Ordinanza cautelare 15 marzo 2023
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 14/04/2025, n. 7296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7296 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07296/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02568/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2568 del 2023, proposto da Osprey Pub S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Andrea Pellegrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Aurora Francesca Sitzia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di Condominio “Piazza Antonio Mancini n. 4 Roma”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocato Luca Agliocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
dell’atto emesso, ai sensi dell'art. 16 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G. per interventi di Restauro e Risanamento Conservativo, da Roma Capitale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, Sevizio Territorio, Carta dell’Agro e Forma RB AE , prot. n. CB / 2022 / 129514 – RI/2022/37182 - RI 2022/38271 del 25 novembre 2022, contenente parere preventivo contrario all’installazione di una canna fumaria a servizio dell’immobile sito a Roma, Via Luigi Poletti nr. 10, nonché di tutti gli atti a quello suindicato, comunque, connessi e coordinati, anteriori e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Condominio “Piazza Antonio Mancini n. 4 Roma”;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 il Dott. Christian Corbi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 20.1.2023 e depositato in data 15.2.2023, Osprey Pub S.r.l. ha adito l’intestato Tribunale nei confronti di Roma Capitale – Sovrintendenza Capitolina ai beni culturali servizio territorio, Carta dell'Agro e Forma RB AE, quale parte resistente, nonché Condominio Piazza Antonio Mancini n. 4, quale controinteressato, al fine di sentir annullare l’atto emesso, ai sensi dell'art. 16 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G. per interventi di Restauro e Risanamento Conservativo, da Roma Capitale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, Sevizio Territorio, Carta dell’Agro e Forma RB AE, prot. n. CB / 2022 / 129514 – RI/2022/37182 - RI 2022/38271 del 25 novembre 2022, contenente parere preventivo contrario all’installazione di una canna fumaria a servizio dell’immobile sito in Roma alla Via Luigi Poletti nr. 10, nonché di tutti gli atti a quello suindicato, comunque, connessi e coordinati, anteriori e conseguenti.
A sostegno del ricorso, il ricorrente ha allegato i motivi che verranno di seguito esposti.
Costituitasi in giudizio, Roma capitale, con memoria del 7.3.2023, ha articolato le proprie difese, instando per il rigetto del ricorso.
Si è costituito in giudizio anche il Condominio Piazza Antonio Mancini n. 4, instando anch’esso per il rigetto del ricorso.
Con nota del 4.4.2025, la ricorrente ha allegato di non avere più interesse alla decisione nel merito della presente controversia, in quanto, tramite i buoni uffici di alcuni condomini, sarebbe possibile procedere al ripristino della funzionalità dell’originaria canna fumaria.
In data 8.4.2025, Roma capitale, pur prendendo atto della sopravvenuta carenza di interesse, ha insistito per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite, all’esito del giudizio di soccombenza virtuale.
All’udienza pubblica del 9.4.2025, anche il controinteressato ha insistito per la condanna della ricorrente alle spese di lite.
All’esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
1. Tanto premesso, appare utile ricostruire i termini fattuali della vicenda che in questa sede ci occupa.
La ricorrente, in qualità di esercente l’attività di organizzazione e gestione di ristoranti, trattorie, osterie con cucina, pub ecc., svolge presso l’immobile sito a Roma, Piazza Antonio Mancini n. 4 siffatta attività servendosi, a tal fine, di una canna fumaria incorporata nell’intercapedine presente nella struttura muraria condominiale e priva di impatto urbanistico.
L’immobile in questione è individuato all’interno della Carta per la Qualità G1 “A” - Morfologia degli Impianti Urbani e più precisamente tra le morfologie degli impianti urbani dell’espansione otto-novecentesca, secondo le previsioni del P.R.G. approvato con D.C.C. n. 18 del 12/02/08. In particolare, esso si trova in un’area avente destinazione d’uso urbanistica Sistema insediativo Citta Storica Tessuto T4 (Tessuti di espansione otto-novecentesca ad isolato).
In ragione della vetustà della descritta canna fumaria, che allo stato è in più punti ostruita da materiale di risulta e comunque non in regola con le vigenti normative tecnico sanitarie, la ricorrente, nell’anno 2011, ha chiesto alla Soprintendenza – e ottenuto – parere favorevole (seppure con prescrizioni) per la sostituzione della stessa con altra e diversa da collocarsi all’esterno dell’immobile, lungo la facciata condominiale.
Sennonchè, a fronte dell’opposizione del Condominio, l’attività di installazione della nuova canna fumaria non veniva portata avanti dalla ricorrente.
In data 17 novembre 2022, quest’ultima ha presentato una nuova richiesta di parere preventivo, ai sensi dell’art. 16 delle N.T.A. del vigente P.R.G., conseguendo però un esito sfavorevole, giusta provvedimento in questa sede impugnato, in quanto l’intervento per cui è causa “ non rientra nei casi previsti dalla circolare del Sovrintendente Capitolino RI/16722 del 14 giugno 2016 e, soprattutto, perché non è compatibile con i criteri di salvaguardia dell’immobile, risultando impattante rispetto alla preesistenza edilizia ed alla integrità architettonica dell’immobile, valutati ai sensi dei criteri qualitativi, storici, architettonici sottesi all’articolo 16 nelle NTA ”. In altre parole, la Sovrintendenza ha ritenuto di qualificare tale attività come attività di “nuova installazione” e non invece di “sostituzione” della precedente canna fumaria.
2. Ciò posto, il ricorrente si duole, con la prima doglianza, dell’errata applicazione, da parte della Sovrintendenza, della circolare 14 giugno 2016 prot. 16722 (che detta i criteri per l’installazione delle nuove canne fumarie). In altre parole, parte resistente avrebbe errato nel qualificare l’intervento per cui è causa come “nuova installazione”, anziché come “sostituzione” della precedente, atteso che l’immobile di cui è titolare la ricorrente è già servito da una canna fumaria.
3. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente pretende di censurare il provvedimento impugnato nella parte in cui sancisce che “ l’intervento non è compatibile con i criteri di salvaguardia dell’immobile risultando impattante rispetto alla preesistenza edilizia ed alla integrità architettonica” anche in ragione delle caratteristiche “di pregio dell’edificio ”. Sul punto, la ricorrente ha quindi allegato che la Sovrintendenza si sarebbe limitata a porre in essere mera attività documentale, senza effettuare alcun sopralluogo e che, nel 2011, essa avrebbe emesso parere favorevole in tal senso.
4. Con la terza doglianza, la ricorrente ha censurato la violazione del principio di proporzionalità, in quanto il parere negativo della Soprintendenza non terrebbe conto del pregiudizio economico arrecato al privato, cui sarebbe, di fatto, impedito lo svolgimento della propria attività economica.
5. Sennonchè la ricorrente, con la memoria del 4.4.2025, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione nel merito della presente controversia, in quanto tramite i buoni uffici di alcuni condomini sarebbe possibile procedere al ripristino della funzionalità dell’originaria canna fumaria.
6. Siffatta circostanza induce il Collegio a dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse: del resto, l’eventuale e ipotetico accoglimento del ricorso non accorderebbe al ricorrente alcuna utilità concreta, atteso che esso ha allegato di non voler più procedere all’installazione della canna fumaria all’esterno dell’edificio.
7. Quanto alle spese di lite, la peculiarità della controversia in esame e la non manifesta infondatezza delle doglianze di cui al ricorso introduttivo del giudizio inducono il Collegio a compensarle integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Roma, Sezione II bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo del giudizio, lo dichiara improcedibile.
Compensa integralmente le spese di lite del giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Vincenza Caldarola, Referendario
Christian Corbi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Christian Corbi | Pietro Morabito |
IL SEGRETARIO