Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 03/02/2026, n. 668
CGT2
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Tardività della notifica del ricorso

    La Corte ha confermato l'inammissibilità dichiarata in primo grado, ritenendo che la ricorrente non abbia prodotto la prova della tempestiva notifica del ricorso, in particolare l'avviso di ricevimento della raccomandata con cui l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c. La produzione di un estratto dal sito di Poste Italiane non è considerata sufficiente.

  • Rigettato
    Mancanza di prova della notifica dell'intimazione

    La Corte ha confermato l'inammissibilità, ritenendo che la prova della notifica debba essere fornita dalla parte che intende dimostrarne la tempestività, e che l'estratto del sito di Poste Italiane non sia sufficiente a tal fine.

  • Rigettato
    Mancata notifica delle cartelle esattoriali e prescrizione/decadenza

    La Corte ha rigettato l'appello, confermando la regolarità delle notifiche delle cartelle esattoriali avvenute nel triennio previsto dalla normativa (2017, 2018, 2019). Di conseguenza, il termine per l'impugnazione decorreva da tali date, rendendo l'intimazione successiva non impugnabile nel merito per vizi delle cartelle originarie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 03/02/2026, n. 668
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 668
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

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