Sentenza 4 marzo 2008
Massime • 1
In tema di convenzione europea di estradizione, una volta concessa l'estradizione per un determinato fatto, non è possibile dedurre davanti all'autorità giudiziaria italiana la mancanza di una corrispondente fattispecie penale nell'ordinamento dello Stato estradante, in quanto spetta a quest'ultimo il controllo della punibilità interna dei fatti in ordine ai quali la richiesta è formulata. (Fattispecie nella quale il ricorrente, imputato del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, aveva dedotto che l'ordinamento della Spagna, dalla quale era stato estradato, non prevede un analogo reato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/03/2008, n. 12122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12122 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLIVA Bruno - Presidente - del 04/03/2008
Dott. MANNINO Felice Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - N. 608
Dott. MILO Nicola - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - N. 36629/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
De LO RE RZ MA;
contro l'ordinanza 20 agosto 2007 del Tribunale di Milano. Udita la relazione del Consigliere Dott. Antonio Stefano Agrò. Udito il P.G. Santi Consolo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. RZ MA De LO RE ricorre contro l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Milano ha respinto l'appello proposto dal ricorrente avverso il diniego della declaratoria di inefficacia della custodia in carcere, per assenza del requisito della doppia punibilità.
2. Il ricorrente, dopo aver ricordato di essere stato estradato dalla Spagna, per rispondere in Italia di condotte relative al traffico di droga, rileva che l'ordinamento di quel Regno non prevede il reato di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio, titolo della sua attuale custodia cautelare. Pertanto la relativa misura doveva ritenersi ex ante inefficace. La diversa opinione espressa dal Tribunale sarebbe frutto di una inammissibile interpretazione analogica delle norme penali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è privo di fondamento.
Va innanzitutto osservato che questa Corte, con sentenza 16 febbraio 1996, sez. 1^, imp. Cascio, si è già espressa negativamente circa la deducibilità di censure dirette a dimostrare l'assenza di una punibilità corrispondente nello Stato estradante, una volta che l'estradizione sia stata concessa per il reato di cui si assume la non punibilità, per il quale lo Stato estradante ha dunque in ogni modo rinunciato a valersi del principio in parola.
Tanto è proprio quello che nella specie è avvenuto, con la conseguenza che già in questo ordine di idee il ricorso dovrebbe essere respinto.
2. Ma pure a ritenere che il principio della doppia incriminabilità, oltre a essere una manifestazione del riconoscimento internazionale della sovranità dello Stato richiesto, costituisca anche una garanzia per il singolo, abilitato a farla valere anche dopo la consegna, esso principio, per unanime insegnamento, deve intendersi nel senso che la condotta presa in esame venga punita tanto nello Stato richiedente che nello Stato richiesto, irrilevante rimanendo il nomen iuris attribuito nei due ordinamenti alla violazione e le possibili differenze circa la sanzione comminata (cfr., per es., sez. fer. 14 setttembre 1995, Aramini).
3. Talché, lungi dal costituire un'inammissibile interpretazione analogica, è corretta e pertinente l'osservazione del Tribunale di Milano per cui il Regno di Spagna, se non conosce il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, tuttavia prevede e punisce l'associazione per delinquere e contempla come reato lo spaccio di stupefacenti. Con la conseguenza che la partecipazione associativa contestata al ricorrente è condotta punibile tanto in Italia quanto nell'ordinamento estradante.
4. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 4 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2008