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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 07/05/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2645/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
IC Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2645/2022 promossa da: con il patrocinio dell'avv. Maria Antonella L'Anfusa Parte_1
Parte attrice contro
, con il patrocinio dell'avv. Claudia Camani Controparte_1
Parte convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
DICHIARARE
-ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 31.03.1984 e annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di IR (SR), Atto n. 73 p. II serie A, contratto in IR tra il IG. Parte_1
e la IG.ra ; Controparte_1
- accertare la sussistenza di mezzi economici adeguati da parte della IG.ra e Controparte_1 dichiarare che nessun assegno divorzile è da corrispondersi in suo favore.”.
Per parte convenuta:
“che l'Ill.mo Tribunale adito, ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge, pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in IR in data 31.03.1984 tra il SI. Parte_1 e la SI.ra , con ordine di annotazione, ex art. 5, 1° comma, L. 898/1970, nei Controparte_1 confronti dell'Ufficiale di Stato Civile competente.
Spese di lite interamente compensate, con precisazione che la SI.ra è ammessa al CP_1
Patrocinio a spese dello Stato.
Si insiste per l'ammissione delle prove richieste in atti e non ammesse e per l'accoglimento delle istanze in atti;
con ogni e più ampia riserva di merito ed istruttoria ed, in particolare, con espressa riserva di ogni deduzione difensiva conclusiva negli scritti difensivi ex art. 190 c.p.c.
Per quanto occorrer possa, laddove le avverse note non si limitassero a quanto prescritto dall'Ill.mo
Giudice si chiede fin d'ora la concessione di un termine per replica, onde evitare pregiudizio al diritto alla difesa ed al contraddittorio.
Si dichiara sin da ora di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove richieste ex adverso proposte”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nato a [...] il [...], e nata a [...] il Parte_1 Controparte_1
29.10.1961, contraevano matrimonio con rito concordatario il 31.3.1984 a IR (SR), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 73, parte II, serie A, anno
1984.
Dalla loro unione nascevano due figli: IC, il 26.2.1985, e , il 10.8.1989. Per_1
Con decreto n. 89/2009 del 16.2.2009 il Tribunale di IR pronunciava sentenza di separazione consensuale tra i coniugi omologandola alle condizioni di cui al verbale di comparizione delle parti dinnanzi al Presidente del Tribunale del 9.2.2009, successivamente modificate con decreto dell'1.4.2011 che riduceva l'assegno a carico di per il mantenimento della moglie Parte_1 ad € 150,00 mensili.
In data 28.4.2022 depositava ricorso chiedendo che venisse pronunciata sentenza Parte_1
di divorzio e che venisse dichiarato che nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile a favore di
Controparte_1
si costituiva in data 7.10.2022 associandosi alla domanda sullo status e formulando Controparte_1 domanda di assegno divorzile a proprio favore di € 150,00 mensili.
All'udienza presidenziale del 21.10.2022 comparivano entrambe le parti e il Presidente delegato, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, formulava alle parti proposta conciliativa;
quindi, le parti chiedevano un rinvio al fine di poter valutare l'ipotesi conciliativa e il Presidente delegato fissava nuova udienza al 16.12.2022.
All'udienza di cui sopra comparivano entrambe le parti e i procuratori davano atto di non aver raggiunto un accordo;
quindi, il presidente delegato si riservava e con ordinanza del 19.12.2023 pronunciava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: “
1. a modifica delle condizioni di separazione di cui al decreto del Tribunale di IR in data 1.4.2011, revoca l'assegno di mantenimento a carico di a favore di ” e rimetteva le parti Parte_1 Controparte_1
dinnanzi al giudice istruttore.
All'udienza del 27.4.2023, trattata in modalità cartolare, nessuna delle parti chiedeva l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.; quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 16.11.2023.
All'udienza suddetta, trattata in modalità cartolare e differita d'ufficio al 12.4.2024 e, successivamente al 15.1.2025, le parti depositavano note scritte precisando le conclusioni di cui in epigrafe;
quindi, il giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
1.
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
2.
chiede che venga accertato e dichiarato che nulla è dovuto a a Parte_1 Controparte_1
titolo di assegno divorzile.
A fondamento della propria domanda allega un miglioramento della condizione reddituale della e un peggioramento delle proprie condizioni economiche. CP_1
si costituiva in data 7.10.2022 e chiedeva che venisse disposto a proprio favore Controparte_1 assegno divorzile di € 150,00 mensili, così come era stato disposto in sede di separazione.
Con ordinanza del 19.12.2022 il Presidente delegato pronunciava i provvedimenti provvisori ed urgenti revocando l'assegno di mantenimento a favore di stabilito con decreto Controparte_1 dell'1.4.2023; il Presidente delegato, in particolare, riteneva che alla luce delle intervenute sopravvenienze – ed in particolare, dell'acquisto dell'immobile fonte di reddito da parte della e il pensionamento del - non permanesse una SInificativa disparità nelle CP_1 Pt_1
condizioni economiche dei coniugi tale da giustificare la corresponsione di un assegno di mantenimento a favore della resistente. A seguito dei provvedimenti provvisori ed urgenti, in data 9.1.2025 depositava Controparte_1 note scritte per l'udienza di precisazione delle conclusioni rappresentando la volontà di rinunciare all'originaria domanda di corresponsione a proprio favore dell'assegno divorzile.
Ciò premesso in punto di fatto, alla luce della mutata condizione economica delle parti e delle conclusioni conformi rassegnate sul punto, questo Collegio dichiara che nulla è dovuto da Pt_1
a a titolo di assegno divorzile e conferma, dunque, quanto statuito sul
[...] Controparte_1
punto con i provvedimenti provvisori ed urgenti del 19.12.2022.
3.
Atteso che oggetto del presente procedimento sono la domanda sullo status e di corresponsione dell'assegno divorzile a favore della domanda poi dalla stessa rinunciata in sede di CP_1
precisazione delle conclusioni, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
contratto il 31.3.1984 a IR (SR) e trascritto nel relativo registro degli atti di
[...]
Stato Civile dello stesso Comune, al n. 73, parte II, serie A, anno 1984;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3) dichiara che nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile a favore di Controparte_1
4) spese di lite compensate.
Così deciso in Padova, nella camera di conSIlio del 7.05.2025.
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
IC Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2645/2022 promossa da: con il patrocinio dell'avv. Maria Antonella L'Anfusa Parte_1
Parte attrice contro
, con il patrocinio dell'avv. Claudia Camani Controparte_1
Parte convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
DICHIARARE
-ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 31.03.1984 e annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di IR (SR), Atto n. 73 p. II serie A, contratto in IR tra il IG. Parte_1
e la IG.ra ; Controparte_1
- accertare la sussistenza di mezzi economici adeguati da parte della IG.ra e Controparte_1 dichiarare che nessun assegno divorzile è da corrispondersi in suo favore.”.
Per parte convenuta:
“che l'Ill.mo Tribunale adito, ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge, pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in IR in data 31.03.1984 tra il SI. Parte_1 e la SI.ra , con ordine di annotazione, ex art. 5, 1° comma, L. 898/1970, nei Controparte_1 confronti dell'Ufficiale di Stato Civile competente.
Spese di lite interamente compensate, con precisazione che la SI.ra è ammessa al CP_1
Patrocinio a spese dello Stato.
Si insiste per l'ammissione delle prove richieste in atti e non ammesse e per l'accoglimento delle istanze in atti;
con ogni e più ampia riserva di merito ed istruttoria ed, in particolare, con espressa riserva di ogni deduzione difensiva conclusiva negli scritti difensivi ex art. 190 c.p.c.
Per quanto occorrer possa, laddove le avverse note non si limitassero a quanto prescritto dall'Ill.mo
Giudice si chiede fin d'ora la concessione di un termine per replica, onde evitare pregiudizio al diritto alla difesa ed al contraddittorio.
Si dichiara sin da ora di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove richieste ex adverso proposte”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nato a [...] il [...], e nata a [...] il Parte_1 Controparte_1
29.10.1961, contraevano matrimonio con rito concordatario il 31.3.1984 a IR (SR), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 73, parte II, serie A, anno
1984.
Dalla loro unione nascevano due figli: IC, il 26.2.1985, e , il 10.8.1989. Per_1
Con decreto n. 89/2009 del 16.2.2009 il Tribunale di IR pronunciava sentenza di separazione consensuale tra i coniugi omologandola alle condizioni di cui al verbale di comparizione delle parti dinnanzi al Presidente del Tribunale del 9.2.2009, successivamente modificate con decreto dell'1.4.2011 che riduceva l'assegno a carico di per il mantenimento della moglie Parte_1 ad € 150,00 mensili.
In data 28.4.2022 depositava ricorso chiedendo che venisse pronunciata sentenza Parte_1
di divorzio e che venisse dichiarato che nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile a favore di
Controparte_1
si costituiva in data 7.10.2022 associandosi alla domanda sullo status e formulando Controparte_1 domanda di assegno divorzile a proprio favore di € 150,00 mensili.
All'udienza presidenziale del 21.10.2022 comparivano entrambe le parti e il Presidente delegato, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, formulava alle parti proposta conciliativa;
quindi, le parti chiedevano un rinvio al fine di poter valutare l'ipotesi conciliativa e il Presidente delegato fissava nuova udienza al 16.12.2022.
All'udienza di cui sopra comparivano entrambe le parti e i procuratori davano atto di non aver raggiunto un accordo;
quindi, il presidente delegato si riservava e con ordinanza del 19.12.2023 pronunciava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: “
1. a modifica delle condizioni di separazione di cui al decreto del Tribunale di IR in data 1.4.2011, revoca l'assegno di mantenimento a carico di a favore di ” e rimetteva le parti Parte_1 Controparte_1
dinnanzi al giudice istruttore.
All'udienza del 27.4.2023, trattata in modalità cartolare, nessuna delle parti chiedeva l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.; quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 16.11.2023.
All'udienza suddetta, trattata in modalità cartolare e differita d'ufficio al 12.4.2024 e, successivamente al 15.1.2025, le parti depositavano note scritte precisando le conclusioni di cui in epigrafe;
quindi, il giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
1.
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
2.
chiede che venga accertato e dichiarato che nulla è dovuto a a Parte_1 Controparte_1
titolo di assegno divorzile.
A fondamento della propria domanda allega un miglioramento della condizione reddituale della e un peggioramento delle proprie condizioni economiche. CP_1
si costituiva in data 7.10.2022 e chiedeva che venisse disposto a proprio favore Controparte_1 assegno divorzile di € 150,00 mensili, così come era stato disposto in sede di separazione.
Con ordinanza del 19.12.2022 il Presidente delegato pronunciava i provvedimenti provvisori ed urgenti revocando l'assegno di mantenimento a favore di stabilito con decreto Controparte_1 dell'1.4.2023; il Presidente delegato, in particolare, riteneva che alla luce delle intervenute sopravvenienze – ed in particolare, dell'acquisto dell'immobile fonte di reddito da parte della e il pensionamento del - non permanesse una SInificativa disparità nelle CP_1 Pt_1
condizioni economiche dei coniugi tale da giustificare la corresponsione di un assegno di mantenimento a favore della resistente. A seguito dei provvedimenti provvisori ed urgenti, in data 9.1.2025 depositava Controparte_1 note scritte per l'udienza di precisazione delle conclusioni rappresentando la volontà di rinunciare all'originaria domanda di corresponsione a proprio favore dell'assegno divorzile.
Ciò premesso in punto di fatto, alla luce della mutata condizione economica delle parti e delle conclusioni conformi rassegnate sul punto, questo Collegio dichiara che nulla è dovuto da Pt_1
a a titolo di assegno divorzile e conferma, dunque, quanto statuito sul
[...] Controparte_1
punto con i provvedimenti provvisori ed urgenti del 19.12.2022.
3.
Atteso che oggetto del presente procedimento sono la domanda sullo status e di corresponsione dell'assegno divorzile a favore della domanda poi dalla stessa rinunciata in sede di CP_1
precisazione delle conclusioni, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
contratto il 31.3.1984 a IR (SR) e trascritto nel relativo registro degli atti di
[...]
Stato Civile dello stesso Comune, al n. 73, parte II, serie A, anno 1984;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3) dichiara che nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile a favore di Controparte_1
4) spese di lite compensate.
Così deciso in Padova, nella camera di conSIlio del 7.05.2025.
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi