Sentenza 21 maggio 1998
Massime • 2
È ravvisabile l'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 quando il reato di favoreggiamento per proteggere la latitanza di un esponente di un'associazione per delinquere di tipo mafioso abbia la possibilità di influire sull'esistenza dell'organismo criminale, nel senso di contribuire ad evitarne l'eventuale crisi funzionale.
In tema di procedimento di riesame, la natura perentoria del termine di dieci giorni entro il quale il tribunale deve emettere la propria decisione, ai sensi dell'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., non ha alcuna influenza sul metodo di calcolo del termine stesso, secondo il quale il "dies a quo" non si computa nel conteggio e la scadenza del termine in giorno festivo deve essere prorogata al giorno seguente non festivo.
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- 1. Sostituzione a catena dei difensori: abuso del processo? (Cass., 155/12)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 ottobre 2021
L'avvicendamento di difensori, realizzato a chiusura del dibattimento secondo uno schema reiterato non giustificato da alcuna reale esigenza difensiva costitusice comportamento abusivo se non ha altra funzione che ottenere una dilatazione dei tempi processuali. E' illegittmo ostacalare svolgimento e definizione del processo di primo grado con un numero esagerato di iniziative difensive, pur se ciascuna in astratto di per sé espressione di una facoltà legittima, se sono in concreto del tutto prive di fondamento e di scopo conforme alle ragioni per cui dette facoltà sono riconosciute. Costituisce abuso degli strumenti difensivi del processo penale per ottenere non garanzie processuali …
Leggi di più… - 2. Abuso del diritto e termini a difesa (Cass., 155/12)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 novembre 2020
Si parla di abuso degli strumenti difensivi del processo penale per ottenere non garanzie processuali effettive o realmente più ampie, ovvero migliori possibilità di difesa, ma una reiterazione tendenzialmente infinita delle attività processuali. E' oramai acquisita una nozione minima comune dell'abuso del processo che riposa sull'altrettanto consolidata e risalente nozione generale dell'abuso del diritto, riconducibile al paradigma dell'utilizzazione per finalità oggettivamente non già solo diverse ma collidenti ("pregiudizievoli") rispetto all'interesse in funzione del quale il diritto è riconosciuto. Il carattere generale del principio dipende dal fatto che ogni ordinamento che aspiri …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/05/1998, n. 1795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1795 |
| Data del deposito : | 21 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. LUIGI D'ASARO Presidente del 21.5.1998
1. Dott. LUCIANO DERIU Consigliere SENTENZA
2. " FR IF " N. 1795
3. " TI GA " REGISTRO GENERALE
4. " NO AS " N. 10642/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da EC OG, nato a [...] il [...];
avvero ordinanza in data 23.12.1997 del Tribunale di Roma;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Luciano Deriu;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. Proc. Gen. dott. Gianfranco Viglietta che ha concluso per il rigetto del ricorso. OSSERVA
Con ordinanza in data 23.12.1997, il Tribunale di Roma - decidendo ex art. 309 cpp - confermava il provvedimento 26.11.97 del Giudice per le indagini preliminari presso esso ufficio (nel seguito: GIP), applicativo della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di AL OR, limitatamente alla incolpazione di favoreggiamento personale aggravata in pro di CI HI (artt. 378 cp, 7 Legge 203/91); annullava, invece, detto provvedimento con riferimento all'incolpazione di procurata inosservanza di pena.
In motivazione, il Tribunale poneva in particolare evidenza: come a carico del CI vi fossero due ordinanze di custodia cautelare (1992 e 1995) e un ordine di carcerazione per espiazione di pena definitiva (6.2.92); come il OR avesse trasportato da Palermo a Roma (sull'autovettura da lui condotta e utilizzando il traghetto da Palermo a Napoli) la NA e la suocera del CI (nella cui abitazione romana si trovava anche la moglie); come la NA fosse risultata in possesso della somma di L. 10.000.000; come il OR, col proprio comportamento, avesse aiutato il CI a eludere i provvedimenti restrittivi delle autorità, agevolandone il permanere della latitanza;
come le esigenze cautelari fossero presunte ex art. 275 c. 3 cpp (stante anche il pericolo di reiterazione criminosa e di inquinamento probatorio).
Proponevano ricorso per Cassazione i difensori di AL OR, deducendo nell'ordine:
1) "Violazione degli artt. 172, 309 c.9 cpp, 13 Cost.": la decisione del Tribunale sarebbe intempestiva, per esser stato il dispositivo depositato in cancelleria il 27.12.97, a fronte dell'avvenuta ricezione degli atti in data 15.12.97; dalla tardività della decisione discenderebbe l'inefficacia dell'ordinanza di custodia cautelare;
2) "Insufficienza e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. e) cpp). Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 606 lett. b) cpp in relazione all'art. 378 cp)":
ritenere che il OR abbia "aiutato il CI a non esporsi all'esterno "sarebbe illogico (essendosi lo stesso CI recato presso un'edicola, insieme al OR e a un bambino, il giorno prima dell'arresto); il mero rinvenimento di una "consistente somma di danaro" non varrebbe a dimostrare che i familiari abbiano "aiutato la latitanza" del CI;
il preteso "allungamento del percorso" sarebbe in contraddizione con la asserita "perfetta conoscenza delle strade" da parte del OR;
il mero trasporto dei familiari si sarebbe risolto in un semplice "conforto" al CI (e non certo in un "aiuto" integrante" al CI (e non certo in un "aiuto" integrante gli estremi del reato di cui all'art. 378 cp);
3) "Insufficienza e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. e) cpp). Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (artt. 606 lett. b) cpp, 275 c.3 cpp, 7 Legge 293/91)": il "favoreggiamento" eventualmente posto in essere dal OR, non varrebbe - di per sè - a determinare l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 7 Legge 203/91; sarebbe applicabile, perciò, una misura cautelare "meno afflittiva della libertà personale". MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto nell'interesse di AL OR non è fondato.
1) La tesi secondo la quale la decisione del Tribunale sarebbe stata "intempestiva" (con conseguente inefficacia dell'ordinanza cautelare) non è condivisibile.
Secondo l'insegnamento giurisprudenziale di gran lunga prevalente, infatti, in tema di procedimento di riesame, la natura perentoria del termine di dieci giorni (entro il quale il tribunale deve emettere la propria decisione) non influenza il metodo di calcolo del decorso del termine stesso, il quale segue le regole generali, cui il legislatore non ha inteso apportare alcuna deroga;
ne deriva che il termine di dieci giorni "dalla ricezione degli atti" (fissato dall'art. 309 c.9 cpp per la decisione sulla richiesta di riesame) deve essere calcolato tenendo conto della regola della proroga per l'ipotesi di scadenza in giorno festivo, nonché di quella del "non computo" del giorno iniziale, ex art. 172 c.
3-4 cpp (v. per tutte: Cass. II, sent. 5699 del 21.11.97, Pimerano;
Cass. I, sent. 3559 del 12.7.96, Del Gaiso;
Cass. VI, sent. 4571 del 15.2.95, Borzoni). Devesi, dunque, ritenere che nel caso di specie - essendo festivi i giorni 25 e 26 dicembre - il deposito in cancelleria del dispositivo del provvedimento del Tribunale del riesame potesse ritualmente essere effettuato il giorno 27 dicembre 1997.
2) Le doglianze proposte con il secondo motivo di ricorso sono anch'esse da disattendere.
È opportuno ricordare brevemente come il difetto di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cpp, sia valutabile in cassazione solo ove consista in una mancanza o in una manifesta illogicità della motivazione stessa, purché il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato;
ciò significa che deve "mancare" del tutto la presa in considerazione del punto sottoposto all'esame del giudice, e che non può costituire "vizio comportante controllo di legittimità" la mera prospettazione di una diversa (anche se - a parere del ricorrente - più esatta) valutazione delle risultanze processuali;
esula dai poteri della Cassazione, infatti, quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice del merito;
spetta a questa Corte, invece, stabilire se il giudice del merito abbia o meno dato adeguatamente conto, attraverso l'"iter" logico seguito, delle ragioni che lo hanno condotto a emettere la decisione (Cass. III, sent. 1709 del 13.8.93, rv. 194649;
Sez. Un., sent. 930 del 29.1.96, rv. 203428). D'altro canto, i "gravi indizi di colpevolezza" che legittimano l'adozione di un provvedimento cautelare, vanno individuati in quegli elementi che - nel momento in cui emergono e in relazione alla situazione che in esso si presenta (e, quindi, allo stato degli atti) - fanno ritenere altamente probabile che il reato sia stato effettivamente commesso e che di esso si sia resa responsabile la persona indagata (v. per tutte: Cass. VI, sent. 1518 del 27.5.97, PM in proc. Moschetto;
Sez. Un., sent. 11 del 1-8-95, Costantino). È proprio alla luce dei condivisibili principi giurisprudenziali appena ricordati che le doglianze del ricorrente (ai limiti dell'ammissibilità giacché in gran parte risolventisi in censure di fatto e in una "rilettura" delle risultanze processuali "diversa" da quella già operata dai giudici del merito) non possono essere condivise.
Il Tribunale di Roma, invero, non mancò di porre opportunamente e convincentemente in evidenza: come deponessero in senso negativo per l'indagato sia "l'intimo e diuturno collegamento con la famiglia CI" (tale da rendere inverosimile l'asserita ignoranza dell'intervenuta condanna di HI CI per il delitto di cui all'art. 416 bis cp, e dell'esistenza di due ordinanze di custodia cautelare per reati gravissimi), sia il comportamento tenuto (trasporto dei congiunti da Palermo a Roma;
prolungata permanenza nell'abitazione del latitante;
assistenza a detti congiunti negli spostamenti per una intera mattinata); come con tale comportamento il OR avesse "aiutato e agevolato in misura rilevante il permanere della latitanza del CI, consentendo a costui, da un lato, di non esporsi direttamente all'esterno, e dall'altro di ricevere l'aiuto e il conforto dei propri familiari nell'arco di un non breve periodo di clandestinità"; come, dunque, dovesse ritenersi la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione al delitto di favoreggiamento, "fattispecie incriminatrice aperta" (sulla natura di "reato di pericolo, con condotta a forma libera" v. ex plurimis:
Cass. VI, sent. 539 del 19.1.98, Leanza e altri;
Cass. VI, sent. 8656 del 24.9.96, Dato;
Cass. I, sent. 10544 del 23.10.95, Selvino). Non valgono a giustificare una diversa conclusione gli argomenti specificamente addotti dal ricorrente, dovendosi in proposito osservare:
a) l'uscita dall'abitazione per raggiungere l'edicola, in quanto episodio di durata assai breve, non esclude che il CI potesse - proprio per la presenza del OR e dei suoi stesso congiunti - ridurre al minimo (se non, addirittura, evitare a suo piacimento) il rischio di essere visto, riconosciuto e tratto in arresto;
b) non pare ragionevolmente revocabile in dubbio che il cospicuo importo rinvenuto in possesso della NA AN (L. 10.000.000=, importo del tutto sproporzionato rispetto alle normali esigenze di una persona in visita a un congiunto) fosse destinato anche (se non soltanto a far fronte alle necessità imposte al CI dallo stato di latitanza;
c) il cenno del Tribunale al "consistente allungamento del percorso stradale", trova agevole spiegazione nel fatto che il OR - pur dovendo fare ritorno a SO VE (sua residenza da anni) - accettò di trasportare le due donne fino a Roma;
d) i citati particolari della "non esposizione all'esterno" e del "sostegno anche finanziario", consentono di escludere che i congiunti (è il OR insieme a costoro) si siano limitati ad arrecare al CI un mero "conforto psicologico".
Per concludere in ordine al secondo motivo di ricorso, dunque, devesi ritenere che il Tribunale abbia fornito una motivazione congrua, esauriente, immune da vizi logico - giuridici, su ciascuno dei punti sottoposti al suo esame;
e che il ricorrente, per contro, si sia limitato a riproporre - in sede di legittimità - questioni e problemi che i giudici del merito avevano già correttamente affrontato e risolto.
3) L'aggravante di cui all'art. 7 del D.Lgs. 13.5.91 n. 152 (convertito in Legge 12.6.91 n. 203) devesi ritenere ritualmente contestata nel caso di specie.
Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, infatti, l'aggravante in questione è ravvisabile quando il reato di "favoreggiamento", per proteggere la latitanza di un esponente di una associazione per delinquere di stampo mafioso, abbia proprio in quanto tale la possibilità di influire sull'esistenza dell'organismo criminale, nel senso di contribuire a evitarne l'eventuale crisi funzionale (v. in proposito: Cass. I, sent. 4358 del 6.8.96, Piazzese;
Cass. VI, sent. 5991 del 20.6.97, Vasile G.; Cass. VI, sent. 7110 del 18.7.97, PM in proc. Arcuni). Orbene, nella fattispecie il Tribunale ha opportunamente ritenuto l'aggravante "supportata, allo stato degli atti, dall'ordinanza cautelare del 1995 e dalla intervenuta condanna riportata" (dal CI), con conseguente inapplicabilità di misure meno afflittive (ex art. 275 c. 3 cpp). Nè il Tribunale omise di sottolineare, richiamando le argomentazioni già svolte dal GIP, la sussistenza del pericolo di "reiterazione criminosa" (desunto dalle modalità e circostanze del reato di favoreggiamento e dalla personalità del soggetto aiutato) e di "inquinamento delle prove" (desunto dalla pluriennale latitanza del CI).
Le considerazioni svolte comportano il rigetto del ricorso proposto nell'interesse del OR e la condanna di esso ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94 c. 1 ter Disp. Att. cpp..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 - 1/ter Disp. Att. cpp..
Così deciso in Roma, il 21 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 1998