CASS
Sentenza 4 aprile 1989
Sentenza 4 aprile 1989
Massime • 1
Qualora l'imputato rinunzi all'impugnazione senza averla in precedenza proposta, la sua manifestazione di volontà deve interpretarsi come una Forma di acquiescenza tacita alla sentenza impugnabile, e determina l'Estinzione del diritto all'impugnazione, rendendo inammissibile l'impugnazione proposta successivamente, nella Forma e nel termine prescritti, dal suo difensore. (fattispecie in tema di ricorso per Cassazione). Non risultano precedenti. ( V mass n 162261).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/04/1989, n. 3045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3045 |
| Data del deposito : | 4 aprile 1989 |
Testo completo
43045
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 4/4/89
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SENTENZASEZIONE VI~ PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 998
Dott. Guido Acċinni Presidente
1. Dott. Nicola Ronza Consigliere REGISTRO GENERALE
2. >>>> Edeo De Vincentiis N. 28070/88
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 3. >>> Renato Teresi UFFICIO COPIE
Rilasciata copia studic
+. >>>> NZ TR
Ничего 1600 ha pronunciato la seguente 30 MAG. 1990 per diritti
SENTENZA IL CANCELLIER sul ricorso proposto da 1) BO CA LI, 2) TA SE nella, 3) BO OR EL, 4) EL NE, 5) De Lu-
ca AG, 6) IS TA, 7) De LU HI, 8) De LU
AN, 9) CA IE,10) CA MA,11) CA Lucia-
no, 12) VA GI,13) CA AT,14) TO DI,
15) ON GI, 16) ND IO, 17) AL NC,18)
诽 NT LA, 19)AG GI, 20) TI IE,21)
De LU AR,22) NI RT,23) PL AR,24)De
LU Antonin 25) MA NE, 26) RE RO, 27) Cian-
ci CC, 28) TT GI,
avverso la sentenza in data 13/5/88 emessa dalla Cor
te d'appello di Firenze.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Uditain pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
Mod. 82
A. Spinosi - Roma 2240
dr. V. TR
Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dr Di Zenzo
.
che ha concluso per l'inammissibilità per BO Car.
mela LI, BO OR, TA SEnella,
CA, TT, TI, De LU HI, Cen-
tineo LA;
rigetto di tutti gli altri ricorsi.
Udit i difensor avv.tiVentura, Cordaro, Maffei, Tiri- nato, Esposito, B.Rossi, Cansarano.
Svolgimento del processo
Davanti al Tribunale di Firenze furono tratti a giudizio i seguenti imputati per risponde-
re dei reati a finaco di ciascuno indicati:
De LU AG Parisi Nicoletta CA Pie-
---
CA AN Vallo- CA MA tro
- -3-
ne GI ON GI ND IO
-
-
NT LA AL NC:
A) del delitto di cui all'art. 75 L.685/75, per a-
vere promosso, costituito, organizzato, finanziato
e capeggiato un'associazione per delinquere, final lizzata allo scopo di commettere piu' delitti tra quelli previsti dagli artt.71 e 72 L.685/75 ed in particolare ad immettere sul mercato di Firenze e
provincia notevoli quantitativi di sostanze stupe facenti (eroina e cocaina), cui partecipavano nu- merose persone, tra cui NO UG, BO
CA LI, OR RA, TA IZ, TA
UI SEnella, De LU HI, De LU AN,
LO FA, NO NC, TO Li
dia, CA AT, TT OC, Dora-
ti IE e GN IN.
Fatti commessi in Firenze a partire dalla fine dell'anno 1982 e fino alla data dei rispettivi arresti e, comunque, fino alla primavera 1985.
Con le aggravanti di cui all'art. 75 L. 685/75 comma IV°, ΙΟ e II ipotesi, per essere il numero degli associati superiore a dieci e per es-
servi tra i partecipanti persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti.
NO UG - De LU HI -
- GN IN
- TO De LU AN -4-
DI
- NO NC
- LO FA Betti-
-
- TI IE - CA ATnato GI
De LU AT:-
B) del delitto di cui all'art. 75 L.685/75, perchè
in Firenze da epoca collocabile per lo meno verso la fine dell'anno 1982 e fino al 26/2/85 e per Cal-
cagno fino al 14/1/84, si associavano fra loro e con gli altri di cui al capo A), e con altre perso-
ne ancora, allo scopo di commettere piu' delitti tra quelli previsti dagli artt.71 e 72 L.685/75.
De LU AG VA GI Pa-
risi TA CA AN CA Tomma-
Cataso NT LA De LU HI lano Pietro De LU AN ON GI
TO DI NO NC LO
FA
- ND IO
- Pettinato Gioconda - Spal-
litta NC
- TI IE -> CA AT
- GN IN NO UG
- - De LU
AT:
C) del delitto di cui agli artt. 71 e 74 n.2,3 e 4
L.685/75, 110, e 81 C.P., perchè in vario ed eteroge- neo concorso tra loro e con altre persone fra cui quelle dei capi che seguono, con piu' azioni esecu-
tive del medesimo disegno criminoso, agendo in tr o piu', illecitamente, detenevano a fine di spaccio -5-
in Firenze, quantitativi non modici di eroina e co-
caina che poi cedevano ad altre persone per uso non terapeutico, direttamente o tramite terzi, alcu-
ni dei quali tossicodipendenti ed indotti a coopera-
re nel reato, provvedendo a dirigere, promuovere o organizzare la cooperazione dei correi e a forni- re a costoro, per lo spaccio, quantitativi anche dell'ordine di 50 grammi e piu' (in particolare eroi-
na) a operazione.
Dalla fine del 1982 e fino al 14/1/84 per
GN, per NO dall'inizio dell'anno 1983 e
fino al 20/2/85, e per tutti i restanti dalla fine del 1982 al 26/2/85.
RI TA - DE UC AR:
D) del delitto di cui agli artt. 110 e 81 C.P., 71
L.685/75, perchè, in Firenze, agendo talvolta in concorso tra loro, in epoca collocabile a partire perlomeno dall'anno 1980 e fino al 23/6/81, con piu'
azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illecitamente deteneva a fine di spaccio quantita.
tivi non modici di eroina e cocaina, che cedeva nel-
l'ordine di 50
- 100 grammi per quanto concerne la eroina a De TT FA ed inoltre per avere tra-
mite il De TT (contro il quale si è già procedu-
to separatamente) quanto già era stata tratta in arresto il 31/3/81 per reati in materia di stupefa-
centi, ceduto a CA RI, contro la quale si è
già provveduto separatamente per lo spaccio grammi
35 di eroina, che continuava a detenere essendo sfuggito tale quantitativo al sequestro operato da parte della polizia in occasione dell'arresto%3
fatto collocabile quest'ultimo intorno al 23/6/81.
DE UC AR:
E) del delitto di cui agli artt.72 L.685/75, 110
e 81 C.P., perchè in Firenze, mentre era detenuto
presso il carcere delle Murate nel corso degli an-
ni 1980/81, in concorso con altre persone contro le quali si è proceduto separatamente, tra cui De
TT FA e IA CA, illecitamente deteneva ai fini di spaccio modici quantitativi di eroina, che effettivamente cedeva in dosi varie ad altri detenuti, direttamente o tramite altri tra cui ad esempio il IA.
BO CA LI:
G) del delitto di cui agli artt.71 e 74 n.2 e 3
L.685/75, 110, 112 n.2 C.P. perchè con piu' azio ni esecutive di un medesimo disegno criminoso in
Firenze nell'anno 1983 e fino al 17/2/85, in con-
corso vario ed eterogeneo con le persone di cui al
capo C), e con quelle di cui ai capi che seguono, -7-
ed agendo in numero di tre o piu', illecitamente deteneva a fine di spaccio quantitativi non modici di eroina (nella misura di 50 grammi ad operazio-
ne) che poi effettivamente in Firenze cedeva in dosi varie, modiche o no, a terzi, per uso non te-
rapeutico, direttamente o giovandosi della coopera-
zione di altri, la cui partecipazione promuoveva,
organizzava o dirigeva.
BO EL OR:
I) del delitto di cui agli artt.71 e 74 n.2 e 3
L.685/75, con riferimento all'art.112 C.P. n.2 e
110 e 81 C.P., perchè con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso nel corso dell'an-
no 1982 fino al febbraio '85 compreso, in concorso vario ed eterogeneo con le persone di cui ai capi
C) e G), e quelle che seguono, ed anche con Contes-
sa Aldo, ed agendo in numero di 3 o piu', illecita-
mente deteneva quantitativi non modici di eroina, anche a. fine di spaccio, per poi provvedere effet-
tivamente a rivendere a terze persone, per uso non terapeutico, direttamente o tramite altri, la cui cooperazione veniva diretta ed organizzata.
DE UC AG - CATALANO MA
RI TA:
L) del delitto di cui agli artt. 10,12,14 L.497/74, -
8
-
81 C.P., per avere, in concorso tra loro e con piut azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso illecitamente detenuto e portato tra Firenze e Pa-
lermo, fino quanto meno al febbraio 1985, un'arma comune da sparo ed il relativo munizionamento.
DE UC AG:
M) del reato di cui all'art.612C.P., secondo co.,
per avere in Palermo, verso la fine dell'anno 1984,
minacciato gravemente TA SEnella, di ingiu-
sto danno puntandole contro un arma comune da spa-
ro.
NI CE FALTERI WA
- RINAL-
DELLI NE:
N) del delitto di cui agli artt. 71 e 74 n.2 L.685/
75, 81,110 C.P.perchè da epoca imprecisata, risalen-
te quanto meno all'anno 1984 e fino all'8 febbraio
1985, con piu' azioni esecutive del medesimo dise-
gno criminoso, in Firenze, agendo in concorso fra
loro e con TA SEnella e IZ e numero-
se altre, fra cui AG GI e RE
RO, e quindi in numero di tre o piu', illeci-
tamente detenevano, a fine di spaccio, quantitati- vi non modici di eroina, che poi effettivamente ce-
devano in dosi varie a terzi, ed in particolare per avere 1'8/2/85, illecitamente detenuto, a fine -9-
di spaccio, in concorso fra loro, un quantitativo non modico di eroina.
LI NE:
0) del delitto di cui all'art. 385 C.P. perchè, be-
neficiando di provvedimento di arresti domiciliari concessi da questo ufficio il 9/2/85, se ne allon-
tanava ripetutamente fino in data odierna, pur es-
sendo legalmente detenuto per il reato di cui allo art.71 L.685/75 commesso con MA CE e Fal-
teri WA e per cui era stato tratto in arresto in flagranza il giorno 8/2/85 dalla Questura di
Firenze (commettendo cosi' ripetutamente il reato di evasione, con piu' azioni esecutive del medesi-
mo disegno criminoso 81C.P.).
LI GI ET RO:
Q) del delitto di cui agli artt.71 e 74 n.2,3,4 L
685/75 con riferimento all'art.112 co. 1° n.2C.P., off perchè agendo in concorso con altre persone, in
corso di identificazione, e talvolta con De LU
AG, in Firenze in epoca collocabile nel cor-
so degli anni 1984 e fino al febbraio del 1985,
con piu' azioni esecutive del medesimo disegno cri-
minoso illecitamente deteneva quantitativi non modici di eroina (nell'ordine di gr.50 un etto
e piu'), che poi cedeva a terze persone in dosi -10-
varie modiche e no;
servendosi della cooperazione di soggetti tossicodipendenti quali ad esempio TA
UI IZ, TA SEnella, LT WA
e MA CE, indotti in quanto tali a coopera- re nel reato e di cui comunque promuoveva, dirige-
va ed organizzava la partecipazione.
ES RT:
T) del delitto di cui agli artt. 71 e 74 n.2 L.685/
75, 110 e 81 C.P. perchè agendo in concorso tra loro e con altre persone, tra cui NO UG,
BO CA LI e De LU AG in Firen- ze, nel corso degli anni 1984 e 1985, fino al 18/1/
85 data del loro arresto per rapina, con piu' azio-
ni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed agendo in numero di tre e piu', illecitamente dete- nevano a fine di spaccio quantitativi non modici di eroina, forniti loro a tale socpo dal De LU, dal Tomaino e dalla Carbone e per averli poi effet-
tivamente ceduti in dosi varie a terze persone per uso non terapeutico.
TO AN
- NISCALCHI NE
AS ST IE
- AC AB -
- PRATICO' IO ID MA
- DE LU IO
RA AZ
- AP SS - VO
NI:
dcli -11-
U) del delitto di cui agli artt. 71 e 74 n.2 L.685/
75, 110 e 81 C.P. perchè agendo in vario ed etero-
geneo concorso tra loro e con altre persone tra cui
AN AN, TO DR, AT IL,
NO UG, BO CA LI, De LU
AG, CA MA e Catalano Luciano in
Firenze, da epoca imprecisata risalente quanto meno all'anno 1983 e fino al febbraio dell'85 per Santo-
ni AN, MAscalchi NE, SI EF.
ni GR, IA AB, De LU IO,
EL NO, AN AN e AT Ila-
ria, TO DR e UV NI e fino all'84
per gli altri, con piu' azioni esecutive del mede-
simo disegno criminoso illecitamente detenevano al fine di spaccio quantitativi non modici di eroina,
che poi cedevano effetivamente a terze persone in dosi varie e per uso non terapeutico.
LU AR:
Y) del delitto di cui agli artt. 71 e 74 n.2 L.685/
75, 110 e 81 C.P., perchè agendo in concorso tra loro e con altre persone tra cui NO UG,
BO CA LI, De LU AG, CA
MA e CA AN, in Firenze da epoca imprecisata, risalente quanto meno all'anno 1983
e fino al febbraio 1985, con piu' azioni esecuti MP
-12-
ve del medesimo disegno criminoso illecitamente detenevano al fine di spaccio, quantitativi non modici di eroina, che poi effettivamente cedevano a terze persone in dosi varie e per uso non terapeu-
tico.
CI CC: A1) del delitto di furto aggravato continuato, di cui agli artt.624,625 n.1 e 2 e 7 C.P., 81cpv C.P.,
perchè in Firenze in epoca anteriore e prossima al
1/2/85, con piu' azioni esecutive del medesimo di segno criminoso a scopo di profitto, si impossessa- va di un televisore e di un apparato radio, sottraen-
doli in un'abitazione di Firenze, zona di Careggi
e. quindi di un'autovettura Fiat 500, con le aggra-
vanti di aver commesso i fatti introducendosi in una abitazione e con uso di violenza ° mezzo frau- dolento, nonchè, per quanto concerne il furto del-
la autovettura, anche dell'esposizione alla pubbli-
ca fede.
B1) del delitto di cui agli artt. 72 L.685/75 ed
81C.P., perchè in Firenze in epoca collocabile nel corso degli anni 1983/84 e 1985 fino al febbraio,
con piu' azioni esecutive del medesimo disegno cri-
minoso, illecitamente deteneva anche a fine di spac-
cio modiche dosi di eroina ed effettivamente ne -13-
cedeva a terze persone per uso non terapeutico.
A conclusione del giudizio, il Tribuna- le di Firenze, con sentenza in data 29 maggio 1987,
dichiaro' tra l'altro:
BO CA LI colpevole dei reti ascritti-
gli, unificati ex art. 81 cpv C.P. concesse le at-
tenuanti degli artt.62 n.6 e 62bis C.P., dichiara-
te prevalenti,
IN IZ. e IN SEnella colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti, unificati ex art.81 cpv C.P., con le att. degli artt. 62 n.6,
62bis C.P., prevalenti,
BO OR EL colpevole del reato a-
scrittole, esclusa l'aggravante dell'art.754 c.1
n.3 Legge stupefacenti, con att. gen. prevalenti,
LI NE colpevole dei reati ascrittigli,
ritenuta la continuazione, con att.gen. prevalen-
Diff ti,
DE UC AG colpevole dei reati a lui ascrit-
ti, uniti ex art.81 cpv C.P., con att.gen. equi-
valenti,
RI TA colpevole, cosi' modificata l'im-
putazione sub A°, del reato di cui all'art. 75 comma
II° Legge n.685/75, nonchè dei reati sub C) e D)
reati tutti uniti ex art.81 cpv C.P., con att.
gen. {. -14-
gen. equivalenti,
DE UC HI, EZ FA e AN Fran-
cesco colpevoli dei reati loro rispettivamente a-cri scritti, con art.81 cpv C.P. per De LU, ad esclu-
sione del NO ed il LO del reato sub B),
con att. gen. equivalenti per tutti,
DE UC AN, DE UC AR, LU AR
colpevoli dei reati, loro rispettivamente ascritti,
ritenuta la continuazione, tra i reati ascritti a
De LU AN e a De LU AR, concesse, a tutti i predetti, le att.gen., equivalenti per Plumis e De LU AN, previa esclusione, per quest'ultima, delle aggravanti ex art.74 comma pri-
mo nn. 3 e 4 L.685/75,
CATALANO IE, VA GI e PA Fran-
cesco colpevoli, ciascuno, del reato di cui allo art.75 comma secondo Legge 685/75, cosi' modifica-
ta l'originaria imputazione subA), nonchè del rea-
to subC) loro acsritto, tutti riuniti ex art.81
cpv C.P., con att.gen.equivalenti,
CATALANO MA colpevole dei reati ascrittigli, unificati ex art.81 cpv C.P., con att. gen.prevalen-
ti,
CATALANO AN colpevole dei reati ascrittigli unificati ex art.81 cpv C.P., con att.gen. prevalenti -15-
lenti,
BE DI e DA IO colpevoli del rea-
to loro ascritto subC) escluse, per entrambe, le.
aggravanti ex art.74 primo comma nn.3 e 4 Legge
685/75, con att gen., equivalenti per TO|
e prevalenti per ND,
NO GI colpevole del reato ascrittogli subC), con att.equivalenti,
NT LA colpevole del reato di cui allo art.75 secondo comma L.685/75, cosi' modificata la imputazione subA), _ nonchè del reato ascrittogli sub
_C),_ riuniti ex art.81 cpv C.P., con att.gen.equi-
valenti,
LI GI, ET RO colpevoli del reato loro ascritto, esclusa l'aggravante dell'art. 74 n.3 L.685/75, con att.gen. equivalenti,
VO NI, AC AB, ID AR, TA-
EL AZ, NE NE, colpevoli del reato di cui all'art.72, 1°comma e 74 1°comma n.2
L.685/75, 81cpv C.P., cosi' modificate le imputa-
zioni, ad essi rispettivamente ascritte, con att.
gen.. prevalenti per tutti,
DE LU IO e AP SS colpevoli del reato di cui all'art.72 1° comma e 74 I° comma n. --
-16-
naria imputazione, loro ascritta, concesse, ad
entrambi, le att.gen.prevalenti,
ES RT, colpevole del reato ascrittogli con att. gen. equivalenti,
CI CC colpevole dei reati ascrittigli, riuniti ex art.81 cpv C.P., con att.gen.equivalenti
Il Tribunale di Firenze, con la predetta sentenza, condanno' gli imputati dichiarati colpe-
voli alla pena di giustizia.
Inoltre, assolse TO, il TI,
il NO, il LO, il CA, dal reato subB
per insufficienza di prove;
ND e ON,
dal reato subA), per insufficienza di prove;
Pari-
si, dal reato sub L), per insufficienza di prove
EL NE fu inoltre tratto a giudizio da-
vanti al Tribunale di Livorno per rispondere:
A) del reato p.e p. dall'art.71 L.685/75 per ave-
re, al fine di spaccio, acquistatto in un unica soluzione e, comunque, anche in Cecina illegalmen-
te detenuto 10 grammi circa di sostanza stupefacen-
te tipo eroina nonchè modica quantità di marijuana mista a tabacco per complessivi gr.0,8906.
Accertato 1'1/9/87.
• e p. dagli artt. 81 C.P., 72 L.685/ B) del reato p.
75, per avere nell'agosto/settembre 1987,.in terri -17-
torio di Cecina, ceduto a NE MO e ad al-
tri tossicodipendenti modiche quantità di sostan-
za stupefacente tipo eroina.
Con la recidiva reiterata nonchè spec. nel quinquen-
nio ex art.99C.P.
Con sentenza in data 4/11/87 il Tribuna-
le di Livorno dichiaro' il EL colpevole dei reati ascrittigli, unificati dalla continuazio- ne, e, concesse le circostanze attenuanti generi-
che prevalenti sulla ritenuta recidiva, lo condan- no' alla pena di giustizia.
Con sentenza in data 13/5/88 la Corte
di appello di Firenze dichiaro' inammissibile la
impugnazione proposta da alcuni imputati, oggi non ricorrenti, per omessa presentazione dei moti-
vi; ritenne per EL NE la continuazio-
ne tra i reati oggetto dei due procedimenti di cui sopra si è detto, determinando l'aumento di pena ex art.81 cpv C.P.; ridusse la pena inflitta a NO IE%3B assolse CA AT dal reato di favoreggiamento personale perchè il fatto non sussiste, riducendo la pena per l'altro rea-
to; ritenne per De LU AR la continuazione tra i reati oggetto del processo e quelli ogget-
to di precedente sentenza di condanna, determinan- -18-
do la pena per la continuazione;
ridusse la pena.
inflitta a UV NI, Confermo' nel resto la sentenza impugnata e condanno! tra l'altro -
gli appellanti, odierni ricorrenti, al pagamento in solido delle maggiori spese processuali.
Contro la sentenza della Corte di appel-
lo propongono ricorso per cassazione BO Car-
mela LI, TA SEnella, BO OR
_ EL, De LU HI, CA AT,
TT OC e TI IE, che pero' non depositano i motivi.
Propongono ricorso per cassazione anche i seguenti imputati, che espongono le censure a fianco di ciascuno indicate.
TO DI denunzia violazione di legge per essere stata assolta con formula du-
bitativa dal reato associativo, assumendo che gli indizi ritenuti dalla Corte erano incerti e discor-
danti e che mancava la prova sia del vincolo asso-
ciativo con gli altri imputati sia della reale con-
sapevolezza da parte sua del vincolo stesso e dello accordo insito nel predetto, e che pertanto anda-
va assolta con formula piena;
denunzia violazione di legge per essere stata condannata in ordine a reato di cui all'art. 71 della legge speciale sul -19-
la base di chiamate in correità del tutto prive di elementi obiettivi di riscontro;
si duole infi- ne del mancato giudizio di prevalenza delle conces-
se attenuanti generiche e conseguente riduzione di pena.
AG GI denunzia erronea applicazione della legge penale assumendo che i giudici di merito avevano erroneamente ritenuto sussistenti le circostanze aggravanti di cui allo art.74 nn.2 e 4 della legge speciale;
denunzia an-
che mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione di circostanze che a-
vrebbero dovuto portare all'irrogazione di una pe-
na inferiore.
ND IO denunzia violazione ed er
ronea appplicazione dell'art. 75 della legge specia-
leiffe le, assumendo che la funzione di corriere svolta da lui in quattro occasioni non era indizio da
cui desumere il dubbio sull'elemento soggettivo del reato associativo, del quale doveva pertanto essere assolto con formula piena;
denunzia anche mancanza di motivazione, in ordine all'entità della pena inflittagli, ritenuta eccessiva.
ON GI denunzia mancanza e
contraddittorietà della motivazione nella valuta zione dell'attendibilità delle chiamate in correi tà, che, se diversamente apprezzate, avrebbero por-
tato certamente ad una diversa decisione;
mancant za di motivazione in ordine al diniego di ritene re prevalenti le già concesse attenuanti generi-
che rispetto alle circostanze aggravanti e di ri durre la pena inflitta dal tribunale determinando-
la in misura piu' equa.
De LU AN, CA AN, Cata-
lano IE, CA MA e NT LA
denunziano con motivi comuni e memoria difensiva l'erronea applicazione dell'art. 75 della legge spe-
ciale, assumendo che il giudice di merito aveva errato nel ritenere sussistenti gli elementi essen-
ziali del reato associativo in parola, omettendo di distinguerlo dal concorso di persone nel reato continuato%3B CA MA e AN denunzia-
no con motivo comune l'erronea applicazione del 1°
e del 3° CO. del predetto art.75, assumendo che il giudice di merito aveva immotivamente e senza pro-
ve sufficienti ritenuto il loro ruolo di capi, pro-
motori, organizzatori e finanziatori dell'associa-
zione per delinquere;
tutti i ricorrenti di cui sopra denunziano la mancanza di motivazione in or-
dine alla ritenuta loro responsabilità per i rea- -21-
ti di spaccio, in difetto di adeguati riscontri alle chiamate di correità, ed in ordine all'enti-
tà della pena base, della riduzione per le attenuan-
ti generiche e dell'aumento per la continuazione.
IA CC denunzia mancanza di mo-
tivazione in ordine al diniego di applicazione del-
la continuazione tra i fatti oggetto del processo e quelli contemplati nella sentenza in data 19/5
84 del tribunale per i Minori di Firenze.
De LU AG denunzia violazione di legge e mancanza di motivazione, in ordine alla asserita sussistenza degli elementi costitutivi del reato associativo di cui all'art. 75 della leg-
ge speciale e alla sua qualifica di promotore, or-
ganizzatore, finanziatore e capo, fondate sulle chiamate in correità prive di attendibilità e di
1. Diffe riscontri di sorta.
De LU IO denunzia mancanza di motivazione in ordine alla valutazione delle chia-
mate in correità e al contrasto tra di loro esisten-
te, nonchè ad altre circostanze decisive ai fini del giudizio ed opportunamente esposte;
denunzia anche erronea valutazione degli elementi relativi alla ritenuta continuazione, fondata solo sull'af-
fermazione di una chiamata in correità. -22-
De LU AR denunzia mancanza di motivazione in ordine all'aumento di pena rispet-
to alla sentenza passata in giudicato e in ordine alla ritenuta sua responsabilità per i reati di cui ai capi D) ed E), considerata l'avvenuta ri-
trattazione delle accuse da parte di CA RI,
la mancanza di attendibilità del coimputato Bia-
giotti e l'assenza di riscontri obiettivi della chiamata in correità.
CA NE denunzia violazione di legge e mancanza di motivazione per non avere la Corte di merito ridotto la pena a lui inflitta nei limiti che consentivano la sospensione condi- zionale della sanzione e per non avergli concesso il beneficio predetto.
IS TA denunzia mancanza di motivazione in ordine al rifiuto, opposto dalla
Corte di merito, di ritenere la continuazione tra i fatti oggetto del processo e quelli oggetto di una precedente condanna emessa dalla stessa Corte,
rifiuto determinato erroneamente dal solo distac-
co temporale della loro commissione.
PL AR denunzia mancanza e
contraddittorietà della motivazione in ordine al rifiuto, da parte della Corte di merito, di assu- -23-
mere i fatti a lui ascritti sotto l'ipotesi di cui all'art. 72, anzichè 71, della legge speciale, sul-
la base di alcune risultanze processuali opportu-
namente evidenziate.
EL NE denunzia mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla determinazione della pena e all'aumento per la continuazione.
RE RO denunzia violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza nei suoi confronti degli ele-
menti essenziali del reato associativo di cui a
-
l'art. 75 della legge speciale, fondata su dichia-
razioni accusatorie rimaste prive di riscontri,
e in ordine alla misura della pena irrogatagli.
NI RT denunzia mancanza di
V.ly motivazione in ordine al rigetto della richiesta di assunzione del fatto da lui commesso sotto la norma di cui all'art.72, anzichè 71, della legge speciale ed in ordine al rigetto della richiesta di ritenere prevalenti, anzichè equivalenti, le già
concesse attenuanti generiche.
AL NC denunzia con i mo-
tivi del suo primo difensore, mancanza di motiva-
zione e vizio logico, assumendo che il giudizio -24-
di consapevolezza a suo carico era stato emesso sulla base di una chiamata in correità inattendi-
bile e sfornita di riscontri esterni, assolutamen- te inidonea a fornire la prova dei reati a suo ca-
rico. Con i motivi aggiunti redatti dal secondo difensore, denunzia mancanza e contraddittorietà
della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità relativa a tutti i reati ascritti gli, assumendo che la Corte di merito aveva rite nuto - in contrasto con i criteri enunciati dalla
Corte di cassazione l'attendibilità della chiama-
ta in correità nonostante la stessa fosse priva di riscontri esterni e di intrinseca credibilità
ed aveva omesso pertanto qualsiasi motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi essenziali dei reati ascrittigli, considerato il contenuto delle dichiarazioni delle imputate TA e il
mancato suo riconoscimento fotografico da parte loro, nonchè il contenuto delle conversazioni te-
lefoniche intercettate dalla polizia giudiziaria;
assumendo che i vizi della sentenza impugnata era- no ancor piu' evidenti in ordine alla prova del reato associativo di cui all'art.75 della legge speciale sugli stupefacenti. Renunzia, inoltre,
gli stessi vizi della sentenza in ordine al riget- -25-
to della richiesta di riduzione della pena inflit-
ta, ed in ordine al mancato riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto del presente pro--
cedimento e quelli contemplati nella sentenza in data 27/2/85 della Corte d'appello di Torino.
VA GI denunzia mancanza di motivazione e violazione di legge, assumendo che la Corte di merito aveva ritenuto la sua responsa bilità per il delitto associativo sulla base di prove valide solo a dimostrare i singoli reati di spaccio a lui addebitati, ed aveva in tal modo er-
roneamente ritenuto che la commissione dei singoli reati di spaccio fornissero anche la prova del rea-
to associativo, omettendo quindi di tenere ben di-
stinte le due fattispecie. Denunzia altresi' mancan- za di motivazione e violazione di legge in ordine ai reati di spaccio commessi prima del gennaio 1985
cioè prima del suo arrivo a Firenze, dagli altri associati a delinquere.
Tutti i ricorrenti chiedono l'annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione
1) Iricorsi di ON CA LI,
TA SEnella;
BO OR EL, Vac-
caro AT, TI IE e TT OC -26-
vanno dichiarati inammissibile per omessa presen-
tazione dei motivi come da attestazione del Cancel-
liere a f.1173-74.
Il ricorso di De LU HI va di chiarato inammissibile per avere lo stesso, con di chiarazione resa nelle forme di cui all'art.80 C.P
P. in data 4 giugno 1988, rinunziato al gravame proposto dal suo difensore il precedente 14 mag-
gio (f.460).
Per quanto riguarda NT LA,
si rileva dagli atti che con dichiarazione in da-
ta 14 maggio 1988 (f.477) rese nelle forme di cui all'art. 80 C.P.P., il predetto ha dichiarato di ri nunziare all'impugnazione contro la sentenza di appello, senza avere pero' in precedenza proposto il ricorso per cassazione. Questa manifestazione di volontà del NT deve interpretarsi come acquiescenza alla decisione di condanna emessa ne
suoi confronti dalla Corte di appello, dato che manca il presupposto della rinunzia disciplinata dall'art. 206 C.P.P., costituito dalla precedente proposizione dell'impugnazione. Trattasi nel casc
di specie di acquiescenza tacita, rivelatrice di un intento univocamente e necessariamente incom-
patibile con il proposito di impugnareone -27-
Pur non essendo prevista dalla norma di cui al citato art.206 C.P.P., l'acqiescenza è un istituto di carattere generale, non ignoto al si-
stema processuale vigente, che, infatti, ne fa
espressa menzione, in tema di impugnazione, allo art.191 C.P.P., riconoscendola al pubblico ministe- ro. Il carattere disponibile del diritto ad impu-
gnare consente il suo riconoscimento anche all'im-
putato e alle altre parti private.
Si rileva, inoltre, dagli atti, che con dichiarazione resa nelle forme e nel termine di legge in data 16 maggio 1988, il difensore del Cen-
tineo ha proposto ricorso per cassazione, provveden-
do, successivamente, al deposito dei relativi motí-
vi. Deve pero' ritenersi che l'acquiescenza mani-
festata dall'imputato sia causa generale di estin-
zione del diritto di impugnazione, che, per il suo kliffe carattere personale, sancito dall'art.190, 3°co.
C.P.P., spetta essenzialmente all'imputato, e solo
in via eccezionale, in base alla norma di cui allo art. 192, 3°co. C.P.P., al suo difensore.
Il ricorso per cassazione proposto dal difensore del NT va pertanto dichiarato inam-
missibile, rappresentando l'esercizio di un dirit-
to in precedenza estintosi per volontà del suo -28-
titolare.
2) Passando all'esame dei ricorsi proposti sti dagli altri imputati, deve rilevarsi che mol-
ti di loro
- che ora si elencheranno - hanno formu-
lato (col motivo a fianco di ciascuno indicato)
censure alla sentenza di appello nella parte in cui il giudizio di colpevolezza è stato fondato sulle chiamate in correità che si assumono inatten-
dibili perchè prive di elementi di riscontro obiet-
tivi: TO DI col 2° motivo, ON
GI col 1° motivo, CA IE col 3° mo- tivo e con la memoria difensiva, De LU AR
con la seconda parte dell'unico motivo, De LU
AN col 3° motivo, CA MA col 3° mo->
tivo, CA AN col 3° motivo, De LU Ago-
stino col 1° motivo, De LU IO col 1° moti- vo, PL AR con l'unico motivo, RE Rosario con la 1° parte dell'unico motivo, NI
RT col 1° motivo, AL NC con 10
unico motivo del primo difensore e con il primo motivo aggiunto del secondo difensore.
La censura puo' essere esaminata una vol-
ta per tutte ma occorre premettere che i primi giudici, con le loro decisioni le cui motivazio-
ni costituiscono sul punto un'unica entità logico- -29-
giuridica ai fini del controllo di legittimità,
essendo esse ispirate a criteri omogenei di accer-
tamento del fatto e di valutazione delle prove -
hanno ampiamente messo in evidenza, con motivazio-
ne diffusa, esauriente e completa, le ragioni della piena attendibilità da attribuire alle dichiarazio-
ni accusatorie rese dai chiamanti in correità, e sprimendo un orientamento conforme all'indirizzo giurisprudenziale seguito in proposito da questa
Corte Suprema, che si intende qui ribadire.
Occorre precisare innanzitutto che sul delicato e complesso problema collegato alla valu-
tazione degli interrogatori resi ai sensi degli artt.348 bis e 450 bis C.P.P. la giurisprudenza di questa Corte, in via generale, è stata attesta-
ta prevalentemente nel senso di attribuire vero e valefitin proprio valore probatorio alle stesse affermando tanto per sottolineare gli orientamenti piu' si-
gnificativi G da un lato, che tali assunzioni ave- vano la struttura "ibrida" dell'interrogatorio del-
1 imputato e della testimonianza (Sez.1; 28/2/79
n.63, Martinet) e2 dall'altro, che appariva legit-
tima l'utilizzazione da parte del giudice delle dichiarazioni degli imputati (c.d. pentiti) sul fatto altrui, ai fini della formazione del proprio -30-
convincimento, rispondendo cio' alla "ratio" emer-
gente dall'intero sistema "orientato a premiare collaborazioni ed a stimolare confessioni" (Sez.
1, 31/1/86 n.669, Gilardoni).
In termini ancora piu' specifici, la giu-
risprudenza precedente alla sentenza 3/6/86 (Sez.
1, ric.Greco), si era espressa nel senso che le ammissioni di un imputato relative a fatti penal-
mente rilevanti, commessi da altri, potevano esse-
re apprezzate sia come prove piene che come indi-
zi
- in tutto o in parte - col solo limite, impo-
sto al giudice di merito, di fornire una logica e coerente motivazione in ordine alle ragioni poste a base del proprio convincimento (Sez.1, 22/11/84
n.612, Re e Sez. 1, 17/12/84 n.1515, Held).
Tali orientamenti, peraltro, sono stati successivamente contrastati, in particolare dalla citata sentenza 3 giugno 1986, Greco, con la quale si è sostanzialmente affermato che la chiamata di correo, di per sè, non è che un indizio, con la conseguenza che la stessa in tanto puo' assumere valore di prova in senso stretto, in quanto l'at-
-- suo contenuto intrinseco trovi con- tendibilità del
-
forto e riscontro in altri elementi e circostanze ad essa estrinseci. -31-
Il rigoroso rispetto di tale regola da parte del giudice 'a quo' è stato temperato a volte,
dal riconoscimento di un valore probatorio vero e
proprio a quelle dichiarazioni il cui riscontro era desunto dall'esistenza di dichiarazioni altrui di simile o identico contenuto, sul presupposto che la coincidenza delle stesse costituiva verifica del-
la reciproca attendibilità. (c.d. principio della pluralità delle chiamate o delle chiamte incrocia-
te).
E anche questo profilo, in particolare,
costituisce il fondamento delle doglianze mosse da
alcuni difensori, le quali però' sono prive di qualsiasi pregio.
Va innanzitutto messo in evidenza che le Sezioni Unite di questa Corte sono intervenute
Kiefer sullo specifico problema con decisione 18/2/88 n.
3592 (Rabito ed altri) con cui si è puntualizzato che nel sistema giuridico italiano non esistono
prove previlegiate e che di conseguenza, anche a
voler accogliere la distinzione tra prove in senso
stretto e prove c.d. indiziarie, nessun limite è
imposto al giudice circa il valore da attribuire agli elementi sottoposti al suo apprezzamento.
E' stato altresi precisato che non esi- -32-
ste per legge una scala predeterminata di valori probatori, con la conseguenza che, fermo restando l'obbligo di esplicitare le ragioni del proprio
_convincimento, il giudice è libero di attribuire o negare ai singoli elementi sottoposti alla sua_
valutazione quella efficacia che nel caso concre-
to gli stessi possono assumere: indipendentemente,
quindi, dalla loro appartenenza all'una o all'altra categoria.
Da cio' anche l'esclusione di qualsiasi criterio legale, e quindi predeterminato, per la concreta valutazione degli elementi e delle circo-
stanze collegate come fonti alle chiamate di correo nel senso piu' ampio.
Tali affermazioni, sostanzialmente con-
fermative di quell'orientamento prevalente esisten-
te prima della sentenza cui implicitamente i ricor-
renti ricollegano invece le proprie osservazioni,
risultano ribadite da una serie di pronuncie di questa Corte sia precedenti che successive a quella delle Sezioni Unite, cui in ogni caso il Collegio
ritiene di uniformarsi anche per completezza di are:
gomentazioni (cfr. in particolare, per alcuni spun-
ti significativi: Sez.1, 4/11/86 n.7370, Adamoli;
Sez.1 16/10/86 n.7472, D'Ursi; Sez.1; 26/2/87 n. -33-
9153, Ruga, Sez.1, 6/4/87 n.13070, Aruta;
Sez.2-
7/5/87 n.1101, Barone;
Sez.1, 13/6/87 n.3492, Al
_tivalle; _Sez 1 13/6/87 n.4119, P.G. /; Sez. 6, 20/
2/88 n.6365, Melilli e Sez.6, 12/2/88 n.9547, Ber-
toncello, 5/7/88 n.1946, Belfiore).
_L'ampiezza dei riferimenti - espressio+
ne anche della delicatezza e complessità del pro.
_blema - consente ed impone_al_tempo stesso un'ul teriore riflessione, in esito alla quale_si_deve
_concludere che sul piano strettamente giuridico ma per considerazioni prettamente logiche - il ve-
ro_nodo da sciogliere non è quello della colloca-
zione delle chiamate di correo nella categoria de-
gli indizi, ovverosia in quella delle prove, ma piuttosto quello del controllo che deve essere ef fettuato perchè tali dichiarazioni possano esse-
re poste a fondamento di un'affermazione di respon-
sabilità.
E' pacifico infatti che l'ordinamento giuridico penale è informato sul punto al prin-
cipio del libero convincimento del giudice (art. 308 C,P.P.), cui corrisponde, proprio ai fini accen-
nati, l'obbligo di estoriorizzare in sentenza le ragioni poste a base della decisione, onde assi-
curare il controllo -; di merito eddi legittimità
sull'iter logieo
- -35-
sull'iter logico seguito per raggiungere una de-
terminata pronuncia (artt.474 n. 4 e 475 n.3 C.P.
P.).
Il controllo quindi, in particolare quel-
lo riservato a questa Corte, ha per oggetto solo la congruità della motivazione e l'effettiva rispon-
denza degli elementi di riferimento posti a fonda__
mento della decisione a risultanze obiettivamente emergenti dagli atti processuali: sicchè possa e-
scludersi che la sentenza sia frutto di un mero convincimento interno del giudice, ovvero di dati probatori in cui contenuto sia stato travisato, nei limiti in cui tale vizio possa avere avuto caratte-
re determinante.
Alla stregua di tali premesse, si deve allora affermare in modo decisivo l'arbitrarietà
di qualsiasi criterio che tenda a porsi con carat-
tere di assolutezza e di generalità rispetto a situazioni di fatto - quali sono quelle da sotto-
porre a vaglio critico nella particolare materia del tutto mutevoli, avuto riguardo alle condizio-
ni in cui le dichiarazioni vengono rese, alle fat-
tispecie alle quali si riferiscono e, in partico-
lare, alla diversità dei soggetti.
Ed è anche necessario mettere in eviden- -36- za - quale dato spesso sottovalutato, se non igno-
rato - che vi sono elementi di valutazione, nello ambito dell'acquisizione, prima, e delle delibazio-
ni, poi, delle prove cosidette orali, che solo il giudice di merito puo' cogliere appieno e che, per ti aspetti sintomatici, ricollega proprio alla perce-
zione diretta, costituiscono spesso l'aspetto piu'
determinante dell'attendibilità o meno delle dichia-
razioni. Sotto questo profilo, quindi, esclusa la necessità in senso tecnico giuridico
- - di otte-
nere sempre ed in ogni caso un riscontro oggettivo esterno alle chiamate di correo (l'erroneità di una tale proposizione si coglie nell'ovvio rilie-
vo secondo cui in detta situazione il riscontro costituirebbe esso stesso - autonomamente - la pro-
va del fatto da verificare) si deve convenire che y il giudizio di attendibilità o meno puo' essere el
V fondato sulla scorta degli elementi piu' diversi avuto riguardo alle esigenze di ciascun procedimen-
to.
Le osservazioni che precedono consentono di affermare quindi che il giudice di merito puo'
attribuire piena efficacia probatoria alle chiama-
te di correo
- siccome rappresentative direttamen -
te ed immediatamente dei fatti cui si riferiscono -37-
oppure ritenere di dover integrare il giudizio d di attendibilità attraverso la ricerca di elemen-
ti esterni, in tal senso oggettivi, costituiti quindi, occorrendo, anche da dichiarazioni_di_ter-
_zi, pur se coimputati (c.d. dichiarazioni incro-
ciate).
Proprio queste considerazioni evidenzia-
no un aspetto di particolare rilievo sul delicato problema.
Invero, esclusa l'esistenza di una dispo-
sizione che imponga di riconoscere solo alle c.d.
"prove reali" il valore di riscontro oggettivo,
deve dare atto che v'è una gamma di prove - espres-
samente previste nel sistema tutte riconducibi-
li allo schema delle c.d. "prove orali" e tutte consistenti in dichiarazioni (interrogatori, con-
fessioni, testimonianze) la cui attendibilità
° se si vuole il cui valore - è comunque rimesso al prudente apprezzamento del giudice, posto che avuto riguardo al controllo che puo' essere svol-
to al di fuori del richiamato riscontro oggettivo
- nell'ambito suddetto il controllo è comunque li-
mitato o meglio riferito al contenuto di altre di :
chiarazioni; nessuna delle quali, presuntivamen-
te, ha forza maggiore o superiore rispetto alle -38-
altre, dato che come è stato giustamente osser
- anche la deposizione testimoniale puo' esse- vato re inquinata e persino mendace, cosi' come puo' es-
sere veridica, ma resa per motivi di ritorsione o di rancore che non incidono peraltro sull'oggetti-
vità della narrazione.
E gli stessi rilievi critici sono sicu-
ramente riferibili in astratto sia alla confessio- ne, sia allo stesso interrogatorio, quando non abbia-
no ad oggetto accuse specifiche, ma rappresentino mere situazioni di fatto ° dati comunque offerti alla valutazione del giudice.
Sicchè, attesa la possibilità di desume-
re veri e propri elementi probatori dalle c.d. 督察
prove orali" senza la necessità di doverli inte-
grare con le "prove reali" appare chiaro che in ogni caso il punto centrale del giudizio è costi lift tuito non dal numero delle prime, ovvero dall'ap-
partenenza delle stesse all'una o all'altra cate-
goria, ma, essenzialmente, dalla forza intrinseca della o delle singole dichiarazioni: cioè dalla loro attendibilità : =
E tale valutazione finale
- anche se a-
strattamente raggiungibile secondo modalità diver-
se è poi ancorata, per cio' che riguarda ciascun -39-
caso concreto, ad una verifica di maggiore o minore u ampiezza che, prescindendo da qualsiasi aprioristi-
ca prevenzione, si ponga come necessaria per obbe-
dire all'unico imposto dalla legge, che è quello di consentire la sottoposizione ad un effettivo vaglio critico di ciascun elemento probatorio al quale sia stato attribuito un carattere determinan-
te.
Wel caso di specie, i primi giudici come puo' desumersi in particolare dalle pagg.31 e
segg. della sentenza del tribunale - hanno sotto-
posto ad una puntuale verifica critica le dichiara-
zioni dei chiamanti in correità, hanno evidenzia- to con motivazione dettagliate, corretta ed immu-
ne da vizi logici o errori di diritto le ragioni idonee a conferire piena attendibilità alle stesse,
hanno confutato con valide argomentazioni logico-
giuridiche le osservazioni ed eccezioni in proposi-
to formulate dai difensori,e, non paghi di questo giudizio positivo, sono andati alla ricerca sia delle concordanze contenute nelle diverse dichia-
razioni accusatorie, sia degli elementi estrinse-
ci di verifica, costituiti essenzialmente dagli accertamenti di polizia giudiziaria, dal contenu-
to delle conversazioni telefoniche intercettate e -40-
dalle ammissioni di carattere confessorio rese da taluni imputati "minori" che, indicati dai chiaman-
ti in correità, hanno riconosciuto di avere svol-
to il ruolo loro attribuito, fornendo un'ulterio- re conferma alle dichiarazioni dei "pentiti".
Alla luce di queste considerazioni i primi giudici sono pervenuti alla conclusione che le dichiarazioni rese dagli imputati che avevano deciso di collaborare con gli inquirenti (in parti-
colar modo BO CA LI, TA SEnel-
la, TA IZ, OR RA e gli altri prevenuti autori di concordanti dichiarazioni) do-
vevano ritenersi pienamente attendibili, anche
perchè non in contrasto con diverse risultanze probatorie.
Vlefte I motivi di ricorso sopra indicati per ciascun ricorrente vanno pertanto disattesi per-
chè infondati%3B essi per il resto, formulano, sostan-
zialmente, una doglianza per i risultati diversi
-
cui i giudici di merito sono da quelli auspicati -
pervenuti nell'apprezzamento delle prove, e conten-
gono l'implicia richiesta d'una nuova valutazione
del materiale probatorio relativo a ciascun ricor-
rente, richiesta che pero' è inammissibile in sede di legittimità dato che il relativo potere spetta -41-
al giudice di merito e che il suo esercizio è in-
sindacabile in Cassazione quando come nel caso
-
di specie - è fondato su una motivazione congrua,
corretta ed immune da vizi logici o errori di dirit-
to.
D'altro canto questa Corte Suprema ha piu'
volte affermato che l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, la valutazione delle prove, il giudizio sulla loro attendibilità e con-
cludenza, la scelta delle ragioni ritenute idonee a sorreggere la decisione sono attività che rien-
trano nel potere discrezionale del giudice di meri-
to, e che non possono proporsi in sede di ricorso per cassazione, deducendosi surrettiziamente vizi di motivazione, censure su accertamenti ed apprez zamenti di fatto ai quali il giudice del merito sia pervenuto attraverso la valutazione delle pro-
ve, allorchè questo convincimento sia sorretto da adeguata e corretta motivazione.
3) Le censure formulate da PL Giancar-
lo (con l'ultima parte del suo unico motivo) e da
NI RT (con il 1° motivo) in ordine alla
- ciascuno di essi mancata assunzione del fatto contestato sotto la norma di cui all'art. 72 della legge speciale sugli stupefacenti, anzichè sotto -42-
quella di cui all'art. 71, possono essere esaminati
congiuntamente e congiuntamente disattesi.
I primi giudici, invero, valutando cor rettamente la questione in punto di fatto, hanno accertato, sulla base delle prove acquisite, l'en-
tità della sostanza oggetto delle rispettive im-
putazioni e il numero delle dosi da essa estraibi-
li, ed hanno escluso la possibilità di applicare il concetto di modica quantità di cui all'art. 72:
le motivazioni al riguardo rispondono ad un'esatta
interpretazione della norma in parola, avendo que.
sta Corte Suprema piu' volte affermato che il c.
d.piccolo spaccio previsto dall'art. 72 è punito meno severamente in ragione della modesta entità
dello stupefacente in atto detenuto dal piccolo spacciatore%3B che ai fini della relativa valutazio- ne non devono essere adottati criteri soggettivi,
ma criteri oggettivi, validi sia nel caso previsto
dall'art.72 sia in quello previsto dall'art.80
cpv. della predetta legge;
che il concetto unita-
rio di modica quantità deve essere ancorato alle
nozione farmacologica di dose unitaria e circoscrit-
to al dato obiettivo e statistico costituito dalla dose giornaliera utile al fabbisogno non terapeu-
tico di un medio tossicodipendente per un perio- do di tempo cosi' ristretto da impedire che il quantitativo complessivamente detenuto possa rien-
trare nella.comune accezione di "scorta"; che con riferimento a tali principi farmacologici e di co-
mune esperienza non puo' essere ritenuta modica la detenzione di un quantitativo di eroina_pura
superiore a 240 milligrammi, utile al fabbisogno di un medio tossicodipendente per non piu' di tre giorni.
4) Le censure_formulate da IA Riccar-
do (con l'unico motivo di ricorso), da ALl
NC (col terzo motivo aggiunto) e da IS
_ TA (con l'unico motivo) possono essere con-
giuntamente esaminate, perchè investono tutte il rigetto, da parte dei giudici di merito, della ri-
chiesta di ritenere la continuazione tra i reati |
oggetto del presente procedimento e quello oggetto di una precedente sentenza di condanna passata in giudicato. I primi giudici hanno posto a fondamen-
to della loro decisione di rigetto una motivazio-
_ne puntuale e corretta;
infatti, dopo aver eviden-
ziato gli elementi peculiari degli episodi crimi nosi oggetto dei diversi procedimenti penali, essi hanno escluso la possibilità di ravvisare quella'
identità di disegno criminoso - intesa come pre-
ventiva ideazione atta a sorreggere piu' delitti -44-
commessi in_un_arco_di tempo ragionevolmente non lungo - richiesta dal legislatore per l'applica_!
zione dell'art. 81 cpv. C.P .., assumendo che i pre detti elementi rilevavano soltanto un'abitualità!
di condotta delinquenziale estrinsecatasi ogni volta in autonome risoluzioni intellettive..
Le censure formulate dai predetti ricon-
renti in proposito vanno pertanto disattese.
5) Le doglianze formulate dai seguenti imputati nei motivi di ricorso per ciascuno_di.
essi indicati possono essere esaminate congiunta-
mente, risolvendosi in censure relative alla misu-
ra della pena, ritenuta eccessiva: TO
DI (3°motivo), ND IO (2° motivo), Bron-
zino GI (2° motivo), CA IE (4° mo-
tivo), De LU AR (prima parte dell'unico motivo), De LU AN (4° motivo), CA Tom-
maso (4°motivo), CA AN (4° motivo), Ma-.
CH NE (unico motivo), EL NE
(unico motivo), RE RO (seconda parte dell'unico motivo) AL NC (2° motivo.
aggiunto) e NI RT (2° motivo),
Le censure sono pero' infondate, perchè
la decisione adottata sul punto dai primi giudic appare sostenuta da una motivazione congrua e pun-
tt le -45-
tuale, che si è ispirata ad una corretta applica zione dei criteri indicati dalla legge per l'eser-l'eser cizio del potere discrezionale diretto alla deter-
minazione della pena;
con essa si è reso il debi to conto dell'esercizio del potere stesso e del
rilievo predominante assegnato a questo o a quel criterio legislativo, per cui puo' escludersi che la determinazione in concreto della pena inflitta a ciascun imputato sia il frutto d'una degenerazio-
ne di quel potere in arbitrio.
Le circostanze soggettive o oggettive evidenziate in proposito dai ricorrenti e le argó-
mentazioni formulate nei motivi di appello dai lo- ro difensori devono ritenersi disattese per impli-
cito, per incompatibilità con la decisione adotta-
ta.
6) Prendendo ora in esame i residui moti-
vi posti dai vari imputati a fondamento del proprio ricorso si Cosserva quanto segue.
a) Per quanto riguarda TO DI
il primo motivo di ricorso è infondato. Il giudi-
ce di appello, infatti, prendendo in esame sia la
impugnazione dell'imputata sia quella proposta nei suoi confronti dal P.M., ha esaminato gli elemen-
ti di prova acquisiti agli atti e relativi al rea-
to associativo a lei contestato al capo B) della -46-
imputazione, li ha sottoposti alla necessaria ana-
lisi critica, li ha ritenuti pienamente attendibi-
li, ma poi - disattendendo sia la richiesta di assoluzione con formula piena avanzata dall'Alber
gatore sia quella di condanna formulata dal P.M.
ha ritenuto pienamente conforme a giustizia la decisione adottata dal Tribunale, osservando che le prove di reità non erano dotate di tale effica-
cia da suscitare nel suo animo quella certezza mo-
rale che è il necessario presupposto logico e la garanzia suprema di ogni sentenza di condanna, non fornendo le stesse la dimostrazione inconfutabile della sua consapevole adesione al programma cri-
minoso dell' 'associazione per delinquere;
ha rite-
nuto pertanto di confermare l'assoluzione della
EF TO dal delitto di cui all'art.75 della legge speciale per insufficienza di prove.
La decisione è fondata su una motiva-
zione congrua e corretta, conforme all'indirizzo in proposito di questa Corte Suprema, e non viola alcuna norma di legge, a differenza da quanto as-
sunto dalla ricorrente, ne puo' accettarsi l'im-
plicita richiesta di una nuova valitazione delle prove, dato che il relativo potere spetta al giu-
dice del merito e che il suo esercizio è insinda- -47-
cabile in sede di legittimità quando lo stesso come si è detto abbia dato il debito conto del suo convincimento con motivazione congrua e cor-
retta.
La censura va pertanto rigettata.
b) Per quanto riguarda il ricorso pro-
posto da AG GI, il primo motivo ¦
è infondato, perchè i giudici di merito hanno puntualmente evidenziato, sulla base delle pro-
---
-
ve in atti la piena sussistenza sia della circo-
stanza aggravante di cui all'art.74 n.2 della legge speciale, sia di quella di cui al n.4 del predetto art.74, ritenendo accertato sia la com!
missione del fatto (detenzione e cessione) da par- te di tre e piu' persone in concorso tra di loro,
sia l'avvenuta induzione a cooperare nel reato nei confronti di persone dedite all'uso delle 50-
stanze stupefacenti. In entrambi i casi si tratta dei soggetti nominativamente indicati nello stes-
so capo Q) dell'imputazione, il quale trova per-
fetto riscontro nei nomi e nelle azioni contesta-
te nei capi H) e N), in cui - tra l'altro è
contestata la stessa aggrvante di cui all'art.
74 n.2 della citata legge speciale.
Il secondo motivo di ricorso va disat- -48-
teso al pari del primo: le circostanze ivi indica- te - che il giudice del merito non avrebbe esami nato - appaiono "ictu oculi" o del tutto generiche o completamente irrilevanti, per cui la loro evi!
denziazione non è andata oltre una semplice pro-
posizione difensiva, la quale deve ritenersi impli=
citamente disattesa dal giudice di appello per in-
compatibilità con la decisione adottata, fondata su ben altre, specifiche e solide ragioni di fatto e di diritto.
c) Per quanto riguarda il ricorso pro-
posto da ND IO, il primo motivo è infondato e va pertanto disatteso. Il giudice di appello,
infatti prendendo in esame sia l'impugnazione dello imputato sia quella proposta nei suoi confronti
клук dal P.M., ha esaminato gli elementi di prova acqui-
siti agli atti e relativi al reato associativo a lui contestato al capo A) dell'imputazione, li ha sottoposti alla necessaria analisi critica, li ha ritenuti pienamente attendibili, ma poi - disatten-
dendo sia la richiesta di assoluzione con formulá
piena avanzata dal ND sia quella di condanna formulata dal P.M. - ha ritenuto pienamente con-
forme a giustizia la decisione adottata dal Tribu-
nale, osservando che le prove di reità non erano tois
-49-
dotate di tale efficacia da suscitare nel suo ani-
mo quella certezza morale che è il necessario pre-
supposto logico e la garanzia suprema di ogni sen-
tenza di condanna, non fornendo le stesse la dimo strazione inconfutabile della consapevolezza da par-e te sua di collaborare all'attuazione di una serie
indeterminata di reati costituenti l'oggetto dell programma criminoso dell'associazione per delin-
quere; ha ritenuto pertanto di confermare l'asso-
luzione con formula dubitativa del ND dal delit-
to di cui all'art.75 della ciata legge speciale.
La decisione è fondata su una motivazione congrua e corretta, conforme all'indirizzo in pro-
posito di questa Corte Suprema, che allontana ogni dub su una possibile confusione tra partecipazione ad un'associazione per delinquere e concorso di per-
sone nel reato e non viola alcuna disposizione di legge, a differenza da quanto assunto dal ricor-
rente. Le censure vanno pertanto disattese.
d) Per quanto riguarda i ricorsi propo.
sti da De LU AN, CA AN, Catala
no Pietro e CA MA, il primo comune Mo-
tivo va disatteso perchè infondato. A differenza da quanto in esso affermato, i primi giudici, con le cui motivazioni sul puntole loro decisioni
- -50-
in questione si integrano per le ragioni già espo-
ste in precedenza _- hanno puntualmente accertato,.
sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti - giudicato imponente ed univoco - gli elemen-
ți costitutivi del delitto di associazione per de linquere di cui all'art.75 della legge speciale sulla droga, evidenziando la continuità dei rifor-
nimenti della sostanza stupefacente (proveniente dalla Sicilia e da Torino), l'utilizzazione a ta-
le scopo di fidati corrieri, il "taglio" delle va-
⠀ rie partite effettuato in appartamenti all'uopo predisposti, l'assegnazione periodica e in dosi massicce della droga tra i sub _spacciatori -che fungevano da rete di distribuzione commerciale la raccolta del denaro dell'illecita attività ed il suo affidamento in custodia sempre alle stesse persone, e desumendone in particolare con certez- za sia l'organizzazione predisposta allo scopo, sia il programma criminoso avente ad oggetto la com-
missione di un numero indeterminato di reati previ-
sti dalla legge speciale, sia l'elemento soggetti-
vo della consapevolezza di parteciapre e di contri-
buire attivamente alla vita associativa.
I primi giudici hanno ricostruito in maniera completa - dopo l'esame delle singole po sizioni di tutti gli imputati accusati del reato -51-
-associativo -la struttura del sodalizio criminoso,
-
--nonchè i singoli-ruoli e gli specifici apporti di
-coloro che -ne erano stati partecipi, -_ come puo!__de__
sumersi dall'esauriente-disamina-compresa tra le
-pagg.61-e-258-della-sentenza di primo grado, cui
-quella di secondo grado ripetutamente si riporta.
--Il-giudizio conclusivo dei primi giudici,
oltre ad essere il risultato d'una corretta infe...
-renza-dalle prove acquisite, è conforme alla giu—
--
-risprudenza in materia di questa Corte Suprema,
·la quale ha già piu' volte affermato che gli ele-
menti costitutivi dell'associazione per delinque-
-re-prevista dall'art.75 della legge in parola so
-no-il vincolo associativo permanente finalizzato a realizzare le attività illecite sanzionate dalla legge suddetta, la predisposizione di attività e
-di-mezzi, con distribuzione di compiti tra gli associati, al fine di commettere una serie inde-
.- terminata di delitti di tale natura, un programma..
generico di delinquenza, ideato e concertato in į
comune, che non si esaurisce nella commissione di alcuni delitti ma viene mantenuto in modo co-
stante nel tempo;
essa ha anche precisato che la associazione di cui al citato art. 75 riveste aspet-
ti meno articolati e complessi dell'associazione -52-
generica di cui all'art.416 C.P., bastando a con :
figurarla quel "minimum" d. organizzazione che con-
sente di rendere piu' efficiente la rete di mercato e piu' estesa e penetrante la diffusione della droga.
La sentenza impugnata non merita, in conclusione, le censure formulate dai ricorrenti in questo primo motivo di ricorso, non ravvisando-
si nè la dedotta violazione di legge nè la denun ziata mancanza di motivazione, ma apparendo, al contrario, la decisione conforme alle norme giu-
ridiche in materia secondo l'interpretazione di
-
questa Corte Suprema
- e fondata su argomentazioni congrue e corrette, ed immuni da vizi logici o er-
rori di diritto.
Il secondo motivo di ricorso comune
Vlyffer a NO MA e CA AN va anche esso disatteso. Dalla decisione impugnata, oppor tunamente integrata sul punto da quella di primo grado particolarmente diffusa nel descrivere il ruolo e i compiti dei due ricorrenti
- emerge con evidenza e precisione la piena sussistenza in capo a CA AN e MA delle qualifiche a ciascuno di essi contestate nel capo A) delldim-
putazione, desunte da un materiale di prova am- -53-
plissimo e puntualmente indicato (dalle prime di-
chiarazioni di ZO IO e LT ME CO alle indagini condotte dai CC. mediante pedina-
menti, appostamenti, fotografie, intercettazioni telefoniche;
dalle dichiarazioni dei chiamanti in correità di cui in precedenza si è detto, ai riscon-
tri esterni acquisiti a conforto delle accuse) e da una corretta sua disamina ed interpretazione.
A fronte di tali emergenze processuali, le argo-
mentazioni difensive non espressamente esaminate dal giudice di appello devono ritenersi implicitamente disattese per incompatibilità con la decisione a-
dottata; nè puo' richiedersi in questa sede una nuova valutazione di questa o di quella circostan-
za di fatto, spettando il relativo potere soltanto al giudice di merito, ed essendo il suo esercizio
insindacabile in sede di legittimità quando come nel caso di specie - il giudice ha esplicitato le ragioni del suo convincimento con motivazione con-
grua e corretta.
e) Per quanto riguarda il ricorso formu-
lato da De LU AG, i motivi da lui personal-
mente redatti non sono contestuali e sono pertanto inammissibili. L'unico, complesso motivo formula- to dal suo difensore denunzia violazione di legge -54-
che già sono state esaminte e ritenute infondate nella presente decisione: per quella relativa alla esistenza dell'associazione per delinquere e alle qualifiche a lui attribuite nel capo A) dell'impu-
tazione valgono le ragioni già esposte per l'analo-
.
ga censura formulata_da_CA MA e Catala-
"
no AN;
per quella relativa all'attendibilità
dei chiamanti in correità valgono le ragioni già
esposte all'inizio della presente motivazione.
f) Per quanto riguarda il ricorso propo-
sto da De LU IO i primi giudici, con deci-
sioni conformi sul punto, hanno ritenuto la plura lità degli episodi di detenzione e spaccio di eroina sulla base delle concordanti accuse di due chiaman-
ti in correità (TA SEnella e OR RA),
non contraddette dalle dichiarazioni del Santoni
e del Giannassi i quali non le avevano smentite, ma s'erano limitati ad affermare di ignorare la cir-
costanza. La veridicità delle accuse aveva poi tro-
vato – secondo i giudici di merito- - un indiretto
riscontro nelle dichiarazioni della madre del De
LU, secondo cui il figlio, per procurarsi la droga, aveva dissipato gran parte del suo patrime-
nio, per cui doveva credersi al fatto di essere
stato indotto anche a spacciare allo scopo di pro- -55-
curarsi le dosi necessarie al proprio fabbisogno
Le censure del ricorrente appaiono per tanto infondate, avendo questa Corte Suprema piu volte affermato che l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, la valutazione delle ilgiudizio sulla loro attendibilità e con.prove, il giudizio cludenza, la scelta delle ragioni ritenute idone a sorreggere la decisione sono attività che rien trano nel potere discrezionale del giudice di me rito, il cui esercizio non è sindacabile in Cas-
- come nel caso di specie congruame sazione se te motivato dal punto di vista logico-giuridico.
Per il reato, il motivo di ricorso in parola si risolve sostanzialmente in una inammis sibile doglianza per i risultati, diversi da que li auspicati, cui il giudice è pervenuto nello apprezzamento del materiale probatorio, e contie
ne l'implicita ma inammissibile richiesta d'una nuova sua valutazione.
Il secondo motivo è altrettanto infon-
dato, avendo i primi giudici accertato la plura-
lità dei fatti di detenzione e spaccio di eroina e pertanto correttamente applicato la continuazi ne.
g) Per quanto riguarda il ricorso pro- -56-
posto da CA NE si osserva che la rite-
nuta infondatezza della censura relativa alla mi-
sura della pena di cui si è detto sub 5) pre-
clude l'esame della doglianza relativa alla manca-
ta concessione del beneficio della sospensione con- dizionale, a causa dell'entità della pena stessa.
h) Per quanto riguarda il ricorso propo-
sto da VA GI, i primi giudici con le loro decisioni - le cui motivazioni sul punto si integrano a vicenda per le ragioni già in preceden- za evidenziate hanno individuato le fonti di pro- va addotte dall'accusa a sostegno dell'imputazione relativa al reato associativo, le hanno valutate non soltanto sotto l'aspetto dell'interna credibili-
tà ma anche ponendole a raffronto tra di loro
(trattandosi essenzialmente di chiamate in correità)
e con numerosi riscontri esterni (ammissioni dello stesso VA di contatti con altri coimputati,
riconoscimenti fotografici, relazioni di servizio dei CC., possesso di notevole somma di denaro alla uscita dalla casa di carbone CA LI, forni-
ture di eroina a quest'ultima per corrispettivi di notevole importo pagati anche in preziosi, dichia razioni anche del NO in ordine al rapporto societario del VA con de LU AG, Cata- -57-
lano MA e CA AN, viaggi a Genova
e a Torino, contenuto delle conversazioni telefo-
niche), hanno formulato il proprio giudizio sulla loro concludenza, hanno esposto le ragioni rite-
nute idonee a sorreggere la decisione, ed hanno ritenuto, pertanto, che sussistevano con certez-
za in ordine al VA gli elementi essenziali del delitto associativo a lui ascritto al capo A)
dll'imputazione; nè possono nutrirsi dubbi su una
possibile mancata distinzione da parte dei giudi-
ci di merito di tali elementi da quelli che inve-
ce contraddistinguono il semplice concorso di per-
sone nella commissione dei reati -fine, in coeren- za con le premesse teoriche esposte, proprio a tale specifico riguardo, nella parte iniziale del-
la motivazione (v.sentenza del tribunale, f.47)
Le censure formulata dal VA nel primo motivo di ricorso sono pertanto infondate,
sottraendosi la sentenza impugnata alle denunzia- te mancanza di motivazione e violazione di legge;
il giudice di merito ha debitamente reso conto della propria decisione con motivazione esaurien-
te, precisa, corretta ed immune da vizi logici o errori di diritto, facendo puntuale applicazione delle norme di legge in materia e dei criteri in- -58-
terpretativi forniti in proposito da questa Corte
Suprema.
Anche il secondo motivo di ricorso è in-
fondato. All'indicazione generica, comune a tutti
gli imputati, del periodo di tempo relativo alla commissione del reato continuato di cui al capo
C) della rubrica, i giudici del merito hanno con-
ferito una particolare specificità, in ordine ai reati ascritti al VA, puntualizzando gli epi-
sodi criminosi da lui commessi sulla base delle prove acquisite a suo carico, ed affermando la sua responsabilità, e conseguentemente commisurando la pena, solo in ordine a quelli precisati nella sentenza di primo e in quella di secondo grado.
E' da escludersi, pertanto, che il VA sia stato condannato anche per fatti criminosi commes-
si dagli altri partecipi dell'associazione per de-
linquere in epoca anteriore all'inizio della sua personale partecipazione all'organismo..criminoso.
L'eccezione difensiva in ordine alla contestazione del reato è stata disattesa dalla Cor-
te di merito con precise osservazioni relative alla avvenuta contestazione al VA dei singoli epi-
sodi in sede di interrogatorio e col richiamo ad altre ragioni già esposte nel disattendere l'ana -59-
loga eccezione formulata da de LU AG in ordine alla stesso capo C) dell'imputazione.
La sentenza impugnata non merita pertan-
neppure su questo punto, le censure formulate to,
dal ricorrente, le quali pertanto vanno integral-
mente rigettate.
i) Per quanto riguarda il ricorso propo-
sto da AL NC, la censura subordina-
ta formulata nell'ultima parte del primo motivo aggiunto è infondata, avendo i primi giudici con le loro decisioni le cui motivazioni si integrano'
-
a vicenda per le ragioni in precedenza indicate tratto, dal materiale di prova acquisito (in par-
ticolare dalle chiamate in correità, confermate
dal contenuto delle intercettazioni telefoniche),
non soltanto la dimostrazione dei reati di deten- zione e spaccio di eroina contestati al capo C)
della rubrica, ma anche la convizione della con-
sapevolezza del ricorrente in ordine al reato as-
sociativo di cui al capo A), desumendo da varie circostanze e comportamenti altamente significativi la sua partecipazione al sodalizio criminoso, la comunanza di intenti delittuosi con altri parte-
cipi, la consapevolezza dell'attivo contributo fornito .all'associazione ed alla realizazione -60-
del comune programma di commercio di eroina sulla piazza fiorentina.
La motivazione sul punto della sentenza impugnata integrata da quella del tribunale non è nè mancante nè contraddittoria e le censure in proposito formulate si risolvono sostanzialmen-
te in una doglianza per il risultato - diverso da
quello auspicato cui il giudice di merito è per-
venuto nell'apprezzamento delle prove a carico del-
lo AL. Come tali esse vanno rigettate.
In conclusione: i ricorsi di TO
DI, AG GI, ND IO, Bronzi-
no GI, CA AN, CA IE,
CA IE, Catalano Tommaso, Cianci Riccar-
do, De LU AG, De LU AR, De LU
AN, De LU IO, CA NE,
IS TA, PL AR, EL
NE, RE RO, NI RT, VA Girolamo e AL NC vanno rigettati e i ricorrenti condannati al versamento di £.500.000
ciascuno alla cassa delle ammende.
Tutti i ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento delle spese processuali.
P Q M
La Corte -61-
dichiara inammissibili i ricorso di BO CA
LI, TA SEnella, BO OR Fio-
rella, CA AT, TI IE, Pettina-
to OC per omessa presentazione dei motivi,
ed i ricorsi di De LU HI e C::Mentineo Clau-
dio per rinunzia;
rigetta i ricorsi di TO
DI, AG GI, ND IO, Bronzi-
no GI, CA MA, CA IE,
CA AN, IA CC, de LU AG,
De LU AR, de LU AN, De LU IO,
CA NE, IS TA, PL Gian-
carlo, EL NE, RE RO, NI
RT, AL NC e Vallone Girolamo;
condanna tutti i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, e inoltre ciascuno di essi,
ad eccezione di BO CA, TA SEnel-
la, BO OR, CA AT, TI
IE, TT OC, De LU HI e
NT LA, al versamento di £.500.000 alla
Cassa delle ammende.
Roma 4 aprile 1989
IL PRESIDENTE
(dr. Guido Accinni)
650 Ace
IL CONSIGLIERE ESTENSORE (dr. NZ TR)
Veloffer
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
DI LI
Depositato in Cancelleria-
- 3 MAR. 1990 Loggi, Il Collaboratore di CancelleriaDICASSA
A
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A
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A 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 L.685/75, 81 cpv C.P., cosi modificata l'origi-
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 4/4/89
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SENTENZASEZIONE VI~ PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 998
Dott. Guido Acċinni Presidente
1. Dott. Nicola Ronza Consigliere REGISTRO GENERALE
2. >>>> Edeo De Vincentiis N. 28070/88
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 3. >>> Renato Teresi UFFICIO COPIE
Rilasciata copia studic
+. >>>> NZ TR
Ничего 1600 ha pronunciato la seguente 30 MAG. 1990 per diritti
SENTENZA IL CANCELLIER sul ricorso proposto da 1) BO CA LI, 2) TA SE nella, 3) BO OR EL, 4) EL NE, 5) De Lu-
ca AG, 6) IS TA, 7) De LU HI, 8) De LU
AN, 9) CA IE,10) CA MA,11) CA Lucia-
no, 12) VA GI,13) CA AT,14) TO DI,
15) ON GI, 16) ND IO, 17) AL NC,18)
诽 NT LA, 19)AG GI, 20) TI IE,21)
De LU AR,22) NI RT,23) PL AR,24)De
LU Antonin 25) MA NE, 26) RE RO, 27) Cian-
ci CC, 28) TT GI,
avverso la sentenza in data 13/5/88 emessa dalla Cor
te d'appello di Firenze.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Uditain pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
Mod. 82
A. Spinosi - Roma 2240
dr. V. TR
Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dr Di Zenzo
.
che ha concluso per l'inammissibilità per BO Car.
mela LI, BO OR, TA SEnella,
CA, TT, TI, De LU HI, Cen-
tineo LA;
rigetto di tutti gli altri ricorsi.
Udit i difensor avv.tiVentura, Cordaro, Maffei, Tiri- nato, Esposito, B.Rossi, Cansarano.
Svolgimento del processo
Davanti al Tribunale di Firenze furono tratti a giudizio i seguenti imputati per risponde-
re dei reati a finaco di ciascuno indicati:
De LU AG Parisi Nicoletta CA Pie-
---
CA AN Vallo- CA MA tro
- -3-
ne GI ON GI ND IO
-
-
NT LA AL NC:
A) del delitto di cui all'art. 75 L.685/75, per a-
vere promosso, costituito, organizzato, finanziato
e capeggiato un'associazione per delinquere, final lizzata allo scopo di commettere piu' delitti tra quelli previsti dagli artt.71 e 72 L.685/75 ed in particolare ad immettere sul mercato di Firenze e
provincia notevoli quantitativi di sostanze stupe facenti (eroina e cocaina), cui partecipavano nu- merose persone, tra cui NO UG, BO
CA LI, OR RA, TA IZ, TA
UI SEnella, De LU HI, De LU AN,
LO FA, NO NC, TO Li
dia, CA AT, TT OC, Dora-
ti IE e GN IN.
Fatti commessi in Firenze a partire dalla fine dell'anno 1982 e fino alla data dei rispettivi arresti e, comunque, fino alla primavera 1985.
Con le aggravanti di cui all'art. 75 L. 685/75 comma IV°, ΙΟ e II ipotesi, per essere il numero degli associati superiore a dieci e per es-
servi tra i partecipanti persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti.
NO UG - De LU HI -
- GN IN
- TO De LU AN -4-
DI
- NO NC
- LO FA Betti-
-
- TI IE - CA ATnato GI
De LU AT:-
B) del delitto di cui all'art. 75 L.685/75, perchè
in Firenze da epoca collocabile per lo meno verso la fine dell'anno 1982 e fino al 26/2/85 e per Cal-
cagno fino al 14/1/84, si associavano fra loro e con gli altri di cui al capo A), e con altre perso-
ne ancora, allo scopo di commettere piu' delitti tra quelli previsti dagli artt.71 e 72 L.685/75.
De LU AG VA GI Pa-
risi TA CA AN CA Tomma-
Cataso NT LA De LU HI lano Pietro De LU AN ON GI
TO DI NO NC LO
FA
- ND IO
- Pettinato Gioconda - Spal-
litta NC
- TI IE -> CA AT
- GN IN NO UG
- - De LU
AT:
C) del delitto di cui agli artt. 71 e 74 n.2,3 e 4
L.685/75, 110, e 81 C.P., perchè in vario ed eteroge- neo concorso tra loro e con altre persone fra cui quelle dei capi che seguono, con piu' azioni esecu-
tive del medesimo disegno criminoso, agendo in tr o piu', illecitamente, detenevano a fine di spaccio -5-
in Firenze, quantitativi non modici di eroina e co-
caina che poi cedevano ad altre persone per uso non terapeutico, direttamente o tramite terzi, alcu-
ni dei quali tossicodipendenti ed indotti a coopera-
re nel reato, provvedendo a dirigere, promuovere o organizzare la cooperazione dei correi e a forni- re a costoro, per lo spaccio, quantitativi anche dell'ordine di 50 grammi e piu' (in particolare eroi-
na) a operazione.
Dalla fine del 1982 e fino al 14/1/84 per
GN, per NO dall'inizio dell'anno 1983 e
fino al 20/2/85, e per tutti i restanti dalla fine del 1982 al 26/2/85.
RI TA - DE UC AR:
D) del delitto di cui agli artt. 110 e 81 C.P., 71
L.685/75, perchè, in Firenze, agendo talvolta in concorso tra loro, in epoca collocabile a partire perlomeno dall'anno 1980 e fino al 23/6/81, con piu'
azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illecitamente deteneva a fine di spaccio quantita.
tivi non modici di eroina e cocaina, che cedeva nel-
l'ordine di 50
- 100 grammi per quanto concerne la eroina a De TT FA ed inoltre per avere tra-
mite il De TT (contro il quale si è già procedu-
to separatamente) quanto già era stata tratta in arresto il 31/3/81 per reati in materia di stupefa-
centi, ceduto a CA RI, contro la quale si è
già provveduto separatamente per lo spaccio grammi
35 di eroina, che continuava a detenere essendo sfuggito tale quantitativo al sequestro operato da parte della polizia in occasione dell'arresto%3
fatto collocabile quest'ultimo intorno al 23/6/81.
DE UC AR:
E) del delitto di cui agli artt.72 L.685/75, 110
e 81 C.P., perchè in Firenze, mentre era detenuto
presso il carcere delle Murate nel corso degli an-
ni 1980/81, in concorso con altre persone contro le quali si è proceduto separatamente, tra cui De
TT FA e IA CA, illecitamente deteneva ai fini di spaccio modici quantitativi di eroina, che effettivamente cedeva in dosi varie ad altri detenuti, direttamente o tramite altri tra cui ad esempio il IA.
BO CA LI:
G) del delitto di cui agli artt.71 e 74 n.2 e 3
L.685/75, 110, 112 n.2 C.P. perchè con piu' azio ni esecutive di un medesimo disegno criminoso in
Firenze nell'anno 1983 e fino al 17/2/85, in con-
corso vario ed eterogeneo con le persone di cui al
capo C), e con quelle di cui ai capi che seguono, -7-
ed agendo in numero di tre o piu', illecitamente deteneva a fine di spaccio quantitativi non modici di eroina (nella misura di 50 grammi ad operazio-
ne) che poi effettivamente in Firenze cedeva in dosi varie, modiche o no, a terzi, per uso non te-
rapeutico, direttamente o giovandosi della coopera-
zione di altri, la cui partecipazione promuoveva,
organizzava o dirigeva.
BO EL OR:
I) del delitto di cui agli artt.71 e 74 n.2 e 3
L.685/75, con riferimento all'art.112 C.P. n.2 e
110 e 81 C.P., perchè con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso nel corso dell'an-
no 1982 fino al febbraio '85 compreso, in concorso vario ed eterogeneo con le persone di cui ai capi
C) e G), e quelle che seguono, ed anche con Contes-
sa Aldo, ed agendo in numero di 3 o piu', illecita-
mente deteneva quantitativi non modici di eroina, anche a. fine di spaccio, per poi provvedere effet-
tivamente a rivendere a terze persone, per uso non terapeutico, direttamente o tramite altri, la cui cooperazione veniva diretta ed organizzata.
DE UC AG - CATALANO MA
RI TA:
L) del delitto di cui agli artt. 10,12,14 L.497/74, -
8
-
81 C.P., per avere, in concorso tra loro e con piut azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso illecitamente detenuto e portato tra Firenze e Pa-
lermo, fino quanto meno al febbraio 1985, un'arma comune da sparo ed il relativo munizionamento.
DE UC AG:
M) del reato di cui all'art.612C.P., secondo co.,
per avere in Palermo, verso la fine dell'anno 1984,
minacciato gravemente TA SEnella, di ingiu-
sto danno puntandole contro un arma comune da spa-
ro.
NI CE FALTERI WA
- RINAL-
DELLI NE:
N) del delitto di cui agli artt. 71 e 74 n.2 L.685/
75, 81,110 C.P.perchè da epoca imprecisata, risalen-
te quanto meno all'anno 1984 e fino all'8 febbraio
1985, con piu' azioni esecutive del medesimo dise-
gno criminoso, in Firenze, agendo in concorso fra
loro e con TA SEnella e IZ e numero-
se altre, fra cui AG GI e RE
RO, e quindi in numero di tre o piu', illeci-
tamente detenevano, a fine di spaccio, quantitati- vi non modici di eroina, che poi effettivamente ce-
devano in dosi varie a terzi, ed in particolare per avere 1'8/2/85, illecitamente detenuto, a fine -9-
di spaccio, in concorso fra loro, un quantitativo non modico di eroina.
LI NE:
0) del delitto di cui all'art. 385 C.P. perchè, be-
neficiando di provvedimento di arresti domiciliari concessi da questo ufficio il 9/2/85, se ne allon-
tanava ripetutamente fino in data odierna, pur es-
sendo legalmente detenuto per il reato di cui allo art.71 L.685/75 commesso con MA CE e Fal-
teri WA e per cui era stato tratto in arresto in flagranza il giorno 8/2/85 dalla Questura di
Firenze (commettendo cosi' ripetutamente il reato di evasione, con piu' azioni esecutive del medesi-
mo disegno criminoso 81C.P.).
LI GI ET RO:
Q) del delitto di cui agli artt.71 e 74 n.2,3,4 L
685/75 con riferimento all'art.112 co. 1° n.2C.P., off perchè agendo in concorso con altre persone, in
corso di identificazione, e talvolta con De LU
AG, in Firenze in epoca collocabile nel cor-
so degli anni 1984 e fino al febbraio del 1985,
con piu' azioni esecutive del medesimo disegno cri-
minoso illecitamente deteneva quantitativi non modici di eroina (nell'ordine di gr.50 un etto
e piu'), che poi cedeva a terze persone in dosi -10-
varie modiche e no;
servendosi della cooperazione di soggetti tossicodipendenti quali ad esempio TA
UI IZ, TA SEnella, LT WA
e MA CE, indotti in quanto tali a coopera- re nel reato e di cui comunque promuoveva, dirige-
va ed organizzava la partecipazione.
ES RT:
T) del delitto di cui agli artt. 71 e 74 n.2 L.685/
75, 110 e 81 C.P. perchè agendo in concorso tra loro e con altre persone, tra cui NO UG,
BO CA LI e De LU AG in Firen- ze, nel corso degli anni 1984 e 1985, fino al 18/1/
85 data del loro arresto per rapina, con piu' azio-
ni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed agendo in numero di tre e piu', illecitamente dete- nevano a fine di spaccio quantitativi non modici di eroina, forniti loro a tale socpo dal De LU, dal Tomaino e dalla Carbone e per averli poi effet-
tivamente ceduti in dosi varie a terze persone per uso non terapeutico.
TO AN
- NISCALCHI NE
AS ST IE
- AC AB -
- PRATICO' IO ID MA
- DE LU IO
RA AZ
- AP SS - VO
NI:
dcli -11-
U) del delitto di cui agli artt. 71 e 74 n.2 L.685/
75, 110 e 81 C.P. perchè agendo in vario ed etero-
geneo concorso tra loro e con altre persone tra cui
AN AN, TO DR, AT IL,
NO UG, BO CA LI, De LU
AG, CA MA e Catalano Luciano in
Firenze, da epoca imprecisata risalente quanto meno all'anno 1983 e fino al febbraio dell'85 per Santo-
ni AN, MAscalchi NE, SI EF.
ni GR, IA AB, De LU IO,
EL NO, AN AN e AT Ila-
ria, TO DR e UV NI e fino all'84
per gli altri, con piu' azioni esecutive del mede-
simo disegno criminoso illecitamente detenevano al fine di spaccio quantitativi non modici di eroina,
che poi cedevano effetivamente a terze persone in dosi varie e per uso non terapeutico.
LU AR:
Y) del delitto di cui agli artt. 71 e 74 n.2 L.685/
75, 110 e 81 C.P., perchè agendo in concorso tra loro e con altre persone tra cui NO UG,
BO CA LI, De LU AG, CA
MA e CA AN, in Firenze da epoca imprecisata, risalente quanto meno all'anno 1983
e fino al febbraio 1985, con piu' azioni esecuti MP
-12-
ve del medesimo disegno criminoso illecitamente detenevano al fine di spaccio, quantitativi non modici di eroina, che poi effettivamente cedevano a terze persone in dosi varie e per uso non terapeu-
tico.
CI CC: A1) del delitto di furto aggravato continuato, di cui agli artt.624,625 n.1 e 2 e 7 C.P., 81cpv C.P.,
perchè in Firenze in epoca anteriore e prossima al
1/2/85, con piu' azioni esecutive del medesimo di segno criminoso a scopo di profitto, si impossessa- va di un televisore e di un apparato radio, sottraen-
doli in un'abitazione di Firenze, zona di Careggi
e. quindi di un'autovettura Fiat 500, con le aggra-
vanti di aver commesso i fatti introducendosi in una abitazione e con uso di violenza ° mezzo frau- dolento, nonchè, per quanto concerne il furto del-
la autovettura, anche dell'esposizione alla pubbli-
ca fede.
B1) del delitto di cui agli artt. 72 L.685/75 ed
81C.P., perchè in Firenze in epoca collocabile nel corso degli anni 1983/84 e 1985 fino al febbraio,
con piu' azioni esecutive del medesimo disegno cri-
minoso, illecitamente deteneva anche a fine di spac-
cio modiche dosi di eroina ed effettivamente ne -13-
cedeva a terze persone per uso non terapeutico.
A conclusione del giudizio, il Tribuna- le di Firenze, con sentenza in data 29 maggio 1987,
dichiaro' tra l'altro:
BO CA LI colpevole dei reti ascritti-
gli, unificati ex art. 81 cpv C.P. concesse le at-
tenuanti degli artt.62 n.6 e 62bis C.P., dichiara-
te prevalenti,
IN IZ. e IN SEnella colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti, unificati ex art.81 cpv C.P., con le att. degli artt. 62 n.6,
62bis C.P., prevalenti,
BO OR EL colpevole del reato a-
scrittole, esclusa l'aggravante dell'art.754 c.1
n.3 Legge stupefacenti, con att. gen. prevalenti,
LI NE colpevole dei reati ascrittigli,
ritenuta la continuazione, con att.gen. prevalen-
Diff ti,
DE UC AG colpevole dei reati a lui ascrit-
ti, uniti ex art.81 cpv C.P., con att.gen. equi-
valenti,
RI TA colpevole, cosi' modificata l'im-
putazione sub A°, del reato di cui all'art. 75 comma
II° Legge n.685/75, nonchè dei reati sub C) e D)
reati tutti uniti ex art.81 cpv C.P., con att.
gen. {. -14-
gen. equivalenti,
DE UC HI, EZ FA e AN Fran-
cesco colpevoli dei reati loro rispettivamente a-cri scritti, con art.81 cpv C.P. per De LU, ad esclu-
sione del NO ed il LO del reato sub B),
con att. gen. equivalenti per tutti,
DE UC AN, DE UC AR, LU AR
colpevoli dei reati, loro rispettivamente ascritti,
ritenuta la continuazione, tra i reati ascritti a
De LU AN e a De LU AR, concesse, a tutti i predetti, le att.gen., equivalenti per Plumis e De LU AN, previa esclusione, per quest'ultima, delle aggravanti ex art.74 comma pri-
mo nn. 3 e 4 L.685/75,
CATALANO IE, VA GI e PA Fran-
cesco colpevoli, ciascuno, del reato di cui allo art.75 comma secondo Legge 685/75, cosi' modifica-
ta l'originaria imputazione subA), nonchè del rea-
to subC) loro acsritto, tutti riuniti ex art.81
cpv C.P., con att.gen.equivalenti,
CATALANO MA colpevole dei reati ascrittigli, unificati ex art.81 cpv C.P., con att. gen.prevalen-
ti,
CATALANO AN colpevole dei reati ascrittigli unificati ex art.81 cpv C.P., con att.gen. prevalenti -15-
lenti,
BE DI e DA IO colpevoli del rea-
to loro ascritto subC) escluse, per entrambe, le.
aggravanti ex art.74 primo comma nn.3 e 4 Legge
685/75, con att gen., equivalenti per TO|
e prevalenti per ND,
NO GI colpevole del reato ascrittogli subC), con att.equivalenti,
NT LA colpevole del reato di cui allo art.75 secondo comma L.685/75, cosi' modificata la imputazione subA), _ nonchè del reato ascrittogli sub
_C),_ riuniti ex art.81 cpv C.P., con att.gen.equi-
valenti,
LI GI, ET RO colpevoli del reato loro ascritto, esclusa l'aggravante dell'art. 74 n.3 L.685/75, con att.gen. equivalenti,
VO NI, AC AB, ID AR, TA-
EL AZ, NE NE, colpevoli del reato di cui all'art.72, 1°comma e 74 1°comma n.2
L.685/75, 81cpv C.P., cosi' modificate le imputa-
zioni, ad essi rispettivamente ascritte, con att.
gen.. prevalenti per tutti,
DE LU IO e AP SS colpevoli del reato di cui all'art.72 1° comma e 74 I° comma n. --
-16-
naria imputazione, loro ascritta, concesse, ad
entrambi, le att.gen.prevalenti,
ES RT, colpevole del reato ascrittogli con att. gen. equivalenti,
CI CC colpevole dei reati ascrittigli, riuniti ex art.81 cpv C.P., con att.gen.equivalenti
Il Tribunale di Firenze, con la predetta sentenza, condanno' gli imputati dichiarati colpe-
voli alla pena di giustizia.
Inoltre, assolse TO, il TI,
il NO, il LO, il CA, dal reato subB
per insufficienza di prove;
ND e ON,
dal reato subA), per insufficienza di prove;
Pari-
si, dal reato sub L), per insufficienza di prove
EL NE fu inoltre tratto a giudizio da-
vanti al Tribunale di Livorno per rispondere:
A) del reato p.e p. dall'art.71 L.685/75 per ave-
re, al fine di spaccio, acquistatto in un unica soluzione e, comunque, anche in Cecina illegalmen-
te detenuto 10 grammi circa di sostanza stupefacen-
te tipo eroina nonchè modica quantità di marijuana mista a tabacco per complessivi gr.0,8906.
Accertato 1'1/9/87.
• e p. dagli artt. 81 C.P., 72 L.685/ B) del reato p.
75, per avere nell'agosto/settembre 1987,.in terri -17-
torio di Cecina, ceduto a NE MO e ad al-
tri tossicodipendenti modiche quantità di sostan-
za stupefacente tipo eroina.
Con la recidiva reiterata nonchè spec. nel quinquen-
nio ex art.99C.P.
Con sentenza in data 4/11/87 il Tribuna-
le di Livorno dichiaro' il EL colpevole dei reati ascrittigli, unificati dalla continuazio- ne, e, concesse le circostanze attenuanti generi-
che prevalenti sulla ritenuta recidiva, lo condan- no' alla pena di giustizia.
Con sentenza in data 13/5/88 la Corte
di appello di Firenze dichiaro' inammissibile la
impugnazione proposta da alcuni imputati, oggi non ricorrenti, per omessa presentazione dei moti-
vi; ritenne per EL NE la continuazio-
ne tra i reati oggetto dei due procedimenti di cui sopra si è detto, determinando l'aumento di pena ex art.81 cpv C.P.; ridusse la pena inflitta a NO IE%3B assolse CA AT dal reato di favoreggiamento personale perchè il fatto non sussiste, riducendo la pena per l'altro rea-
to; ritenne per De LU AR la continuazione tra i reati oggetto del processo e quelli ogget-
to di precedente sentenza di condanna, determinan- -18-
do la pena per la continuazione;
ridusse la pena.
inflitta a UV NI, Confermo' nel resto la sentenza impugnata e condanno! tra l'altro -
gli appellanti, odierni ricorrenti, al pagamento in solido delle maggiori spese processuali.
Contro la sentenza della Corte di appel-
lo propongono ricorso per cassazione BO Car-
mela LI, TA SEnella, BO OR
_ EL, De LU HI, CA AT,
TT OC e TI IE, che pero' non depositano i motivi.
Propongono ricorso per cassazione anche i seguenti imputati, che espongono le censure a fianco di ciascuno indicate.
TO DI denunzia violazione di legge per essere stata assolta con formula du-
bitativa dal reato associativo, assumendo che gli indizi ritenuti dalla Corte erano incerti e discor-
danti e che mancava la prova sia del vincolo asso-
ciativo con gli altri imputati sia della reale con-
sapevolezza da parte sua del vincolo stesso e dello accordo insito nel predetto, e che pertanto anda-
va assolta con formula piena;
denunzia violazione di legge per essere stata condannata in ordine a reato di cui all'art. 71 della legge speciale sul -19-
la base di chiamate in correità del tutto prive di elementi obiettivi di riscontro;
si duole infi- ne del mancato giudizio di prevalenza delle conces-
se attenuanti generiche e conseguente riduzione di pena.
AG GI denunzia erronea applicazione della legge penale assumendo che i giudici di merito avevano erroneamente ritenuto sussistenti le circostanze aggravanti di cui allo art.74 nn.2 e 4 della legge speciale;
denunzia an-
che mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione di circostanze che a-
vrebbero dovuto portare all'irrogazione di una pe-
na inferiore.
ND IO denunzia violazione ed er
ronea appplicazione dell'art. 75 della legge specia-
leiffe le, assumendo che la funzione di corriere svolta da lui in quattro occasioni non era indizio da
cui desumere il dubbio sull'elemento soggettivo del reato associativo, del quale doveva pertanto essere assolto con formula piena;
denunzia anche mancanza di motivazione, in ordine all'entità della pena inflittagli, ritenuta eccessiva.
ON GI denunzia mancanza e
contraddittorietà della motivazione nella valuta zione dell'attendibilità delle chiamate in correi tà, che, se diversamente apprezzate, avrebbero por-
tato certamente ad una diversa decisione;
mancant za di motivazione in ordine al diniego di ritene re prevalenti le già concesse attenuanti generi-
che rispetto alle circostanze aggravanti e di ri durre la pena inflitta dal tribunale determinando-
la in misura piu' equa.
De LU AN, CA AN, Cata-
lano IE, CA MA e NT LA
denunziano con motivi comuni e memoria difensiva l'erronea applicazione dell'art. 75 della legge spe-
ciale, assumendo che il giudice di merito aveva errato nel ritenere sussistenti gli elementi essen-
ziali del reato associativo in parola, omettendo di distinguerlo dal concorso di persone nel reato continuato%3B CA MA e AN denunzia-
no con motivo comune l'erronea applicazione del 1°
e del 3° CO. del predetto art.75, assumendo che il giudice di merito aveva immotivamente e senza pro-
ve sufficienti ritenuto il loro ruolo di capi, pro-
motori, organizzatori e finanziatori dell'associa-
zione per delinquere;
tutti i ricorrenti di cui sopra denunziano la mancanza di motivazione in or-
dine alla ritenuta loro responsabilità per i rea- -21-
ti di spaccio, in difetto di adeguati riscontri alle chiamate di correità, ed in ordine all'enti-
tà della pena base, della riduzione per le attenuan-
ti generiche e dell'aumento per la continuazione.
IA CC denunzia mancanza di mo-
tivazione in ordine al diniego di applicazione del-
la continuazione tra i fatti oggetto del processo e quelli contemplati nella sentenza in data 19/5
84 del tribunale per i Minori di Firenze.
De LU AG denunzia violazione di legge e mancanza di motivazione, in ordine alla asserita sussistenza degli elementi costitutivi del reato associativo di cui all'art. 75 della leg-
ge speciale e alla sua qualifica di promotore, or-
ganizzatore, finanziatore e capo, fondate sulle chiamate in correità prive di attendibilità e di
1. Diffe riscontri di sorta.
De LU IO denunzia mancanza di motivazione in ordine alla valutazione delle chia-
mate in correità e al contrasto tra di loro esisten-
te, nonchè ad altre circostanze decisive ai fini del giudizio ed opportunamente esposte;
denunzia anche erronea valutazione degli elementi relativi alla ritenuta continuazione, fondata solo sull'af-
fermazione di una chiamata in correità. -22-
De LU AR denunzia mancanza di motivazione in ordine all'aumento di pena rispet-
to alla sentenza passata in giudicato e in ordine alla ritenuta sua responsabilità per i reati di cui ai capi D) ed E), considerata l'avvenuta ri-
trattazione delle accuse da parte di CA RI,
la mancanza di attendibilità del coimputato Bia-
giotti e l'assenza di riscontri obiettivi della chiamata in correità.
CA NE denunzia violazione di legge e mancanza di motivazione per non avere la Corte di merito ridotto la pena a lui inflitta nei limiti che consentivano la sospensione condi- zionale della sanzione e per non avergli concesso il beneficio predetto.
IS TA denunzia mancanza di motivazione in ordine al rifiuto, opposto dalla
Corte di merito, di ritenere la continuazione tra i fatti oggetto del processo e quelli oggetto di una precedente condanna emessa dalla stessa Corte,
rifiuto determinato erroneamente dal solo distac-
co temporale della loro commissione.
PL AR denunzia mancanza e
contraddittorietà della motivazione in ordine al rifiuto, da parte della Corte di merito, di assu- -23-
mere i fatti a lui ascritti sotto l'ipotesi di cui all'art. 72, anzichè 71, della legge speciale, sul-
la base di alcune risultanze processuali opportu-
namente evidenziate.
EL NE denunzia mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla determinazione della pena e all'aumento per la continuazione.
RE RO denunzia violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza nei suoi confronti degli ele-
menti essenziali del reato associativo di cui a
-
l'art. 75 della legge speciale, fondata su dichia-
razioni accusatorie rimaste prive di riscontri,
e in ordine alla misura della pena irrogatagli.
NI RT denunzia mancanza di
V.ly motivazione in ordine al rigetto della richiesta di assunzione del fatto da lui commesso sotto la norma di cui all'art.72, anzichè 71, della legge speciale ed in ordine al rigetto della richiesta di ritenere prevalenti, anzichè equivalenti, le già
concesse attenuanti generiche.
AL NC denunzia con i mo-
tivi del suo primo difensore, mancanza di motiva-
zione e vizio logico, assumendo che il giudizio -24-
di consapevolezza a suo carico era stato emesso sulla base di una chiamata in correità inattendi-
bile e sfornita di riscontri esterni, assolutamen- te inidonea a fornire la prova dei reati a suo ca-
rico. Con i motivi aggiunti redatti dal secondo difensore, denunzia mancanza e contraddittorietà
della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità relativa a tutti i reati ascritti gli, assumendo che la Corte di merito aveva rite nuto - in contrasto con i criteri enunciati dalla
Corte di cassazione l'attendibilità della chiama-
ta in correità nonostante la stessa fosse priva di riscontri esterni e di intrinseca credibilità
ed aveva omesso pertanto qualsiasi motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi essenziali dei reati ascrittigli, considerato il contenuto delle dichiarazioni delle imputate TA e il
mancato suo riconoscimento fotografico da parte loro, nonchè il contenuto delle conversazioni te-
lefoniche intercettate dalla polizia giudiziaria;
assumendo che i vizi della sentenza impugnata era- no ancor piu' evidenti in ordine alla prova del reato associativo di cui all'art.75 della legge speciale sugli stupefacenti. Renunzia, inoltre,
gli stessi vizi della sentenza in ordine al riget- -25-
to della richiesta di riduzione della pena inflit-
ta, ed in ordine al mancato riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto del presente pro--
cedimento e quelli contemplati nella sentenza in data 27/2/85 della Corte d'appello di Torino.
VA GI denunzia mancanza di motivazione e violazione di legge, assumendo che la Corte di merito aveva ritenuto la sua responsa bilità per il delitto associativo sulla base di prove valide solo a dimostrare i singoli reati di spaccio a lui addebitati, ed aveva in tal modo er-
roneamente ritenuto che la commissione dei singoli reati di spaccio fornissero anche la prova del rea-
to associativo, omettendo quindi di tenere ben di-
stinte le due fattispecie. Denunzia altresi' mancan- za di motivazione e violazione di legge in ordine ai reati di spaccio commessi prima del gennaio 1985
cioè prima del suo arrivo a Firenze, dagli altri associati a delinquere.
Tutti i ricorrenti chiedono l'annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione
1) Iricorsi di ON CA LI,
TA SEnella;
BO OR EL, Vac-
caro AT, TI IE e TT OC -26-
vanno dichiarati inammissibile per omessa presen-
tazione dei motivi come da attestazione del Cancel-
liere a f.1173-74.
Il ricorso di De LU HI va di chiarato inammissibile per avere lo stesso, con di chiarazione resa nelle forme di cui all'art.80 C.P
P. in data 4 giugno 1988, rinunziato al gravame proposto dal suo difensore il precedente 14 mag-
gio (f.460).
Per quanto riguarda NT LA,
si rileva dagli atti che con dichiarazione in da-
ta 14 maggio 1988 (f.477) rese nelle forme di cui all'art. 80 C.P.P., il predetto ha dichiarato di ri nunziare all'impugnazione contro la sentenza di appello, senza avere pero' in precedenza proposto il ricorso per cassazione. Questa manifestazione di volontà del NT deve interpretarsi come acquiescenza alla decisione di condanna emessa ne
suoi confronti dalla Corte di appello, dato che manca il presupposto della rinunzia disciplinata dall'art. 206 C.P.P., costituito dalla precedente proposizione dell'impugnazione. Trattasi nel casc
di specie di acquiescenza tacita, rivelatrice di un intento univocamente e necessariamente incom-
patibile con il proposito di impugnareone -27-
Pur non essendo prevista dalla norma di cui al citato art.206 C.P.P., l'acqiescenza è un istituto di carattere generale, non ignoto al si-
stema processuale vigente, che, infatti, ne fa
espressa menzione, in tema di impugnazione, allo art.191 C.P.P., riconoscendola al pubblico ministe- ro. Il carattere disponibile del diritto ad impu-
gnare consente il suo riconoscimento anche all'im-
putato e alle altre parti private.
Si rileva, inoltre, dagli atti, che con dichiarazione resa nelle forme e nel termine di legge in data 16 maggio 1988, il difensore del Cen-
tineo ha proposto ricorso per cassazione, provveden-
do, successivamente, al deposito dei relativi motí-
vi. Deve pero' ritenersi che l'acquiescenza mani-
festata dall'imputato sia causa generale di estin-
zione del diritto di impugnazione, che, per il suo kliffe carattere personale, sancito dall'art.190, 3°co.
C.P.P., spetta essenzialmente all'imputato, e solo
in via eccezionale, in base alla norma di cui allo art. 192, 3°co. C.P.P., al suo difensore.
Il ricorso per cassazione proposto dal difensore del NT va pertanto dichiarato inam-
missibile, rappresentando l'esercizio di un dirit-
to in precedenza estintosi per volontà del suo -28-
titolare.
2) Passando all'esame dei ricorsi proposti sti dagli altri imputati, deve rilevarsi che mol-
ti di loro
- che ora si elencheranno - hanno formu-
lato (col motivo a fianco di ciascuno indicato)
censure alla sentenza di appello nella parte in cui il giudizio di colpevolezza è stato fondato sulle chiamate in correità che si assumono inatten-
dibili perchè prive di elementi di riscontro obiet-
tivi: TO DI col 2° motivo, ON
GI col 1° motivo, CA IE col 3° mo- tivo e con la memoria difensiva, De LU AR
con la seconda parte dell'unico motivo, De LU
AN col 3° motivo, CA MA col 3° mo->
tivo, CA AN col 3° motivo, De LU Ago-
stino col 1° motivo, De LU IO col 1° moti- vo, PL AR con l'unico motivo, RE Rosario con la 1° parte dell'unico motivo, NI
RT col 1° motivo, AL NC con 10
unico motivo del primo difensore e con il primo motivo aggiunto del secondo difensore.
La censura puo' essere esaminata una vol-
ta per tutte ma occorre premettere che i primi giudici, con le loro decisioni le cui motivazio-
ni costituiscono sul punto un'unica entità logico- -29-
giuridica ai fini del controllo di legittimità,
essendo esse ispirate a criteri omogenei di accer-
tamento del fatto e di valutazione delle prove -
hanno ampiamente messo in evidenza, con motivazio-
ne diffusa, esauriente e completa, le ragioni della piena attendibilità da attribuire alle dichiarazio-
ni accusatorie rese dai chiamanti in correità, e sprimendo un orientamento conforme all'indirizzo giurisprudenziale seguito in proposito da questa
Corte Suprema, che si intende qui ribadire.
Occorre precisare innanzitutto che sul delicato e complesso problema collegato alla valu-
tazione degli interrogatori resi ai sensi degli artt.348 bis e 450 bis C.P.P. la giurisprudenza di questa Corte, in via generale, è stata attesta-
ta prevalentemente nel senso di attribuire vero e valefitin proprio valore probatorio alle stesse affermando tanto per sottolineare gli orientamenti piu' si-
gnificativi G da un lato, che tali assunzioni ave- vano la struttura "ibrida" dell'interrogatorio del-
1 imputato e della testimonianza (Sez.1; 28/2/79
n.63, Martinet) e2 dall'altro, che appariva legit-
tima l'utilizzazione da parte del giudice delle dichiarazioni degli imputati (c.d. pentiti) sul fatto altrui, ai fini della formazione del proprio -30-
convincimento, rispondendo cio' alla "ratio" emer-
gente dall'intero sistema "orientato a premiare collaborazioni ed a stimolare confessioni" (Sez.
1, 31/1/86 n.669, Gilardoni).
In termini ancora piu' specifici, la giu-
risprudenza precedente alla sentenza 3/6/86 (Sez.
1, ric.Greco), si era espressa nel senso che le ammissioni di un imputato relative a fatti penal-
mente rilevanti, commessi da altri, potevano esse-
re apprezzate sia come prove piene che come indi-
zi
- in tutto o in parte - col solo limite, impo-
sto al giudice di merito, di fornire una logica e coerente motivazione in ordine alle ragioni poste a base del proprio convincimento (Sez.1, 22/11/84
n.612, Re e Sez. 1, 17/12/84 n.1515, Held).
Tali orientamenti, peraltro, sono stati successivamente contrastati, in particolare dalla citata sentenza 3 giugno 1986, Greco, con la quale si è sostanzialmente affermato che la chiamata di correo, di per sè, non è che un indizio, con la conseguenza che la stessa in tanto puo' assumere valore di prova in senso stretto, in quanto l'at-
-- suo contenuto intrinseco trovi con- tendibilità del
-
forto e riscontro in altri elementi e circostanze ad essa estrinseci. -31-
Il rigoroso rispetto di tale regola da parte del giudice 'a quo' è stato temperato a volte,
dal riconoscimento di un valore probatorio vero e
proprio a quelle dichiarazioni il cui riscontro era desunto dall'esistenza di dichiarazioni altrui di simile o identico contenuto, sul presupposto che la coincidenza delle stesse costituiva verifica del-
la reciproca attendibilità. (c.d. principio della pluralità delle chiamate o delle chiamte incrocia-
te).
E anche questo profilo, in particolare,
costituisce il fondamento delle doglianze mosse da
alcuni difensori, le quali però' sono prive di qualsiasi pregio.
Va innanzitutto messo in evidenza che le Sezioni Unite di questa Corte sono intervenute
Kiefer sullo specifico problema con decisione 18/2/88 n.
3592 (Rabito ed altri) con cui si è puntualizzato che nel sistema giuridico italiano non esistono
prove previlegiate e che di conseguenza, anche a
voler accogliere la distinzione tra prove in senso
stretto e prove c.d. indiziarie, nessun limite è
imposto al giudice circa il valore da attribuire agli elementi sottoposti al suo apprezzamento.
E' stato altresi precisato che non esi- -32-
ste per legge una scala predeterminata di valori probatori, con la conseguenza che, fermo restando l'obbligo di esplicitare le ragioni del proprio
_convincimento, il giudice è libero di attribuire o negare ai singoli elementi sottoposti alla sua_
valutazione quella efficacia che nel caso concre-
to gli stessi possono assumere: indipendentemente,
quindi, dalla loro appartenenza all'una o all'altra categoria.
Da cio' anche l'esclusione di qualsiasi criterio legale, e quindi predeterminato, per la concreta valutazione degli elementi e delle circo-
stanze collegate come fonti alle chiamate di correo nel senso piu' ampio.
Tali affermazioni, sostanzialmente con-
fermative di quell'orientamento prevalente esisten-
te prima della sentenza cui implicitamente i ricor-
renti ricollegano invece le proprie osservazioni,
risultano ribadite da una serie di pronuncie di questa Corte sia precedenti che successive a quella delle Sezioni Unite, cui in ogni caso il Collegio
ritiene di uniformarsi anche per completezza di are:
gomentazioni (cfr. in particolare, per alcuni spun-
ti significativi: Sez.1, 4/11/86 n.7370, Adamoli;
Sez.1 16/10/86 n.7472, D'Ursi; Sez.1; 26/2/87 n. -33-
9153, Ruga, Sez.1, 6/4/87 n.13070, Aruta;
Sez.2-
7/5/87 n.1101, Barone;
Sez.1, 13/6/87 n.3492, Al
_tivalle; _Sez 1 13/6/87 n.4119, P.G. /; Sez. 6, 20/
2/88 n.6365, Melilli e Sez.6, 12/2/88 n.9547, Ber-
toncello, 5/7/88 n.1946, Belfiore).
_L'ampiezza dei riferimenti - espressio+
ne anche della delicatezza e complessità del pro.
_blema - consente ed impone_al_tempo stesso un'ul teriore riflessione, in esito alla quale_si_deve
_concludere che sul piano strettamente giuridico ma per considerazioni prettamente logiche - il ve-
ro_nodo da sciogliere non è quello della colloca-
zione delle chiamate di correo nella categoria de-
gli indizi, ovverosia in quella delle prove, ma piuttosto quello del controllo che deve essere ef fettuato perchè tali dichiarazioni possano esse-
re poste a fondamento di un'affermazione di respon-
sabilità.
E' pacifico infatti che l'ordinamento giuridico penale è informato sul punto al prin-
cipio del libero convincimento del giudice (art. 308 C,P.P.), cui corrisponde, proprio ai fini accen-
nati, l'obbligo di estoriorizzare in sentenza le ragioni poste a base della decisione, onde assi-
curare il controllo -; di merito eddi legittimità
sull'iter logieo
- -35-
sull'iter logico seguito per raggiungere una de-
terminata pronuncia (artt.474 n. 4 e 475 n.3 C.P.
P.).
Il controllo quindi, in particolare quel-
lo riservato a questa Corte, ha per oggetto solo la congruità della motivazione e l'effettiva rispon-
denza degli elementi di riferimento posti a fonda__
mento della decisione a risultanze obiettivamente emergenti dagli atti processuali: sicchè possa e-
scludersi che la sentenza sia frutto di un mero convincimento interno del giudice, ovvero di dati probatori in cui contenuto sia stato travisato, nei limiti in cui tale vizio possa avere avuto caratte-
re determinante.
Alla stregua di tali premesse, si deve allora affermare in modo decisivo l'arbitrarietà
di qualsiasi criterio che tenda a porsi con carat-
tere di assolutezza e di generalità rispetto a situazioni di fatto - quali sono quelle da sotto-
porre a vaglio critico nella particolare materia del tutto mutevoli, avuto riguardo alle condizio-
ni in cui le dichiarazioni vengono rese, alle fat-
tispecie alle quali si riferiscono e, in partico-
lare, alla diversità dei soggetti.
Ed è anche necessario mettere in eviden- -36- za - quale dato spesso sottovalutato, se non igno-
rato - che vi sono elementi di valutazione, nello ambito dell'acquisizione, prima, e delle delibazio-
ni, poi, delle prove cosidette orali, che solo il giudice di merito puo' cogliere appieno e che, per ti aspetti sintomatici, ricollega proprio alla perce-
zione diretta, costituiscono spesso l'aspetto piu'
determinante dell'attendibilità o meno delle dichia-
razioni. Sotto questo profilo, quindi, esclusa la necessità in senso tecnico giuridico
- - di otte-
nere sempre ed in ogni caso un riscontro oggettivo esterno alle chiamate di correo (l'erroneità di una tale proposizione si coglie nell'ovvio rilie-
vo secondo cui in detta situazione il riscontro costituirebbe esso stesso - autonomamente - la pro-
va del fatto da verificare) si deve convenire che y il giudizio di attendibilità o meno puo' essere el
V fondato sulla scorta degli elementi piu' diversi avuto riguardo alle esigenze di ciascun procedimen-
to.
Le osservazioni che precedono consentono di affermare quindi che il giudice di merito puo'
attribuire piena efficacia probatoria alle chiama-
te di correo
- siccome rappresentative direttamen -
te ed immediatamente dei fatti cui si riferiscono -37-
oppure ritenere di dover integrare il giudizio d di attendibilità attraverso la ricerca di elemen-
ti esterni, in tal senso oggettivi, costituiti quindi, occorrendo, anche da dichiarazioni_di_ter-
_zi, pur se coimputati (c.d. dichiarazioni incro-
ciate).
Proprio queste considerazioni evidenzia-
no un aspetto di particolare rilievo sul delicato problema.
Invero, esclusa l'esistenza di una dispo-
sizione che imponga di riconoscere solo alle c.d.
"prove reali" il valore di riscontro oggettivo,
deve dare atto che v'è una gamma di prove - espres-
samente previste nel sistema tutte riconducibi-
li allo schema delle c.d. "prove orali" e tutte consistenti in dichiarazioni (interrogatori, con-
fessioni, testimonianze) la cui attendibilità
° se si vuole il cui valore - è comunque rimesso al prudente apprezzamento del giudice, posto che avuto riguardo al controllo che puo' essere svol-
to al di fuori del richiamato riscontro oggettivo
- nell'ambito suddetto il controllo è comunque li-
mitato o meglio riferito al contenuto di altre di :
chiarazioni; nessuna delle quali, presuntivamen-
te, ha forza maggiore o superiore rispetto alle -38-
altre, dato che come è stato giustamente osser
- anche la deposizione testimoniale puo' esse- vato re inquinata e persino mendace, cosi' come puo' es-
sere veridica, ma resa per motivi di ritorsione o di rancore che non incidono peraltro sull'oggetti-
vità della narrazione.
E gli stessi rilievi critici sono sicu-
ramente riferibili in astratto sia alla confessio- ne, sia allo stesso interrogatorio, quando non abbia-
no ad oggetto accuse specifiche, ma rappresentino mere situazioni di fatto ° dati comunque offerti alla valutazione del giudice.
Sicchè, attesa la possibilità di desume-
re veri e propri elementi probatori dalle c.d. 督察
prove orali" senza la necessità di doverli inte-
grare con le "prove reali" appare chiaro che in ogni caso il punto centrale del giudizio è costi lift tuito non dal numero delle prime, ovvero dall'ap-
partenenza delle stesse all'una o all'altra cate-
goria, ma, essenzialmente, dalla forza intrinseca della o delle singole dichiarazioni: cioè dalla loro attendibilità : =
E tale valutazione finale
- anche se a-
strattamente raggiungibile secondo modalità diver-
se è poi ancorata, per cio' che riguarda ciascun -39-
caso concreto, ad una verifica di maggiore o minore u ampiezza che, prescindendo da qualsiasi aprioristi-
ca prevenzione, si ponga come necessaria per obbe-
dire all'unico imposto dalla legge, che è quello di consentire la sottoposizione ad un effettivo vaglio critico di ciascun elemento probatorio al quale sia stato attribuito un carattere determinan-
te.
Wel caso di specie, i primi giudici come puo' desumersi in particolare dalle pagg.31 e
segg. della sentenza del tribunale - hanno sotto-
posto ad una puntuale verifica critica le dichiara-
zioni dei chiamanti in correità, hanno evidenzia- to con motivazione dettagliate, corretta ed immu-
ne da vizi logici o errori di diritto le ragioni idonee a conferire piena attendibilità alle stesse,
hanno confutato con valide argomentazioni logico-
giuridiche le osservazioni ed eccezioni in proposi-
to formulate dai difensori,e, non paghi di questo giudizio positivo, sono andati alla ricerca sia delle concordanze contenute nelle diverse dichia-
razioni accusatorie, sia degli elementi estrinse-
ci di verifica, costituiti essenzialmente dagli accertamenti di polizia giudiziaria, dal contenu-
to delle conversazioni telefoniche intercettate e -40-
dalle ammissioni di carattere confessorio rese da taluni imputati "minori" che, indicati dai chiaman-
ti in correità, hanno riconosciuto di avere svol-
to il ruolo loro attribuito, fornendo un'ulterio- re conferma alle dichiarazioni dei "pentiti".
Alla luce di queste considerazioni i primi giudici sono pervenuti alla conclusione che le dichiarazioni rese dagli imputati che avevano deciso di collaborare con gli inquirenti (in parti-
colar modo BO CA LI, TA SEnel-
la, TA IZ, OR RA e gli altri prevenuti autori di concordanti dichiarazioni) do-
vevano ritenersi pienamente attendibili, anche
perchè non in contrasto con diverse risultanze probatorie.
Vlefte I motivi di ricorso sopra indicati per ciascun ricorrente vanno pertanto disattesi per-
chè infondati%3B essi per il resto, formulano, sostan-
zialmente, una doglianza per i risultati diversi
-
cui i giudici di merito sono da quelli auspicati -
pervenuti nell'apprezzamento delle prove, e conten-
gono l'implicia richiesta d'una nuova valutazione
del materiale probatorio relativo a ciascun ricor-
rente, richiesta che pero' è inammissibile in sede di legittimità dato che il relativo potere spetta -41-
al giudice di merito e che il suo esercizio è in-
sindacabile in Cassazione quando come nel caso
-
di specie - è fondato su una motivazione congrua,
corretta ed immune da vizi logici o errori di dirit-
to.
D'altro canto questa Corte Suprema ha piu'
volte affermato che l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, la valutazione delle prove, il giudizio sulla loro attendibilità e con-
cludenza, la scelta delle ragioni ritenute idonee a sorreggere la decisione sono attività che rien-
trano nel potere discrezionale del giudice di meri-
to, e che non possono proporsi in sede di ricorso per cassazione, deducendosi surrettiziamente vizi di motivazione, censure su accertamenti ed apprez zamenti di fatto ai quali il giudice del merito sia pervenuto attraverso la valutazione delle pro-
ve, allorchè questo convincimento sia sorretto da adeguata e corretta motivazione.
3) Le censure formulate da PL Giancar-
lo (con l'ultima parte del suo unico motivo) e da
NI RT (con il 1° motivo) in ordine alla
- ciascuno di essi mancata assunzione del fatto contestato sotto la norma di cui all'art. 72 della legge speciale sugli stupefacenti, anzichè sotto -42-
quella di cui all'art. 71, possono essere esaminati
congiuntamente e congiuntamente disattesi.
I primi giudici, invero, valutando cor rettamente la questione in punto di fatto, hanno accertato, sulla base delle prove acquisite, l'en-
tità della sostanza oggetto delle rispettive im-
putazioni e il numero delle dosi da essa estraibi-
li, ed hanno escluso la possibilità di applicare il concetto di modica quantità di cui all'art. 72:
le motivazioni al riguardo rispondono ad un'esatta
interpretazione della norma in parola, avendo que.
sta Corte Suprema piu' volte affermato che il c.
d.piccolo spaccio previsto dall'art. 72 è punito meno severamente in ragione della modesta entità
dello stupefacente in atto detenuto dal piccolo spacciatore%3B che ai fini della relativa valutazio- ne non devono essere adottati criteri soggettivi,
ma criteri oggettivi, validi sia nel caso previsto
dall'art.72 sia in quello previsto dall'art.80
cpv. della predetta legge;
che il concetto unita-
rio di modica quantità deve essere ancorato alle
nozione farmacologica di dose unitaria e circoscrit-
to al dato obiettivo e statistico costituito dalla dose giornaliera utile al fabbisogno non terapeu-
tico di un medio tossicodipendente per un perio- do di tempo cosi' ristretto da impedire che il quantitativo complessivamente detenuto possa rien-
trare nella.comune accezione di "scorta"; che con riferimento a tali principi farmacologici e di co-
mune esperienza non puo' essere ritenuta modica la detenzione di un quantitativo di eroina_pura
superiore a 240 milligrammi, utile al fabbisogno di un medio tossicodipendente per non piu' di tre giorni.
4) Le censure_formulate da IA Riccar-
do (con l'unico motivo di ricorso), da ALl
NC (col terzo motivo aggiunto) e da IS
_ TA (con l'unico motivo) possono essere con-
giuntamente esaminate, perchè investono tutte il rigetto, da parte dei giudici di merito, della ri-
chiesta di ritenere la continuazione tra i reati |
oggetto del presente procedimento e quello oggetto di una precedente sentenza di condanna passata in giudicato. I primi giudici hanno posto a fondamen-
to della loro decisione di rigetto una motivazio-
_ne puntuale e corretta;
infatti, dopo aver eviden-
ziato gli elementi peculiari degli episodi crimi nosi oggetto dei diversi procedimenti penali, essi hanno escluso la possibilità di ravvisare quella'
identità di disegno criminoso - intesa come pre-
ventiva ideazione atta a sorreggere piu' delitti -44-
commessi in_un_arco_di tempo ragionevolmente non lungo - richiesta dal legislatore per l'applica_!
zione dell'art. 81 cpv. C.P .., assumendo che i pre detti elementi rilevavano soltanto un'abitualità!
di condotta delinquenziale estrinsecatasi ogni volta in autonome risoluzioni intellettive..
Le censure formulate dai predetti ricon-
renti in proposito vanno pertanto disattese.
5) Le doglianze formulate dai seguenti imputati nei motivi di ricorso per ciascuno_di.
essi indicati possono essere esaminate congiunta-
mente, risolvendosi in censure relative alla misu-
ra della pena, ritenuta eccessiva: TO
DI (3°motivo), ND IO (2° motivo), Bron-
zino GI (2° motivo), CA IE (4° mo-
tivo), De LU AR (prima parte dell'unico motivo), De LU AN (4° motivo), CA Tom-
maso (4°motivo), CA AN (4° motivo), Ma-.
CH NE (unico motivo), EL NE
(unico motivo), RE RO (seconda parte dell'unico motivo) AL NC (2° motivo.
aggiunto) e NI RT (2° motivo),
Le censure sono pero' infondate, perchè
la decisione adottata sul punto dai primi giudic appare sostenuta da una motivazione congrua e pun-
tt le -45-
tuale, che si è ispirata ad una corretta applica zione dei criteri indicati dalla legge per l'eser-l'eser cizio del potere discrezionale diretto alla deter-
minazione della pena;
con essa si è reso il debi to conto dell'esercizio del potere stesso e del
rilievo predominante assegnato a questo o a quel criterio legislativo, per cui puo' escludersi che la determinazione in concreto della pena inflitta a ciascun imputato sia il frutto d'una degenerazio-
ne di quel potere in arbitrio.
Le circostanze soggettive o oggettive evidenziate in proposito dai ricorrenti e le argó-
mentazioni formulate nei motivi di appello dai lo- ro difensori devono ritenersi disattese per impli-
cito, per incompatibilità con la decisione adotta-
ta.
6) Prendendo ora in esame i residui moti-
vi posti dai vari imputati a fondamento del proprio ricorso si Cosserva quanto segue.
a) Per quanto riguarda TO DI
il primo motivo di ricorso è infondato. Il giudi-
ce di appello, infatti, prendendo in esame sia la
impugnazione dell'imputata sia quella proposta nei suoi confronti dal P.M., ha esaminato gli elemen-
ti di prova acquisiti agli atti e relativi al rea-
to associativo a lei contestato al capo B) della -46-
imputazione, li ha sottoposti alla necessaria ana-
lisi critica, li ha ritenuti pienamente attendibi-
li, ma poi - disattendendo sia la richiesta di assoluzione con formula piena avanzata dall'Alber
gatore sia quella di condanna formulata dal P.M.
ha ritenuto pienamente conforme a giustizia la decisione adottata dal Tribunale, osservando che le prove di reità non erano dotate di tale effica-
cia da suscitare nel suo animo quella certezza mo-
rale che è il necessario presupposto logico e la garanzia suprema di ogni sentenza di condanna, non fornendo le stesse la dimostrazione inconfutabile della sua consapevole adesione al programma cri-
minoso dell' 'associazione per delinquere;
ha rite-
nuto pertanto di confermare l'assoluzione della
EF TO dal delitto di cui all'art.75 della legge speciale per insufficienza di prove.
La decisione è fondata su una motiva-
zione congrua e corretta, conforme all'indirizzo in proposito di questa Corte Suprema, e non viola alcuna norma di legge, a differenza da quanto as-
sunto dalla ricorrente, ne puo' accettarsi l'im-
plicita richiesta di una nuova valitazione delle prove, dato che il relativo potere spetta al giu-
dice del merito e che il suo esercizio è insinda- -47-
cabile in sede di legittimità quando lo stesso come si è detto abbia dato il debito conto del suo convincimento con motivazione congrua e cor-
retta.
La censura va pertanto rigettata.
b) Per quanto riguarda il ricorso pro-
posto da AG GI, il primo motivo ¦
è infondato, perchè i giudici di merito hanno puntualmente evidenziato, sulla base delle pro-
---
-
ve in atti la piena sussistenza sia della circo-
stanza aggravante di cui all'art.74 n.2 della legge speciale, sia di quella di cui al n.4 del predetto art.74, ritenendo accertato sia la com!
missione del fatto (detenzione e cessione) da par- te di tre e piu' persone in concorso tra di loro,
sia l'avvenuta induzione a cooperare nel reato nei confronti di persone dedite all'uso delle 50-
stanze stupefacenti. In entrambi i casi si tratta dei soggetti nominativamente indicati nello stes-
so capo Q) dell'imputazione, il quale trova per-
fetto riscontro nei nomi e nelle azioni contesta-
te nei capi H) e N), in cui - tra l'altro è
contestata la stessa aggrvante di cui all'art.
74 n.2 della citata legge speciale.
Il secondo motivo di ricorso va disat- -48-
teso al pari del primo: le circostanze ivi indica- te - che il giudice del merito non avrebbe esami nato - appaiono "ictu oculi" o del tutto generiche o completamente irrilevanti, per cui la loro evi!
denziazione non è andata oltre una semplice pro-
posizione difensiva, la quale deve ritenersi impli=
citamente disattesa dal giudice di appello per in-
compatibilità con la decisione adottata, fondata su ben altre, specifiche e solide ragioni di fatto e di diritto.
c) Per quanto riguarda il ricorso pro-
posto da ND IO, il primo motivo è infondato e va pertanto disatteso. Il giudice di appello,
infatti prendendo in esame sia l'impugnazione dello imputato sia quella proposta nei suoi confronti
клук dal P.M., ha esaminato gli elementi di prova acqui-
siti agli atti e relativi al reato associativo a lui contestato al capo A) dell'imputazione, li ha sottoposti alla necessaria analisi critica, li ha ritenuti pienamente attendibili, ma poi - disatten-
dendo sia la richiesta di assoluzione con formulá
piena avanzata dal ND sia quella di condanna formulata dal P.M. - ha ritenuto pienamente con-
forme a giustizia la decisione adottata dal Tribu-
nale, osservando che le prove di reità non erano tois
-49-
dotate di tale efficacia da suscitare nel suo ani-
mo quella certezza morale che è il necessario pre-
supposto logico e la garanzia suprema di ogni sen-
tenza di condanna, non fornendo le stesse la dimo strazione inconfutabile della consapevolezza da par-e te sua di collaborare all'attuazione di una serie
indeterminata di reati costituenti l'oggetto dell programma criminoso dell'associazione per delin-
quere; ha ritenuto pertanto di confermare l'asso-
luzione con formula dubitativa del ND dal delit-
to di cui all'art.75 della ciata legge speciale.
La decisione è fondata su una motivazione congrua e corretta, conforme all'indirizzo in pro-
posito di questa Corte Suprema, che allontana ogni dub su una possibile confusione tra partecipazione ad un'associazione per delinquere e concorso di per-
sone nel reato e non viola alcuna disposizione di legge, a differenza da quanto assunto dal ricor-
rente. Le censure vanno pertanto disattese.
d) Per quanto riguarda i ricorsi propo.
sti da De LU AN, CA AN, Catala
no Pietro e CA MA, il primo comune Mo-
tivo va disatteso perchè infondato. A differenza da quanto in esso affermato, i primi giudici, con le cui motivazioni sul puntole loro decisioni
- -50-
in questione si integrano per le ragioni già espo-
ste in precedenza _- hanno puntualmente accertato,.
sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti - giudicato imponente ed univoco - gli elemen-
ți costitutivi del delitto di associazione per de linquere di cui all'art.75 della legge speciale sulla droga, evidenziando la continuità dei rifor-
nimenti della sostanza stupefacente (proveniente dalla Sicilia e da Torino), l'utilizzazione a ta-
le scopo di fidati corrieri, il "taglio" delle va-
⠀ rie partite effettuato in appartamenti all'uopo predisposti, l'assegnazione periodica e in dosi massicce della droga tra i sub _spacciatori -che fungevano da rete di distribuzione commerciale la raccolta del denaro dell'illecita attività ed il suo affidamento in custodia sempre alle stesse persone, e desumendone in particolare con certez- za sia l'organizzazione predisposta allo scopo, sia il programma criminoso avente ad oggetto la com-
missione di un numero indeterminato di reati previ-
sti dalla legge speciale, sia l'elemento soggetti-
vo della consapevolezza di parteciapre e di contri-
buire attivamente alla vita associativa.
I primi giudici hanno ricostruito in maniera completa - dopo l'esame delle singole po sizioni di tutti gli imputati accusati del reato -51-
-associativo -la struttura del sodalizio criminoso,
-
--nonchè i singoli-ruoli e gli specifici apporti di
-coloro che -ne erano stati partecipi, -_ come puo!__de__
sumersi dall'esauriente-disamina-compresa tra le
-pagg.61-e-258-della-sentenza di primo grado, cui
-quella di secondo grado ripetutamente si riporta.
--Il-giudizio conclusivo dei primi giudici,
oltre ad essere il risultato d'una corretta infe...
-renza-dalle prove acquisite, è conforme alla giu—
--
-risprudenza in materia di questa Corte Suprema,
·la quale ha già piu' volte affermato che gli ele-
menti costitutivi dell'associazione per delinque-
-re-prevista dall'art.75 della legge in parola so
-no-il vincolo associativo permanente finalizzato a realizzare le attività illecite sanzionate dalla legge suddetta, la predisposizione di attività e
-di-mezzi, con distribuzione di compiti tra gli associati, al fine di commettere una serie inde-
.- terminata di delitti di tale natura, un programma..
generico di delinquenza, ideato e concertato in į
comune, che non si esaurisce nella commissione di alcuni delitti ma viene mantenuto in modo co-
stante nel tempo;
essa ha anche precisato che la associazione di cui al citato art. 75 riveste aspet-
ti meno articolati e complessi dell'associazione -52-
generica di cui all'art.416 C.P., bastando a con :
figurarla quel "minimum" d. organizzazione che con-
sente di rendere piu' efficiente la rete di mercato e piu' estesa e penetrante la diffusione della droga.
La sentenza impugnata non merita, in conclusione, le censure formulate dai ricorrenti in questo primo motivo di ricorso, non ravvisando-
si nè la dedotta violazione di legge nè la denun ziata mancanza di motivazione, ma apparendo, al contrario, la decisione conforme alle norme giu-
ridiche in materia secondo l'interpretazione di
-
questa Corte Suprema
- e fondata su argomentazioni congrue e corrette, ed immuni da vizi logici o er-
rori di diritto.
Il secondo motivo di ricorso comune
Vlyffer a NO MA e CA AN va anche esso disatteso. Dalla decisione impugnata, oppor tunamente integrata sul punto da quella di primo grado particolarmente diffusa nel descrivere il ruolo e i compiti dei due ricorrenti
- emerge con evidenza e precisione la piena sussistenza in capo a CA AN e MA delle qualifiche a ciascuno di essi contestate nel capo A) delldim-
putazione, desunte da un materiale di prova am- -53-
plissimo e puntualmente indicato (dalle prime di-
chiarazioni di ZO IO e LT ME CO alle indagini condotte dai CC. mediante pedina-
menti, appostamenti, fotografie, intercettazioni telefoniche;
dalle dichiarazioni dei chiamanti in correità di cui in precedenza si è detto, ai riscon-
tri esterni acquisiti a conforto delle accuse) e da una corretta sua disamina ed interpretazione.
A fronte di tali emergenze processuali, le argo-
mentazioni difensive non espressamente esaminate dal giudice di appello devono ritenersi implicitamente disattese per incompatibilità con la decisione a-
dottata; nè puo' richiedersi in questa sede una nuova valutazione di questa o di quella circostan-
za di fatto, spettando il relativo potere soltanto al giudice di merito, ed essendo il suo esercizio
insindacabile in sede di legittimità quando come nel caso di specie - il giudice ha esplicitato le ragioni del suo convincimento con motivazione con-
grua e corretta.
e) Per quanto riguarda il ricorso formu-
lato da De LU AG, i motivi da lui personal-
mente redatti non sono contestuali e sono pertanto inammissibili. L'unico, complesso motivo formula- to dal suo difensore denunzia violazione di legge -54-
che già sono state esaminte e ritenute infondate nella presente decisione: per quella relativa alla esistenza dell'associazione per delinquere e alle qualifiche a lui attribuite nel capo A) dell'impu-
tazione valgono le ragioni già esposte per l'analo-
.
ga censura formulata_da_CA MA e Catala-
"
no AN;
per quella relativa all'attendibilità
dei chiamanti in correità valgono le ragioni già
esposte all'inizio della presente motivazione.
f) Per quanto riguarda il ricorso propo-
sto da De LU IO i primi giudici, con deci-
sioni conformi sul punto, hanno ritenuto la plura lità degli episodi di detenzione e spaccio di eroina sulla base delle concordanti accuse di due chiaman-
ti in correità (TA SEnella e OR RA),
non contraddette dalle dichiarazioni del Santoni
e del Giannassi i quali non le avevano smentite, ma s'erano limitati ad affermare di ignorare la cir-
costanza. La veridicità delle accuse aveva poi tro-
vato – secondo i giudici di merito- - un indiretto
riscontro nelle dichiarazioni della madre del De
LU, secondo cui il figlio, per procurarsi la droga, aveva dissipato gran parte del suo patrime-
nio, per cui doveva credersi al fatto di essere
stato indotto anche a spacciare allo scopo di pro- -55-
curarsi le dosi necessarie al proprio fabbisogno
Le censure del ricorrente appaiono per tanto infondate, avendo questa Corte Suprema piu volte affermato che l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, la valutazione delle ilgiudizio sulla loro attendibilità e con.prove, il giudizio cludenza, la scelta delle ragioni ritenute idone a sorreggere la decisione sono attività che rien trano nel potere discrezionale del giudice di me rito, il cui esercizio non è sindacabile in Cas-
- come nel caso di specie congruame sazione se te motivato dal punto di vista logico-giuridico.
Per il reato, il motivo di ricorso in parola si risolve sostanzialmente in una inammis sibile doglianza per i risultati, diversi da que li auspicati, cui il giudice è pervenuto nello apprezzamento del materiale probatorio, e contie
ne l'implicita ma inammissibile richiesta d'una nuova sua valutazione.
Il secondo motivo è altrettanto infon-
dato, avendo i primi giudici accertato la plura-
lità dei fatti di detenzione e spaccio di eroina e pertanto correttamente applicato la continuazi ne.
g) Per quanto riguarda il ricorso pro- -56-
posto da CA NE si osserva che la rite-
nuta infondatezza della censura relativa alla mi-
sura della pena di cui si è detto sub 5) pre-
clude l'esame della doglianza relativa alla manca-
ta concessione del beneficio della sospensione con- dizionale, a causa dell'entità della pena stessa.
h) Per quanto riguarda il ricorso propo-
sto da VA GI, i primi giudici con le loro decisioni - le cui motivazioni sul punto si integrano a vicenda per le ragioni già in preceden- za evidenziate hanno individuato le fonti di pro- va addotte dall'accusa a sostegno dell'imputazione relativa al reato associativo, le hanno valutate non soltanto sotto l'aspetto dell'interna credibili-
tà ma anche ponendole a raffronto tra di loro
(trattandosi essenzialmente di chiamate in correità)
e con numerosi riscontri esterni (ammissioni dello stesso VA di contatti con altri coimputati,
riconoscimenti fotografici, relazioni di servizio dei CC., possesso di notevole somma di denaro alla uscita dalla casa di carbone CA LI, forni-
ture di eroina a quest'ultima per corrispettivi di notevole importo pagati anche in preziosi, dichia razioni anche del NO in ordine al rapporto societario del VA con de LU AG, Cata- -57-
lano MA e CA AN, viaggi a Genova
e a Torino, contenuto delle conversazioni telefo-
niche), hanno formulato il proprio giudizio sulla loro concludenza, hanno esposto le ragioni rite-
nute idonee a sorreggere la decisione, ed hanno ritenuto, pertanto, che sussistevano con certez-
za in ordine al VA gli elementi essenziali del delitto associativo a lui ascritto al capo A)
dll'imputazione; nè possono nutrirsi dubbi su una
possibile mancata distinzione da parte dei giudi-
ci di merito di tali elementi da quelli che inve-
ce contraddistinguono il semplice concorso di per-
sone nella commissione dei reati -fine, in coeren- za con le premesse teoriche esposte, proprio a tale specifico riguardo, nella parte iniziale del-
la motivazione (v.sentenza del tribunale, f.47)
Le censure formulata dal VA nel primo motivo di ricorso sono pertanto infondate,
sottraendosi la sentenza impugnata alle denunzia- te mancanza di motivazione e violazione di legge;
il giudice di merito ha debitamente reso conto della propria decisione con motivazione esaurien-
te, precisa, corretta ed immune da vizi logici o errori di diritto, facendo puntuale applicazione delle norme di legge in materia e dei criteri in- -58-
terpretativi forniti in proposito da questa Corte
Suprema.
Anche il secondo motivo di ricorso è in-
fondato. All'indicazione generica, comune a tutti
gli imputati, del periodo di tempo relativo alla commissione del reato continuato di cui al capo
C) della rubrica, i giudici del merito hanno con-
ferito una particolare specificità, in ordine ai reati ascritti al VA, puntualizzando gli epi-
sodi criminosi da lui commessi sulla base delle prove acquisite a suo carico, ed affermando la sua responsabilità, e conseguentemente commisurando la pena, solo in ordine a quelli precisati nella sentenza di primo e in quella di secondo grado.
E' da escludersi, pertanto, che il VA sia stato condannato anche per fatti criminosi commes-
si dagli altri partecipi dell'associazione per de-
linquere in epoca anteriore all'inizio della sua personale partecipazione all'organismo..criminoso.
L'eccezione difensiva in ordine alla contestazione del reato è stata disattesa dalla Cor-
te di merito con precise osservazioni relative alla avvenuta contestazione al VA dei singoli epi-
sodi in sede di interrogatorio e col richiamo ad altre ragioni già esposte nel disattendere l'ana -59-
loga eccezione formulata da de LU AG in ordine alla stesso capo C) dell'imputazione.
La sentenza impugnata non merita pertan-
neppure su questo punto, le censure formulate to,
dal ricorrente, le quali pertanto vanno integral-
mente rigettate.
i) Per quanto riguarda il ricorso propo-
sto da AL NC, la censura subordina-
ta formulata nell'ultima parte del primo motivo aggiunto è infondata, avendo i primi giudici con le loro decisioni le cui motivazioni si integrano'
-
a vicenda per le ragioni in precedenza indicate tratto, dal materiale di prova acquisito (in par-
ticolare dalle chiamate in correità, confermate
dal contenuto delle intercettazioni telefoniche),
non soltanto la dimostrazione dei reati di deten- zione e spaccio di eroina contestati al capo C)
della rubrica, ma anche la convizione della con-
sapevolezza del ricorrente in ordine al reato as-
sociativo di cui al capo A), desumendo da varie circostanze e comportamenti altamente significativi la sua partecipazione al sodalizio criminoso, la comunanza di intenti delittuosi con altri parte-
cipi, la consapevolezza dell'attivo contributo fornito .all'associazione ed alla realizazione -60-
del comune programma di commercio di eroina sulla piazza fiorentina.
La motivazione sul punto della sentenza impugnata integrata da quella del tribunale non è nè mancante nè contraddittoria e le censure in proposito formulate si risolvono sostanzialmen-
te in una doglianza per il risultato - diverso da
quello auspicato cui il giudice di merito è per-
venuto nell'apprezzamento delle prove a carico del-
lo AL. Come tali esse vanno rigettate.
In conclusione: i ricorsi di TO
DI, AG GI, ND IO, Bronzi-
no GI, CA AN, CA IE,
CA IE, Catalano Tommaso, Cianci Riccar-
do, De LU AG, De LU AR, De LU
AN, De LU IO, CA NE,
IS TA, PL AR, EL
NE, RE RO, NI RT, VA Girolamo e AL NC vanno rigettati e i ricorrenti condannati al versamento di £.500.000
ciascuno alla cassa delle ammende.
Tutti i ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento delle spese processuali.
P Q M
La Corte -61-
dichiara inammissibili i ricorso di BO CA
LI, TA SEnella, BO OR Fio-
rella, CA AT, TI IE, Pettina-
to OC per omessa presentazione dei motivi,
ed i ricorsi di De LU HI e C::Mentineo Clau-
dio per rinunzia;
rigetta i ricorsi di TO
DI, AG GI, ND IO, Bronzi-
no GI, CA MA, CA IE,
CA AN, IA CC, de LU AG,
De LU AR, de LU AN, De LU IO,
CA NE, IS TA, PL Gian-
carlo, EL NE, RE RO, NI
RT, AL NC e Vallone Girolamo;
condanna tutti i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, e inoltre ciascuno di essi,
ad eccezione di BO CA, TA SEnel-
la, BO OR, CA AT, TI
IE, TT OC, De LU HI e
NT LA, al versamento di £.500.000 alla
Cassa delle ammende.
Roma 4 aprile 1989
IL PRESIDENTE
(dr. Guido Accinni)
650 Ace
IL CONSIGLIERE ESTENSORE (dr. NZ TR)
Veloffer
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
DI LI
Depositato in Cancelleria-
- 3 MAR. 1990 Loggi, Il Collaboratore di CancelleriaDICASSA
A
M
A
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A 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 L.685/75, 81 cpv C.P., cosi modificata l'origi-