Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/11/2025, n. 37895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37895 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto disposto d'ufficio a richiesta di parte imposto dalla legge
37895-25
Composta da:
EL AP IN OS
- Presidente -
Sent. n. sez. 14+3 C.C. - 14/10/2025
AO Di IC AG
- Relatrice -
R.G. 23032/2025
RO CC
AO Di IM
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
DI UF, nato in [...] il [...]
avverso l'ordinanza del 12/06/2025 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dalla Consigliera AO Di IC AG;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale, Elisabetta Ceniccola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale del riesame di Napoli, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha accolto l'appello del Pubblico ministero avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord, del 26 novembre 2024, di rigetto della richiesta di aggravamento dell'originaria misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare applicata il 3 ottobre 2024 a UF DI per il reato di maltrattamenti e di lesioni
aggravate nei confronti della moglie e avendone accertato la violazione per le pressioni dei familiari del marito di ritirare la denuncia, dietro somma di denaro, e con minacce dell'uomo attraverso la piattaforma TikTok - ha applicato la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Caserta e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, con divieto di comunicazione, disponendo altresì le modalità di controllo elettronico di cui all'art. 275-bis cod. proc. pen.
2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il difensore dell'indagato, articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio della motivazione, in quanto il Tribunale del riesame, basandosi sulle dichiarazioni della sola persona offesa, prive di riscontri in ordine al tenore delle foto e dei video pubblicati su Tik Tok da AO DI, ha aggravato l'originaria misura cautelare nonostante le pressioni sulla donna per ritirare la denuncia fossero ascrivibile non al marito, ma ad una zia di questi. Inoltre, DI ha sempre rispettato il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, così da consentire alla moglie di rientrare presso l'abitazione familiare mancando un concreto pericolo di reiterazione criminosa nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è inammissibile perché generico e versato in questioni in fatto, incensurabilmente valutate nel provvedimento impugnato.
2. Costituisce principio consolidato che, in caso di ricorso avverso provvedimenti in materia di misure cautelari, il controllo della Suprema Corte non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti o la rilevanza e concludenza dei dati probatori, ma solo il rispetto dei canoni della logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze.
3. A fronte di questo perimetro, i motivi dedotti nel ricorso sono volti a censurare l'erroneità del ragionamento giuridico e fattuale del Tribunale che, con argomenti puntuali e logici, ha attribuito credibilità alle dichiarazioni della persona offesa che, non solo aveva denunciato le gravi condotte maltrattanti del marito nell'arco dell'intera vita matrimoniale, ma era dovuta persino scappare di casa temendo che le violenze potessero mettere in pericolo il decorso della sua gravidanza «nella speranza di non essere raggiunta dal marito e dai suoi familiari»
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e temendo di tornare nella propria abitazione visto che il marito vive a pochi isolati di distanza con i familiari (pag. 2). Si tratta di elementi indiziari di per sé bastevoli, ma ulteriormente supportati proprio dalla lettura di post pubblicati sui social dal ricorrente che evocano odio nei confronti delle donne», oltre che dal tentativo dei parenti di AO DI. in particolare della zia, di ottenere il ritiro della denuncia della vittima (pag. 2), ovviamente nell'unico interesse del proprio nipote, tali da dimostrare la totale inidoneità della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, disposta dal Giudice per le indagini preliminari, peraltro, senza l'obbligatoria applicazione del braccialetto elettronico, proprio in assenza di una puntuale valutazione del rischio di recidiva che tenesse in doveroso conto della condizione di particolare vulnerabilità della vittima (donna incinta, straniera, che non parla la lingua italiana). Di immediata evidenza il salto logico-giuridico dell'assunto difensivo che censura il provvedimento valorizzando il rispetto formale da parte di DI del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, privo di rilievo attesa la prosecuzione di condotte illecite, controllanti e minacciose, tramite i social e i parenti. L'ordinanza emessa in sede di appello cautelare dal Tribunale di Napoli, nel ricostruire in modo congruo e immune da censure le ragioni del suo convincimento, si pone in linea con gli obblighi gravanti sull'Autorità giudiziaria, per come delineati dalla giurisprudenza di questa Corte, di assicurare, in fase cautelare, la prioritaria sicurezza alle vittime (Corte cost. n. 173 del 2024; Sez. U, n. 10869 del 12/12/2024, dep. 2025, [...], Rv. 287607; Sez. 6, n. 46797 del 18/10/2023, [...], Rv. 285542), anche con immediato rientro nel suo contesto abitativo, e di fondare la valutazione di adeguatezza della misura cautelare sul comportamento dell'indagato, sulla sua personalità, sulla gravità del fatto e sul rischio di reiterazione (Sez. 6, n. 29688 del 06/06/2022, [...], non massimata;
Sez. 3, n. 209 del 17/09/2020, [...], Rv.281047), come richiesto dall'art. 274 cod. proc. pen., anziché sulla mera temporanea assenza della vittima costretta a fuggire altrove, temendo le violenze del marito.
4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
5. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
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P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. Esec. Cod. proc. pen.
Così deciso il 14 ottobre 2025
La Consigliera estensora AO Di IC AG fel ICu
Il Presidente Angela AP
Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della Cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 21 NOV 2025 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.ssageppina Cirimele
Il Presidente EL AP