Art. 6.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e si applica alle operazioni deliberate dalle societa' interessate entro il termine indicato nell'articolo 1, a condizione che nel termine stesso sia stata presentata, nei casi in cui e' prescritta, la domanda prevista nel precedente art. 3. ((2)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 26 ottobre 1970, n. 745 , convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 1970, n. 1034 ha disposto (con l'art. 57, comma 1, lettera a)) che "Sono prorogati fino alla data di entrata in vigore della riforma tributaria:
a) il termine stabilito dagli articoli 1 e 6 della legge 18 marzo 1965, n. 170 , modificato con la legge 17 febbraio 1968, n. 57 ".
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e si applica alle operazioni deliberate dalle societa' interessate entro il termine indicato nell'articolo 1, a condizione che nel termine stesso sia stata presentata, nei casi in cui e' prescritta, la domanda prevista nel precedente art. 3. ((2)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 26 ottobre 1970, n. 745 , convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 1970, n. 1034 ha disposto (con l'art. 57, comma 1, lettera a)) che "Sono prorogati fino alla data di entrata in vigore della riforma tributaria:
a) il termine stabilito dagli articoli 1 e 6 della legge 18 marzo 1965, n. 170 , modificato con la legge 17 febbraio 1968, n. 57 ".