Sentenza 3 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/07/2001, n. 8993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8993 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTES899 0 1 "IN NOME DE OP O IT ANO. DI ASSA ONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS Presidente R.G.N. 756/99 Dott. Pietro CUOCO Consigliere Cron. 20524 Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Rep. - Rel. Consigliere Ud. 10/05/01 Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: SA DE DI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F.CORRIDONI 15, presso 10 studio dell'avvocato AGNINO PAOLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BERNOT LIVIO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
SCAC SRL;
intimata avverso la sentenza n. 286/98 del Tribunale di 2001 GORIZIA, depositata il 29/10/98 R.G.N. 4/97; 2308 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 10/05/01 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 29.1.1997 AD SA OD proponeva appello avverso la sentenza n. 30/96 del Pretore di Gorizia il quale aveva respinto la sua domanda diretta ad ottenere la condanna della s.r.l. SCAC - alle cui dipendenze aveva prestato lavoro dal 15.7.1993 al 15.6.1994 in qualità di addetta alla vendita (II° livello del ccnl per le aziende del terziario e dei servizi) – per differenze - retributive non percepite, pari a complessive £. 17.345.122 oltre accessori. Si costituiva la società appellata rilevando che in data 28.6.1993 con la ricorrente in qualità di titolare della ditta individuale "Arredouno di AD -SA OD" era stato stipulato un contratto di affitto di azienda per il negozio sito in Ronchi dei Legionari, e che in pari data era stato stipulato contratto verbale con mandato in favore della OD di procacciare e vendere per conto della SCAC, con la possibilità, per la medesima, di avvalersi della collaborazione dei propri familiari, prevedendosi una provvigione pari al 10% per i contratti andati a buon fine. Precisava la società che nello stesso periodo la OD aveva lavorato per altre ditte, e che non aveva alcun vincolo di orario o di organizzazione. Con sentenza del 29.10.1998, il Tribunale di Gorizia confermava integralmente la pronunzia pretorile, condannando l'appellante alle spese del grado. Osservava il Giudice del gravame che le modalità di svolgimento dell'attività della OD così come ricostruite sulla base dell'istruttoria denotavano un regime di sostanziale autonomia di iniziativa con connessa incidenza sul guadagno, proporzionato alle provvigioni, sicchè correttamente il Pretore aveva qualificato “imprenditori” entrambi i litiganti, escludendo ogni elemento di subordinazione da parte della ricorrente nel loro rapporto. 3 Avverso detta sentenza la OD ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La società intimata non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo - deducendo la violazione dell'art. 360, nn.3,4, e 5 c.p.c. lamenta la ricorrente che la prova della sua effettiva qualifica lavorativa - era stata compiutamente fornita, specie attraverso deposizioni testimoniali puntuali. In particolare, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la ricorrente, dopo la cessione dell'azienda, avesse continuato a gestire rapporti con clienti a titolo personale, mentre invece, in realtà nel giro di un anno la società, divenuta unica proprietaria dell'azienda, aveva finito col porre la OD in posizione di assoluta subordinazione. Col secondo motivo, senza indicare le norme che si assumono violate, la fiz ricorrente deduce l'esistenza di prove sufficienti a sostegno della propria pretesa nei confronti della società. Entrambi i motivi sono destituiti di fondamento. Il ricorso è tutto impostato su una pedissequa riproduzione della complessa istruttoria (documentale e testimoniale) svolta nei due gradi di merito e come già riferito in narrativa conclusasi con un conforme giudizio - sfavorevole per l'attrice. In particolare, la ricorrente non avendo dedotto fatti o circostanze decisive che siano state ignorate dai giudici di merito, finisce col riproporre, in sostanza, una propria valutazione dei fatti di causa, alternativa rispetto a quella accolta dalla sentenza impugnata, con ciò proponendo censure che non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità. Ed invero le sentenze di merito (le quali, in quanto conformi, si integrano reciprocamente) non trascurano affatto di esaminare gli aspetti più rilevanti del rapporto intercorso tra le parti, ponendone in evidenza un connotato essenziale caratterizzato da una sostanziale collaborazione di tipo “interimprenditoriale", ben diversa da quella prefigurata dall'art. 2094 del codice civile, come tipica del rapporto di lavoro subordinato. A questa conclusione le sentenze di merito giungono attraverso una compiuta ricostruzione dei rapporti di affari svoltisi tra le parti, sia prima che dopo la vendita dell'azienda, già di proprietà della OD, alla società resistente, e dalla corretta rilevazione di una serie di dati che la consolidata giurisprudenza di questa Corte considera sintomatici del carattere autonomo e non subordinato dell'attività lavorativa, quali, l'inesistenza di vincoli di orario, la natura del corrispettivo economico, legato piuttosto al volume degli affari, anziché alla durata dell'attività, e, quindi, l'esposizione completa della ricorrente al rischio di impresa, di per sé incompatibile con la natura subordinata del rapporto. Per le considerazioni che precedono, la sentenza impugnata non merita le censure formulate nel ricorso che, pertanto, va respinto. Nulla va statuito in ordine alle spese del presente giudizio, non avendo la società intimata svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 10 maggio 2001 Il Consigliere estensore Il Presidente Ropario be man's I D , LLO SSA IL CANCELLERE 10 O , TA I R . Depositato in Cancelleria 5 I SPESA T D 3 R 6 STA L'A . 23 tue. 2001 L O M E N P aggi D G 3 IM O I -7 S A A 1-8 N D D SE IL CANCELLIERE , E E 1 I T O A SEN E ISTR G O T E G IT EG E L IR R D A L O L E D 5