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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 27/05/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Aldo Gubitosi Presidente
2) Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1297\2023 RG, vertente
TRA
in proprio e quale titolare dell'omonima falegnameria, Parte_1
elettivamente domiciliato in Cava de' Tirreni (SA), al Corso Umberto I n. 250, presso lo studio dell'avv. Gerardo Pisapia, che lo rappresenta e difende come da procura alle liti conferita su foglio separato in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
1 e , Controparte_1 Controparte_2
elettivamente domiciliati in Cava de' Tirreni (SA), in via E. De Filippis n. 6, presso lo studio dell'avv. Antonio D'Ursi, che li rappresenta e difende come da procura alle liti conferita su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione e di risposta in appello;
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3772/2022, pubblicata in data 2\11\2022 dal
Tribunale di Salerno;
in materia di risarcimento per vizi opere;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 13\02\2025;
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 14\12\2023, Parte_1
– in proprio e quale titolare della omonima falegnameria - proponeva appello avverso
[...]
la sentenza n. 3772\2002, pubblicata il 02\11\2022 e mai notificata, con la quale il Tribunale
di Salerno accoglieva parzialmente la domanda di risarcimento danni proposta da e condannando Controparte_1 Controparte_2
l' al pagamento di € 20.783,67, oltre rivalutazione ed interessi. Parte_1
In effetti, con l'atto di citazione in primo grado del 31\05\2006, i coniugi
[...]
e convenivano in giudizio Parte_2 Controparte_2
quale titolare della ditta individuale “Falegnameria Amorevole Parte_1
Sabato”, per sentirlo dichiarare responsabile dei danni cagionati ad un immobile di loro proprietà in conseguenza della cattiva esecuzione di opere di falegnameria, con condanna al risarcimento di tutti i danni patiti.
2 Nello specifico, e Parte_2 Controparte_2
premettendo di essere proprietari del fabbricato sito in Cava de' Tirreni alla Via E. De
Filippis, nn. 2-4-6 e 8, asserivano di aver commissionato nel biennio 2001-2003 ad
, quale titolare dell'omonima ditta di falegnameria, la Parte_1
realizzazione di numerosi infissi in legno per esterni ed interni da installare nel predetto fabbricato;
che nell'aprile 2005, appena trasferitisi nel fabbricato, riscontravano numerosi vizi e difetti nell'esecuzione di tali opere1; che a causa di detti vizi gli attori non potevano utilizzare sette appartamenti siti nel fabbricato, peraltro insalubri per le infiltrazioni di acqua e vento e le immissione di rumori, così consumando maggiori quantitativi di combustibile ed energia elettrica per il riscaldamento degli ambienti nei mesi invernali;
che l' riconosceva detti vizi, impegnandosi di provvedere alla loro eliminazione;
Parte_1
che, tuttavia, nonostante la diffida del 30\5\2005 tale ripristino non veniva mai eseguito. In
conclusione, gli attori chiedevano al Tribunale di accertare il grave inadempimento del convenuto, con condanna dello stesso al risarcimento dei danni derivanti della cattiva esecuzione delle opere, da quantificarsi nel corso del giudizio mediante CTU.
1 esterni preesistenti era maggiore rispetto a quelli realizzati dall' la lavorazione delle finestre e Parte_1 delle porte balcone presentava lacune sia nell'assemblaggio che nell'installazione; il legno utilizzato – il castagno – non era di prima scelta, né di buona stagionatura;
gli infissi lasciavano trasparire evidenti difetti di realizzazione, tanto da presentarsi con giunzioni staccate nell'attacco tra le fasce e i listoni, con segni di fuoriuscita di resine;
si evidenziavano difetti di assemblaggio tra telaio ed invetriata;
gli infissi dell'appartamento al primo piano che prospettavano sul terrazzo scoperto al lato sud avevano una fattura diversa dagli altri, secondo le modalità meglio descritte nella relazione di parte. Ancora, gli infissi oscuranti interni avrebbero dovuto trovarsi ad una certa distanza dall'unico telaio sul quale andava montato sia l'infisso esterno che il vecchio infisso oscurante, in modo da consentire l'apertura almeno a novanta gradi di entrambi gli infissi, mentre gli stessi in fatto si aprivano in misura inferiore. Con riguardo alla realizzazione del portoncino in noce nazionale a piano terra, la realizzazione dello stesso era risultata approssimativa e superficiale nell'incollaggio delle fasce orizzontali;
la porta di una camera da letto al piano terreno era di due colori perché irregolarmente costituita da due tipi di legno diversi e non chiudeva a regola d'arte, tanto da lasciar passare luce e spifferi;
la porta che si trova al pian terreno che immetteva nel cortile scoperto, presentava le fasce verticali distaccate, segno di cattivo accoppiamento ed incollaggio;
le porte interne tamburate in legno di abete a pannello chiuso erano quanto di più economico disponibile sul mercato;
la porta del bagno risultava difettosa;
le porte della taverna erano tanto deformate da presentare una curvatura di circa 15 mm;
le guide sottoporta apposte ai portoncini di ingresso erano inefficienti;
da tutti gli infissi esterni entravano spifferi insopportabili e penetrava l'acqua; l'isolamento acustico era pressoché nullo;
gli infissi erano infine fessurati> (cfr. sentenza primo grado, pag. 2-3). 3 Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio eccependo in Parte_1
via preliminare la decadenza dalla denuncia dei vizi e la prescrizione della conseguente domanda di risarcimento, per decorso dei termini previsti dalla legge. Il convenuto, inoltre,
affermava che le opere in contestazione venivano da lui eseguite tra il 2001 ed il 2003 senza alcun contratto scritto e\o capitolato, su commissione del solo
[...]
, il quale durante i numerosi sopralluoghi dava precise indicazioni Controparte_1
sui lavori a farsi e sui materiali da utilizzare, raccomandandosi che i lavori andavano eseguiti in assoluta economia e monitorando di volta in volta l'operato dell'artigiano sia presso il proprio laboratorio di artigianato che sui luoghi di montaggio. Il convenuto, poi, precisava che le opere, eseguite come commissionate, erano state accettate implicitamente dagli attori,
senza alcuna contestazione, tanto che il committente, dopo una intermedia interruzione del rapporto, in cui l'attore si era rivolto ad altra impresa, sarebbe ritornato sui propri passi affidando nuovamente l'ultimazione delle opere all Infine, il Parte_1
falegname evidenziava una palese pretestuosità dell'avversa domanda, azionata solo dopo che il medesimo aveva già intimato a controparte, mediante procedimento monitorio, il pagamento del residuo importo delle opere commissionate, pari ad € 13.725,77 (dato dalla differenza tra il prezzo pattuito di € 62.570,57 e la somma di € 48.845,00 già corrisposta dai committenti alla ditta di . Parte_1
Di poi, seguiva un lungo procedimento dinanzi al Tribunale a causa di numerosi rinvii per la soppressione della sezione distaccata del Tribunale di Cava De' Tirreni, l'emergenza pandemica e l'istanza riunione del giudizio recante il n. 1347\2006 RG, relativo al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 32\06 emesso in data 6\2\2006 su richiesta di per ottenere il saldo della somma pattuita per la realizzazione delle Parte_1
opere (€ 13.725,77), nel quale venivano riproposte le stesse questioni oggetto del giudizio
“principale”.
4 Quindi, riunite le cause, escussi i testi ammessi (cfr. ordinanza del 28\3\2008; verbale di udienza del 27\11\2017 per il teste del direttore dei lavori verbale di udienza Testimone_1
del 04/06/2018 per i testi di parte convenuta, e;
verbale Testimone_2 Testimone_3
di udienza del 8/10/2018 per il teste di parte attrice;
verbale di udienza del Testimone_4
20/05/2019 per i testi di parte convenuta e Controparte_3 Controparte_4 [...]
), il giudice di prime cure disponeva una CTU per verificare la sussistenza e l'entità CP_5
dei danni denunciati (cfr. ordinanza del 30/3/2020 e relazione dell'ing. Persona_1
depositata in data 19/3/2021.
Infine, all'udienza del 13/04/2022, sulla precisazione delle conclusioni delle parti ed assegnati i termini ex art. 190 c.p.c., il Tribunale di Salerno emetteva la sentenza qui appellata, con la quale così statuiva: “1) in parziale accoglimento della domanda di
e , condanna al Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
pagamento, in favore degli attori nel giudizio recante R.G. n. 40000906/2006, dell'importo
di € 20.783,67 a titolo di risarcimento danni, oltre rivalutazione ed interessi legali secondo
le modalità indicate in parte motiva;
2) rigetta l'opposizione formulata da
[...]
, e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 32/2006 emesso dal Parte_3
Tribunale di Salerno, Sez. Distaccata di Cava de' Tirreni, che dichiara esecutivo;
3)
compensa interamente tra le parti le spese del giudizio;
4) spese di C.T.U. a definitivo carico
di ” . Parte_1
In particolare, il primo Giudice nel tracciare il percorso logico su cui fondava la motivazione della decisione, premessa l'inammissibilità dell'eccezione di decadenza e prescrizione a causa della tardiva costituzione del convenuto, partiva dall'assunto, mai confutato da nessuna delle parti in causa, che i lavori di realizzazione in legno degli infissi, porte, portone d'ingresso e di altro presso il fabbricato di proprietà degli appellati (sito in Cava De' Tirreni,
alla via E. De Filippis, nn. 2-4-6 e 8) fossero stati eseguiti nel biennio 2001-2003 da parte dell con l'ausilio di un numero esiguo di collaboratori, in concomitanza con Parte_1
5 la realizzazione di altri lavori di ristrutturazione effettuati nel medesimo stabile. Quindi,
riteneva dimostrate le “anomalia” dei lavori in legno realizzati dall' sulla Parte_1
base delle dichiarazioni testimoniali di e dalle quali, tuttavia, non era Tes_3 Tes_4
evincibile alcuno specifico accordo sulla qualità del legno da utilizzare per gli infissi esterni
(massello di castagno), né per le porte interne o per il portoncino di ingresso. Pertanto, in ragione degli accertamenti effettuati dal CTU, individuava i precisi vizi delle opere addebitabili all' quantificati in € 20.783,67, pari alla somma necessaria per Parte_1
la completa sostituzione. Di contro, il Tribunale respingeva l'opposizione al decreto ingiuntivo azionato dall per il pagamento del saldo dei lavori in questione, Parte_1
atteso che gli stessi erano stati pacificamente completati, sia pure in maniera viziata. Infine,
il primo giudice compensava le spese di lite, in ragione della complessa istruttoria espletata e per la reciproca soccombenza, ponendo le spese di CTU, disposta per l'accertamento dei vizi, solo a carico dell Parte_1
Con l'impugnazione in esame, in proprio e quale titolare Parte_1
dell'omonima falegnameria, censurava la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
1. il Giudice di prime cure avrebbe errato nel qualificare giuridicamente il rapporto intercorrente tra le parti come contratto d'appalto, previsto e disciplinato dall'art. 1655 c.c.,
laddove era individuabile una serie di contratti d'opera, ex art. 2222 c.c., come desumibile dal lavoro è svolto prevalentemente dall'obbligato medesimo, anche se coadiuvato da componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa. Di conseguenza, a detta di parte appellante, l'esatta qualificazione giuridica del rapporto sorto tra le parti determinerebbe la tardività della denunzia dei vizi e/o difformità delle opere, nonché la prescrizione della relativa azione ex art. 2226, comma 2,
c.c., visto che i lavori erano stati svolti nel biennio 2001-2003, mentre l'azione di risarcimento danni era stata esperita solo nel 2005;
6 2. Il Tribunale avrebbe errato nell'interpretare le risultanze testimoniali, fondando il suo convincimento sulle generiche e lacunose deposizioni dei due testi attorei, e Testimone_3
, dalle quali non sarebbe emersa la prova non solo dell'esistenza dei vizi Testimone_4
oggetto di causa, ma anche la lamentata totale inutilizzabilità di molti appartamenti, facenti parte del fabbricato in cui erano state realizzate le opere di falegnameria. Allo stesso tempo,
il giudice avrebbe disatteso le evidenze emergenti dalle narrazioni dei testi dell'odierno appellante ( , e ), in merito alla diligente Testimone_2 Controparte_3 CP_5
esecuzione delle opere oggetto di controversia, per le quali il committente aveva dato precise direttive, così come per la scelta dei materiali, senza alcuna contestazione;
3. Inoltre, contrariamente a quanto erroneamente ed illogicamente sostenuto nella sentenza oggetto dell'odierno gravame, le opere realizzate, e non tempestivamente contestate dai committenti attori, essendo nella loro materiale disponibilità, nonchè rilevabili icto oculi,
sarebbero state tacitamente approvate dal committente stesso. Piuttosto, per l'appellante, la domanda di risarcimento, sollevata a distanza di quattro anni dalla prima consegna dei lavori e di due anni dall'ultimazione degli stessi, sarebbe solamente pretestuosa al fine di porre gli attori al riparo dal dovere di adempiere al proprio onere contrattuale, quale quello di saldare l'ultima parte della somma concordata pattiziamente, che si era visto Parte_1
costretto a richiedere attraverso il ricorso per l'emissione del decreto ingiuntivo n. 32/2006;
4. Erronee, poi, sarebbero le conclusioni cui perveniva il CTU, sposate dal primo giudice,
che avrebbero falsato la realtà storia della vicenda oggetto della vertenza: la valutazione del
CTU era intervenuta solo 20 anni dopo l'esecuzione delle opere realizzate da come peraltro ammesso dallo stesso tecnico, il quale evidenziava l'evidente Parte_1
stato di degrado degli infissi esterni soggetti alle intemperie dovute ad una totale assenza di manutenzione nel corso degli anni, nonostante l'appellante avesse ricordato al committente che gli infissi andavano imprimati e pitturati con una certa frequenza, ma gli stessi venivano lasciati in uno stato di incuria. Senza contare, inoltre, che a detta di parte appellante, negli
7 anni successivi al montaggio, pur essendosi reso disponibile gratuitamente ad eseguire la lubrificazione degli infissi, senza ricevere alcun riscontro dal committente, veniva a conoscenza del fatto che i suoi lavori erano stati ispezionati e maneggiati da altri artigiani non specializzati che erano intervenuti eseguendo una grossolana manutenzione, arrecando ulteriori danni alle opere che venivano trascurate da tempo;
5. Infine, il Tribunale sulla soccombenza reciproca delle parti nonché della scelta di porre le spese di CTU a carico del solo , in virtù dell'accertamento delle Parte_1
difformità riscontrate nell'elaborato. Dunque, con l'auspicio dell'accoglimento dei motivi di gravame, l'appellante chiede all'adita Corte d'Appello la rideterminazione delle spese di lite dei due giudizi riuniti con condanna degli appellati alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio, nonché di porre a carico di questi ultimi le spese di CTU;
Instauratosi il contraddittorio nel giudizio di secondo grado, si costituivano
[...]
e in data 22\03\2024, contestando Controparte_1 Controparte_2
quanto ex adverso dedotto, per manifesta infondatezza dell'appello che, oltre ad essere ritenuto eccessivamente defatigatorio ed in contrasto al principio di sinteticità introdotto con la riforma Cartabia, ha carattere infruttuoso poiché volto ad ottenere il ribaltamento di una statuizione corretta ed in linea con le evidenze istruttorie.
Quindi, acquisito il fascicolo di primo grado, con provvedimento del 7\5\2024 la causa veniva rinviata all'udienza del 13\2\2025 per la rimessione in decisione, concedendo alle parti un termine fino a sessanta giorni prima dell'udienza per note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
un termine fino a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
un termine fino a quindici giorni prima per il deposito di note di replica.
Infine, con provvedimento del 18\2\2025, sulle note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 13\2\2025, la causa veniva riservata per la decisione al collegio ex art. 352 c.p.c.
8 Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia fondato e vada, pertanto, nei limiti e per le motivazioni che di seguito si esporranno.
A. Ammissibilità appello ex art. 342 cpc.
In via preliminare, ritiene la Corte che l'appello in esame è ammissibile, in quanto l'impugnazione, che soggiace alla nuova disciplina, risulta costruita in maniera conforme all'art. 342 c.p.c. nel testo vigente a far data dall'11 settembre 2012.
E' ormai noto che l''art. 342 c.p.c., come sostituito dall'art. 54, comma 1 lett. c-bis d.l.
22.06.2012 n. 83, convertito in legge 07.08.2012 n. 134, dispone al primo comma: "L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata".
Tuttavia, la norma va letta nel senso di privilegiare un'esegesi sostanzialistica, come avallato dalla interpretazione delle Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno espressamente affermato che Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv.
con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve
contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti
contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla
parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo
giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un
progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della
permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene
la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata> (cfr. Cass. S.U. n.
9 27199 del 16/11/2017; Cass. ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; Cass. ordinanza n. 40560
del 17/12/2021).
Ora, nel caso in esame, dalla lettura dell'atto di appello sono evincibili, stante l'espressa indicazione in tal senso, gli specifici motivi di appello, sopra indicati, e le parti della pronuncia di primo grado di cui si chiede la riforma.
B. Sulla qualificazione del rapporto giuridico sorto tra le parti;
prescrizione e
decadenza dalla denuncia dei vizi.
L'appellante, con la presente impugnazione, lamentava l'erroneo inquadramento del rapporto obbligatorio sorto tra le parti che il primo Giudice riconduceva all'astratta e tipizzata fattispecie del contratto di appalto, previsto e disciplinato dagli art. 1655 c.c. e ss.,
in luogo della più corretta applicazione della fattispecie prevista dall'art. 2222 c.c. che disciplina, invece, il contratto d'opera. Ciò, a parere dell'impugnante, sarebbe dirimente ai fini della valutazione di fondatezza dell'eccezione di decadenza e di prescrizione dell'azione di garanzia per i vizi e/o i difetti, già sollevata in primo grado da Parte_1
Ritiene la Corte che, benchè possa configurarsi nel caso di specie un contratto d'opera piuttosto che un contratto di appalto, come statuito dal primo giudice - posto che entrambi i contratti hanno come comune denominatore l'obbligazione verso il committente di compiere, a fronte di un corrispettivo, un'opera senza vincolo di subordinazione e con assunzione del rischio da parte di chi la esegue, la falegnameria dell' si Parte_1
presenta come una piccola impresa, poiché l'appellante veniva coadiuvato da pochi familiari
(come ricavabile dai verbali di udienza del 4/06/2018 in cui deponeva , Testimone_2
fratello di dell'udienza del 20/05/2019, in cui il teste Parte_1 CP_3
figlio dell'appellante, confermava le circostanze narrate dallo zio) ed un collaboratore
[...]
che permetteva il trasporto del materiale da rifinire e montare presso il fabbricato di proprietà
degli appellati (cfr. verbale d'udienza del 20/05/2019, relativo alla deposizione testimoniale
10 di ) – la pur sussistente diversa disciplina in materia di vizi e/o difetti2 non è CP_5
in grado di ribaltare la decisione qui gravata.
Invero, dagli atti di causa emerge a chiare lettere la tardiva costituzione in primo grado dell' nel primo giudizio col ministero degli avv.ti Giuseppe Mazzotta e Paolo Parte_1
di Mauro (poi sostituiti, con rituale rinuncia al mandato, dall'avv. Pisapia Gerardo): il convenuto, infatti, non si costituiva nel termine di venti giorni prima dell'udienza fissata in citazione per il giorno 13\11\2006, poi differita d'ufficio ex art. 168bis cpc al 17\11\2006,
ma solo in data 26\1\2007, quando ormai era già decorso il termine per proporre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio (in virtù della prescrizione normativa introdotta con l'art. 167, comma 2, c.p.c., così come disciplinato dal d.l. 35/2005, con decorrenza dal 1/03/2006, secondo quanto disposto dal medesimo provvedimento,
modificato dalla legge 263/2005, e dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51).
Peraltro, l' nella formulazione dei motivi di appello non ha in alcun modo Parte_1
criticato la motivazione con la quale il primo giudice sanciva la tardività delle proposte eccezioni di decadenza e prescrizione. E' noto che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
C. Erronea interpretazione delle risultanze testimoniali e erroneità della CTU.
Per motivi di interdipendenza delle censure mosse dall'appellante, il Collegio ritiene di dover analizzare congiuntamente il secondo, terzo e quarto motivo d'appello, con i quali
11 l' si doleva dell'erronea valutazione delle prove testimoniali da parte del Parte_1
primo giudice, il quale avrebbe fondato il proprio convincimento in merito all'esistenza dei vizi oggetto di causa sulle generiche e lacunose deposizioni dei due testi citati dagli attori in primo grado, e , disattendendo le evidenze emergenti dalle Testimone_3 Testimone_4
narrazioni dei testi di parte convenuta, i quali, in quanto manovalanza coadiuvante nell'esecuzione dei lavori in contestazione, avevano deposto in Parte_1
maniera precisa sulla diligente esecuzione delle opere oggetto di controversia. Inoltre,
essendo stati i lavori eseguiti dall' ultimati a regola d'arte, su specifiche Parte_1
direttive del committente e senza alcuna contestazione, ad opinione di parte appellante, i vizi erano riconducibili alla totale carenza di manutenzione da parte degli attuali appellati. Per
questi motivi, l riteneva erronee le conclusioni cui era pervenuto il CTU, Parte_1
sposate dal primo giudice, che avrebbero falsato la realtà storia della vicenda oggetto della vertenza: la valutazione del CTU era intervenuta solo 20 anni dopo l'esecuzione delle opere realizzate da come peraltro ammesso dallo stesso tecnico, il quale Parte_1
evidenziava l'evidente stato di degrado degli infissi esterni soggetti alle intemperie dovute ad una totale assenza di manutenzione nel corso degli anni, nonostante l'appellante avesse ricordato al committente che gli infissi andavano imprimati e pitturati con una certa frequenza, ma gli stessi venivano lasciati in uno stato di incuria. Senza contare, inoltre, che a detta di parte appellante, negli anni successivi al montaggio, pur essendosi reso disponibile gratuitamente ad eseguire la lubrificazione degli infissi, senza ricevere alcun riscontro dal committente, veniva a conoscenza del fatto che i suoi lavori erano stati ispezionati e maneggiati da altri artigiani non specializzati che erano intervenuti eseguendo una grossolana manutenzione, arrecando ulteriori danni alle opere che venivano trascurate da tempo.
Per l'appellante, quindi, doveva escludersi la prova dell'esistenza dei vizi lamentati e di qualsiasi sua responsabilità, da addebitare in via esclusiva ai committenti.
12 La doglianza in esame è parzialmente fondata.
Da una accurata disamina delle dichiarazioni testimoniali - sia pure al netto in uno alle risultanze dell'elaborato peritale è dato evincere con chiarezza, da un lato, che i lavori commissionati alla falegnameria dell' erano stati meticolosamente Parte_1
individuati e seguiti dallo stesso committente, ing. , il quale in corso CP_1
d'opera si era più volte raccomandato con di eseguire i lavori con Parte_1
parsimonia sui prodotti, tanto che già il primo giudice ha ritenuto non provata la circostanza della scelta del qualità di legno “massello di castagno” (cfr. dichiarazioni dei testi Tes_2
in verbale di udienza del 4\6\18, e in verbale di
[...] Controparte_3 CP_5
udienza del 20\5\19); dall'altro, che solo alcuni lavori commissionati erano stati eseguiti a regola d'arte, ossia di quelli espressamente indicati dal CTU: “le porta-finestre e le finestre
con altezza delle ante maggiori di due metri evidenziavano problemi sia di chiusura che di
tenuta al vento ed ai rumori;
le parti esterne, soprattutto delle porte finestre al primo piano,
evidenziavano un elevato degrado del legno” (cfr. relazione dell'ing. Persona_1
depositata in data 19\3\2021, eseguita con rigore scientifico e scevra da vizi logici e\o metodologici).
Tuttavia, rileva la Corte che lo stesso CTU aveva evidenziato come l'incontrovertibile stato di deperimento in cui aveva trovato gli infissi esterni era imputabile alla negligenza degli appellati che in circa vent'anni non avevano mai provveduto ad eseguire attività di manutenzione sul materiale prescelto come il legno che, per antonomasia, richiede accuratezza periodica per la sua conservazione e longevità.
Pertanto, ad opinione di questa Corte la scelta dei committenti di orientarsi al risparmio e l'assenza totale di qualsivoglia forma di conservazione e manutenzione del legno utilizzato per la realizzazione delle opere devono considerarsi quale contributo causale all'insorgere dei danni riscontrati ai sensi dell'art. 1227, comma primo, cc, in concorso con la colpevole condotta del falegname appellante.
13 E' noto, infatti, che “l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi
dell'evento dannoso (di cui al primo comma dell'art. 1227 cod. civ.) va distinta da quella
(disciplinata dal secondo comma della medesima norma) riferibile ad un contegno dello
stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire
alla sua causazione, giacché — mentre nel primo caso il giudice deve procedere d'ufficio
all'indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati
gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello
stesso — la seconda di tali situazioni forma oggetto di un'eccezione in senso stretto, in
quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico,
posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona
fede” (cfr., ex multis: Cass. civ., III sez., 3/7/2018 n. 19218). Peraltro, il concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227, comma 1, c.c. integra un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio anche in appello, allorché risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia desumibile la sussistenza d'una condotta colposa del danneggiato, come nel caso di specie,
nel quale l'appellante ha espressamente impugnato la sentenza di primo grado per non aver adeguatamente considerato l'omessa manutenzione delle opere da parte del committente.
Ne consegue, pertanto, che, in ragione della paritaria incidenza delle parti in causa nella causazione dei danni riscontrati a distanza di venti anni dal CTU, il risarcimento quantificato in primo grado va ridotto alla minor somma di € 10.391,33.
In conclusione, alla luce di quanto sin qui esposto, la Corte ritiene che l'appello debba essere accolto per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, va riconosciuta la responsabilità concorre, nella misura del 50%, tra i contraenti, con la conseguenza condanna dell'odierno appellante al pagamento della minor somma di €
10.391,33, oltre rivalutazione ed interessi, come prescritto dal primo giudice.
14 D. Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Per quanto riguarda il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 32\2006 (proc. n.
1347\2006 RG), riunito in primo grado, rileva la Corte che l'odierno appellante ha richiesto una modifica limitatamente al capo delle spese, in caso di accoglimento del proprio appello.
Ne consegue, pertanto che deve rimanere ferma la statuizione del primo giudice di rigetto dell'opposizione, con la conferma del decreto ingiuntivo n. 32/2006 emesso dal Tribunale
di Salerno, Sez. Distaccata di Cava de' Tirreni, essendosi sul punto formato il giudicato in assenza di specifico appello, principale e\o incidentale.
La questione delle spese è analizzata nel seguente capo.
E. Spese processuali.
In relazione al governo delle spese di lite del doppio grado di giudizio, va ricordato che in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata,
sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (cfr. da ultimo, Cass. Ordinanza n. 33412 del 19\12\2024).
Orbene, ritiene il Collegio che operi, nel caso di specie, la compensazione – come, peraltro,
sostenuto già dal primo giudice - in ragione della reciproca soccombenza delle parti in causa,
le quali hanno visto riconosciute le loro pretese contrapposte (da un lato, il risarcimento e,
dall'altro, il pagamento del saldo), sia pure nella misura ridotta di cui alla presente sentenza,
sorte dalla medesima fonte contrattuale.
Rimane in capo al solo il compenso del CTU, resasi necessaria per la verifica Parte_1
dei vizi e\o difformità dell'opera commissionata e per la quantificazione dei danni conseguenti.
P.Q.M.
15
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in proprio e quale titolare dell'omonima Parte_1
falegnameria, nei confronti di e Controparte_1 [...]
, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: CP_2
1) ACCOGLIE per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in RIFORMA della sentenza n. 3772/2022 del Tribunale di Salerno del 2\11\2022
- DICHIARA la paritaria e concorrente responsabilità tra , da Parte_1
un lato, e e , Controparte_1 Controparte_2
dall'altro, nella causazione dei danni;
- RIDETERMINA in € 10.391,33 all'attualità il danno patrimoniale spettante a e;
Controparte_1 Controparte_2
- CONDANNA l'appellante, , al pagamento in favore degli Parte_1
appellati, e , della Controparte_1 Controparte_2
somma di € 10.391,33, a titolo di danni patrimoniali, oltre rivalutazione del 29\3\2021
secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sino alla pubblicazione della sentenza, nonché interessi legali sulla somma rivalutata dalla liquidazione al soddisfo;
2) COMPENSA tra le parti le spese processuali del doppio grado di giudizio;
3) CONFERMA nel resto la sentenza di primo grado.
Così deciso in Salerno, lì 22 maggio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
- dott.ssa Marina Mainenti - - dott. Aldo Gubitosi -
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Per i vizi e i difetti non gravi il committente deve denunziare all'appaltatore le difformità o vizi entro sessanta giorni dalla scoperta;
mentre in caso di rovina o di difetti gravi, la denunzia deve effettuarsi entro un anno dalla scoperta. Nel contratto d'opera, di converso, il committente deve denunciare al prestatore d'opera le difformità
e i vizi occulti entro otto giorni dalla scoperta. L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera; nel caso di rovina o di difetti gravi, il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia. In relazione al contratto d'opera, diversamente, l'azione per ottenere il risarcimento per i vizi e/o i difetti si prescrive entro un anno dalla consegna.