Sentenza 8 novembre 2011
Massime • 1
L'appello principale proposto da uno dei coimputati non deve essere notificato agli altri imputati, che non si siano avvalsi autonomamente del loro potere d'impugnazione, perché in capo a questi non v'è interesse alla proposizione dell'appello incidentale, che è previsto come impugnazione antagonista rispetto a quella della parte processualmente avversa.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 1118 del 15https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1118 Anno 2013 Presidente: GRASSI ALDO Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) PEZZINI CLAUDIO N. IL 17/07/1952 2) CASSARA' GIUSEPPE N. IL 16/05/1960 avverso la sentenza n. 1442/2011 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 28/10/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Data Udienza: 15/11/2012 Il Procuratore generale della Corte di cessazione, dr. Carmine Stabile, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Pezzini Claudio e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/11/2011, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 08/11/2011
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 3601
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 19837/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TT IO N. IL 31/10/1959;
avverso l'ordinanza n. 5097/2010 GIP TRIBUNALE di MILANO, del 22/03/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
lette le conclusioni del PG Dott. Mazzotta Gabriele che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 22 marzo 2010 il G.I.P. del Tribunale di Milano, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza con la quale TT IO ha chiesto la declaratoria di non definitività della sentenza in data 27 maggio 2010, con la quale il G.U.P. del Tribunale di Milano lo aveva condannato alla pena di anni 4 di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa.
2. Il G.I.P. di Milano ha invero rilevato che la sentenza anzidetta era passata in giudicato nei confronti dell'TT in data 13 luglio 2010 e che pertanto l'appello incidentale da lui proposto in data 16 luglio 2010 ai sensi dell'art. 593 cod. proc. pen., in presenza di appello proposto da uno dei coimputati, pur se in anticipo rispetto ai termini di cui all'art. 584 cod. proc. pen., non era idoneo a far accogliere la sua istanza, intesa ad ottenere la declaratoria di non definitività della sentenza di cui sopra.
3.Avverso detta ordinanza del G.I.P del Tribunale di Milano propone ricorso per cassazione TT IO per il tramite del suo difensore, che ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione della legge penale.
Ha rilevato che esso ricorrente poteva proporre appello incidentale anche quando, come nella specie, non era stato il P.M. ma alcuni degli altri coimputati a proporre l'appello principale, atteso che anche in tale ipotesi era evidente il suo interesse a tutelare la sua attendibilità e credibilità, in quanto esso ricorrente aveva reso una fattiva collaborazione, contribuendo, con le sue rivelazioni, ad accelerare le indagini ed ad identificare i componenti del sodalizio criminoso;
ed era pertanto il giudice di appello a dovere eventualmente dichiarare l'eventuale inammissibilità del suo appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. il ricorso proposto da TT IO è infondato.
2. Alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte l'appello principale proposto da uno o più dei coimputati non va notificato agli altri imputati, che non si sono autonomamente avvalsi del loro potere d'impugnazione; e ciò in quanto l'appello incidentale svolge l'esclusiva funzione di contrastare la pretesa principale avanzata da chi si è legittimamente avvalso della facoltà di appellare, si che è solo in tale ristretto ambito che l'appello incidentale può ritenersi ammissibile (cfr. Cass. Sez. 2 n. 38810 del 1/10/2008 dep. 14/10/2008, Pippa, Rv. 242048).
3.Fatta tale premessa, va rilevato che è infondata, allo stato, la pretesa del ricorrente, intesa ad ottenere la declaratoria di non definitività della sentenza n. 1203/10 emessa nei suoi confronti dal G.U.P. di Milano il 27 maggio 2010 ed ormai passata in giudicato nei suoi confronti, rientrando invece nella competenza del giudice di appello, innanzi al quale il ricorrente ha proposto appello incidentale, valutare se quest'ultimo sia, come tale, ammissibile nei sensi sopra specificati.
4.Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso proposto da TT IO.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2012