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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/07/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
1557/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Giovanna Di Meo Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1557/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
Maria Grazia Persico ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Bernardini de Pace di Napoli,
Centro Direzionale Isola G1, e (C.F.: ), nata a [...] Parte_2 C.F._2
Equense (NA) il 25.11.1997 e residente a [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Angela Aiello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Meta, alla via S.E. De Martino n. 4
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 09.07.2025, le parti hanno dedotto di aver rinunciato reciprocamente al deposito della documentazione prevista dall'art. 473- bis.12, c.p.c.; di aver rinunciato all'impugnazione della sentenza di ratifica delle condizioni di divorzio;
di non volersi riconciliare, perdurando la frattura nella relazione coniugale e di voler procedere per l'emissione della sentenza di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso come precisate nelle note di udienza dai medesimi sottoscritte.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 24.07.2024, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato Tribunale di omologare la separazione personale alle condizioni concordate in ricorso ed all'esito del passaggio in giudicato della detta sentenza e decorso il termine semestrale dall'udienza di comparizione, pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate.
A tal fine, hanno chiarito di avere contratto matrimonio concordatario celebrato in Gavorrano (GR) in data 24.06.2023, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni, durante il quale non sono nati figli;
che l'unione un tempo felice, si è deteriorata tanto da rendere non più tollerabile la prosecuzione della vita in comune;
che entrambi sono economicamente autosufficienti.
Con decreto del 25.07.2024, comunicato anche al P.M., è stato nominato il giudice relatore ed è stata fissata l'udienza di comparizione dei coniugi, sostituita su loro richiesta dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.. All'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione del 08.10.2024, con ordinanza del 10.10.2024 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione e il tribunale, con sentenza n. 111/2024 del 06.11.2024, pronunciando sulla sola domanda di separazione consensuale, ha omologato la separazione alle condizioni pattuite dai coniugi e disposto, come da separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio, fissando l'udienza del 09.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte.
Con note congiunte di trattazione scritta per l'udienza del 09.07.2025, le parti si sono riportate al ricorso introduttivo e, ribadita l'intenzione di non volersi riconciliare, hanno chiesto emettersi sentenza di divorzio recependo le condizioni indicate in ricorso e precisate nelle note di udienza.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 10.07.2025, la causa è stata riservata al collegio per la decisione.
Ciò detto, premessa la ammissibilità, nei procedimenti a domanda congiunta, della contemporanea proposizione della domanda di separazione e di quella di divorzio, come già rilevato nella sentenza di separazione, ritiene il collegio che possa essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai patti e alle condizioni concordate tra le parti.
Si è, infatti, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al giudice relatore (udienza del 8.10.2024 sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.) nel presente procedimento, nel corso del quale è stata pronunciata sentenza n. 111/2024 pubblicata in data 12.11.2024 di omologa della separazione, passata in giudicato come da attestazione di Cancelleria del 26.06.2025. Inoltre, lo stato di separazione
2 caratterizzato dall'assenza di coabitazione e di convivenza, deve presumersi essersi protratto ininterrottamente fino ad oggi in difetto di eccezione od anche di semplice deduzione contraria.
Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio e, poiché esse non contrastano con norme inderogabili, le stesse possono essere poste alla base della decisione di questo tribunale.
Nulla va disposto quanto alle spese di lite, trattandosi di procedimento su domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta, unitamente alla domanda di separazione consensuale, con ricorso congiunto depositato in data 24.07.2024, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nato a Parte_1
Vico Equense il 09.12.1986, e , nata a Vico Equense il [...], in [...] Parte_2
(GR) in data 24.06.2023 ai seguenti patti e condizioni:
a) il signor il 14 novembre 2024 ha corrisposto alla signora , brevi Parte_1 Parte_2 manu, 5.000,00 dollari, e cioè il 50% del regalo di nozze dello zio del signor Pt_1
b) il signor il 19 marzo 2025 ha trasferito senza corrispettivo alla signora Parte_1 [...]
, che ha accettato, l'automobile mini-Cooper targata CX703MZ e il 28 aprile 2025 ha Pt_2 trasferito senza corrispettivo alla signora il motorino SH targato DB35803; Parte_2
c) il conto corrente cointestato tra i coniugi n. 0010254102809 presso la Banca “Mediolanum”, aperto nell'aprile 2023, è stato estinto il 20 novembre 2024 e il relativo saldo residuo al 28 giugno 2024 di € 10.362,31 (diecimilatrecentosessantadue/31) è stato suddiviso al 50% tra i coniugi (€ 5.181,15 ciascuno);
d) i coniugi sono economicamente indipendenti e autosufficienti e provvederanno in autonomia al loro personale mantenimento;
e) ciascun coniuge terrà a proprio carico il costo del proprio difensore, con rinuncia dei legali - che hanno sottoscritto l'accordo - alla solidarietà professionale ex art. 13, comma 8, legge n.
247/2012;
f) le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza alla sentenza che verrà emessa alle condizioni qui indicate;
g) le parti hanno dichiarato di non avere più nulla reciprocamente a pretendere, avendo risolto in via pacifica e transattiva ogni questione tra loro;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del Comune di Gavorrano per la trascrizione, l'annotazione e le
3 ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile (atto n. 3, parte II, serie A, registri degli atti di matrimonio dell'anno 2023);
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 16.07.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Giovanna Di Meo Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1557/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
Maria Grazia Persico ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Bernardini de Pace di Napoli,
Centro Direzionale Isola G1, e (C.F.: ), nata a [...] Parte_2 C.F._2
Equense (NA) il 25.11.1997 e residente a [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Angela Aiello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Meta, alla via S.E. De Martino n. 4
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 09.07.2025, le parti hanno dedotto di aver rinunciato reciprocamente al deposito della documentazione prevista dall'art. 473- bis.12, c.p.c.; di aver rinunciato all'impugnazione della sentenza di ratifica delle condizioni di divorzio;
di non volersi riconciliare, perdurando la frattura nella relazione coniugale e di voler procedere per l'emissione della sentenza di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso come precisate nelle note di udienza dai medesimi sottoscritte.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 24.07.2024, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato Tribunale di omologare la separazione personale alle condizioni concordate in ricorso ed all'esito del passaggio in giudicato della detta sentenza e decorso il termine semestrale dall'udienza di comparizione, pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate.
A tal fine, hanno chiarito di avere contratto matrimonio concordatario celebrato in Gavorrano (GR) in data 24.06.2023, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni, durante il quale non sono nati figli;
che l'unione un tempo felice, si è deteriorata tanto da rendere non più tollerabile la prosecuzione della vita in comune;
che entrambi sono economicamente autosufficienti.
Con decreto del 25.07.2024, comunicato anche al P.M., è stato nominato il giudice relatore ed è stata fissata l'udienza di comparizione dei coniugi, sostituita su loro richiesta dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.. All'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione del 08.10.2024, con ordinanza del 10.10.2024 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione e il tribunale, con sentenza n. 111/2024 del 06.11.2024, pronunciando sulla sola domanda di separazione consensuale, ha omologato la separazione alle condizioni pattuite dai coniugi e disposto, come da separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio, fissando l'udienza del 09.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte.
Con note congiunte di trattazione scritta per l'udienza del 09.07.2025, le parti si sono riportate al ricorso introduttivo e, ribadita l'intenzione di non volersi riconciliare, hanno chiesto emettersi sentenza di divorzio recependo le condizioni indicate in ricorso e precisate nelle note di udienza.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 10.07.2025, la causa è stata riservata al collegio per la decisione.
Ciò detto, premessa la ammissibilità, nei procedimenti a domanda congiunta, della contemporanea proposizione della domanda di separazione e di quella di divorzio, come già rilevato nella sentenza di separazione, ritiene il collegio che possa essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai patti e alle condizioni concordate tra le parti.
Si è, infatti, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al giudice relatore (udienza del 8.10.2024 sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.) nel presente procedimento, nel corso del quale è stata pronunciata sentenza n. 111/2024 pubblicata in data 12.11.2024 di omologa della separazione, passata in giudicato come da attestazione di Cancelleria del 26.06.2025. Inoltre, lo stato di separazione
2 caratterizzato dall'assenza di coabitazione e di convivenza, deve presumersi essersi protratto ininterrottamente fino ad oggi in difetto di eccezione od anche di semplice deduzione contraria.
Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio e, poiché esse non contrastano con norme inderogabili, le stesse possono essere poste alla base della decisione di questo tribunale.
Nulla va disposto quanto alle spese di lite, trattandosi di procedimento su domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta, unitamente alla domanda di separazione consensuale, con ricorso congiunto depositato in data 24.07.2024, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nato a Parte_1
Vico Equense il 09.12.1986, e , nata a Vico Equense il [...], in [...] Parte_2
(GR) in data 24.06.2023 ai seguenti patti e condizioni:
a) il signor il 14 novembre 2024 ha corrisposto alla signora , brevi Parte_1 Parte_2 manu, 5.000,00 dollari, e cioè il 50% del regalo di nozze dello zio del signor Pt_1
b) il signor il 19 marzo 2025 ha trasferito senza corrispettivo alla signora Parte_1 [...]
, che ha accettato, l'automobile mini-Cooper targata CX703MZ e il 28 aprile 2025 ha Pt_2 trasferito senza corrispettivo alla signora il motorino SH targato DB35803; Parte_2
c) il conto corrente cointestato tra i coniugi n. 0010254102809 presso la Banca “Mediolanum”, aperto nell'aprile 2023, è stato estinto il 20 novembre 2024 e il relativo saldo residuo al 28 giugno 2024 di € 10.362,31 (diecimilatrecentosessantadue/31) è stato suddiviso al 50% tra i coniugi (€ 5.181,15 ciascuno);
d) i coniugi sono economicamente indipendenti e autosufficienti e provvederanno in autonomia al loro personale mantenimento;
e) ciascun coniuge terrà a proprio carico il costo del proprio difensore, con rinuncia dei legali - che hanno sottoscritto l'accordo - alla solidarietà professionale ex art. 13, comma 8, legge n.
247/2012;
f) le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza alla sentenza che verrà emessa alle condizioni qui indicate;
g) le parti hanno dichiarato di non avere più nulla reciprocamente a pretendere, avendo risolto in via pacifica e transattiva ogni questione tra loro;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del Comune di Gavorrano per la trascrizione, l'annotazione e le
3 ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile (atto n. 3, parte II, serie A, registri degli atti di matrimonio dell'anno 2023);
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 16.07.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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