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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 03/02/2026, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 668/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FRAIOLI FERNANDA, Presidente e Relatore
BUCCARO ALFREDO, Giudice
CRISANTI PAOLA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2237/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12405/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
14 e pubblicata il 10/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720239000154040000 TASSA AUTOMOBIL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720170001988478000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0172018000251462200 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720190000249142000 ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 12405 del 10 ottobre 2024, la CGT di Roma ha dichiarato inammissibile il ricorso di Ricorrente_1 avverso l'intimazione con cui le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 6.300,93 a titolo di tassa automobilistica pretesa dalla Regione Lazio per gli anni di imposta 2011, 2012 e 2016 per asserita mancata notificazione delle cartelle indicate nella gravata intimazione e per la prescrizione dei crediti.
L'inammissibilità è stata motivata con la tardività nella presentazione del ricorso e la mancata presentazione dell'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c.
Il giudice di prime cure ha ritenuto che l'errore materiale contenuto nel ricorso sia evidente (l'intimazione di pagamento è stata evidentemente notificata nell'anno 2023) e tuttavia il documento prodotto non è idoneo, soprattutto a fronte della eccepita tardività del ricorso, a provare la tempestività della notifica perché, l'istante ha l'onere di produrre l'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dell'atto, ovvero l'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c., non potendo tale deposito essere surrogato dall'esibizione di copia della stampa dell'esito della notificazione emergente dal sito delle Banca_1 italiane, poiché solo il timbro postale fa fede ai fini della regolarità della notificazione.
Conseguentemente, è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Impugna la sentenza la parte che sostiene di essere stata tempestiva nella notifica del ricorso, posto di aver ampiamente rispettato i 60 giorni previsti dalla norma con ricorso notificato in data 8 maggio 2023 e intimazione ricevuta in data 12 aprile 2023.
Mentre circa l'obbligo di produrre la relata di notifica dell'intimazione e che a tanto non avrebbe provveduto la ritiene erronea come affermazione perché la relata è un atto dell'Agente della Riscossione
o del suo incaricato che notifica l'atto; quindi, non avrebbe potuto che produrre quanto ha depositato, da cui si evince la data del 12 aprile 2023.
Si duole anche della rilevata intempestività del ricorso perché ritiene di aver effettivamente notificato il ricorso nei 60 giorni previsti (8 maggio 2023-12 aprile 2023).
Circa la prova lamenta che al consegnatario dell'atto non ritorna l'avviso di ricevimento e, quindi, ella non avrebbe potuto produrre un atto che è nel possesso della sola Agenzia delle Entrate-Riscossione, ente che ha emesso e spedito l'intimazione di pagamento. Nel merito, torna sui motivi di cui al primo grado, ovvero la mancata notifica delle cartelle e conseguenti prescrizione e decadenza.
Controdeduce l'ADE, ribadendo che le eccezioni contenute nel ricorso di parte privata sono relative ad attività di competenza dell'Agente della Riscossione riferendosi evidentemente alla procedura di riscossione e pertanto vanno indirizzate all'Agente della Riscossione, peraltro citato in giudizio e che non può che rimettersi alle difese presentate dall'Agente della Riscossione.
Si costituisce e controdeduce anche ER rilevando l'infondatezza dell'appello, posto che la ricorrente non ha adempiuto all'onere di produrre l'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dell'atto, ovvero l'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c.
Aggiungendo, altresì, che le cartelle esattoriali de quo sono state tutte correttamente notificate all'appellante che ben avrebbe potuto impugnarle innanzi all'Autorità competente, nel rispetto dei termini all'uopo previsti, come si evince dalla documentazione che si allega nuovamente ( docc. da 1 a 3).
La causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere rigettato e confermata l'inammissibilità di cui alla sentenza gravata.
È appena il caso di ricordare che le cartelle temporalmente non impugnate lasciano cristallizzare il credito che, oltrepassato il termine stabilito dal legislatore per quel tipo di tributo, non possono più subire gravami.
In fattispecie trattasi di tasse automobilistiche pretese dalla Regione Lazio per gli anni di imposta 2011,
2012 e 2016 corrispondenti ad altrettante cartelle che, come risulta dagli atti e correttamente verificato dal giudice di prime cure, sono state regolarmente notificate nel triennio previsto dalla normativa.
E, come da relate presenti in atti, precisamente:
1) n. 01720170001988478000 (Tassa automobilistica - anno 2011), notificata in data 10 ottobre 2017;
2) 01720180002514622000 (Tassa automobilistica - anno 2012) notificata in data 27 settembre 2018;
3) 01720190000249142000, (tassa automobilistica - anno 2016, notificata in data 21 febbraio 2019.
Da tali date decorreva il termine dei 60 giorni per far valere le proprie ragioni davanti a questo giudice.
In conseguenza del mancato pagamento, l'ufficio in data 8 febbraio 2022 notificava l'intimazione di pagamento n. 01720239000154040000 dell'importo complessivo di €. 6.300,93, oggi gravata, ma ciò rende il ricorso inammissibile.
Tutto ciò premesso, non si può non confermare l'inammissibilità statuita in prime cure e il rigetto del presente appello perché infondato per le motivazioni avanti espresse.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e liquida le spese a carico della parte soccombente nella misura di € 1.736,00, oltre accessori, se dovuti, da dividersi in parti uguali tra ER e ADE.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2026.
LA PRESIDENTE RELATRICE
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FRAIOLI FERNANDA, Presidente e Relatore
BUCCARO ALFREDO, Giudice
CRISANTI PAOLA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2237/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12405/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
14 e pubblicata il 10/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720239000154040000 TASSA AUTOMOBIL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720170001988478000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0172018000251462200 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720190000249142000 ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 12405 del 10 ottobre 2024, la CGT di Roma ha dichiarato inammissibile il ricorso di Ricorrente_1 avverso l'intimazione con cui le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 6.300,93 a titolo di tassa automobilistica pretesa dalla Regione Lazio per gli anni di imposta 2011, 2012 e 2016 per asserita mancata notificazione delle cartelle indicate nella gravata intimazione e per la prescrizione dei crediti.
L'inammissibilità è stata motivata con la tardività nella presentazione del ricorso e la mancata presentazione dell'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c.
Il giudice di prime cure ha ritenuto che l'errore materiale contenuto nel ricorso sia evidente (l'intimazione di pagamento è stata evidentemente notificata nell'anno 2023) e tuttavia il documento prodotto non è idoneo, soprattutto a fronte della eccepita tardività del ricorso, a provare la tempestività della notifica perché, l'istante ha l'onere di produrre l'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dell'atto, ovvero l'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c., non potendo tale deposito essere surrogato dall'esibizione di copia della stampa dell'esito della notificazione emergente dal sito delle Banca_1 italiane, poiché solo il timbro postale fa fede ai fini della regolarità della notificazione.
Conseguentemente, è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Impugna la sentenza la parte che sostiene di essere stata tempestiva nella notifica del ricorso, posto di aver ampiamente rispettato i 60 giorni previsti dalla norma con ricorso notificato in data 8 maggio 2023 e intimazione ricevuta in data 12 aprile 2023.
Mentre circa l'obbligo di produrre la relata di notifica dell'intimazione e che a tanto non avrebbe provveduto la ritiene erronea come affermazione perché la relata è un atto dell'Agente della Riscossione
o del suo incaricato che notifica l'atto; quindi, non avrebbe potuto che produrre quanto ha depositato, da cui si evince la data del 12 aprile 2023.
Si duole anche della rilevata intempestività del ricorso perché ritiene di aver effettivamente notificato il ricorso nei 60 giorni previsti (8 maggio 2023-12 aprile 2023).
Circa la prova lamenta che al consegnatario dell'atto non ritorna l'avviso di ricevimento e, quindi, ella non avrebbe potuto produrre un atto che è nel possesso della sola Agenzia delle Entrate-Riscossione, ente che ha emesso e spedito l'intimazione di pagamento. Nel merito, torna sui motivi di cui al primo grado, ovvero la mancata notifica delle cartelle e conseguenti prescrizione e decadenza.
Controdeduce l'ADE, ribadendo che le eccezioni contenute nel ricorso di parte privata sono relative ad attività di competenza dell'Agente della Riscossione riferendosi evidentemente alla procedura di riscossione e pertanto vanno indirizzate all'Agente della Riscossione, peraltro citato in giudizio e che non può che rimettersi alle difese presentate dall'Agente della Riscossione.
Si costituisce e controdeduce anche ER rilevando l'infondatezza dell'appello, posto che la ricorrente non ha adempiuto all'onere di produrre l'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dell'atto, ovvero l'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c.
Aggiungendo, altresì, che le cartelle esattoriali de quo sono state tutte correttamente notificate all'appellante che ben avrebbe potuto impugnarle innanzi all'Autorità competente, nel rispetto dei termini all'uopo previsti, come si evince dalla documentazione che si allega nuovamente ( docc. da 1 a 3).
La causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere rigettato e confermata l'inammissibilità di cui alla sentenza gravata.
È appena il caso di ricordare che le cartelle temporalmente non impugnate lasciano cristallizzare il credito che, oltrepassato il termine stabilito dal legislatore per quel tipo di tributo, non possono più subire gravami.
In fattispecie trattasi di tasse automobilistiche pretese dalla Regione Lazio per gli anni di imposta 2011,
2012 e 2016 corrispondenti ad altrettante cartelle che, come risulta dagli atti e correttamente verificato dal giudice di prime cure, sono state regolarmente notificate nel triennio previsto dalla normativa.
E, come da relate presenti in atti, precisamente:
1) n. 01720170001988478000 (Tassa automobilistica - anno 2011), notificata in data 10 ottobre 2017;
2) 01720180002514622000 (Tassa automobilistica - anno 2012) notificata in data 27 settembre 2018;
3) 01720190000249142000, (tassa automobilistica - anno 2016, notificata in data 21 febbraio 2019.
Da tali date decorreva il termine dei 60 giorni per far valere le proprie ragioni davanti a questo giudice.
In conseguenza del mancato pagamento, l'ufficio in data 8 febbraio 2022 notificava l'intimazione di pagamento n. 01720239000154040000 dell'importo complessivo di €. 6.300,93, oggi gravata, ma ciò rende il ricorso inammissibile.
Tutto ciò premesso, non si può non confermare l'inammissibilità statuita in prime cure e il rigetto del presente appello perché infondato per le motivazioni avanti espresse.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e liquida le spese a carico della parte soccombente nella misura di € 1.736,00, oltre accessori, se dovuti, da dividersi in parti uguali tra ER e ADE.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2026.
LA PRESIDENTE RELATRICE