Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/04/1989, n. 3045
CASS
Sentenza 4 aprile 1989

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Qualora l'imputato rinunzi all'impugnazione senza averla in precedenza proposta, la sua manifestazione di volontà deve interpretarsi come una Forma di acquiescenza tacita alla sentenza impugnabile, e determina l'Estinzione del diritto all'impugnazione, rendendo inammissibile l'impugnazione proposta successivamente, nella Forma e nel termine prescritti, dal suo difensore. (fattispecie in tema di ricorso per Cassazione). Non risultano precedenti. ( V mass n 162261).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/04/1989, n. 3045
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3045
    Data del deposito : 4 aprile 1989

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