Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/04/2025, n. 1652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1652 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Giuseppe Costantino Marascia,
all'esito della discussione svoltasi mediante scambio di note ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato dispositivo e contestuale motivazione (art. 281sexies c.p.c.) della seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15119 R.G. dell'anno 2024 promossa
DA
, nata il [...] a [...], Michigan, US, cittadina statunitense, Parte_1
residente a 131 Maple Lawn Road, Round Top, New York 12473, US, , nata Parte_2
Ren M , il 07/03/2023 a Rhinebeck New York, US cittadina statunitense, residente a Parte_2
131 Maple Lawn Road, Round Top, New York 12473, US, minore rappresentata in giudizio dai genitori esercenti potestà genitoriale e , Parte_1 Persona_1 Persona_2
nata il [...] a [...], MI, US, cittadina statunitense, residente a Persona_3
407 Madison Street Grosse Pointe Farms, Michigan, 48236 US, , nato il giorno Parte_3
11/11/2022 a Kansas City, Missouri, US, cittadino statunitense, residente a 407 Madison Street,
Grosse Pointe Farms, Michigan 48236, US, minore rappresentato in giudizio dai genitori esercenti potestà genitoriale e , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Persona_2 Persona_4
Antonio Rossi;
– ricorrenti –
CONTRO
il , in persona del pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato Controparte_1 CP_2
e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;
– resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL
Pubblico Ministero;
– interveniente necessario –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., depositato il 07/12/2024 e ritualmente notificato, i
SI.ri , e i minori e Parte_1 Persona_2 Parte_2 Parte_3
come sopra rappresentati, cittadini statunitensi iure soli, per essere nati nel territorio di tale
[...]
stato secondo le sue leggi nazionali, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea retta dalla cittadina , nata in Persona_5
Italia da genitori italiani e di seguito emigrata negli Stati Uniti, che non ha mai rinunciato volontariamente alla cittadinanza italiana.
In particolare la linea di discendenza descritta (nonchè documentata e apostillata) dei ricorrenti e è la seguente: Parte_1 Parte_4
1. , antenato dante causa, nata il giorno 07/11/1891 a Terrasini Persona_5
(PA), Italia (cfr. estratto di nascita plurilingue – allegato n. 01), mai naturalizzata cittadina statunitense (certificato di non naturalizzazione – allegato n. 02), sposata con in data 17/04/1915 a Terrasini (PA), Italia (estratto di matrimonio Persona_6
plurilingue – allegato n. 03), il quale è nato il giorno 03/04/1888 a Terrasini (PA),
Italia (estratto di nascita plurilingue – allegato n. 04), naturalizzato cittadino statunitense in data 26/02/1914 (certificato di naturalizzazione – allegato n. 05),
prima della nascita del figlio;
i coniugi hanno generato
2. nato il giorno 24/10/1923 a Detroit, MI, US Persona_7
(certificato di nascita – allegato n. 06), sposato con in data Persona_8
19/02/1949 a Grosse Pointe Park, MI, US (certificato di matrimonio – allegato n.
07), con la quale ha generato
3. , nato il giorno 25/10/1955 a Grosse Pointe, MI, US Persona_9
(certificato di nascita – allegato n. 08), sposato con in data Persona_10
27/08/1982 a Grosse Pointe Park, MI, US (certificato di matrimonio – allegato n.
09), con la quale ha generato
4. , ricorrente, nata il giorno 02/11/1986 a Detroit, MI, US Parte_1 (certificato di nascita – allegato n. 10), sposata con in data Persona_1
10/10/2020 a Hannacroix, NY, US (certificato di matrimonio – allegato n. 11), con il quale ha generato
5. ricorrente, nata il giorno 07/03/2023 a Rhinebeck, NY, Parte_5
US (certificato di nascita – allegato n. 12), il cui nome è stato cambiato legalmente nel 2024 tramite decreto della Corte Suprema dello Stato di New York, da
[...]
a (decreto di cambiamento legale di nome – Parte_5 Parte_2
allegato n. 13).
La linea di discendenza descritta (nonchè documentata e apostillata) dei ricorrenti
[...]
e è la seguente: Persona_2 Parte_3
6. , antenato dante causa, nata il giorno 07/11/1891 a Terrasini Persona_5
(PA), Italia, mai naturalizzata cittadina statunitense, sposata con in data Persona_6
Per_ 17/04/1915 a Terrasini (PA), , il quale è nato il giorno 03/04/1888 a Terrasini
Per_ (PA), , naturalizzato cittadino statunitense in data 26/02/1914, prima della nascita del figlio;
i coniugi hanno generato
7. , nato il giorno 24/10/1923 a Detroit, MI, US, sposato Persona_7
con in data 19/02/1949 a Grosse Pointe Park, MI, US, Persona_8
con la quale ha generato
8. , nato il giorno 25/10/1955 a Grosse Pointe, MI, US, Persona_9
sposato con in data 27/08/1982 a Grosse Pointe Park, MI, US, Persona_10
con la quale ha generato
9. , ricorrente, nata il giorno 09/12/1991 a Detroit, MI, Persona_3
US (certificato di nascita – allegato n. 14), sposata con in data Persona_4
05/02/2022 a Detroit, MI, US (certificato di matrimonio – allegato n. 15), a seguito del matrimonio cambiava nome in;
i coniugi hanno generato Persona_2
10. , ricorrente, nato il giorno 11/11/2022 a Kansas City, MO, Parte_3
US (certificato di nascita – allegato n. 16).
***
Tanto premesso, prima di esaminare il merito della controversia che in questa sede ci occupa, appare utile ricostruire, anche ratione temporis, il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
1. Ammissibilità della domanda giudiziale.
In via pregiudiziale di rito, occorre vagliare l'ammissibilità della domanda giudiziale in questa sede esperita.
Al riguardo, il diritto di cittadinanza italiana può essere riconosciuto agli interessati unicamente dalle autorità amministrative competenti cosicché quando il bene della vita deve e può essere ottenuto per il tramite dell'attività della P.A., il ricorso presentato direttamente dall'interessato all'A.G. è inammissibile per carenza dell'interesse ad agire.
In tale momento, ossia prima che la P.A. eserciti i propri poteri, infatti, il diritto soggettivo alla cittadinanza non risulta né contestato, né negato e quindi non v'è prova della necessarietà
dell'intervento del giudice.
Tuttavia, nei casi, come quello in ispecie, in cui una donna non abbia trasmesso la cittadinanza ai propri figli nati prima del 1° gennaio 1948, per effetto delle leggi allora vigenti (cod. civ. 1865 e legge 555/1912) poi dichiarate incostituzionali dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.
33/1983, il discendente deve necessariamente avviare un'azione legale contro il
[...]
per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, infatti né il consolato né l'ufficiale di CP_1
stato civile potrebbero riconoscere la cittadinanza di figli di cittadina italiana nati prima del 1948,
ostando al riguardo le indicazioni della circolare n. K. 28.1 del 8 aprile 1991 del
[...]
che espressamente recita “i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini CP_1
italiani iure sanguininis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata
in vigore della Costituzione repubblicana”.
Non a caso sul sito del Consolato Generale d'Italia a New York nelle info relative alla Cittadinanza
per discendenza “iure sanguinis”, si legge “La trasmissione della cittadinanza per linea materna è
possibile solo per i figli nati dopo il 1° gennaio 1948”. Cfr. https://consnewyork.esteri.it/it/servizi-
consolari-e-visti/servizi-per-il-cittadino-straniero/cittadinanza/cittadinanza-per-discendenza-
iure-sanguinis/
Alla luce di quanto precede, si ritiene che il ricorso in questa sede proposto sia ammissibile rientrando nell'ipotesi di trasmissione della cittadinanza per linea materna per i figli nati prima del 1° gennaio 1948.
2. Competenza dell'Autorità Giudiziaria adita.
Il Decreto Legge 17 febbraio 2017, n. 13, che all'art. 1 comma 1 ha istituito, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea,
all'art. 3 comma 2 dispone che dette sezioni specializzate sono, fra l'altro, competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana.
Inoltre all'art. 4 comma 5 il Decreto prevede che quando, come nel caso in ispecie, il ricorrente risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani.
Siccome l'asserito avo cittadino Italiano, la SI.ra , è nata il giorno 07/11/1891 Persona_5
a Terrasini (PA), Comune che si trova nel distretto della Corte di Appello di Palermo, la competenza
è stata correttamente individuata nel Tribunale di Palermo sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
3. Applicabilità del rito semplificato di cognizione.
Il Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150, sì come modificato dal D.lgs. n. 149/2022
(cosiddetta riforma Cartabia) e dalla L. 197-2022, all'art. 19-bis rubricato - Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia – prevede che “Le controversie in materia di accertamento
dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione”.
Quindi bene hanno operato i ricorrenti introducendo il giudizio nelle forme previste dall'art. 281
undecies c.p.c. che regola, appunto, il rito semplificato di cognizione.
4. Regolarità del contraddittorio.
Oltre all'Autorità Amministrativa preposta al riconoscimento dello Status di cittadino ovvero il
, in persona del Ministro pro-tempore, sì come rappresentato e difeso ex lege Controparte_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, nei giudizi di accertamento del predetto status deve essere coinvolto quale litisconsorte necessario il Pubblico Ministero, infatti, l'art. 70 Codice di procedura civile prevede che il pubblico ministero deve intervenire a pena di nullità rilevabile d'ufficio nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone.
Nel caso in ispecie il contraddittorio è stato instaurato correttamente risultando regolare la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ai litisconsorti necessari.
5. I presupposti sostanziali del diritto dei richiedenti.
La domanda di riconoscimento, ex artt. 19 bis D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c., dello status di cittadinanza italiana iure sanguinis è stata presentata con ricorso ex art. 281 decies e ss.
c.p.c., depositato il 07/12/2024 pertanto non trova applicazione la normativa introdotta con il D.L.
28 marzo 2025, n. 36, il cui art. 1 prevede che … è considerato non avere mai acquistato la
cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente
articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che … b) lo stato di cittadino dell'interessato è
accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di
domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data, e continua ad applicarsi la disciplina previgente.
In ottica sostanzialistica, lo status civitatis consiste “nella qualità, attribuita dalla legge, che
indica l'appartenenza di un soggetto a uno Stato” (Cass. civ., SS.UU., n. 25318/2022).
Tale status civitatis, una volta acquisito per discendenza, nascita o naturalizzazione, spiega effetti permanenti per tutta la durata della vita del soggetto, che può perderlo solo su base volontaria, ossia mediante rinuncia espressa o tacita (Cass. civ., n. 22271/2016).
Inoltre, in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865,
dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (Cass. civ. Sez. Unite, n. 25317/2022).
I presupposti di diritto sostanziale che connotano lo status in esame, pertanto, sono: a) la discendenza del richiedente in linea retta da un avo che fosse cittadino italiano emigrato all'estero;
b) la continuità nella trasmissione, senza interruzioni, dello status civitatis dall'avo italiano sino alla generazione del ricorrente, circostanza questa il cui onere probatorio, come predetto, incombe alla controparte che abbia eccepito l'eventuale fattispecie interruttiva (Cass. civ. Sez. Unite, n.
25317/2022).
5.1. La prova della discendenza da cittadino italiano.
Al fine di individuare la normativa sostanziale applicabile al caso di specie (tra il cod. civ. del
1865, la L. 555/1912 e la L. 91/1992), si deve guardare alla legge vigente al tempo in cui il diritto di cittadinanza è stato, per la prima volta, trasferito dall'avo italiano al primo discendente in linea retta e quindi alla legge vigente al tempo della nascita di quest'ultimo.
Applicando tali principi al caso di specie, essendo - in qualità di primo Persona_7
discendente dell'ava italiana - nato il giorno 24/10/1923 a Detroit, MI, US, trova Persona_5
applicazione, ai fini che qui ci interessano, la legge n. 555 del 13 giugno 1912, che all'art. 1 ribadiva la prevalenza del principio dello ius sanguinis, stabilendo che l'acquisto della cittadinanza avveniva per derivazione paterna per i figli di cittadino, a prescindere dal luogo di nascita, prevedendo che era “cittadino per nascita il figlio del padre cittadino”, relegando l'acquisto della cittadinanza attraverso la madre ad ipotesi meramente residuali come previsto al comma 2 dell'art. 1 dove si affermava che la madre trasmetteva il diritto alla cittadinanza solo se il padre era ignoto, o apolide,
o i figli non seguivano la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello stato al quale questi apparteneva. Inoltre la legge 555/1912, oltre ad imporre la perdita della cittadinanza ai sensi dell'art. 8 per chiunque volontariamente avesse acquisito una cittadinanza straniera e stabilito la residenza all'estero, imponeva altresì la perdita della cittadinanza alla donna sposatasi con uno straniero del quale, causa matrimonii, avesse acquisito la nazionalità. Difatti, gli artt. 10 ed 11
stabilivano rispettivamente che la donna italiana perdeva l'originaria cittadinanza in caso di matrimonio con un cittadino straniero ed in caso di naturalizzazione straniera del marito italiano,
ove il marito possedesse una cittadinanza che per il fatto del matrimonio a lei si trasmetteva.
Complessivamente, la legge 555/1912 si basava sul criterio dell'univocità della cittadinanza all'interno del nucleo familiare, con la prevalenza della cittadinanza del marito e la conseguenza che da quest'ultima derivava anche la cittadinanza di moglie e figli.
Nel caso de quo, la SI.ra , in base al disposto della legge del 1912 n. 555, Persona_5
essendosi sposata (in data 17\4\1915, cfr. doc. 3) con un italiano che si era naturalizzato statunitense (in data 16\3\1908 cfr. doc.2) perdeva automaticamente e senza alcuna rinuncia espressa la propria cittadinanza e, in virtù della stessa legge, vedeva prevalere la cittadinanza del marito nella trasmissione dello status civitatis ai figli e, conseguentemente, a tutti i propri discendenti, questa normativa evidentemente discriminava le donne rispetto agli uomini.
Alla luce dei dettami costituzionali, entrati in vigore il giorno 1\1\1948, la Corte Costituzionale
con la sentenza n. 87 del 1975, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione degli artt.
3 e 29 cost., dell'art. 10, co. 3, della legge del 13 giugno 1912, n. 555 nella parte che prevedeva la perdita di cittadinanza italiana, indipendentemente dalla volontà, della donna di conservare l'originaria cittadinanza, e successivamente con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, sempre per violazione degli artt. 3 e 29 cost., anche dell'art. 1 della legge n. 555 del 1912, nella parte nella quale non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, e dell'art. 2, co. 2, in quanto permetteva l'acquisizione della cittadinanza materna da parte del figlio soltanto in ipotesi di carattere residuale.
Su quest'ultima sentenza veniva reso parere dal ConSIlio di Stato, Sezione V, in sede consultiva,
n. 105 del 15 aprile 1983, che affermava che, per forza della Sentenza n. 30 del 1983 della Corte
Costituzionale, potevano considerarsi cittadini italiani soltanto gli individui nati da madre cittadina a far data dal 1° gennaio del 1948, sul presupposto che l'efficacia della sentenza della Consulta non poteva retroagire oltre il momento in cui si era prodotto il contrasto tra la legge anteriore e la nuova
Costituzione, quindi prima della data di entrata in vigore della Costituzione Repubblicana, cioè il 1°
gennaio 1948; parere che ha determinato le indicazioni della circolare n. K. 28.1 del 8 aprile 1991
del , che ancora oggi orientano l'azione amministrativa. Controparte_1
Le pronunce della Corte Costituzionale hanno, dunque, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo la possibilità di riconoscimento della cittadinanza italiana per via materna certamente ai figli nati dopo il 1\1\1948.
Tale possibilità per un certo periodo di tempo si è ritenuto di negare nelle ipotesi in cui matrimonio e nascita (con conseguente trasmissione dello status civitatis ai discendenti) si siano verificati entrambi anteriormente al 1° gennaio 1948, come nel caso in ispecie, nell'assunto che la declaratoria di incostituzionalità non potesse retroagire a situazioni già definite prima dell'entrata in vigore del testo costituzionale, creando, in tal modo, un'ingiustificata disparità di trattamento fra i nati prima e dopo il 1948, anche all'interno dello stesso nucleo familiare. Sulla questione è, alfine, intervenuta la Corte di Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n.
4466 del 2009, stabilendo il principio di diritto secondo cui "la titolarità della cittadinanza va
riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi
della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino
straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della
cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che
contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt.
3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza anche il figlio di donna nella situazione
descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di
filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che
gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria".
Individuato il testo normativo di riferimento, la L. n. 555 del 1912 sì come ricondotta sin dalla sua entrata in vigore nell'alveo dei principi costituzionali, la prova di essere discendente da un cittadino italiano emigrato all'estero deve essere fornita mediante la produzione in giudizio degli atti dello Stato civile, dei certificati di nascita e di matrimonio.
Nel caso di specie, la documentazione versata in atti dai ricorrenti (cfr. doc. da 1 a 16 fascicolo di parte ricorrente) comprova la discendenza dei ricorrenti dall'ava IG.ra , cittadino Persona_5
italiano, e dai discendenti di quest'ultima.
5.2 La continuità nella trasmissione senza interruzioni.
Il secondo presupposto che deve sussistere, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1 e
7 L. 555/1912 e 9 comma 1, lett. a L. 91/1992, ai fini del riconoscimento dello status per cui è
causa, è quello dell'assenza di cause interruttive nella trasmissione dello status civitatis da parte dell'avo e dei suoi discendenti.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno provato che l'avo, la SI.ra non si è mai Persona_5
naturalizzata (cfr. certificato negativo di naturalizzazione, doc. n. 2 fascicolo di parte ricorrente).
In secondo luogo, è emerso per tabulas che , primo discendente nato il Persona_7
giorno 24/10/1923 a Detroit, MI, US ha acquisito la cittadinanza statunitense non sulla base di un atto volontario, ma del mero fatto storico di essere nato a [...], MI, US (ius soli).
In terzo luogo, non è emerso che gli ascendenti dei ricorrenti abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana, circostanza questa il cui onere probatorio, come predetto, incombe alla controparte che abbia eccepito l'eventuale fattispecie interruttiva (Cass. civ. Sez. Unite, n. 25317/2022).
Alla luce di quanto precede, deve ritenersi sussistente il requisito della continuità della trasmissione dello status civitatis in favore dei ricorrenti.
6. In merito alle spese di lite va rilevato che quella stessa circostanza (l'impossibilità per il consolato o l'ufficiale di stato civile di riconoscere in via amministrativa la cittadinanza di figli di cittadina italiana nati prima del 1948, ostando al riguardo le indicazioni della circolare n. K. 28.1
CP_ del 8 aprile 1991 del Ministero nterno ispirata al parere reso dal ConSIlio di Stato, Sezione V,
in sede consultiva, n. 105 del 15 aprile 1983) che rende ammissibile il ricorso diretto alla giurisdizione senza il preventivo provvedimento di rigetto da parte delle autorità amministrative competenti, giustifica nei casi come quello in ispecie la totale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente le spese di lite.
Palermo, 11/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Monocratico dott. Giuseppe
Costantino Marascia, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla
L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della
Giustizia 21/2/2011, n. 44.