Sentenza 1 febbraio 2008
Massime • 2
Ai fini della configurabilità dell'attenuante della provocazione occorrono: a) lo stato d'ira, costituito da una situazione psicologica caratterizzata da un impulso incontenibile, che determina la perdita dei poteri di autocontrollo, generando un forte turbamento connotato da impulsi aggressivi; b) il fatto ingiusto altrui, costituito non solo da un comportamento antigiuridico in senso stretto ma anche dall'inosservanza di norme sociali o di costume regolanti la ordinaria, civile convivenza; c) un rapporto di causalità psicologica tra l'offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalità tra le stesse.
In ipotesi di concorso di persone nel reato, l'interruzione dell'azione criminosa da parte di uno dei compartecipi non è sufficiente a integrare la desistenza, ma è necessario un "quid pluris" che consiste nell'annullamento del contributo dato alla realizzazione collettiva, in modo che esso non possa essere più efficace per la prosecuzione del reato, e nell'eliminazione delle conseguenze che fino a quel momento si sono prodotte.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/02/2008, n. 9775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9775 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 01/02/2008
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 138
Dott. BONITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 034825/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IN NI, N. IL 10/12/1967;
avverso SENTENZA del 13/04/2007 CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DE SANDRO A. M. che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Uditi i difensori Avv. NARDÒ PE e SCORDAMAGLIA V. che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 15 dicembre 2005 il gup del Tribunale di Reggio Calabria, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava RO TO colpevole dei delitti di concorso in omicidio volontario pluriaggravato (art. 61 c.p., n. 1, artt. 81, 110, 575 c.p., art. 577 c.p., comma 1, nn. 3 e 4) in danno di EL AR e di
FL NC e di detenzione e porto in luogo pubblico di armi comuni da sparo, reati commessi in Reggio Calabria il 31 gennaio 1989 e, ritenuta la continuazione tra i reati e applicata la diminuente per il rito, lo condannava alla pena dell'ergastolo, dichiarandolo interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e decaduto dalla potestà genitoriale.
2. Il 13 aprile 2007 la Corte d'assise d'appello di Reggio Calabria, investita dell'impugnazione proposta dall'imputato, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di detenzione abusiva di armi, perché estinto per prescrizione e, tenuto conto della diminuente per il rito, condannava TO RO alla pena dell'ergastolo. Confermava nel resto la pronuncia di primo grado.
3. Da entrambe le sentenze di merito emergeva che il 3 gennaio 1989, intorno alle ore 11,45, una telefonata anonima segnalava alla Questura di Reggio Calabria il duplice omicidio di FL NC, rinvenuto agonizzante a bordo di un'autovettura A 112 blindata, e di AR EL, trovato cadavere su uno spiazzo erboso a breve distanza dalla macchina.
Entrambe le vittime erano state raggiunte da colpi di armi da fuoco in parti vitali del corpo.
Il sopralluogo immediatamente esperito consentiva il rinvenimento e il sequestro di sette bossoli cal. 12, di dieci bossoli cal. 243 "Winchester", di tre ogive, di una parrucca bionda.
Il grave fatto di sangue era da inquadrare nel più ampio contesto di una sanguinosa guerra di mafia in corso tra il gruppo De EF e il clan ND che dal 1986 al 1991 aveva provocato la morte di varie centinaia di persone in territorio di Reggio Calabria.
4. I giudici ritenevano provata la responsabilità di RO TO sulla base delle plurime, convergenti chiamate in correità di RT UN, PE OM, AN OD, EN ES, RU RO, e della confessione dell'imputato. Dal complesso di questi elementi risultava che TO RO, messo al corrente del progetto delittuoso - maturato nel contesto della sanguinosa contrapposizione tra i due gruppi di criminalità di stampo mafioso dei De EF e dei ND - di eliminare NC FL, sottoposto ad una prolungata attività di controllo e di osservazione finalizzata alla riuscita dell'azione delittuosa e informato della circostanza che insieme con FL V. sarebbe stato ucciso anche AR EL, aveva insistito per prendere parte all'agguato mortale al fine, tra l'altro, di vendicare la morte del padre, di cui riteneva responsabile AR C..
Il ruolo svolto da RO A. era consistito nel guidare la Fiat Uno, con la quale era stata speronata la A 112 blindata a bordo della quale viaggiavano le due vittime predestinate, e nell'inseguire EL AR, che tentava di fuggire, esplodendo al suo indirizzo colpi di fucile, rendendo così possibile l'intervento ulteriore di OM che sparava il colpo di grazia.
4. Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, RO A., il quale, anche mediante una memoria difensiva in data 15 gennaio 2008, lamenta: a) violazione di legge, carenza di motivazione e manifesta illogicità della motivazione per omesso riconoscimento della desistenza, avuto riguardo al ruolo svolto dall'imputato e alle concrete possibilità di interrompere l'azione e di impedire l'evento; b) violazione di legge, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, travisamento della prova, omessa valutazione di una prova decisiva con riguardo alla ritenuta sussistenza della premeditazione;
c) violazione di legge, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, travisamento della prova a seguito dell'esclusione dell'attenuante della provocazione;
d) violazione di legge, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione relativamente alla ritenuta configurabilità dei motivi abietti e futili;
e) violazione di legge e illogicità della motivazione a seguito della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1. Relativamente al primo motivo di censura il Collegio osserva che, sotto il profilo oggettivo, la desistenza (art. 56 c.p., comma 3) si ha quando l'agente si arresta prima di avere posto in essere l'intera condotta tipica, mentre l'ipotesi del recesso attivo, disciplinato dall'art. 56 c.p., comma 4, - detto anche, più impropriamente pentimento operoso - ricorre quando il soggetto, avendo esaurito la condotta tipica, agisce per impedire l'evento e riesce, effettivamente, ad impedirlo (Cass. 16 luglio 1992, Porcari). La desistenza può aversi solo nella fase del "tentativo incompiuto" e non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento rispetto ai quali può, semmai, operare, se il soggetto agente tiene una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento, la diminuente per il cosiddetto recesso attivo (Cass., Sez. 1, 2 ottobre 2007, n. 42749, rv. 238112). Essa postula, pertanto, che l'agente abbandoni l'azione criminosa prima che questa sia portata a compimento e, cioè, prima che egli realizzi compiutamente l'azione tipica della fattispecie incriminatrice, se trattasi di reati a forma vincolata, o che egli impedisca, avendone ancora il dominio, che l'azione sia completamente realizzata quando il delitto è causalmente orientato o a forma libera. Tale criterio, valido nell'ipotesi di esecuzione monosoggettiva del delitto, non vale, peraltro, allorché l'imputato che abbandona l'azione criminosa concorra con altri alla commissione del delitto;
in tal caso, infatti, l'interruzione dell'azione criminosa da parte del partecipe non basta perché si abbia desistenza, occorrendo un quid pluris che consiste nell'annullamento del contributo dato alla realizzazione collettiva, in modo che esso non possa essere più efficace per la prosecuzione del reato, e nella eliminazione delle conseguenze dell'azione che fino a quel momento si sono prodotte (Cass. Sez. 1, 11 marzo 1991, n. 7513, rv. 187982;
Cass., Sez. 1, 8 luglio 1997, n. 8980, rv. 208472; Cass., Sez. 6, 7 aprile 1999, n. 6619, rv. 214747). La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di questi principi laddove ha argomentato, con motivazione compiuta e logica, che l'azione di RO A., indivisibile e inscindibile da quella degli altri concorrenti nel reato, non ha inciso, in termini di causalità efficiente, sull'arresto dell'azione degli altri compartecipi, che, anzi, sono riusciti a portare a compimento il loro progetto delittuoso proprio grazie al contributo volontariamente e consapevolmente fornito dall'imputato, il quale ha espressamente aderito al disegno criminoso che prevedeva l'eliminazione non solo del presunto responsabile dell'uccisione del padre, ma anche di una seconda persona, e ha posto in essere gli atti idonei a integrare la fattispecie di omicidio volontario, casualmente rilevanti rispetto all'evento letale, consistiti nel guidare l'auto su cui si trovavano armati gli altri complici, nello speronare la A 112 blindata a bordo della quale viaggiavano le vittime che venivano costrette a fermarsi e a subire l'agguato mortale, nel ferire mentre cercava di darsi alla fuga, mediante l'esplosione di colpi d'arma da fuoco, AR EL, la cui resistenza veniva in tal modo annullata sì da rendere più agevole la sua uccisione da parte di OM PE.
Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa non sono neppure ravvisabili gli elementi costitutivi della fattispecie descritta dall'art. 116 c.p. che presuppone l'esistenza di un accordo al fine di commettere un reato concordemente voluto, la concreta consumazione di un reato diverso e più grave di quello concordato, il nesso di causalità materiale fra la condotta attiva o omissiva del reato voluto e l'evento del diverso tipo di reato realizzato, il rapporto di causalità psicologica fra le azioni degli autori di entrambi i reati.
L'applicabilità dell'art. 116 c.p. soggiace, infatti, a due limiti negativi: che l'evento diverso non sia stato voluto neanche sotto il profilo del dolo alternativo o eventuale, perché in tal caso sussiste la tipica responsabilità concorsuale ai sensi dell'art. 110 c.p. (Cass., Sez. I, 7.3.2003, Benigno); che l'evento più grave concretamente realizzato non sia conseguenza di fattori eccezionali sopravvenuti, imprevedibili dall'agente e non ricollegabili eziologicamente alla condotta criminosa di base, e non si verifichi un rapporto di mera occasionalità idoneo ad escludere il nesso di causalità.
I giudici di merito, infatti, con un corretto e logico iter argomentativo, saldamente ancorato alle risultanze processuali, hanno sottolineato la piena e incondizionata adesione di RO A. al progetto di eliminazione fisica di EL AR e FL NC, maturato nel più ampio contesto delle sanguinose dinamiche criminali di contrapposizione tra due gruppi di criminalità organizzata, quello capeggiato da De EF e quello riconducibile a ND, e hanno evidenziato che la morte di EL AR non ha rappresentato la conseguenza di fattori imprevedibili e sopravvenuti, idonei a interrompere il nesso di causalità, tra la condotta posta in essere dall'imputato e quella degli altri concorrenti nel reato.
2. Non fondato è anche il secondo motivo di ricorso.
La premeditazione, configurata come circostanza aggravante nei delitti di omicidio volontario ex art. 577 c.p., comma 1, n. 3 e di lesione personale ex art. 585 c.p., comma 1, è contraddistinta da due elementi costitutivi: a) un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso (elemento di natura cronologica); 2) la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzione di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica). La prova della premeditazione deve essere necessariamente tratta da fatti estrinseci e sintomatici, quali la causale, l'anticipata manifestazione del proposito, la predisposizione del mezzo letifero, la ricerca dell'occasione propizia, la violenza e la reiterazione dei colpi inferti.
Nel caso di specie la sentenza impugnata appare conforme ai principi giuridici costantemente enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, laddove, con motivazione esente da vizi logici e giuridici e con puntuale richiamo alle circostanze di fatto - in quanto tali insindacabili in sede di legittimità -, ha valorizzato, quali elementi univocamente indicativi della premeditazione, l'accurata predisposizione del progetto omicidiario, la prolungata attività di controllo e di osservazione dei movimenti di FL NC, il preventivo svolgimento di riunioni finalizzate a discutere il piano operativo e a distribuire i ruoli, la ricerca dell'occasione più propizia per portare a compimento il disegno criminoso che trovava la sua piena realizzazione il giorno in cui FL V. si trovava in compagnia di EL AR, ritenuto responsabile della pregressa eliminazione del padre di RO TO.
3. Priva di pregio è anche la terza censura.
Ai fini della configurabilità dell'attenuante della provocazione occorrono: a) lo stato d'ira, costituito da una situazione psicologica caratterizzata da un impulso incontenibile, che determina la perdita dei poteri di autocontrollo, generando un forte turbamento connotato da impulsi aggressivi;
b) il fatto ingiusto altrui, costituito non solo da un comportamento antigiuridico in senso stretto, ma anche dall'inosservanza di norme sociali o di costume regolanti la ordinaria, civile convivenza;
c) un rapporto di causalità psicologica tra l'offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse (Cass., Sez. 5, 13 febbraio 2004, n. 12558, rv. 228020). Dal complesso motivazionale della sentenza impugnata emerge che i giudici di merito, con ragionamento esente da vizi giuridici e con una corretta lettura delle risultanze processuali, hanno ritenuto ostativi al riconoscimento della predetta attenuante l'accurata preordinazione del delitto e l'intensità del dolo che ha sorretto con continuità e per un considerevole, ininterrotto lasso di tempo la condotta di RO A., la natura del movente dichiarato, l'assenza di un effettivo rapporto di causalità psicologica tra i meri sospetti nutriti nei confronti della vittima e la successiva reazione, maturata a distanza di anni.
4. Non fondata è anche la quarta doglianza.
La circostanza aggravante prevista dall'art. 61 c.p., n. 1 è integrata, quando il proposito di vendetta si accompagna, come nel caso in esame, alla finalità di affermazione del prestigio criminale di un gruppo di stampo mafioso in un determinato contesto territoriale e di eliminazione di un gruppo avverso in vista del pieno controllo delle attività illecite in quell'ambito.
5. Esente dai vizi denunciati è anche la parte della sentenza impugnata riguardante la dosimetria della pena, correttamente modulata sulla brutale crudeltà della condotta, sulla particolare intensità del dolo, sulle motivazioni sottese alla commissione dei reati, sulla personalità del ricorrente, già condannato con sentenze irrevocabili per omicidio e associazione per delinquere. Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 1 febbraio 2008. Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2008