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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 27/11/2024, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
N.R.G. 1468/2024
Il Tribunale, nella seguente composizione collegiale
Dott.ssa Francesca Ajello Presidente
Dott.ssa Michela Bortolami Giudice relatore
Dott. Andrea D'Alessio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, nato in [...] in data [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Francesca Stefania C.F._1
Muto del Foro di Udine
ricorrente contro
, C.F. in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Trieste
Controparte_2 resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27 marzo 2024, ha impugnato Parte_1 il decreto del Questore della Provincia di Gorizia, emanato l'11 novembre 2023 e notificato il 21 marzo 2024 2024, con cui è stata rigettata la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale presentata dal ricorrente.
Nell'atto introduttivo, il ricorrente ha dedotto di prestare lavoro in forza di contratto di lavoro a tempo determinato e di aver lavorato da sempre, in Italia, seppur non sempre in maniera regolare;
di conoscere perfettamente la lingua italiana, come dimostrato dalla relata dei notifica del provvedimento impugnato;
di aver svolto numerosi corsi di formazione, seppur non è in possesso di tutti i relativi certificati;
di essere in Italia da 3 anni e di non aver mai fatto ritorno nel
Paese di origine;
di vivere insieme al cugino e allo zio.
Alla luce di tali circostanze, comprovate dai documenti depositati in allegato al ricorso, da cui può desumersi un effettivo inserimento sociale del ricorrente ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e, nel merito, l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità del provvedimento impugnato e il riconoscimento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 19, comma 1.1, del D.Lgs.
286/1998, con vittoria di spese.
A seguito della definizione della fase cautelare, si è costituito con memoria depositata il 28 ottobre 2024 il , il quale, richiamato il parere Controparte_1 della Commissione territoriale, ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
In data 22 ottobre 2024 la parte ricorrente ha depositato documentazione relativa alla sua integrazione in Italia.
All'udienza tenutasi il 20 novembre 2024 si è svolto l'interrogatorio libero del ricorrente;
all'esito, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni e il Giudice ha poi riservato la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
Al riguardo, si deve dare atto che la c.d. protezione speciale, così come oggi prevista, è stata introdotta dal D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la
Pag. 2 di 6 scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare a catalogo aperto, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del Testo Unico
Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n.
113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132.
Più in generale, la novella legislativa:
- ha previsto la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro di vari titoli di permesso, tra i quali il permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato a seguito di decisione della Commissione Territoriale ai sensi dell'art. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008;
- ha modificato l'art. 19 D. Lgs. 286/1998 estendendo espressamente l'ambito di applicazione del divieto di espulsione ai casi in cui il cittadino straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
- ha previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (di durata biennale e non più annuale) anche nell'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, con espressa indicazione degli indici da considerare.
Non deve, invece, trovare applicazione la successiva riforma dell'art. 19 del
D.Lgs. 286/1998 ad opera del D.L. 20/2023 conv. in L. 50/2023, dato che, ai sensi dell'art. 7 del testo normativo, la novella non si applica alle domande di protezione speciale in relazione alle quali l'istante avesse già ricevuto l'appuntamento per la formalizzazione prima della sua entrata in vigore, come nel caso di specie.
Appare quindi opportuno premettere alcune considerazioni di carattere generale relative ai presupposti per il riconoscimento della protezione in casi speciali di cui all'art. 19, comma 1.1, D.Lgs. 286/1998, come modificato dal D.L.
130/2020.
In particolare, la norma prevede il divieto di refoulement laddove “esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a
Pag. 3 di 6 trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6”, ovvero degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano,
o laddove “esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare”, riconosciuti anche dall'art. 8 Cedu, “a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a
Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea”.
Il legislatore ha poi specificato i criteri sulla base dei quali valutare il rischio di violazione dei diritti di cui all'art. 8 Cedu, prevedendo che, a tal fine, debba tenersi conto:
a) della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato;
b) del suo effettivo inserimento sociale in Italia;
c) della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale;
d) dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.
Ciò premesso, nel caso in esame, il Collegio non ritiene che sussistano i presupposti di tale fattispecie.
Il ricorrente, infatti, a sostegno della propria domanda, ha depositato la seguente documentazione:
- contratto di lavoro a tempo pieno e determinato dal 19 aprile al 22 luglio
2022 e relativa proroga fino al 18 dicembre 2022;
- contratto di lavoro a tempo pieno e determinato dal 12 gennaio al 31 dicembre 2022;
- comunicazione di avvio del procedimento relativa alla residenza anagrafica presso il Comune di del 3 luglio 2023; CP_2
- bollette dell'energia elettrica relative al 2024;
- attestato di frequenza ad un corso di percorsi di convivenza responsabile tenutosi dal 6 al 17 dicembre 2021;
Pag. 4 di 6 - permesso di soggiorno del sig. (zio del ricorrente); Persona_1
- permesso di soggiorno come richiedente asilo e carta d'identità del sig.
(cugino del ricorrente). Persona_2
È pacifico, perché fatto allegato da entrambe le parti, che il ricorrente sia arrivato in Italia nel 2020.
Tuttavia, nel corso di questi 4 anni, il Collegio non rileva indici di radicamento sul territorio o di integrazione.
Al riguardo, egli ha depositato due contratti di lavoro a tempo determinato, entrambi relativi a rapporti di lavoro a tempo sviluppatisi nel corso del 2022: dato che è evidente che egli non può aver prestato attività lavorativa per 8 ore giornaliere per due diversi datori di lavoro contemporaneamente, vi sono seri motivi di dubitare che i rapporti di lavoro in questione si siano effettivamente svolti, tenendo peraltro conto che, oltre ai contratti, null'altro è stato depositato
(Comunicazione Unilav, buste paga, CUD, estratto contributivo..).
Egli ha altresì depositato i documenti relativi a due soggetti estranei al giudizio, che egli riferirebbe a parenti;
tuttavia, alcuna prova del legame di parentela e dell'effettivo rapporto affettivo è stata né prodotta né richiesta.
Non si ritiene, dunque, sufficiente, per ritenere che la sua vita privata sia radicata in Italia, il fatto che egli abbia frequentato, nel 2021, un corso di convivenza responsabile della durata di 27 ore e che abbia stabilito la propria residenza nel Comune di , avendo delle utenze intestate. CP_2
Inoltre, vi è da sottolineare che in udienza egli ha dimostrato una scarsa conoscenza della lingua italiana, rispondendo nella maggior parte dell'interrogatorio libero con l'aiuto di un interprete, ed ha lasciato il Paese di provenienza quando era già adulto.
In Pakistan, inoltre, egli ha ancora i genitori e la famiglia del fratello, di cui si occupa.
Alla luce di tutti gli elementi presentati dalla difesa, il Collegio ritiene che, sulla base dei criteri indicati dall'art. 19, comma 1.1, D.Lgs. 286/1998, tenuto conto dell'insussistenza di elementi da cui desumere un inserimento sociale in Italia del
Pag. 5 di 6 ricorrente, della durata del suo soggiorno in Italia e dei legami familiari, culturali e sociali con il suo Paese d'origine, l'eventuale ritorno del richiedente nel Paese di origine non costituirebbe una lesione del suo diritto al rispetto della propria vita privata.
Conseguentemente, non può essere riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale.
Resta fermo che il ricorrente è altresì parte in un procedimento ex art. 35 bis del D.Lgs. 25/2008, pendente dinanzi a questo Tribunale e, pertanto, ha allo stato ancora diritto a stare sul territorio in quanto richiedente asilo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto del valore indeterminabile della controversia, della sua bassa complessità e che il ha svolto solo le fasi di studio e introduttiva del CP_1 giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del resistente, liquidate in € 1.453,00, oltre 15% spese generali, iva e CP_1 cpa se dovute.
Così deciso in Trieste, 22 novembre 2024.
Il Giudice relatore dott.ssa Michela Bortolami
Il Presidente dott.ssa Francesca Ajello
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
N.R.G. 1468/2024
Il Tribunale, nella seguente composizione collegiale
Dott.ssa Francesca Ajello Presidente
Dott.ssa Michela Bortolami Giudice relatore
Dott. Andrea D'Alessio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, nato in [...] in data [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Francesca Stefania C.F._1
Muto del Foro di Udine
ricorrente contro
, C.F. in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Trieste
Controparte_2 resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27 marzo 2024, ha impugnato Parte_1 il decreto del Questore della Provincia di Gorizia, emanato l'11 novembre 2023 e notificato il 21 marzo 2024 2024, con cui è stata rigettata la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale presentata dal ricorrente.
Nell'atto introduttivo, il ricorrente ha dedotto di prestare lavoro in forza di contratto di lavoro a tempo determinato e di aver lavorato da sempre, in Italia, seppur non sempre in maniera regolare;
di conoscere perfettamente la lingua italiana, come dimostrato dalla relata dei notifica del provvedimento impugnato;
di aver svolto numerosi corsi di formazione, seppur non è in possesso di tutti i relativi certificati;
di essere in Italia da 3 anni e di non aver mai fatto ritorno nel
Paese di origine;
di vivere insieme al cugino e allo zio.
Alla luce di tali circostanze, comprovate dai documenti depositati in allegato al ricorso, da cui può desumersi un effettivo inserimento sociale del ricorrente ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e, nel merito, l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità del provvedimento impugnato e il riconoscimento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 19, comma 1.1, del D.Lgs.
286/1998, con vittoria di spese.
A seguito della definizione della fase cautelare, si è costituito con memoria depositata il 28 ottobre 2024 il , il quale, richiamato il parere Controparte_1 della Commissione territoriale, ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
In data 22 ottobre 2024 la parte ricorrente ha depositato documentazione relativa alla sua integrazione in Italia.
All'udienza tenutasi il 20 novembre 2024 si è svolto l'interrogatorio libero del ricorrente;
all'esito, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni e il Giudice ha poi riservato la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
Al riguardo, si deve dare atto che la c.d. protezione speciale, così come oggi prevista, è stata introdotta dal D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la
Pag. 2 di 6 scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare a catalogo aperto, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del Testo Unico
Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n.
113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132.
Più in generale, la novella legislativa:
- ha previsto la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro di vari titoli di permesso, tra i quali il permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato a seguito di decisione della Commissione Territoriale ai sensi dell'art. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008;
- ha modificato l'art. 19 D. Lgs. 286/1998 estendendo espressamente l'ambito di applicazione del divieto di espulsione ai casi in cui il cittadino straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
- ha previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (di durata biennale e non più annuale) anche nell'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, con espressa indicazione degli indici da considerare.
Non deve, invece, trovare applicazione la successiva riforma dell'art. 19 del
D.Lgs. 286/1998 ad opera del D.L. 20/2023 conv. in L. 50/2023, dato che, ai sensi dell'art. 7 del testo normativo, la novella non si applica alle domande di protezione speciale in relazione alle quali l'istante avesse già ricevuto l'appuntamento per la formalizzazione prima della sua entrata in vigore, come nel caso di specie.
Appare quindi opportuno premettere alcune considerazioni di carattere generale relative ai presupposti per il riconoscimento della protezione in casi speciali di cui all'art. 19, comma 1.1, D.Lgs. 286/1998, come modificato dal D.L.
130/2020.
In particolare, la norma prevede il divieto di refoulement laddove “esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a
Pag. 3 di 6 trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6”, ovvero degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano,
o laddove “esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare”, riconosciuti anche dall'art. 8 Cedu, “a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a
Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea”.
Il legislatore ha poi specificato i criteri sulla base dei quali valutare il rischio di violazione dei diritti di cui all'art. 8 Cedu, prevedendo che, a tal fine, debba tenersi conto:
a) della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato;
b) del suo effettivo inserimento sociale in Italia;
c) della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale;
d) dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.
Ciò premesso, nel caso in esame, il Collegio non ritiene che sussistano i presupposti di tale fattispecie.
Il ricorrente, infatti, a sostegno della propria domanda, ha depositato la seguente documentazione:
- contratto di lavoro a tempo pieno e determinato dal 19 aprile al 22 luglio
2022 e relativa proroga fino al 18 dicembre 2022;
- contratto di lavoro a tempo pieno e determinato dal 12 gennaio al 31 dicembre 2022;
- comunicazione di avvio del procedimento relativa alla residenza anagrafica presso il Comune di del 3 luglio 2023; CP_2
- bollette dell'energia elettrica relative al 2024;
- attestato di frequenza ad un corso di percorsi di convivenza responsabile tenutosi dal 6 al 17 dicembre 2021;
Pag. 4 di 6 - permesso di soggiorno del sig. (zio del ricorrente); Persona_1
- permesso di soggiorno come richiedente asilo e carta d'identità del sig.
(cugino del ricorrente). Persona_2
È pacifico, perché fatto allegato da entrambe le parti, che il ricorrente sia arrivato in Italia nel 2020.
Tuttavia, nel corso di questi 4 anni, il Collegio non rileva indici di radicamento sul territorio o di integrazione.
Al riguardo, egli ha depositato due contratti di lavoro a tempo determinato, entrambi relativi a rapporti di lavoro a tempo sviluppatisi nel corso del 2022: dato che è evidente che egli non può aver prestato attività lavorativa per 8 ore giornaliere per due diversi datori di lavoro contemporaneamente, vi sono seri motivi di dubitare che i rapporti di lavoro in questione si siano effettivamente svolti, tenendo peraltro conto che, oltre ai contratti, null'altro è stato depositato
(Comunicazione Unilav, buste paga, CUD, estratto contributivo..).
Egli ha altresì depositato i documenti relativi a due soggetti estranei al giudizio, che egli riferirebbe a parenti;
tuttavia, alcuna prova del legame di parentela e dell'effettivo rapporto affettivo è stata né prodotta né richiesta.
Non si ritiene, dunque, sufficiente, per ritenere che la sua vita privata sia radicata in Italia, il fatto che egli abbia frequentato, nel 2021, un corso di convivenza responsabile della durata di 27 ore e che abbia stabilito la propria residenza nel Comune di , avendo delle utenze intestate. CP_2
Inoltre, vi è da sottolineare che in udienza egli ha dimostrato una scarsa conoscenza della lingua italiana, rispondendo nella maggior parte dell'interrogatorio libero con l'aiuto di un interprete, ed ha lasciato il Paese di provenienza quando era già adulto.
In Pakistan, inoltre, egli ha ancora i genitori e la famiglia del fratello, di cui si occupa.
Alla luce di tutti gli elementi presentati dalla difesa, il Collegio ritiene che, sulla base dei criteri indicati dall'art. 19, comma 1.1, D.Lgs. 286/1998, tenuto conto dell'insussistenza di elementi da cui desumere un inserimento sociale in Italia del
Pag. 5 di 6 ricorrente, della durata del suo soggiorno in Italia e dei legami familiari, culturali e sociali con il suo Paese d'origine, l'eventuale ritorno del richiedente nel Paese di origine non costituirebbe una lesione del suo diritto al rispetto della propria vita privata.
Conseguentemente, non può essere riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale.
Resta fermo che il ricorrente è altresì parte in un procedimento ex art. 35 bis del D.Lgs. 25/2008, pendente dinanzi a questo Tribunale e, pertanto, ha allo stato ancora diritto a stare sul territorio in quanto richiedente asilo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto del valore indeterminabile della controversia, della sua bassa complessità e che il ha svolto solo le fasi di studio e introduttiva del CP_1 giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del resistente, liquidate in € 1.453,00, oltre 15% spese generali, iva e CP_1 cpa se dovute.
Così deciso in Trieste, 22 novembre 2024.
Il Giudice relatore dott.ssa Michela Bortolami
Il Presidente dott.ssa Francesca Ajello
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