Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 03/03/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
Nr. 395/2024 R.G. Trib.
Tribunale di Caltanissetta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 14/01/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado, avente oggetto “altre ipotesi”, promossa da:
(C.F. con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. TORTORA ADRIANO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico ricorrente contro
, PALERMO (PA), 14/04/1955 (C.F. ) Controparte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. CALAFIORE CLAUDIO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in VIA BELGIO, 22 90146 PALERMO
resistente
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: «accertare e dichiarare l'illegittimità/inefficacia/nullità del contratto di conferimento dell'incarico di Direttore Sanitario alla Dott.ssa stipulato in forza della Deliberazione del Direttore Generale n. Controparte_1 516 del 20.06.2019, delle proroghe di detto incarico di cui alla Deliberazione n. 1543/22 e alla DDG n.
3074/2022 nonché dei relativi addendum contrattuali a tal uopo stipulati per tutti i motivi di cui in narrativa;
- accertare e dichiarare ex art. 2033 c.c. la natura indebita delle somme percepite a titolo di retribuzione per l'incarico di Direttore Sanitario in ragione dei suddetti atti;
- per l'effetto, condannare la Dott.ssa Controparte_1
e per quanto di competenza gli enti resistenti alla ripetizione della complessiva somma di € 585.302,72
[...] sostenuta dall' per l'incarico di Direttore Sanitario dal 01.10.2019 (data di posizionamento in Parte_1 quiescenza), oltre interessi, rivalutazione monetaria e accessori con decorrenza e nella misura spettante ex lege. Con vittoria di spese e competenze di lite»
Per la dr. : CP_1 «Reiectis adversis, accogliere quanto eccepito, contestato, opposto, richiesto e comunque contenuto nella memoria di costituzione e risposta nelle proprie memorie, nelle proprie note e nei propri atti difensivi tutti che devono intendersi qui integralmente trascritti e confermati e, in particolare: - 1) Ritenere e dichiarare inammissibile il ricorso di parte avversa per i motivi di cui sopra, per quelli di cui in memoria difensiva di costituzione e risposta e nei propri atti difensivi tutti e, comunque, ritenere e dichiararlo errato ed infondato in fatto e diritto non accogliendo e respingendo integralmente il suo contenuto e le domande, difese ed istanze tutte di parte ricorrente e rigettare le stesse con qualsiasi formula ritenesse necessaria;
- 2) ritenere e dichiarare inammissibile e improponibile il ricorso per carenza di legittimazione passiva nei confronti dei soggetti estranei
1
- 3) ritenere e dichiarare l'inammissibilità e l'improponibilità del ricorso per carenza di procura in relazione agli aspetti eccepiti in memoria difensiva di costituzione e risposta e nei propri atti difensivi tutti ed in narrativa del presente atto e, per l'effetto, respingere il ricorso e le domande tutte formulate da parte avversa;
- 4) ritenere e dichiarare che sussistano gli estremi per sollevare questione di legittimità costituzionale in materia di competenza del Legislatore Regionale Siciliano e sollevare conseguenzialmente la stessa;
- 5) ritenere e dichiarare, comunque ed in ogni caso, la non applicabilità del divieto e della norma tutta di cui all'art. 5 comma
9 DL 95/2012 agli incarichi, sia antecedenti, sia in corso al momento della messa in quiescenza della resistente nonché a quelli derivanti dalle proroghe imposte dalla situazione emergenziale citata in narrativa del presente atto, della memoria difensiva di costituzione e risposta e nei propri atti difensivi tutti e, per l'effetto, respingere il ricorso e le domande tutte formulate da parte avversa;
- 6) ritenere e dichiarare la violazione da parte dell'
[...]
degli art. 1337 e 1338 c.c. con richiesta in via riconvenzionale subordinata e condizionata di Controparte_2 risarcimento di danni di condanna dell' stessa al risarcimento dei danni come quantificati in Controparte_2 narrativa per un importo di “€ 585.302,72 oltre interessi, rivalutazione monetaria ed accessori e nella misura spettante ex lege dal 01.10.2019”; in via subordinata ritenere, accertare e dichiarare la violazione da parte dell' degli obblighi di correttezza e buona fede con applicazione degli articoli 1337, 1338, Controparte_2 1175, 1375 e 1227, c.1 e c.2, c.c. e ciò, si precisa, anche a titolo di eccezione di abuso del diritto e/o di exceptio doli e, per l'effetto, respingere il ricorso e le domande tutte formulate da parte avversa;
- 7) ritenere e Co dichiarare, in via subordinata, l'inadempimento da parte dell' ricorrente con domanda riconvenzionale di condanna al risarcimenti in via subordinata e condizionata per quest'ultima per un importo di € 585.302,72 oltre interessi, rivalutazione monetaria ed accessori e nella misura spettante ex lege dal 01.10.2019; in via Co estremamente subordinata, ritenere, accertare e dichiarare, comunque, l'inadempimento da parte dell' ricorrente ai propri obblighi e doveri contrattuali e, per l'effetto, respingere il ricorso e le domande tutte formulate da parte avversa;
- 8) ritenere e dichiarare sempre in subordine con domanda riconvenzionale Co condizionata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, con condanna dell' al necessario pagamento delle prestazioni in esso previste e con applicabilità delle statuizioni di cui all'art. 2126 c.c. e degli artt. 3, 35 e 36 Cost. con, in estremo subordine, richiesta di sollevare la questione di legittimità costituzionale per violazione degli appena citati articoli della Carta Costituzionale;
in via estremamente subordinata ritenere, Co accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, con condanna dell' di
al necessario pagamento delle prestazioni in esso previste e con applicabilità delle statuizioni di CP_2 cui all'art. 2126 c.c. e degli artt. 3, 35 e 36 Cost. con, in estremo subordine, richiesta di sollevare la questione di legittimità costituzionale per violazione degli appena citati articoli della Carta Costituzionale;
- 9) ritenere e dichiarare, in via riconvenzionale condizionata e subordinata la responsabilità per i danni derivanti dall'eventuale nullità dei contratti stipulati impugnati da parte ricorrente di con Pt_2 CP_2 condanna di quest'ultima al risarcimento del danno da perdita di chance quantificato come in narrativa per un importo di “€ 585.302,72 oltre interessi, rivalutazione monetaria ed accessori e nella misura spettante ex lege dal 01.10.2019” e, per l'effetto, respingere il ricorso e le domande tutte formulate da parte avversa;
ritenere, accertare e dichiarare, in via estremamente subordinata la responsabilità dell' Parte_1
per i danni derivanti a questa parte resistente dall'eventuale nullità dei contratti stipulati
[...] impugnati da parte della stessa citata Azienda con accertamento e dichiarazione del diritto della dott.ssa
, odierna resistente, al risarcimento del danno da perdita di chance quantificato come in narrativa per CP_1 un importo di “€ 585.302,72 oltre interessi, rivalutazione monetaria ed accessori e nella misura spettante ex lege dal 01.10.2019” e, per l'effetto, respingere il ricorso e le domande tutte formulate da parte avversa;
- 10) ritenere e dichiarare l'accoglimento dell'eccezione, con domanda riconvenzionale subordinata e condizionata della richiesta di compensazione lucri cum damno fra l' e l'odierna resistente;
ritenere, Controparte_2 accertare e dichiarare in via subordinata, l'accoglimento dell'eccezione della richiesta di compensazione lucri cum damno fra l' , che ha goduto per circa tre anni e mezzo delle prestazioni professionali Controparte_2 della lavoratrice e che ora chieder di ripetere le somme corrisposte per tale attività lavorativa, e l'odierna resistente, che ha pesantemente lavorato per circa tre anni e mezzo a favore dell' anche in Controparte_2 periodo di emergenza pandemica in base ad un contratto proposto, redatto, predisposto, finanziato approvato, Co sottoscritto e fatto sottoscrivere alla dipendente da parte della stessa suo datore di lavoro e che ora si vede richiesta la restituzione delle somme legittimamente corrispostegli per la propria attività lavorativa correttamente svolta, nonché, di conseguenza, rigettare il ricorso e tutte le domande avverse;
- 11) ritenere e dichiarare sempre con domanda riconvenzionale subordinata e condizionata la compensazione giudiziale fra le somme vantate oggetto del giudizio fra le parti dello stesso ex art. 1243 comma secondo c.c.; in subordine, ritenere, accertare e dichiarare comunque la compensazione giudiziale fra le somme vantate oggetto del giudizio fra le parti dello stesso ex art. 1243 comma secondo c.c. nonché, di conseguenza, rigettare il ricorso e
2 tutte le domande avverse;
- 12) in ulteriore subordine con domanda riconvenzionale subordinata e condizionata Co la responsabilità per indebito oggettivo ex 2033 c.c. dell' di con richiesta di ripetizione a favore CP_2 della dott.ssa odierna resistente delle somme corrisposte per un importo di € 585.302,72 oltre interessi, CP_1 rivalutazione monetaria ed accessori e nella misura spettante ex lege dal 01.10.2019 a seguito di eventuale, denegato e non temuto accoglimento delle domande di controparte;
in estremo subordine ritenere, accertare e dichiarare la responsabilità per indebito oggettivo ex 2033 c.c. dell' in caso di, denegato e Controparte_2 non temuto, eventuale accoglimento delle domande di controparte con accertamento e dichiarazione del diritto di ripetizione a favore della dott.ssa , odierna resistente, delle eventuali somme di cui Controparte_1 controparte ha chiesto la corresponsione per un importo di “€ 585.302,72 oltre interessi, rivalutazione monetaria ed accessori e nella misura spettante ex lege dal 01.10.2019”; - 13) in ancora più estremo subordine ritenere e dichiarare la responsabilità dell' e con domanda riconvenzionale subordinata e Controparte_2 condizionata ex 2041 c.c. condannare la stessa al pagamento di quanto ottenuto l'arricchimento senza causa per un importo di € 585.302,72 oltre interessi, rivalutazione monetaria ed accessori e nella misura spettante ex lege dal 01.10.2019; in subordine ritenere, accertare e dichiarare la responsabilità dell' ed il Controparte_2 diritto della dott.ssa dott.ssa ex 2041 c.c. ad ottenere il pagamento di quanto Controparte_1Co eventualmente ottenuto dall di in caso , denegato e non temuto, di accoglimento della CP_2 domanda di arricchimento senza causa da detta Azienda formulata per un importo di “€ 585.302,72 oltre interessi, rivalutazione monetaria ed accessori e nella misura spettante ex lege dal 01.10.2019” e, per l'effetto, respingere il ricorso avverso e le domande tutte in esso formulate;
- 14) in ogni caso e comunque, respingere il ricorso e le domande tutte formulate da controparte in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto, nella propria memoria di costituzione e risposta e nei propri atti difensivi tutti;
- 15) accertare e dichiarare la legittimità, l'efficacia e la validità del contratto di conferimento dell'incarico di Direttore Sanitario alla dott.ssa
stipulato in forza della deliberazione del direttore generale n. 516 del 20.06.2019, delle Controparte_1 proroghe di detto incarico di cui alla deliberazione 1543/2022 ed alla DDG n. 3074/2022, nonché dei relativi addendum contrattuali a tal uopo stipulati per tuti i motivi di cui in narrativa della presente memoria, nella propria memoria di costituzione e risposta e nei propri atti difensivi tutti e, per l'effetto, respingere il ricorso e le domande tutte formulate da parte avversa;
16) accertare e dichiarare la natura legittimamente dovuta delle somme percepite a titolo di retribuzione per l'incarico di direttore sanitario oggetto di causa da parte della resistente dott.ssa in ragione dei succitati atti contrattuali e della normativa vigente e, Controparte_1 per l'effetto, respingere il ricorso e le domande tutte formulate da parte avversa;
IN VIA ISTRUTTORIA, si insiste nella richiesta di mezzi istruttori articolata in sede di propria memoria di costituzione e si conferma la produzione di tutti gli atti e documenti di cui all'indice di produzione del proprio fascicoli di parte, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte. Si chiede all'Ill.mo Sig. Giudice di voler ordinare all'Amministrazione la produzione di qualsiasi atto che si ritenesse utile all'accertamento della verità ed al buon esito del giudizio. Salvis juribus»
Ragioni della decisione
L , con ricorso depositato in data Parte_1 CP_ 20/03/2024, ha agito nei confronti della dr. , dell' della Controparte_1
Regione Siciliana, dell'Assessorato Regionale dell'Economia, del Comune , Controparte_2 dell per l'accoglimento delle domande riportate in epigrafe. Pt_3
In fatto ha allegato di aver conferito alla dr. l'incarico di Controparte_1
Direttore Sanitario per la durata di tre anni con deliberazione del Direttore Generale n.
516 del 20.06.2019 (All.1) stante i requisiti soggettivi e di professionalità posseduti.
Il 7.8.2019 la dr. ha presentato domanda di pensione di anzianità anticipata che CP_1
è stata accolta con Deliberazione n. 1191, del 10.09.2019 (All.3). Per l'effetto il rapporto di lavoro è stato risolto a decorrere dall'1.10.2019, ma la dr. ha continuato a CP_1
3 svolgere le funzioni di Direttore Sanitario in virtù del citato contratto del 16.07.2019 con scadenza al 19.06.2022.
Il 18.06.2022 l ha prorogato l'incarico di Direttore Sanitario al Parte_1
31.12.2022 con Deliberazione n. 1543/22 (All.4 e 5).
L'incarico è stato nuovamente prorogato al 30.06.2023 con DDG n. 3074 del 31.12.2022
(All.6).
L'Assessorato della Salute della Regione Siciliana, con nota prot. 239/GAB del
17.01.2023 (All.7), ha chiesto a tutti i Commissari Straordinari delle e degli Enti Pt_1 del Servizio sanitario regionale di “effettuare le opportune verifiche al fine di accertare la conformità degli incarichi conferiti ai Direttori sanitari e amministrativi (…) precisando – in ipotesi di incarichi che abbiano cambiato status, da dipendenti a pensionato – se sia stata disposta la gratuità dell'incarico, la durata del medesimo e se lo stesso sia stato oggetto di rinnovo o di proroga.” ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n.
95, come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135.
In riscontro alla predetta nota dell'Assessorato della Salute, il Commissario
Straordinario, con nota prot. n. 3166/2023 del 18.01.2023, ha incaricato la UOS di procedere, in via cautelativa, alla temporanea Controparte_4 sospensione del trattamento economico di Direttore Sanitario (All.8), ma, in data
24.01.2023, la dr. ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di Direttore Sanitario CP_1
(All.9). Cont
Sulla scorta dei fatti sopra descritti l ha motivato il diritto alla ripetizione somme indebitamente percepite dalla dr. per la nullità del contratto di lavoro e CP_1 delle sue proroghe in violazione dell'art. 5, comma 9, del D.l. 95/2012, ovvero con la eterointegrazione dell'accordo negoziale con la gratuità della prestazione.
Si è tempestivamente costituita la dr. con memoria di Controparte_1 costituzione e risposta, contenente domande riconvenzionali e riconvenzionali condizionate.
La difesa con articolata comparsa in sintesi ha concluso per il rigetto del ricorso evidenziando:
- l'abuso del processo essendo stati chiamati in giudizio soggetti nei cui confronti non sono state proposte domande, la comunicazione dell'intenzione di essere collocata in quiescenza con largo anticipo (il 7.8.2019 ed accolta con decorrenza dall'1.10.2019);
- la necessità di rimanere in servizio dovendo “gestire nella provincia di , CP_2 Cont quale direttore sanitario dell la più grande catastrofe sanitaria del dopoguerra in condizioni emergenziale”;
- l'entrata in vigore di disposizioni assunte in via emergenziale di prorogare i contratti medici ed infermieristici: con l'art. 2 bis comma 5 DL 18/2020 fino al 31 luglio 2020; con l'art. 10 comma 5-bis del Decreto legge 24/03/2022, n. 24 fino al 31 dicembre 2022; con
4 l'art. 36 comma 4 bis del Decreto legge 21/06/2022, n. 73 fino al 31/12/2024 e con l'art. 10 comma 1 DL 36/2022 in materia di PNRR (che riguarda anche le ASP): fino al 31 dicembre 2026;
- la mancata previsione da parte del legislatore nel dettato dell'art. 5, comma 9, del D.l.
95/2012 della sanzione della nullità;
- il carattere discriminatorio della norma che comunque si riferisce, in modo chiaro, solo ai “soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza”, lasciando fuori dal suo campo di applicazione chi, invece, all'atto del conferimento dell'incarico (nelle sue eterogenee forme contemplate dalla legge) non è ancora in quiescenza;
- l'art. 5 c. 9 cit è inserito in un generale decreto sulla spesa pubblica e sul sistema bancario, mentre i direttori sono regolati da una speciale normativa sopravvenuta (vedasi d.l.vo n. 171 del 04/08/2016).
Si è costituito il che ha concluso per la nullità o Controparte_5
l'inammissibilità del ricorso carente quanto alle ragioni dell'azione nei confronti dell'amministrazione territoriale financo all'indicazione delle pretese. Nell'ipotesi in cui Cont l avesse agito per la ripetizione delle somme versate a titolo di tributi quale sostituto d'imposta ha evidenziato la giurisdizione tributaria.
Il 27.6.2024, all'udienza fissata per la comparizione, le parti sono state invitate a Cont chiarire le rispettive posizioni ed in particolare l' su invito del Giudice, ha spiegato le CP_ ragioni della chiamata in giudizio del Comune, dell' e dell con il fatto che Pt_3 alcune voci stipendiali sono state poste a carico dei suddetti enti come si evince dalle buste paga (allegato 16), che in considerazione dell'illegittimità in toto del rapporto contrattuale per il conferimento dell'incarico di Direttore Sanitario a far data dal
01.10.2019 sorge, conseguentemente, per la Dott.ssa e per tutti gli enti che CP_1 hanno ricevuto emolumenti collegati alla retribuzione mensile l'obbligo di restituire le indebite somme percepite ai sensi dell'art. 2033 c.c. Infine ha eccepito la decadenza della dr. dalle domande riconvenzionali ex art. 418 co 1 c.p.c. CP_1
All'esito della camera di consiglio è stato disposto lo stralcio delle posizioni del
[...] CP_
, nonché dell della Regione Siciliana, dell'Assessorato Regionale CP_5 dell'Economia, del , dell rimasti contumaci nel giudizio. Controparte_5 Pt_3
La causa è stata ritenuta matura per la decisione e dopo un differimento per carico di ruolo è stata rinviata all'udienza del 14/01/2025.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
Il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide la controversia con sentenza.
5 Preliminarmente si rileva l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di procura o di mandato per carente specificazione dell'oggetto del giudizio e del soggetto che agisce in giudizio.
Nella sua essenzialità la procura speciale possiede i requisiti di sostanza e di forma richiesti dall'articolo 83 c.p.c. e dalle disposizioni sul processo civile telematico.
Nella procura è specificato l'oggetto dell'azione (come evidenzia il contenuto del ricorso è di carattere recuperatorio) e reca la sottoscrizione dal Parte_4
titolare del potere di rappresentanza dell'azienda.
[...]
La suddetta procura conferita in modalità analogica è stata sottoscritta dal titolare del potere di rappresentanza dell'ASP ed è stata autenticata dal difensore, che in seguito ha sottoscritto digitalmente il documento e l'ha allegato alla medesima busta telematica con cui è stato proposto il ricorso, così integrando appieno i requisiti richiesti per la congiunzione o il collegamento in via informatica al ricorso telematico.
Sempre in via preliminare deve darsi atto che la difesa della dr. ha CP_1 resistito concludendo per il rigetto del ricorso con qualsiasi formula (punti 1-3, 14 -16 delle conclusioni), ponendo una serie di questioni ed eccezioni trasfuse in domande (punti
4, 5, 7 delle conclusioni) e domande in riconvenzionale (punti 6, 8 - 13 delle conclusioni).
Se si escludono le domande di cui ai punti 6, 8 - 13 delle conclusioni proposte in riconvenzionale, non si apprezzano propriamente autonomi capi di domanda ovvero richieste delle parti dirette ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (v. Sez. 1, Sentenza n. 1853 del 13/06/1972).
Si tratta a ben vedere di argomentazioni, tra cui quella di incostituzionalità dell'art. 5, co.
9, cit. volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso e la legittimità della retribuzione percepita per l'incarico di Direttore Sanitario successivamente al pensionamento.
Invece le domande in riconvenzionale di cui ai punti 6, 8 - 13 delle conclusioni sono propriamente dei capi di domanda nuovi ed autonomi, ma che non sono stati seguiti dall'istanza di emissione di un nuovo decreto di fissazione dell'udienza che deve essere proposta a pena di decadenza ai sensi dell'art. 418 c.p.c. Cont
Pertanto, come eccepito dall le domande in riconvenzionale di cui ai punti 6,
8 - 13 delle conclusioni sono inammissibili.
Le ragioni della controversia riguardano l'applicazione dell'art. 5, comma 9, del
D.l. 95/2012, essendo incontroversi i fatti di causa. Cont L su impulso della , ha chiesto che sia dichiarata la nullità del Parte_5 contratto di conferimento dell'incarico di Direttore Sanitario alla dr. per effetto CP_1 del suo collocamento in quiescenza, nonché ha chiesto l'accertamento della natura indebita delle somme percepite a titolo di retribuzione e per l'effetto la loro restituzione.
L'art. 5, comma 9 del D.L. 95/2012 dispone:
6 «E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del
2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonchè alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali
e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all' articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 . Gli incarichi, le cariche
e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile nè rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia. Per le fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre
2003, n. 310, il divieto di conferimento di incarichi si applica ai soggetti di cui al presente comma al raggiungimento del settantesimo anno di età».
La norma in esame è volta a contenere la spesa pubblica ed anche a promuovere il ricambio del personale amministrativo, con riferimento a quello che ricopre, tendenzialmente, posizioni maggiormente elevate nell'organigramma dell'ente pubblico
(o controllato, sulla portata applicativa della norma e delle deroghe si veda anche Corte conti Lazio, delibera 9 agosto 2023, n. 133).
Sull'interpretazione della norma si riscontrano recenti arresti giurisprudenziali della Suprema Corte che l'ha interpretata in modo restrittivo costituendo una disposizione limitativa di una libertà (Cassazione civile sez. lav. - 07/02/2023, n. 3643). Per tal motivo è stata esclusa l'applicabilità ai contratti di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 2222
c.c., quali l'incarico di specialista ambulatoriale dell'azienda sanitaria locale.
La Corte ha evidenziato - al pari della giurisprudenza contabile - che l'art. 5, co. 9, cit. rappresenta l'esigenza di prevenire, anche con finalità anticorruttiva e di contenimento della spesa pubblica, che il dipendente collocato in quiescenza continui sostanzialmente a svolgere le attività corrispondenti a quelle già esercitate in precedenza semplicemente in base ad un diverso titolo - in tal modo aggirando di fatto lo stesso istituto del collocamento in quiescenza.
Si segnala anche che la Corte Costituzionale con sentenza n. 214/2017 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 489, della legge n.
147 del 2013, che vieta alle amministrazioni e agli enti pubblici di erogare, a beneficio di soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche,
7 trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, superino il limite di 240.000 euro annui. «Il limite delle risorse disponibili, immanente al settore pubblico, vincola il legislatore a scelte coerenti, preordinate a bilanciare molteplici valori di rango costituzionale, come la parità di trattamento (art. 3 Cost.), il diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e comunque idonea a garantire un'esistenza libera e dignitosa (art. 36, primo comma, Cost.), il diritto
a un'adeguata tutela previdenziale (art. 38, secondo comma, Cost.), il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). In tale prospettiva, non è precluso al legislatore dettare un limite massimo alle retribuzioni e al cumulo tra retribuzioni e pensioni, a condizione che la scelta, volta a bilanciare i diversi valori coinvolti, non sia manifestamente irragionevole, e rispetti requisiti rigorosi che salvaguardino l'idoneità del limite fissato a garantire un adeguato e proporzionato contemperamento degli interessi contrapposti, atteso che il fine prioritario della razionalizzazione della spesa deve tener conto delle risorse concretamente disponibili senza svilire il lavoro prestato da chi esprime professionalità elevate. (Precedente citato: sentenza n. 241 del 2016, sull'interferenza del cumulo tra pensioni e retribuzioni con molteplici valori di rango costituzionale - come il diritto al lavoro, il diritto a una prestazione previdenziale proporzionata all'effettivo stato di bisogno, la solidarietà intergenerazionale nel mercato del lavoro, rispettivamente tutelati dagli artt. 4, 38, secondo comma, e 2 Cost. - in una prospettiva volta a garantirne un equo ed effettivo accesso alle opportunità di occupazione)». In tal senso hanno una risposta le censure di incostituzionalità della resistente volte a perorare la tesi della compatibilità come valore assoluto del trattamento pensionistico con il trattamento economico percepito.
Ciò posto la Corte è ritornata sulla questione con la pronuncia del 05/01/2025 n.
127/2025 affermando il principio che: «L'art. 5, comma 9, del d.l. n. 95 del 2012, convertito con l. n. 135 del 2012, non può essere interpretato nel senso che l'intervenuta quiescenza del direttore generale in corso di rapporto determina la cessazione ope legis dell'incarico».
Il caso esaminato dalla Suprema Corte è parzialmente sovapponibile ed analogo per alcuni aspetti a quello oggetto di discussione in quanto il Direttore Sanitario successivamente al conferimento dell'incarico è stato collocato in quiescenza.
Si ritiene utile ai fini del decidere ripercorrere alcuni passaggi della motivazione della sentenza n. 127/2025 in quanto offrono non solo indicazioni sulla portata applicativa dell'art. 5, co.9, cit. e delle ragioni che ostano alla decadenza dall'incarico per sopravvenuto pensionamento, ma anche sull'ulteriore questione del diritto alla retribuzione.
Si legge nella sentenza che: «L'art. 5 del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, rubricato "riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni", ha introdotto, per tutte le PP.AA. incluse
8 nel conto economico consolidato, diverse disposizioni finalizzate a ridurre la spesa corrente. Queste disposizioni "costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione", così come previsto dal comma 6 del medesimo articolo.
Il suddetto art. 5, prima delle modifiche del 2022, così prevedeva al comma 9: "È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all' articolo 2, comma
2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia".
8.2. Il sopra riportato comma 9 ha, invero, sin qui conosciuto, dalla sua entrata in vigore, ben sette riformulazioni con le quali il legislatore ha sempre più esteso il divieto di conferire incarichi a titolo oneroso a soggetti già collocati in quiescenza, originariamente limitato ai soli incarichi di studio e a quelli di consulenza. Nel tempo, infatti, il divieto è stato esteso agli incarichi "dirigenziali", a quelli "direttivi" e a generiche "cariche" in organi di governo delle medesime amministrazioni conferenti oltre che degli enti dalle stesse controllati. Al divieto di conferire "incarichi", "cariche" e "collaborazioni" a titolo oneroso, si accompagna la possibilità del loro conferimento a titolo gratuito, con limiti di durata per i soli casi di incarico "dirigenziale" e di incarico "direttivo".
Pur tuttavia il legislatore ha contestualmente introdotto una serie, egualmente sempre più estesa, di eccezioni al suddetto divieto, prevedendo così altrettante deroghe ed ampliando la possibilità di conferire incarichi (o cariche) a titolo oneroso a soggetti già collocati in quiescenza.
Alcune delle menzionate eccezioni sono state inserite nella stessa previsione dell'art. 5, comma 9, del D.L.
n. 95/2012 che, come visto, consente ai soggetti già pensionati di ricoprire l'incarico di "componenti delle giunte degli enti territoriali" (cfr. secondo periodo norma citata).
9 Ulteriori eccezioni, inoltre, sono state introdotte dalla più recente legislazione. In proposito, può farsi riferimento alle seguenti fattispecie:
- art.
2-bis, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che, in deroga all'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, consente agli enti del servizio sanitario di conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a personale sanitario collocato in quiescenza, per fronteggiare l'emergenza pandemica;
- art.
3-bis, del D.L. 14 gennaio 2021, n. 2 "incarichi retribuiti al personale sanitario collocato in quiescenza", recante, come nella norma appena richiamata, espressa deroga all'art. 5, comma 9, del D.L.
n. 95/2012; - art. 10 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, recante deroga all'art. 5, comma 9, del D.L. n.
95/2012 per il conferimento di incarichi retribuiti a soggetti in quiescenza per le esigenze connesse al
PNRR;
- art. 1, comma 4-bis, del D.L. 22 aprile 2023, n. 44, recante ulteriore deroga alla previsione di cui all'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012.
8.3. Tanto precisato, il dato letterale del sopra riportato comma 9 è chiaro. Il divieto previsto è di
"attribuire". Situazione diversa è quella di precludere il "mantenimento" di un incarico legittimamente attribuito che configura una cessazione ope legis dell'incarico per effetto di una interpretazione estensiva.
Come osservato dalla giurisprudenza amministrativa ancor prima della proliferazione legislativa delle richiamate deroghe, la norma in questione limita un diritto costituzionalmente garantito "quale quello di esplicare attività lavorative sotto qualunque forma giuridica" (cfr. C.d.S, Sez. I, parere 15 gennaio 2020, n.
309); tanto preclude della stessa una interpretazione estensiva che potrebbe determinare un'irragionevole compressione dei diritti dei soggetti in quiescenza, in violazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale.
Anche questa Corte (Cass. 7 febbraio 2023, n. 3643, punto 5.3 della motivazione) ha rilevato, ancorché con riguardo alla possibilità di estendere la disposizione agli incarichi in favore dei medici convenzionati, che, a fronte del chiaro tenore letterale della norma, non risulta percorribile un'interpretazione estensiva
(né, tanto meno, analogica), trattandosi di una disposizione limitativa di una libertà e dovendosi piuttosto adottare un'interpretazione restrittiva.
Alla luce dell'indicato principio, il testo, che espressamente preclude la possibilità di conferire un incarico a chi è stato collocato in quiescenza, non può essere interpretato nel senso che tale incarico cessa ope legis per effetto della sopravvenuta quiescenza.
8.4. Né rileva, in senso contrario, il precedente di legittimità di cui a Cass. 9 giugno 2020, n. 11008, secondo il quale, in tema di dirigenza medica, anche per il contratto per incarico dirigenziale ex art. 15 septies, comma 2, del D.Lgs. n. 502 del 1992 rileva, ai fini dell'estinzione del rapporto ed in mancanza di istanza di trattenimento in servizio sino al sessantasettesimo anno di età, il raggiungimento dell'età massima di cui all'art. 15 nonies del medesimo che non può essere derogato dalla volontà delle parti.
10 In quel caso si trattava di altro tipo di incarico, di un rapporto di lavoro subordinato dirigenziale a tutti gli effetti e non un rapporto regolato dall'art. 2222 del cod. civ. come è quello del direttore generale (sul punto si veda la già sopra citata Cass. n. 16519/2004).
8.5. Inoltre, l'art. 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) legge di stabilità 2014 (richiamata da disposizioni successive come ad esempio dall'art. 14, comma 3, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 26/2019 e dal comma 3 dell'art. 11 del D.L. 10 agosto 2023, n. 105 convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 ottobre
2023, n. 137) ha espressamente previsto che: "Ai soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Nei trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche elettive. Sono fatti salvi i contratti
e gli incarichi in corso fino alla loro naturale scadenza prevista negli stessi. Gli organi costituzionali applicano i principi di cui al presente comma nel rispetto dei propri ordinamenti".
Una regolamentazione, in via generale, del cumulo tra trattamento pensionistico e trattamento economico derivante da incarichi pubblici (con la fissazione di un limite) non avrebbe avuto senso se l'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012 avesse inteso prevedere, egualmente in via generale, anche il divieto di mantenimento dell'incarico in favore del dipendente collocato in quiescenza dopo l'affidamento dello stesso».
Con il contratto del 16.7.2019 è stato conferito l'incarico di Direttore sanitario alla dr. per il compenso di € 155.719,47, nonché in misura corrispondente al CP_1 raggiungimento degli obiettivi, del trattamento economico integrativo relativo ai risultati di gestione pari, nella misura massima, al 20% del trattamento economico complessivo Cont di € 155.719,47 (art. 5 del contratto di lavoro del 19.7.2019, all. 2 dell' .
Al momento del conferimento la dr. aveva i requisiti di professionalità CP_1 richiesti e non essendo collocata in pensione, legittimamente il contratto di lavoro è stato stipulato a titolo oneroso con i parametri definitori del trattamento economico individuati dalla disciplina nazionale e regionale.
Sotto ulteriore profilo, a conferma del diritto a percepire una retribuzione o un trattamento economico, il Legislatore, seppur in modo frammentario, ha introdotto correttivi per raggiungere il risultato del contenimento della spesa pubblica e della coerenza ai principi costituzionali e ordinamentali dei limiti all'art. 5, co. 9, cit. Infatti per la dr. potrebbe porsi la questione dell'indebita percezione della pensione CP_1 CP_ anticipata, con riferimento alla quale l'unico soggetto titolato al recupero è l' , considerato che per coloro che possono accedere in via anticipata al trattamento di
11 pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi, l'art. 14, comma 3, del D.L.
28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 26/2019, dispone: «La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui».
Deve dunque escludersi la sopravvenuta nullità ope legis del contratto e/o la gratuità della prestazione lavorativa fino alla originaria scadenza del contratto del
19.7.2019. Cont
Ma l ha proposto la domanda di accertamento dell'illegittimità e/o della nullità delle proroghe del contratto del 19.7.2019, mediante la modifica del termine originariamente apposto.
Alla scadenza del contratto del 19.7.2019 è stato stipulato un “addendum” con cui le parti hanno modificato la scadenza del 19.6.2019 differendola al 31.12.2022 (all. 5 del Cont Cont fascicolo dell e poi al 30.6.2023 (all. 6 del fascicolo dell .
Ad avviso di questo giudicante le modifiche del termine ossia le proroghe del contratto del 19.7.2019 invece soggiacciono alla disciplina dell'art. 5, co. 9, D.L. n.
95/2012, convertito nella legge n. 135/2012.
Tanto per il rinnovo, che per la modifica del termine o per la proroga di un contratto, le parti sono chiamate ad una decisione, sono tenute ad una valutazione circa la sussistenza dei presupposti per l'assunzione di un vincolo ovvero analogamente a quanto avviene per la stipula del contratto di lavoro esprimono una volontà negoziale.
I contratti di lavoro per il conferimento dell'incarico di direttore amministrativo o sanitario sono disciplinati dall'art. 3 bis, co. 8-10, dlgvo n. 502/1992 «
8. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile. La regione disciplina le cause di risoluzione del rapporto con il direttore amministrativo e il direttore sanitario. Il trattamento economico del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo è definito, in sede di revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, anche con riferimento ai trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica e amministrativa.
9. La regione può stabilire che il conferimento dell'incarico di direttore amministrativo sia subordinato, in analogia a quanto previsto per il direttore sanitario dall'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, alla frequenza del corso di formazione programmato per il conferimento dell'incarico di direttore generale o del corso di formazione manageriale di cui all'articolo 7
12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 o di altro corso di formazione manageriale appositamente programmato.
10. La carica di direttore generale è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo».
Il contratto di lavoro di cui all'art. 3 bis, co. 8-10, dlgvo n. 502/1992 costituisce un tipo di contratto pubblico speciale a partire dalla natura autonoma del rapporto di lavoro per cui è essenziale il raggiungimento del risultato.
La predetta norma non contempla la possibilità di prorogare la durata del contratto, che può avere una durata minima di tre anni ed una massima di cinque, ma consente il rinnovo ovvero la stipula di un nuovo contratto per ragioni strumentali ad una continuità ritenuta necessaria al raggiungimento degli obiettivi aziendali.
Rilevata questa divergenza rispetto alla fattispecie normativa, il concreto risultato è stato di eludere il precetto normativo che impone la gratuità della prestazione lavorativa per tipologia di rapporto di lavoro che non rientra nella casistica delle deroghe per il personale assunto per fronteggiare l'emergenza da Covid 19.
L'art. 2 bis, comma 5 del DL n. 18/20 (c.d. normativa emergenziale per la pandemia COVID 19) dispone:
«Fino al 31 luglio 2020, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, verificata l'impossibilità di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore a sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità', collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori sociosanitari collocati in quiescenza».
La deroga è stata da ultimo prorogata al 31 dicembre 2023 dall'art. 36, comma 4 bis, DL
n. 73/22.
La lettera dell'art. 2 bis del dl n. 18/2020, conv. con modif. collega le assunzioni del personale medico e sanitario alla necessità di cura e di incremento dei posti letto per affrontare la diffusione dell'epidemia COVID.
Si tratta di norma eccezionale e di stretta interpretazione, che reca una ulteriore disposizione eccezionale e derogatoria dell'art. 5, co. 9, d.l. n. 95/2012 in caso di acclarata impossibilità di assumere personale per i dirigenti medici e gli operatori socio- sanitari in pensione («verificata l'impossibilità di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono conferire incarichi di lavoro autonomo, anche
13 di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore a sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza»).
La nomina del Direttore sanitario - a prescindere dalla verificata impossibilità di assumere personale richiesta dalla norma e che nel caso di specie è mancata - non rientra nella sfera applicativa delle eccezioni alla regola del divieto di conferimento di incarichi di direzione a persone in quiescenza, perché il Direttore sanitario non è destinato ad assicurare l'erogazione di cure e servizi sanitari per fronteggiare l'emergenza COVID. Ugualmente si deve escludere che tale figura sia destinata ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, essendo organica alle Aziende sanitarie e ne assicura l'attività istituzionale ordinaria. Cont In conclusione, la domanda dell deve essere accolta con riguardo alle proroghe dell'incarico di Direttore sanitario stante la nullità della clausola di determinazione del trattamento economico. Per l'effetto la resistente deve restituire le somme percepite per tale causale dal 20.6.2022 sino alle dimissioni dall'incarico avvenute in data 24.1.2023, oltre interessi e rivalutazione monetaria ai sensi di legge.
Le spese di lite sono interamente compensate attesa la parziale soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Accerta e dichiara l'inammissibilità delle domande in riconvenzionale di cui ai punti 6, 8 -
13 delle conclusioni della convenuta.
In parziale accoglimento del ricorso accerta e dichiara la nullità della clausola di determinazione del trattamento economico per l'incarico conferito alla dr.
[...]
quale Direttore sanitario, che per l'effetto deve restituire all Controparte_1 [...]
le somme percepite per tale causale dal 20.6.2022 Parte_1 sino alle dimissioni dall'incarico avvenute in data 24.1.2023, oltre interessi e rivalutazione monetaria ai sensi di legge.
Compensa le spese di lite.
Caltanissetta, 2 marzo 2025
Il Giudice Angela Latorre
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