Sentenza 27 maggio 2008
Massime • 1
In tema di patteggiamento, il principio secondo cui le spese di mantenimento in carcere dell'imputato durante la custodia cautelare devono essere poste a suo carico non si applica al caso in cui il provvedimento restrittivo sia stato precedentemente annullato in via definitiva dal tribunale del riesame, non potendosi da un provvedimento illegittimo farsi derivare un onere a carico di chi lo ha ingiustamente subito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/05/2008, n. 25808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25808 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 27/05/2008
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 1382
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 38025/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. PF RI, nato a [...] il [...];
2. TE HI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 10-1-07 del GIP presso il Tribunale di Bolzano;
Visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Vincenzo Rotundo;
Lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dr. MARTUSCIELLO Vittorio, che ha concluso per l'annullamento della impugnata sentenza limitatamente alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di mantenimento in carcere, nonché per la correzione dell'errore materiale relativo alla omessa condanna dei ricorrenti alle spese del procedimento. FATTO E DIRITTO
1.-. I ricorrenti impugnano per cassazione la sentenza di cui in epigrafe, con la quale è stata applicata loro ai sensi dell'art. 444 c.p.p. la pena secondo la concorde richiesta delle parti, con condanna alle spese di mantenimento in carcere e confisca di quanto in sequestro.
Deducono la violazione dell'art. 445 c.p.p. in riferimento alla condanna alle spese di mantenimento in carcere, sostenendo che la custodia in carcere da loro subita doveva ritenersi illegittima, essendo stata annullata dal Tribunale di Bolzano la misura coercitiva disposta nei loro confronti, perché basata esclusivamente su documenti ed elementi di indagine non utilizzabili. 2 .-. Questa Corte ha già chiarito che in tema di patteggiamento il principio secondo cui le spese di mantenimento in carcere dell'imputato durante la custodia cautelare devono essere poste a suo carico non si applica al caso in cui il provvedimento restrittivo sia stato precedentemente annullato in via definitiva dal Tribunale del Riesame, non potendo da un provvedimento illegittimo farsi derivare un onere a carico di chi lo ha ingiustamente subito (Sez. 4^, Sentenza n. 10342 del 15/10/1997, Rv. 209409, Perna). Tale principio del resto si evince anche dal testo dell'art. 692, c.p.p., comma 2, (avente evidentemente identica ratio), in base al quale, nel caso in cui la durata della custodia cautelare abbia superato l'entità della pena inflitta, sono detratte le spese relative alla maggiore durata.
Nel caso di specie la misura custodiale a suo tempo disposta nei confronti dei ricorrenti è stata annullata dal Tribunale di Bolzano per difetto dei presupposti di applicazione del titolo coercitivo. Ne deriva che i ricorsi sono fondati e deve disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di mantenimento in carcere in stato di custodia cautelare.
Trattandosi di applicazione concordata di una pena pari a anni tre e mesi due di reclusione ed Euro milletrecentocinquanta di multa per PF e ad anni due e mesi undici di reclusione ed Euro milletrecentocinquanta di multa per TE, la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 445 c.p.p., comma 1, comportava, però, la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese del procedimento diverse da quelle relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.
A tale rettifica deve pertanto provvedere questa Corte a norma dell'art. 535 c.p.p., comma 4.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla condanna dei ricorrenti alla spese di mantenimento in carcere, che elimina.
Rettifica detta sentenza, condannando i predetti al pagamento in solido delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2008