavoro entrambi i testi hanno riferito che il ricorrente era sempre disponibile mattina e pomeriggio nel prendere gli appuntamenti sino alle 19.30, orario di chiusura nel negozio, affermazioni compatibili con la prospettazione di parte di aver sempre svolto un orario a tempo pieno, pari cioè a 40 ore settimanali.
Per la quantificazione della retribuzione proporzionata e sufficiente di cui all'art 36 della
Costituzione può farsi riferimento al terzo livello del CCNL BI E
AR depositato in atti. Tale livello era riconosciuto già dal datore di lavoro nel contratto di apprendistato, ed è attribuito a quegli operatori che sanno svolgere le
5 mansioni di base del parrucchiere e il taglio, mansione che i testimonî hanno affermato il ricorrente svolgesse regolarmente.
Anche il diritto al pagamento del TFR ai sensi dell'art 2120 c.c. deve ritenersi accertato essendo prova in atti anche della cessazione del rapporto di lavoro il 3.12.2018, mediante deposito del MODULO DI RECESSO UNILAV.
Per la quantificazione del quantum debeatur possono essere utilizzati i conteggi di parte ricorrente formulati applicando la retribuzione oraria base prevista dal CCNL IE e
Parrucchieri, per un rapporto di lavoro di 40 ore settimanali dal 16.10.2016 al 3.12.2018, la tredicesima mensilità, elemento integrativo della retribuzione proporzionata e sufficiente ex art 36 Cost, e detratte le somme che il ricorrente ha dedotto di aver percepito.
Dai conteggi devono, tuttavia essere escluse le somme indicate a titolo di indennità per le ferie non godute, permessi non goduti e festività, nonché per l'indennità di mancato preavviso perché non vi è stata una specifica domanda con riferimento a tali voci retributive e non sono neanche stati allegati i presupposti costitutivi del relativo diritto.
Deve pertanto essere accertato il diritto del ricorrente a ricevere dalla parte resistente la somma di € 36.518,96 a titolo di differenze retributive per il rapporto di lavoro intercorso tra le parti di cui € 2.418,77 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dal giorno della maturazione del diritto al saldo ex art 429 c.p.c.
Le spese di lite, liquidate come nel dispositivo in applicazione di un parametro compreso tra il minimo e il medio considerando che il valore della causa è prossimo al limite inferiore dello scaglione di riferimento devono essere poste a carico di parte resistente
PQM
ACCERTA la nullità del contratto di apprendistato stipulato tra le parti il 27.10.2017 e per l'effetto ACCERTA l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le stesse dal
16.10.2016 al 3.12.2018
CONDANNA la resistente al pagamento a favore del ricorrente di € 36.518,96 a titolo di differenze retributive per il rapporto di lavoro intercorso tra le parti di cui € 2418,77 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dal giorno della maturazione del diritto al saldo ex art
429 c.p.c.
6 CONDANNA la resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in applicazione dei parametri di cui al Dm 55/14 come modificato dal DM 147/2022 in € 5.000,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, a favore di parte ricorrente.
Civitavecchia 19/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Dominici
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