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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 19/01/2026, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 500/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 30/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 30/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3476/2024 depositato il 09/07/2024
proposto da
Comune di Favara - P.zza Cavour, 1 92026 Favara AG
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 730/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 4 e pubblicata il 04/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 50850 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1923/2025 depositato il
31/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Favara ha impugnato dinnanzi a questa Corte la sentenza n. 730/2024 del 11/03/2024 pronunciata dalla Sezione I della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento e depositata il
04.04.2024 chiedendone la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituito la Contribuente Resistente_1 la quale ha contro dedotto rilevando, preliminarmente, l'inammissibilità e, nel merito, l'infondatezza del gravame.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' appello in esame è inammissibile per violazione dell'art. 16 bis del d.vo 546 in combinato disposto con gli artt. 22 e 53 del d.lvo 546 del 1992.
1.-L'appello in esame è stato depositato in “forma cartacea” attraverso una “scansione” e con l'apposizione della firma autografa (cfr. appello in atti).
Per i giudizi notificati a far data dal 1 luglio 2019 (art. 16 bis D.Lgs 546/92) è previsto che la notifica ed il deposito degli atti processuali debbano avvenire “esclusivamente” con modalità “telematiche”: il relativo documento dovrà essere “nativo digitale” e sottoscritto "con firma elettronica qualificata o firma digitale".
2.- Nella fattispecie qui in esame il ricorso non è “nativo digitale”: è stato stampato, scansionato, sottoscritto manualmente e privo di firma digitale (cfr. documentazione in atti).
3.- La Giurisprudenza ha chiarito che la mancanza della firma digitale comporta la nullità del ricorso, essendo la stessa equiparata dal d.lgs. n. 82 del 2005 alla sottoscrizione autografa, la quale, ai sensi dell' art. 125 cod. proc. civ. costituisce requisito dell'atto introduttivo (anche del processo di impugnazione) in formato analogico (Cassazione, del 08/06/2017, n. 14338 ).
4.- La giurisprudenza di merito (Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, sentenza n. 209/1/2021) ha affermato che a decorrere dal 1 luglio 2019, il processo tributario si sviluppa “solo” in modalità telematica, rendendo di fatto giuridicamente “inesistente” il ricorso e tutti gli atti prodotti in cartaceo, con conseguente declaratoria di inammissibilità degli stessi.
5.- Con altra pronuncia di merito (Sentenza del 10/10/2022 n. 946/2) della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte è stata ritenuta l' inammissibilità del ricorso in formato analogico: “ … E' inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado redatto in forma cartacea, sottoscritto manualmente, scannerizzato e notificato a mezzo pec …”.
I Giudici territoriali, dopo avere citato l'art. 16, c. 3, del d.lgs. 546/92 in base al quale le parti notificano e depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163 hanno evidenziato che la norma in parola prevede che le notificazioni telematiche devono essere effettuate mediante l'utilizzo di documenti informatici nativi, in formato pdf/A 1 o pdf/A 1b, e devono essere sottoscritti con firma digitale. 6.- La notifica di un atto in formato “analogico” che è stato oggetto di scansione e notifica a mezzo pec è una problematica che è stata risolta dichiarando l' “inammissibilità” (Corte di giustizia tributaria di II grado del Piemonte, sentenza 10.10.2022, n. 946) poiché “ … non può ritenersi che nella specie l'atto abbia raggiunto lo scopo ai sensi della generale previsione dell'art. 156 c.p.c. e che pertanto la nullità risulti sanata.
Infatti la violazione delle norme sulla redazione dell'atto determina non la nullità, ma l'inesistenza …”.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello va dichiarato inammissibile.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella fattispecie possono essere rinvenute nelle novità legislative richiamate, nella complessità e molteplicità delle questioni involte ed esaminate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello.
Spese compensate.
Palermo, 30 Ottobre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IG NA
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 30/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 30/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3476/2024 depositato il 09/07/2024
proposto da
Comune di Favara - P.zza Cavour, 1 92026 Favara AG
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 730/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 4 e pubblicata il 04/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 50850 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1923/2025 depositato il
31/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Favara ha impugnato dinnanzi a questa Corte la sentenza n. 730/2024 del 11/03/2024 pronunciata dalla Sezione I della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento e depositata il
04.04.2024 chiedendone la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituito la Contribuente Resistente_1 la quale ha contro dedotto rilevando, preliminarmente, l'inammissibilità e, nel merito, l'infondatezza del gravame.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' appello in esame è inammissibile per violazione dell'art. 16 bis del d.vo 546 in combinato disposto con gli artt. 22 e 53 del d.lvo 546 del 1992.
1.-L'appello in esame è stato depositato in “forma cartacea” attraverso una “scansione” e con l'apposizione della firma autografa (cfr. appello in atti).
Per i giudizi notificati a far data dal 1 luglio 2019 (art. 16 bis D.Lgs 546/92) è previsto che la notifica ed il deposito degli atti processuali debbano avvenire “esclusivamente” con modalità “telematiche”: il relativo documento dovrà essere “nativo digitale” e sottoscritto "con firma elettronica qualificata o firma digitale".
2.- Nella fattispecie qui in esame il ricorso non è “nativo digitale”: è stato stampato, scansionato, sottoscritto manualmente e privo di firma digitale (cfr. documentazione in atti).
3.- La Giurisprudenza ha chiarito che la mancanza della firma digitale comporta la nullità del ricorso, essendo la stessa equiparata dal d.lgs. n. 82 del 2005 alla sottoscrizione autografa, la quale, ai sensi dell' art. 125 cod. proc. civ. costituisce requisito dell'atto introduttivo (anche del processo di impugnazione) in formato analogico (Cassazione, del 08/06/2017, n. 14338 ).
4.- La giurisprudenza di merito (Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, sentenza n. 209/1/2021) ha affermato che a decorrere dal 1 luglio 2019, il processo tributario si sviluppa “solo” in modalità telematica, rendendo di fatto giuridicamente “inesistente” il ricorso e tutti gli atti prodotti in cartaceo, con conseguente declaratoria di inammissibilità degli stessi.
5.- Con altra pronuncia di merito (Sentenza del 10/10/2022 n. 946/2) della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte è stata ritenuta l' inammissibilità del ricorso in formato analogico: “ … E' inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado redatto in forma cartacea, sottoscritto manualmente, scannerizzato e notificato a mezzo pec …”.
I Giudici territoriali, dopo avere citato l'art. 16, c. 3, del d.lgs. 546/92 in base al quale le parti notificano e depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163 hanno evidenziato che la norma in parola prevede che le notificazioni telematiche devono essere effettuate mediante l'utilizzo di documenti informatici nativi, in formato pdf/A 1 o pdf/A 1b, e devono essere sottoscritti con firma digitale. 6.- La notifica di un atto in formato “analogico” che è stato oggetto di scansione e notifica a mezzo pec è una problematica che è stata risolta dichiarando l' “inammissibilità” (Corte di giustizia tributaria di II grado del Piemonte, sentenza 10.10.2022, n. 946) poiché “ … non può ritenersi che nella specie l'atto abbia raggiunto lo scopo ai sensi della generale previsione dell'art. 156 c.p.c. e che pertanto la nullità risulti sanata.
Infatti la violazione delle norme sulla redazione dell'atto determina non la nullità, ma l'inesistenza …”.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello va dichiarato inammissibile.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella fattispecie possono essere rinvenute nelle novità legislative richiamate, nella complessità e molteplicità delle questioni involte ed esaminate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello.
Spese compensate.
Palermo, 30 Ottobre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IG NA