Cass. civ., sez. I, sentenza 09/05/2002, n. 6639
CASS
Sentenza 9 maggio 2002

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Ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza del conducente di un veicolo, le procedure di cui all'art. 379 del regolamento di attuazione del codice della strada (utilizzazione dell'etilometro ed analisi dell'aria alveolare) non costituiscono strumento unico ed infungibile di verifica dello stato predetto, che può, per converso, legittimamente ritenersi provato "aliunde", in base ad una adeguata valutazione, da parte del giudice di merito, di tutti gli elementi acquisiti al processo e ritenuti idonei a dimostrare il detto stato (nella specie, referto ospedaliero). L'art. 186 del codice della strada, che prevede e sanziona la contravvenzione "di guida in stato di ebbrezza", sancisce, peraltro, non una mera facoltà, ma un vero e proprio obbligo (sanzionato, oltretutto, penalmente: art. 186 comma 6 C.d.S.), a carico del guidatore, di sottoporsi ai previsti accertamenti, ove disposti dagli organi di polizia stradale, con la conseguenza che il volontario rifiuto di consentirvi può costituire valido elemento di prova indiziaria della sussistenza stato di ebbrezza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 09/05/2002, n. 6639
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6639
    Data del deposito : 9 maggio 2002

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