Sentenza 9 maggio 2002
Massime • 1
Ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza del conducente di un veicolo, le procedure di cui all'art. 379 del regolamento di attuazione del codice della strada (utilizzazione dell'etilometro ed analisi dell'aria alveolare) non costituiscono strumento unico ed infungibile di verifica dello stato predetto, che può, per converso, legittimamente ritenersi provato "aliunde", in base ad una adeguata valutazione, da parte del giudice di merito, di tutti gli elementi acquisiti al processo e ritenuti idonei a dimostrare il detto stato (nella specie, referto ospedaliero). L'art. 186 del codice della strada, che prevede e sanziona la contravvenzione "di guida in stato di ebbrezza", sancisce, peraltro, non una mera facoltà, ma un vero e proprio obbligo (sanzionato, oltretutto, penalmente: art. 186 comma 6 C.d.S.), a carico del guidatore, di sottoporsi ai previsti accertamenti, ove disposti dagli organi di polizia stradale, con la conseguenza che il volontario rifiuto di consentirvi può costituire valido elemento di prova indiziaria della sussistenza stato di ebbrezza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/05/2002, n. 6639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6639 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO SAGGIO - Presidente -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. FRANCESCO FELICETTI - rel. Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -
Dott. SERGIO DI AMATO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIMA 15, presso l'avvocato MARIO ETTORE VERINO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIERO BAROLO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PREFETTO DI TREVISO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 80/99 del Tribunale di TREVISO, depositata il 21/06/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica CORTE SUPREMA Di CASSAMNE udienza del 24/01/2002 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Verino, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
1 Con provvedimento del 24 novembre 1998 il Prefetto di Treviso disponeva la sospensione della patente di RA ST per un periodo di mesi tre, per avere guidato un'autovettura in stato di ebbrezza "incorrendo in un incidente stradale con conseguenze mortali". Lo stato di ebbrezza, secondo quanto esposto nel provvedimento prefettizio, era stato accertato mediante referto medico dell'ospedale di Montebelluna.
Il RA proponeva opposizione dinanzi al RE di Treviso avverso tale provvedimento, deducendo che l'accertamento del presunto stato di ebbrezza era stato effettuato con metodologie di indagine in contrasto con la normativa in materia e comunque il referto ospedaliero non poteva costituire valida prova, per non essere stato l'esame alcolemico autorizzato da esso opponente e non essere stato l'accertamento compiuto con l'osservanza delle regole procedurali stabilite dall'art. 223 disp. att. c.p.p. Il RE, con sentenza depositata il 21 giugno 1999, rigettava l'opposizione.
Avverso la sentenza il RA ha proposto ricorso a questa Corte, con atto notificato al Prefetto di Treviso il 5 febbraio 2000, formulando due motivi di gravame. Il Prefetto di Treviso non ha controdedotto.
Motivi della decisione
1 Con il primo motivo si denunciano la violazione dell'art. 186, comma 4, del codice della strada, nonché degli artt. 1 e 2 del D. M. 22 maggio 1990, n. 196 e dell'art. 379 del d.P.R. n. 495 del 1992.
Si deduce al riguardo, sotto un primo profilo, che il su detto D.M., il cui contenuto è stato recepito nell'art. 379 del regolamento di attuazione del codice della strada, ha individuato nell'etilometro e nell'analisi dell'aria alveolare, l'unico strumento e l'unico procedimento per l'effettuazione del test alcolimetrico. Erroneamente, pertanto, il RE avrebbe ritenuto prova idonea, a tal fine, l'accertamento compiuto in ospedale, per ragioni cliniche, su un campione di sangue.
Si deduce ancora, sotto un secondo profilo, che erroneamente il RE avrebbe ritenuto validamente eseguito l'esame compiuto in mancanza di autorizzazione dell'interessato. Si osserva in proposito che l'art. 186 del codice della strada ha introdotto un'autonoma fattispecie di reato per il caso in cui il conducente rifiuti di sottoporsi alla prova alcolimetrica, così sancendo una sua facoltà a non sottoporsi ad accertamenti, cosicché questi, ove eseguiti senza il suo consenso, non potrebbero costituire valida prova. Il prelievo del sangue, inoltre, rientrerebbe nel concetto di "trattamento sanitario", che non può essere disposto coattivamente, ai sensi dell'art. 32 Cost., se non per disposizione di legge. Il motivo è infondato.
Quanto al primo profilo, questa Corte, a sezioni unite penali (sentenza 5 febbraio 1996, n. 1299), ha già affermato che, ai fini dell'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza - per il principio del libero convincimento del giudice che non consente prove legali in materia penale, e per la necessità che la prova non dipenda dalla discrezionale volontà della parte interessata, che potrebbe rifiutare di sottoporsi alla prova etilometrica - lo stato di ebbrezza del conducente di veicoli può essere accertato e provato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente e unicamente attraverso la strumentazione e la procedura indicata nell'art. 379 del regolamento di attuazione del codice della strada.
Tale principio è stato ribadito dalla cassazione penale nella sentenza 1 marzo 2000, n. 2644 (sesta sezione, imp. Caldaras) e dalla cassazione civile con le sentenze 30 giugno 1997, n. 5832 e 12 agosto 1997, n. 7538, sottolineandosi specificamente che l'art. 186 del codice della strada prevede la facoltà, e non l'obbligo, per gli organi di polizia stradale di effettuare l'accertamento con gli strumenti indicati nell'art. 379 del regolamento e che quest'ultimo prevede espressamente che i verbalizzanti debbono comunque indicare nel verbale "le circostanze sintomatiche delll'esistenza dello stato di ebbrezza, desumibili in particolare dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida".
Ne deriva - sulla base di tali principi e considerazioni, che questo collegio deve riaffermare - l'infondatezza della censura in esame.
Quanto al secondo profilo del motivo, esso è parimenti infondato, fondandosi la censura sull'erroneo presupposto che l'art. 186 del codice della strada sancisca la facoltà, e non l'obbligo, ove gli organi di polizia stradale dispongano l'accertamento ivi previsto, di sottoporvisi: trattasi invece di un obbligo sanzionato penalmente dal sesto comma dell'art. 186, cosicché dal volontario sottrarsi al suo adempimento, come ad ogni altro accertamento diagnostico sullo stato di ebbrezza, possono essere attinti validi elementi indiziari relativi alla prova dello stato di ebbrezza. Mentre del tutto fuori luogo è il richiamo all'art. 32 Cost., non risultando utilizzata, nel caso di specie - secondo quanto si evince dalla stessa narrativa del ricorso e dalla sentenza impugnata - alcuna prova emersa da trattamenti sanitari non consentiti, ma essendo state utilizzate le risultanze del referto medico relativo ad esami palesemente eseguiti per fini di diagnosi, al pronto soccorso dell'ospedale dove il ricorrente era stato condotto dopo l'incidente in stato di commozione cerebrale.
2 Con il secondo motivo si denunciano la violazione dell'art. 223, comma 3, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e degli artt. 22 e 23
della legge n. 689 del 1981. Si deduce al riguardo che il RE avrebbe erroneamente ritenuto che nel procedimento di sospensione della patente di guida ai sensi dell'art. 223, comma 3, del codice della strada il Prefetto deve decidere in base agli elementi probatori a sua disposizione, e in quella sede non rilevano le disposizioni del c.p.p. sull'acquisizione delle prove.
Tale affermazione, secondo il ricorrente, sarebbe errata, in quanto il provvedimento prefettizio costituisce misura cautelare anticipatrice del provvedimento di sospensione da irrogarsi in sede penale, cosicché la sua irrogazione deve basarsi necessariamente sulle stesse fonti di prova, sulla base delle quali - secondo i principi stabiliti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 308 del 1997 - deve giudicarsi della legittimità e fondatezza del provvedimento prefettizio nel giudizio di opposizione. Ne deriverebbe che l'esame del sangue compiuto senza il rispetto delle regole poste dall'art. 223 disp. att. c.p.p. sarebbe inutilizzabile, ai fini della irrogazione della sanzione provvisoria della sospensione della patente.
Anche tale motivo è infondato.
La sospensione della patente nel caso previsto dall'art. 223, comma 3, del codice della strada - adottata cioè nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, diverse da quelle indicate nell'art. 222, comma 2 (che riguarda le lesioni personali e l'omicidio colposo) - secondo quanto già affermato da questa Corte (Cass. 26 luglio 2001, n. 10176), costituisce da parte del Prefetto un "atto dovuto", in relazione al quale al Prefetto è conferita discrezionalità solo in relazione alla durata della misura, dovendosi sempre irrogare la sospensione a seguito della denuncia per uno dei su detti reati. Tale principio si evince dal raffronto fra il disposto dei primi due commi dell'art. 223, che regolano la sospensione della patente nelle ipotesi di reato previste dall'art. 222, comma 2, e il disposto del comma 3.
In caso di violazioni del codice della strada dalle quali siano derivati danni alle persone, il combinato disposto dei primi due commi dell'art. 223 prevede l'invio al Prefetto e alla Direzione generale della M.C.T.C., da parte dell'organo accertatore, tramite il proprio comando o ufficio, entro dieci giorni, di copia del rapporto e del verbale di contestazione della violazione. Il Prefetto, sentito il competente ufficio di detta Direzione generale, che deve esprimere il proprio parere entro quindici giorni dalla ricezione del rapporto, dispone "ove sussistano fondati elementi di una evidente responsabilità", la sospensione provvisoria della patente, ordinando all'intestatario di consegnarla entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di sospensione.
Per tutte le altre ipotesi, in cui la violazione del codice della strada commessa costituisce di per sè reato per il quale è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, il terzo comma dell'art. 223, prevede invece il ritiro immediato della patente all'atto dell'accertamento da parte dell'organo accertatore il quale - oltre a trasmettere "senza ritardo", a norma dell'art. 220, al pubblico ministero la notizia di reato - deve trasmettere la patente, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla Prefettura del luogo della commessa violazione. Detto comma dell'art. 223 dispone che "il Prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino al massimo di un anno".
La categoricità della formula usata dal legislatore, l'attribuzione all'organo accertatore dell'obbligo di ritiro immediato della patente, la mancata previsione della richiesta del parere all'organo tecnico e dell'accertamento da parte del Prefetto di "fondati elementi di evidente responsabilità", mostrano chiaramente la volunta legis di ricollegare direttamente la sospensione cautelare della patente di guida alla denuncia da parte degli organi accertatori per uno dei reati, diversi da quelli indicati al comma 2 dell'art. 222. Ciò in base a una valutazione legislativa di maggiore evidenza della prova, in relazione alle fattispecie di reato previste dal codice della strada alle quali si riconnette tale procedura nella irrogazione della sanzione accessoria del ritiro della patente.
L'interessato, a norma dell'ultimo comma dell'art. 223, ha diritto di impugnare immediatamente in sede giurisdizionale il provvedimento di sospensione. Peraltro, contrariamente a quanto si deduce con il motivo, il relativo giudizio non ha per oggetto l'accertamento. in sede civile, dell'esistenza del fatto-reato, ai fini della valutazione della legittimità del provvedimento di sospensione.
Una simile ricostruzione del giudizio di opposizione, ancorché, secondo quanto sostiene il ricorrente, possa trovare qualche riscontro in taluni passaggi della motivazione della sentenza della Corte costituzionale n. 308 del 1997 - peraltro non funzionali al rigetto della questione sollevata in quella sede, e pertanto privi di valore interpretativo vincolante - non è infatti condivisibile, per ragioni di ordine sistematico.
Il giudizio di opposizione al provvedimento di sospensione della patente, previsto specificamente per l'ipotesi in esame dall'ultimo comma dell'art. 223, è limitato nel suo oggetto, dal riferirsi ad un provvedimento amministrativo meramente cautelare, connesso con l'accertamento di un reato, che è di competenza del giudice penale al quale è demandata la irrogazione della sanzione principale e, in via definitiva, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Ciò significa, sul piano logico-sistematico, che l'opposizione ha ad oggetto unicamente l'esistenza, in fatto e in diritto, dei presupposti richiesti dalla norma per la sospensione, e cioè - secondo quanto si è detto - dell'accertamento da parte degli organi a ciò legittimati di un fatto, imputato all'opponente, che rientra fra i reati per i quali il codice della strada prevede tale misura quale sanzione amministrativa accessoria, nonché dell'esistenza di quegli elementi - sempre richiesti, in linea di principio, per la irrogazione di misure cautelari - che, in via del tutto sommaria e provvisoria avvalorino, a fini meramente cautelari, la fondatezza dell'ipotesi di reato contestata all'opponente.
Ragioni di ordine logico-sistematico portano infatti ad escludere che sul fatto possa esservi, in sede di opposizione alla irrogazione della misura cautelare, una più ampia cognizione in sede civile, che non sarebbe giustificabile ne' in relazione al peculiare oggetto dell'opposizione, ne' in correlazione con le competenze del giudice penale, al quale soltanto fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 224, comma 3 compete di accertare, in via definitiva, la responsabilità dell'imputato.
Ne deriva che le argomentazioni a sostegno del motivo - secondo le quali il giudizio di opposizione dovrebbe essere una sorta di giudizio penale anticipato, retto dalle regole di procedura penale sull'acquisizione delle prove - vanno disattese, dovendosi invece, in sede di opposizione alla irrogazione della misura cautelare, vagliare unicamente, come esattamente si è ritenuto nella sentenza impugnata, sulla base delle prove acquisite o acquisibili secondo le regole del giudizio di opposizione stabilite dalla legge n. 689 del 1981, l'esistenza dei presupposti, sopra indicati, per la irrogazione della misura cautelare.
Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla va statuito sulle spese non avendo il Prefetto di Treviso controdedotto.
P.Q.M.
La Corte di cassazione
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 24 gennaio 2002. Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2002