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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/03/2025, n. 1042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1042 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 10404/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“scioglimento del matrimonio” promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliata presso l'Avv. Annalisa Gordigiani che la rappresenta e difende come da mandato allegato al ricorso
contro
:
, nato a [...] il [...] Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 4 conclusioni per la ricorrente: pronunciare lo scioglimento del matrimonio;
confermare l'affido condiviso dei figli minori con domiciliazione prevalente presso la madre;
disporre libertà di frequentazione paterna per e confermare la frequentazione paterna di come da Per_1 CP_1 separazione;
porre a carico del padre la somma mensile di € 350,00 quale contributo al mantenimento dei figli;
attribuire alla madre l'intero assegno unico;
porre a carico dei genitori in pari le spese straordinarie come da linee guida del CNF 2017. Nulla per spese.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.9.2024 ha adito il Tribunale di Firenze Parte_1
per ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto il 15.8.2007 in
Romania con , dalla cui unione erano nati i figli e Controparte_1 Persona_2 [...]
, rispettivamente il 26.6.2008 ed il 24.10.2013. A fondamento della domanda la Per_3
ricorrente ha dedotto che i coniugi si erano consensualmente separati con sentenza di omologa depositata dal Tribunale di Firenze il 30.1.2024, e da allora non si erano più riconciliati. Ha chiesto, pertanto, oltre alla pronuncia sullo status, la conferma delle condizioni di affidamento e mantenimento della prole di cui all'accordo separativo.
All'udienza del 18.3.2025, in contumacia del resistente, previa audizione della ricorrente, il procuratore ha concluso come in epigrafe indicato e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente, essendo le parti cittadini rumeni, si premette che sussiste la giurisdizione di questo Tribunale in virtù dell'art. 3 del Reg. CE 2201/2003 (cd. Bruxelles II bis;
in vigore dal 1.8.2004 ed applicabile dal 1.3.2005 in tutti gli Stati Membri, ad eccezione della
Danimarca), in quanto qui si trova la residenza abituale dei coniugi;
inoltre, non essendo intervenuta un'espressa scelta da parte degli interessati, risulta applicabile la legge italiana, ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE 1259/2010, del 20 dicembre 2010 (cd. Roma III), in quanto legge del luogo di residenza delle parti.
Nel merito, ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55, ricorrono i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, il quale può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui, per quel che qui interessa,
“è stata omologata la separazione consensuale” purché la separazione si sia protratta pagina 2 di 4 ininterrottamente “da almeno sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione”.
Infatti, dalla copia degli atti della separazione, prodotti dalla ricorrente, risulta che le parti comparvero davanti al Presidente del Tribunale prima del 25.01.2024, data in cui vennero precisate le conclusioni congiunte. Pertanto, alla data del deposito del ricorso (17.9.2024) erano già trascorsi oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi ormai separati da circa due anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita. Tanto più che il resistente non si è costituito in giudizio, manifestando così il suo disinteresse per le sorti del vincolo.
Tanto basta per accogliere la suddetta domanda.
Per il resto non vi sono ragioni per discostarsi dalle richieste della ricorrente che ripropongono le stesse condizioni di cui alla sentenza di separazione, salvo prevedere una libertà di frequentazione paterna con la figlia ormai sedicenne, che mantiene liberi contatti con il padre, concordando con lui le occasioni di incontro.
Inoltre, le richieste economiche risultano idonee a garantire un adeguato mantenimento dei minori, considerato che l'attribuzione integrale dell'assegno unico, oggi pari ad € 420,00 alla madre (anziché il 50 % come concordato in sede di separazione) ha un valore superiore rispetto al minor importo del contributo posto a carico del padre (€ 350,00 anziché 450,00), contributo che la madre riceve regolarmente dal resistente, come dalla stessa dichiarato in udienza.
In punto di spese, considerata la natura necessitata della pronuncia sullo status, la sostanziale conferma delle condizioni relative alla prole, e la mancanza di contestazione da parte del resistente, rimasto contumace, non si rinvengono i presupposti della soccombenza.
In mancanza di dedotta e comprovata trascrizione dell'atto di matrimonio, come già in sede di separazione, non si provvede alla trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, visti gli artt. 4 e 5 L. 898/70,
pagina 3 di 4 dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 15.8.2007 a Bolintin AL
(ROMANIA) tra nata a [...] il [...], Parte_1
e , nato a [...] il [...]; Controparte_1
dispone l'affido condiviso dei figli minori e con Persona_2 Persona_3
domiciliazione prevalente presso la madre, e libertà di frequentazione paterna per Per_2
;
[...]
starà con il padre due o tre pomeriggi la settimana fino a dopo cena, o Persona_3
con pernotto previ accordi fra le parti, e a fine settimana alterni comprensivi del pernotto del sabato;
trascorrerà con ciascun genitore metà delle vacanze natalizie e pasquali, alternando annualmente le festività, e due settimane durante le vacanze estive in periodi da concordarsi fra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
pone a carico di la somma di € 350,00 mensili a titolo di contributo al Controparte_1
mantenimento dei figli, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
pone a carico dei genitori in pari misura le spese straordinarie come da linee guida del CNF
2017;
la madre percepirà interamente l'assegno unico;
nulla per le spese.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 19 marzo 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 10404/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“scioglimento del matrimonio” promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliata presso l'Avv. Annalisa Gordigiani che la rappresenta e difende come da mandato allegato al ricorso
contro
:
, nato a [...] il [...] Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 4 conclusioni per la ricorrente: pronunciare lo scioglimento del matrimonio;
confermare l'affido condiviso dei figli minori con domiciliazione prevalente presso la madre;
disporre libertà di frequentazione paterna per e confermare la frequentazione paterna di come da Per_1 CP_1 separazione;
porre a carico del padre la somma mensile di € 350,00 quale contributo al mantenimento dei figli;
attribuire alla madre l'intero assegno unico;
porre a carico dei genitori in pari le spese straordinarie come da linee guida del CNF 2017. Nulla per spese.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.9.2024 ha adito il Tribunale di Firenze Parte_1
per ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto il 15.8.2007 in
Romania con , dalla cui unione erano nati i figli e Controparte_1 Persona_2 [...]
, rispettivamente il 26.6.2008 ed il 24.10.2013. A fondamento della domanda la Per_3
ricorrente ha dedotto che i coniugi si erano consensualmente separati con sentenza di omologa depositata dal Tribunale di Firenze il 30.1.2024, e da allora non si erano più riconciliati. Ha chiesto, pertanto, oltre alla pronuncia sullo status, la conferma delle condizioni di affidamento e mantenimento della prole di cui all'accordo separativo.
All'udienza del 18.3.2025, in contumacia del resistente, previa audizione della ricorrente, il procuratore ha concluso come in epigrafe indicato e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente, essendo le parti cittadini rumeni, si premette che sussiste la giurisdizione di questo Tribunale in virtù dell'art. 3 del Reg. CE 2201/2003 (cd. Bruxelles II bis;
in vigore dal 1.8.2004 ed applicabile dal 1.3.2005 in tutti gli Stati Membri, ad eccezione della
Danimarca), in quanto qui si trova la residenza abituale dei coniugi;
inoltre, non essendo intervenuta un'espressa scelta da parte degli interessati, risulta applicabile la legge italiana, ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE 1259/2010, del 20 dicembre 2010 (cd. Roma III), in quanto legge del luogo di residenza delle parti.
Nel merito, ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55, ricorrono i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, il quale può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui, per quel che qui interessa,
“è stata omologata la separazione consensuale” purché la separazione si sia protratta pagina 2 di 4 ininterrottamente “da almeno sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione”.
Infatti, dalla copia degli atti della separazione, prodotti dalla ricorrente, risulta che le parti comparvero davanti al Presidente del Tribunale prima del 25.01.2024, data in cui vennero precisate le conclusioni congiunte. Pertanto, alla data del deposito del ricorso (17.9.2024) erano già trascorsi oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi ormai separati da circa due anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita. Tanto più che il resistente non si è costituito in giudizio, manifestando così il suo disinteresse per le sorti del vincolo.
Tanto basta per accogliere la suddetta domanda.
Per il resto non vi sono ragioni per discostarsi dalle richieste della ricorrente che ripropongono le stesse condizioni di cui alla sentenza di separazione, salvo prevedere una libertà di frequentazione paterna con la figlia ormai sedicenne, che mantiene liberi contatti con il padre, concordando con lui le occasioni di incontro.
Inoltre, le richieste economiche risultano idonee a garantire un adeguato mantenimento dei minori, considerato che l'attribuzione integrale dell'assegno unico, oggi pari ad € 420,00 alla madre (anziché il 50 % come concordato in sede di separazione) ha un valore superiore rispetto al minor importo del contributo posto a carico del padre (€ 350,00 anziché 450,00), contributo che la madre riceve regolarmente dal resistente, come dalla stessa dichiarato in udienza.
In punto di spese, considerata la natura necessitata della pronuncia sullo status, la sostanziale conferma delle condizioni relative alla prole, e la mancanza di contestazione da parte del resistente, rimasto contumace, non si rinvengono i presupposti della soccombenza.
In mancanza di dedotta e comprovata trascrizione dell'atto di matrimonio, come già in sede di separazione, non si provvede alla trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, visti gli artt. 4 e 5 L. 898/70,
pagina 3 di 4 dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 15.8.2007 a Bolintin AL
(ROMANIA) tra nata a [...] il [...], Parte_1
e , nato a [...] il [...]; Controparte_1
dispone l'affido condiviso dei figli minori e con Persona_2 Persona_3
domiciliazione prevalente presso la madre, e libertà di frequentazione paterna per Per_2
;
[...]
starà con il padre due o tre pomeriggi la settimana fino a dopo cena, o Persona_3
con pernotto previ accordi fra le parti, e a fine settimana alterni comprensivi del pernotto del sabato;
trascorrerà con ciascun genitore metà delle vacanze natalizie e pasquali, alternando annualmente le festività, e due settimane durante le vacanze estive in periodi da concordarsi fra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
pone a carico di la somma di € 350,00 mensili a titolo di contributo al Controparte_1
mantenimento dei figli, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
pone a carico dei genitori in pari misura le spese straordinarie come da linee guida del CNF
2017;
la madre percepirà interamente l'assegno unico;
nulla per le spese.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 19 marzo 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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