Sentenza 3 febbraio 1999
Massime • 2
In tema di infrazioni valutarie, la "ratio" della norma di cui all'art. 3 del D.L. 167/90, convertito in legge 227/90 (a mente della quale l'importazione o l'esportazione al seguito, o mediante plico postale o equivalenti, da parte di residenti, di titoli al portatore, possono essere effettuate per un importo superiore a lire 20 milioni a condizione che i residenti compiano una dichiarazione alla dogana depositando uno specifico avviso), è tale da esigere l'adempimento dell'obbligo di dichiarazione al momento dell'accesso in dogana, a nulla rilevando (l'asserita) intenzione del contravventore di esigere successivamente gli assegni a mezzo banca, compilando in tale occasione il modulo valutario (principio affermato con riferimento ad una vicenda in cui il contravventore, fermato mentre percorreva la zona doganale di un aeroporto nazionale destinata ai viaggiatori in arrivo che non avevano dichiarazioni da rendere, aveva non soltanto omesso di redigere e consegnare spontaneamente l'avviso relativo ai titoli che stava introducendo in Italia, ma negato espressamente di avere alcunché da dichiarare, ad eccezione di due cuscini ortopedici).
In tema di sanzioni amministrative, il mancato rispetto di alcune, necessarie formalità previste dalla legge (nella specie, l'omessa indicazione di modalità e termini per l'oblazione nell'originario atto di contestazione) non è causa di nullità del procedimento se, entro i termini previsti "ex lege", il vizio originario del primo atto venga sanato per effetto della notifica, all'interessato, di ulteriori atti contenenti le formalità omesse con la prima notificazione, non spiegando, in contrario, influenza la circostanza che (come nella specie) il secondo atto di contestazione rechi la stessa data del primo.
Commentari • 2
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- 2. Autovelox - necessaria motivazione se manca contestazione immediataAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 27 febbraio 2001
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/02/1999, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NN LOSAVIO - Presidente -
Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere -
Dott. NN VERUCCI - Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Rel. Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SS NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso l'avvocato DOMENICO BATTISTA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 180/95 della Pretura di VENEZIA, Sezione distaccata di MESTRE, depositata il 02/05/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/98 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Franco MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
1. AL NN, con ricorso depositato il 27 gennaio 1994, propose opposizione dinanzi al ET di Venezia, sezione distaccata di Mestre, avverso l'ordinanza ingiunzione del Ministero del Tesoro con la quale gli era stato intimato il pagamento di lire 1.306.919.220 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 3 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, per essere stato trovato in possesso, all'entrata nello Stato, di 28 assegni in valuta estera per un importo pari a lire 5.247.676.880. Chiedeva l'annullamento dell'ingiunzione deducendo i seguenti vizi procedimentali: a) la mancata redazione del processo verbale contestualmente al fatto, avvenuto il 7 marzo 1992, l'omessa trascrizione delle dichiarazioni da lui rese, la mancata consegna dello stesso per la sottoscrizione, in violazione dell'art. 29, comma 1, del d.p.R. n. 148 del 1988; b) l'avvenuta consegna del verbale, notificato il 10 marzo 1992, in un momento successivo all'accertamento, in contrasto con il disposto dell'art. 29, comma 3, del d.P.R. n. 148 del 1988; c) la contestata violazione dell'art.3 del D. L. n. 91 del 1990, non più in vigore al momento del fatto;
d) l'omessa indicazione della possibilità di oblare l'illecito; e) la successiva notifica, l'11 maggio 1992, di un ulteriore verbale, con il quale si contestava la violazione dell'art. 3 del D.L. n. 167 del 1990, facendosi menzione della possibilità di oblazione mediante il pagamento di una somma pari al 50% dei valori introdotti nello Stato, e precisamente mediante il pagamento di una cifra erroneamente indicata nella misura di lire 2.613.838.440; f) la redazione di tale ultimo verbale su modulo privo di numero di protocollo, con indicazione di data e luogo di verbalizzazione uguale a quello del primo processo verbale e indicazione della presenza dell'interessato all'atto, e pertanto viziato da falso ideologico;
g) l'ancora ulteriore notifica, il 30 maggio 1992, di una missiva del capo della Circoscrizione doganale di Venezia con la quale, con riferimento al secondo dei su menzionati processi verbali, si rettificava l'importo della oblazione in lire 1.045.535.380, in relazione al disposto della legge n. 455 del 1988. Deduceva che la mancata indicazione della facoltà di oblare lo aveva indotto a proporre contro l'accertamento gli scritti difensivi previsti dall'art. 30 del d.P.R. n. 148 del 1988, con la conseguente preclusione della facoltà di oblare e che i vizi del primo verbale non potevano essere sanati con la notifica del secondo. Quanto al merito l'opponente deduceva che la contestazione gli era stata fatta prima del superamento del varco doganale, quando era ancora possibile rendere la dichiarazione e che, comunque, la normativa de qua non era applicabile al caso di specie, poiché i relativi adempimenti, inerenti al saldo di forniture per le quali già era stata istruita la pratica doganale, si sarebbero dovuti svolgere al momento della riscossione degli assegni presso un istituto bancario, con la conseguente rilevazione ai fini fiscali, come voluto dalla normativa in questione. In via subordinata, ove la normativa anzi detta fosse diversamente interpretrata, l'opponente ne eccepiva la illegittimità costituzionale per irragionevole disparità di trattamento e contrarietà al principio di ragionevolezza, in relazione al diverso trattamento in vigore in caso di spedizione di assegni dall'estero, in cui erano previsti solo adempimenti al momento dell'incasso.
L'Amministrazione si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione, deducendone la inammissibilità nella parte in cui si riferiva ad atti non notificati e l'infondatezza nel merito. Il ET, con sentenza depositata il 2 maggio 1995 e notificata il 23 giugno successivo, rigettava l'opposizione. L'AL, con ricorso a questa Corte, notificato il 3 luglio 1995 all'Amministrazione del Tesoro, presso l'Avvocatura generale dello Stato, proponeva gravame, formulando quattro motivi.
L'Amministrazione resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo si deducono la violazione dell'art. 29, commi 1 e 2 del d.P.R. n. 148 del 1988 e vizi motivazionali. Il ricorrente premette al riguardo che il ET - nel respingere l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione opposta, con la quale era stata intimato il pagamento della sanzione pecuniaria di lire di lire 1.306.919.220 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 3 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, per essere stato l'opponente trovato in possesso, all'entrata nello Stato, di 28 assegni in valuta estera per un importo pari a lire 5.247.676.880 - aveva disatteso i motivi di opposizione con i quali era stata dedotta la illegittimità dell'ingiunzione in relazioni a vizi procedimentali ed all'insussistenza della violazione contestata, avendo in proposito l'opponente allegato:
a) la mancata redazione del processo verbale contestualmente al fatto, avvenuto il 7 marzo 1992, l'omessa trascrizione delle dichiarazioni da lui rese, la mancata consegna dello stesso per la sottoscrizione, in violazione dell'art. 29, comma 1, del d.P.R. n.148 del 1988; b) l'avvenuta consegna del verbale, notificato il 10
marzo 1992, in un momento successivo all'accertamento, in contrasto con il disposto dell'art. 29, comma 3, del d.P.R. n. 148 del 1988;
c) la contestata violazione dell'art. 3 del D. L. n. 91 del 1990, non più in vigore al momento del fatto;
d) l'omessa indicazione della possibilità di oblare l'illecito; e) la successiva notifica, l'11 maggio 1992, di un ulteriore verbale, con il quale si contestava la violazione dell'art. 3 del D.L. n. 167 del 1990, facendosi menzione della possibilità di oblazione mediante il pagamento di una somma pari al 50% dei valori introdotti nello Stato, e precisamente mediante il pagamento di una cifra erroneamente indicata nella misura di lire 2.613.838.440; f) la redazione di tale ultimo verbale su modulo privo di numero di protocollo, con indicazione di data e luogo di verbalizzazione uguale a quello del primo processo verbale e indicazione della presenza dell'interessato all'atto, e pertanto viziato da falso ideologico;
g) l'ancora ulteriore notifica, il 30 maggio 1992, di una missiva del capo della Circoscrizione doganale di Venezia con la quale, con riferimento al secondo dei su menzionati processi verbali, si rettificava l'importo della oblazione in lire 1.045.535.380, in relazione al disposto della legge n. 455 del 1988;
h) che la contestazione gli era stata fatta prima del superamento del varco doganale, quando era ancora possibile rendere la dichiarazione;
i) che, comunque, la normativa de qua non era applicabile al caso di specie, poiché i relativi adempimenti, inerenti al saldo di forniture per le quali già era stata istruita la pratica doganale, si sarebbero dovuti svolgere al momento della riscossione degli assegni presso un istituto bancario, con la conseguente rilevazione ai fini fiscali, come voluto dalla normativa in questione;
l) che ove la normativa anzi detta fosse diversamente interpretrata, essa doveva ritenersi costituzionalmente illegittima, per irragionevole disparità di trattamento e contrarietà al principio di ragionevolezza, in relazione al diverso trattamento in vigore in caso di spedizione di assegni dall'estero, in cui erano previsti solo adempimenti al momento dell'incasso. Il ricorrente deduce che il ET aveva disatteso detti motivi affermando: a) che non sussisteva violazione dell'art. 29 del D.P.R. n. 148 del 1988; b) che il processo verbale fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati dal pubblico ufficiale;
c) che l'art. 3 del d.l. n. 167 del 1990 è applicabile alla fattispecie, non avendo esso opponente provveduto a riempire il modulo valutario e non potendosi ritenere alternativo a tale adempimento quelli presso l'istituto di credito presso il quale gli assegni siano successivamente versati, potendo i titoli essere riscossi tramite terzi o essere ritrasmessi all'estero; d) che l'esistenza di una procedura di esportazione di merci in relazione alla quale i titoli erano stati rilasciati doveva ritenersi irrilevante;
e) che non si versava in un'ipotesi di ignoranza incolpevole della legge. Ciò premesso il ricorrente deduce che il ET avrebbe errato nel ritenere che, nel caso di specie, il processo verbale potesse fare stato fino a querela di falso, dei fatti attestati dal pubblico ufficiale, in quanto già il primo processo verbale era stato redatto non in conformità dell'art. 29 del d. P. R. n. 148 del 1988, per non essere stato formato contestualmente all'accertamento, come prescrive tale norma, che ne richiede la sottoscrizione da parte degli interessati ai quali deve essere consegnata copia e come è pacifico non sia avvenuto, per espressa ammissione degli stessi verbalizzanti. Il secondo verbale, poi, era stato redatto addirittura dopo che il ricorrente aveva presentato il ricorso all'U.I.C. avverso il primo, con una falsa datazione al 7 marzo 1992. Il ricorrente deduce in proposito che non sarebbe esatta l'affermazione del ET secondo la quale il secondo verbale sarebbe una ritrascrizione del primo, essendo evidente la diversità fra i due atti e tenuto conto che in uno non sono trascritte le dichiarazioni di esso ricorrente, cosicché la sentenza avrebbe omesso di precisare se il verbale al quale fare riferimento fosse il primo o il secondo, entrambi singolarmente non rispondenti ai requisiti richiesti dall'art. 29 del d.P.R. n. 148 del 1988, mancando nel primo ogni riferimento alla possibilità di oblazione e nel secondo le dichiarazioni dell'interessato.
Con il secondo motivo si deducono la violazione degli artt. 29, comma 2, e 30 del d.P.R. n. 148 del 1988 e un vizio motivazionale. Si deduce specificamente in proposito che l'individuazione del verbale cui fare riferimento era essenziale anche per la verifica della sua completezza e si sostiene che la mancata redazione di un verbale secondo le prescrizioni delle norme su dette avrebbe inficiato l'intera procedura, rendendo illegittima l'ingiunzione. Con il terzo motivo si deducono la violazione dell'art. 3 del D.L. n. 167 del 1990, convertito nella legge n. 227 del 1990 e vizi motivazionali. Si deduce in particolare che detto art. 3 prescrive che il residente che porti dall'estero nello Stato titoli al portatore deve depositare in dogana uno specifico avviso, ma non esclude che tale avviso possa depositarlo in qualunque momento finché si trovi in dogana, cosicché l'infrazione non poteva essergli contestata, come invece il ET avrebbe erroneamente ritenuto, sol perché aveva oltrepassato una determinata cartellonistica, non avendo egli ancora varcato lo spazio doganale, quale è definito dall'art. 17 della legge n. 43 del 1973. Inoltre il ET avrebbe omesso di considerare che l'incasso degli assegni poteva avvenire solo previa presentazione ad un istituto di credito del modulo valutario, a norma dell'art. 3 anzi detto, cosicché in tal caso la dichiarazione alla dogana doveva ritenersi non dovuta, e comunque mancava ogni intento fraudolento nella relativa omissione, non avendo il ricorrente alcun interesse ad omettere la dichiarazione alla dogana, con le relative conseguenze in ordine alla insussistenza dell'elemento psicologico necessario perché il fatto fosse sanzionabile dalla normativa del d.P.R.n. 148 del 1988 alla stregua della legge di delegazione n. 599 del 1986. Una interpretrazione della normativa che ritenesse sanzionabile il fatto in questione, secondo il ricorrente porrebbe questioni di costituzionalità, anche in relazione al diverso trattamento normativo del trasferimento di assegni dall'estero a mezzo di plico postale, per il quale non sarebbe richiesta la dichiarazione in dogana.
Con il quarto motivo si deduce la violazione della legge n. 689 del 1981 e dell'art. 3 della legge n. 167 del 1990, con riferimento all'art. 5 cod. pen., come modificato dalla sentenza n. 364 del 1988 della Corte costituzionale. Si deduce specificamente in proposito che il ET ha ritenuto insussistente nel caso di specie l'esimente della ignoranza inevitabile della norma che imponeva l'obbligo violato, in quanto detta norma era "di piana interpretrazione", mentre dai fatti di causa era emerso chiaramente che tale interpretrazione non era chiara ne' ai funzionari della dogana, che pure erano chiamati ad applicarla giornalmente, ne' all'U.I.C., da questi interpellato, ne' all'ufficio della Procura di Venezia, a sua volta interpellato, cosicché sarebbe illogico avere ritenuto non scusabile l'errore dell'opponente, tanto più che questi sapeva che, a norma dell'art. 3 del D.L. n. 167 del 1990, doveva compiere la dichiarazione valutaria al momento della negoziazione dei titoli. Si cita al riguardo la giurisprudenza delle SS.UU. penali, secondo le quali deve ritenersi incolpevole l'ignoranza della legge ogni qualvolta si sia assolto, con l'ordinaria diligenza, il dovere di informazione in ordine alla legislazione vigente ed è scusabile colui che abbia fondato il proprio comportamento su un pregresso comportamento della Pubblica Amministrazione, come sarebbe avvenuto nel caso di specie, essendosi il ricorrente detto pronto, a fronte dei dubbi interpretrativi sorti fra i funzionari della dogana al riguardo, a redigere la dichiarazione doganale, dei cui moduli, peraltro, gli uffici doganali erano risultati sprovvisti.
2. I primi due motivi - in quanto entrambi attinenti a pretesi vizi del verbale di accertamento ed alla sua idoneità a fare prova fino a querela di falso dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza - vanno esaminati congiuntamente e respinti perché infondati.
Il ET ha affermato espressamente (pag. 15 della sentenza) che il verbale di accertamento sul quale si basa la procedura sanzionatoria è quello notificato il giorno successivo all'accertamento della violazione. Dal contesto della motivazione si evince altresì in fatto che, essendo mancata in esso l'esatta indicazione della norma violata, della facoltà di oblare la violazione, e dell'indicazione della somma da corrispondere a tal fine, si provvide alla notifica di un secondo verbale, entro il termine di novanta giorni previsto dall'art. 29, comma 4, del d.P.R. n. 148 del 1988; essendo stata in tale verbale indicata in modo erroneo la somma necessaria per l'oblazione, si provvide alla notifica di un ulteriore atto, nel quale venne indicata la somma effettivamente dovuta a tal fine.
Il ricorrente non contesta in questa sede che il complesso di tali atti fu notificato nel termine previsto dall'art. 29, comma 4, del d.P.R. n. 148 del 1988, ma lamenta la violazione di tale norma per avere il ET ritenuto irrilevante: a) che il verbale non fosse stato formato contestualmente all'accertamento; b) che il verbale successivamente notificato recasse la falsa datazione del 7 marzo 1992; c) che nessuno dei due contenesse tutte le indicazioni prescritte dall'art. 29 anzi detto, mancando nel primo ogni riferimento alla possibilità di oblazione e nel secondo le dichiarazioni dell'interessato. Lamenta altresì che il ET non abbia individuato il verbale al quale fare riferimento come primo atto della procedura, e che in tale situazione non abbia ritenuto che questa fosse viziata e i verbali privi dell'idoneità a fare prova fino a querela di falso dei fatti attestati dai pubblici ufficiali come avvenuti in loro presenza.
Il profilo attinente alla mancata indicazione nella sentenza del verbale sul quale l'intera procedura si fonda è infondato in quanto, come sopra si è detto, il ET ha individuato tale verbale in quello notificato per primo. Esattamente, poi, il ET ha ritenuto che nessuna nullità si era verificata per non essere stato esso redatto contestualmente all'accertamento, in quanto l'art. 29, comma 2, del d.P.R. n. 148 del 1988 prevede in modo espresso che la contestazione possa non avvenire con verbale redatto contestualmente all'accertamento, bensì "con separato atto", mentre è principio giurisprudenziale consolidato che, in materia di sanzioni amministrative, la mancata contestazione immediata della violazione non provoca alcuna nullità o decadenza ove si provveda alla successiva contestazione nei termini di cui all'art. 14 della legge n. 689 del 1981 (Cass. 27 gennaio 1998, n. 772; 17 gennaio 1998, n.
377; 2 luglio 1997, n. 5904; 13 giugno 1995, n. 6674) al quale l'art. 29 del d.P.R. n. 148 del 1988 fa espresso rinvio. Del pari esattamente il ET ha ritenuto che in tale caso la norma non prescrive che nell'atto siano inserite le dichiarazioni dell'interessato, che potrà comunque fare valere le proprie ragioni presentando scritti difensivi e chiedendo l'audizione personale in sede amministrativa, come disposto dall'art. 31 del su detto d.P.R. Nessuna censura può poi fondatamente muoversi alla sentenza per avere ritenuto che, con le successive notifiche, nel termine previsto dalla legge per la contestazione dell'illecito, di ulteriori atti con i quali l'interessato è stato edotto della facoltà e modalità di oblazione, con la precisazione dell'esatto importo della somma da versarsi a tal fine, il vizio dell'atto di accertamento e contestazione originariamente notificato senza tali esatte indicazioni sia stato sanato. Infatti l'indicazione di modalità e termini per l'oblazione è prescritta per mettere l'interessato in grado di provvedervi, e non vi è dubbio che ciò nel caso di specie sia avvenuto, decorrendo il relativo termine, come ha affermato il ET, dalla notifica dell'ultimo atto integrativo dell'originario atto di contestazione.
Priva di vizi logici e giuridici, contrariamente a quanto si sostiene nel ricorso, è anche l'affermazione della sentenza impugnata secondo la quale, la circostanza che il secondo atto contestazione rechi la stessa data del primo, non è motivo di nullità della procedura, ma costituisce una mera irregolarità, trattandosi di atto integrativo del primo ed essendo ininfluente detta data rispetto alla sua idoneità ad integrare il precedente per quanto riguardava i termini e le modalità per l'oblazione. Consegue da tali considerazioni che, essendo l'atto di contestazione originario, così come integrato dai su detti atti successivi - riguardanti l'indicazione della normativa violata e la facoltà di oblazione - giuridicamente valido, correttamente il ET lo ha ritenuto, secondo i principi in materia di valore probatorio degli atti redatti da pubblici ufficiali, idoneo a fare prova fino a querela di falso dei fatti da questi attestati come avvenuti in loro presenza. I motivi, pertanto, debbono essere dichiarati non fondati sotto ogni profilo.
3. Il terzo motivo è a sua volta infondato.
L'art. 3 del d.l. n. 167 del 1990, conv. nella legge n. 227 del 1990, statuisce che "l'importazione e l'esportazione al seguito,
ovvero mediante plico postale o equivalente, da parte di residenti, di somme in lire o valute estere, nonché di titoli al portatore denominati in lire o valute estere, non possono essere effettuate per un importo superiore a lire 20.000.000; per gli altri titoli o valori mobiliari di importo superiore a venti milioni i residenti devono farne dichiarazione depositando alla dogana uno specifico avviso." La norma pertanto, secondo il suo chiaro disposto e la sua ratio - ricollegantesi alla finalità, evidenziata dallo stesso titolo della legge, della "rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori" in connessione con la liberalizzazione valutaria disposta con il D.M. 27 aprile 1990 (attuativo della direttiva CEE del 24 giugno 1988) -
prevede che i residenti possano liberamente importare in Italia titoli o valori mobiliari di importo superiore ai venti milioni di lire, all'ordine o nominativi, purché ne facciano dichiarazione alla dogana depositando uno specifico avviso. La violazione di tale obbligo di dichiarazione è sanzionato dal successivo art. 5, con una pena pecuniaria pari al 25% dell'importo "indebitamente trasferito o che si tenta di trasferire". Ne deriva che esattamente la sentenza impugnata ha ritenuto provata la commissione dell'illecito in questione per avere l'odierno ricorrente, fermato mentre percorreva la zona doganale dell'aereoporto di Venezia destinata a coloro che non hanno dichiarazioni da rendere, non solo omesso di redigere e consegnare spontaneamente l'avviso relativo ai titoli che stava introducendo in Italia, ma negato espressamente di avere nulla da dichiarare (ad eccezione di due cuscini ortopedici), così tentando di introdurre indebitamente in Italia, non facendone la prescritta dichiarazione, gli assegni in questione. Del pari esattamente la sentenza impugnata ha ritenuto, in relazione alla sussistenza dell'infrazione, che la norma esige - come risulta dal suo chiaro disposto, volto ad evitare possibili frodi tributarie - il compimento della dichiarazione al momento dell'accesso in dogana, a nulla rilevando l'intenzione, affermata dall'interessato, di esigere gli assegni a mezzo banca, compilando in tale momento il modulo valutario. Nè è prospettabile alcuna questione di legittimità costituzionale in relazione al diverso trattamento fatto dalla norma per le importazioni di titoli a mezzo di plico postale, trattandosi per un verso di fattispecie diversa e per ciò stesso suscettibile di una disciplina differenziata, ed essendo comunque previsto anche in tale ipotesi l'obbligo di depositarne una dichiarazione in dogana. Quanto alla mancanza di un intento fraudolento, dedotta con un profilo del terzo motivo, ed alla esimente dell'ignoranza incolpevole della normativa valutaria, dedotta con il quarto motivo, che si deduce essere state erroneamente ritenute dal ET la prima sostanzialmente irrilevante e la seconda insussistente, trattasi di doglianze ugualmente infondate.
Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di affermare che, il principio posto dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981 - che ha dettato la normativa generale in tema di sanzioni amministrative - secondo il quale "nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa, ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, sia essa dolosa o colposa", va interpretrato nel senso che, per l'integrazione di un illecito amministrativo sanzionabile, è sufficiente la coscienza e volontà della condotta, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, ponendo la norma una presunzione di colpa dell'agente in ordine al fatto vietato, riversando su di lui l'onere di dimostrare la mancanza di colpa (Cass. SS.UU. 6 ottobre 1995, n. 10508; Cass. 16 maggio 1998, n. 4927; 18 novembre 1997, n. 11473), cosicché non è necessaria la dimostrazione che il suo comportamento omissivo o commissivo avesse un intento fraudolento.
Parimenti questa Corte ha affermato che anche in materia di illeciti amministrativi deve ritenersi applicabile l'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto, ma essa presuppone l'accertamento dell'esistenza di elementi, esterni al comportamento dell'autore della violazione, idonei ad ingenerare in lui il convincimento della legittimità del suo operato (Cass. 16 maggio 1998, n. 4927; 15 aprile 1998, n. 3797; 6 dicembre 1996, n. 10893). Deve trattarsi di un errore incolpevole, non superabile con l'uso dell'ordinaria dilgenza, ed il relativo accertamento rientra nell'esclusiva competenza del giudice del merito, salvo il controllo in sede di legittimità sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Cass. 2 febbraio 1996, n. 911; 18 aprile 1994, n. 3693). In proposito il ET, nel negare l'esistenza della esimente, ha adeguatamente motivato, affermando che la norma violata era di chiara interpretrazione, ne' esistevano interpretrazioni di essa, in sede amministrativa o giudiziaria, che potessero ingenerare giustificabili incertezze nell'autore dell'illecito, a nulla rilevando al riguardo che il personale della dogana non conoscesse a sua volta in modo adeguato la normativa vigente. Ne consegue che anche l'ultimo profilo del terzo motivo ed il quarto motivo vanno rigettati. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate quanto agli onorari nella misura di lire otto milioni.
P.Q.M.
La Corte di cassazione:
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente AL NN al pagamento delle spese di questo grado, che liquida in favore del Ministero del Tesoro nella misura di lire otto milioni per onorari, oltre le spese vive prenotate e prenotande a debito liquidate in £. 25.500.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 1998, nella Camera di consiglio della prima sezione civile.
Depositata in Cancelleria il 3 febbraio 1999.