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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 02/06/2025, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della Giudice
Onorario dott. Vitullio Marzullo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 5976 del RGAC dell'anno 2017 vertente
tra
(cf: , rappresentato e difeso dell'avv. Francesco Schifino (cf: Parte_1 C.F._1
), come da procura in atti, pec: C.F._2 Email_1
- parte attrice -
contro
(P.Iva , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 gli avv.ti Saverio Molica (cf , e Giacomo Farrelli (cf , domiciliato C.F._3 C.F._4 presso l'Ufficio legale del Comune in via G. Jannoni 68 Palazzo De Nobili- Catanzaro pec: Emai_
. atanzaro.it giacomo. atanzaro.it Email_3 CP_1 Email_4 CP_1
-parte convenuta -
nonché
sito in alla Via E. Vitale, 66 (C.F.: in persona del legale Controparte_2 CP_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in , Via Solferino 6/29, presso lo Studio Legale CP_1 dell'Avv. Costantino De Vece (c.f. che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti – C.F._5 pec: Email_5
- parte terza chiamata in causa dal convenuto -
Oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 cc
Conclusioni delle parti: a seguito di scambio cartolare, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa - con ordinanza del 22.01.2025 - è stata assunta in decisione con concessione del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali ed il termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. a narrato di avere parcheggiato -in data 23.06.2017 alle ore 20,00 circa- la propria Parte_1 autovettura in lungo via Ettore Vitale aggiungendo che, scendendo da essa, poneva il piede in una CP_1 profonda buca presente sul manto stradale, priva di alcuna segnalazione di pericolo, per poi cadere a terra.
In seguito all'accaduto, veniva trasportato presso l' U.O. di pronto soccorso dell di Controparte_3
ove gli veniva diagnosticato la frattura scomposta pluriframmentaria di tibia e perone con CP_1 lussazione tibio-tarsica, cui seguiva – a seguito di ricovero – un intervento chirurgico di riduzione e osteosintesi con placche viti transidesmotiche e successiva immobilizzazione e riabilitazione fisioterapica.
Ha chiesto, pertanto, di condannare – a titolo di responsabilità ex art. 2051 cc – il convenuto CP_1
al pagamento - a titolo di risarcimento del danno - dell'importo di € 50.000,00 o alla somma
[...] maggiore o minore da determinarsi in corso di causa oltre spese di lite.
Costituitosi in giudizio, l'Ente convenuto ha resistito alla domanda attorea, contestando sia l'an sia il quantum debeatur.
E' stato autorizzato a chiamare in causa il riferendo che quest'ultimo Controparte_4 aveva intrapreso dei lavori sui luoghi di causa, che avrebbero determinato la caduta dell'attore. Ha eccepito, poi, la eventuale compensazione con l'indennizzo ricevuto dall' . CP_5
Si è quindi costituito il , che, dopo avere eccepito la mancata condizione di procedibilità della Controparte_2 esperita negoziazione tra le parti, ha rilevato nel merito la propria carenza di legittimazione passiva, non avendo alcuna responsabilità nel sinistro. Ha specificato che la buca de quo si trovava in altro luogo rispetto a dove vennero eseguiti i lavori condominiali, che avevano interessato il marciapiede adiacente lo stabile condominiale, mentre la buca si trovava sulla sede stradale. Ha aggiunto, peraltro, che i lavori vennero effettuati a gennaio 2018 e cioè ben otto mesi dopo il fatto per cui è causa.
1.1 L'istruttoria si è sostanziata nell'escussione dei testi indicati dalle parti (cfr udienza del 2.10.2020 Tes_1
e ; udienza del 18.12.2020 e;
udienza del 18.06.2021
[...] Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
; udienza del 20.05.2022 e ); nella consulenza medico Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 legale sulla persona dell'attore; infine nei risultati dell'ordine del Giudice di esibizione di eventuale documentazione da parte attrice, che ha provveduto a depositare nota dell' sede di che CP_5 CP_5 CP_1 ha dichiarato che non risultava alcuna pratica aperta in favore di er l'evento del 23 giugno Parte_1
2017.
Precisate -infine- le rispettive conclusioni dalle parti a mezzo di scambio cartolare, la causa è stata introitata a sentenza.
2. Dalla corposa istruttoria orale vanno evidenziate alcune dichiarazioni dei testi.
2.1 Le dichiarazioni di (coniuge di parte attrice), pur considerate da sole poco probanti, sono Testimone_1 state tuttavia confermate dal teste (indifferente). Entrambe le deposizioni sono concordi nel Testimone_5 dire che il cendendo dall'auto ha poggiato il piede sul manto stradale, in una zona coperta da asfalto Pt_1 di colore diverso, che ha ceduto causando la caduta. Hanno aggiunto che il stato accompagnato in Pt_1
Pronto Soccorso dalla moglie. Entrambi i testi hanno riconosciuto le rappresentazioni fotografiche attestanti lo stato dei luoghi nel periodo del sinistro e che raffigurano appunto una buca stretta, poco distante dal marciapiede, circondata da zona di asfalto più scura rispetto all'intero manto stradale.
2.2 Dalle dichiarazioni dei testi dell'impresa e ), si evince che il Parte_2 Testimone_3 Testimone_4 loro intervento è avvenuto solo nel gennaio 2018, quindi ben 7 mesi dopo il sinistro de quo. La loro deposizione, pertanto, ha un valore attenuato. In ogni caso gli stessi hanno confermato l'esistenza di una buca coperta con asfalto fresco posta a circa un metro dalla sede dei lavori operati per conto del Controparte_2
(sia sul marciapiedi sia sulla sede stradale), al fine di risolvere il problema attinente alla conduttura fognaria condominiale, che “non scaricava”. Gli stessi operai hanno riferito di avere sostituito un tubo “schiacciato” che non consentiva il deflusso delle acque e che “si trovava sotto il marciapiede ed il pezzo della sede stradale sotto cui abbiamo scavato”. Il teste ha poi aggiunto che “abbiamo potuto appurare presenza di acqua Tes_4 fognaria solo dal lato del cioè nei locali sottostanti il marciapiede”. CP_2
2.3 Il teste (dipendente comunale) ed il teste , confermando l'esistenza della buca de quo, CP_6 CP_7 hanno però escluso che la causa dello sprofondamento potesse essere ricondotta alle condutture del gas.
Infine il teste , che lavorava per l'impresa che aveva in appalto la manutenzione della Controparte_8 fognatura comunale, ha riferito di avere comunicato al che lo sprofondamento non era addebitabile CP_1 alla rete fognaria che scorre al centro della strada (a circa 3 metri dal marciapiede), mentre la buca era vicina al marciapiede. Ha anche aggiunto di avere alzato un chiusino e di avere verificato che il flusso fognario era regolare.
3. Tutto ciò premesso, si ritiene che la versione dei fatti fornita in merito alla dinamica della caduta appare verosimile ed attendibile, alla luce della concordanza anche nei particolari delle deposizioni dei due testi ed . Tes_1 Tes_2
4. L'evento sopradescritto denota la responsabilità extracontrattuale dell'Ente proprietario o gestore, che - come noto - si presume responsabile, ai sensi dell'art.2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della res, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (C.
Cass., Sez. III, 12/4/2013, n.8935; v. poi Cass. 18753/2017; Cass. 11526/2017; Cass. 7805/2017; Cass.
1677/2016; Cass. 9547/2015; Cass. 1896/2015).
4.1 Nel caso di specie parte attrice ha, quindi, assolto all'onere probatorio gravante sul danneggiato ex art. 2051 cc, che si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dallo stato del manto stradale;
di contro parte convenuta non ha dimostrato la ricorrenza del fortuito (cfr Cassazione ordinanza 36901 del 12 ottobre 2022).
4.2 Si ritiene, infatti, che non sia stata raggiunta – anche in termini di probabilità – la prova che la buca fosse stata originata dall'incuria del nel riparare la condotta fognaria di sua competenza. E' Controparte_2 risultato, infatti, che i lavori di riparazione sono stati realizzati sette mesi dopo la caduta, che l'intervento della on ha riguardato la zona della buca (posta ad almeno un metro di distanza) e che le perdite di Parte_2 liquame interessavano solo i locali condominiali sottostanti il marciapiede e non la strada.
5. Appurata, pertanto, la sussistenza del cd danno evento addebitabile al va ora scrutinato il cd CP_1 danno conseguenza anche in ordine alla sua quantificazione.
5.1 Per quanto riguarda il danno non patrimoniale subito da il ctu dott. ha Parte_1 Persona_1 riferito che residuano: “esiti di frattura pluriframmentaria scomposta trimalleolare gamba sx trattata chirurgicamente mediante riduzione e osteosintesi con placca e viti transidermiche e lussazione tibio tarsica complicata da trombosi venosa profonda della vena poplitea, con difficoltà deambulatorie”.
Ritenuto soddisfatto il requisito di compatibilità eziologica tra il sinistro e la predetta diagnosi, il perito ha, poi, riconosciuto un inabilità temporanea totale biologica di 30 giorni (trenta), nonché una inabilità parziale biologica, progressivamente scalare e mediamente cosi valutata: 50 (cinquanta) giorni al 75%, 55
(cinquantacinque) giorni al 50% e 40 (quaranta) giorni al 25%.
Per quanto riguarda gli esiti permanenti, il danno biologico postumo è stato stabilito nella misura del 10 %. Sono documentate spese mediche ritenute congrue per un importo pari ad € 899,28.
Tali conclusioni risultano coerenti con gli accertamenti compiuti, sorrette da corretta e congrua motivazione, immuni da vizi logici, e, pertanto, condivisibili.
5.2 Orbene va ricordato che Il danno biologico riportato dal pedone come nel caso di specie non va risarcito con i criteri previsti dal Codice delle assicurazioni (Cap, Dlgs 209/2005) per gli incidenti stradali: va fatto, invece, riferimento dal diritto comune (cfr Cass n. 32373/2023).
Nel caso di specie, si farà quindi riferimento alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano.
Atteso che il postumo invalidante permanente è pari al 10% e l'età dell'infortunato (nato il [...]) al tempo del sinistro (23.06.2017) era di anni 52, l'importo del danno non patrimoniale è di € 19.462,00.
Il danno da invalidità temporanea totale e parziale ammonta, invece, ad € 12.075,00.
Non sono emersi in giudizio motivi tali da indurre alla personalizzazione (in aumento o in diminuzione) della somma così determinata.
Il danno nel suo complesso (incluse le spese mediche) ammonta quindi a € 32.436,28.
6. Questo importo va considerato come ristoro del pregiudizio subito per effetto del sinistro avvenuto il
23.06.2017, ma è stata calcolata sulla base dei parametri vigenti al momento della decisione.
Tuttavia “Ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale, sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito”
(cfr Cassazione civile sentenza 10 giugno 2016, n. 11899).
Pertanto l'importo, determinato con i valori attuali dovrà dapprima essere devalutato alla data del fatto
(23.06.2017) e poi rivalutato di anno in anno secondo gli indici ISTAT.
Si procederà alla quantificazione, quindi, secondo il seguente schema:
1. Devalutazione di € 32.436,28 alla data del sinistro (23.06.2017): € 27.007,00;
2. Rivalutazione dell'entità del risarcimento integrale alla data della decisione con applicazione degli interessi sulla somma periodicamente rivalutata: € 35.765,94, che costituisce la somma finale da riconoscere.
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, secondo lo scaglione corrispondente alla somma effettivamente attribuita
(26.000,01/52.000,00). Esse vengono calcolate secondo i parametri minimi stante la scarsa complessità delle questioni affrontate dalle parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento, in favore di , della complessiva somma di € 35.765,94 a Parte_1 titolo di danno calcolato alla data della sentenza.
Condanna il , in persona del l.r.p.t., alla rifusione a favore di parte attrice delle spese di Controparte_1 lite, liquidate in complessivi € 4.354,00, di cui € 545,00 per esborsi ed € 3.809,00 per competenze professionali, oltre rimb. forf., Iva e Cpa. Condanna il , in persona del l.r.p.t., alla rifusione a favore del , terzo Controparte_1 Controparte_2 chiamato, delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.809,00 per competenze professionali, oltre rimb. forf., Iva e Cpa con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Pone definitivamente a carico del soccombente le spese di c.t.u. Controparte_1
Catanzaro, lì 02.06.2025
Il Giudice Onorario
Vitullio Marzullo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della Giudice
Onorario dott. Vitullio Marzullo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 5976 del RGAC dell'anno 2017 vertente
tra
(cf: , rappresentato e difeso dell'avv. Francesco Schifino (cf: Parte_1 C.F._1
), come da procura in atti, pec: C.F._2 Email_1
- parte attrice -
contro
(P.Iva , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 gli avv.ti Saverio Molica (cf , e Giacomo Farrelli (cf , domiciliato C.F._3 C.F._4 presso l'Ufficio legale del Comune in via G. Jannoni 68 Palazzo De Nobili- Catanzaro pec: Emai_
. atanzaro.it giacomo. atanzaro.it Email_3 CP_1 Email_4 CP_1
-parte convenuta -
nonché
sito in alla Via E. Vitale, 66 (C.F.: in persona del legale Controparte_2 CP_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in , Via Solferino 6/29, presso lo Studio Legale CP_1 dell'Avv. Costantino De Vece (c.f. che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti – C.F._5 pec: Email_5
- parte terza chiamata in causa dal convenuto -
Oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 cc
Conclusioni delle parti: a seguito di scambio cartolare, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa - con ordinanza del 22.01.2025 - è stata assunta in decisione con concessione del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali ed il termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. a narrato di avere parcheggiato -in data 23.06.2017 alle ore 20,00 circa- la propria Parte_1 autovettura in lungo via Ettore Vitale aggiungendo che, scendendo da essa, poneva il piede in una CP_1 profonda buca presente sul manto stradale, priva di alcuna segnalazione di pericolo, per poi cadere a terra.
In seguito all'accaduto, veniva trasportato presso l' U.O. di pronto soccorso dell di Controparte_3
ove gli veniva diagnosticato la frattura scomposta pluriframmentaria di tibia e perone con CP_1 lussazione tibio-tarsica, cui seguiva – a seguito di ricovero – un intervento chirurgico di riduzione e osteosintesi con placche viti transidesmotiche e successiva immobilizzazione e riabilitazione fisioterapica.
Ha chiesto, pertanto, di condannare – a titolo di responsabilità ex art. 2051 cc – il convenuto CP_1
al pagamento - a titolo di risarcimento del danno - dell'importo di € 50.000,00 o alla somma
[...] maggiore o minore da determinarsi in corso di causa oltre spese di lite.
Costituitosi in giudizio, l'Ente convenuto ha resistito alla domanda attorea, contestando sia l'an sia il quantum debeatur.
E' stato autorizzato a chiamare in causa il riferendo che quest'ultimo Controparte_4 aveva intrapreso dei lavori sui luoghi di causa, che avrebbero determinato la caduta dell'attore. Ha eccepito, poi, la eventuale compensazione con l'indennizzo ricevuto dall' . CP_5
Si è quindi costituito il , che, dopo avere eccepito la mancata condizione di procedibilità della Controparte_2 esperita negoziazione tra le parti, ha rilevato nel merito la propria carenza di legittimazione passiva, non avendo alcuna responsabilità nel sinistro. Ha specificato che la buca de quo si trovava in altro luogo rispetto a dove vennero eseguiti i lavori condominiali, che avevano interessato il marciapiede adiacente lo stabile condominiale, mentre la buca si trovava sulla sede stradale. Ha aggiunto, peraltro, che i lavori vennero effettuati a gennaio 2018 e cioè ben otto mesi dopo il fatto per cui è causa.
1.1 L'istruttoria si è sostanziata nell'escussione dei testi indicati dalle parti (cfr udienza del 2.10.2020 Tes_1
e ; udienza del 18.12.2020 e;
udienza del 18.06.2021
[...] Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
; udienza del 20.05.2022 e ); nella consulenza medico Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 legale sulla persona dell'attore; infine nei risultati dell'ordine del Giudice di esibizione di eventuale documentazione da parte attrice, che ha provveduto a depositare nota dell' sede di che CP_5 CP_5 CP_1 ha dichiarato che non risultava alcuna pratica aperta in favore di er l'evento del 23 giugno Parte_1
2017.
Precisate -infine- le rispettive conclusioni dalle parti a mezzo di scambio cartolare, la causa è stata introitata a sentenza.
2. Dalla corposa istruttoria orale vanno evidenziate alcune dichiarazioni dei testi.
2.1 Le dichiarazioni di (coniuge di parte attrice), pur considerate da sole poco probanti, sono Testimone_1 state tuttavia confermate dal teste (indifferente). Entrambe le deposizioni sono concordi nel Testimone_5 dire che il cendendo dall'auto ha poggiato il piede sul manto stradale, in una zona coperta da asfalto Pt_1 di colore diverso, che ha ceduto causando la caduta. Hanno aggiunto che il stato accompagnato in Pt_1
Pronto Soccorso dalla moglie. Entrambi i testi hanno riconosciuto le rappresentazioni fotografiche attestanti lo stato dei luoghi nel periodo del sinistro e che raffigurano appunto una buca stretta, poco distante dal marciapiede, circondata da zona di asfalto più scura rispetto all'intero manto stradale.
2.2 Dalle dichiarazioni dei testi dell'impresa e ), si evince che il Parte_2 Testimone_3 Testimone_4 loro intervento è avvenuto solo nel gennaio 2018, quindi ben 7 mesi dopo il sinistro de quo. La loro deposizione, pertanto, ha un valore attenuato. In ogni caso gli stessi hanno confermato l'esistenza di una buca coperta con asfalto fresco posta a circa un metro dalla sede dei lavori operati per conto del Controparte_2
(sia sul marciapiedi sia sulla sede stradale), al fine di risolvere il problema attinente alla conduttura fognaria condominiale, che “non scaricava”. Gli stessi operai hanno riferito di avere sostituito un tubo “schiacciato” che non consentiva il deflusso delle acque e che “si trovava sotto il marciapiede ed il pezzo della sede stradale sotto cui abbiamo scavato”. Il teste ha poi aggiunto che “abbiamo potuto appurare presenza di acqua Tes_4 fognaria solo dal lato del cioè nei locali sottostanti il marciapiede”. CP_2
2.3 Il teste (dipendente comunale) ed il teste , confermando l'esistenza della buca de quo, CP_6 CP_7 hanno però escluso che la causa dello sprofondamento potesse essere ricondotta alle condutture del gas.
Infine il teste , che lavorava per l'impresa che aveva in appalto la manutenzione della Controparte_8 fognatura comunale, ha riferito di avere comunicato al che lo sprofondamento non era addebitabile CP_1 alla rete fognaria che scorre al centro della strada (a circa 3 metri dal marciapiede), mentre la buca era vicina al marciapiede. Ha anche aggiunto di avere alzato un chiusino e di avere verificato che il flusso fognario era regolare.
3. Tutto ciò premesso, si ritiene che la versione dei fatti fornita in merito alla dinamica della caduta appare verosimile ed attendibile, alla luce della concordanza anche nei particolari delle deposizioni dei due testi ed . Tes_1 Tes_2
4. L'evento sopradescritto denota la responsabilità extracontrattuale dell'Ente proprietario o gestore, che - come noto - si presume responsabile, ai sensi dell'art.2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della res, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (C.
Cass., Sez. III, 12/4/2013, n.8935; v. poi Cass. 18753/2017; Cass. 11526/2017; Cass. 7805/2017; Cass.
1677/2016; Cass. 9547/2015; Cass. 1896/2015).
4.1 Nel caso di specie parte attrice ha, quindi, assolto all'onere probatorio gravante sul danneggiato ex art. 2051 cc, che si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dallo stato del manto stradale;
di contro parte convenuta non ha dimostrato la ricorrenza del fortuito (cfr Cassazione ordinanza 36901 del 12 ottobre 2022).
4.2 Si ritiene, infatti, che non sia stata raggiunta – anche in termini di probabilità – la prova che la buca fosse stata originata dall'incuria del nel riparare la condotta fognaria di sua competenza. E' Controparte_2 risultato, infatti, che i lavori di riparazione sono stati realizzati sette mesi dopo la caduta, che l'intervento della on ha riguardato la zona della buca (posta ad almeno un metro di distanza) e che le perdite di Parte_2 liquame interessavano solo i locali condominiali sottostanti il marciapiede e non la strada.
5. Appurata, pertanto, la sussistenza del cd danno evento addebitabile al va ora scrutinato il cd CP_1 danno conseguenza anche in ordine alla sua quantificazione.
5.1 Per quanto riguarda il danno non patrimoniale subito da il ctu dott. ha Parte_1 Persona_1 riferito che residuano: “esiti di frattura pluriframmentaria scomposta trimalleolare gamba sx trattata chirurgicamente mediante riduzione e osteosintesi con placca e viti transidermiche e lussazione tibio tarsica complicata da trombosi venosa profonda della vena poplitea, con difficoltà deambulatorie”.
Ritenuto soddisfatto il requisito di compatibilità eziologica tra il sinistro e la predetta diagnosi, il perito ha, poi, riconosciuto un inabilità temporanea totale biologica di 30 giorni (trenta), nonché una inabilità parziale biologica, progressivamente scalare e mediamente cosi valutata: 50 (cinquanta) giorni al 75%, 55
(cinquantacinque) giorni al 50% e 40 (quaranta) giorni al 25%.
Per quanto riguarda gli esiti permanenti, il danno biologico postumo è stato stabilito nella misura del 10 %. Sono documentate spese mediche ritenute congrue per un importo pari ad € 899,28.
Tali conclusioni risultano coerenti con gli accertamenti compiuti, sorrette da corretta e congrua motivazione, immuni da vizi logici, e, pertanto, condivisibili.
5.2 Orbene va ricordato che Il danno biologico riportato dal pedone come nel caso di specie non va risarcito con i criteri previsti dal Codice delle assicurazioni (Cap, Dlgs 209/2005) per gli incidenti stradali: va fatto, invece, riferimento dal diritto comune (cfr Cass n. 32373/2023).
Nel caso di specie, si farà quindi riferimento alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano.
Atteso che il postumo invalidante permanente è pari al 10% e l'età dell'infortunato (nato il [...]) al tempo del sinistro (23.06.2017) era di anni 52, l'importo del danno non patrimoniale è di € 19.462,00.
Il danno da invalidità temporanea totale e parziale ammonta, invece, ad € 12.075,00.
Non sono emersi in giudizio motivi tali da indurre alla personalizzazione (in aumento o in diminuzione) della somma così determinata.
Il danno nel suo complesso (incluse le spese mediche) ammonta quindi a € 32.436,28.
6. Questo importo va considerato come ristoro del pregiudizio subito per effetto del sinistro avvenuto il
23.06.2017, ma è stata calcolata sulla base dei parametri vigenti al momento della decisione.
Tuttavia “Ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale, sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito”
(cfr Cassazione civile sentenza 10 giugno 2016, n. 11899).
Pertanto l'importo, determinato con i valori attuali dovrà dapprima essere devalutato alla data del fatto
(23.06.2017) e poi rivalutato di anno in anno secondo gli indici ISTAT.
Si procederà alla quantificazione, quindi, secondo il seguente schema:
1. Devalutazione di € 32.436,28 alla data del sinistro (23.06.2017): € 27.007,00;
2. Rivalutazione dell'entità del risarcimento integrale alla data della decisione con applicazione degli interessi sulla somma periodicamente rivalutata: € 35.765,94, che costituisce la somma finale da riconoscere.
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, secondo lo scaglione corrispondente alla somma effettivamente attribuita
(26.000,01/52.000,00). Esse vengono calcolate secondo i parametri minimi stante la scarsa complessità delle questioni affrontate dalle parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento, in favore di , della complessiva somma di € 35.765,94 a Parte_1 titolo di danno calcolato alla data della sentenza.
Condanna il , in persona del l.r.p.t., alla rifusione a favore di parte attrice delle spese di Controparte_1 lite, liquidate in complessivi € 4.354,00, di cui € 545,00 per esborsi ed € 3.809,00 per competenze professionali, oltre rimb. forf., Iva e Cpa. Condanna il , in persona del l.r.p.t., alla rifusione a favore del , terzo Controparte_1 Controparte_2 chiamato, delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.809,00 per competenze professionali, oltre rimb. forf., Iva e Cpa con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Pone definitivamente a carico del soccombente le spese di c.t.u. Controparte_1
Catanzaro, lì 02.06.2025
Il Giudice Onorario
Vitullio Marzullo