Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 19/01/2026, n. 500
CGT2
Sentenza 19 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Inammissibilità dell'appello per deposito in forma cartacea

    La Corte ha ritenuto l'appello inammissibile per violazione dell'art. 16 bis del d.vo 546/92 e degli artt. 22 e 53 del d.lvo 546/92, poiché il deposito è avvenuto in formato analogico e non telematico, come prescritto dalla normativa vigente. La mancanza della firma digitale comporta la nullità del ricorso, equiparata alla sottoscrizione autografa, e la violazione delle norme sulla redazione dell'atto determina l'inesistenza giuridica dello stesso.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 19/01/2026, n. 500
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 500
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

    Testo completo