Cass. civ., sez. I, sentenza 03/02/1999, n. 898
CASS
Sentenza 3 febbraio 1999

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In tema di infrazioni valutarie, la "ratio" della norma di cui all'art. 3 del D.L. 167/90, convertito in legge 227/90 (a mente della quale l'importazione o l'esportazione al seguito, o mediante plico postale o equivalenti, da parte di residenti, di titoli al portatore, possono essere effettuate per un importo superiore a lire 20 milioni a condizione che i residenti compiano una dichiarazione alla dogana depositando uno specifico avviso), è tale da esigere l'adempimento dell'obbligo di dichiarazione al momento dell'accesso in dogana, a nulla rilevando (l'asserita) intenzione del contravventore di esigere successivamente gli assegni a mezzo banca, compilando in tale occasione il modulo valutario (principio affermato con riferimento ad una vicenda in cui il contravventore, fermato mentre percorreva la zona doganale di un aeroporto nazionale destinata ai viaggiatori in arrivo che non avevano dichiarazioni da rendere, aveva non soltanto omesso di redigere e consegnare spontaneamente l'avviso relativo ai titoli che stava introducendo in Italia, ma negato espressamente di avere alcunché da dichiarare, ad eccezione di due cuscini ortopedici).

In tema di sanzioni amministrative, il mancato rispetto di alcune, necessarie formalità previste dalla legge (nella specie, l'omessa indicazione di modalità e termini per l'oblazione nell'originario atto di contestazione) non è causa di nullità del procedimento se, entro i termini previsti "ex lege", il vizio originario del primo atto venga sanato per effetto della notifica, all'interessato, di ulteriori atti contenenti le formalità omesse con la prima notificazione, non spiegando, in contrario, influenza la circostanza che (come nella specie) il secondo atto di contestazione rechi la stessa data del primo.

Commentari2

  • 1Patteggiamento della pena elemento di prova per il giudice tributario
    https://www.fiscooggi.it/

  • 2Autovelox - necessaria motivazione se manca contestazione immediataAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 27 febbraio 2001
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 03/02/1999, n. 898
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 898
Data del deposito : 3 febbraio 1999

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