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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/07/2025, n. 1309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1309 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2016/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Carla Santese Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Estensore
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2016/2023 promossa da:
(c.f. ), difeso da se Parte_1 C.F._1 medesimo ex art 86 c.p.c., essendo regolarmente iscritto all'Ordine degli Avvocati di
Firenze, ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio posto in Viale dei Mille n.55, in Firenze
APPELLANTE contro
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
già “ (c.f. e p.iva ) e (c.f.
[...] CP_3 P.IVA_1 Controparte_4
), con il patrocinio degli avv.ti CARLOTTA NANNINI e VALENTINA C.F._3
RAMELLA, elettivamente domiciliati come da procura in atti
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'appello, contrariis reiectis:
• In via principale e nel merito:
1 - accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.2468/2023 emessa dal Tribunale di Firenze, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “accertare e dichiarare la responsabilità del dott.
, in qualità di autore dell'articolo pubblicato sul quotidiano , Controparte_4 CP_3 del dott. , in qualità di direttore de “ ” e in Controparte_1 CP_3 Controparte_5 persona del legale rappresentante pro tempore, e per l'effetto, condannare parte convenuta in solido al risarcimento del danno non patrimoniale patito da parte attrice che si quantifica nella somma di euro 45.000,00, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dal giorno della domanda all'effettivo saldo, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia e liquidata in via equitativa”;
- condannare parte convenuta, altresì, al risarcimento del danno patrimoniale conseguente alle spese sostenute per la mediazione esperita dal sottoscritto presso la
Fondazione Aequitas ADR Firenze che si quantifica nella somma complessiva di 538,44 euro.
- valutare, ex art. 116 comma 2, c.p.c. il comportamento di parte convenuta che non si è presentata agli incontri di mediazione;
- disporre la pubblicazione in forma sintetica della decisione e del dispositivo sulla testata giornalistica e, in relazione a tale richiesta, disporre, a carico di parte convenuta, la corresponsione di una somma di denaro dovuta per ogni giorno in caso di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
- respingere tutte le eccezioni formulate da parte appellata.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
• In via subordinata: si ripropone la proposta formulata ai fini conciliativi:
- condanna, in riforma alla sentenza di primo grado del Tribunale di Firenze, della parte appellata al pagamento di una somma simbolica di euro 1000,00 per il risarcimento dei danni al solo fine di ottenere una condanna di giustizia per la diffamazione sofferta;
- restituzione delle spese legali corrisposte dal sottoscritto per il primo grado;
- condanna della parte appellata al pagamento delle spese legali del presente giudizio laddove non venisse accettata la proposta conciliativa
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Per parte appellata:
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, confermare in toto la sentenza del Tribunale di Firenze n. 2469/2023 emessa all'esito del giudizio RG 4755/2021, con vittoria delle spese legali del secondo grado e in
2 ogni caso rigettare le domande avversarie svolte in primo grado e reiterate in sede di gravame”.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2469/2023 del Tribunale di Firenze, in materia di diffamazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
L'avv. di aveva citato innanzi al Tribunale di Firenze Parte_1 Parte_1 CP_4
, e la società esponendo:
[...] Controparte_1 CP_3
di aver assunto nel giugno 2019 le difese del dott. coinvolto nel caso CP_6 giudiziario noto come “il caso di ”, che aveva suscitato all'epoca grande Per_1 interesse mediatico;
che il 10 gennaio 2020 sul Quotidiano nazionale “La Verità” veniva pubblicato nella prima pagina un articolo intitolato “L'AVVOCATO DI FOTI RILANCIA LE
STRAMPALATE TEORIE DI UN AMERICANO - Gli stregoni di BB credono nei marziani”, che poi proseguiva a pagina 14 con l'ulteriore titolazione: “I guru di credono perfino ai marziani che rapiscono i Per_1 bambini - legale e fermo sostenitore di il terapeuta Persona_2 CP_6 del centro EL e ET, pubblica su Facebook un video di , Persona_3 americano che denuncia l'esistenza di colonie sul pianeta rosso”, a firma del dott.
, a cui veniva dedicata l'intera pag. 14 divisa in 6 colonne, Controparte_4 riportando anche una fotografia in primo piano di esso attore;
CP_
che tale articolo, interamente centrato sull'avv. e non sul dott. Pt_1 coinvolto direttamente nell'inchiesta del caso (nominato solo Per_1 accidentalmente), risultava offensivo dell'onore e della reputazione professionale dell'attore;
che il titolo dell'articolo induceva il lettore ad associare l'attore alla qualifica di CP_
“stregone di ”, per il semplice fatto che difendeva il dott. il quale, Per_1 all'epoca in cui l'articolo di giornale era stato pubblicato, era semplicemente indagato nell'inchiesta;
che sempre il titolo induceva il lettore a ritenere che l'attore rilanciasse teorie strampalate di un americano e che quindi credesse nei marziani, mentre ciò non corrispondeva alla verità dei fatti, avendo lo stesso semplicemente condiviso sul proprio profilo Facebook, in data 29/12/2019, un video di che Persona_3
3 non parlava affatto di marziani, ma di abusi sessuali sui minori come fenomeno crescente e allarmante;
che anche il contenuto e il titolo della pagina 14 - “I guru di credono Per_1 perfino ai marziani che rapiscono i bambini – legale e fermo Persona_2 sostenitore di il terapeuta del centro EL e ET, pubblica su CP_6
Facebook un video di , americano che denuncia l'esistenza di Persona_3 colonie sul pianeta rosso” - era tale da indurre il lettore a ritenere che l'attore credeva che i bambini fossero rapiti e resi schiavi su Marte;
che, di contro, il video di che parlava dei bambini su Marte era stato Per_3 pubblicato dall'americano ben due anni prima e mai condiviso dall'attore con i propri contatti;
che nell'articolo in questione, oltre al titolo, vi erano due frasi dal contenuto gravemente diffamatorio nei confronti dell'attore, e precisamente: «CO, come è convinto che la pedofilia sia diffusa ovunque nel nostro CP_6
Paese, e che sul nostro territorio operino pericolose sette sataniche» e
«Citare come fonte un tizio convinto che su Marte ci sia una colonia di schiavi bambini è un po' eccessivo, non vi pare? […] si è disposti a credere a tutto […] nell'ideologia erano immersi fino al collo […] i seguaci di sono fissati con le sette sataniche»; CP_6
pertanto, il titolo e l'articolo avevano valenza diffamatoria, aggravata dal fatto che CP_ si tendeva a rappresentare l'attore quale seguace di - “fissato con le sette sataniche”, e dunque come un esaltato ed un fanatico sprovvisto di raziocinio - mentre ne era solo il difensore legale;
che la pubblicazione dell'articolo in un quotidiano nazionale aveva comportato per lui un grave danno, stante anche l'elevata gravità della diffamazione posta in essere dal giornalista.
L'attore aveva quindi chiesto che i convenuti - il dott. in qualità di Controparte_4 autore dell'articolo suddetto, il dott. in qualità di direttore de “La Controparte_1
Verita” e quale editore - venissero condannati solidalmente al risarcimento CP_3 del danno non patrimoniale da lui patito, che aveva quantificato nella somma di euro
45.000,00, oltre ad interessi legali e rivalutazione, nonché al risarcimento del danno patrimoniale conseguente alle spese sostenute per la mediazione esperita presso la
Fondazione Aequitas ADR Firenze - quantificate nella somma complessiva di 538,44 euro - ed a pubblicare in forma sintetica la decisione e il dispositivo emanandi sulla testata giornalistica, prevedendo altresì in relazione a tale richiesta la corresponsione a
4 carico di parte convenuta di una somma di denaro per ogni giorno di eventuale ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
I convenuti si erano costituiti in giudizio chiedendo il rigetto della domanda e deducendo che:
a seguito di un'indagine chiamata “Angeli e Demoni” (iniziata nell'estate del 2018)
e di intercettazioni presso le strutture di assistenza sociale del Comune emiliano di
, nel 2019 era stato avviato un procedimento penale che aveva visto Per_1 CP_ coinvolto anche il dott. nella sua qualità di direttore scientifico della onlus
“EL e ET”;
secondo gli inquirenti, gli indagati (tra i quali figurava avrebbero CP_6 convinto gli operatori dell'esistenza di una rete di pedofili in Val d'Enza - collegata ad una precedente vicenda dei Diavoli della Bassa in cui alcuni adulti erano stati accusati di aver commesso abusi sessuali collettivi di natura satanica nei confronti di minori, con la compiacenza dei relativi genitori, ai quali erano stati sottratti con procedure d'urgenza - e della conseguente necessità di sottrarre i bimbi alle famiglie per liberarli da feroci sette sataniche;
sempre secondo i pubblici ministeri di Reggio Emilia, i soggetti coinvolti nell'indagine, in realtà, volevano lucrare sull'affidamento dei bambini ed a questo scopo avrebbero falsificato documenti e manipolato le dichiarazioni dei minori, in modo che emergessero situazioni di abusi e violenze in famiglia – che in realtà non sarebbero mai avvenute – tali da giustificare il loro affido ad altri nuclei familiari;
l'avv. era stato il difensore di nel procedimento penale Pt_1 CP_6 originato dall'inchiesta “Angeli e Demoni”, era l'autore di un libro intitolato
“Rompere il silenzio. Le bugie sui bambini che gli adulti si raccontano”, la cui prefazione era firmata proprio da ed era componente del direttivo di CP_6 CP_
“Rompere il silenzio”, l'associazione di cui facevano parte e alcuni tra gli altri indagati nell'inchiesta “Angeli e Demoni”;
il 29 dicembre 2019, l'attore aveva pubblicato su Facebook un post del seguente tenore “C'è un filo rosso che lega il potere alla pedofilia e alle sette più o meno sataniche o rituali. C'è chi ha interesse che questa amara verità sia svelata e c'è chi ha interesse ed opera perché rimanga nascosta”, nonché un video di un certo
, il quale, dopo aver affermato di essere un americano ex Persona_3 Co agente , dichiarava che negli Stati Uniti esisteva un commercio di minori, alcuni procreati con l'unico obiettivo di soddisfare l'esigenza di una misteriosa setta di approvvigionarsi di sangue adrenalizzato, da bere durante i propri riti;
5 CP_
ciò evidenziava come l'avv. legale del condividesse la tesi degli Pt_1 indagati circa l'esistenza di una setta di pedofili dalla quale salvare bambini abusati;
tale post non era sfuggito a , giornalista investigativo autore di Persona_4
VE (un lavoro di indagine giornalistica sul caso dei “Diavoli della Bassa”), il quale aveva pubblicato dapprima sul suo profilo Twitter e poi sulla sua pagina
Facebook alcune frasi con le quali aveva evidenziato le sgangherate tesi complottistiche di un certo , che era diventato celebre qualche mese Persona_3 prima per aver affermato che un numero impressionante di bambini era stato rapito dalla NASA e portato sul pianeta Marte, dove ci sarebbero colonie di piccoli schiavi di cui nessuno sapeva nulla;
l'articolo di causa, pubblicato in data 10 gennaio 2020 sul quotidiano a CP_3 firma del giornalista , originava proprio dal post dell'odierno Controparte_4 attore, dai successivi commenti di e dall'inchiesta Angeli e Demoni. Persona_4
Tanto premesso, parte convenuta rilevava come l'autore dell'articolo in parola si fosse limitato a riportare in modo fedele il post dell'avv. ad illustrare ai lettori chi fosse Pt_1
con una sintesi del contenuto del video (condiviso dal Persona_3 Pt_1 operata da , ad evidenziare la scarsa credibilità di dopo un Persona_4 Persona_3 vaglio accurato delle fonti e nel pieno rispetto dei limiti richiesti dalla giurisprudenza per l'esercizio legittimo dei diritti di critica relativi alla verità dei fatti, all'interesse pubblico, alla pertinenza ed alla continenza espositiva.
Con sentenza n. 2469/23 - ribaditi i consolidati principi giurisprudenziali secondo cui i presupposti di applicazione della scriminante di cui all'art. 51 c.p., con riferimento al diritto di cronaca e di critica, erano la pertinenza, la continenza, ovvero la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti, e la corrispondenza tra la narrazione e i fatti realmente - il tribunale ha respinto la domanda, così argomentando: “Secondo la
[... prospettazione della difesa del sig. l'illecito contestato si ricaverebbe da più parti degli articoli pubblicati da Pt_1
CP_
in data 10.01.2020 a firma del giornalista , e precisamente: CP_4
CP 1) dal titolo e dall'occhiello di pag. 1 “L'Avvocato d rilancia le strampalate teorie di un americano. Gli stregoni di credono nei marziani” Per_1
2) dal titolo e dal sommario di pag. 14 “I guru d credono perfino ai marziani che rapiscono i bambini Per_1 Per_2
legale e fermo sostenitore d il terapeuta del centro EL e ET, pubblica su Facebook un video
[...] CP_6
d , americano che denuncia l'esistenza di colonie sul pianeta rosso” Persona_3
CP 3) dalla frase “CO, com è convinto che la pedofilia sia diffusa ovunque nel nostro Paese, e che sul nostro territorio operino pericolose sette sataniche”
6 4) dalla frase “Citare come fonte un tizio convinto che su Marte ci sia una colonia di schiavi bambini è un po' eccessivo, CP non vi pare? […] si è disposti a credere a tutto […] nell'ideologia erano immersi fino al collo […] i seguaci d sono fissati con le sette sataniche.”
Ebbene, al fine di valutare il carattere diffamatorio di detto articolo, occorre - come già evidenziato - verificare il rispetto dei criteri di veridicità, pertinenza e continenza.
In primo luogo occorre rilevare che: risponde al vero che l'avv. di all'epoca dei fatti, è stato il Pt_1 Parte_1 difensore del sig. e che questo fosse il fondatore della Onlus EL e ET;
risponde al vero che CP_6
CP l'inchiesta “Angeli e Demoni”, da cui è scaturito il procedimento penale a carico del sig. ha tenuto conto di una e- mail inviata dalla segreteria della Centro Studi Onlus EL e ET a nella quale si opera una CP_6 moltiplicazione tra numero di bambini e numero di ore di terapia, con relativi margini di profitto a favore di altra associazione chiamata “Rompere il Silenzio”; risponde al vero che l'avv. di è l'autore di un libro Pt_1 Parte_1 intitolato “Rompere il silenzio. Le bugie sui bambini che gli adulti si raccontano”, la cui prefazione è firmata proprio da risponde al vero che l'avv. di è componente del direttivo di Rompere il silenzio, CP_6 Pt_1 Parte_1
l'associazione di cui si parla nella e-mail di cui, peraltro, è Presidente (vedi doc 2 di parte convenuta). CP_6
Non è contestato in modo specifico ed è comunque documentale quanto scritto dal giornalista con CP_4 riferimento: al post su Facebook riportato dall'avv. Pt_1
7 al messaggio su Twitter del giornalista investigativo , autore di Veleno: Persona_4
e alla più estesa riflessione di questo sulla propria pagina facebook:
Le parole utilizzate dal giornalista devono essere, quindi, contestualizzate. CP_4
8 CP La premessa da cui parte sono i rapporti tra il di ed il che prescindono dal ruolo CP_4 Pt_1 Parte_1 professionale del primo quale avvocato e difensore del secondo nel procedimento penale scaturito dall'indagine 'Angeli
e Demoni'. CP Nell'articolo sono evidenziati i parallelismi e collegamenti tra l'Onlus EL e ET di cui il è fondatore e CP l'Associazione Rompere il Silenzio di cui il è Presidente ed il CO di componente Direttivo nazionale. Parte_1
La sinergia di pensiero tra le due strutture è molto ben spiegata nel doc. 2 depositato da parte convenuta.
In secondo luogo per scrivere l'articolo ha avuto come riferimenti: il procedimento penale in cui è stato CP_4
CP CP Per_ coinvolto il i plurimi rapporti tra il ed il pensiero di ed il video con cui lo stesso ha denunciato Pt_1
l'esistenza di colonie sul pianeta Marte dove i bambini vivono come schiavi;
il video di ST pubblicato su Facebook dal in data 29.12.2019 che richiama - a sua volta – le esternazioni del primo sugli abusi sessuali sui minori e sulle Pt_1 sette sataniche;
il post del CO che precede il video detto (“C'è un filo rosso che lega il potere alla pedofilia e alle sette più o meno sataniche o rituali. C'è chi ha interesse che questa amara verità sia svelata e c'è chi ha interesse ed opera perché rimanga nascosta"); le riflessioni di in merito al post per come esternate sui propri profili Twitter Per_4
e Facebook.
Gli elementi del puzzle ci sono tutti e sono stati assemblati da per il proprio articolo. CP_4
Nulla di inventato quindi. Si può discutere se la costruzione operata dal giornalista sia più o meno plausibile ma certo non è possibile ritenere che le espressioni utilizzate abbiano un portata intrinsecamente offensiva ed integrino una lesione dell'onore, della reputazione o dell'identità personale o professionale dell'attore.
In riferimento all'esercizio del diritto di critica in tema di diffamazione a mezzo stampa il rispetto della verità oggettiva del fatto assume un rilievo minore rispetto al diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, anche ove non sfoci nella satira, ha per sua natura carattere congetturale e, pertanto, non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica (vedi Cass. 22178/2019).
Le espressioni utilizzate dal giornalista, sia nel titolo che nel corpo dell'articolo, costituiscono un'evidente critica Per_ personale dello stesso al richiamo, operato dal sul suo post, al pensiero di in particolare se Parte_1 letta in uno alle vicende giudiziarie che in quel momento coinvolgevano tra gli altri l'assistito dell'attore sig. CP_6 fondatore della Onlus EL e ET.
Il fine delle espressioni utilizzate dal contestualizzate e valutate alla luce degli antefatti sopra esposti, è CP_4
Per_ pertanto quello di evidenziarne, secondo il soggettivo punto di vista del dichiarante, l'assurdità del pensiero di e la 'condivisione' che di esso ne ha fatto il sig. attraverso il richiamo ad un video del primo. Pt_1
9 Si evidenzia come la critica è per sua natura sempre soggettiva, pertanto le opinioni riportate dal giornalista nell'articolo in parola possono essere senz'altro criticabili o effettivamente sferzanti, ma ciò non toglie che siano opinioni che possono essere legittimamente espresse.
Ciò che determina l'abuso del diritto di critica è solo il palese travalicamento dei limiti della civile convivenza, mediante espressioni gratuite, non pertinenti ai temi in discussione, e quindi senza alcuna finalità di pubblico interesse, con l'uso di argomenti che, mirano soltanto ad insultare o ad evocare una pretesa indegnità personale.
Infatti, la critica mira non già ad informare, ma a fornire giudizi e valutazioni personali, e, se è vero che, come ogni diritto, anche quello in questione non può essere esercitato se non entro limiti oggettivi fissati dalla logica concettuale e dall'ordinamento positivo, da ciò non può inferirsi che la critica sia sempre vietata quando sia idonea ad offendere la reputazione individuale, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita.
Siffatto bilanciamento è ravvisabile nella pertinenza della critica di cui si tratta all'interesse pubblico, cioè all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, che è presupposto dalla stessa, e, quindi, fuori di essa, ma di quella interpretazione del fatto (così Cass., n. 17172/07). L'apprezzamento dell'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza dei fatti pubblicati nell'esercizio della libertà di stampa costituisce dunque il presupposto di ogni ulteriore valutazione del giudice adito per il risarcimento dei danni da parte di chi si affermi diffamato, giacché non
è altrimenti possibile il bilanciamento cui s'è fatto cenno (Cass. Sentenza n. 25 del 2009). .
Infatti, “…posto che qualunque critica che concerna persone è idonea a incidere in qualche modo in senso negativo sulla reputazione di qualcuno, escludere il diritto di critica ogniqualvolta leda, sia pure in modo minimo, la reputazione di taluno significherebbe negare il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Infatti, sostenere una tesi diversa significherebbe affermare che nel nostro ordinamento giuridico è previsto e tutelato il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero solo ed esclusivamente nel caso che questo consista in approvazioni e non in critiche.
Pertanto il diritto di critica può essere esercitato utilizzando espressioni di qualsiasi tipo anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato.” (vedi Cass. civ. 4545/12).
Nella fattispecie in esame è da escludere, malgrado le argomentazioni esposte in citazione, che le espressioni usate dal e sopra riportate siano state in sé talmente oltraggiose da superare il cosiddetto “limite della continenza” CP_4 nel bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita (art. 21 Cost.).
10 In altri termini, la critica al cronista non è trasmodata in un attacco personale del CO di né è stata Parte_1 denigratoria della sua figura.
Alla luce di questi elementi non vi è spazio per ritenere che il comportamento dell'autore dell'articolo in questione sia sussumibile nelle ipotesi astratte del reato di diffamazione dedotte dal CO di , operando la scriminante del Parte_1 diritto di critica.
La domanda dunque deve essere rigettata.”
Il tribunale ha poi condannato l'attore a rifondere ai convenuti le spese di lite. di ha impugnato tale decisione, facendo valere un unico articolato Pt_1 Parte_1 motivo di censura, col quale ha dedotto l'erroneità delle valutazioni del primo giudice tanto in punto di veridicità delle affermazioni infamanti, quanto in punto di continenza, ed ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni di primo grado.
Gli appellati si sono costituiti, chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa, che segue il nuovo rito civile “Cartabia”, è passata quindi in decisione all'udienza cartolare del 17.6.2025, mediante ordinanza emessa dal Consigliere istruttore ex art. 127 ter cpc in data 18.6.2025, e viene decisa dal Collegio all'odierna camera di consiglio.
2. La dedotta illiceità dell'articolo per cui è causa.
Prima di passare a valutare le doglianze dell'appellante, e le repliche degli appellati, è opportuno riportare per esteso l'articolo oggetto di causa. C Nello specifico, nella prima pagina Quotidiano nazionale “ Verità” del 10 gennaio 2020 sono riportati il seguente occhiello, il seguente titolo ed il seguente incipit:
11 A pagina 14, poi, l'articolo continua col seguente tenore:
.
Il primo giudice ha ritenuto l'articolo scriminato dal diritto di critica, affermando che, se contestualizzato, esso riferiva fatti veri, senza trascendere in un gratuito attacco alla persona dell'avv. Pt_1
L'appellante ha:
a) sostenuto che il tribunale avesse erroneamente sovrapposto gli aspetti penalistici a quelli civilistici;
12 b) dedotto che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non tutte le affermazioni effettuate da erano veritiere, ed in particolare era CP_4 illegittimamente allusivo il riferimento ad “una e-mail inviata dalla segreteria del
Centro Studi Onlus EL e ET a nella quale si opera una CP_6 moltiplicazione tra numero di bambini e numero di ore in terapia, con relativi margini di profitto a favore di un'altra associazione chiamata “Rompere il silenzio”, quando esso appellante, che aveva fatto parte del Direttivo di Rompere il
Silenzio, non aveva mai preso un centesimo da questa associazione, la quale, a CP_ sua volta, non era mai stata oggetto delle accuse rivolte al dott. in ordine al supposto giro di danaro, in quanto associazione di volontariato;
lo stesso dott. CP_
con sentenza n. 4378 pronunciata dalla Corte d'Appello di Bologna il
6/06/2023 e depositata in cancelleria con le motivazioni il 4/09/2023, era stato completamente assolto da ogni accusa, compresa quella relativa all'abuso d'ufficio;
c) ad ogni modo, le circostanze ricordate dal Giudice del primo grado come vere non erano pertinenti con le affermazioni infamanti, posto che ciò che ci si doveva chiedere era se era vero che l'avv. credeva ai marziani che rapivano i Pt_1 bambini e che la pedofilia era diffusa ovunque nel nostro Paese, e se era vero che il medesimo era “immerso nell'ideologia fino al collo” e “fissato con le sette sataniche;
a tali domande si doveva rispondere rilevando che esso appellante aveva pubblicato sul suo profilo Facebookl un video di che non Persona_3 parlava affatto di bambini rapiti da marziani, visto che tali teorie venivano affermate dallo in un diverso video pubblicato due anni prima, e che lui non Per_3 conosceva neppure e non aveva mai postato sul suo profilo personale;
non era neppure vero che egli fosse convinto che la pedofilia fosse diffusa ovunque nel nostro Paese, avendo anzi scritto sull'argomento saggi nei quali erano trattati e pubblicati dati scientifici e rigorosi sulla diffusione della pedofilia in occidente, con serietà e competenza;
infine non era vero neanche che egli fosse “immerso nell'ideologia fino al collo” o “fissato con le sette sataniche”, trattandosi di affermazioni gratuite e prive di riscontro: mai negli innumerevoli convegni pubblici che aveva svolto, o nei propri articoli in tema di diritti dei bambini, aveva affrontato il tema delle sette sataniche;
d) dedotto che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, le affermazioni effettuate da non rispettavano neppure il principio di continenza, posto CP_4 CP_ che lo ridicolizzavano (con l'equazione e guru o stregoni di ), Pt_1 Per_1 accostandolo tra l'altro ai fatti di rispetto ai quali era del tutto estraneo. Per_1
13 Nei propri scritti conclusivi, infine, l'appellante ha dato conto di come l'assoluzione del CP_ da parte della Corte d'Appello di Bologna fosse stata confermata dalla Corte di
Cassazione, Sez. V penale, con pronuncia del 10.04.2024.
Passando, dunque, all'esame di tali deduzioni, quanto a quella sub a) si deve rilevare che, contrariamente a quanto paventato dall'appellante, il tribunale ha valutato l'articolo oggetto di causa in un'ottica squisitamente civilistica, domandandosi se esso rispecchiasse o non i parametri della continenza verbale, della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, scriminano l'illiceità dell'offesa.
In particolare, posto che non è in discussione nel caso di specie la sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto di critica, questa Corte è chiamata dall'appellante a valutare se siano stati o non rispettati i parametri della verità e della continenza verbale.
Prima di passare allora alla valutazione delle deduzioni subb b), c) e d), appare utile riportare il seguente vademecum dettato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 03/12/2021 n.
38215) in tema di diffamazione: “Il primo principio (il quale costituisce la regola) è che quello all'onore ed alla reputazione rappresenta un diritto fondamentale della persona, e violarlo è un fatto illecito.
1.5. Il secondo principio (il quale costituisce l'eccezione alla regola) è che la lesione dell'onore altrui può essere giustificata - alle condizioni di cui si dirà - quando sia provocata da una libera manifestazione del pensiero. E nel diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero rientra la facoltà di biasimare l'operato altrui,
o diritto di critica che dir si voglia. Esprimere giudizi critici sull'operato altrui, dunque, è pur esso un diritto fondamentale della persona, al pari del diritto all'onore, ed allorché tali diritti vengano in conflitto, per principio generale è il diritto all'onore ad essere recessivo rispetto al diritto di critica, e non viceversa. Infatti qualunque critica, per il solo fatto di essere tale, nuoce alla reputazione della persona criticata. Impedire quindi
l'esercizio del diritto di critica sol perché potenzialmente lesivo della reputazione altrui significherebbe porre di fatto un limite alla libera manifestazione del pensiero. La critica non è la narrazione di un fatto, ma la manifestazione di un giudizio, come svela la stessa etimologia di questo lemma (dal greco zeívco, e cioè "discernere, valutare"). Con la critica si manifesta un'opinione, ed un'opinione per definizione è soggettiva e non obiettiva;
e può essere esternata anche con l'uso di un linguaggio "colorito e pungente"
(così, ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 1434 del 27/01/2015, Rv. 634436 - 01; Sez. 3,
Sentenza n. 17172 del 06/08/2007, Rv. 598659 - 01). Il diritto di critica, pertanto, può essere esercitato anche con espressioni lesive della reputazione altrui (ex multis Sez. 3,
14 Sentenza n. 4545 del 22/03/2012, Rv. 621644 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 12420 del
16/05/2008, Rv. 603117 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 13646 del 13/06/2006, Rv. 591107 -
01).
[...] Il terzo dei princìpi che regolano la materia di cui si discorre è una eccezione all'eccezione, la quale fa risorgere la regola generale dell'intangibilità del diritto all'onore.
Il diritto di critica, infatti, non può essere esercitato quomodolibet, ma è soggetto pur esso a limiti da tempo individuati dalla giurisprudenza di questa Corte. Questi limiti sono tre.
Il primo limite è il rispetto della continenza verbale. Esso è violato quando la critica trasmodi nel turpiloquio, nel disprezzo, nel greve vilipendio, nell'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore, nelle allusioni insinuanti (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 12522 del
17/06/2016, Rv. 640275 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 1434 del 27/01/2015, Rv. 634436 -
01). L'offesa, in particolare, è "gratuita" quando non sia pertinente rispetto allo scopo dello scritto in cui è contenuta. [...]
Il secondo limite è che, quando la critica consista in un giudizio su fatti o condotte ascritti alla persona criticata, questi fatti siano veri: anche solo putativamente, e cioè sulla base di un'incolpevole convinzione del dichiarante (ex multis, Sez. 3 -, Ordinanza n. 25420 del
26/10/2017, Rv. 646634 - 03; Sez. 3, Sentenza n. 7847 del 06/04/2011, Rv. 617513 -
01). Il terzo limite (che non viene in rilievo nel presente giudizio) sussiste quando la critica viene espressa con lo scritto o con la parola, ed indirizzata ad una platea indeterminata di persone: in tal caso la critica sarà consentita solo in presenza di un interesse pubblico meritevole di tutela alla conoscenza dei fatti oggetto di critica”.
Il tutto, con la specificazione riguardo al diritto di critica che “In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, il canone della verità si atteggia diversamente in ipotesi di esercizio del diritto di cronaca, per il quale è richiesta la continenza dei fatti narrati tanto in senso formale quanto in senso sostanziale, e di esercizio del diritto di critica, il quale non si concreta nella mera narrazione dei fatti, ma nell'espressione di un giudizio (necessariamente soggettivo) rispetto ai fatti stessi;
perciò, non può pretendersi che l'opinione sia assolutamente obiettiva, potendo essere la stessa esternata anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente, purché non leda
l'integrità morale del soggetto” (cfr. Cass. 23/02/2024 n. 4955)
Passando dunque alla censura sub b), si deve in via dirimente rilevare che nell'articolo incriminato non si opera alcun riferimento ad “una e-mail inviata dalla segreteria del
Centro Studi Onlus EL e ET a nella quale si opera una moltiplicazione CP_6 tra numero di bambini e numero di ore in terapia, con relativi margini di profitto a favore di un'altra associazione chiamata “Rompere il silenzio”, né si allude ad un tornaconto
15 dell'avv. o dell'associazione Rompere il Silenzio (del cui Direttivo l'appellante Pt_1 aveva fatto parte); a tale mail, piuttosto, fa riferimento il tribunale, e non certo per alludere alcunché.
Solo, correttamente, il primo giudice evidenzia che non è soltanto il difensore di Pt_1
CP_ ma, anche, persona che con questi condivide progetti ed idee, come evidenziato dall'articolo in oggetto;
certo tale affermazione non è lesiva della reputazione del Pt_1
CP_ cui non viene imputato alcun coinvolgimento nella vicenda penale che riguardava il e che al momento della pubblicazione del pezzo giornalistico era ancora sub iudice; di
CP_ nessun rilievo, poi, è che ad oggi il sia stato integralmente scagionato dalle accuse avanzate in sede penale: da un canto le manifestazioni del pensiero devono tener conto della situazione esistente al momento in cui vengono effettuate (e comunque CP_4
CP_ non ha espresso alcun giudizio di colpevolezza sull'imputato e dall'altro l'innocenza
CP_
o la colpevolezza del in relazione ai reati ascrittigli appaiono nel caso di specie del tutto irrilevanti, vuoi perché oggetto della dedotta diffamazione sarebbe e non Pt_1 CP_
vuoi perché l'articolo in esame non ipotizza neppur lontanamente una partecipazione di agli illeciti all'epoca ipotizzati dall'autorità giudiziaria in capo a Pt_1 CP_
Ciò che si coglie con chiarezza leggendo l'articolo, peraltro, è che quello che CP_4 CP_ rimprovera a a e più in generale a chi di TI condivide il pensiero, non è la Pt_1 commissione di reati per fini di lucro, ma l'ideologia che li muove - che li renderebbe incapaci di cogliere l'essenza del problema degli abusi sui bambini, d'individuare il corretto metodo per combatterlo, e finanche di capire se ci sia stato abuso o non.
Quanto alla censura sub c), si concorda con l'appellante in merito al fatto che la sola veridicità dell'antefatto non sarebbe di per sé scriminante, se le circostanze ricordate dal giudice del primo grado come vere non fossero pertinenti con le affermazioni infamanti.
Invero, “In tema di responsabilità civile per diffamazione a mezzo stampa, l'efficacia esimente del diritto di critica postula la verità (anche putativa) del fatto suscettibile di rivestire valenza diffamatoria e non di altri, nemmeno se costituenti il presupposto del primo” (v. Cass. 29/12/2023 n. 36530).
Tuttavia, nonostante la suggestività della tesi dell'appellante secondo cui ciò che ci si doveva chiedere era se era vero che egli credeva ai marziani che rapivano i bambini e che la pedofilia era diffusa ovunque nel nostro Paese, e se era vero che il medesimo era
“immerso nell'ideologia fino al collo” e “fissato con le sette sataniche, in ultima analisi, si deve escludere che nel caso di specie l'articolista abbia riportato fatti falsi;
piuttosto, indubbiamente utilizzando immagini ad effetto, ha dato di fatti veri una lettura critica.
16 In particolare, è documentale che abbia scritto sulla propria pagina Facebook: Pt_1
"C'è un filo rosso che lega il potere alla pedofilia e alle sette più o meno sataniche o rituali. C'è chi ha interesse che questa amara verità sia svelata e c'è chi ha interesse ed opera perché rimanga nascosta".
Parimenti, è documentale che egli abbia condiviso un video di un certo Persona_3
in cui questi afferma, tra l'altro, che negli Stati Uniti d'America vi sono bambini
[...] concepiti per essere consegnati a sette sataniche che ne bevono il sangue durante riti satanici e ne espiantano gli organi, intitolato, specificamente: “CIA:
[...]
” (come già riportato per immagine dalla Parte_2 sentenza appellata: v. p. 6 della presente sentenza).
D'altro canto, è documentale e incontestato che lo stesso nel 2017, nel corso di Per_3 una trasmissione radiofonica statunitense, avesse dichiarato "Riteniamo che vi sia una colonia su Marte popolata da bambini rapiti e mandati nello spazio per un viaggio lungo
20 anni.
Quando arrivano su Marte non hanno altra alternativa che essere schiavi della colonia".
Se anche, dunque, “negli innumerevoli convegni pubblici che aveva svolto, o nei propri articoli in tema di diritti dei bambini” mai CO aveva affrontato il tema delle sette sataniche, per converso col proprio post su Fb egli aveva espresso proprio tale pensiero.
Pertanto, dato per assodato che com'era suo diritto, sia direttamente che Pt_1 ripostando , aveva manifestato l'opinione che vi fossero sette di pedofili composte Per_3 da potenti, diffuse e, evidentemente, potenti anch'esse, l'affermare che tale opinione era ideologica e sintomatica di una fissazione con le sette sataniche costituiva a sua volta l'opinione, parimenti consentita, di e del giornale per il quale scriveva. CP_4
Senza che rilevi quale delle due opinioni sia preferibile, rileva appunto il diritto di critica, che per sua natura è oppositivo e volto a contrastare l'altrui opinione, anche ridicolizzandola, purchè ciò non trascenda in un gratuito attacco alla persona.
Ed è proprio avuto riguardo all'intenzione di fare ironia sulle opinioni espresse da Pt_1 con il suo post su Fb che va ricondotta il riferimento ai marziani.
E' vero, cioè, che il video che posta non è quello di sulle colonie di schiavi Pt_1 Per_3 su Marte, ma quello di sulle élite che torturano i bambini e bevono il loro sangue Per_3 adrenalizzato, ma a ben vedere l'articolo in esame non afferma affatto che Pt_1 avrebbe postato un video in cui afferma l'esistenze di colonie di bambini ridotti in Per_3 schiavitù su Marte;
piuttosto, nel criticare l'assunto di (che richiama la tesi di Pt_1
) secondo cui vi sarebbero elite di potenti contigue a sette di pedofili, l'articolista Per_3 riporta anche l'opinione espressa dall'americano due anni prima perchè ciò gli serve per
17 ridicolizzare e di conseguenza svalutare - come, lo si ripete, era suo diritto - Per_3
l'opinione di Pt_1
Seppure dunque nel titolo si riassuma la critica in modo sarcastico e sintetico con CP_ l'espressione secondo cui l'avvocato di (peraltro identificato con le proprie generalità solo nel corpo dell'articolo, che ben spiega cosa egli aveva postato) credeva ai marziani, non per questo si attribuisce a un fatto falso, tanto più che nel comune parlare Pt_1 credere ai marziani ha il significato estremamente generico di credere a ciò che ai più appare irrazionale ed infondato.
D'altro canto, la Suprema Corte, con la pronuncia n. 12012/2017, ha ben evidenziato che, in linea di principio, anche il solo titolo di un articolo, eventualmente letto unitamente all'occhiello e al sottotitolo, può rivestire di per sé portata diffamatoria autonoma rispetto al contenuto dell'articolo stesso, ma che – “A tal fine, tuttavia, è necessario che il titolo sia formulato in termini tali da recare un'affermazione compiuta, chiara, univoca ed integralmente percepibile dal lettore senza la lettura dell'articolo, poiché, in caso di sua genericità, la portata diffamatoria del titolo va valutata mediante
l'analisi del contenuto dell'articolo”.
Ebbene, non vi è dubbio che i due titoli, come integrati dall'occhiello nel primo caso, e dal sommario nel secondo, non sono intellegibili al lettore medio senza la lettura dell'intero articolo, che chiarisce il senso dell'affermazione provocatoria.
Quanto, infine, alla censura sub d), in punto di continenza, non si può che rilevare che
(come argomentato dalla S.C. nella già citata sentenza 38215/2021), la "gratuità" dell'offesa, idonea a privare di effetti l'esimente del diritto di critica, deve essere valutata in base al c.d. aigumentum ad hominem: e cioè stabilendo se la censura avesse ad oggetto non l'operato altrui, ma solo le qualità morali o personali della persona criticata.
Poiché nel caso in esame la critica dell'articolista riguarda, con ogni evidenza, non la persona del ma un certo modo di affrontare il tema della pedofilia, a prescindere Pt_1 dal fatto che si preferisca l'una (del o l'altra (del ) impostazione si Pt_1 CP_4 rientra a pieno titolo nell'ambito dell'esercizio del diritto di manifestare il proprio pensiero e criticare chi ha opinioni differenti dalle proprie.
5. Le spese di lite.
Le spese dell'appello devono seguire la soccombenza e pertanto essere rifuse all'appellato dall'appellante.
Dunque, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22, applicato lo scaglione da 26.001 a 52.000, in considerazione del quantum appellatum, e riconosciuti i valori medi per le fasi di studio e introduttiva del giudizio (stante la complessità media della controversia per le prime due fasi), alcun compenso per la fase istruttoria - di
18 trattazione (non espletata), e i valori minimi per la fase decisoria (stante la sua l'esiguità, avendo gli appellati redatto la propria conclusionale effettuando il copia/incolla della comparsa di costituzione e risposta - tanto che si son dimenticati di cambiare l'intitolazione da “comparsa di costituzione e risposta” a “comparsa conclusionale” - e ridotto le proprie repliche a poche righe), dev'essere liquidata in favore della parte appellata la somma di euro 5.836,32 (5.211,00 più l'aumento ex art. 4 comma 2, e la diminuzione ex art. 4 comma 4, stante la difesa di 3 parti, senza l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
2469/2023 del Tribunale di Firenze, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede: respinge l'appello; condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese dell'appello, che liquida nella somma di euro 5.836,32, oltre rimborso spese generali, iva e cap.
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 2.7.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Conte dott. ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Carla Santese Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Estensore
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2016/2023 promossa da:
(c.f. ), difeso da se Parte_1 C.F._1 medesimo ex art 86 c.p.c., essendo regolarmente iscritto all'Ordine degli Avvocati di
Firenze, ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio posto in Viale dei Mille n.55, in Firenze
APPELLANTE contro
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
già “ (c.f. e p.iva ) e (c.f.
[...] CP_3 P.IVA_1 Controparte_4
), con il patrocinio degli avv.ti CARLOTTA NANNINI e VALENTINA C.F._3
RAMELLA, elettivamente domiciliati come da procura in atti
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'appello, contrariis reiectis:
• In via principale e nel merito:
1 - accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.2468/2023 emessa dal Tribunale di Firenze, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “accertare e dichiarare la responsabilità del dott.
, in qualità di autore dell'articolo pubblicato sul quotidiano , Controparte_4 CP_3 del dott. , in qualità di direttore de “ ” e in Controparte_1 CP_3 Controparte_5 persona del legale rappresentante pro tempore, e per l'effetto, condannare parte convenuta in solido al risarcimento del danno non patrimoniale patito da parte attrice che si quantifica nella somma di euro 45.000,00, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dal giorno della domanda all'effettivo saldo, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia e liquidata in via equitativa”;
- condannare parte convenuta, altresì, al risarcimento del danno patrimoniale conseguente alle spese sostenute per la mediazione esperita dal sottoscritto presso la
Fondazione Aequitas ADR Firenze che si quantifica nella somma complessiva di 538,44 euro.
- valutare, ex art. 116 comma 2, c.p.c. il comportamento di parte convenuta che non si è presentata agli incontri di mediazione;
- disporre la pubblicazione in forma sintetica della decisione e del dispositivo sulla testata giornalistica e, in relazione a tale richiesta, disporre, a carico di parte convenuta, la corresponsione di una somma di denaro dovuta per ogni giorno in caso di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
- respingere tutte le eccezioni formulate da parte appellata.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
• In via subordinata: si ripropone la proposta formulata ai fini conciliativi:
- condanna, in riforma alla sentenza di primo grado del Tribunale di Firenze, della parte appellata al pagamento di una somma simbolica di euro 1000,00 per il risarcimento dei danni al solo fine di ottenere una condanna di giustizia per la diffamazione sofferta;
- restituzione delle spese legali corrisposte dal sottoscritto per il primo grado;
- condanna della parte appellata al pagamento delle spese legali del presente giudizio laddove non venisse accettata la proposta conciliativa
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Per parte appellata:
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, confermare in toto la sentenza del Tribunale di Firenze n. 2469/2023 emessa all'esito del giudizio RG 4755/2021, con vittoria delle spese legali del secondo grado e in
2 ogni caso rigettare le domande avversarie svolte in primo grado e reiterate in sede di gravame”.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2469/2023 del Tribunale di Firenze, in materia di diffamazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
L'avv. di aveva citato innanzi al Tribunale di Firenze Parte_1 Parte_1 CP_4
, e la società esponendo:
[...] Controparte_1 CP_3
di aver assunto nel giugno 2019 le difese del dott. coinvolto nel caso CP_6 giudiziario noto come “il caso di ”, che aveva suscitato all'epoca grande Per_1 interesse mediatico;
che il 10 gennaio 2020 sul Quotidiano nazionale “La Verità” veniva pubblicato nella prima pagina un articolo intitolato “L'AVVOCATO DI FOTI RILANCIA LE
STRAMPALATE TEORIE DI UN AMERICANO - Gli stregoni di BB credono nei marziani”, che poi proseguiva a pagina 14 con l'ulteriore titolazione: “I guru di credono perfino ai marziani che rapiscono i Per_1 bambini - legale e fermo sostenitore di il terapeuta Persona_2 CP_6 del centro EL e ET, pubblica su Facebook un video di , Persona_3 americano che denuncia l'esistenza di colonie sul pianeta rosso”, a firma del dott.
, a cui veniva dedicata l'intera pag. 14 divisa in 6 colonne, Controparte_4 riportando anche una fotografia in primo piano di esso attore;
CP_
che tale articolo, interamente centrato sull'avv. e non sul dott. Pt_1 coinvolto direttamente nell'inchiesta del caso (nominato solo Per_1 accidentalmente), risultava offensivo dell'onore e della reputazione professionale dell'attore;
che il titolo dell'articolo induceva il lettore ad associare l'attore alla qualifica di CP_
“stregone di ”, per il semplice fatto che difendeva il dott. il quale, Per_1 all'epoca in cui l'articolo di giornale era stato pubblicato, era semplicemente indagato nell'inchiesta;
che sempre il titolo induceva il lettore a ritenere che l'attore rilanciasse teorie strampalate di un americano e che quindi credesse nei marziani, mentre ciò non corrispondeva alla verità dei fatti, avendo lo stesso semplicemente condiviso sul proprio profilo Facebook, in data 29/12/2019, un video di che Persona_3
3 non parlava affatto di marziani, ma di abusi sessuali sui minori come fenomeno crescente e allarmante;
che anche il contenuto e il titolo della pagina 14 - “I guru di credono Per_1 perfino ai marziani che rapiscono i bambini – legale e fermo Persona_2 sostenitore di il terapeuta del centro EL e ET, pubblica su CP_6
Facebook un video di , americano che denuncia l'esistenza di Persona_3 colonie sul pianeta rosso” - era tale da indurre il lettore a ritenere che l'attore credeva che i bambini fossero rapiti e resi schiavi su Marte;
che, di contro, il video di che parlava dei bambini su Marte era stato Per_3 pubblicato dall'americano ben due anni prima e mai condiviso dall'attore con i propri contatti;
che nell'articolo in questione, oltre al titolo, vi erano due frasi dal contenuto gravemente diffamatorio nei confronti dell'attore, e precisamente: «CO, come è convinto che la pedofilia sia diffusa ovunque nel nostro CP_6
Paese, e che sul nostro territorio operino pericolose sette sataniche» e
«Citare come fonte un tizio convinto che su Marte ci sia una colonia di schiavi bambini è un po' eccessivo, non vi pare? […] si è disposti a credere a tutto […] nell'ideologia erano immersi fino al collo […] i seguaci di sono fissati con le sette sataniche»; CP_6
pertanto, il titolo e l'articolo avevano valenza diffamatoria, aggravata dal fatto che CP_ si tendeva a rappresentare l'attore quale seguace di - “fissato con le sette sataniche”, e dunque come un esaltato ed un fanatico sprovvisto di raziocinio - mentre ne era solo il difensore legale;
che la pubblicazione dell'articolo in un quotidiano nazionale aveva comportato per lui un grave danno, stante anche l'elevata gravità della diffamazione posta in essere dal giornalista.
L'attore aveva quindi chiesto che i convenuti - il dott. in qualità di Controparte_4 autore dell'articolo suddetto, il dott. in qualità di direttore de “La Controparte_1
Verita” e quale editore - venissero condannati solidalmente al risarcimento CP_3 del danno non patrimoniale da lui patito, che aveva quantificato nella somma di euro
45.000,00, oltre ad interessi legali e rivalutazione, nonché al risarcimento del danno patrimoniale conseguente alle spese sostenute per la mediazione esperita presso la
Fondazione Aequitas ADR Firenze - quantificate nella somma complessiva di 538,44 euro - ed a pubblicare in forma sintetica la decisione e il dispositivo emanandi sulla testata giornalistica, prevedendo altresì in relazione a tale richiesta la corresponsione a
4 carico di parte convenuta di una somma di denaro per ogni giorno di eventuale ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
I convenuti si erano costituiti in giudizio chiedendo il rigetto della domanda e deducendo che:
a seguito di un'indagine chiamata “Angeli e Demoni” (iniziata nell'estate del 2018)
e di intercettazioni presso le strutture di assistenza sociale del Comune emiliano di
, nel 2019 era stato avviato un procedimento penale che aveva visto Per_1 CP_ coinvolto anche il dott. nella sua qualità di direttore scientifico della onlus
“EL e ET”;
secondo gli inquirenti, gli indagati (tra i quali figurava avrebbero CP_6 convinto gli operatori dell'esistenza di una rete di pedofili in Val d'Enza - collegata ad una precedente vicenda dei Diavoli della Bassa in cui alcuni adulti erano stati accusati di aver commesso abusi sessuali collettivi di natura satanica nei confronti di minori, con la compiacenza dei relativi genitori, ai quali erano stati sottratti con procedure d'urgenza - e della conseguente necessità di sottrarre i bimbi alle famiglie per liberarli da feroci sette sataniche;
sempre secondo i pubblici ministeri di Reggio Emilia, i soggetti coinvolti nell'indagine, in realtà, volevano lucrare sull'affidamento dei bambini ed a questo scopo avrebbero falsificato documenti e manipolato le dichiarazioni dei minori, in modo che emergessero situazioni di abusi e violenze in famiglia – che in realtà non sarebbero mai avvenute – tali da giustificare il loro affido ad altri nuclei familiari;
l'avv. era stato il difensore di nel procedimento penale Pt_1 CP_6 originato dall'inchiesta “Angeli e Demoni”, era l'autore di un libro intitolato
“Rompere il silenzio. Le bugie sui bambini che gli adulti si raccontano”, la cui prefazione era firmata proprio da ed era componente del direttivo di CP_6 CP_
“Rompere il silenzio”, l'associazione di cui facevano parte e alcuni tra gli altri indagati nell'inchiesta “Angeli e Demoni”;
il 29 dicembre 2019, l'attore aveva pubblicato su Facebook un post del seguente tenore “C'è un filo rosso che lega il potere alla pedofilia e alle sette più o meno sataniche o rituali. C'è chi ha interesse che questa amara verità sia svelata e c'è chi ha interesse ed opera perché rimanga nascosta”, nonché un video di un certo
, il quale, dopo aver affermato di essere un americano ex Persona_3 Co agente , dichiarava che negli Stati Uniti esisteva un commercio di minori, alcuni procreati con l'unico obiettivo di soddisfare l'esigenza di una misteriosa setta di approvvigionarsi di sangue adrenalizzato, da bere durante i propri riti;
5 CP_
ciò evidenziava come l'avv. legale del condividesse la tesi degli Pt_1 indagati circa l'esistenza di una setta di pedofili dalla quale salvare bambini abusati;
tale post non era sfuggito a , giornalista investigativo autore di Persona_4
VE (un lavoro di indagine giornalistica sul caso dei “Diavoli della Bassa”), il quale aveva pubblicato dapprima sul suo profilo Twitter e poi sulla sua pagina
Facebook alcune frasi con le quali aveva evidenziato le sgangherate tesi complottistiche di un certo , che era diventato celebre qualche mese Persona_3 prima per aver affermato che un numero impressionante di bambini era stato rapito dalla NASA e portato sul pianeta Marte, dove ci sarebbero colonie di piccoli schiavi di cui nessuno sapeva nulla;
l'articolo di causa, pubblicato in data 10 gennaio 2020 sul quotidiano a CP_3 firma del giornalista , originava proprio dal post dell'odierno Controparte_4 attore, dai successivi commenti di e dall'inchiesta Angeli e Demoni. Persona_4
Tanto premesso, parte convenuta rilevava come l'autore dell'articolo in parola si fosse limitato a riportare in modo fedele il post dell'avv. ad illustrare ai lettori chi fosse Pt_1
con una sintesi del contenuto del video (condiviso dal Persona_3 Pt_1 operata da , ad evidenziare la scarsa credibilità di dopo un Persona_4 Persona_3 vaglio accurato delle fonti e nel pieno rispetto dei limiti richiesti dalla giurisprudenza per l'esercizio legittimo dei diritti di critica relativi alla verità dei fatti, all'interesse pubblico, alla pertinenza ed alla continenza espositiva.
Con sentenza n. 2469/23 - ribaditi i consolidati principi giurisprudenziali secondo cui i presupposti di applicazione della scriminante di cui all'art. 51 c.p., con riferimento al diritto di cronaca e di critica, erano la pertinenza, la continenza, ovvero la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti, e la corrispondenza tra la narrazione e i fatti realmente - il tribunale ha respinto la domanda, così argomentando: “Secondo la
[... prospettazione della difesa del sig. l'illecito contestato si ricaverebbe da più parti degli articoli pubblicati da Pt_1
CP_
in data 10.01.2020 a firma del giornalista , e precisamente: CP_4
CP 1) dal titolo e dall'occhiello di pag. 1 “L'Avvocato d rilancia le strampalate teorie di un americano. Gli stregoni di credono nei marziani” Per_1
2) dal titolo e dal sommario di pag. 14 “I guru d credono perfino ai marziani che rapiscono i bambini Per_1 Per_2
legale e fermo sostenitore d il terapeuta del centro EL e ET, pubblica su Facebook un video
[...] CP_6
d , americano che denuncia l'esistenza di colonie sul pianeta rosso” Persona_3
CP 3) dalla frase “CO, com è convinto che la pedofilia sia diffusa ovunque nel nostro Paese, e che sul nostro territorio operino pericolose sette sataniche”
6 4) dalla frase “Citare come fonte un tizio convinto che su Marte ci sia una colonia di schiavi bambini è un po' eccessivo, CP non vi pare? […] si è disposti a credere a tutto […] nell'ideologia erano immersi fino al collo […] i seguaci d sono fissati con le sette sataniche.”
Ebbene, al fine di valutare il carattere diffamatorio di detto articolo, occorre - come già evidenziato - verificare il rispetto dei criteri di veridicità, pertinenza e continenza.
In primo luogo occorre rilevare che: risponde al vero che l'avv. di all'epoca dei fatti, è stato il Pt_1 Parte_1 difensore del sig. e che questo fosse il fondatore della Onlus EL e ET;
risponde al vero che CP_6
CP l'inchiesta “Angeli e Demoni”, da cui è scaturito il procedimento penale a carico del sig. ha tenuto conto di una e- mail inviata dalla segreteria della Centro Studi Onlus EL e ET a nella quale si opera una CP_6 moltiplicazione tra numero di bambini e numero di ore di terapia, con relativi margini di profitto a favore di altra associazione chiamata “Rompere il Silenzio”; risponde al vero che l'avv. di è l'autore di un libro Pt_1 Parte_1 intitolato “Rompere il silenzio. Le bugie sui bambini che gli adulti si raccontano”, la cui prefazione è firmata proprio da risponde al vero che l'avv. di è componente del direttivo di Rompere il silenzio, CP_6 Pt_1 Parte_1
l'associazione di cui si parla nella e-mail di cui, peraltro, è Presidente (vedi doc 2 di parte convenuta). CP_6
Non è contestato in modo specifico ed è comunque documentale quanto scritto dal giornalista con CP_4 riferimento: al post su Facebook riportato dall'avv. Pt_1
7 al messaggio su Twitter del giornalista investigativo , autore di Veleno: Persona_4
e alla più estesa riflessione di questo sulla propria pagina facebook:
Le parole utilizzate dal giornalista devono essere, quindi, contestualizzate. CP_4
8 CP La premessa da cui parte sono i rapporti tra il di ed il che prescindono dal ruolo CP_4 Pt_1 Parte_1 professionale del primo quale avvocato e difensore del secondo nel procedimento penale scaturito dall'indagine 'Angeli
e Demoni'. CP Nell'articolo sono evidenziati i parallelismi e collegamenti tra l'Onlus EL e ET di cui il è fondatore e CP l'Associazione Rompere il Silenzio di cui il è Presidente ed il CO di componente Direttivo nazionale. Parte_1
La sinergia di pensiero tra le due strutture è molto ben spiegata nel doc. 2 depositato da parte convenuta.
In secondo luogo per scrivere l'articolo ha avuto come riferimenti: il procedimento penale in cui è stato CP_4
CP CP Per_ coinvolto il i plurimi rapporti tra il ed il pensiero di ed il video con cui lo stesso ha denunciato Pt_1
l'esistenza di colonie sul pianeta Marte dove i bambini vivono come schiavi;
il video di ST pubblicato su Facebook dal in data 29.12.2019 che richiama - a sua volta – le esternazioni del primo sugli abusi sessuali sui minori e sulle Pt_1 sette sataniche;
il post del CO che precede il video detto (“C'è un filo rosso che lega il potere alla pedofilia e alle sette più o meno sataniche o rituali. C'è chi ha interesse che questa amara verità sia svelata e c'è chi ha interesse ed opera perché rimanga nascosta"); le riflessioni di in merito al post per come esternate sui propri profili Twitter Per_4
e Facebook.
Gli elementi del puzzle ci sono tutti e sono stati assemblati da per il proprio articolo. CP_4
Nulla di inventato quindi. Si può discutere se la costruzione operata dal giornalista sia più o meno plausibile ma certo non è possibile ritenere che le espressioni utilizzate abbiano un portata intrinsecamente offensiva ed integrino una lesione dell'onore, della reputazione o dell'identità personale o professionale dell'attore.
In riferimento all'esercizio del diritto di critica in tema di diffamazione a mezzo stampa il rispetto della verità oggettiva del fatto assume un rilievo minore rispetto al diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, anche ove non sfoci nella satira, ha per sua natura carattere congetturale e, pertanto, non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica (vedi Cass. 22178/2019).
Le espressioni utilizzate dal giornalista, sia nel titolo che nel corpo dell'articolo, costituiscono un'evidente critica Per_ personale dello stesso al richiamo, operato dal sul suo post, al pensiero di in particolare se Parte_1 letta in uno alle vicende giudiziarie che in quel momento coinvolgevano tra gli altri l'assistito dell'attore sig. CP_6 fondatore della Onlus EL e ET.
Il fine delle espressioni utilizzate dal contestualizzate e valutate alla luce degli antefatti sopra esposti, è CP_4
Per_ pertanto quello di evidenziarne, secondo il soggettivo punto di vista del dichiarante, l'assurdità del pensiero di e la 'condivisione' che di esso ne ha fatto il sig. attraverso il richiamo ad un video del primo. Pt_1
9 Si evidenzia come la critica è per sua natura sempre soggettiva, pertanto le opinioni riportate dal giornalista nell'articolo in parola possono essere senz'altro criticabili o effettivamente sferzanti, ma ciò non toglie che siano opinioni che possono essere legittimamente espresse.
Ciò che determina l'abuso del diritto di critica è solo il palese travalicamento dei limiti della civile convivenza, mediante espressioni gratuite, non pertinenti ai temi in discussione, e quindi senza alcuna finalità di pubblico interesse, con l'uso di argomenti che, mirano soltanto ad insultare o ad evocare una pretesa indegnità personale.
Infatti, la critica mira non già ad informare, ma a fornire giudizi e valutazioni personali, e, se è vero che, come ogni diritto, anche quello in questione non può essere esercitato se non entro limiti oggettivi fissati dalla logica concettuale e dall'ordinamento positivo, da ciò non può inferirsi che la critica sia sempre vietata quando sia idonea ad offendere la reputazione individuale, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita.
Siffatto bilanciamento è ravvisabile nella pertinenza della critica di cui si tratta all'interesse pubblico, cioè all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, che è presupposto dalla stessa, e, quindi, fuori di essa, ma di quella interpretazione del fatto (così Cass., n. 17172/07). L'apprezzamento dell'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza dei fatti pubblicati nell'esercizio della libertà di stampa costituisce dunque il presupposto di ogni ulteriore valutazione del giudice adito per il risarcimento dei danni da parte di chi si affermi diffamato, giacché non
è altrimenti possibile il bilanciamento cui s'è fatto cenno (Cass. Sentenza n. 25 del 2009). .
Infatti, “…posto che qualunque critica che concerna persone è idonea a incidere in qualche modo in senso negativo sulla reputazione di qualcuno, escludere il diritto di critica ogniqualvolta leda, sia pure in modo minimo, la reputazione di taluno significherebbe negare il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Infatti, sostenere una tesi diversa significherebbe affermare che nel nostro ordinamento giuridico è previsto e tutelato il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero solo ed esclusivamente nel caso che questo consista in approvazioni e non in critiche.
Pertanto il diritto di critica può essere esercitato utilizzando espressioni di qualsiasi tipo anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato.” (vedi Cass. civ. 4545/12).
Nella fattispecie in esame è da escludere, malgrado le argomentazioni esposte in citazione, che le espressioni usate dal e sopra riportate siano state in sé talmente oltraggiose da superare il cosiddetto “limite della continenza” CP_4 nel bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita (art. 21 Cost.).
10 In altri termini, la critica al cronista non è trasmodata in un attacco personale del CO di né è stata Parte_1 denigratoria della sua figura.
Alla luce di questi elementi non vi è spazio per ritenere che il comportamento dell'autore dell'articolo in questione sia sussumibile nelle ipotesi astratte del reato di diffamazione dedotte dal CO di , operando la scriminante del Parte_1 diritto di critica.
La domanda dunque deve essere rigettata.”
Il tribunale ha poi condannato l'attore a rifondere ai convenuti le spese di lite. di ha impugnato tale decisione, facendo valere un unico articolato Pt_1 Parte_1 motivo di censura, col quale ha dedotto l'erroneità delle valutazioni del primo giudice tanto in punto di veridicità delle affermazioni infamanti, quanto in punto di continenza, ed ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni di primo grado.
Gli appellati si sono costituiti, chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa, che segue il nuovo rito civile “Cartabia”, è passata quindi in decisione all'udienza cartolare del 17.6.2025, mediante ordinanza emessa dal Consigliere istruttore ex art. 127 ter cpc in data 18.6.2025, e viene decisa dal Collegio all'odierna camera di consiglio.
2. La dedotta illiceità dell'articolo per cui è causa.
Prima di passare a valutare le doglianze dell'appellante, e le repliche degli appellati, è opportuno riportare per esteso l'articolo oggetto di causa. C Nello specifico, nella prima pagina Quotidiano nazionale “ Verità” del 10 gennaio 2020 sono riportati il seguente occhiello, il seguente titolo ed il seguente incipit:
11 A pagina 14, poi, l'articolo continua col seguente tenore:
.
Il primo giudice ha ritenuto l'articolo scriminato dal diritto di critica, affermando che, se contestualizzato, esso riferiva fatti veri, senza trascendere in un gratuito attacco alla persona dell'avv. Pt_1
L'appellante ha:
a) sostenuto che il tribunale avesse erroneamente sovrapposto gli aspetti penalistici a quelli civilistici;
12 b) dedotto che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non tutte le affermazioni effettuate da erano veritiere, ed in particolare era CP_4 illegittimamente allusivo il riferimento ad “una e-mail inviata dalla segreteria del
Centro Studi Onlus EL e ET a nella quale si opera una CP_6 moltiplicazione tra numero di bambini e numero di ore in terapia, con relativi margini di profitto a favore di un'altra associazione chiamata “Rompere il silenzio”, quando esso appellante, che aveva fatto parte del Direttivo di Rompere il
Silenzio, non aveva mai preso un centesimo da questa associazione, la quale, a CP_ sua volta, non era mai stata oggetto delle accuse rivolte al dott. in ordine al supposto giro di danaro, in quanto associazione di volontariato;
lo stesso dott. CP_
con sentenza n. 4378 pronunciata dalla Corte d'Appello di Bologna il
6/06/2023 e depositata in cancelleria con le motivazioni il 4/09/2023, era stato completamente assolto da ogni accusa, compresa quella relativa all'abuso d'ufficio;
c) ad ogni modo, le circostanze ricordate dal Giudice del primo grado come vere non erano pertinenti con le affermazioni infamanti, posto che ciò che ci si doveva chiedere era se era vero che l'avv. credeva ai marziani che rapivano i Pt_1 bambini e che la pedofilia era diffusa ovunque nel nostro Paese, e se era vero che il medesimo era “immerso nell'ideologia fino al collo” e “fissato con le sette sataniche;
a tali domande si doveva rispondere rilevando che esso appellante aveva pubblicato sul suo profilo Facebookl un video di che non Persona_3 parlava affatto di bambini rapiti da marziani, visto che tali teorie venivano affermate dallo in un diverso video pubblicato due anni prima, e che lui non Per_3 conosceva neppure e non aveva mai postato sul suo profilo personale;
non era neppure vero che egli fosse convinto che la pedofilia fosse diffusa ovunque nel nostro Paese, avendo anzi scritto sull'argomento saggi nei quali erano trattati e pubblicati dati scientifici e rigorosi sulla diffusione della pedofilia in occidente, con serietà e competenza;
infine non era vero neanche che egli fosse “immerso nell'ideologia fino al collo” o “fissato con le sette sataniche”, trattandosi di affermazioni gratuite e prive di riscontro: mai negli innumerevoli convegni pubblici che aveva svolto, o nei propri articoli in tema di diritti dei bambini, aveva affrontato il tema delle sette sataniche;
d) dedotto che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, le affermazioni effettuate da non rispettavano neppure il principio di continenza, posto CP_4 CP_ che lo ridicolizzavano (con l'equazione e guru o stregoni di ), Pt_1 Per_1 accostandolo tra l'altro ai fatti di rispetto ai quali era del tutto estraneo. Per_1
13 Nei propri scritti conclusivi, infine, l'appellante ha dato conto di come l'assoluzione del CP_ da parte della Corte d'Appello di Bologna fosse stata confermata dalla Corte di
Cassazione, Sez. V penale, con pronuncia del 10.04.2024.
Passando, dunque, all'esame di tali deduzioni, quanto a quella sub a) si deve rilevare che, contrariamente a quanto paventato dall'appellante, il tribunale ha valutato l'articolo oggetto di causa in un'ottica squisitamente civilistica, domandandosi se esso rispecchiasse o non i parametri della continenza verbale, della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, scriminano l'illiceità dell'offesa.
In particolare, posto che non è in discussione nel caso di specie la sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto di critica, questa Corte è chiamata dall'appellante a valutare se siano stati o non rispettati i parametri della verità e della continenza verbale.
Prima di passare allora alla valutazione delle deduzioni subb b), c) e d), appare utile riportare il seguente vademecum dettato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 03/12/2021 n.
38215) in tema di diffamazione: “Il primo principio (il quale costituisce la regola) è che quello all'onore ed alla reputazione rappresenta un diritto fondamentale della persona, e violarlo è un fatto illecito.
1.5. Il secondo principio (il quale costituisce l'eccezione alla regola) è che la lesione dell'onore altrui può essere giustificata - alle condizioni di cui si dirà - quando sia provocata da una libera manifestazione del pensiero. E nel diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero rientra la facoltà di biasimare l'operato altrui,
o diritto di critica che dir si voglia. Esprimere giudizi critici sull'operato altrui, dunque, è pur esso un diritto fondamentale della persona, al pari del diritto all'onore, ed allorché tali diritti vengano in conflitto, per principio generale è il diritto all'onore ad essere recessivo rispetto al diritto di critica, e non viceversa. Infatti qualunque critica, per il solo fatto di essere tale, nuoce alla reputazione della persona criticata. Impedire quindi
l'esercizio del diritto di critica sol perché potenzialmente lesivo della reputazione altrui significherebbe porre di fatto un limite alla libera manifestazione del pensiero. La critica non è la narrazione di un fatto, ma la manifestazione di un giudizio, come svela la stessa etimologia di questo lemma (dal greco zeívco, e cioè "discernere, valutare"). Con la critica si manifesta un'opinione, ed un'opinione per definizione è soggettiva e non obiettiva;
e può essere esternata anche con l'uso di un linguaggio "colorito e pungente"
(così, ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 1434 del 27/01/2015, Rv. 634436 - 01; Sez. 3,
Sentenza n. 17172 del 06/08/2007, Rv. 598659 - 01). Il diritto di critica, pertanto, può essere esercitato anche con espressioni lesive della reputazione altrui (ex multis Sez. 3,
14 Sentenza n. 4545 del 22/03/2012, Rv. 621644 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 12420 del
16/05/2008, Rv. 603117 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 13646 del 13/06/2006, Rv. 591107 -
01).
[...] Il terzo dei princìpi che regolano la materia di cui si discorre è una eccezione all'eccezione, la quale fa risorgere la regola generale dell'intangibilità del diritto all'onore.
Il diritto di critica, infatti, non può essere esercitato quomodolibet, ma è soggetto pur esso a limiti da tempo individuati dalla giurisprudenza di questa Corte. Questi limiti sono tre.
Il primo limite è il rispetto della continenza verbale. Esso è violato quando la critica trasmodi nel turpiloquio, nel disprezzo, nel greve vilipendio, nell'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore, nelle allusioni insinuanti (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 12522 del
17/06/2016, Rv. 640275 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 1434 del 27/01/2015, Rv. 634436 -
01). L'offesa, in particolare, è "gratuita" quando non sia pertinente rispetto allo scopo dello scritto in cui è contenuta. [...]
Il secondo limite è che, quando la critica consista in un giudizio su fatti o condotte ascritti alla persona criticata, questi fatti siano veri: anche solo putativamente, e cioè sulla base di un'incolpevole convinzione del dichiarante (ex multis, Sez. 3 -, Ordinanza n. 25420 del
26/10/2017, Rv. 646634 - 03; Sez. 3, Sentenza n. 7847 del 06/04/2011, Rv. 617513 -
01). Il terzo limite (che non viene in rilievo nel presente giudizio) sussiste quando la critica viene espressa con lo scritto o con la parola, ed indirizzata ad una platea indeterminata di persone: in tal caso la critica sarà consentita solo in presenza di un interesse pubblico meritevole di tutela alla conoscenza dei fatti oggetto di critica”.
Il tutto, con la specificazione riguardo al diritto di critica che “In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, il canone della verità si atteggia diversamente in ipotesi di esercizio del diritto di cronaca, per il quale è richiesta la continenza dei fatti narrati tanto in senso formale quanto in senso sostanziale, e di esercizio del diritto di critica, il quale non si concreta nella mera narrazione dei fatti, ma nell'espressione di un giudizio (necessariamente soggettivo) rispetto ai fatti stessi;
perciò, non può pretendersi che l'opinione sia assolutamente obiettiva, potendo essere la stessa esternata anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente, purché non leda
l'integrità morale del soggetto” (cfr. Cass. 23/02/2024 n. 4955)
Passando dunque alla censura sub b), si deve in via dirimente rilevare che nell'articolo incriminato non si opera alcun riferimento ad “una e-mail inviata dalla segreteria del
Centro Studi Onlus EL e ET a nella quale si opera una moltiplicazione CP_6 tra numero di bambini e numero di ore in terapia, con relativi margini di profitto a favore di un'altra associazione chiamata “Rompere il silenzio”, né si allude ad un tornaconto
15 dell'avv. o dell'associazione Rompere il Silenzio (del cui Direttivo l'appellante Pt_1 aveva fatto parte); a tale mail, piuttosto, fa riferimento il tribunale, e non certo per alludere alcunché.
Solo, correttamente, il primo giudice evidenzia che non è soltanto il difensore di Pt_1
CP_ ma, anche, persona che con questi condivide progetti ed idee, come evidenziato dall'articolo in oggetto;
certo tale affermazione non è lesiva della reputazione del Pt_1
CP_ cui non viene imputato alcun coinvolgimento nella vicenda penale che riguardava il e che al momento della pubblicazione del pezzo giornalistico era ancora sub iudice; di
CP_ nessun rilievo, poi, è che ad oggi il sia stato integralmente scagionato dalle accuse avanzate in sede penale: da un canto le manifestazioni del pensiero devono tener conto della situazione esistente al momento in cui vengono effettuate (e comunque CP_4
CP_ non ha espresso alcun giudizio di colpevolezza sull'imputato e dall'altro l'innocenza
CP_
o la colpevolezza del in relazione ai reati ascrittigli appaiono nel caso di specie del tutto irrilevanti, vuoi perché oggetto della dedotta diffamazione sarebbe e non Pt_1 CP_
vuoi perché l'articolo in esame non ipotizza neppur lontanamente una partecipazione di agli illeciti all'epoca ipotizzati dall'autorità giudiziaria in capo a Pt_1 CP_
Ciò che si coglie con chiarezza leggendo l'articolo, peraltro, è che quello che CP_4 CP_ rimprovera a a e più in generale a chi di TI condivide il pensiero, non è la Pt_1 commissione di reati per fini di lucro, ma l'ideologia che li muove - che li renderebbe incapaci di cogliere l'essenza del problema degli abusi sui bambini, d'individuare il corretto metodo per combatterlo, e finanche di capire se ci sia stato abuso o non.
Quanto alla censura sub c), si concorda con l'appellante in merito al fatto che la sola veridicità dell'antefatto non sarebbe di per sé scriminante, se le circostanze ricordate dal giudice del primo grado come vere non fossero pertinenti con le affermazioni infamanti.
Invero, “In tema di responsabilità civile per diffamazione a mezzo stampa, l'efficacia esimente del diritto di critica postula la verità (anche putativa) del fatto suscettibile di rivestire valenza diffamatoria e non di altri, nemmeno se costituenti il presupposto del primo” (v. Cass. 29/12/2023 n. 36530).
Tuttavia, nonostante la suggestività della tesi dell'appellante secondo cui ciò che ci si doveva chiedere era se era vero che egli credeva ai marziani che rapivano i bambini e che la pedofilia era diffusa ovunque nel nostro Paese, e se era vero che il medesimo era
“immerso nell'ideologia fino al collo” e “fissato con le sette sataniche, in ultima analisi, si deve escludere che nel caso di specie l'articolista abbia riportato fatti falsi;
piuttosto, indubbiamente utilizzando immagini ad effetto, ha dato di fatti veri una lettura critica.
16 In particolare, è documentale che abbia scritto sulla propria pagina Facebook: Pt_1
"C'è un filo rosso che lega il potere alla pedofilia e alle sette più o meno sataniche o rituali. C'è chi ha interesse che questa amara verità sia svelata e c'è chi ha interesse ed opera perché rimanga nascosta".
Parimenti, è documentale che egli abbia condiviso un video di un certo Persona_3
in cui questi afferma, tra l'altro, che negli Stati Uniti d'America vi sono bambini
[...] concepiti per essere consegnati a sette sataniche che ne bevono il sangue durante riti satanici e ne espiantano gli organi, intitolato, specificamente: “CIA:
[...]
” (come già riportato per immagine dalla Parte_2 sentenza appellata: v. p. 6 della presente sentenza).
D'altro canto, è documentale e incontestato che lo stesso nel 2017, nel corso di Per_3 una trasmissione radiofonica statunitense, avesse dichiarato "Riteniamo che vi sia una colonia su Marte popolata da bambini rapiti e mandati nello spazio per un viaggio lungo
20 anni.
Quando arrivano su Marte non hanno altra alternativa che essere schiavi della colonia".
Se anche, dunque, “negli innumerevoli convegni pubblici che aveva svolto, o nei propri articoli in tema di diritti dei bambini” mai CO aveva affrontato il tema delle sette sataniche, per converso col proprio post su Fb egli aveva espresso proprio tale pensiero.
Pertanto, dato per assodato che com'era suo diritto, sia direttamente che Pt_1 ripostando , aveva manifestato l'opinione che vi fossero sette di pedofili composte Per_3 da potenti, diffuse e, evidentemente, potenti anch'esse, l'affermare che tale opinione era ideologica e sintomatica di una fissazione con le sette sataniche costituiva a sua volta l'opinione, parimenti consentita, di e del giornale per il quale scriveva. CP_4
Senza che rilevi quale delle due opinioni sia preferibile, rileva appunto il diritto di critica, che per sua natura è oppositivo e volto a contrastare l'altrui opinione, anche ridicolizzandola, purchè ciò non trascenda in un gratuito attacco alla persona.
Ed è proprio avuto riguardo all'intenzione di fare ironia sulle opinioni espresse da Pt_1 con il suo post su Fb che va ricondotta il riferimento ai marziani.
E' vero, cioè, che il video che posta non è quello di sulle colonie di schiavi Pt_1 Per_3 su Marte, ma quello di sulle élite che torturano i bambini e bevono il loro sangue Per_3 adrenalizzato, ma a ben vedere l'articolo in esame non afferma affatto che Pt_1 avrebbe postato un video in cui afferma l'esistenze di colonie di bambini ridotti in Per_3 schiavitù su Marte;
piuttosto, nel criticare l'assunto di (che richiama la tesi di Pt_1
) secondo cui vi sarebbero elite di potenti contigue a sette di pedofili, l'articolista Per_3 riporta anche l'opinione espressa dall'americano due anni prima perchè ciò gli serve per
17 ridicolizzare e di conseguenza svalutare - come, lo si ripete, era suo diritto - Per_3
l'opinione di Pt_1
Seppure dunque nel titolo si riassuma la critica in modo sarcastico e sintetico con CP_ l'espressione secondo cui l'avvocato di (peraltro identificato con le proprie generalità solo nel corpo dell'articolo, che ben spiega cosa egli aveva postato) credeva ai marziani, non per questo si attribuisce a un fatto falso, tanto più che nel comune parlare Pt_1 credere ai marziani ha il significato estremamente generico di credere a ciò che ai più appare irrazionale ed infondato.
D'altro canto, la Suprema Corte, con la pronuncia n. 12012/2017, ha ben evidenziato che, in linea di principio, anche il solo titolo di un articolo, eventualmente letto unitamente all'occhiello e al sottotitolo, può rivestire di per sé portata diffamatoria autonoma rispetto al contenuto dell'articolo stesso, ma che – “A tal fine, tuttavia, è necessario che il titolo sia formulato in termini tali da recare un'affermazione compiuta, chiara, univoca ed integralmente percepibile dal lettore senza la lettura dell'articolo, poiché, in caso di sua genericità, la portata diffamatoria del titolo va valutata mediante
l'analisi del contenuto dell'articolo”.
Ebbene, non vi è dubbio che i due titoli, come integrati dall'occhiello nel primo caso, e dal sommario nel secondo, non sono intellegibili al lettore medio senza la lettura dell'intero articolo, che chiarisce il senso dell'affermazione provocatoria.
Quanto, infine, alla censura sub d), in punto di continenza, non si può che rilevare che
(come argomentato dalla S.C. nella già citata sentenza 38215/2021), la "gratuità" dell'offesa, idonea a privare di effetti l'esimente del diritto di critica, deve essere valutata in base al c.d. aigumentum ad hominem: e cioè stabilendo se la censura avesse ad oggetto non l'operato altrui, ma solo le qualità morali o personali della persona criticata.
Poiché nel caso in esame la critica dell'articolista riguarda, con ogni evidenza, non la persona del ma un certo modo di affrontare il tema della pedofilia, a prescindere Pt_1 dal fatto che si preferisca l'una (del o l'altra (del ) impostazione si Pt_1 CP_4 rientra a pieno titolo nell'ambito dell'esercizio del diritto di manifestare il proprio pensiero e criticare chi ha opinioni differenti dalle proprie.
5. Le spese di lite.
Le spese dell'appello devono seguire la soccombenza e pertanto essere rifuse all'appellato dall'appellante.
Dunque, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22, applicato lo scaglione da 26.001 a 52.000, in considerazione del quantum appellatum, e riconosciuti i valori medi per le fasi di studio e introduttiva del giudizio (stante la complessità media della controversia per le prime due fasi), alcun compenso per la fase istruttoria - di
18 trattazione (non espletata), e i valori minimi per la fase decisoria (stante la sua l'esiguità, avendo gli appellati redatto la propria conclusionale effettuando il copia/incolla della comparsa di costituzione e risposta - tanto che si son dimenticati di cambiare l'intitolazione da “comparsa di costituzione e risposta” a “comparsa conclusionale” - e ridotto le proprie repliche a poche righe), dev'essere liquidata in favore della parte appellata la somma di euro 5.836,32 (5.211,00 più l'aumento ex art. 4 comma 2, e la diminuzione ex art. 4 comma 4, stante la difesa di 3 parti, senza l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
2469/2023 del Tribunale di Firenze, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede: respinge l'appello; condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese dell'appello, che liquida nella somma di euro 5.836,32, oltre rimborso spese generali, iva e cap.
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 2.7.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Conte dott. ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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