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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 7727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7727 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 28.10.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza contestuale nella causa iscritta al n. 2164/2025 del ruolo generale vertente tra
, rapp.ta e difesa dall' avv. RAMBONE Parte_1
UC e dall' avv. PANICO ANTONIO, con cui domiciliata telematicamente ricorrente
e
Controparte_1
contumace
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 29.1.2025, l'istante di cui in epigrafe, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1. accertare il diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive maturate a titolo di indennità di sostituzione per il periodo 1.5.20172-30.5.2020, e, conseguentemente, condannare la resistente , in persona del Controparte_2
Dirigente p.t., elettivamente domiciliato per la carica presso la sede legale sita in in Via Cupa del Principe n.13/A, in favore del ricorrente, per la somma di CP_1 euro 29.695,09, a titolo di indennità di sostituzione per il periodo 1 maggio 2017 –
30 maggio 2020, calcolato così come determinato dalla sentenza n.1658/2024 del
Tribunale di Napoli, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese…”.
Ritualmente notificato il ricorso, la convenuta non si costituiva in giudizio, preferendo restare contumace.
La domanda è fondata e, come tale, può essere accolta.
Ed invero, si precisa che l' oggetto del presente giudizio è la sola quantificazione delle somme spettanti al ricorrente e scaturenti dallo svolgimento di mansioni di responsabile di struttura semplice in sostituzione già riconosciute con sentenza di accertamento n.1658/2024, con la quale si accertava il diritto dell'istante all'indennità di sostituzione ex art. 18 ccnl 98-2001 per il periodo dall'1-5 2017 al 30- 5-2020.
Orbene, il diritto alle differenze retributive, scaturenti dallo svolgimento di mansioni rientranti in un superiore inquadramento, risulta essere stato già accertato con la suddetta sentenza.
Pertanto, la ricorrente ha diritto all'indennità di sostituzione quantificata in €
802,57 mensili (importo ottenuto dalla somma di e 535,05 ed € 267,52), così come previsto nella parte motiva della sentenza n.1658/2024, nonché, dalla norma collettiva di settore (art.18 del ccnl area dirigenza medica e veterinaria del ssn,
1998- 2001), per il periodo 01.05.2017 -30.05.2020.
In conclusione, i conteggi elaborati da parte ricorrente possono ritenersi condivisibili, atteso che appaiono redatti sulla base di corretti criteri contabili, oltre che privi di errori e vizi logici. In conclusione, l' va condannata al pagamento in favore della Controparte_1 ricorrente della complessiva somma di euro 29.695,09 a titolo di differenza sulla indennità di sostituzione ex art.18 del ccnl di settore, il tutto oltre interessi legali dalla maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
A) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' al Controparte_1 pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 29.695,09 a titolo di differenza sulla indennità di sostituzione ex art.18 del ccnl di settore, oltre interessi legali dalla maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo;
B) Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si Controparte_1 liquidano in complessivi euro 2.000,00, oltre, iva, cpa e contributo spese generali, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 28/10/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 28.10.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza contestuale nella causa iscritta al n. 2164/2025 del ruolo generale vertente tra
, rapp.ta e difesa dall' avv. RAMBONE Parte_1
UC e dall' avv. PANICO ANTONIO, con cui domiciliata telematicamente ricorrente
e
Controparte_1
contumace
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 29.1.2025, l'istante di cui in epigrafe, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1. accertare il diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive maturate a titolo di indennità di sostituzione per il periodo 1.5.20172-30.5.2020, e, conseguentemente, condannare la resistente , in persona del Controparte_2
Dirigente p.t., elettivamente domiciliato per la carica presso la sede legale sita in in Via Cupa del Principe n.13/A, in favore del ricorrente, per la somma di CP_1 euro 29.695,09, a titolo di indennità di sostituzione per il periodo 1 maggio 2017 –
30 maggio 2020, calcolato così come determinato dalla sentenza n.1658/2024 del
Tribunale di Napoli, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese…”.
Ritualmente notificato il ricorso, la convenuta non si costituiva in giudizio, preferendo restare contumace.
La domanda è fondata e, come tale, può essere accolta.
Ed invero, si precisa che l' oggetto del presente giudizio è la sola quantificazione delle somme spettanti al ricorrente e scaturenti dallo svolgimento di mansioni di responsabile di struttura semplice in sostituzione già riconosciute con sentenza di accertamento n.1658/2024, con la quale si accertava il diritto dell'istante all'indennità di sostituzione ex art. 18 ccnl 98-2001 per il periodo dall'1-5 2017 al 30- 5-2020.
Orbene, il diritto alle differenze retributive, scaturenti dallo svolgimento di mansioni rientranti in un superiore inquadramento, risulta essere stato già accertato con la suddetta sentenza.
Pertanto, la ricorrente ha diritto all'indennità di sostituzione quantificata in €
802,57 mensili (importo ottenuto dalla somma di e 535,05 ed € 267,52), così come previsto nella parte motiva della sentenza n.1658/2024, nonché, dalla norma collettiva di settore (art.18 del ccnl area dirigenza medica e veterinaria del ssn,
1998- 2001), per il periodo 01.05.2017 -30.05.2020.
In conclusione, i conteggi elaborati da parte ricorrente possono ritenersi condivisibili, atteso che appaiono redatti sulla base di corretti criteri contabili, oltre che privi di errori e vizi logici. In conclusione, l' va condannata al pagamento in favore della Controparte_1 ricorrente della complessiva somma di euro 29.695,09 a titolo di differenza sulla indennità di sostituzione ex art.18 del ccnl di settore, il tutto oltre interessi legali dalla maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
A) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' al Controparte_1 pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 29.695,09 a titolo di differenza sulla indennità di sostituzione ex art.18 del ccnl di settore, oltre interessi legali dalla maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo;
B) Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si Controparte_1 liquidano in complessivi euro 2.000,00, oltre, iva, cpa e contributo spese generali, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 28/10/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo