Ordinanza collegiale 7 maggio 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 07/10/2025, n. 17133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 17133 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 17133/2025 REG.PROV.COLL.
N. 16150/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16150 del 2023, proposto dall’Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi – Aps, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gino Giuliano e Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
il Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica, non costituito in giudizio;
nei confronti
di Assoutenti Aps – Ente del Terzo Settore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. AOO_PIT.REGISTRO UFFICIALE.2023.0323688 del 20.10.2023, con cui è stato comunicato che il punteggio complessivamente attribuito ammonta a 50,5/75 ed è inferiore alla soglia minima di idoneità pari a 60/75 come espressamente previsto all'' art. 7, comma 1, del Decreto;
- della scheda di ammissibilità del progetto, nella parte in cui è stata fatta applicazione illegittima dei criteri di valutazione della domanda;
- in parte qua del bando per illegittimità sopravvenuta, ivi incluso l'art. 7 che, nel prevedere “Capacità progettuale, quale numero di progetti pubblici nazionali/europei nella/nelle aree tematiche prescelte per la linea di attività A, diversi da quelli finanziati dalla Direzione, per cui l'associazione è risultata ammessa negli anni 2021-2022: - punti da 0 a 5”, di fatto non introduce un criterio attributivo di punti, bensì una soglia di sbarramento, in quanto riserva un numero di punti significativo in relazione ad una pregressa ammissione a finanziamenti;
- nonché delle voci D), E), F), G) della griglia valutativa e delle restanti norme di gara che, per come applicate sono risultate successivamente lesive;
- di ogni altro atto e/o provvedimento ad essi collegato, connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 settembre 2025 il dott. Valentino Battiloro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente gravame ha ad oggetto la legittimità del provvedimento con il quale il Ministero resistente ha comunicato alla ricorrente il punteggio ottenuto (50,75/75, inferiore alla soglia di idoneità di 60/75), nella procedura avente ad oggetto i finanziamenti dei progetti realizzati dalle Associazioni di consumatori per le campagne di sensibilizzazione dei cittadini sulla tutela della proprietà industriale e sulla prevenzione e contrasto del fenomeno contraffattivo.
2. Il ricorso è sorretto da un unico motivo di censura così rubricato: “ Violazione art. 2 l. 241/90. difetto di motivazione ed insufficienza della griglia di valutazione ”.
In particolare, la ricorrente contesta le modalità di assegnazione dei punteggi nei seguenti termini:
- per quanto concerne le voci sub a) e b) della griglia di valutazione (relativi alla capacità progettuale), contesta l’assegnazione complessiva di soli due punti e, in particolare, la circostanza che per la prima voce (« Capacità progettuale, quale numero di progetti pubblici nazionali/europei nella/nelle aree tematiche prescelte per la linea di attività A, diversi da quelli finanziati dalla Direzione, per cui l’associazione è risultata ammessa negli anni 2021-2022:-punti da 0 a 5 ») sia stata prevista una “soglia di sbarramento” data dall’attribuzione di un numero significativo di punti in relazione ad una pregressa ammissione a finanziamenti;
- con riferimento alla voce d) della griglia di valutazione (relativa al « Coinvolgimento di altri soggetti istituzionali nella realizzazione delle attività progettuali oggetto della proposta »), la ricorrente contesta, sostenendone il difetto di motivazione, l’assegnazione di 1,5 punti per la sottovoce relativa al “grado di coinvolgimento”;
- in relazione alla voce g) della griglia di valutazione (relativa al radicamento territoriale del soggetto proponente), contesta la mancata assegnazione di un punteggio nonostante l’ampia diffusione del progetto sul territorio e sulla regione;
- per quanto riguarda infine la valutazione del merito della proposta (voce sub h.), lamenta il decifit motivazionale delle valutazioni dell’Amministrazione, che avrebbe sintetizzato il proprio giudizio con la mera assegnazione di un punteggio numerico.
3. Il Ministero resistente, costituitosi in giudizio, ha eccepito, in rito, l’irricevibilità del ricorso per tardiva impugnazione dell’art. 7 del bando (nella parte in cui prevede l’assegnazione di un punteggio per la capacità progettuale alle associazioni ammesse a forme di finanziamento negli anni 2021-2022), nonché la sua inammissibilità per carenza di interesse (ciò sul rilievo che la comunicazione del punteggio riconosciuto avrebbe natura non provvedimentale) e per omessa notifica ad almeno un controinteressato, concludendo, nel merito, per il rigetto del gravame.
4. All’udienza pubblica del 23 settembre 2025 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
5. Preliminarmente, occorre esaminare le plurime eccezioni di rito sollevate da parte resistente.
Le eccezioni sono infondate alla luce delle seguenti considerazioni:
- quanto all’eccezione di irricevibilità per tardiva impugnazione del bando, si osserva che la clausola impugnata, relativa ai criteri di assegnazione dei punteggi, non ha come tale portata escludente, ragion per cui l’interesse della ricorrente a invocarne l’illegittimità è sorto soltanto in seguito alla partecipazione alla procedura concorsuale e alla comunicazione dell’impugnato provvedimento con il quale l’Amministrazione la informava del mancato raggiungimento del punteggio minimo per l’utile inserimento in graduatoria;
- con riferimento all’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, il Collegio osserva che parte ricorrente ha impugnato sia la comunicazione del punteggio assegnatole di cui alla nota n. 0323688 del 20 ottobre 2023, sia la graduatoria finale pubblicata in pari data (cfr. pag. 3 del ricorso), e ritiene, pertanto, che ambedue gli atti, posti a valle della procedura concorsuale, abbiano la medesima natura provvedimentale;
- in merito all’eccezione di inammissibilità per omessa notifica a un controinteressato, il Collegio evidenzia che, sebbene venga in rilievo una graduatoria concorsuale, il presente ricorso non è suscettibile di incidere sulla posizione giuridica di terzi in quanto le risorse disponibili, pari a complessivi euro 5.000.000, sarebbero comunque sufficienti a garantire il finanziamento delle 16 associazioni graduate, dato il limite massimo di contributo erogabile ad ognuna di esse, pari ad euro 250.000.
6. Nel merito il ricorso è infondato.
Occorre premettere che l’Amministrazione dispone di ampia discrezionalità nella determinazione del contenuto del bando di concorso e le scelte operate impingono nel merito dell’azione amministrativa e si sottraggono, pertanto, al sindacato del giudice amministrativo, salvo che non siano ictu oculi manifestamente irragionevoli, irrazionali, arbitrarie o sproporzionate.
Nella fattispecie in esame, la scelta del Ministero di prevedere un punteggio aggiuntivo per un requisito esperienziale, quale quello di cui all’art. 7, lett. a) (corrispondente alla voce sub a. della griglia di valutazione), non è irragionevole e sproporzionata, considerato anche che per detto requisito è stata prevista l’assegnazione di massimo 5 punti, ovvero una frazione esigua dei 75 punti complessivi a disposizione della Commissione per la valutazione del progetto.
A ciò si aggiunga che la ricorrente si è limitata a censurare in modo del tutto generico detta clausola senza indicare le specifiche ragioni per cui la stessa dovesse considerarsi irragionevole, finendo così per l’invocare un sindacato di merito non ammesso in questa sede.
Per quanto concerne la voce d) della griglia di valutazione, la ricorrente ha ottenuto 3 punti per il numero di soggetti istituzionali coinvolti e 1,5 punti per il grado di coinvolgimento, per complessivi 4,5, ovvero una valutazione prossima al massimo punteggio raggiungibile (5 punti), tale per cui può affermarsi che la Commissione ha in parte qua valutato positivamente il progetto presentato.
Sul punto, parte ricorrente non riesce a mettere in luce quei profili di manifesta irragionevolezza che consentirebbero di sindacare la valutazione tecnico-discrezionale della Commissione e di ottenere, per via giudiziale, il punteggio aggiuntivo di 0,5 che, tra l’altro, non le consentirebbe di raggiungere il punteggio minimo di 60 punti per ottenere l’idoneità.
Per quanto concerne il criterio sub e) della griglia di valutazione, è sufficiente ivi rilevare che la ricorrente non è iscritta in elenchi regionali di consumatori e che le sue doglianze, ancora una volta, sono dirette a stimolare un inammissibile sindacato sul merito delle scelte dell’Amministrazione in sede di redazione del bando.
Con riferimento alla valutazione del merito della proposta (voce sub h.), distinto in 6 sottovoci, occorre sottolineare che la ricorrente ha ottenuto un punteggio complessivo elevato pari a 34 punti sui 40 assegnabili (così ripartiti: h.1, 7/8; h.2, 7/8; h.3, 3/3; h.4 5/8; h.5, 7/8; h.6, 5/5; ovvero tutti punteggi di “livello alto”) e che proprio con riferimento alla sottovoce h.4, per la quale la Commissione ha ritenuto di assegnarle un punteggio inferiore rispetto agli altri, la griglia è corredata di una congrua motivazione, fondata sulla rilevata discrepanza tra il costo complessivo espresso in sede di domanda e quello indicato nel prospetto finanziario.
Infine, quanto alle valutazioni della Commissione effettuate in forma numerica, deve essere richiamato il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo il quale il punteggio numerico è di per sé idoneo a sorreggere l’obbligo di motivazione richiesto dall’art. 3 della legge n. 241/1990 nel momento in cui siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, essendo in tal modo permesso ricostruire ab externo la motivazione del giudizio (Consiglio di Stato, sentenza n. 7495/2019 e n. 3384/2015; T.A.R. Lazio, Roma, sentenza n. 7092/2019).
Nel caso in esame, la Commissione si è rigorosamente attenuta ai criteri fissati dal bando, premurandosi di scorporare in maniera analitica i sottocriteri in 3 livelli (basso, modesto, alto), associando a ciascuno un range numerico.
7. In conclusione, il ricorso va rigettato, stante l’infondatezza delle censure proposte.
8. Le spese di lite possono essere compensate alla luce della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente
Valerio Bello, Referendario
Valentino Battiloro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valentino Battiloro | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO