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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/12/2025, n. 6219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6219 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1278/2024 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere rel. dott. Paolo Mariani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n.
2397/2023 del Tribunale di Nola – I Sezione civile emessa in data
20/09/2023, vertente
TRA
, (C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Domenico Visone (C.F. ); C.F._2
APPELLANTE
E già , (C.F. ) Controparte_1 Controparte_1 P.IVA_1
e per essa (già , Controparte_2 CP_3
rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti
TT MO (C.F. ) e IN VA C.F._3
(C.F. ; C.F._4
Pagina 1 APPELLATA
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
impugnato la sentenza del Tribunale di Nola sopra indicata, che aveva rigettato l'opposizione proposta dallo stesso avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1998/2017, emesso dal Tribunale di Nola il 4.9.2017 e notificato il 13.9.2017, con il quale gli era stato ingiunto di pagare la somma complessiva di € 78.170,56, oltre interessi e spese., in favore della che aveva agito in sede monitoria in qualità di cessionaria del CP_4
credito ingiunto derivante da un contratto di finanziamento (n.
10573022305080) sottoscritto originariamente dall'opponente con CP_5
[...]
L'appellante censurava sotto vari profili la sentenza suddetta e chiedeva, in riforma della stessa, di accogliere l'opposizione e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo;
con vittoria delle spese del doppio grado ed attribuzione al difensore antistatario.
Si è costituita resistendo alla impugnazione. Controparte_1
In data 15.09.2025 il procuratore costituito di parte appellante, munito di apposito potere conferitogli dalla società rappresentata, ha depositato atto di rinuncia al giudizio che controparte ha dichiarato di accettare.
Entrambe le parti hanno, dunque, chiesto estinguersi il giudizio ex art 306
c.p.c., con compensazione integrale delle spese.
Va rilevato che tuttavia, nel corso del giudizio, le parti non sono comparse all'udienza del 06.11.2025, né alla successiva udienza del 20.11.2025 (di cui la prima sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), pur essendo stata data rituale comunicazione dei rispettivi rinvii.
Pagina 2 Ricorrono, pertanto, le condizioni per pronunciare l'estinzione del processo ai sensi del combinato disposto dell'art. 309 c.p.c. e dell'art. 181, comma 1,
c.p.c., previa cancellazione della causa dal ruolo.
Al riguardo si rammenta che, per quanto concerne l'estinzione del giudizio d'appello, si osservano le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale (art. 359 c.p.c.). L'estinzione consegue, pertanto, alla rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.) o all'inattività delle parti (art. 307 c.p.c.); tra le ipotesi di estinzione per inattività delle parti rientra quella disciplinata dall'art. 309 c.p.c., in base al quale: "se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181".
Per i procedimenti instaurati a decorrere dal 25 giugno 2008, quale è quello in esame, il primo comma dell'art. 181 c.p.c. (nel testo da ultimo sostituito dall'art. 50 D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in l. 6 agosto 2008, n.
133) dispone che il processo si estingue, previa cancellazione della causa dal ruolo, se nessuna delle parti compare alla prima udienza e se nessuno compare nemmeno alla nuova udienza fissata dal giudice, di cui la cancelleria dà comunicazione alle parti costituite, così innovando rispetto alla disciplina previgente che prevedeva la sola cancellazione della causa dal ruolo.
E' opportuno, altresì, precisare che l'estinzione va pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla Corte d'Appello il principio della necessaria collegialità della decisione.
Ne deriva che, come sopra anticipato, l'estinzione del processo ex artt. 309
e 181 c.p.c. va dichiarata con sentenza, previa cancellazione della causa dal ruolo. Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310 comma 3, c.p.c.).
Pagina 3
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 2397/2023 del
Tribunale di Nola – I Sezione civile emessa in data 20/09/2023, così provvede:
1) ordina ex artt. 181 – 309 c.p.c. la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
2) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 21.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
Pagina 4
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere rel. dott. Paolo Mariani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n.
2397/2023 del Tribunale di Nola – I Sezione civile emessa in data
20/09/2023, vertente
TRA
, (C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Domenico Visone (C.F. ); C.F._2
APPELLANTE
E già , (C.F. ) Controparte_1 Controparte_1 P.IVA_1
e per essa (già , Controparte_2 CP_3
rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti
TT MO (C.F. ) e IN VA C.F._3
(C.F. ; C.F._4
Pagina 1 APPELLATA
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
impugnato la sentenza del Tribunale di Nola sopra indicata, che aveva rigettato l'opposizione proposta dallo stesso avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1998/2017, emesso dal Tribunale di Nola il 4.9.2017 e notificato il 13.9.2017, con il quale gli era stato ingiunto di pagare la somma complessiva di € 78.170,56, oltre interessi e spese., in favore della che aveva agito in sede monitoria in qualità di cessionaria del CP_4
credito ingiunto derivante da un contratto di finanziamento (n.
10573022305080) sottoscritto originariamente dall'opponente con CP_5
[...]
L'appellante censurava sotto vari profili la sentenza suddetta e chiedeva, in riforma della stessa, di accogliere l'opposizione e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo;
con vittoria delle spese del doppio grado ed attribuzione al difensore antistatario.
Si è costituita resistendo alla impugnazione. Controparte_1
In data 15.09.2025 il procuratore costituito di parte appellante, munito di apposito potere conferitogli dalla società rappresentata, ha depositato atto di rinuncia al giudizio che controparte ha dichiarato di accettare.
Entrambe le parti hanno, dunque, chiesto estinguersi il giudizio ex art 306
c.p.c., con compensazione integrale delle spese.
Va rilevato che tuttavia, nel corso del giudizio, le parti non sono comparse all'udienza del 06.11.2025, né alla successiva udienza del 20.11.2025 (di cui la prima sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), pur essendo stata data rituale comunicazione dei rispettivi rinvii.
Pagina 2 Ricorrono, pertanto, le condizioni per pronunciare l'estinzione del processo ai sensi del combinato disposto dell'art. 309 c.p.c. e dell'art. 181, comma 1,
c.p.c., previa cancellazione della causa dal ruolo.
Al riguardo si rammenta che, per quanto concerne l'estinzione del giudizio d'appello, si osservano le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale (art. 359 c.p.c.). L'estinzione consegue, pertanto, alla rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.) o all'inattività delle parti (art. 307 c.p.c.); tra le ipotesi di estinzione per inattività delle parti rientra quella disciplinata dall'art. 309 c.p.c., in base al quale: "se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181".
Per i procedimenti instaurati a decorrere dal 25 giugno 2008, quale è quello in esame, il primo comma dell'art. 181 c.p.c. (nel testo da ultimo sostituito dall'art. 50 D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in l. 6 agosto 2008, n.
133) dispone che il processo si estingue, previa cancellazione della causa dal ruolo, se nessuna delle parti compare alla prima udienza e se nessuno compare nemmeno alla nuova udienza fissata dal giudice, di cui la cancelleria dà comunicazione alle parti costituite, così innovando rispetto alla disciplina previgente che prevedeva la sola cancellazione della causa dal ruolo.
E' opportuno, altresì, precisare che l'estinzione va pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla Corte d'Appello il principio della necessaria collegialità della decisione.
Ne deriva che, come sopra anticipato, l'estinzione del processo ex artt. 309
e 181 c.p.c. va dichiarata con sentenza, previa cancellazione della causa dal ruolo. Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310 comma 3, c.p.c.).
Pagina 3
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 2397/2023 del
Tribunale di Nola – I Sezione civile emessa in data 20/09/2023, così provvede:
1) ordina ex artt. 181 – 309 c.p.c. la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
2) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 21.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
Pagina 4